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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs. 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1077/2023 promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, CUI rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 C.F._2
Silvana Guglielmo giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
.
[...]
- resistente -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D. L.gs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.
1. In fatto.
Con ricorso depositato tempestivamente in data 2.03.2023, Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso il 25.01.2023 (Codice
[...]
CS0007898) e notificato il 18.02.2023, con il quale la
[...]
di ha rigettato la sua Controparte_1 CP_1 domanda di protezione internazionale, reiterata, in quanto il ricorrente, pur formalmente convocato per l'audizione il 22.11.2022, non si presentava, negandogli, in tal modo, il riconoscimento della protezione internazionale, dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, ha concluso, parimenti, per il rigetto.
Pertanto, il ricorrente in seno al proprio atto difensivo ha richiesto al
Tribunale il riconoscimento: in via principale dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, in via subordinata della protezione speciale ed in via ulteriormente gradata del diritto di asilo costituzionale.
All'udienza del 13.02.2025, si è svolta l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato: “Sono arrivato in Italia nel 2017, sono andato via dal mio paese per motivi economici, attualmente vivo ad Arezzo, e vivo in una casa in affitto con regolare contratto di locazione, lavoro in un ristorante;
ho frequentato dei corsi per imparare la lingua italiana;
null'altro da aggiungere”. All'esito il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate, il Giudice ha riservato la decisione.
2. La valutazione degli elementi.
Preliminarmente va considerato che nel caso di specie trattasi di domanda reiterata di protezione internazionale. Il ricorrente, infatti, aveva ottenuto un diniego alla sua prima istanza di protezione internazionale dalla nell'anno 2018. Controparte_1
A motivo della sua domanda reiterata il ricorrente di fatto ripercorre gli stessi eventi riferiti in sede di prima domanda di asilo, argomentazioni riprese in questa sede senza che vi siano nuovi elementi di fatto o nuove prove da rappresentare1.
Pag. 2 di 13 Nello specifico, il ricorrente, in sede di prima audizione ed al cospetto della
Commissione ha dichiarato di essere cittadino bengalese, proveniente dal distretto di Kushtia, di aver studiato tre anni, di avere Persona_2 due sorelle, la madre in vita e il padre è deceduto nel 2014; di aver lasciato il proprio Paese perché proveniente da una famiglia povera ed essendo il primogenito doveva provvedere ai suoi familiari;
che la loro la casa nel
2013 fu distrutta a causa di un'inondazione del fiume Gorai ed inoltre di aver contratto un debito per pagare il visto del viaggio che ha compiuto in aereo;
di temere di non poter restituire i soldi del debito contratto per il visto da viaggio e di non poter aiutare economicamente la sua famiglia.
Ebbene, come detto, trattandosi di domanda reiterata, rimane preclusa a questo decisore la rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato. A sostegno della correttezza dell'assunto, si richiama il considerando 36 della direttiva nr. 2013/32/UE del 26 giugno 2013, il quale prevede che: “Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe
sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea e in particolare dalla direttiva 2005/85/CE, che all'art. 32 par. 3 fa espresso riferimento oltre che agli elementi anche alle “risultanze”, termine che evoca il concetto di prova, oltre che all'aumento di probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato (ragionamento probabilistico tipico della valutazione probatoria) (nello stesso senso la successiva Cass. Sez. VI nr. 4522/2015). Ancora, come recentemente chiarito dalla Corte di giustizia UE sez. III nella causa XY contro il Ufficio federale per il diritto degli Controparte_2 stranieri e il diritto di asilo, Austria) 09/09/2021, n.18, “una domanda reiterata può essere fondata sia su elementi o risultanze nuovi, in quanto emersi dopo l'adozione di una decisione relativa alla domanda precedente, sia su elementi o risultanze nuovi in quanto presentati per la prima volta dal richiedente (par. 36). Tale dato si ricava dall'art. 40, paragrafi 2 e 3, ove è scritto che detti elementi o risultanze nuovi sui quali una simile domanda può essere fondata devono essere «emersi» o essere «stati addotti dal richiedente». Pertanto, precisa la Corte, al par. 37 “da una simile formulazione risulta che un elemento o una risultanza deve essere considerato nuovo ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32 qualora la decisione relativa alla domanda precedente sia stata adottata senza che tale elemento o tale risultanza sia stato portato a conoscenza dell'autorità