CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2024, n. 29217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29217 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ST NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Lavinia Manti, in sostituzione dell'avv. Salvatore Staiano, difensore di NT ST, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa in data 17 gennaio 2024 dal Tribunale di Vibo Valentia con la quale è stata rigettata la richiesta di scarcerazione avanzata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di NT ST per il reato di associazione mafiosa. Il Tribunale ha rilevato l'assenza dei presupposti per la retrodatazione, sotto plurimi profili. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29217 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/05/2024 In primo luogo, per difetto del requisito dell'anteriorità dei reati oggetto della successiva ordinanza rispetto all'emissione della prima, con riferimento al reato associativo contestato al ST a partire dal novembre 2003 ma con condotta protrattasi anche in epoca successiva all'esecuzione della prima ordinanza, intervenuta il 12 aprile 2019. In secondo luogo, per difetto del rapporto di connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze, non potendosi ravvisare il nesso teleologico o il vincolo della continuazione tra l'associazione e gli addebiti relativi alla prima ordinanza, ed essendo stata esclusa la desumibilità dagli atti del primo procedimento dei fatti oggetto dell'ordinanza successiva, sia con riferimento alla data di esecuzione della prima ordinanza del 12 aprile 2019 e sia con riguardo alla data del rinvio a giudizio disposto in data 29 maggio 2020 per i reati oggetto della prima ordinanza. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, NT ST chiede l'annullamento del provvedimento, articolando un unico motivo per vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale ha escluso l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza sulla base della contestazione aperta del reato associativo isenza elementi di prova concreti attestanti la prosecuzione di detto reato dopo l'esecuzione della prima ordinanza in data 3 aprile 2019, in assenza di elementi da cui desumere un contributo operativo fornito dall'imputato durante la sua detenzione in carcere agli scopi del sodalizio (si citano Cass. 32665/2021 e 7935/2020). Sul punto si rappresenta che le vic:ende "Rompetrol" e AZ" si collocano in data antecedente al 3 aprile 2019 e sono state ricostruite sulla base degli stessi elementi posti a fondamento della prima ordinanza cautelare come da atti allegati (richieste di proroga e autorizzazione di intercettazioni del 28/12/2018, 16/01/2019, 5/02/2019, 8/02/2019 e 26/02/2019). Si rappresenta che, prescindenco dalla questione della sussistenza della connessione qualificata, che renderebbe applicabile il riferimento al momento del rinvio a giudizio, è sufficiente rilevare come già rispetto al momento in cui è stata eseguita la prima ordinanza sussisteva I requisito della desumibilità dagli atti degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza. Sul punto si osserva che è errata la valutazione del Tribunale secondo cui la vicenda dell'omicidio di FF IA non sarebbe inquadrabile nel contesto della partecipazione di ST all'associazione della famiglia mafiosa MA di Limbadi. 2 Si richiamano le valutazioni operate dallo stesso Tribunale in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 28-29 novembre 2019, che aveva già dato atto della matrice mafiosa di detto omicidio, sulla base delle dichiarazioni rese da GI IA e CO IA f che non consentono di escludere che la partecipazione di ST all'omicidio oggetto della prima ordinanza non potesse essere considerato un indice di appartenenza all'associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve premettersi come questa Corte abbia chiarito più volte che tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099), quanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829) costituiscono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi. È inoltre opportuno ricordare chet in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Al contrario,quando le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione, l'art. 293 comma 3 come integrato dalla Corte Costituzionale consente la retrodatazione quando gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima. Inoltre, va rammentato che l'interesse all'accoglimento della richiesta di retrodatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare nel caso di c.d. contestazione a catena sussiste solo qualora da essa derivi un diverso e favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, tale da comportare la scarcerazione. Sicchè è onere di chi invochi la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità del ricorso, dedurre la possibilità che, per effetto della retrodatazione del termine, la misura applicata abbia perso efficacia (Sez. 6, n. 14519 del 09/03/2016, Rv. 266677). 