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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29/2025
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA AR
All'udienza cartolare dell'1.10.2025, il giudice, EO De NE, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, EO De NE, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in primo grado in data 8.1.2025 e vertente t r a
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede legale in Pero nella via Figino n. 41, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
LA Galiano;
RICORRENTE
1 e
, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DEL Controparte_1
(c.f. ), sito in GE nel viale Sicilia n. 35. Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza Parte_1
dell'1.10.2025: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco
dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa, conservati presso lo
studio del sig. Sig. nato in [...] il [...] C.F.: Controparte_1
, con studio alla Via Francesco Crispi 34, 92100 in GE (AG); C.F._1
2) per l'effetto condannare il sig. Sig. nato in [...] il Controparte_1
21/09/1979 C.F.: , con studio alla Via Francesco Crispi 34, 92100 in C.F._1
GE (AG) in proprio e nella qualità di amministratore p.t. del , Controparte_2
ubicato al Viale Sicilia 35, in GE (AG) cap. 92100, Codice Fiscale , a P.IVA_2
consegnare alla parte istante i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità
degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione
dei titoli di cui in premessa;
1) condannare parte resistente al congruo risarcimento dei danni cagionati a parte istante nella misura di Euro 2.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia;
2) fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato
per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a Euro 100,00 o nella
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo successivo
a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la società ha convenuto Pt_1
in giudizio l'amministratore del condominio “ ” chiedendone la condanna CP_2
all'immediata consegna della copia delle tabelle condominiali con l'indicazione dei condomini morosi e l'anagrafica completa di residenza e dei dati anagrafici.
A fondamento delle proprie difese, la ricorrente deduceva di essere creditrice del resistente per avere svolto in suo favore attività di manutenzione ordinaria e CP_2
straordinaria dell'ascensore installato presso il condominio attraverso propri tecnici specializzati, giusto contratto di manutenzione n. 0041911510, stipulato tra le parti l'11.2.2021. In particolare, precisava che con d.i. n. 383/2024 del 27.2.2024, non opposto e dichiarato esecutivo il 10.5.2024, il Giudice di Pace aveva ingiunto al resistente il pagamento di € 2.475,18, oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in €
306,00 di cui € 76,00 per spese ed € 230,00 per compensi, oltre accessori di legge. Atteso
che il decreto ingiuntivo rimaneva inadempiuto, il ricorrente intimava al condominio atto di precetto per € 3.054,40. Con successiva comunicazione tramessa via pec il 3.6.2024, la diffidava nuovamente il condominio a trasmettere la documentazione ex art. 63 disp. Pt_1
att. c.p.c., ossia l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi e degli indirizzi anagrafici nonché l'importo dovuto da ciascuno di questi in ragione della esposizione debitoria del condominio. Tuttavia, persistendo l'inerzia del resistente, il ricorrente incoava il presente giudizio chiedendo l'adempimento dell'obbligo di fare e il risarcimento del danno.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Dal compendio probatorio emerge che la ricorrente ha svolto attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elevatore n. 11395596 installato all'interno del resistente, giusto contratto stipulato tra le odierne parti in causa l'11.2.2021. CP_2
3 Per l'attività espletata, tuttavia, la società non ha percepito il compenso spettantegli dovendo pertanto agire in giudizio per il recupero del credito. Nonostante il decreto ingiuntivo esecutivo e il conseguente atto di precetto intimato – oltre alla diffida del
3.6.2024 – il condominio non adempiva all'obbligo di pagamento.
Nella permanenza di tale stato di inerzia, parte ricorrente ha chiesto di rivalersi sui singoli condomini al fine di recuperare il credito vantato, in ragione della natura parziaria dell'obbligazione. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che: “in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che CP_2
stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una
somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti
delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il
difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal
criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri
simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie”
(S.U., sentenza n. 9148 del 08/04/2008 - Rv. 602479 – 01; più recentemente Cass.
sez. 6 - 2, ordinanza n. 14530 del 09/06/2017 - Rv. 644621 - 01).