responsabile di accertare lo status del richiedente. Tale disposizione non opera alcuna distinzione a seconda che gli elementi o le risultanze invocati a sostegno di una domanda reiterata siano emersi prima o dopo l'adozione di tale decisione”. Infine, si precisa che la valutazione rimessa al Tribunale è diversa da quella dell'organo di prima istanza dal momento che oggetto del giudizio introdotto non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità quanto l'accertamento di un diritto soggettivo, con la conseguenza che la valutazione deve riguardare il merito della domanda, non potendo limitarsi il Collegio a dichiarare l'inammissibilità della stessa (da ultimo cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374). La valutazione in due fasi (preliminare di ammissibilità ed eventuale successivo esame nel merito) è infatti limitato all'organo di prima istanza [sentenza del 10 giugno 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Elementi
o risultanze nuovi), C-921/19, EU:C:2021:478, punto 34
Pag. 3 di 13 sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata”. La stessa direttiva prevede consente agli
Stati membri di "giudicare una domanda di asilo irricevibile (...) se (...) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva" (art. 25, paragrafo 3 lett. f), chiarendo poi che
"una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa una decisione" definitiva "su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per
l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato" (art. 32, par. 3), e che "se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente art., emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuove che aumentino in modo significativo la probabilità che la richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo 2^" (art. 32, par. 4).
Non sussistendo, nella fattispecie, nuovi elementi anche in merito al timore connesso alla vicenda narrata in prima istanza, della quale, peraltro, non è stata allegata alcuna documentazione al riguardo, ciò non consente una riesamina del caso.
Ad ogni modo, le motivazioni economiche poste a fondamento della domanda non possono neppure astrattamente ricondursi ad alcuna forma di protezione internazionale. È evidente che, nel caso di specie, si tratta di un migrante economico che è partito, in cerca di migliori condizioni di vita anche per sopperire al debito contratto;
tanto emerge dalle dichiarazioni rese sia in sede amministrativa che in sede giudiziale dove non risultano aspetti di natura religiosa, politica o ideologica, né appaiono ricollegabili ad una caratteristica irrinunciabile della persona del richiedente. In ogni caso, si tratta di un unico episodio per il quale non è dimostrato alcun rischio attuale di persecuzione futura, per cui neppure si configura il rischio del ripetersi di episodi che potrebbero esporlo a persecuzione. Sul punto il ricorrente, infatti, non ha riferito alcun timore attuale in caso di rimpatrio,
Pag. 4 di 13 se non quello già espresso di non riuscire a pagare il debito contratto per il viaggio e di non poter aiutare economicamente la sua famiglia.
Pertanto, anche a voler comunque assumere per vera la narrazione del ricorrente, essa si caratterizza per essere relativa ad un conflitto prevalentemente inter-privato e pertanto non idonea al riconoscimento della protezione internazionale, deve quindi escludersi il riconoscimento di forme di protezione fondate su rischio specifico (status di rifugiato e protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251).
Quanto alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c)
D. Lgs. 251/2007, che presuppone “fondati motivi di ritenere” che in caso di rientro nel Paese d'origine il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale interessanti il Paese o, se del caso, la regione di sua provenienza (in tal senso le pronunce CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285
/12 – e 17 febbraio 2009 causa C-465/07 , si osserva Per_3 Per_4 quanto segue. Significativamente il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un rischio effettivo di subire detta minaccia in caso di rientro nel Paese d'origine né nel corso del colloquio amministrativo né negli atti di parte, dal cui esame non emerge alcuna allegazione di pericolosità specifica della zona di sua provenienza (sul dovere di allegazione del ricorrente ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, si veda la recente disamina compiuta dalla sentenza Cass. n.
25500/2022).
D'altro canto, le notizie reperite escludono che la zona di provenienza del ricorrente, Bangladesh, sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285 /12
) tale per cui la sua semplice presenza sul territorio la esporrebbe al Per_3 rischio della vita o della sua persona, come da indicazioni contenute nella nota sentenza della CGUE 17 febbraio 2009 causa C465/07 Per_4 secondo cui: “1'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato
Pag. 5 di 13 che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”.
