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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa RT OT Presidente dr.ssa Monica Mastrandrea Giudice dr.ssa IA IT De IO Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3146/2025 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Lorenza Della Pepa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso cui è domiciliato;
CP_1
PARTE CONVENUTA costituita Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 8.8.24, notificato il 14.1.25, con cui è rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 19 c. 2 lett. c) TUI, con contestuale esclusione dei presupposti ex art 19 TUI.
Conclusioni parte attrice: “In via preliminare e urgente: disporre la immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
150/2011; Nel merito: in principalità, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art.
19 co. 2 lett. C el Dlgs 286/98; ovvero voglia direttamente accertare e dichiarare la sussistenza per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza per il rilascio di premesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 co 1.1. e 1.2. D.lgs 286/1998 ante novella legislativa, o in ulteriore subordine, ex art 19, co.
1.1. come da attuale formulazione.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Rigettarsi il ricorso circa il permesso ex art. 19, comma 2, lett. c) D.Lgs. 286/98 e dichiararsi il difetto di giurisdizione sulla domanda principale relativa al permesso per motivi di lavoro in favore del TAR Piemonte.
Respingersi la domanda subordinata in quanto infondata. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.2.2025, la sig.ra ha impugnato Parte_1
il provvedimento sopra indicato e ha chiesto il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari e, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale. La ricorrente ha dedotto che se la PA avesse deciso in tempi più ristretti avrebbe ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, giacchè dal suo arrivo in Italia aveva convissuto con il marito, cittadino italiano, Persona_1
per un anno;
che il marito nel 2023 si traferì all'estero per lavoro, facendo poi perdere le sue tracce e notificandole a gennaio del 2024 la domanda di divorzio attivata in Par Argentina;
che la nel rigettare la domanda avrebbe dovuto riconoscerle la protezione speciale , stante il suo livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Il Tribunale ha disposto la sospensione del provvedimento opposto, con provvedimento del 28.2.2025.
Si è costituita la PA, chiedendo il rigetto della domanda, contestando il requisito della convivenza, allegando che la ricorrente non avesse maturato un'integrazione nel tessuto sociale italiano, precisando che la PA non aveva operato in ritardo, ma che la ricorrente aveva generato dubbi, in ragione del fatto che i coniugi, nonostante i numerosi accessi, erano stati trovati insieme in una sola occasione di ritorno dal supermercato.
All'udienza del 17.10.2025, il difensore della ricorrente, unico comparso, ha contestato le deduzioni di parte convenuta in ordine all'insussistenza di un'integrazione nel tessuto sociale italiano e non ha insistito nella domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
**********************************
Il provvedimento del Questore ha rigettato la domanda sulla base della mancanza del presupposto della convivenza tra la ricorrente e il coniuge. Nello stesso provvedimento la PA ha ritenuto insussistenti le condizioni previste per il divieto di espulsione, come delineate dall'art 19 TUI.
Nel provvedimento opposto si dà atto che, a seguito di controlli effettuati presso l'indirizzo fornito dalla ricorrente nel periodo 12.9.22 al 21.10.22, veniva appreso che detto alloggio era in realtà un bed and breakfast e che i coniugi in una sola occasione Par erano stati reperiti insieme. La stessa , dopo il preavviso di rigetto, ha effettuato altri accertamenti, costatando la presenza nell'alloggio di due cittadini greci.
Dall'elenco dei numerosi accessi (nel numero di 10, cfr. doc. 1 e 2 parte convenuta) risulta effettivamente che i coniugi sono stati trovati insieme in una sola occasione e che in un altro alloggio, posto a disposizione dal proprietario del bed and breakfast quando ospitava turisti, venivano ritrovati, solo nella camera da letto, vestiari riconducibili ai coniugi. L'art 19 c. 2 lett C, TUI, disciplina i presupposti del permesso di soggiorno per ragioni familiari, richiedendo la convivenza con il coniuge, cittadino italiano, o con il parente entro il secondo grado, cittadino italiano.
Il requisito della convivenza è un presupposto fondamentale ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno ex art 19 c. 2 lett C TUI. Il rapporto di parentela, infatti, nell'ambito della norma citata, attribuisce il diritto di soggiorno solo fino a quando sussiste la convivenza (cfr Cass. 23598/2006; Cass 13831/2016). Questo presupposto, il cui onere della prova grava sul ricorrente, non può essere desunto da mere circostanze documentali o risultanze anagrafiche, ma dimostrato nella sua effettività.