3 Sotto tale specifico profilo, poiché la questione della retrodatazione è stata avanzata in sede di istanza di scarcerazione per decorrenza termini, avanzata prima davanti al Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen., e poi in sede di appello cautelare, si deve ritenere che la decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare, applicata con l'ordinanza del 27 aprile 2021 per effetto della retrodatazione al momento dell'esecuzione della prima ordinanza in data 12 aprile 2019, sia stata ritenuta pacificamente sussistente anche da parte dei giudici di merito che hanno motivato il rigetto della richiesta di scarcerazione facendo esclusivo riferimento alla mancanza dei presupposti di applicazione della retrodatazione previsti dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Altro discorso è da farsi, invece, - giova ricordarlo - nel caso in cui la questione della c.d. contestazione a catena sia dedotta in sede di riesame, essendo stato chiarito dalle Sezioni Unite che la questione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame ma solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare;
b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare» (cfr. SeZ,. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549). 2. Alla stregua di quanto precede, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame per negare la sussistenza dei presupposti normativi della retrodatazione della seconda misura custodiale applicata al ricorrente deve ritenersi adeguatamente motivato con riferimento alla mancanza del requisito della desumibilità dagli atti del primo procedimento, senza che assumano rilevanza le altre discutibili considerazioni dell'ordinanza impugnata, basate sull'affermata prosecuzione delle condotte di reato anche dopo l'inizio dello stato di detenzione in forza della prima ordinanza, che sono state fondatamente censurate dal ricorrente. Sotto tale differente profilo si deve rammentare che il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza c:oercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza. Tuttavia, è stato condivisibilmente già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale deve 4 tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, Rv. 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283). Nel caso in esame, la prima misura custodiale è stata eseguita il 12 aprile 2019 ed è stata disposta per l'omicidio di IA FF nel procedimento denominato "Errore Fatale", con rinvio a giudizio emesso il 29 maggio 2020. La seconda misura custodiale è stata disposta per due associazioni, una di tipo mafioso e l'altra semplice per contrabbando di carburanti con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del 27 aprile 2021, poi annullata parzialmente dal riesame per il reato di associazione semplice, e, quindi, confermata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Tuttavia, con riferimento alla protrazione della condotta da parte dell'indagato anche durante lo stato di detenzione in carcere in esecuzione della prima ordinanza, le condotte associative attribuite all'imputato e riferite alla vicenda "Rompetrol" ed a quella di AZ Renato," sebbene accertate nel secondo procedimento, non risultano affatto commesse dopo l'esecuzione della prima ordinanza, essendo sul punto l'ordinanza impugnata del tutto generica a fronte delle specifiche censure dedotte dal ricorrente a dimostrazione dell'assenza di nuove condotte associative ascrivibili all'imputato dopo l'inizio della sua carcerazione. 3. Nonostante tale lacuna motivazionale, si può prescindere dalle argomentazioni circa l'assenza del requisito della anteriorità della consumazione del reato oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di emissione della prima ordinanza, perché la motivazione riferita all'altro requisito della desumibilità dagli atti del primo procedimento appare, invece, adeguata e resiste alle censure difensive che appaiono nel loro complesso infondate. Si deve ricordare, a tale riguardo, che non è sufficiente che, entro i limiti temporali suddetti - riferiti alla data del rinvio a giudizio nel caso di reati connessi o al momento dell'adozione della prima misura in assenza di connessione qualificata tra i reati - sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia del fatto-reato oggetto della seconda ordinanza, essendo invece indispensabile che sussista un quadro indiziario legittimante l'adozione delle misure cautelari successivamente applicate allo stesso indagato, essendo, quest'ultimo, soggetto all'onere di allegazione degli elementi dai quali desumere l'applicabilità della retrodatazione da lui invocata (Sez. U, n. 9 del 25/06/1997, Atene, Rv. 208167). Già solo l'inesistenza di tale presupposto esclude l'operatività della retrodatazione (art. 297, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.). 