Nello specifico, dalle informazioni sui Paesi di Origine, c.d. COI (Country of Origin Information), si evince che, in merito alla situazione di sicurezza, il Bangladesh non è impegnato in alcun conflitto armato internazionale o non internazionale. Tuttavia, nel CHT si sono verificate alcune tensioni e instabilità politiche interne di lunga durata, tra cui scaramucce tra le forze di sicurezza del Bangladesh e gruppi di ribelli militanti, e anche violenze tra la popolazione indigena locale ed i coloni bengalesi. Questa situazione deriva da un precedente conflitto tra il 1973 e il 1997 tra il governo del
Bangladesh e la popolazione indigena locale, durante il quale i coloni bengalesi erano stati trasferiti nell'area per modificare l'equilibrio demografico. Il conflitto è stato risolto nel 1997 attraverso un accordo di pace, ma la maggior parte degli aspetti dell'accordo non sono stati attuati.
Ci sono ancora problemi di proprietà della terra, e la popolazione indigena locale deve affrontare continui sfratti di terra da parte di attori statali e non statali.
scrive ad aprile 2024 del Bangladesh, il rischio di conflitto è CP_3 moderato a causa della presenza di gruppi di militanti e guerriglieri autoctoni in varie parti del Paese e dell'acuirsi delle tensioni tra i gruppi indigeni e il governo nell'area dei Chittagong Hills Tracts;
la crisi dei rifugiati di non rappresenta ancora una minaccia di conflitto Per_5 rilevante;
sussistono, poi, scontri tra gruppi armati e bande e tra gruppi armati o bande e forze di sicurezza nonché disordini civili e sindacali che si verificano con regolarità; vi è un elevato tasso di criminalità e risulta anche elevata la minaccia di terrorismo a causa del crescente radicalismo islamista e della presenza di gruppi terroristici e militanti transnazionali.
Tuttavia, da tali elementi acquisiti d'ufficio, si rileva che, nonostante vi siano siffatte situazioni critiche di tensioni e conflitti, queste non sono idonee ad integrare la fattispecie del conflitto armato generalizzato tale da esporre il ricorrente al rischio di subire un danno grave che, ad ogni modo,
Pag. 6 di 13 rappresenta il presupposto necessario, nonché legalmente previsto, per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né alcuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte (nel ricorso si fa un generico riferimento alla condizione generale del Paese di provenienza del richiedente) in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).
Pertanto, il Collegio ritiene che non sussistano, nel caso in esame, le condizioni per la concessione della protezione sussidiaria e, dunque, la relativa domanda va rigettata.
3. Sulla protezione complementare.
Così delineata la situazione del Paese di provenienza e passando all'esame delle forme di protezione complementare, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020. Va, dunque, osservato che – come già evidenziato – non sussiste alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1).
Né è emerso in giudizio un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
Ritiene il Collegio che sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1.( “[….] Non sono altresì' ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del
Pag. 7 di 13 rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”), direttamente applicabile in virtù della norma transitoria (art. 15 DL 130/2020).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Ebbene, venendo al caso di specie, proprio con riferimento alla domanda di protezione speciale, il ricorrente ha prodotto nuovi elementi, provando
l'inserimento socio-lavorativo a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, allegando la seguente documentazione:
Pag. 8 di 13 - Comunicazione e Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_4
12.06.2020 al 31.10.2020, qualifica inserviente di cucina presso Antica
Trattoria “Donato” di Avolio Antonio, Acquappesa (CS);
- Buste paga da giugno a settembre 2020;
- Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_4
6.10.2022 al 6.01.2023, qualifica spazzolatore di metalli presso ILMA
Internazionale S.R.L.S., Capolona (Arezzo) – PROROGA AL 6.04.2023;
- Buste paga novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023;
-Contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale dal
28.09.2023 al 27.09.2026, qualifica commis di cucina quinto livello presso
FI. Capolona (Arezzo); CP_5
- Buste paga da gennaio a dicembre 2024; gennaio 2025;
- Certificazione Unica anno 2024;
- Attestato di frequenza del 1.12.2023, al Corso di formazione addetti al settore alimentare responsabile attività semplice;
- Attestato di frequenza del 15.04.2024, al Corso in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Contratto di locazione regolarmente registrato dall'1.04.2024 al
31.03.2027
Il ricorrente ha dimostrato, dunque, di essere integrato nel tessuto sociale italiano, come comprovato dalla documentazione allegata nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione giudiziale e di cui si riporta, in modo integrale, il contenuto: “Sono arrivato in Italia nel 2017, sono andato via dal mio paese per motivi economici, attualmente vivo ad Arezzo, e vivo in una casa in affitto con regolare contratto di locazione, lavoro in un ristorante;
ho frequentato dei corsi per imparare la lingua italiana;
null'altro da aggiungere”. (verbale di udienza del 13.02.2025). Dall'esame della suddetta documentazione è, infatti, emerso come il ricorrente ha dimostrato un concreto impegno nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa maturando una costante integrazione nel tessuto sociale italiano anche in forza di contratto di apprendistato professionalizzante che denota la volontà di di Parte_1 imparare uno specifico mestiere.
