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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2842/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200825 2024 SANZIONI+NOTIF 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200825 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200825 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200825 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento TVM011200825/2024 con cui ADE accertava:
- un reddito di lavoro dipendente imponibile a tassazione ordinaria pari ad € 52.704,90 a cui corrispondevano ritenute Irpef pari a € 14.801,00, addizionale comunale versata € 420,00 e addizionale regionale versata € 805,00 come da CU della ASL di Brindisi;
- compensi da attività professionale pari ad € 56.554,00 (maggiori compensi da lavoro autonomo accertati rispetto a quelli dichiarati pari ad € 2.258,00) da cui scaturiva il reddito di lavoro autonomo imponibile a tassazione ordinaria;
- ai fini IRAP, un valore della produzione di euro 24.765,00 ed una maggiore imposta di euro 121,00,
Ai fini IVA, l'Ufficio accertava, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633:
- un maggior volume d'affari pari ad euro 56.554,00 di cui € 819,60 relativo ad operazioni imponibili al
22% ed € 55.734,00 relativo ad operazioni esenti, rispetto al volume d'affari indicato in dichiarazione pari ad € 738,00;
- una minore IVA detraibile per effetto dell'applicazione del pro-rata di detrazione previsto dall'articolo 19- bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;
- constatava la violazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, scaturente dall'omessa registrazione di operazioni esenti sanzionabile ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471
Lamenta l'illegittimità dell'atto conseguente all'errata contestazione di indebito vantaggio a favore del contribuente, assenza di infedele dichiarazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA ed assenza di “motivazione rafforzata” nell'avviso di accertamento notificato: infatti in sede di controllo della dichiarazione, ADE ha riscontrato un errore formale avvenuto al momento dell'inserimento dei dati giacché erano stati invertiti quelli relativi alle due certificazioni uniche: in particolare, quella riguardante gli onorari professionali quale medico di continuità assistenziale (cedolini rilasciati dalla Regione Puglia - ASL BR 4) era stata indicata nel quadro RE in luogo del quadro RC dove, al contrario, erano stati indicati gli onorari professionali discendenti dall'attività di medico generico. Più in particolare il valore erroneamente indicato nel rigo RC1
è pari ad euro 55.088,00 (come medico di guardia) mentre nel rigo RE2 veniva indicato l'importo di euro
54.026,00 (valore che somma i cedolini come medico generico e le fatture come libero professionista).
Con gli importi inseriti in maniera erronea il ricorrente ha pagato come prima rata euro 7.729,80 e come seconda rata euro 2.769,00. Afferma il ricorrente che, apportando le rettifiche come volute dall'Ufficio in ossequio alla normativa fiscale, il ricorrente avrebbe pagato come prima rata euro 6.935,14 e come seconda rata euro 2.517,50 quindi inferiore rispetto a quanto versato.
Contesta , pertanto, l'applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione e quella di cui all'art.9, co. I e III,
D. LGS. 18/12/97, n. 471 per mancata o irregolare tenuta, conservazione, rifiuto di esibire dei registri.
Poiché, inoltre, si è svolta una fase di confronto con ADE nel corso della quale sono stati forniti tutti i documenti e chiarimenti richiesti, non risulta sussistere nell'atto impugnato la motivazione rafforzata di cui alla circ. ADE n.17/2020.
Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita ADE chiedendo il rigetto del ricorso e condanna alle spese in quanto:
1. la rideterminazione dell'imponibile operata dall'Ufficio è basata sulle certificazioni rilasciate dall'ASL-Br, ossia dal sostituto di imposta, soggetto terzo rispetto all'Amministrazione finanziaria, le cui certificazioni il ricorrente non contesta: inoltre occorre prendere in considerazione due fatture emesse per operazioni effettuate verso persone fisiche per gli importi di € 737,00 ed € 730,00, per cui il reddito di lavoro autonomo effettivamente percepito è di € 56.554,00 (55.087,00 + 737,00 + 730,00 = 56.554,00).
Pertanto, il reddito di lavoro autonomo dichiarato per € 54.026,00 era inferiore di € 2.528,00 rispetto a quello corretto di euro 56.554,00 ed il calcolo proposto dal ricorrente si fonda su una base imponibile che lo stesso non ha mai regolarmente dichiarato;
2. legittima è l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che fa riferimento anche all'irregolare tenuta dei registri IVA in quanto i registri IVA non siano stati tenuti correttamente: sussiste infatti la contestazione in ordine alla mancata registrazione dei cedolini emessi dalla Regione Puglia-Asl BR4 sul registro delle fatture emesse come previsto dal d.m. 31.10.1974 in tema di tenuta della contabilità da parte dei medici di base.
