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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12080/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12080 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Grumello Parte_1 C.F._1 del Monte (BG), presso lo studio dell'Avv. Marcella Dotti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Nei confronti di
(C.F. , elettivamente domiciliata a Controparte_1 C.F._2
Spirano (BG), presso lo studio dell'Avv. Ignazio Boscaglia, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E nei confronti di
Controparte_2
TERZA CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2024)
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
NEL MERITO:
1) In via principale: – accertare e dichiarare la legittimità della richiesta di scioglimento e divisione della comunione ordinaria fra e del bene immobile sito a Parte_1 Controparte_1
OL SUOG (BS), Via Sabotino n. 4, composto da: ingresso, tre vani utili, servizi
e disimpegno a piano terra, cucina, soggiorno, due vani utili, corridoi e servizi al piano primo, un vano utile e sue sottotetti al piano secondo e box al piano terra, identificato al
Catasto Fabbricati al foglio 6 Sez. NCT con i mapp. 12 sub. 10 e 12 sub. 11, e disporre quindi il prefato scioglimento / divisione della comunione, espletando tutte le formalità necessarie;
- accertare e dichiarare che il bene immobile in comproprietà è indivisibile o non agevolmente divisibile per eccessivo dispendio e per l'effetto:
- accertare e dichiarare il valore delle quote dei signori e Parte_1 CP_1
quantificandone l'esatto ammontare al netto del mutuo residuo;
[...]
- attribuire la quota della signora al signor , e per l'effetto CP_1 Parte_1 disporre il trasferimento della suddetta quota del 50% del bene immobile sito in OL
SUOG (BS), Via Sabotino n. 4, composto da: ingresso, tre vani utili, servizi e disimpegno a piano terra, cucina, soggiorno, due vani utili, corridoi e servizi al piano primo, un vano utile e due sottotetti al piano secondo e box al piano terra, identificato al
Catasto Fabbricati al foglio 6 Sez. NCT con i mapp. 12 sub. 10 e 12 sub. 11; determinando e dichiarando altresì il prezzo stabilito per l'attribuzione della suddetta quota;
- accertare e dichiarare la debenza di tutte le somme richieste dal signor Parte_1 ed elencate nella tabella riassuntiva dell'atto di citazione, liquidando le indennità previste per l'utilizzo dei beni (mobili ed immobile) del signor accertando e quantificando Pt_1 altresì tutti i danni subiti da nell'occorso, ivi compresa la misura definitiva Parte_1 della misura coercitiva imposta dal Tribunale di Brescia all'esito del giudizio possessorio
e per l'effetto condannare la signora al risarcimento dei danni tutti accertati;
CP_1
- compensare anche parzialmente le somme che risulteranno dovute dal signor per Pt_1
l'attribuzione della quota della signora con quelle che risulteranno dovute dalla CP_1 suddetta convenuta al er i titoli indicati nella presente narrativa;
Pt_1
2) In subordine:
- accertare e dichiarare tutti i danni subiti dal signor nell'occorso e condannare la Pt_1 signora al risarcimento dei danni, liquidati secondo equità, che risulteranno di CP_1 giustizia.
Con vittoria di spese, ed onorari di patrocinio, anche in via aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”;
Per parte convenuta: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
2 IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- accertare e dichiarare la legittimità della richiesta di scioglimento e divisione della comunione ordinaria fra e del bene immobile sito a Controparte_1 Parte_1
OL SUOG (BS), Via Sabotino n. 4, composto da: ingresso, tre vani utili, servizi
e disimpegno a piano terra, cucina, soggiorno, due vani utili, corridoi e servizi al piano primo, un vano utile e sui sottotetti al piano secondo e box al piano terra, identificato al
Catasto Fabbricati al foglio 6 Sez. NCT con i mapp. 12 sub. 10 e 12 sub. 11, e disporre quindi il prefato scioglimento /divisione della comunione, espletando tutte le formalità necessarie;
- accertare e dichiarare che il bene immobile in comproprietà è divisibile e per l'effetto assegnare alla sig.ra l'unità B indicata nella perizia dell'Arch. Controparte_1 Per_1
e assegnare al sig. l'unità A indicata nella perizia dell'Arch.
[...] Parte_1
Persona_1
- accertare e dichiarare il valore di mercato delle quote dei signori signori CP_1
e , quantificandone l'esatto ammontare al netto del mutuo
[...] Parte_1 residuo;
- attribuire alla signora la somma € 46.109,00 quale differenza tra il valore CP_1 dell'unità A (da attribuire al sig. ) e l'unità B (da attribuire alla sig.ra Parte_1
) così come determinato dalla perizia dell'Arch. o Controparte_1 Persona_1 quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
- Respingersi per tutti i motivi esposti tutte le richieste di risarcimento danni fatte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
IN SUB-ORDINE IN CASO DI INDIVISIBILITÀ DELL'IMMOBILE
- accertare e dichiarare che il valore di mercato dell'immobile in comproprietà tra la convenuta e l'attore è pari ad e 219.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, e conseguentemente dichiarare l'esatto ammontare delle quote dei signori e , al netto del mutuo residuo;
Controparte_1 Parte_1
- in caso di assegnazione della quota della sig.ra al sig. Controparte_1 Parte_1 porre a carico dello stesso il pagamento della quota del 50% di proprietà della stessa calcolata al valore di mercato nella misura di € 219.000,00 (per l'intero immobile) e di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa al netto del mutuo residuo
- in caso di accoglimento anche parziale delle richieste di risarcimento dell'attore compensare anche parzialmente tali somme con la maggiore somma dovuta alla signora
dal sig. per l'attribuzione della quota della signora Controparte_1 Parte_1
CP_1
3 - con vittoria di spese diritti, e onorari della presente causa oltre 15% spese generali, cpa ed iva come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste sulla ammissione del teste Segretario/Funzionario pro tempore presso Ufficio
Anagrafe Comune di OL SUOG (BS) indicato nella memoria n. 3 ex art. 183 VI comma cpc;
tale teste viene chiamato solo per rispondere alla domanda: 23) Vero che il sig. ha chiesto di essere aggiunto allo stato di famiglia di Parte_1 CP_1
con vincoli affettivi”.