Pag. 9 di 13 Ha dedicato il proprio tempo libero anche alla partecipazione a due corsi di formazione perfezionando le proprie competenze in materia, come comprovato dai relativi attestati sopra elencati.
Ha conseguito, altresì, una concreta stabilità alloggiativa, giusto contratto di locazione versato in atti.
Tutti validi segni di inserimento e radicamento socio-lavorativo.
In conclusione, la vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito). Il Per_6 domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). Per_7
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; Per_8
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato Per_9 art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ragioni che nel caso di specie non sono emerse.
Pag. 10 di 13 Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel suo Paese (vita privata e domicilio), dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo a Parte_1
il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno ex artt. 32
[...] co.3 D.lgs. 25/08 e 19 co.
1.1 D.lgs. 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Pag. 11 di 13 Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Catanzaro, 17/03/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
Pag. 12 di 13
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sull'interpretazione della locuzione “nuovi elementi” si richiamano, condividendoli i principi di diritto espressi dal giudice nazionale di legittimità con la sentenza nr. 5089 del 28.2.2013 (Sez. VI – 1 rel. ), secondo cui per “nuovi elementi” ben può intendersi sia "elementi della Per_1 fattis è fatti costitutivi del diritto, sia "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. Tale ampia accezione del termine, prosegue la Corte, è imposta sia da ragioni logico-
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs. 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1077/2023 promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, CUI rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 C.F._2
Silvana Guglielmo giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
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[...]
- resistente -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D. L.gs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.
1. In fatto.
Con ricorso depositato tempestivamente in data 2.03.2023, Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso il 25.01.2023 (Codice
[...]
CS0007898) e notificato il 18.02.2023, con il quale la
[...]
di ha rigettato la sua Controparte_1 CP_1 domanda di protezione internazionale, reiterata, in quanto il ricorrente, pur formalmente convocato per l'audizione il 22.11.2022, non si presentava, negandogli, in tal modo, il riconoscimento della protezione internazionale, dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso.
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, ha concluso, parimenti, per il rigetto.
Pertanto, il ricorrente in seno al proprio atto difensivo ha richiesto al
Tribunale il riconoscimento: in via principale dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, in via subordinata della protezione speciale ed in via ulteriormente gradata del diritto di asilo costituzionale.
All'udienza del 13.02.2025, si è svolta l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato: “Sono arrivato in Italia nel 2017, sono andato via dal mio paese per motivi economici, attualmente vivo ad Arezzo, e vivo in una casa in affitto con regolare contratto di locazione, lavoro in un ristorante;
ho frequentato dei corsi per imparare la lingua italiana;
null'altro da aggiungere”. All'esito il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate, il Giudice ha riservato la decisione.
2. La valutazione degli elementi.
Preliminarmente va considerato che nel caso di specie trattasi di domanda reiterata di protezione internazionale. Il ricorrente, infatti, aveva ottenuto un diniego alla sua prima istanza di protezione internazionale dalla nell'anno 2018. Controparte_1
A motivo della sua domanda reiterata il ricorrente di fatto ripercorre gli stessi eventi riferiti in sede di prima domanda di asilo, argomentazioni riprese in questa sede senza che vi siano nuovi elementi di fatto o nuove prove da rappresentare1.