3.Sussite l'obbligo di registrazione anche in relazione alle operazioni esenti ex art.23 del d.P.R. n. 633 del
1972, omissione sanzionabile ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d. lgs. n. 471 del 1997;
4. Il diritto alla detrazione dell'IVA da parte di un soggetto passivo che svolga sia operazioni esenti sia non esenti deve essere calcolato sulla base di un pro-rata corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell'anno, incluse le prestazioni medico-sanitarie esenti: il ricorrente avrebbe dovuto applicare il pro-rata perché aveva effettuato sia prestazioni esenti che prestazioni imponibili;
5. Ne è conseguita la legittima applicazione delle relative sanzioni.
Parte ricorrente ha depositato memorie insistendo sull'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva quanto segue:
1. con riferimento alle contestazioni Irpef/Irap, come precisato dal ricorrente nelle memorie illustrative depositate, non appare certa la ricostruzione del maggior imponibile effettuato da ADE, relativo allo svolgimento di attività libero-professionale, a pag.2 quantificato in € 1.799,00, e successivamente individuato a pag. 6, quale maggior reddito da lavoro autonomo e quantificato in complessivi € 2.258,00; ulteriore discrasia si rileva a pag.8 dell'atto ove si indica in € 2.528,00 il maggior reddito derivante da “compensi incassati e non dichiarati”: comunque non è dato comprendere a quali fatture l'Ufficio faccia riferimento né risultano contestazioni in tema di omessa registrazione di fatture. Risulta evidente, pertanto, che tale incongruenza si trasforma in grave vizio di motivazione dell'atto impugnato di per sé idoneo ad inficiare la fondatezza della contestazione ai fini Irpef, addizionali ed Irap: infatti secondo la costante giurisprudenza della SC “..la motivazione dell'atto impositivo, al pari di quella di ogni provvedimento amministrativo, è funzionale alla salvaguardia delle garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità che devono connotare l'azione dell'amministrazione, da ricondurre, a loro volta, alle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dalla Costituzione, art. 97, comma 2” (Cass. Ord.n. 13620/2023).
2. in ordine alle contestazioni IVA, non risulta condivisibile l'assunto dell'Ufficio secondo il quale le certificazioni mensili dell'ASL non risultano annotate nel Registro IVA prodotto per l'anno 2019, trattandosi di prestazioni formanti oggetto emissione da parte dell'ASL di cedolino emesso in relazione ad un rapporto di un lavoro dipendente: su tale documento vengono analiticamente riportate le trattenute IRPEF, ENPAM
e fondo assicurativo. Infondata risulta, inoltre, la contestata mancata indicazione della natura esente di alcune operazioni fatturate in quanto, come emerge dall'esame delle fatture emesse, le stesse non rientrano nell'oggettivo ambito di qualificazione di cui all'art 10 n. 18 del DPR n.633/72 non trattandosi di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona.
In definitiva il ricorso deve essere accolto. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in complessivi € 350,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2842/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200825 2024 SANZIONI+NOTIF 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200825 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200825 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200825 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento TVM011200825/2024 con cui ADE accertava:
- un reddito di lavoro dipendente imponibile a tassazione ordinaria pari ad € 52.704,90 a cui corrispondevano ritenute Irpef pari a € 14.801,00, addizionale comunale versata € 420,00 e addizionale regionale versata € 805,00 come da CU della ASL di Brindisi;
- compensi da attività professionale pari ad € 56.554,00 (maggiori compensi da lavoro autonomo accertati rispetto a quelli dichiarati pari ad € 2.258,00) da cui scaturiva il reddito di lavoro autonomo imponibile a tassazione ordinaria;
- ai fini IRAP, un valore della produzione di euro 24.765,00 ed una maggiore imposta di euro 121,00,
Ai fini IVA, l'Ufficio accertava, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633:
- un maggior volume d'affari pari ad euro 56.554,00 di cui € 819,60 relativo ad operazioni imponibili al
22% ed € 55.734,00 relativo ad operazioni esenti, rispetto al volume d'affari indicato in dichiarazione pari ad € 738,00;
- una minore IVA detraibile per effetto dell'applicazione del pro-rata di detrazione previsto dall'articolo 19- bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;
- constatava la violazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, scaturente dall'omessa registrazione di operazioni esenti sanzionabile ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471
Lamenta l'illegittimità dell'atto conseguente all'errata contestazione di indebito vantaggio a favore del contribuente, assenza di infedele dichiarazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA ed assenza di “motivazione rafforzata” nell'avviso di accertamento notificato: infatti in sede di controllo della dichiarazione, ADE ha riscontrato un errore formale avvenuto al momento dell'inserimento dei dati giacché erano stati invertiti quelli relativi alle due certificazioni uniche: in particolare, quella riguardante gli onorari professionali quale medico di continuità assistenziale (cedolini rilasciati dalla Regione Puglia - ASL BR 4) era stata indicata nel quadro RE in luogo del quadro RC dove, al contrario, erano stati indicati gli onorari professionali discendenti dall'attività di medico generico. Più in particolare il valore erroneamente indicato nel rigo RC1
è pari ad euro 55.088,00 (come medico di guardia) mentre nel rigo RE2 veniva indicato l'importo di euro
54.026,00 (valore che somma i cedolini come medico generico e le fatture come libero professionista).