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva di essere Parte_1 comproprietario, insieme alla convenuta nella misura di ½ ciascuno, Controparte_1 dell'immobile sito a OL SUOG (BS), in via Sabotino n. 4, identificato al
Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sezione NCT, Foglio 6, Mappale 12,
Subalterni 10 e 11, in virtù di contratto di compravendita stipulato in data 20.4.2018 davanti al Notaio , Repertorio n. 25490 e Raccolta n. 14693, all'epoca Persona_2 abitazione di residenza dei due conviventi more uxorio.
L'attore aggiungeva che, per l'acquisto del suddetto bene, erano stati utilizzati i propri risparmi per una somma di € 30.000,00, e, per la residua parte, era stato acceso un mutuo ipotecario cointestato per la complessiva somma di € 107.980,00, da rimborsare mediante
120 rate mensili di Є 919,94, tutte sempre pagate in via esclusiva dal precisando di Pt_1 aver acquistato, a proprie esclusive spese, tutti gli arredi e i beni mobili presenti in casa
(ad eccezione di una cassettiera, apportata dalla , e di aver sempre provveduto, CP_1 salvo un piccolo contributo della convenuta, a pagare tutti gli allacciamenti e le utenze domestiche.
Egli rappresentava che, nel mese di marzo 2021, egli si era allontanato dall'abitazione per curarsi e che, al ritorno, la convenuta gli aveva impedito di rientrare in casa, iniziando, solo da tale momento, a pagare la propria quota del 50% della rata mensile del mutuo, tanto che egli aveva dovuto promuovere un giudizio cautelare per essere reintegrato nel possesso del bene immobile, con condanna della controparte al pagamento della somma di
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale, provvedimento che la non aveva ottemperato. CP_1
L'attore chiedeva, quindi, lo scioglimento della comunione sull'immobile, previo accertamento del suo carattere indivisibile, mediante attribuzione integrale a lui, con pagamento da parte sua del controvalore della quota di ½ della convenuta, ma al netto
4 delle rate del mutuo ipotecario ancora da corrispondere e portando in compensazione i crediti da lui maturati nei confronti della ex convivente, anche a titolo di indennità per l'occupazione esclusiva del bene comune da parte di costei.
Si costituiva in giudizio per affermare di aver sempre pagato le rate Controparte_1 mensili del mutuo mediante versamenti sul conto corrente cointestato con l'ex convivente, di avergli restituito in contanti la somma di € 15.000,00, pari al 50% della somma da lui anticipata per ottenere l'erogazione del prestito bancario, di aver acquistato alcuni mobili di arredo della casa, di aver sempre lavorato, seppure senza regolare contratto durante la convivenza con il Pt_1
Ella deduceva di occupare in via esclusiva l'immobile, ma con libertà dell'attore di entrarvi in quanto in possesso delle chiavi a seguito dell'accoglimento del ricorso cautelare da lui proposto, e sosteneva, infine, la divisibilità dell'immobile in due unità, chiedendo, in via principale, che lo scioglimento della comunione avvenisse mediante attribuzione delle stesse a ciascuno dei due comproprietari e pagamento del relativo conguaglio, con rigetto delle domande attoree, e, in via subordinata, in ipotesi di indivisibilità dell'immobile, accettando l'attribuzione dell'immobile all'attore ma con pagamento del conguaglio a lei spettante detratte le somme da lei dovute.
Il contraddittorio veniva esteso alla titolare di ipoteca iscritta Controparte_2 sull'immobile oggetto della domanda di divisione in quanto Banca erogatrice del mutuo contratto dalle parti per il suo acquisto, la quale rimaneva contumace.
La causa veniva istruita con i documenti versati in atti dalle parti, una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il valore del bene in comunione e la sua divisibilità, e le prove orali ammesse con ordinanza del 7.4.2023, e, all'udienza del giorno 11.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, l'immobile oggetto della domanda di divisione, consistente in un'abitazione posta su due piani con box e giardino pertinenziali,
è posto nel Comune di OL sull'OG (BS), in via Sabotino n. 4, ed è identificato al
Catasto Fabbricati alla Sezione NCT, Foglio n. 6, Mappale n. 12, Subalterni n. 10 e n. 11.
L'esperta, con valutazione che questo Tribunale condivide integralmente e fa propria in quanto immune da censure logiche e metodologiche rilevabili, ha quantificato il valore del suddetto immobile in € 185.000,00, importo ottenuto moltiplicando la superficie commerciale del bene per le quotazioni Omi riferite al secondo semestre 2021, pari a €/mq
910,00, e il suo valore locativo in € 808,00 mensili.
