Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 7346 dell'anno 2023 promosso da
, nato in [...] in data [...], (Avv. GALANTE ANGELO); Parte_1
– ricorrente – contro
Controparte_1
di Trapani;
[...]
– resistente –
e con l'intervento del
Pubblico ministero;
– interveniente necessario –
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 D.lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c. ha pronunciato il seguente
DECRETO
1.Con ricorso depositato ritualmente in via telematica , sopra meglio Parte_1 generalizzato, ha tempestivamente proposto dinanzi a questo Tribunale in composizione collegiale opposizione, ex art. 35 e 35bis D.Lgs. 25/2008, al provvedimento emesso dalla di Trapani del Controparte_1
14/03/2023, con cui la predetta ha rigettato la sua domanda di riconoscimento del CP_1
diritto alla protezione internazionale.
depositando il verbale di audizione, la copia della domanda di protezione internazionale
(modello c3) e della decisione adottata, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita dal GOT all'uopo delegato, mediante acquisizione documentale e audizione del ricorrente;
successivamente è stata rimessa al giudice relatore, il quale ha fissato dinanzi a sè l'udienza del 17/03/2025 da svolgersi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; soltanto parte ricorrente, in data 14/03/2025, ha deposito le proprie note scritte.
All'esito dell'attività processuale ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione.
˜˜˜˜˜˜˜˜
2.La audizione del ricorrente dinanzi la . Controparte_1
Devono premettersi i criteri generali di valutazione delle dichiarazioni dei richiedenti asilo.
Al riguardo deve essere osservato che l'art. 3 del d.lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del ricorrente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi;
c) le dichiarazioni del ricorrente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il ricorrente sia in generale attendibile.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato:
- di essere cittadino proveniente dal Pakistan, di essere nato a [...] e di avervi sempre vissuto;
di essere di religione musulmano wahabita;
- di non aver mai frequentato la scuola e di aver sempre lavorato come agricoltore;
- di avere una famiglia d'origine composta da padre, madre, due fratelli e tre sorelle;
- di essere giunto in Italia l'08/07/2022;
- di essere espatriato per sfuggire ad un'accusa di omicidio di un esponente del “Muslim League
N.” avvenuto in un conflitto con il partito politico “ di cui è sostenitore il Controparte_2 richiedente;
che hanno sporto denuncia contro quest'ultimo;
- di aver paura del partito politico avversario “Muslim League” e di temere per la propria vita in
- 2 - caso di rimpatrio.
Le superiori dichiarazioni sono state confermate all'udienza del 30/09/2024 alla quale il ricorrente ha, altresì, dichiarato: di essere stato picchiato e sparato nell'orecchio sinistro dai membri del partito avversario;
di temere in caso di rimpatrio di essere ucciso dagli esponenti del partito o arrestato per un reato che non ha commesso;
che i suoi due fratelli hanno lasciato il paese per il timore di subire violenza;
di abitare insieme ad uno dei due fratelli in Italia, in un appartamento condotto in locazione dallo stesso;
di aver attraversato prima di giungere in Italia
l' Iran, la Turchia, la Grecia, l'Albania, il Montenegro, la Serbia e l'Austria; di lavorare in Italia presso un ristorante come lavapiatti.
Ritenuto che la storia riferita è credibile relativamente alla nazionalità ed alla provenienza dal
Pakistan, non essendo emersi elementi tali da dubitare delle dichiarazioni del ricorrente, mentre la stessa non è credibile in merito alle motivazioni alla base dell'espatrio, poiché le dichiarazioni rese risultano contraddittorie, vaghe e poco verosimili. In particolare, il Collegio condivide le considerazioni in punto di credibilità operate dalla Commissione, in quanto non appaiono credibili le dichiarazioni del ricorrente relative alle vicende vissute che non appaiono riconducibili al vissuto esperienziale dello stesso.
