Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2025, proposto da
Parco Eolico di Licata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Lucia Riccarda Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Presidenza e Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
nei limiti dell’interesse, del D.D.G. n. 1357 del 21 novembre 2024, adottato dalla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente, recante la valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di modifica del “progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 30,00 MW, ricadente nel Comune di Licata (AG) e relativo elettrodotto interrato di collegamento alla stazione di consegna ‘Comunelli’, ricadente nei Comuni di Licata (AG) e Butera (CL)” (doc. 1), nella parte in cui, all’art. 2, richiama quale “parte integrante e sostanziale” il parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 707 del 24 ottobre 2024;
nonché del medesimo parere n. 707/2024 del 24 ottobre 2024, limitatamente al richiamo della condizione ambientale già formulata dalla Commissione Tecnica Specialistica in sede di verifica di ottemperanza con il parere n. 560 del 19 ottobre 2023 e concernente l’obbligo di collocare in cima a ciascuna pala eolica telecamere termiche con capacità di visualizzazione a 360 gradi, operative h24 e collegate, tramite ausili telematici, alle centrali operative del Dipartimento regionale e del Corpo Forestale regionale al fine di monitorare e segnalare eventuali incendi;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi incluso il parere n. 560 del 19 ottobre 2023, nei limiti della medesima condizione ambientale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Presidenza e della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AN TI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 4 febbraio 2025, la Società Parco Eolico di Licata S.r.l. ha chiesto al TAR l’annullamento, nei limiti dell’interesse, del D.D.G. n. 1357 del 21 novembre 2024 della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, avente ad oggetto l’esito della valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 relativa al progetto di modifica del parco eolico nel Comune di Licata, nella parte in cui il decreto richiama come parte integrante e sostanziale il parere CTS n. 707 del 24 ottobre 2024, e in particolare limitatamente al richiamo della “condizione ambientale” concernente l’installazione di telecamere termiche (visualizzazione 360°, operatività h24 e collegamento alle centrali operative regionali e del Corpo Forestale) per il monitoraggio e la segnalazione di eventuali incendi.
La ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi incluso il parere CTS n. 560 del 19 ottobre 2023, nella parte in cui aveva introdotto la medesima prescrizione.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) La Società era titolare di un progetto di parco eolico della potenza complessiva di circa 31,05 MWe, da realizzarsi nel territorio di Licata, con elettrodotto interrato di collegamento alla stazione di consegna “Comunelli”, ricadente anche nel Comune di Butera. Il progetto era stato assentito con giudizio positivo di compatibilità ambientale (D.A. n. 207/Gab del 10 luglio 2017, successivamente oggetto di variante non sostanziale) e con Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 (D.R.S. n. 617 del 28 luglio 2017, anch’essa oggetto di variante non sostanziale). Con parere CTS n. 426 del 1° dicembre 2022 veniva inoltre espressa valutazione favorevole alla proroga del provvedimento di VIA sino al 10 luglio 2027.
b) Nell’ambito del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, la CTS rendeva il parere istruttorio n. 560 del 19 ottobre 2023, con il quale valutava lo stato di adempimento delle prescrizioni, ritenendone alcune ottemperate, altre non ancora ottemperabili e una non ottemperata. In tale sede, tuttavia, introduceva anche un’ulteriore prescrizione — non prevista nel provvedimento originario di VIA — imponendo l’installazione, prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, di telecamere termiche h24 a 360° su ciascuna torre, collegate alle centrali operative regionali e del Corpo Forestale per il monitoraggio degli incendi. La Società contestava l’inserimento di tale previsione, ritenendola estranea all’oggetto della verifica di ottemperanza e non correlata agli impatti ambientali dell’impianto.
c) Con D.A. n. 193/GAB del 17 giugno 2024 l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente concludeva il procedimento di ottemperanza, individuando puntualmente le condizioni ritenute ottemperate e quelle non al momento ottemperabili, senza richiamare la prescrizione relativa alle telecamere termiche. Secondo la prospettazione attorea, tale omissione consolidava l’affidamento circa la non operatività della prescrizione introdotta nel parere CTS n. 560/2023.
d) Successivamente, in data 18 luglio 2024, la Società presentava istanza di valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 per una modifica non sostanziale del progetto. Con D.D.G. n. 1357 del 21 novembre 2024 l’Assessorato riteneva la variante non assoggettabile a ulteriori procedure ambientali, richiamando tuttavia il parere CTS n. 707 del 24 ottobre 2024, nel quale veniva ribadita la prescrizione sulle telecamere termiche. La Società presentava quindi istanza di chiarimento, volta a circoscrivere le condizioni da ottemperare a quelle indicate nel D.A. n. 193/GAB del 17 giugno 2024 e a ottenere la rettifica del D.D.G. n. 1357/2024; tale istanza rimaneva priva di riscontro, determinando la proposizione del presente ricorso.