5 La consulenza tecnica d'ufficio ha poi dato atto della non comoda divisibilità dell'immobile, in quanto, dopo averne ipotizzato l'astratta divisibilità strutturale, consistendo lo stesso in un'abitazione posta su due livelli, ha precisato che dovrebbero essere eseguite opere complesse ed onerose per dividerlo in concreto, in quanto dovrebbe essere ricavato un secondo box auto, dal momento che l'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del Comune di OL sull'OG prescrive che ogni unità immobiliare sia dotata di posto auto, e gli impianti elettrico, idrico, termico e sanitario, le canne fumarie e il contenimento energetico dovrebbero essere adeguati a norma di legge, con conseguenti esecuzione di un nuovo frazionamento catastale, richiesta di agibilità, ed effettuazione del collaudo statico una volta terminati i lavori: “per la divisione in due unità dell'attuale abitazione devono essere eseguite le seguenti modifiche: 1) previa domanda con scia sostitutiva di permesso di costruire verrà eseguito il nuovo posto che può essere realizzato nel giardino, in tale senso il cancello carrabile deve essere arretrato dal filo strada almeno 4,50 m (norme codice della strada). La realizzazione del posto auto presuppone la verifica del rispetto della superficie drenante ottenibile con l'utilizzo di una pavimentazione drenante utile per rientrare nei valori di legge. 2) per l'eventuale nuova unità al piano terra dovrà essere eseguita una verifica su gas radon, la quale dovrà essere allegata al progetto. 3) la formazione di due unità distinte prevede l'adeguamento a norma di legge degli impianti elettrico idro termo sanitario, canne fumarie e contenimento energetico, pertanto, dovranno essere prodotte tutte le certificazioni impianti e l'APE. 4) ad ultimazione opere dovrà essere eseguito il nuovo frazionamento catastale con formazione di 4 nuovi cespiti catastali e nuovo elaborato planimetrico… 5) richiesta di agibilità, comunicazione di fine lavori 6) collaudo statico” (cfr. relazione peritale, pagine 14 e 15).
L'esperta nominata dal Tribunale, inoltre, ha quantificato i costi di divisione e di necessaria sanatoria delle difformità catastali dell'immobile in comunione in complessivi
€ 66.000,00 circa, che, detratti dal valore dell'immobile (€ 185.000,00) al netto delle rate del mutuo residuo (pari, alla data del 30.4.2024, ad € 44.501,13), sostanzialmente ne dimezzano il valore.
Tali costi, infine, non sarebbero finanziariamente sostenibili da parte dell'unica condividente che ha chiesto la divisione dell'immobile: la convenuta, infatti, ha chiesto la divisione dell'immobile ma non secondo il progetto elaborato dal C.T.U., che comporta costi molto elevati, bensì secondo il progetto, sostanzialmente privo di costi per lei in ragione della richiesta assegnazione dell'unità di valore inferiore, risultante da una perizia di parte (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) priva di valore probatorio.
6 Ai sensi dell'art. 1114 c.c., del resto, la divisione può aver luogo in natura solo se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Nel caso di specie, invece, la divisione dell'immobile in comunione, oltre a non essere comoda per le ragioni sopra descritte, non sarebbe nemmeno possibile nei termini di cui alla norma citata, perché le due unità immobiliari che potrebbero ricavarsi dal bene in comunione avrebbero una corrispondenza meramente quantitativa con le quote, di ½ ciascuno, dei due partecipanti, ma non qualitativa, presentando un valore diverso e nemmeno compiutamente ipotizzabile prima della fine dei lavori di divisione. La stessa perizia di parte che ipotizza la divisione del bene immobile comune in due distinte unità abitative, le configura come estremamente diverse fra loro sul piano economico, dal momento che l'unità A avrebbe un valore di € 131.000,00 circa, mentre l'unità B un valore di €
85.000,00 circa.
Ai sensi dell'art. 720 c.c., cui l'art. 1114 c.c. rinvia, l'immobile non comodamente divisibile deve preferibilmente essere compreso per intero nella quota del condividente che ne chieda l'attribuzione, altrimenti si fa luogo alla vendita all'incanto, presentata come soluzione residuale.
Il bene deve, quindi, essere attribuito per intero all'attore che ne ha fatto richiesta.
La C.T.U. ha poi quantificato, ai fini del calcolo della somma dovuta dall'attore quale controvalore della quota di ½ appartenente alla convenuta, le spese sostenute in via esclusiva da lui per l'immobile, da portare in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Fra le spese suddette rientrano quella di € 30.919,95 pagata a titolo di acconto per l'acquisto dell'immobile in comunione (cfr. documenti n. 19 e n. 22 del fascicolo attoreo), le spese notarili di € 5.450,00 (cfr. documenti n. 20 e n. 22 del fascicolo attoreo), le spese di mediazione immobiliare pari ad € 2.318,00 (cfr. documenti n. 21 e n. 22 del fascicolo attoreo), le spese per i serramenti, pari ad € 9.499,60 e quelle per la sistemazione generale dell'impianto elettrico, pari ad € 11.134,60 (cfr. doc. n. 22 del fascicolo attoreo), per un totale di € 59.322,15: la quota del 50% di tali spese, pari ad € 29.661,00, anticipata dall'attore dovrà quindi essergli rimborsata dalla convenuta, la quale non ha nemmeno offerto di provare di aver già saldato tali debiti, con conseguente detrazione della stessa dalla somma che il deve alla comproprietaria quale controvalore della quota di ½ Pt_1 dell'immobile in comunione.
Alle spese sopra individuate debbono essere aggiunte quelle anticipate dall'attore per il pagamento della rata del mutuo cointestato contratto per l'acquisto dell'immobile di via
Sabotino dal mese di maggio 2018 al mese di gennaio 2021 delle quali la non gli CP_1 abbia ancora rimborsato la metà (pari ad € 459,97), somma che lo stesso attore nell'atto di citazione quantifica in € 14.259,07: a riprova di ciò si considerino i documenti n. 22 e n.
