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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere alla scadenza del termine per note fissato per il 13/5/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r. g. 111\2024 promossa da:
, nata a [...]il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Alberto Barbera
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Puglisi;
Appellata
, nata a [...] il [...], rappresenta e difesa dall'avv. Controparte_2
Valentina Prudente
Appellata con appello incidentale condizionato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8/2024 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di
Messina in data 3/1/2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina depositato il 30/9/2022, la dott.ssa
[...] , dipendente dell' con la qualifica di Dirigente psicologo, lamentava Parte_1 Parte_2
l'illegittimità del conferimento dell'incarico di Direzione Struttura Complessa Parte_3
Part da parte dell' alla dott.ssa per nullità del suddetto atto di nomina con norme Controparte_2 imperative e con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Invocava, oltre la suddetta declaratoria di illegittimità, l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare ad essa ricorrente il conferimento del suddetto incarico, anche attraverso corrispondente ordine all'Asp di sottoscrivere il relativo contratto ovvero di rivalutare la propria posizione, previa esclusione della dott.ssa e\o, in subordine previa rivalutazione dei rispettivi titoli. CP_2
Deduceva, a sostegno del ricorso, che la dott.ssa non era in possesso dei requisiti specifici di CP_2 ammissione richiesti dall'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico, che la dichiarazione resa dalla stessa ai fini della partecipazione non era conforme a quanto richiesto dall'art 6 comma 2 del
DPR n. 484/1997, mancando dell'attestazione del dirigente di secondo livello ed ancora che il punteggio attribuitole era superiore a quello spettante secondo le previsioni del bando. Ancora che la stessa era comunque decaduta dall'incarico per avere ritardato la presa di servizio e che la
Commissione giudicatrice non aveva accertato la necessaria assenza di cause di incompatibilità di uno dei propri membri prima di procedere alla valutazione demandatale.
Part Nella costituzione dell' e della dott.ssa in qualità di controinteressata, il giudice, con CP_2
sentenza del 3/1/2024, rigettava il ricorso, condannando la Lo Giudice al pagamento delle spese giudiziali nei confronti di entrambe le resistenti.
Avverso tale sentenza la dott.ssa proponeva appello con ricorso del 30/9/2022, Parte_1 insistendo nell'accoglimento delle proprie originarie pretese.
Si costituiva l' , invocando il rigetto dell'appello. Controparte_1
Anche la dott.ssa si costituiva, chiedendo la conferma della sentenza e proponendo Controparte_2
pure appello incidentale condizionato per non avere il giudice considerato che anche la dott.sa
[...]
era sprovvista di valida attestazione del dirigente di II livello della sua casistica. Pt_1
Fissata l' udienza di trattazione scritta della causa, dopo un primo rinvio, per l'udienza del 13/5/2025,
l'appellante depositava le note di trattazione con cui insisteva nell'accoglimento dell'appello. Anche Part l' con le note, si riportava alle difese della propria memoria di costituzione. L'appellata CP_2
Pa con le note, rilevava e documentava che la dott,ssa Giudice era stata a sua richiesta posta in quiescenza con decorrenza 1 marzo 2025. Evidenziava il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, comunque insistendo nelle sue originarie richieste di rigetto dell'appello.
La causa è stata pertanto assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande riproposte dalla Lo Giudice hanno ad oggetto la declaratoria di illegittimità del conferimento dell'incarico di Direzione Struttura Complessa disciplina di Psicologia in favore della dott.ssa nonchè quella di adozione dei necessari provvedimenti per assicurare ad essa CP_2 appellante detto incarico, o, in subordine, nell'ipotesi di mancata esclusione della dott.ssa CP_2
e\o di declaratoria di sua decadenza, previa nuova valutazione dei titoli di entrambe. Si tratta all'evidenza di pretese che postulano in modo indefettibile la persistenza del rapporto di lavoro in capo alla predetta appellante. Laddove questo sia cessato - come nella specie è avvenuto a seguito dell'intervenuta risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età a seguito di dimissioni a far data dall'1/3/2025, giusta delibera in atti - non residua alcuna possibilità per l'appellante di conseguire alcun risultato utile, non avendo peraltro proposto alcuna domanda risarcitoria.