1.2 – Svolta la premessa in fatto, la ricorrente ha articolato plurimi motivi di impugnazione.
In primo luogo, la Società ha dedotto l’illegittimità del D.D.G. n. 1357/2024 — e del parere CTS n. 707/2024 ivi richiamato — nella parte in cui ha ricondotto tra gli obblighi gravanti sul proponente la prescrizione relativa all’installazione delle telecamere termiche. Ha sostenuto che la valutazione preliminare ex art. 6, commi 9 e 9-bis, d.lgs. n. 152/2006 ha una funzione limitata alla verifica dell’eventuale assoggettabilità delle modifiche non sostanziali a VIA o a screening e non consente l’introduzione di nuove condizioni ambientali né la modifica peggiorativa dei titoli già rilasciati. Il richiamo della prescrizione — qualificata come “nuova” e mai contenuta nel provvedimento originario di VIA — avrebbe dunque integrato uno sviamento rispetto alla tipica finalità del procedimento, con violazione dei principi di tipicità dell’azione amministrativa, ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell’affidamento, nonché con correlata carenza di istruttoria e motivazione.
La ricorrente ha inoltre richiamato l’art. 28 d.lgs. n. 152/2006, osservando che la verifica di ottemperanza ha ad oggetto esclusivamente l’accertamento del rispetto delle condizioni contenute nel provvedimento di VIA o di screening e che l’eventuale imposizione di condizioni ulteriori o la modifica del provvedimento presuppongono l’attivazione di un procedimento “rafforzato”, assistito da adeguate garanzie partecipative. A suo dire, il “recupero” della prescrizione sulle telecamere nell’ambito della valutazione preliminare avrebbe determinato, in via surrettizia, una modifica in peius del quadro prescrittivo senza l’attivazione delle forme procedimentali proprie dell’art. 28 e in contrasto anche con i principi in materia di autotutela amministrativa.
In via subordinata, per l’ipotesi di ritenuta legittimità del recepimento della prescrizione, la Società ne ha contestato la fondatezza nel merito, assumendo che la condizione imposta non sarebbe coerente con la funzione propria delle “condizioni ambientali” di cui agli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto non finalizzata a prevenire o mitigare specifici impatti ambientali dell’impianto eolico, ma volta piuttosto a trasferire sul proponente oneri di sorveglianza del territorio spettanti all’amministrazione. Ne deriverebbero, secondo la prospettazione attorea, profili di irragionevolezza, sproporzione e sviamento, nonché la lesione dell’affidamento maturato a seguito del D.A. n. 193/GAB del 17 giugno 2024, che non avrebbe recepito la prescrizione introdotta nel parere CTS del 19 ottobre 2023.
2 – Si sono costituite in giudizio la Regione Siciliana – Presidenza e la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con atto di mera forma depositato in data 5 febbraio 2025.
3 – La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, previa discussione.
3.1 Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione, formulata dal legale di parte ricorrente nel corso del dibattito orale, di tardività della produzione documentale dell’amministrazione, avvenuta il 23/1/2026. Essa pertanto è inutilizzabile ai fini della decisione.
4 – Il ricorso è fondato.
4.1 – È anzitutto meritevole di accoglimento il primo motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della condizione ambientale concernente l’obbligo di installazione delle telecamere termiche, confluita nel D.D.G. n. 1357/2024 mediante richiamo del parere CTS n. 707/2024.
Va premesso che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute in un provvedimento di VIA ha natura meramente ricognitiva e di controllo, essendo funzionalmente preordinata ad accertare l’adempimento delle prescrizioni già imposte in sede di valutazione di impatto ambientale. L’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 delimita in modo puntuale l’oggetto di tale verifica, circoscrivendolo all’accertamento dell’ottemperanza alle “condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA”. Ne consegue che essa non può trasformarsi in sede di introduzione di nuove prescrizioni o di modifica del quadro conformativo originario, pena lo sviamento della funzione assegnata dal legislatore all’istituto.
Nel caso di specie, la Commissione Tecnica Specialistica, con il parere n. 560 del 19 ottobre 2023, ha introdotto una prescrizione del tutto nuova – concernente l’obbligo di installazione di telecamere termiche sulle pale eoliche – non prevista nel provvedimento di VIA di cui al D.A. n. 207/Gab del 10 luglio 2017, né nelle successive varianti. La condizione in esame non si limita a verificare l’adempimento di obblighi preesistenti, ma introduce un onere ulteriore rispetto a quelli originariamente previsti, incidendo in modo innovativo sul quadro prescrittivo delineato dal titolo ambientale.Una simile integrazione esorbita dall’ambito tipico della verifica di ottemperanza, la quale — come già detto — è limitata al controllo del rispetto delle condizioni già contenute nel provvedimento di VIA e non può tradursi in una sede di ampliamento o revisione delle stesse in assenza dell’attivazione del procedimento normativamente previsto per la modifica del titolo ambientale.