Pag. 2 di 13 Nello specifico, il ricorrente, in sede di prima audizione ed al cospetto della
Commissione ha dichiarato di essere cittadino bengalese, proveniente dal distretto di Kushtia, di aver studiato tre anni, di avere Persona_2 due sorelle, la madre in vita e il padre è deceduto nel 2014; di aver lasciato il proprio Paese perché proveniente da una famiglia povera ed essendo il primogenito doveva provvedere ai suoi familiari;
che la loro la casa nel
2013 fu distrutta a causa di un'inondazione del fiume Gorai ed inoltre di aver contratto un debito per pagare il visto del viaggio che ha compiuto in aereo;
di temere di non poter restituire i soldi del debito contratto per il visto da viaggio e di non poter aiutare economicamente la sua famiglia.
Ebbene, come detto, trattandosi di domanda reiterata, rimane preclusa a questo decisore la rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato. A sostegno della correttezza dell'assunto, si richiama il considerando 36 della direttiva nr. 2013/32/UE del 26 giugno 2013, il quale prevede che: “Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe
sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea e in particolare dalla direttiva 2005/85/CE, che all'art. 32 par. 3 fa espresso riferimento oltre che agli elementi anche alle “risultanze”, termine che evoca il concetto di prova, oltre che all'aumento di probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato (ragionamento probabilistico tipico della valutazione probatoria) (nello stesso senso la successiva Cass. Sez. VI nr. 4522/2015). Ancora, come recentemente chiarito dalla Corte di giustizia UE sez. III nella causa XY contro il Ufficio federale per il diritto degli Controparte_2 stranieri e il diritto di asilo, Austria) 09/09/2021, n.18, “una domanda reiterata può essere fondata sia su elementi o risultanze nuovi, in quanto emersi dopo l'adozione di una decisione relativa alla domanda precedente, sia su elementi o risultanze nuovi in quanto presentati per la prima volta dal richiedente (par. 36). Tale dato si ricava dall'art. 40, paragrafi 2 e 3, ove è scritto che detti elementi o risultanze nuovi sui quali una simile domanda può essere fondata devono essere «emersi» o essere «stati addotti dal richiedente». Pertanto, precisa la Corte, al par. 37 “da una simile formulazione risulta che un elemento o una risultanza deve essere considerato nuovo ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32 qualora la decisione relativa alla domanda precedente sia stata adottata senza che tale elemento o tale risultanza sia stato portato a conoscenza dell'autorità responsabile di accertare lo status del richiedente. Tale disposizione non opera alcuna distinzione a seconda che gli elementi o le risultanze invocati a sostegno di una domanda reiterata siano emersi prima o dopo l'adozione di tale decisione”. Infine, si precisa che la valutazione rimessa al Tribunale è diversa da quella dell'organo di prima istanza dal momento che oggetto del giudizio introdotto non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità quanto l'accertamento di un diritto soggettivo, con la conseguenza che la valutazione deve riguardare il merito della domanda, non potendo limitarsi il Collegio a dichiarare l'inammissibilità della stessa (da ultimo cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374). La valutazione in due fasi (preliminare di ammissibilità ed eventuale successivo esame nel merito) è infatti limitato all'organo di prima istanza [sentenza del 10 giugno 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Elementi
o risultanze nuovi), C-921/19, EU:C:2021:478, punto 34
Pag. 3 di 13 sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata”. La stessa direttiva prevede consente agli
Stati membri di "giudicare una domanda di asilo irricevibile (...) se (...) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva" (art. 25, paragrafo 3 lett. f), chiarendo poi che
"una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa una decisione" definitiva "su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per
l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato" (art. 32, par. 3), e che "se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente art., emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuove che aumentino in modo significativo la probabilità che la richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo 2^" (art. 32, par. 4).
Non sussistendo, nella fattispecie, nuovi elementi anche in merito al timore connesso alla vicenda narrata in prima istanza, della quale, peraltro, non è stata allegata alcuna documentazione al riguardo, ciò non consente una riesamina del caso.
Ad ogni modo, le motivazioni economiche poste a fondamento della domanda non possono neppure astrattamente ricondursi ad alcuna forma di protezione internazionale. È evidente che, nel caso di specie, si tratta di un migrante economico che è partito, in cerca di migliori condizioni di vita anche per sopperire al debito contratto;
tanto emerge dalle dichiarazioni rese sia in sede amministrativa che in sede giudiziale dove non risultano aspetti di natura religiosa, politica o ideologica, né appaiono ricollegabili ad una caratteristica irrinunciabile della persona del richiedente. In ogni caso, si tratta di un unico episodio per il quale non è dimostrato alcun rischio attuale di persecuzione futura, per cui neppure si configura il rischio del ripetersi di episodi che potrebbero esporlo a persecuzione. Sul punto il ricorrente, infatti, non ha riferito alcun timore attuale in caso di rimpatrio,
Pag. 4 di 13 se non quello già espresso di non riuscire a pagare il debito contratto per il viaggio e di non poter aiutare economicamente la sua famiglia.