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla consegna delle tabelle condominiali Parte_1
attestanti i dati anagrafici dei condomini e la lista di quelli morosi ai sensi dell'art. 63 co.
1 disp. att. c.c. al fine di poter agire pro quota nei confronti dei singoli condomini. Alla luce della perdurante inerzia del nella consegna dei citati documenti, anche a CP_2
seguito della diffida in atti (inviata via pec il 2.6.2024), il resistente andrà condannato al relativo obbligo di fare.
Va accolta altresì la richiesta di misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c. trattandosi di azione di condanna diversa dal pagamento di somma di denaro e, nella
4 specie, consistente nell'adempimento di un fare (consegnare la documentazione) nella misura di € 30,00 (in ragione del valore della controversia) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle tabelle richieste con decorrenza dalla data di notifica della sentenza.
Va rigettata invece la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente nei confronti dell'amministratore per violazione degli obblighi di Controparte_1
correttezza e buona fede nell'espletamento del suo incarico atteso che la società ricorrente ha fornito allegazioni generiche e non ha fornito prova in ordine alla concreta sussistenza del danno patito.
Stante il rigetto della domanda di risarcimento del danno, le spese di lite vengono compensate in ragione del 50%. Per la restante metà seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m.
55/2014 (così come aggiornato dal d.m. 147/2022), con applicazione dei valori minimi,
stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente alla consegna della copia delle tabelle Parte_1
condominiali contenenti l'elenco dei condomini morosi con i relativi dati anagrafici;
2) condanna il resistente a consegnare immediatamente alla ricorrente le tabelle condominiali contenenti l'elenco dei condomini morosi con i relativi dati anagrafici e di residenza e le somme dovute da ciascuno dei condomini;
3) condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
5 5) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il 50% delle spese di lite, 50% che si liquida in € 62,50 per spese esenti ed € 639,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
6) compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite.
Così deciso in GE, il 10.10.2025
Il giudice
EO De NE
6
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA AR
All'udienza cartolare dell'1.10.2025, il giudice, EO De NE, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, EO De NE, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in primo grado in data 8.1.2025 e vertente t r a
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede legale in Pero nella via Figino n. 41, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
LA Galiano;
RICORRENTE
1 e
, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DEL Controparte_1
(c.f. ), sito in GE nel viale Sicilia n. 35. Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza Parte_1
dell'1.10.2025: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco
dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa, conservati presso lo
studio del sig. Sig. nato in [...] il [...] C.F.: Controparte_1
, con studio alla Via Francesco Crispi 34, 92100 in GE (AG); C.F._1
2) per l'effetto condannare il sig. Sig. nato in [...] il Controparte_1
21/09/1979 C.F.: , con studio alla Via Francesco Crispi 34, 92100 in C.F._1
GE (AG) in proprio e nella qualità di amministratore p.t. del , Controparte_2
ubicato al Viale Sicilia 35, in GE (AG) cap. 92100, Codice Fiscale , a P.IVA_2
consegnare alla parte istante i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità
degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione
dei titoli di cui in premessa;
1) condannare parte resistente al congruo risarcimento dei danni cagionati a parte istante nella misura di Euro 2.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia;
2) fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato
per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a Euro 100,00 o nella
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo successivo
a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la società ha convenuto Pt_1
in giudizio l'amministratore del condominio “ ” chiedendone la condanna CP_2
all'immediata consegna della copia delle tabelle condominiali con l'indicazione dei condomini morosi e l'anagrafica completa di residenza e dei dati anagrafici.