In particolare, non è credibile l'appartenenza del richiedente al partito politico “ CP_2
e in quanto lo stesso fornisce informazioni poco dettagliate e vaghe circa il
[...] CP_2
programma e gli obiettivi del partito stesso “di portare avanti il Paese, vivere con dignità e portare avanti il Pakistan senza chiedere credito al Fondo Monetario Internazionale, per diminuire la povertà, dare più lavoro”. Inoltre, dichiara di essere soltanto un sostenitore del partito. Alla luce di tali dichiarazioni appare scarsamente credibile e del tutto privo di fondamento il timore manifestato dal richiedente in caso di rientro nel suo Paese d'origine, dato che non ricopre alcun ruolo attivo all'interno del partito ed è lo stesso che, sul punto, asserisce genericamente “ho paura che mi uccidono perché pensano che io sono stato l'autore dell'omicidio” dichiarando inoltre di non essere in possesso di un mandato di arresto nei suoi confronti.
L'inverosimiglianza e la vaghezza delle dichiarazioni rese ingenerano, pertanto, dubbi sulla credibilità dell'impianto della domanda di protezione internazionale.
3.SULLO STATUS DI RIFUGIATO.
Orbene, il Tribunale ritiene che non ricorrono, nel caso di specie, gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.l.vo 251/07.
- 3 - Invero, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs.
19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d.lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".
L' art. 7 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
Inoltre, ex art. 5 del d.lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato;
2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo
Stato o una parte consistente del suo territorio;
3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
Nel caso in esame i fatti esposti dal ricorrente, valutati nella loro non credibilità, non consentono di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dello status di rifugiato, ossia il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.
4. SULLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA.
Non si ritengono sussistenti neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Ed invero essa deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la
- 4 - dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del ricorrente nel suo paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Nel caso che ci occupa, per i motivi anzidetti, sono insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, poiché non risulta sussistere un rischio reale di grave danno ai sensi della lett. A) e B) dell'art. 14, D.lgs 251/2007.
Ed inoltre non si ritengono neppure sussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria di cui alla lett. C) del citato art. 14, giacché è insussistente il pericolo di minaccia grave ed individuale alla vita o della persona del ricorrente derivante dalla violenza indiscriminata, attuale e perdurante situazione di conflitto armato interno.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel chiarire le condizioni cui è subordinato, alla stregua della vigente normativa comunitaria, l'accesso all'anzidetto istituto della protezione sussidiaria, ha statuito che “l'esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”, aggiungendo che “l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso […] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07).
Tale valutazione deve sempre essere effettuata dall'Autorità giudiziaria che dovrà verificare l'insussistenza del c.d. non refoulement nel paese d'origine del ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del Punjab si rileva che è la regione più popolosa del Pakistan e la seconda per estensione, secondo il censimento della popolazione 2017 pubblicato dal Pakistan
- 5 - Bureau of Statistics ha una popolazione di 109 989 655 persone (Pakistan, Pakistan Bureau of
Statistics, Final Results Census-2017-National, 19 May 2021, https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/population_census/National.pdf). Si trova nella parte orientale del Pakistan. Confina con lo Stato indiano del Jammu e Kashmir a nord-est, con gli Stati indiani del Punjab e del a est, con la provincia del Sindh a sud, con le province CP_3
del Balochistan e del a ovest, con l'area della capitale federale di Islamabad Controparte_4