Pertanto, anche a voler comunque assumere per vera la narrazione del ricorrente, essa si caratterizza per essere relativa ad un conflitto prevalentemente inter-privato e pertanto non idonea al riconoscimento della protezione internazionale, deve quindi escludersi il riconoscimento di forme di protezione fondate su rischio specifico (status di rifugiato e protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251).
Quanto alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c)
D. Lgs. 251/2007, che presuppone “fondati motivi di ritenere” che in caso di rientro nel Paese d'origine il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale interessanti il Paese o, se del caso, la regione di sua provenienza (in tal senso le pronunce CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285
/12 – e 17 febbraio 2009 causa C-465/07 , si osserva Per_3 Per_4 quanto segue. Significativamente il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un rischio effettivo di subire detta minaccia in caso di rientro nel Paese d'origine né nel corso del colloquio amministrativo né negli atti di parte, dal cui esame non emerge alcuna allegazione di pericolosità specifica della zona di sua provenienza (sul dovere di allegazione del ricorrente ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, si veda la recente disamina compiuta dalla sentenza Cass. n.
25500/2022).
D'altro canto, le notizie reperite escludono che la zona di provenienza del ricorrente, Bangladesh, sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285 /12
) tale per cui la sua semplice presenza sul territorio la esporrebbe al Per_3 rischio della vita o della sua persona, come da indicazioni contenute nella nota sentenza della CGUE 17 febbraio 2009 causa C465/07 Per_4 secondo cui: “1'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato
Pag. 5 di 13 che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”.
Nello specifico, dalle informazioni sui Paesi di Origine, c.d. COI (Country of Origin Information), si evince che, in merito alla situazione di sicurezza, il Bangladesh non è impegnato in alcun conflitto armato internazionale o non internazionale. Tuttavia, nel CHT si sono verificate alcune tensioni e instabilità politiche interne di lunga durata, tra cui scaramucce tra le forze di sicurezza del Bangladesh e gruppi di ribelli militanti, e anche violenze tra la popolazione indigena locale ed i coloni bengalesi. Questa situazione deriva da un precedente conflitto tra il 1973 e il 1997 tra il governo del
Bangladesh e la popolazione indigena locale, durante il quale i coloni bengalesi erano stati trasferiti nell'area per modificare l'equilibrio demografico. Il conflitto è stato risolto nel 1997 attraverso un accordo di pace, ma la maggior parte degli aspetti dell'accordo non sono stati attuati.
Ci sono ancora problemi di proprietà della terra, e la popolazione indigena locale deve affrontare continui sfratti di terra da parte di attori statali e non statali.
scrive ad aprile 2024 del Bangladesh, il rischio di conflitto è CP_3 moderato a causa della presenza di gruppi di militanti e guerriglieri autoctoni in varie parti del Paese e dell'acuirsi delle tensioni tra i gruppi indigeni e il governo nell'area dei Chittagong Hills Tracts;
la crisi dei rifugiati di non rappresenta ancora una minaccia di conflitto Per_5 rilevante;
sussistono, poi, scontri tra gruppi armati e bande e tra gruppi armati o bande e forze di sicurezza nonché disordini civili e sindacali che si verificano con regolarità; vi è un elevato tasso di criminalità e risulta anche elevata la minaccia di terrorismo a causa del crescente radicalismo islamista e della presenza di gruppi terroristici e militanti transnazionali.
Tuttavia, da tali elementi acquisiti d'ufficio, si rileva che, nonostante vi siano siffatte situazioni critiche di tensioni e conflitti, queste non sono idonee ad integrare la fattispecie del conflitto armato generalizzato tale da esporre il ricorrente al rischio di subire un danno grave che, ad ogni modo,
Pag. 6 di 13 rappresenta il presupposto necessario, nonché legalmente previsto, per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né alcuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte (nel ricorso si fa un generico riferimento alla condizione generale del Paese di provenienza del richiedente) in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).