5 Sotto tale specifico profilo assume rilevanza decisiva la ragione del rigetto correlata alla mancanza del requisito della desumibilità della partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. già dagli atti disponibili al momento della prima ordinanza del 12 aprile 2019. A tale proposito, il Tribunale ha evidenziato che al momento della prima ordinanza non vi erano elementi sufficienti per corroborare la gravità indiziaria richiesta per emettere una misura cautelare anche per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. in quanto l'omicidio ascritto all'imputato, oggetto della prima ordinanza pareva inquadrarsi in una faida di famiglia non necessariamente mafiosa. Solo grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia UE MA e AR RE è stato possibile argomentare la gravità indiziaria della partecipazione di ST all'associazione mafiosa, e l dunque, sulla base di due fonti di prova sopravvenute rispetto alla prima ordinanza, in quanto intervenute il 18 ottobre 2019. Non essendovi connessione qualificata tra l'omicidio e l'associazione mafiosa il riferimento temporale cui rapportare la desumibilità dei fatl:i di associazione è quello dell'emissione della prima ordinanza e non quello del rinvio a giudizio che rileva solo per i reati connessi. Il ricorrente, pur non contestando specificamente il profilo dell'assenza di una connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze, evidenzia che dalle informative allegate alle richieste del 2019 di proroga delle intercettazioni si evincerebbe che già all'epoca della emissione della prima ordinanza il pubblico ministero disponeva di tutti gli elementi sufficienti per richiedere la misura anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., essendo le vicende "Rompetrol" e AZ" già emerse quando la prima ordinanza non era stata ancora emessa. In tal modo introduce, tuttavia, una valutazione della gravità indiziaria, autonoma e diversa da quella posta a base della seconda ordinanza, sulla base di elementi di prova differenti/ che i Giudici di merito hanno al contrario apprezzato, in modo non illogico, come insufficienti a supportare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, prima delle chiamate in correità operate dai due predetti collaboratori di giustizia. Peraltro, tali elementi di fatto addotti dalla difesa / anche se potevano giustificare le proroghe delle intercettazioni non giustificano di per sé l'emissione di una misura cautelare personale, essendo del tutto diversi e meno pregnanti i presupposti richiesti per l'autorizzazione delle intercettazioni. 4.
Considerato che
la gravità indiziaria nei confronti di ST per la partecipazione all'associazione mafiosa nella seconda ordinanza cautelare risulta 6 incentrata sulle chiamate dei due collaboratori MA UE e RE AR, quali fonti di prova sopravvenute (18 ottobre 2019), non è consentito in sede di legittimità operare una difforme valutazione del quadro indiziario sulla base di elementi indiziari differenti, la cui gravità viene valorizzata esclusivamente dalla difesa senza alcun supporto in altri atti giudiziari che possono suffragare tale assunto. Come già osservato in premessa, la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829) costituisce una quaestio facti la cui soluzione é rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi. Se è pur vero che mentrein sede di riesame perravvisare il requisito della desumibilità dagli atti della prima ordinanza è necessario fare esclusivo riferimento agli elementi desumibili dall'ordinanza stessa (Sez. U. Polcino, cit), in ragione delle particolari caratteristiche della relativa procedura incidentale, che non prevede l'esercizio di poteri istruttori e che si basa esclusivamente sugli elementi emergenti dagli atti trasmessi dal pubblico ministero e su quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza, al contrario, allorchè la richiesta di retrodatazione — come nella fattispecie in esame - sia avanzata in sede di istanza di revoca al giudice che procede, la questione della desumibilità può essere anche argomentata sulla base di altri dati probatori allegati dall'istante che risultino idonei a dimostrare come il secondo provvedimento custodiale già poteva concretamente essere adottato al momento dell'emissione della prima ordinanza, anche se gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza non coincidano con quelli indicati dalla difesa come già disponibili al momento della prima ordinanza. Tale condizione può, nondimeno, riconoscersi sussistente esclusivamente nei casi in cui già vi era