e con l a nord. La provincia del Punjab è suddivisa in 9 regioni e 36 distretti e da Persona_1
un punto di vista georgrafico il Punjab può essere diviso in tre zone: Punjab centro, sud e nord, cui corrispondono diversi livelli di sviluppo, con Lahore come capitale provinciale. Il quartier generale militare si trova nel nord del Punjab e l'esercito pakistano mantiene la maggior parte delle sue forze nella provincia. Il Punjab è noto in Pakistan per la sua relativa prosperità e ha il più basso tasso di povertà tra tutte le province pakistane, vi è tuttavia una marcata differenza tra ill nord industrializzato e il sud rurale, caratterizzato da una povertà diffusa ed in cui l'agricoltura
è l'attività economica prevalente. (EASO, Pakistan Security situation, October 2021, https://euaa.europa.eu/publications/coi-report-pakistan-security-situation-october-2021). La parte meridionale, oltre a avere un minore sviluppo economico, risulta anche la zona del Punjab nella quale hanno sede varie reti di militanti ed estremisti, data la presenza di gruppi militanti con collegamenti locali, regionali e transnazionali ed un ampio bacino di militanti reclutati anche attraverso grandi reti di madrasa e moschee. Grazie alle operazioni antiterrorismo condotte dal governo pakistano, la presenza del movimento settario si è sensibilmente Persona_2
ridotta a partire dal 2017 (International Crisis Group, Pakistan's Jihadist Heartland: Southern
Punjab, 30 Maggio 2016,https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan/pakistan-s- jihadist-heartland-southern-punjab; , Security Report 2017, 7 Gennaio 2018, CP_5
https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2018/05/sr2017.pdf). Di contro, il
Punjab settentrionale ha goduto di un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine, anche grazie alla presenza del quartier generale militare della provincia e la dislocazione nella zona della maggior parte delle forze militari dell'intero Punjab (McGill International Review (The),
South Punjab – Neglected and Politicized, 4 April 2019, https://www.mironline.ca/south- punjab-neglected-and-politicized/). In Punjab meridionale sono comunque ancora attivi numerosi gruppi militanti, in particolare gruppi talebani affiliati al Tehrik-i-Taliban Pakistan Per (TTP), , nel Subcontinente Indiano, e nonché i CP_6 Persona_4 Persona_5
- 6 - gruppi anti-indiani, stanziati soprattutto nel Sud della provincia. Gruppi ostili all'India quali Pe
(LeT) e il hanno la loro sede e le loro strutture religiose nel Punjab Persona_6
meridionale (The Guardian, Pakistan launches major crackdown on extremist groups, 8 Marzo
2019, https://www.theguardian.com/world/2019/mar/08/pakistan-launches-major- crackdown-extremist-groups-kashmir; Reuters, Explainer: , the Pakistan- Persona_8
based militants, at heart of tension with India, 15 Febbraio 2019, https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-group-explainer/explainer-jaish-e- mohammad-the-pakistan-based-militants-at-heart-of-tension-with-india-idUSKCN1Q41IV). Il contrasto al terrorismo viene portato avanti dal Pakistan nella regione anche mediante le forze speciali del Dipartimento Anti-Terrorismo (CTD), negli anni si sono registrate numerose operazioni e arresti di terroristi da parte del CTD (ACLED, Regional Overview-29 January 2019, https://acleddata.com/2019/01/29/regional-overview-asia-29-january-2019/; ACLED,
Regional Overview-29 January 2019, 24 July 2019, https://acleddata.com/2019/07/24/regional- overview-asia-24-july-2019/). Attività di contrasto che sono continuate negli anni, con operazioni documentate fino a Settembre 2023 (SATP, Pakistan, Detail of Terrorism Update, CTD kills three terrorists in 3 Settembre 2023, https://www.satp.org/terrorism- Controparte_4 update/ctd-kills-three-terrorists-in-khyber-pakhtunkhwa; SATP, Pakistan, Detail of Terrorism