7 23, dai quali emerge che i versamenti effettuati a nome della sul conto corrente CP_1 cointestato – che, alla data del giorno 1.1.2018 aveva un saldo iniziale pari a zero – con la causale “versamento mutuo casa”, sono sostanzialmente contestuali rispetto ai prelievi di parti importo effettuati sul conto corrente personale del circostanza significativa Pt_1 unita al fatto che è pacifico che la convenuta, durante la convivenza con il non Pt_1 svolgesse alcuna attività lavorativa dalla quale potesse trarre la provvista per contribuire alle spese per il mutuo, come risulta anche dall'estratto contributivo I.N.P.S. di cui al doc.
n. 10 del fascicolo della dal quale si nota che ella ha smesso di lavorare nel mese CP_1 di maggio 2018 per riprendere soltanto nel mese di giugno 2023.
Deve essere detratta dalla somma dovuta dall'attore alla convenuta per l'attribuzione in via esclusiva del bene in comunione anche l'indennità dovuta dalla stessa per il godimento in via esclusiva dell'immobile dal mese di maggio 2021 al mese di giugno 2025, pari ad €
20.200,00 complessivi (somma calcolata moltiplicando i mesi per la metà del canone locativo quantificato dal C.T.U., ossia per € 404,00 mensili): è pacifico, infatti, che dal mese di maggio 2021 al mese di luglio dello stesso anno l'attore sia stato privato integralmente del possesso dell'immobile in comunione, tanto da aver dovuto promuovere un giudizio cautelare, poi accolto, per ottenerne la reintegrazione (cfr. doc. n. 9 del fascicolo attoreo). Nonostante l'accoglimento del ricorso cautelare promosso dal la Pt_1 ha continuato ad occupare in via esclusiva l'immobile, come accertato anche dal CP_1
C.T.U. nel corso delle operazioni peritali, senza consentire all'attore di farne parimenti uso, come emerge dai fotogrammi video prodotti in giudizio e non disconosciuti dalla convenuta (cfr. documenti numeri da 3 a 18 e da n. 25 a n. 28 del fascicolo attoreo), riferiti al periodo di tempo dall'ottobre 2021 al settembre 2022, nei quali si vede come il Pt_1 non riesca ad accedere alla propria abitazione perché chiusa dall'interno, o non riesca a farlo liberamente, data la presenza della o del figlio che lo controllano e lo CP_1 filmano: è evidente, quindi, che la convenuta abbia impedito all'altro comproprietario di fare un uso dell'immobile pari rispetto al proprio e secondo il suo diritto, in violazione dell'art. 1102 c.c., precisando come l'uso secondo diritto per ciascun comproprietario comprenda, nel caso di specie, la facoltà di accedere liberamente all'immobile e finanche quella di abitarvi, tanto che esso è stato acquistato dalle parti quale casa di abitazione nella quale entrambe hanno fissato la propria residenza.
Portando in compensazione tutti gli importi suddetti dalla somma dovuta dall'attore alla convenuta quale controvalore in denaro della quota immobiliare di ½ a lei appartenente si ottiene la somma di € 6.129,29 (ossia la somma calcolata dalla C.T.U. a pag. 17 della relazione peritale, pari ad € 11.381,29, oltre alle ulteriori 13 mensilità di indennità di occupazione maturate nel frattempo sino al mese di giugno 2025 compreso).
8 Dalla somma suddetta debbono essere detratte ancora le spese legali delle quali l'ordinanza cautelare aveva riconosciuto il rimborso al a carico della pari Pt_1 CP_1 ad € 4.297,85, sinora rimaste insolute, e la somma di € 100,00 ex art. 614-bis c.p.c. che la convenuta è stata condannata a pagare all'attore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento emesso in data 23.7.2021 (cfr. doc. n. 9 del fascicolo attoreo), pari, alla data odierna, ad € 141.000,00.
La compensazione fra la somma dovuta dall'attore alla convenuta quale corrispettivo della quota di ½ dell'immobile a lei appartenente ma attribuito in via esclusiva al primo, e le somme dovute dalla convenuta all'attore a vario titolo, sopra riassunte, comporta la condanna della a pagare al la somma di € 139.168,56, oltre interessi CP_1 Pt_1 moratori ex art. 1284, comma 4, c.c.
Deve essere rigettata la richiesta di prova orale reiterata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto relativa a circostanza irrilevante ai fini del decidere, e deve ribadirsi la condivisibilità della relazione peritale nei termini sopra esposti, anche alla luce della tardività delle censure mosse dalla CTP della convenuta solo negli scritti conclusivi, mai rivolte all'esperta nominata dal Tribunale in sede di osservazioni alla bozza peritale, e sulle quali, quindi, non ha potuto sfogarsi il contraddittorio tecnico con la controparte.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore compreso fra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Si ritiene, invece, di non dover condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto la sua linea difensiva, per quanto infondata, non risulta essere stata connotata da colpa grave o, addirittura, da dolo, né l'attore ha dimostrato di aver subito danni ulteriori rispetto a quelli risarciti tramite la condanna della controparte al rimborso delle spese di lite del presente giudizio.
Le spese della C.T.U., infine, debbono definitivamente essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, realizzando la consulenza un interesse comune alle stesse, concordi nel chiedere la valutazione dell'immobile in comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
9 1) DISPONE lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile sito nel
Comune di OL SUOG (BS), in via Sabotino n. 4, identificato al Catasto
Fabbricati alla Sezione NCT, Foglio 6, Mappale 12, Subalterni 10 e 11, e, per l'effetto,
ATTRIBUISCE l'intero immobile suddetto a Parte_1
2) CONDANNA la convenuta, , a pagare all'attore, Controparte_1 la somma di € 139.168,56, oltre interessi moratori ex art. Parte_1
1284, comma 4, c.c.;
3) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
4) CONDANNA la convenuta, , a rimborsare all'attore, Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
14.103,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 545,00 per esborsi.