un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall'autorità giudiziaria procedente e apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione della misura. Una volta appurato che la seconda ordinanza è stata emessa sulla base di una piattaforma probatoria differente da quella disponibile al momento dell'adozione della prima ordinanza era onere da parte della difesa evidenziare l'esistenza di elementi indiziari dotati di una oggettiva gravità tali da fare emergere in modo evidente e non discutibile che la posticipazione della seconda ordinanza è stata effettivamente il frutto di una scelta arbitraria del Pubblico Ministero (si pensi al 7 Il Presidente Il C iere estensore caso in cui gli elementi di prova sopravvenuti siano del tutto marginali e non centrali nella valutazione della gravità indiziaria). Non rispondono evidentemente a tale scopo degli elementi di prova ambigui, che possono essere stati apprezzati come indizi sufficienti ad autorizzare delle operazioni di intercettazione telefonica ma che non si prestano ad essere valorizzati alla stregua dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare personale, e di cui si amplifichi la rilevanza dimostrativa sulla base di apprezzamenti opinabili desunti dal contenuto delle informative poste a base delle proroghe di intercettazione, obiettivamente inadeguate a tale fine per il loro carattere fortemente congetturale. Anche il riferimento alla motivazione dell'ordinanza del riesame emessa in data 28-29 novembre 2029 per la vicenda dell'omicidio di FF Fiamingo, richiamata dal ricorrente, seppure contiene dei passaggi argomentativi che fanno cenno ad una faida familiare tra fazioni mafiose antagoniste e pur rappresentando degli elementi indiziari a carico del ST per la partecipazione al detto omicidio, non giustifica la formulazione di un giudizio di gravità indiziaria anche per la partecipazione all'associazione mafiosa, in difetto della specifica attribuzione di un ruolo all'interno del sodalizio, che, secondo l'impostazione non illogica del Tribunale, è stato possibile dimostrare solo con l'apporto dei due sopracitati collaboratori di giustizia. 5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 maggio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Lavinia Manti, in sostituzione dell'avv. Salvatore Staiano, difensore di NT ST, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa in data 17 gennaio 2024 dal Tribunale di Vibo Valentia con la quale è stata rigettata la richiesta di scarcerazione avanzata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di NT ST per il reato di associazione mafiosa. Il Tribunale ha rilevato l'assenza dei presupposti per la retrodatazione, sotto plurimi profili. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29217 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/05/2024 In primo luogo, per difetto del requisito dell'anteriorità dei reati oggetto della successiva ordinanza rispetto all'emissione della prima, con riferimento al reato associativo contestato al ST a partire dal novembre 2003 ma con condotta protrattasi anche in epoca successiva all'esecuzione della prima ordinanza, intervenuta il 12 aprile 2019. In secondo luogo, per difetto del rapporto di connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze, non potendosi ravvisare il nesso teleologico o il vincolo della continuazione tra l'associazione e gli addebiti relativi alla prima ordinanza, ed essendo stata esclusa la desumibilità dagli atti del primo procedimento dei fatti oggetto dell'ordinanza successiva, sia con riferimento alla data di esecuzione della prima ordinanza del 12 aprile 2019 e sia con riguardo alla data del rinvio a giudizio disposto in data 29 maggio 2020 per i reati oggetto della prima ordinanza. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, NT ST chiede l'annullamento del provvedimento, articolando un unico motivo per vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale ha escluso l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza sulla base della contestazione aperta del reato associativo isenza elementi di prova concreti attestanti la prosecuzione di detto reato dopo l'esecuzione della prima ordinanza in data 3 aprile 2019, in assenza di elementi da cui desumere un contributo operativo fornito dall'imputato durante la sua detenzione in carcere agli scopi del sodalizio (si citano Cass. 32665/2021 e 7935/2020). Sul punto si rappresenta che le vic:ende "Rompetrol" e AZ" si collocano in data antecedente al 3 aprile 2019 e sono state ricostruite sulla base degli stessi elementi posti a fondamento della prima ordinanza cautelare come da atti allegati (richieste di proroga e autorizzazione di intercettazioni del 28/12/2018, 16/01/2019, 5/02/2019, 8/02/2019 e 26/02/2019). Si rappresenta che, prescindenco dalla questione della sussistenza della connessione qualificata, che renderebbe applicabile il riferimento al momento del rinvio a giudizio, è sufficiente rilevare come già rispetto al momento in cui è stata eseguita la prima ordinanza sussisteva I requisito della desumibilità dagli atti degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza. Sul punto si osserva che è errata la valutazione del Tribunale secondo cui la vicenda dell'omicidio di FF IA non sarebbe inquadrabile nel contesto della partecipazione di ST all'associazione della famiglia mafiosa MA di Limbadi. 