Con gli importi inseriti in maniera erronea il ricorrente ha pagato come prima rata euro 7.729,80 e come seconda rata euro 2.769,00. Afferma il ricorrente che, apportando le rettifiche come volute dall'Ufficio in ossequio alla normativa fiscale, il ricorrente avrebbe pagato come prima rata euro 6.935,14 e come seconda rata euro 2.517,50 quindi inferiore rispetto a quanto versato.
Contesta , pertanto, l'applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione e quella di cui all'art.9, co. I e III,
D. LGS. 18/12/97, n. 471 per mancata o irregolare tenuta, conservazione, rifiuto di esibire dei registri.
Poiché, inoltre, si è svolta una fase di confronto con ADE nel corso della quale sono stati forniti tutti i documenti e chiarimenti richiesti, non risulta sussistere nell'atto impugnato la motivazione rafforzata di cui alla circ. ADE n.17/2020.
Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita ADE chiedendo il rigetto del ricorso e condanna alle spese in quanto:
1. la rideterminazione dell'imponibile operata dall'Ufficio è basata sulle certificazioni rilasciate dall'ASL-Br, ossia dal sostituto di imposta, soggetto terzo rispetto all'Amministrazione finanziaria, le cui certificazioni il ricorrente non contesta: inoltre occorre prendere in considerazione due fatture emesse per operazioni effettuate verso persone fisiche per gli importi di € 737,00 ed € 730,00, per cui il reddito di lavoro autonomo effettivamente percepito è di € 56.554,00 (55.087,00 + 737,00 + 730,00 = 56.554,00).
Pertanto, il reddito di lavoro autonomo dichiarato per € 54.026,00 era inferiore di € 2.528,00 rispetto a quello corretto di euro 56.554,00 ed il calcolo proposto dal ricorrente si fonda su una base imponibile che lo stesso non ha mai regolarmente dichiarato;
2. legittima è l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che fa riferimento anche all'irregolare tenuta dei registri IVA in quanto i registri IVA non siano stati tenuti correttamente: sussiste infatti la contestazione in ordine alla mancata registrazione dei cedolini emessi dalla Regione Puglia-Asl BR4 sul registro delle fatture emesse come previsto dal d.m. 31.10.1974 in tema di tenuta della contabilità da parte dei medici di base.
3.Sussite l'obbligo di registrazione anche in relazione alle operazioni esenti ex art.23 del d.P.R. n. 633 del
1972, omissione sanzionabile ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d. lgs. n. 471 del 1997;
4. Il diritto alla detrazione dell'IVA da parte di un soggetto passivo che svolga sia operazioni esenti sia non esenti deve essere calcolato sulla base di un pro-rata corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell'anno, incluse le prestazioni medico-sanitarie esenti: il ricorrente avrebbe dovuto applicare il pro-rata perché aveva effettuato sia prestazioni esenti che prestazioni imponibili;
5. Ne è conseguita la legittima applicazione delle relative sanzioni.
Parte ricorrente ha depositato memorie insistendo sull'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva quanto segue:
1. con riferimento alle contestazioni Irpef/Irap, come precisato dal ricorrente nelle memorie illustrative depositate, non appare certa la ricostruzione del maggior imponibile effettuato da ADE, relativo allo svolgimento di attività libero-professionale, a pag.2 quantificato in € 1.799,00, e successivamente individuato a pag. 6, quale maggior reddito da lavoro autonomo e quantificato in complessivi € 2.258,00; ulteriore discrasia si rileva a pag.8 dell'atto ove si indica in € 2.528,00 il maggior reddito derivante da “compensi incassati e non dichiarati”: comunque non è dato comprendere a quali fatture l'Ufficio faccia riferimento né risultano contestazioni in tema di omessa registrazione di fatture. Risulta evidente, pertanto, che tale incongruenza si trasforma in grave vizio di motivazione dell'atto impugnato di per sé idoneo ad inficiare la fondatezza della contestazione ai fini Irpef, addizionali ed Irap: infatti secondo la costante giurisprudenza della SC “..la motivazione dell'atto impositivo, al pari di quella di ogni provvedimento amministrativo, è funzionale alla salvaguardia delle garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità che devono connotare l'azione dell'amministrazione, da ricondurre, a loro volta, alle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dalla Costituzione, art. 97, comma 2” (Cass. Ord.n. 13620/2023).
2. in ordine alle contestazioni IVA, non risulta condivisibile l'assunto dell'Ufficio secondo il quale le certificazioni mensili dell'ASL non risultano annotate nel Registro IVA prodotto per l'anno 2019, trattandosi di prestazioni formanti oggetto emissione da parte dell'ASL di cedolino emesso in relazione ad un rapporto di un lavoro dipendente: su tale documento vengono analiticamente riportate le trattenute IRPEF, ENPAM
e fondo assicurativo. Infondata risulta, inoltre, la contestata mancata indicazione della natura esente di alcune operazioni fatturate in quanto, come emerge dall'esame delle fatture emesse, le stesse non rientrano nell'oggettivo ambito di qualificazione di cui all'art 10 n. 18 del DPR n.633/72 non trattandosi di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona.
In definitiva il ricorso deve essere accolto. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in complessivi € 350,00 oltre accessori di legge.