Articolo 2 della Legge 9 novembre 1955, n. 1069
Articolo 1
Versione
6 dicembre 1955
Art. 2.
Alla spesa di cui al precedente art. 1 si provvedera' con le disponibilita' del capitolo 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 dicembre 1955