2 Si richiamano le valutazioni operate dallo stesso Tribunale in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 28-29 novembre 2019, che aveva già dato atto della matrice mafiosa di detto omicidio, sulla base delle dichiarazioni rese da GI IA e CO IA f che non consentono di escludere che la partecipazione di ST all'omicidio oggetto della prima ordinanza non potesse essere considerato un indice di appartenenza all'associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve premettersi come questa Corte abbia chiarito più volte che tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099), quanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829) costituiscono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi. È inoltre opportuno ricordare chet in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Al contrario,quando le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione, l'art. 293 comma 3 come integrato dalla Corte Costituzionale consente la retrodatazione quando gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima. Inoltre, va rammentato che l'interesse all'accoglimento della richiesta di retrodatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare nel caso di c.d. contestazione a catena sussiste solo qualora da essa derivi un diverso e favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, tale da comportare la scarcerazione. Sicchè è onere di chi invochi la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità del ricorso, dedurre la possibilità che, per effetto della retrodatazione del termine, la misura applicata abbia perso efficacia (Sez. 6, n. 14519 del 09/03/2016, Rv. 266677). 3 Sotto tale specifico profilo, poiché la questione della retrodatazione è stata avanzata in sede di istanza di scarcerazione per decorrenza termini, avanzata prima davanti al Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen., e poi in sede di appello cautelare, si deve ritenere che la decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare, applicata con l'ordinanza del 27 aprile 2021 per effetto della retrodatazione al momento dell'esecuzione della prima ordinanza in data 12 aprile 2019, sia stata ritenuta pacificamente sussistente anche da parte dei giudici di merito che hanno motivato il rigetto della richiesta di scarcerazione facendo esclusivo riferimento alla mancanza dei presupposti di applicazione della retrodatazione previsti dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Altro discorso è da farsi, invece, - giova ricordarlo - nel caso in cui la questione della c.d. contestazione a catena sia dedotta in sede di riesame, essendo stato chiarito dalle Sezioni Unite che la questione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame ma solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare;
b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare» (cfr. SeZ,. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549). 2. Alla stregua di quanto precede, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame per negare la sussistenza dei presupposti normativi della retrodatazione della seconda misura custodiale applicata al ricorrente deve ritenersi adeguatamente motivato con riferimento alla mancanza del requisito della desumibilità dagli atti del primo procedimento, senza che assumano rilevanza le altre discutibili considerazioni dell'ordinanza impugnata, basate sull'affermata prosecuzione delle condotte di reato anche dopo l'inizio dello stato di detenzione in forza della prima ordinanza, che sono state fondatamente censurate dal ricorrente. Sotto tale differente profilo si deve rammentare che il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza c:oercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza. Tuttavia, è stato condivisibilmente già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale deve 4 tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, Rv. 