La cessazione del rapporto di lavoro in corso di causa ha, invero, determinato il venir meno dell'interesse sia alla verifica della legittimità dell'attribuzione dell'incarico in capo alla controinteressata che alla pronuncia di assegnazione dell'incarico stesso in proprio favore.
A questa Corte non resta, pertanto, che dichiarare l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuto difetto di interesse ( con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato ).
Come più volte precisato dalla Corte di Cassazione ( vedi per tutte Cass n. 30584/2021) l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo
- e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato. Il sopravvenuto difetto di interesse determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese del presente grado, le stesse vanno regolate sulla base della c.d. "soccombenza virtuale", ossia tenendo in considerazione la fondatezza o meno delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Se così è, non può non rilevarsi l'infondatezza anche nel merito delle pretese reiterate dalla dott.ssa con il presente appello, in quanto volte ad ottenere una tutela costitutiva da realizzarsi Parte_1 con l' annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico in capo alla controinteressata e alla conseguente assegnazione in proprio favore dello stesso, che mai avrebbe potuto conseguire anche qualora fosse stata accertata una violazione dei canoni di correttezza e buona fede. Come già ritenuto dal giudice di prime cure, il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa in ambito sanitario non avviene attraverso una procedura concorsuale, ma è frutto di una scelta di carattere fiduciario, ancorchè su una terna di nomi individuata da una commissione, che, come tale, ove anche in ipotesi adottata in violazione del principio di imparzialità, ovvero dei doveri di correttezza e buona fede, non può giustificare l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico ad altro aspirante ma solo una tutela risarcitoria per perdita di chances ( nel caso si specie mai richiesta ).
Al di là di tale assorbente rilievo, anche, nel merito, destituiti di fondamento appaiono gli ulteriori motivi volti a evidenziare il mancato rispetto delle regole procedimentali e, in particolare, la dedotta insussistenza dei requisiti specifici di ammissione in capo alla dott.ssa o l'inidoneità CP_2 dell'attestazione della sua “casistica” da parte del direttore sanitario in luogo del dirigente di secondo livello. Al riguardo rimangono insuperate le valutazione del giudice di prime cure che ha correttamente ritenuto che rientrasse all'interno della disciplina di “psicologia delle organizzazioni e delle istituzioni“ anche l'attività di formazione svolta dalla quale dirigente psicologo nella CP_2 sua qualità di Responsabile dell'U.O e Aggiornamento e che ha ritenuto comunque Parte_4 idonea la certificazione dell'attività da parte del e la valutazione compiuta dalla Parte_5
Parte_6
Anche l'eccezione di decadenza non convince, risultando la posticipata data di immissione in servizio Part da parte della concordata con la stessa così come la pretesa incompatibilità di uno dei CP_2
componenti della commissione di valutazione, rivelatasi insussistente, in quando non riconducibile a nessuna delle ipotesi di cui al richiamato art 51 cpc.
Alla stregua delle superiori considerazioni, stante l'infondatezza dei motivi di appello, le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, applicando i valori minimi dello scaglione complessità media.
Non sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo, essendo la ratio del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n.
3542/2017, n. 15996/2018).Nulla per quanto concerne l'appello incidentale condizionato, stante il suo assorbimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
8/2024 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Messina in data 3/1/2024 così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello per sopravvenuto difetto di interesse.
- Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da . Controparte_2
Pa
- Condanna Giudice al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Pt_1 dell' e di che liquida, per ciascuno, in Euro 4.236,00 Controparte_3 Controparte_2 a titolo di compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
- Dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui al comma 1- quater art.13 DPR 30 – 5 – 2002
n.115 per il versamento a carico dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Messina 14/5/2025 il Consigliere est. il Presidente
( dott. C. Zappalà ) ( dott. B. Catarsini )