Pertanto, il Collegio ritiene che non sussistano, nel caso in esame, le condizioni per la concessione della protezione sussidiaria e, dunque, la relativa domanda va rigettata.
3. Sulla protezione complementare.
Così delineata la situazione del Paese di provenienza e passando all'esame delle forme di protezione complementare, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020. Va, dunque, osservato che – come già evidenziato – non sussiste alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1).
Né è emerso in giudizio un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
Ritiene il Collegio che sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1.( “[….] Non sono altresì' ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del
Pag. 7 di 13 rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”), direttamente applicabile in virtù della norma transitoria (art. 15 DL 130/2020).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Ebbene, venendo al caso di specie, proprio con riferimento alla domanda di protezione speciale, il ricorrente ha prodotto nuovi elementi, provando
l'inserimento socio-lavorativo a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, allegando la seguente documentazione:
Pag. 8 di 13 - Comunicazione e Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_4
12.06.2020 al 31.10.2020, qualifica inserviente di cucina presso Antica
Trattoria “Donato” di Avolio Antonio, Acquappesa (CS);
- Buste paga da giugno a settembre 2020;
- Comunicazione : Contratto di lavoro a tempo determinato dal CP_4
6.10.2022 al 6.01.2023, qualifica spazzolatore di metalli presso ILMA
Internazionale S.R.L.S., Capolona (Arezzo) – PROROGA AL 6.04.2023;
- Buste paga novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023;
-Contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale dal
28.09.2023 al 27.09.2026, qualifica commis di cucina quinto livello presso
FI. Capolona (Arezzo); CP_5
- Buste paga da gennaio a dicembre 2024; gennaio 2025;
- Certificazione Unica anno 2024;
- Attestato di frequenza del 1.12.2023, al Corso di formazione addetti al settore alimentare responsabile attività semplice;
- Attestato di frequenza del 15.04.2024, al Corso in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Contratto di locazione regolarmente registrato dall'1.04.2024 al
31.03.2027
Il ricorrente ha dimostrato, dunque, di essere integrato nel tessuto sociale italiano, come comprovato dalla documentazione allegata nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione giudiziale e di cui si riporta, in modo integrale, il contenuto: “Sono arrivato in Italia nel 2017, sono andato via dal mio paese per motivi economici, attualmente vivo ad Arezzo, e vivo in una casa in affitto con regolare contratto di locazione, lavoro in un ristorante;
ho frequentato dei corsi per imparare la lingua italiana;
null'altro da aggiungere”. (verbale di udienza del 13.02.2025). Dall'esame della suddetta documentazione è, infatti, emerso come il ricorrente ha dimostrato un concreto impegno nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa maturando una costante integrazione nel tessuto sociale italiano anche in forza di contratto di apprendistato professionalizzante che denota la volontà di di Parte_1 imparare uno specifico mestiere.
Pag. 9 di 13 Ha dedicato il proprio tempo libero anche alla partecipazione a due corsi di formazione perfezionando le proprie competenze in materia, come comprovato dai relativi attestati sopra elencati.
Ha conseguito, altresì, una concreta stabilità alloggiativa, giusto contratto di locazione versato in atti.
Tutti validi segni di inserimento e radicamento socio-lavorativo.
In conclusione, la vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito). Il Per_6 domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). Per_7
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; Per_8
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato Per_9 art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ragioni che nel caso di specie non sono emerse.
Pag. 10 di 13 Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel suo Paese (vita privata e domicilio), dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo a Parte_1
il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno ex artt. 32
[...] co.3 D.lgs. 25/08 e 19 co.
1.1 D.lgs. 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Pag. 11 di 13 Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Catanzaro, 17/03/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
Pag. 12 di 13
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sull'interpretazione della locuzione “nuovi elementi” si richiamano, condividendoli i principi di diritto espressi dal giudice nazionale di legittimità con la sentenza nr. 5089 del 28.2.2013 (Sez. VI – 1 rel. ), secondo cui per “nuovi elementi” ben può intendersi sia "elementi della Per_1 fattis è fatti costitutivi del diritto, sia "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. Tale ampia accezione del termine, prosegue la Corte, è imposta sia da ragioni logico-