Né può ritenersi che l’Amministrazione disponga, in tale sede, di generici poteri integrativi o correttivi, atteso che l’ordinamento consente l’imposizione di nuove condizioni ambientali solo mediante l’attivazione della procedura di cui all’art. 28, commi 6 e 7, d.lgs. n. 152/2006, che implica la riedizione del potere valutativo nel rispetto delle garanzie partecipative proprie del procedimento di VIA. Nel caso di specie, tale procedura non risulta essere stata attivata.
L’illegittimità sopra evidenziata si riverbera necessariamente sul successivo procedimento di valutazione preliminare ex art. 6, commi 9 e 9-bis, d.lgs. 152/2006.
La valutazione preliminare, infatti, ha funzione meramente strumentale e selettiva, essendo finalizzata unicamente a stabilire se una modifica progettuale debba essere assoggettata a VIA, a verifica di assoggettabilità ovvero non richieda l’attivazione di alcuna procedura ambientale. Essa non costituisce sede idonea né a modificare il provvedimento di VIA già rilasciato, né a introdurre nuove condizioni ambientali.
Pertanto, una prescrizione illegittimamente introdotta in sede di verifica di ottemperanza non avrebbe comunque potuto essere richiamata, ribadita o resa vincolante nel diverso e successivo procedimento di valutazione preliminare.
Ne consegue che il D.D.G. n. 1357 del 21 novembre 2024 è illegittimo nella parte in cui, mediante il richiamo quale “parte integrante e sostanziale” del parere CTS n. 707 del 24 ottobre 2024, ha recepito la suddetta prescrizione, in violazione degli artt. 28 e 6, commi 9 e 9-bis, d.lgs. 152/2006, nonché dei principi di tipicità, coerenza dell’azione amministrativa e tutela del legittimo affidamento.
4.2 – Parimenti fondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente ha contestato, sotto il profilo sostanziale, la legittimità della medesima prescrizione, deducendo la violazione degli artt. 25, commi 4 e 5, e 5, comma 1, lett. o-quater), del d.lgs. n. 152/2006.
La condizione impugnata — consistente nell’obbligo di installare in cima a ciascuna pala eolica una telecamera termica con visualizzazione a 360 gradi, operativa h24 e collegata alle centrali operative regionali e del Corpo Forestale — si colloca al di fuori della nozione legale di “condizione ambientale” delineata dalle disposizioni richiamate.
Tali norme circoscrivono infatti le condizioni ambientali a misure dirette a prevenire, ridurre o compensare impatti ambientali significativi e negativi direttamente riconducibili al progetto oggetto di valutazione. Nel caso di specie, la prescrizione non risulta correlata a uno specifico impatto ambientale proprio dell’impianto eolico, il quale — secondo quanto già valutato in sede di VIA — non presenta un rischio intrinseco di incendio tale da giustificare l’imposizione di un sistema permanente di sorveglianza.
La misura appare piuttosto orientata a finalità di monitoraggio generalizzato del territorio, trasferendo sul proponente oneri organizzativi ed economici che esulano dagli impatti direttamente ascrivibili al progetto e attengono a compiti di vigilanza propri dell’amministrazione pubblica. Ne discende il difetto di proporzionalità e necessità della prescrizione, nonché la sua intrinseca irragionevolezza.
La condizione si pone altresì in contrasto con il principio di legittimo affidamento. Con il D.A. n. 193/GAB del 17 giugno 2024, conclusivo della verifica di ottemperanza, l’Amministrazione aveva individuato le prescrizioni ancora da adempiere senza includervi quella in esame. Il successivo inserimento della medesima in sede di valutazione preliminare determina una discontinuità non giustificata rispetto al precedente assetto definito dall’Amministrazione, incidendo sulla coerenza dell’azione amministrativa. Anche sotto tali profili, la prescrizione deve ritenersi illegittima.
4.3 – In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati il parere CTS n. 707 del 24 ottobre 2024 e il D.D.G. n. 1357 del 21 novembre 2024 nella parte in cui impongono l’obbligo di installazione delle telecamere termiche sulle torri eoliche, oltre agli atti presupposti e connessi nei limiti di tale specifico profilo.
5 – Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, a carico della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Tra il ricorrente e la Regione Sicilia – Presidenza vanno invece compensate, stante la riferibilità degli atti impugnati ad altra Amministrazione pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il parere CTS n. 707 del 24 ottobre 2024 e il D.D.G. n. 1357 del 21 novembre 2024 nella parte in cui impongono l’obbligo di installazione delle telecamere termiche sulle torri eoliche.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e Regione Sicilia – Presidenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | AN EN |
IL SEGRETARIO