Brescia, 30.6.2025
La Giudice
Claudia Gheri
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12080 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Grumello Parte_1 C.F._1 del Monte (BG), presso lo studio dell'Avv. Marcella Dotti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Nei confronti di
(C.F. , elettivamente domiciliata a Controparte_1 C.F._2
Spirano (BG), presso lo studio dell'Avv. Ignazio Boscaglia, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E nei confronti di
Controparte_2
TERZA CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2024)
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
NEL MERITO:
1) In via principale: – accertare e dichiarare la legittimità della richiesta di scioglimento e divisione della comunione ordinaria fra e del bene immobile sito a Parte_1 Controparte_1
OL SUOG (BS), Via Sabotino n. 4, composto da: ingresso, tre vani utili, servizi
e disimpegno a piano terra, cucina, soggiorno, due vani utili, corridoi e servizi al piano primo, un vano utile e sue sottotetti al piano secondo e box al piano terra, identificato al
Catasto Fabbricati al foglio 6 Sez. NCT con i mapp. 12 sub. 10 e 12 sub. 11, e disporre quindi il prefato scioglimento / divisione della comunione, espletando tutte le formalità necessarie;
- accertare e dichiarare che il bene immobile in comproprietà è indivisibile o non agevolmente divisibile per eccessivo dispendio e per l'effetto:
- accertare e dichiarare il valore delle quote dei signori e Parte_1 CP_1
quantificandone l'esatto ammontare al netto del mutuo residuo;
[...]
- attribuire la quota della signora al signor , e per l'effetto CP_1 Parte_1 disporre il trasferimento della suddetta quota del 50% del bene immobile sito in OL
SUOG (BS), Via Sabotino n. 4, composto da: ingresso, tre vani utili, servizi e disimpegno a piano terra, cucina, soggiorno, due vani utili, corridoi e servizi al piano primo, un vano utile e due sottotetti al piano secondo e box al piano terra, identificato al
Catasto Fabbricati al foglio 6 Sez. NCT con i mapp. 12 sub. 10 e 12 sub. 11; determinando e dichiarando altresì il prezzo stabilito per l'attribuzione della suddetta quota;
- accertare e dichiarare la debenza di tutte le somme richieste dal signor Parte_1 ed elencate nella tabella riassuntiva dell'atto di citazione, liquidando le indennità previste per l'utilizzo dei beni (mobili ed immobile) del signor accertando e quantificando Pt_1 altresì tutti i danni subiti da nell'occorso, ivi compresa la misura definitiva Parte_1 della misura coercitiva imposta dal Tribunale di Brescia all'esito del giudizio possessorio
e per l'effetto condannare la signora al risarcimento dei danni tutti accertati;
CP_1
- compensare anche parzialmente le somme che risulteranno dovute dal signor per Pt_1
l'attribuzione della quota della signora con quelle che risulteranno dovute dalla CP_1 suddetta convenuta al er i titoli indicati nella presente narrativa;
Pt_1
2) In subordine:
- accertare e dichiarare tutti i danni subiti dal signor nell'occorso e condannare la Pt_1 signora al risarcimento dei danni, liquidati secondo equità, che risulteranno di CP_1 giustizia.
Con vittoria di spese, ed onorari di patrocinio, anche in via aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”;
Per parte convenuta: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
2 IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- accertare e dichiarare la legittimità della richiesta di scioglimento e divisione della comunione ordinaria fra e del bene immobile sito a Controparte_1 Parte_1
OL SUOG (BS), Via Sabotino n. 4, composto da: ingresso, tre vani utili, servizi
e disimpegno a piano terra, cucina, soggiorno, due vani utili, corridoi e servizi al piano primo, un vano utile e sui sottotetti al piano secondo e box al piano terra, identificato al
Catasto Fabbricati al foglio 6 Sez. NCT con i mapp. 12 sub. 10 e 12 sub. 11, e disporre quindi il prefato scioglimento /divisione della comunione, espletando tutte le formalità necessarie;
- accertare e dichiarare che il bene immobile in comproprietà è divisibile e per l'effetto assegnare alla sig.ra l'unità B indicata nella perizia dell'Arch. Controparte_1 Per_1
e assegnare al sig. l'unità A indicata nella perizia dell'Arch.
[...] Parte_1
Persona_1
- accertare e dichiarare il valore di mercato delle quote dei signori signori CP_1
e , quantificandone l'esatto ammontare al netto del mutuo
[...] Parte_1 residuo;
- attribuire alla signora la somma € 46.109,00 quale differenza tra il valore CP_1 dell'unità A (da attribuire al sig. ) e l'unità B (da attribuire alla sig.ra Parte_1
) così come determinato dalla perizia dell'Arch. o Controparte_1 Persona_1 quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
- Respingersi per tutti i motivi esposti tutte le richieste di risarcimento danni fatte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
IN SUB-ORDINE IN CASO DI INDIVISIBILITÀ DELL'IMMOBILE
- accertare e dichiarare che il valore di mercato dell'immobile in comproprietà tra la convenuta e l'attore è pari ad e 219.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, e conseguentemente dichiarare l'esatto ammontare delle quote dei signori e , al netto del mutuo residuo;
Controparte_1 Parte_1
- in caso di assegnazione della quota della sig.ra al sig. Controparte_1 Parte_1 porre a carico dello stesso il pagamento della quota del 50% di proprietà della stessa calcolata al valore di mercato nella misura di € 219.000,00 (per l'intero immobile) e di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa al netto del mutuo residuo
- in caso di accoglimento anche parziale delle richieste di risarcimento dell'attore compensare anche parzialmente tali somme con la maggiore somma dovuta alla signora
dal sig. per l'attribuzione della quota della signora Controparte_1 Parte_1
CP_1
3 - con vittoria di spese diritti, e onorari della presente causa oltre 15% spese generali, cpa ed iva come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste sulla ammissione del teste Segretario/Funzionario pro tempore presso Ufficio
Anagrafe Comune di OL SUOG (BS) indicato nella memoria n. 3 ex art. 183 VI comma cpc;
tale teste viene chiamato solo per rispondere alla domanda: 23) Vero che il sig. ha chiesto di essere aggiunto allo stato di famiglia di Parte_1 CP_1
con vincoli affettivi”.