La convivenza presuppone la coabitazione, come situazione di fatto, circostanza che, sebbene necessaria, non è di per sé sufficiente, dovendosi dimostrare attraverso la condivisione degli spazi abitativi che le parti costituiscono un nucleo familiare che meriti di restare unito, intendendosi per esso il legame tra due o più persone legate da rapporti affettivi e di condivisione della vita, cioè una relazione interpersonale caratterizzata da stabile comunanza di affetti e di vita.
Nel caso de quo, la parte ricorrente non ha dimostrato di convivere, nel senso sopra precisato, con il coniuge, non avendo sul punto formulato capitoli di prova volti a comprovare la sussistenza di un rapporto affettivo e di condivisione della vita. Né tale presupposto può evincersi dalla mera presenza di vestiario dei coniugi in una camera da letto, peraltro transitoria, né dal rinvenimento degli stessi in una sola occasione su dieci accessi. In ogni caso è la stessa ricorrente a chiarire che la convivenza con il marito è cessata già a far data dal 2023.
Per tali ragioni la domanda proposta in via principale non può che essere rigettata.
La ricorrente ha chiesto in via subordinata il riconoscimento della protezione speciale.
Tale domanda deve ritenersi ammissibile, atteso che la Questura di si è CP_1
espressa sulla relativa fattispecie, escludendo i presupposti dell'art 19 TUI.
L'istanza è stata formalizzata dalla ricorrente in Questura in data 20.6.2025 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL
130/2020. La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass.
8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla
Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa contro )” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_3 CP_3
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende
a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti
i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr.
Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021).
In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia).
Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare
è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di
“catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto la ricorrente ha depositato documentazione lavorativa e, in particolare, due contratti a tempo indeterminato, con le relative buste paga. Sentita in udienza, la ricorrente si è espressa correttamente in lingua italiana e ha spiegato le sue vicende familiari e illustrato il suo percorso integrativo in Italia.
Ritiene il collegio che la documentazione lavorativa depositata comprovi la sussistenza di un'integrazione nel tessuto sociale italiano, con la conseguenza che un eventuale allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Non emergono inoltre ragioni ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda subordinata va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (art 19 c. 2 lett. c) TUI).
Accoglie la domanda subordinata e riconosce alla ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 20.10.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
RT OT
Il giudice estensore
IA IT De IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa RT OT Presidente dr.ssa Monica Mastrandrea Giudice dr.ssa IA IT De IO Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3146/2025 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Lorenza Della Pepa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, presso cui è domiciliato;
CP_1
PARTE CONVENUTA costituita Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 8.8.24, notificato il 14.1.25, con cui è rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 19 c. 2 lett. c) TUI, con contestuale esclusione dei presupposti ex art 19 TUI.
Conclusioni parte attrice: “In via preliminare e urgente: disporre la immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
150/2011; Nel merito: in principalità, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art.
19 co. 2 lett. C el Dlgs 286/98; ovvero voglia direttamente accertare e dichiarare la sussistenza per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza per il rilascio di premesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 co 1.1. e 1.2. D.lgs 286/1998 ante novella legislativa, o in ulteriore subordine, ex art 19, co.
1.1. come da attuale formulazione.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Rigettarsi il ricorso circa il permesso ex art. 19, comma 2, lett. c) D.Lgs. 286/98 e dichiararsi il difetto di giurisdizione sulla domanda principale relativa al permesso per motivi di lavoro in favore del TAR Piemonte.
Respingersi la domanda subordinata in quanto infondata. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.2.2025, la sig.ra ha impugnato Parte_1
il provvedimento sopra indicato e ha chiesto il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari e, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale. La ricorrente ha dedotto che se la PA avesse deciso in tempi più ristretti avrebbe ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, giacchè dal suo arrivo in Italia aveva convissuto con il marito, cittadino italiano, Persona_1
per un anno;
che il marito nel 2023 si traferì all'estero per lavoro, facendo poi perdere le sue tracce e notificandole a gennaio del 2024 la domanda di divorzio attivata in Par Argentina;
che la nel rigettare la domanda avrebbe dovuto riconoscerle la protezione speciale , stante il suo livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Il Tribunale ha disposto la sospensione del provvedimento opposto, con provvedimento del 28.2.2025.
Si è costituita la PA, chiedendo il rigetto della domanda, contestando il requisito della convivenza, allegando che la ricorrente non avesse maturato un'integrazione nel tessuto sociale italiano, precisando che la PA non aveva operato in ritardo, ma che la ricorrente aveva generato dubbi, in ragione del fatto che i coniugi, nonostante i numerosi accessi, erano stati trovati insieme in una sola occasione di ritorno dal supermercato.
