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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'AN, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 839 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 22.10.2025 e promossa da
(C.F. ) rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Matera Via Persio n. 31 presso lo studio dell'avv. VIZZIELLO
EP che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - CP_1
contro
C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(cf. ) Controparte_3 C.F._2
elettivamente domiciliati in Policoro via Monginevo n. 1 presso lo studio dell'avv. PALAZZO
NI che li rappresentata e difende giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario;
- PARTE OPPOSTA DEBITRICE–
E
[...]
Controparte_4
PARTI OPPOSTE CONTUMACI/CREDITORI INTERVENUTI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi – provvedimento ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi regolarmente notificato,
[...]
rappresentata da evocato in giudizio innanzi Parte_1 Parte_2
all'intestato Tribunale i debitori Controparte_2 Controparte_5
nonché i creditori intervenuti ed Controparte_4 Controparte_4
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale
[...]
adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, voler così provvedere:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato emesso dal G.E. del Tribunale di
Matera dott.ssa Valeria La Battaglia all'udienza del 17/10/2023 nel pignoramento immobiliare n.99/2005 R.G.E. promosso da (già ) c/ Parte_1 Parte_3
e , procedendo alla revoca o alla modifica Controparte_2 CP_3 CP_5
di quest'ultimo (e per l'effetto di quello emesso alla udienza del 09/04/2024), con tutti i provvedimenti consequenziali e per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
2) previa revoca dell'ordinanza emessa all'udienza del 17/10/2023 (e per l'effetto di quello emesso alla udienza del 09/04/2024), ordinare al G.E. la ripresa delle operazioni di vendita
a mezzo del già designato Professionista Delegato ed al prezzo di cui all'ultimo avviso di vendita (€ 35.000,00) o, in subordine, al prezzo ulteriormente ribassato di ¼;
3) in ogni caso con condanna del/i convenuto/i al pagamento in solido delle spese ed onorari del presente giudizio oltre quelli maturati nella fase incidentale, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge”.
A sostegno della propria opposizione, deduceva: Controparte_6
- che, in data 28.10.1988, la società Parte_4 Parte_5
stipulava con l' il contratto di mutuo edilizio Parte_6
agevolato per il finanziamento della costruzione di un immobile garantito da ipoteca di primo grado (atto pubblico n.36497 Rep. e n.9754 Racc. reg.);
- che, in data 15.11.1991, il lotto 10 costituito dall'appartamento sito in Rotondella (MT) località Trisaia - Piano secondo - int.4, di vani 4, vano cantina, garage in Catasto al fl.46, partic.237 sub.18 e 22 veniva assegnato in proprietà esclusiva a Controparte_2
e ;
[...] Controparte_5
- che il prezzo della compravendita era stabilito in lire 84.976.600 di cui lire 34.976.600 già versati e Lire 50.000.000 da versare mediante accollo della quota del citato mutuo;
2 - che, nelle more, la si fondeva per incorporazione con il Controparte_7 [...]
e, successivamente, veniva costituita la nuova società Parte_3 Parte_7
che diveniva titolare del rapporto creditorio in oggetto;
[...]