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva di essere Parte_1 comproprietario, insieme alla convenuta nella misura di ½ ciascuno, Controparte_1 dell'immobile sito a OL SUOG (BS), in via Sabotino n. 4, identificato al
Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sezione NCT, Foglio 6, Mappale 12,
Subalterni 10 e 11, in virtù di contratto di compravendita stipulato in data 20.4.2018 davanti al Notaio , Repertorio n. 25490 e Raccolta n. 14693, all'epoca Persona_2 abitazione di residenza dei due conviventi more uxorio.
L'attore aggiungeva che, per l'acquisto del suddetto bene, erano stati utilizzati i propri risparmi per una somma di € 30.000,00, e, per la residua parte, era stato acceso un mutuo ipotecario cointestato per la complessiva somma di € 107.980,00, da rimborsare mediante
120 rate mensili di Є 919,94, tutte sempre pagate in via esclusiva dal precisando di Pt_1 aver acquistato, a proprie esclusive spese, tutti gli arredi e i beni mobili presenti in casa
(ad eccezione di una cassettiera, apportata dalla , e di aver sempre provveduto, CP_1 salvo un piccolo contributo della convenuta, a pagare tutti gli allacciamenti e le utenze domestiche.
Egli rappresentava che, nel mese di marzo 2021, egli si era allontanato dall'abitazione per curarsi e che, al ritorno, la convenuta gli aveva impedito di rientrare in casa, iniziando, solo da tale momento, a pagare la propria quota del 50% della rata mensile del mutuo, tanto che egli aveva dovuto promuovere un giudizio cautelare per essere reintegrato nel possesso del bene immobile, con condanna della controparte al pagamento della somma di
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale, provvedimento che la non aveva ottemperato. CP_1
L'attore chiedeva, quindi, lo scioglimento della comunione sull'immobile, previo accertamento del suo carattere indivisibile, mediante attribuzione integrale a lui, con pagamento da parte sua del controvalore della quota di ½ della convenuta, ma al netto
4 delle rate del mutuo ipotecario ancora da corrispondere e portando in compensazione i crediti da lui maturati nei confronti della ex convivente, anche a titolo di indennità per l'occupazione esclusiva del bene comune da parte di costei.
Si costituiva in giudizio per affermare di aver sempre pagato le rate Controparte_1 mensili del mutuo mediante versamenti sul conto corrente cointestato con l'ex convivente, di avergli restituito in contanti la somma di € 15.000,00, pari al 50% della somma da lui anticipata per ottenere l'erogazione del prestito bancario, di aver acquistato alcuni mobili di arredo della casa, di aver sempre lavorato, seppure senza regolare contratto durante la convivenza con il Pt_1
Ella deduceva di occupare in via esclusiva l'immobile, ma con libertà dell'attore di entrarvi in quanto in possesso delle chiavi a seguito dell'accoglimento del ricorso cautelare da lui proposto, e sosteneva, infine, la divisibilità dell'immobile in due unità, chiedendo, in via principale, che lo scioglimento della comunione avvenisse mediante attribuzione delle stesse a ciascuno dei due comproprietari e pagamento del relativo conguaglio, con rigetto delle domande attoree, e, in via subordinata, in ipotesi di indivisibilità dell'immobile, accettando l'attribuzione dell'immobile all'attore ma con pagamento del conguaglio a lei spettante detratte le somme da lei dovute.
Il contraddittorio veniva esteso alla titolare di ipoteca iscritta Controparte_2 sull'immobile oggetto della domanda di divisione in quanto Banca erogatrice del mutuo contratto dalle parti per il suo acquisto, la quale rimaneva contumace.
La causa veniva istruita con i documenti versati in atti dalle parti, una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il valore del bene in comunione e la sua divisibilità, e le prove orali ammesse con ordinanza del 7.4.2023, e, all'udienza del giorno 11.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, l'immobile oggetto della domanda di divisione, consistente in un'abitazione posta su due piani con box e giardino pertinenziali,
è posto nel Comune di OL sull'OG (BS), in via Sabotino n. 4, ed è identificato al
Catasto Fabbricati alla Sezione NCT, Foglio n. 6, Mappale n. 12, Subalterni n. 10 e n. 11.
L'esperta, con valutazione che questo Tribunale condivide integralmente e fa propria in quanto immune da censure logiche e metodologiche rilevabili, ha quantificato il valore del suddetto immobile in € 185.000,00, importo ottenuto moltiplicando la superficie commerciale del bene per le quotazioni Omi riferite al secondo semestre 2021, pari a €/mq
910,00, e il suo valore locativo in € 808,00 mensili.