All'udienza del 17.10.2025, il difensore della ricorrente, unico comparso, ha contestato le deduzioni di parte convenuta in ordine all'insussistenza di un'integrazione nel tessuto sociale italiano e non ha insistito nella domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
**********************************
Il provvedimento del Questore ha rigettato la domanda sulla base della mancanza del presupposto della convivenza tra la ricorrente e il coniuge. Nello stesso provvedimento la PA ha ritenuto insussistenti le condizioni previste per il divieto di espulsione, come delineate dall'art 19 TUI.
Nel provvedimento opposto si dà atto che, a seguito di controlli effettuati presso l'indirizzo fornito dalla ricorrente nel periodo 12.9.22 al 21.10.22, veniva appreso che detto alloggio era in realtà un bed and breakfast e che i coniugi in una sola occasione Par erano stati reperiti insieme. La stessa , dopo il preavviso di rigetto, ha effettuato altri accertamenti, costatando la presenza nell'alloggio di due cittadini greci.
Dall'elenco dei numerosi accessi (nel numero di 10, cfr. doc. 1 e 2 parte convenuta) risulta effettivamente che i coniugi sono stati trovati insieme in una sola occasione e che in un altro alloggio, posto a disposizione dal proprietario del bed and breakfast quando ospitava turisti, venivano ritrovati, solo nella camera da letto, vestiari riconducibili ai coniugi. L'art 19 c. 2 lett C, TUI, disciplina i presupposti del permesso di soggiorno per ragioni familiari, richiedendo la convivenza con il coniuge, cittadino italiano, o con il parente entro il secondo grado, cittadino italiano.
Il requisito della convivenza è un presupposto fondamentale ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno ex art 19 c. 2 lett C TUI. Il rapporto di parentela, infatti, nell'ambito della norma citata, attribuisce il diritto di soggiorno solo fino a quando sussiste la convivenza (cfr Cass. 23598/2006; Cass 13831/2016). Questo presupposto, il cui onere della prova grava sul ricorrente, non può essere desunto da mere circostanze documentali o risultanze anagrafiche, ma dimostrato nella sua effettività.
La convivenza presuppone la coabitazione, come situazione di fatto, circostanza che, sebbene necessaria, non è di per sé sufficiente, dovendosi dimostrare attraverso la condivisione degli spazi abitativi che le parti costituiscono un nucleo familiare che meriti di restare unito, intendendosi per esso il legame tra due o più persone legate da rapporti affettivi e di condivisione della vita, cioè una relazione interpersonale caratterizzata da stabile comunanza di affetti e di vita.
Nel caso de quo, la parte ricorrente non ha dimostrato di convivere, nel senso sopra precisato, con il coniuge, non avendo sul punto formulato capitoli di prova volti a comprovare la sussistenza di un rapporto affettivo e di condivisione della vita. Né tale presupposto può evincersi dalla mera presenza di vestiario dei coniugi in una camera da letto, peraltro transitoria, né dal rinvenimento degli stessi in una sola occasione su dieci accessi. In ogni caso è la stessa ricorrente a chiarire che la convivenza con il marito è cessata già a far data dal 2023.
Per tali ragioni la domanda proposta in via principale non può che essere rigettata.
La ricorrente ha chiesto in via subordinata il riconoscimento della protezione speciale.
Tale domanda deve ritenersi ammissibile, atteso che la Questura di si è CP_1
espressa sulla relativa fattispecie, escludendo i presupposti dell'art 19 TUI.
L'istanza è stata formalizzata dalla ricorrente in Questura in data 20.6.2025 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL
130/2020. La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass.
8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla
Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa contro )” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_3 CP_3
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende
a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti
i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr.
Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021).
In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia).
Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare
è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di
“catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto la ricorrente ha depositato documentazione lavorativa e, in particolare, due contratti a tempo indeterminato, con le relative buste paga. Sentita in udienza, la ricorrente si è espressa correttamente in lingua italiana e ha spiegato le sue vicende familiari e illustrato il suo percorso integrativo in Italia.
Ritiene il collegio che la documentazione lavorativa depositata comprovi la sussistenza di un'integrazione nel tessuto sociale italiano, con la conseguenza che un eventuale allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Non emergono inoltre ragioni ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda subordinata va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (art 19 c. 2 lett. c) TUI).
Accoglie la domanda subordinata e riconosce alla ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 20.10.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
RT OT
Il giudice estensore
IA IT De IO