A fondamento delle proprie difese, la ricorrente deduceva di essere creditrice del resistente per avere svolto in suo favore attività di manutenzione ordinaria e CP_2
straordinaria dell'ascensore installato presso il condominio attraverso propri tecnici specializzati, giusto contratto di manutenzione n. 0041911510, stipulato tra le parti l'11.2.2021. In particolare, precisava che con d.i. n. 383/2024 del 27.2.2024, non opposto e dichiarato esecutivo il 10.5.2024, il Giudice di Pace aveva ingiunto al resistente il pagamento di € 2.475,18, oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in €
306,00 di cui € 76,00 per spese ed € 230,00 per compensi, oltre accessori di legge. Atteso
che il decreto ingiuntivo rimaneva inadempiuto, il ricorrente intimava al condominio atto di precetto per € 3.054,40. Con successiva comunicazione tramessa via pec il 3.6.2024, la diffidava nuovamente il condominio a trasmettere la documentazione ex art. 63 disp. Pt_1
att. c.p.c., ossia l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi e degli indirizzi anagrafici nonché l'importo dovuto da ciascuno di questi in ragione della esposizione debitoria del condominio. Tuttavia, persistendo l'inerzia del resistente, il ricorrente incoava il presente giudizio chiedendo l'adempimento dell'obbligo di fare e il risarcimento del danno.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Dal compendio probatorio emerge che la ricorrente ha svolto attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elevatore n. 11395596 installato all'interno del resistente, giusto contratto stipulato tra le odierne parti in causa l'11.2.2021. CP_2
3 Per l'attività espletata, tuttavia, la società non ha percepito il compenso spettantegli dovendo pertanto agire in giudizio per il recupero del credito. Nonostante il decreto ingiuntivo esecutivo e il conseguente atto di precetto intimato – oltre alla diffida del
3.6.2024 – il condominio non adempiva all'obbligo di pagamento.
Nella permanenza di tale stato di inerzia, parte ricorrente ha chiesto di rivalersi sui singoli condomini al fine di recuperare il credito vantato, in ragione della natura parziaria dell'obbligazione. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che: “in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che CP_2
stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una
somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti
delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il
difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal
criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri
simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie”
(S.U., sentenza n. 9148 del 08/04/2008 - Rv. 602479 – 01; più recentemente Cass.
sez. 6 - 2, ordinanza n. 14530 del 09/06/2017 - Rv. 644621 - 01).
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla consegna delle tabelle condominiali Parte_1
attestanti i dati anagrafici dei condomini e la lista di quelli morosi ai sensi dell'art. 63 co.
1 disp. att. c.c. al fine di poter agire pro quota nei confronti dei singoli condomini. Alla luce della perdurante inerzia del nella consegna dei citati documenti, anche a CP_2
seguito della diffida in atti (inviata via pec il 2.6.2024), il resistente andrà condannato al relativo obbligo di fare.
Va accolta altresì la richiesta di misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c. trattandosi di azione di condanna diversa dal pagamento di somma di denaro e, nella
4 specie, consistente nell'adempimento di un fare (consegnare la documentazione) nella misura di € 30,00 (in ragione del valore della controversia) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle tabelle richieste con decorrenza dalla data di notifica della sentenza.
Va rigettata invece la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente nei confronti dell'amministratore per violazione degli obblighi di Controparte_1
correttezza e buona fede nell'espletamento del suo incarico atteso che la società ricorrente ha fornito allegazioni generiche e non ha fornito prova in ordine alla concreta sussistenza del danno patito.
Stante il rigetto della domanda di risarcimento del danno, le spese di lite vengono compensate in ragione del 50%. Per la restante metà seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m.
55/2014 (così come aggiornato dal d.m. 147/2022), con applicazione dei valori minimi,
stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente alla consegna della copia delle tabelle Parte_1
condominiali contenenti l'elenco dei condomini morosi con i relativi dati anagrafici;
2) condanna il resistente a consegnare immediatamente alla ricorrente le tabelle condominiali contenenti l'elenco dei condomini morosi con i relativi dati anagrafici e di residenza e le somme dovute da ciascuno dei condomini;
3) condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
5 5) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il 50% delle spese di lite, 50% che si liquida in € 62,50 per spese esenti ed € 639,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
6) compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite.
Così deciso in GE, il 10.10.2025
Il giudice
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