5 La consulenza tecnica d'ufficio ha poi dato atto della non comoda divisibilità dell'immobile, in quanto, dopo averne ipotizzato l'astratta divisibilità strutturale, consistendo lo stesso in un'abitazione posta su due livelli, ha precisato che dovrebbero essere eseguite opere complesse ed onerose per dividerlo in concreto, in quanto dovrebbe essere ricavato un secondo box auto, dal momento che l'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del Comune di OL sull'OG prescrive che ogni unità immobiliare sia dotata di posto auto, e gli impianti elettrico, idrico, termico e sanitario, le canne fumarie e il contenimento energetico dovrebbero essere adeguati a norma di legge, con conseguenti esecuzione di un nuovo frazionamento catastale, richiesta di agibilità, ed effettuazione del collaudo statico una volta terminati i lavori: “per la divisione in due unità dell'attuale abitazione devono essere eseguite le seguenti modifiche: 1) previa domanda con scia sostitutiva di permesso di costruire verrà eseguito il nuovo posto che può essere realizzato nel giardino, in tale senso il cancello carrabile deve essere arretrato dal filo strada almeno 4,50 m (norme codice della strada). La realizzazione del posto auto presuppone la verifica del rispetto della superficie drenante ottenibile con l'utilizzo di una pavimentazione drenante utile per rientrare nei valori di legge. 2) per l'eventuale nuova unità al piano terra dovrà essere eseguita una verifica su gas radon, la quale dovrà essere allegata al progetto. 3) la formazione di due unità distinte prevede l'adeguamento a norma di legge degli impianti elettrico idro termo sanitario, canne fumarie e contenimento energetico, pertanto, dovranno essere prodotte tutte le certificazioni impianti e l'APE. 4) ad ultimazione opere dovrà essere eseguito il nuovo frazionamento catastale con formazione di 4 nuovi cespiti catastali e nuovo elaborato planimetrico… 5) richiesta di agibilità, comunicazione di fine lavori 6) collaudo statico” (cfr. relazione peritale, pagine 14 e 15).
L'esperta nominata dal Tribunale, inoltre, ha quantificato i costi di divisione e di necessaria sanatoria delle difformità catastali dell'immobile in comunione in complessivi
€ 66.000,00 circa, che, detratti dal valore dell'immobile (€ 185.000,00) al netto delle rate del mutuo residuo (pari, alla data del 30.4.2024, ad € 44.501,13), sostanzialmente ne dimezzano il valore.
Tali costi, infine, non sarebbero finanziariamente sostenibili da parte dell'unica condividente che ha chiesto la divisione dell'immobile: la convenuta, infatti, ha chiesto la divisione dell'immobile ma non secondo il progetto elaborato dal C.T.U., che comporta costi molto elevati, bensì secondo il progetto, sostanzialmente privo di costi per lei in ragione della richiesta assegnazione dell'unità di valore inferiore, risultante da una perizia di parte (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) priva di valore probatorio.
6 Ai sensi dell'art. 1114 c.c., del resto, la divisione può aver luogo in natura solo se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Nel caso di specie, invece, la divisione dell'immobile in comunione, oltre a non essere comoda per le ragioni sopra descritte, non sarebbe nemmeno possibile nei termini di cui alla norma citata, perché le due unità immobiliari che potrebbero ricavarsi dal bene in comunione avrebbero una corrispondenza meramente quantitativa con le quote, di ½ ciascuno, dei due partecipanti, ma non qualitativa, presentando un valore diverso e nemmeno compiutamente ipotizzabile prima della fine dei lavori di divisione. La stessa perizia di parte che ipotizza la divisione del bene immobile comune in due distinte unità abitative, le configura come estremamente diverse fra loro sul piano economico, dal momento che l'unità A avrebbe un valore di € 131.000,00 circa, mentre l'unità B un valore di €
85.000,00 circa.
Ai sensi dell'art. 720 c.c., cui l'art. 1114 c.c. rinvia, l'immobile non comodamente divisibile deve preferibilmente essere compreso per intero nella quota del condividente che ne chieda l'attribuzione, altrimenti si fa luogo alla vendita all'incanto, presentata come soluzione residuale.
Il bene deve, quindi, essere attribuito per intero all'attore che ne ha fatto richiesta.
La C.T.U. ha poi quantificato, ai fini del calcolo della somma dovuta dall'attore quale controvalore della quota di ½ appartenente alla convenuta, le spese sostenute in via esclusiva da lui per l'immobile, da portare in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Fra le spese suddette rientrano quella di € 30.919,95 pagata a titolo di acconto per l'acquisto dell'immobile in comunione (cfr. documenti n. 19 e n. 22 del fascicolo attoreo), le spese notarili di € 5.450,00 (cfr. documenti n. 20 e n. 22 del fascicolo attoreo), le spese di mediazione immobiliare pari ad € 2.318,00 (cfr. documenti n. 21 e n. 22 del fascicolo attoreo), le spese per i serramenti, pari ad € 9.499,60 e quelle per la sistemazione generale dell'impianto elettrico, pari ad € 11.134,60 (cfr. doc. n. 22 del fascicolo attoreo), per un totale di € 59.322,15: la quota del 50% di tali spese, pari ad € 29.661,00, anticipata dall'attore dovrà quindi essergli rimborsata dalla convenuta, la quale non ha nemmeno offerto di provare di aver già saldato tali debiti, con conseguente detrazione della stessa dalla somma che il deve alla comproprietaria quale controvalore della quota di ½ Pt_1 dell'immobile in comunione.
Alle spese sopra individuate debbono essere aggiunte quelle anticipate dall'attore per il pagamento della rata del mutuo cointestato contratto per l'acquisto dell'immobile di via
Sabotino dal mese di maggio 2018 al mese di gennaio 2021 delle quali la non gli CP_1 abbia ancora rimborsato la metà (pari ad € 459,97), somma che lo stesso attore nell'atto di citazione quantifica in € 14.259,07: a riprova di ciò si considerino i documenti n. 22 e n.