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283). Nel caso in esame, la prima misura custodiale è stata eseguita il 12 aprile 2019 ed è stata disposta per l'omicidio di IA FF nel procedimento denominato "Errore Fatale", con rinvio a giudizio emesso il 29 maggio 2020. La seconda misura custodiale è stata disposta per due associazioni, una di tipo mafioso e l'altra semplice per contrabbando di carburanti con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del 27 aprile 2021, poi annullata parzialmente dal riesame per il reato di associazione semplice, e, quindi, confermata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Tuttavia, con riferimento alla protrazione della condotta da parte dell'indagato anche durante lo stato di detenzione in carcere in esecuzione della prima ordinanza, le condotte associative attribuite all'imputato e riferite alla vicenda "Rompetrol" ed a quella di AZ Renato," sebbene accertate nel secondo procedimento, non risultano affatto commesse dopo l'esecuzione della prima ordinanza, essendo sul punto l'ordinanza impugnata del tutto generica a fronte delle specifiche censure dedotte dal ricorrente a dimostrazione dell'assenza di nuove condotte associative ascrivibili all'imputato dopo l'inizio della sua carcerazione. 3. Nonostante tale lacuna motivazionale, si può prescindere dalle argomentazioni circa l'assenza del requisito della anteriorità della consumazione del reato oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di emissione della prima ordinanza, perché la motivazione riferita all'altro requisito della desumibilità dagli atti del primo procedimento appare, invece, adeguata e resiste alle censure difensive che appaiono nel loro complesso infondate. Si deve ricordare, a tale riguardo, che non è sufficiente che, entro i limiti temporali suddetti - riferiti alla data del rinvio a giudizio nel caso di reati connessi o al momento dell'adozione della prima misura in assenza di connessione qualificata tra i reati - sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia del fatto-reato oggetto della seconda ordinanza, essendo invece indispensabile che sussista un quadro indiziario legittimante l'adozione delle misure cautelari successivamente applicate allo stesso indagato, essendo, quest'ultimo, soggetto all'onere di allegazione degli elementi dai quali desumere l'applicabilità della retrodatazione da lui invocata (Sez. U, n. 9 del 25/06/1997, Atene, Rv. 208167). Già solo l'inesistenza di tale presupposto esclude l'operatività della retrodatazione (art. 297, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.). 5 Sotto tale specifico profilo assume rilevanza decisiva la ragione del rigetto correlata alla mancanza del requisito della desumibilità della partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. già dagli atti disponibili al momento della prima ordinanza del 12 aprile 2019. A tale proposito, il Tribunale ha evidenziato che al momento della prima ordinanza non vi erano elementi sufficienti per corroborare la gravità indiziaria richiesta per emettere una misura cautelare anche per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. in quanto l'omicidio ascritto all'imputato, oggetto della prima ordinanza pareva inquadrarsi in una faida di famiglia non necessariamente mafiosa. Solo grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia UE MA e AR RE è stato possibile argomentare la gravità indiziaria della partecipazione di ST all'associazione mafiosa, e l dunque, sulla base di due fonti di prova sopravvenute rispetto alla prima ordinanza, in quanto intervenute il 18 ottobre 2019. Non essendovi connessione qualificata tra l'omicidio e l'associazione mafiosa il riferimento temporale cui rapportare la desumibilità dei fatl:i di associazione è quello dell'emissione della prima ordinanza e non quello del rinvio a giudizio che rileva solo per i reati connessi. Il ricorrente, pur non contestando specificamente il profilo dell'assenza di una connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze, evidenzia che dalle informative allegate alle richieste del 2019 di proroga delle intercettazioni si evincerebbe che già all'epoca della emissione della prima ordinanza il pubblico ministero disponeva di tutti gli elementi sufficienti per richiedere la misura anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., essendo le vicende "Rompetrol" e AZ" già emerse quando la prima ordinanza non era stata ancora emessa. In tal modo introduce, tuttavia, una valutazione della gravità indiziaria, autonoma e diversa da quella posta a base della seconda ordinanza, sulla base di elementi di prova differenti/ che i Giudici di merito hanno al contrario apprezzato, in modo non illogico, come insufficienti a supportare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, prima delle chiamate in correità operate dai due predetti collaboratori di giustizia. Peraltro, tali elementi di fatto addotti dalla difesa / anche se potevano giustificare le proroghe delle intercettazioni non giustificano di per sé l'emissione di una misura cautelare personale, essendo del tutto diversi e meno pregnanti i presupposti richiesti per l'autorizzazione delle intercettazioni. 4.