- che i debitori, , si rendevano morosi nel rimborso delle rate relative CP_2 CP_5
all'accollo della quota di mutuo fondiario;
- che, in data 1.08.2005, notificava atto di precetto per Parte_7
la somma si euro 17.438,48 oltre interessi e spese legali;
- che, successivamente in data 12/15.09.2005, la notificava atto di pignoramento CP_8
ed iscriveva il pignoramento immobiliare al n. 99/2005 RGE del Tribunale Matera;
- che, successivamente, il 06.12.2022, il GE rigettava l'istanza ex art. 164 bis att. c.p.c. rimettendo gli atti al professionista delegato per un ulteriore tentativo di vendita al prezzo base di euro 35.000;
- che, all'asta del 27.03.2023, la vendita fissata al prezzo base di euro 35.000 con offerta minima pari a euro 28.000 aveva esito negativo per assenza di offerte;
- che, all'udienza del 17.10.2023, il GE dichiarava l'improseguibilità dell'azione esecutiva ex art. 164 bis att. c.p.c. nonostante l'opposizione del creditore;
- che, avverso tale provvedimento, veniva proposto ricorso in opposizione ex art. 617
c.p.c.;
- che i crediti azionati nella procedura esecutiva erano pari a circa euro 47.000 e che la vendita dell'immobile, anche al prezzo ribassato, avrebbe potuto ancora soddisfare integralmente le spese di procedura nonché parzialmente i crediti azionati dalla procedura;
- che la ratio dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. non era quella di tutelare il debitore esecutato impedendo la vendita del bene ad un prezzo inferiore a quello di mercato ma costituiva l'extrema ratio per la chiusura della procedura esecutiva allorché, nonostante l'adozione di tutte le misure opportune, non si era potuto addivenire alla vendita del bene ad un prezzo tale da coprire, almeno, i costi anticipati dal creditore procedente;
- che, con ordinanza del 09.04.2024, il GE rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza di improseguibilità avanzata con l'opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. fissando i termini per l'introduzione del giudizio di merito;
- che, quindi, si era reso necessario introdurre il presente giudizio.
3 Non si costituivano e Controparte_4 Controparte_4
che venivano dichiarati contumaci.
[...]
Si costituivano tardivamente e , Controparte_2 Controparte_5
contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in particolare, eccependo:
- che spettava al GE la valutazione sul deprezzamento del bene al fine di contemperare, da un lato, l'interesse alla ragionevole durata del procedimento esecutivo e, dall'altro,
l'interesse privato del creditore alla fruttuosità dell'esecuzione e quello del debitore a non subire una ingiusta esecuzione;
- che i parametri per valutare il ricorso all'art. 164 bis disp. att. c.p.c. erano l'assenza di soggetti interessati e l'impossibilità di consentire un soddisfacimento ragionevole delle pretese dei creditori;
- che tale valutazione doveva essere svolta, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, secondo un giudizio prognostico basato su dati obiettivi raccolti nel corso del processo;
- che erano stati tenuti n. 9 tentativi di vendita con progressiva riduzione del prezzo;
- che la cessione del ramo di azienda a con indicazione del credito Controparte_9
ceduto non era stata trascritta nel registro delle imprese e non era stata data prova della pubblicazione in GU;
- che, pertanto, tale circostanza incideva sia sulla carenza di legittimazione attiva del creditore, rilevabile in ogni stato e grado, sia sulla titolarità del credito.
Insistevano per il rigetto dell'opposizione spiegata.
Non essendovi istruttoria da svolgere, la causa veniva rinviata, in modalità cartolare, per la precisazione delle conclusioni con discussone ex art. 281 sexies c.p.c.
In data 08.10.2025 il presente fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato applicato ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025.
All'udienza cartolare del 22.10.2025, sulle note a trattazione scritta depositate dalle parti, il Giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento della regolarità e correttezza dell'ordinanza resa dal GE in data 17.10.2023 con cui è stata dichiarata l'estinzione anticipata (cd. atipica) della procedura esecutiva RGE 99/2005 sul presupposto dell'antieconomicità della stessa ex art. 164 bis disp. att. cpc.
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1.In via preliminare.
In via preliminare questo Giudice ritiene necessario ricordare che il legislatore non attribuisce al giudicante alcun potere di acquisizione d'ufficio dell'intero fascicolo della procedura esecutiva da cui origina l'opposizione agli atti esecutivi.
Tali documenti restano produzioni documentali che la parte interessata dovrà depositare nel fascicolo del giudizio di merito dovendosi ritenere, in difetto, che la stessa abbia rinunciato ad avvalersene (sulla documentazione prodotta nella fase sommaria del giudizio di opposizione si veda Cassazione civile sez. III, 27/09/2021, n.26116).