7 23, dai quali emerge che i versamenti effettuati a nome della sul conto corrente CP_1 cointestato – che, alla data del giorno 1.1.2018 aveva un saldo iniziale pari a zero – con la causale “versamento mutuo casa”, sono sostanzialmente contestuali rispetto ai prelievi di parti importo effettuati sul conto corrente personale del circostanza significativa Pt_1 unita al fatto che è pacifico che la convenuta, durante la convivenza con il non Pt_1 svolgesse alcuna attività lavorativa dalla quale potesse trarre la provvista per contribuire alle spese per il mutuo, come risulta anche dall'estratto contributivo I.N.P.S. di cui al doc.
n. 10 del fascicolo della dal quale si nota che ella ha smesso di lavorare nel mese CP_1 di maggio 2018 per riprendere soltanto nel mese di giugno 2023.
Deve essere detratta dalla somma dovuta dall'attore alla convenuta per l'attribuzione in via esclusiva del bene in comunione anche l'indennità dovuta dalla stessa per il godimento in via esclusiva dell'immobile dal mese di maggio 2021 al mese di giugno 2025, pari ad €
20.200,00 complessivi (somma calcolata moltiplicando i mesi per la metà del canone locativo quantificato dal C.T.U., ossia per € 404,00 mensili): è pacifico, infatti, che dal mese di maggio 2021 al mese di luglio dello stesso anno l'attore sia stato privato integralmente del possesso dell'immobile in comunione, tanto da aver dovuto promuovere un giudizio cautelare, poi accolto, per ottenerne la reintegrazione (cfr. doc. n. 9 del fascicolo attoreo). Nonostante l'accoglimento del ricorso cautelare promosso dal la Pt_1 ha continuato ad occupare in via esclusiva l'immobile, come accertato anche dal CP_1
C.T.U. nel corso delle operazioni peritali, senza consentire all'attore di farne parimenti uso, come emerge dai fotogrammi video prodotti in giudizio e non disconosciuti dalla convenuta (cfr. documenti numeri da 3 a 18 e da n. 25 a n. 28 del fascicolo attoreo), riferiti al periodo di tempo dall'ottobre 2021 al settembre 2022, nei quali si vede come il Pt_1 non riesca ad accedere alla propria abitazione perché chiusa dall'interno, o non riesca a farlo liberamente, data la presenza della o del figlio che lo controllano e lo CP_1 filmano: è evidente, quindi, che la convenuta abbia impedito all'altro comproprietario di fare un uso dell'immobile pari rispetto al proprio e secondo il suo diritto, in violazione dell'art. 1102 c.c., precisando come l'uso secondo diritto per ciascun comproprietario comprenda, nel caso di specie, la facoltà di accedere liberamente all'immobile e finanche quella di abitarvi, tanto che esso è stato acquistato dalle parti quale casa di abitazione nella quale entrambe hanno fissato la propria residenza.
Portando in compensazione tutti gli importi suddetti dalla somma dovuta dall'attore alla convenuta quale controvalore in denaro della quota immobiliare di ½ a lei appartenente si ottiene la somma di € 6.129,29 (ossia la somma calcolata dalla C.T.U. a pag. 17 della relazione peritale, pari ad € 11.381,29, oltre alle ulteriori 13 mensilità di indennità di occupazione maturate nel frattempo sino al mese di giugno 2025 compreso).
8 Dalla somma suddetta debbono essere detratte ancora le spese legali delle quali l'ordinanza cautelare aveva riconosciuto il rimborso al a carico della pari Pt_1 CP_1 ad € 4.297,85, sinora rimaste insolute, e la somma di € 100,00 ex art. 614-bis c.p.c. che la convenuta è stata condannata a pagare all'attore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento emesso in data 23.7.2021 (cfr. doc. n. 9 del fascicolo attoreo), pari, alla data odierna, ad € 141.000,00.
La compensazione fra la somma dovuta dall'attore alla convenuta quale corrispettivo della quota di ½ dell'immobile a lei appartenente ma attribuito in via esclusiva al primo, e le somme dovute dalla convenuta all'attore a vario titolo, sopra riassunte, comporta la condanna della a pagare al la somma di € 139.168,56, oltre interessi CP_1 Pt_1 moratori ex art. 1284, comma 4, c.c.
Deve essere rigettata la richiesta di prova orale reiterata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto relativa a circostanza irrilevante ai fini del decidere, e deve ribadirsi la condivisibilità della relazione peritale nei termini sopra esposti, anche alla luce della tardività delle censure mosse dalla CTP della convenuta solo negli scritti conclusivi, mai rivolte all'esperta nominata dal Tribunale in sede di osservazioni alla bozza peritale, e sulle quali, quindi, non ha potuto sfogarsi il contraddittorio tecnico con la controparte.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore compreso fra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Si ritiene, invece, di non dover condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto la sua linea difensiva, per quanto infondata, non risulta essere stata connotata da colpa grave o, addirittura, da dolo, né l'attore ha dimostrato di aver subito danni ulteriori rispetto a quelli risarciti tramite la condanna della controparte al rimborso delle spese di lite del presente giudizio.
Le spese della C.T.U., infine, debbono definitivamente essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, realizzando la consulenza un interesse comune alle stesse, concordi nel chiedere la valutazione dell'immobile in comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
9 1) DISPONE lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile sito nel
Comune di OL SUOG (BS), in via Sabotino n. 4, identificato al Catasto
Fabbricati alla Sezione NCT, Foglio 6, Mappale 12, Subalterni 10 e 11, e, per l'effetto,
ATTRIBUISCE l'intero immobile suddetto a Parte_1
2) CONDANNA la convenuta, , a pagare all'attore, Controparte_1 la somma di € 139.168,56, oltre interessi moratori ex art. Parte_1
1284, comma 4, c.c.;
3) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
4) CONDANNA la convenuta, , a rimborsare all'attore, Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
14.103,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 545,00 per esborsi.
Brescia, 30.6.2025
La Giudice
Claudia Gheri
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