Considerato che
la gravità indiziaria nei confronti di ST per la partecipazione all'associazione mafiosa nella seconda ordinanza cautelare risulta 6 incentrata sulle chiamate dei due collaboratori MA UE e RE AR, quali fonti di prova sopravvenute (18 ottobre 2019), non è consentito in sede di legittimità operare una difforme valutazione del quadro indiziario sulla base di elementi indiziari differenti, la cui gravità viene valorizzata esclusivamente dalla difesa senza alcun supporto in altri atti giudiziari che possono suffragare tale assunto. Come già osservato in premessa, la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829) costituisce una quaestio facti la cui soluzione é rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi. Se è pur vero che mentrein sede di riesame perravvisare il requisito della desumibilità dagli atti della prima ordinanza è necessario fare esclusivo riferimento agli elementi desumibili dall'ordinanza stessa (Sez. U. Polcino, cit), in ragione delle particolari caratteristiche della relativa procedura incidentale, che non prevede l'esercizio di poteri istruttori e che si basa esclusivamente sugli elementi emergenti dagli atti trasmessi dal pubblico ministero e su quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza, al contrario, allorchè la richiesta di retrodatazione — come nella fattispecie in esame - sia avanzata in sede di istanza di revoca al giudice che procede, la questione della desumibilità può essere anche argomentata sulla base di altri dati probatori allegati dall'istante che risultino idonei a dimostrare come il secondo provvedimento custodiale già poteva concretamente essere adottato al momento dell'emissione della prima ordinanza, anche se gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza non coincidano con quelli indicati dalla difesa come già disponibili al momento della prima ordinanza. Tale condizione può, nondimeno, riconoscersi sussistente esclusivamente nei casi in cui già vi era un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall'autorità giudiziaria procedente e apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione della misura. Una volta appurato che la seconda ordinanza è stata emessa sulla base di una piattaforma probatoria differente da quella disponibile al momento dell'adozione della prima ordinanza era onere da parte della difesa evidenziare l'esistenza di elementi indiziari dotati di una oggettiva gravità tali da fare emergere in modo evidente e non discutibile che la posticipazione della seconda ordinanza è stata effettivamente il frutto di una scelta arbitraria del Pubblico Ministero (si pensi al 7 Il Presidente Il C iere estensore caso in cui gli elementi di prova sopravvenuti siano del tutto marginali e non centrali nella valutazione della gravità indiziaria). Non rispondono evidentemente a tale scopo degli elementi di prova ambigui, che possono essere stati apprezzati come indizi sufficienti ad autorizzare delle operazioni di intercettazione telefonica ma che non si prestano ad essere valorizzati alla stregua dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare personale, e di cui si amplifichi la rilevanza dimostrativa sulla base di apprezzamenti opinabili desunti dal contenuto delle informative poste a base delle proroghe di intercettazione, obiettivamente inadeguate a tale fine per il loro carattere fortemente congetturale. Anche il riferimento alla motivazione dell'ordinanza del riesame emessa in data 28-29 novembre 2029 per la vicenda dell'omicidio di FF Fiamingo, richiamata dal ricorrente, seppure contiene dei passaggi argomentativi che fanno cenno ad una faida familiare tra fazioni mafiose antagoniste e pur rappresentando degli elementi indiziari a carico del ST per la partecipazione al detto omicidio, non giustifica la formulazione di un giudizio di gravità indiziaria anche per la partecipazione all'associazione mafiosa, in difetto della specifica attribuzione di un ruolo all'interno del sodalizio, che, secondo l'impostazione non illogica del Tribunale, è stato possibile dimostrare solo con l'apporto dei due sopracitati collaboratori di giustizia. 5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 maggio 2024