Pertanto, il Giudice conferma il rigetto della richiesta di acquisizione d'officio del fascicolo del procedimento esecutivo immobiliare essendo onere dell'attore provvedere al deposito della relativa documentazione.
2. Nel merito
Passando al merito della controversia e alla luce delle contestazioni sollevate dal debitore che riguardano anche profili di legittimazione ad agire e titolarità del credito in capo a
, il Tribunale ritiene necessario decidere la presente controversia sulla Controparte_6
base della cd. ragione più liquida, derogando, quindi, all'ordine logico di esame delle questioni e tenendo conto che le questioni che saranno vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'organo giudicante in aderenza al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
La presente controversia, trattandosi di una fase di merito svolta nell'ambito di un'opposizione agli atti esecutivi, si risolve, infatti, rispondendo al quesito se vi fossero i presupposti per pronunciare la chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. della procedura esecutiva RGE 99/2005.
Com'è noto, l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. attribuisce il potere al giudice di estinguere anticipatamente la procedura esecutiva per infruttuosità, vincolandolo - di fatto - alla valutazione di due parametri e cioè: a) alla circostanza che, pur a seguito di molteplici esperimenti di vendita, il bene non ha suscitato interesse nel mercato e ciò nonostante la pubblicità attuata ed il fatto che sia stato posto in vendita ad un prezzo estremamente esiguo in valori assoluti;
b) al “ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori”.
La ratio dell'art. 164 bis dip. att. c.p.c. è, infatti, quella di ostacolare la prosecuzione di procedure che non siano più utili allo scopo che è quello di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori: tale utilità viene meno quando, anche tenuto
5 conto dei costi necessari per la prosecuzione e delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, il creditore non riuscirebbe ad acquisire un soddisfacimento ragionevole del proprio credito dall'eventuale aggiudicazione successiva del bene.
L'aspettativa del creditore al soddisfacimento della pretesa, infatti, pur assistita da un titolo legittimante, non è meritevole di tutela illimitata ma nei limiti della sua ragionevolezza, sulla base di contemperamento prudente, logico e razionale tra l'esigenza di tutela del credito e la necessità di contenere i costi della spesa pubblica: l'art 164 bis disp. att. c.p.c. individua un temperamento non certo alla garanzia generale dell'art. 2740 c.c., bensì alla sua applicazione, temperamento che risulta necessario ogni volta in cui il sacrificio del bene del debitore non soddisfi più tale garanzia, ed i costi pubblici, relativi all'interesse dell'amministrazione della giustizia, divengano allora del tutto prevalenti sull'interesse del creditore, che dall'esecuzione non può aspettarsi concretamente e ragionevolmente alcun soddisfacimento del proprio credito, determinandosi con ciò solo un inutile dispendio di risorse (Cass. civile sez. III - 10/06/2020, n. 11116).
Applicate allora le coordinate dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. al caso di specie e considerati
i n. 9 tentativi di vendita esperiti senza che il bene sia stato aggiudicato, può dirsi che i beni oggetto della procedura esecutiva non risultano intrinsecamente idonei ad essere collocati sul mercato;
ciò si evince: a) dai tentativi di vendita sempre andati deserti (e, quindi, dalla mancanza di interesse da parte di potenziali offerenti) nonostante la pubblicità attuata (pubblicità che si ritiene regolare non essendo state segnalate disfunzioni) nonché
b) dal fatto che il bene sia stato posto in vendita ad un prezzo estremamente esiguo (da ultimo euro 35.000 con offerta minima a euro 28.000), sia in valori assoluti che in termini relativi, e che neppure la consistente riduzione ne abbia reso appetibile la vendita.
A ciò si aggiunga che nemmeno il creditore attore ha inteso avanzare istanza di assegnazione in sede esecutiva a chiara testimonianza del fatto che il compendio è privo di qualsivoglia valore di mercato ed è, di fatto, inalienabile.
