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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1173/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17451379 TRIB.CONSORTILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17451379 TRIB.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la richiesta formale di pagamento n. 17451379, notificata da Area s.r.l. e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2018/2019 pretesi dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno
Cosentino, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità del servizio di riscossione del tributo, la illegittimità dell'atto per omessa indicazione dell'autorità per la proposizione del ricorso, il difetto di motivazione dell'atto impugnato nonchè del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria.
Con memoria depositata il 20.3.2025 si costituiva in giudizio Area s.r.l. resistendo alle censure articolate in ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, instando, in subordine, per la rideterminazione del quantum dovuto.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie, parte ricorrente ha contestato che l'immobile di proprietà abbia tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio e l'agente della riscossione, sul punto, si è limitato a sostenere (cfr. pag. 4 della memoria) che “[..] nell'avviso di pagamento precedentemente inviato, viene indicato chiaramente che il contributo consortile è stato calcolato: “…Il Consorzio ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari (codice 1h78) per l'anno 2018 e 2019 a carico degli immobili extragricoli come indicato nel presente avviso di pagamento, approvati con Delibera della deputazione amministrativa n.743 del 13/10/2022. Il contributo consortile è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal piano di classifica approvato, con delibera commissariale n.1083 del 06/08/2014 e successivamente dal consiglio regionale della Calabria con deliberazione n.194 del 04/05/2017…”. [..]”.
Sennonché, osserva il giudice che l'avviso di pagamento ordinario menzionato dall'agente della riscossione non risulta essere stato notificato a parte ricorrente, nulla essendo stato depositato in ordine all'avvenuta notifica.
La ricomprensione del bene immobile per cui è causa nel perimetro di contribuenza e l'adozione del piano di classifica rimane comunque indimostrata - nulla risultando in atti – e, per l'effetto, disatteso resta l'onere della prova (gravante sull'ente impositore) relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile oggetto della pretesa impositiva.
A tanto non può che conseguire l'annullamento della richiesta formale di pagamento impugnata.
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con la richiesta di pagamento impugnata;
condanna Area s.r.l. ed il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno
Cosentino al pagamenro, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17451379 TRIB.CONSORTILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17451379 TRIB.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la richiesta formale di pagamento n. 17451379, notificata da Area s.r.l. e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2018/2019 pretesi dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno
Cosentino, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità del servizio di riscossione del tributo, la illegittimità dell'atto per omessa indicazione dell'autorità per la proposizione del ricorso, il difetto di motivazione dell'atto impugnato nonchè del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria.
Con memoria depositata il 20.3.2025 si costituiva in giudizio Area s.r.l. resistendo alle censure articolate in ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, instando, in subordine, per la rideterminazione del quantum dovuto.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie, parte ricorrente ha contestato che l'immobile di proprietà abbia tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio e l'agente della riscossione, sul punto, si è limitato a sostenere (cfr. pag. 4 della memoria) che “[..] nell'avviso di pagamento precedentemente inviato, viene indicato chiaramente che il contributo consortile è stato calcolato: “…Il Consorzio ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari (codice 1h78) per l'anno 2018 e 2019 a carico degli immobili extragricoli come indicato nel presente avviso di pagamento, approvati con Delibera della deputazione amministrativa n.743 del 13/10/2022. Il contributo consortile è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal piano di classifica approvato, con delibera commissariale n.1083 del 06/08/2014 e successivamente dal consiglio regionale della Calabria con deliberazione n.194 del 04/05/2017…”. [..]”.
Sennonché, osserva il giudice che l'avviso di pagamento ordinario menzionato dall'agente della riscossione non risulta essere stato notificato a parte ricorrente, nulla essendo stato depositato in ordine all'avvenuta notifica.
La ricomprensione del bene immobile per cui è causa nel perimetro di contribuenza e l'adozione del piano di classifica rimane comunque indimostrata - nulla risultando in atti – e, per l'effetto, disatteso resta l'onere della prova (gravante sull'ente impositore) relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile oggetto della pretesa impositiva.
A tanto non può che conseguire l'annullamento della richiesta formale di pagamento impugnata.
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con la richiesta di pagamento impugnata;
condanna Area s.r.l. ed il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno
Cosentino al pagamenro, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.