Inoltre il creditore non ha addotto circostanze che possano indurre a ritenere che alla prossima vendita l'immobile verrà effettivamente aggiudicato (circostanza remota considerando che non sono state riferite visite di potenziali offerenti nel corso di questi anni).
6 Può pertanto dirsi che, nel caso in esame, il giudizio non appare più funzionalmente orientato alla realizzazione di una ragionevole aspettativa di soddisfacimento del credito, come richiesto dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c., non risultando elementi ulteriori e concreti che possano far ipotizzare un esito diverso da quello dei già trascorsi esperimenti, determinandosi al contrario l'unico rischio di veder aumentare le spese della procedura esecutiva che è stata iscritta nel 2005. Sul punto la Suprema Corte si è così espressa: “In altri termini, non può, a meno di una non consentita Heterogonie des Zwecke o eterogenesi dei fini, ridursi il fine del procedimento esecutivo a quello di generare soltanto altri costi, aumentando il carico della debitoria preesistente che aveva invece lo scopo istituzionale di soddisfare” (Cass. civile sez. III - 10/06/2020, n. 11116).
Quanto ai costi di procedura, questo Giudice non ha contezza delle spese generate nel corso di questi anni in quanto gli atti del procedimento esecutivo immobiliare non sono stati depositati dalla parte opponente che, pur tuttavia, ne aveva l'onere; è certo che tra le spese già generate, dal 2005 ad oggi, rientrano: il compenso dell'esperto (acconto e saldo), il compenso del custode ed eventuali spese, il compenso del professionista (circa euro 4.000 oltre gli accessori di legge) e le spese di pubblicità commerciale e legale per i n. 9 esperimenti già tenuti (si stimano circa euro 1.000 per tentativo di vendita).
Quanto detto acquista rilievo, anche, per la valutazione del requisito sub. b).
Ed infatti si deve osservare che, a fronte di un credito del procedente pari a euro 17.438,48 oltre interessi a decorrere dal 2005 (arco temporale di circa 20 anni) ed i crediti degli intervenuti tardivi, e , oltre interessi Controparte_10 Controparte_4
(per un totale, quindi, di 47.000 euro a titolo di capitale più interessi dal 2005 ad oggi), a seguito dei naturali ribassi d'asta il lotto pignorato andrebbe posto in vendita per il prezzo di circa € 26.000 con possibilità di offerta minima ribassata (circa euro 19.500).
Un'eventuale altro tentativo di vendita, il cui esito è del tutto incerto, genererà ulteriori spese che andranno ad aggiungersi a quelle già indicate poc'anzi.
Da ciò consegue che, in ogni caso, il probabile ricavato della vendita, tenendo anche conto dei successivi ribassi d'asta, non apporterebbe alcun rilevante incremento alla somma in concreto da attribuire ai creditori (in sede di riparto) a soddisfacimento non solo - e non tanto - del credito per le spese (in cui devesi comprendere il compenso del delegato, del custode oltre le spese di pubblicità finora sostenute) ma soprattutto di quello per capitale ed interessi.
7 Quanto detto trova, tra l'altro, conferma nell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati
o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dar luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire soltanto la copertura dei successivi costi di esecuzione”
(Cass. civile sez. III - 10/06/2020, n. 11116)
Devesi, dunque, affermare la correttezza della declaratoria di estinzione per antieconomicità della procedura esecutiva RGE 99/2005 con la conseguenza che l'opposizione spiegata deve essere rigettata.
3. Spese di lite.
L'esistenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di merito circa l'applicazione del disposto di cui all'art. 164 bis disp. di att. C.p.c. giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Matera definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- rigetta l'opposizione spiegata;
- dichiara assorbite le ulteriori domande;
- Dichiara interamente compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Matera, 24.10.2025
Il Giudice
Flaminia D'AN
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