Update, 26 febbraio 2023 https://www.satp.org/terrorism-update/ctd-arrested-seven-ttp- terrorists-in-punjab). Nonostante il controllo esercitato dalle autorità, la situazione resta comunque caratterizzata da scontri tra forze governative e movimenti terroristi. Nel rapporto annuale pubblicato il 3 gennaio 2023, in Punjab il CTD ha evidenziato 1.225 operazioni di intelligence condotte in tutta la provincia, durante le quali sono stati arrestati 246 terroristi. L'ala investigativa del CTD del Punjab ha altresì registrato 205 casi di terrorismo, mentre l'ala operativa ha aggiunto 105 persone sospette e 354 madrasa all'elenco della Fourth Schedule list ai sensi del'Anti-Terrorism Act del 1997 (SATP, Punjab: Assessment- 2023, N/D, https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab). Secondo il fenomeno del CP_7
terrorismo è diminuito drasticamente in Punjab, con un calo nel 2022 del 45% degli attacchi rispetto al 2021, all'interno di un trend di stabilizzazione rispetto al passato, si consideri che negli anni tra il 2011 e il 2018 si registravano decine o centinaia di vittime all'anno. Nel 2022 si sono registrate 10 vittime, contro le 22 del 2021. Per quanto il trend sembri consolidato, si deve comunque considerare la radicalizzazione di una parte sostanziale della popolazione, che può
- 7 - costituire un bacino di reclutamento in caso di crisi a loro favorevoli (SATP, Punjab: Assessment-
2023, N/D, https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab). Anche il Pak
Institute for Peace Studies (PIPS) ha registrato un calo dell'attività terroristica in Punjab, rispetto agli anni precedenti, a fronte di un aumento generale del 27% degli attacchi terroristici in tutto il
Paese (PIPS, “In Punjab, the number of terrorist attacks appears to have posted a significant decline of 40 percent from the year before, but that only reflects a decrease of 2 attacks, i.e., from 5 in 2021 to 3 in 2022”,
Pakistan Security Report 2022, 1 VOLUME 15, gennaio 2023, NUMBER 1, pp. 17-18, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf). Nel report pubblicato nel 2023 e relativo al 2022, il Centre for Research & Security Studies (CRSS) ha registrato un calo del 61% della violenza nella provincia del Punjab (CRSS, ANNUAL SECURITY
REPORT- 2022, 2 febbraio 2023, https://crss.pk/annual-security-report-2022-2/). Il Pakistan
Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) nel report di PICSS più recente, pubblicato nel
2023 e relativo al 2022, riporta almeno tre attacchi di militanti, che hanno provocato 5 morti e 33 feriti (PICSS, Pakistan 2022: Anti State Violence Highest in 5 Years, 16 gennaio 2023, https://www.picss.net/analysis/publication/pakistan-2022-anti-state-violence-highest-in-5- years/). La stessa stima è riportata nel report annuale del ( , Pakistan Security Report CP_5 CP_5
2022, 1 VOLUME 15, gennaio 2023, NUMBER 1, p. 14, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf). Una zona di particolare complessità all'interno del Punjab è storicamente quella del confine con l'India, oggetto tuttora di disputa tra i due stati e chiamato Working Boundary, le zone limitrofe al confine sono oggetto di scontri tra i due paesi per quanto infrequenti e in diminuzione, con un attacco registrato nel 2022, senza vittime (PIPS,
Security Report 2022,p. 67, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf). Nel 2022, l'ACLED ha registrato un totale di
120 vittime in Punjab derivanti da incidenti di sicurezza quali 15 scontri armati, 4 esplosioni, 932 proteste, 145 rivolte e 59 episodi di violenza contro i civil (ACLED, Filters applied: Pakistan;
Punjab,Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, 1 Jan 2022
– 31 Dec 2022, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Nel 2023 la crisi politica si è aggravata a causa dall'arresto dell'ex primo ministro pakistano e dallo scoppio di Per_9
violente proteste contro l'esercito pakistano. Tali eventi hanno avuto ripercussioni di natura securitaria. L'ostilità tra il Tehrik-e-Insaf Party (PTI) di AN e l'esercito pakistano ha indotto i manifestanti del PTI a prendere di mira deliberatamente le infrastrutture militari e di polizia in
- 8 - tutto il Pakistan (The Guardian, alleges 'reign of terror' as supporters face trial in Per_9
military courts, 19 Maggio 2023, https://www.theguardian.AK supporters-arrested-hundreds-face-trial; Why MR AN Isn't Going Away, Aprile 2022, https://carnegieendowment.OR).
La Commissione elettorale il 4 novembre 2023 ha annunciato che le elezioni sono state fissate per l'8 febbraio 2024; tutti i partiti politici hanno accolto con favore la decisione, anche se il
[...]
dell'ex premier ha lamentato una disparità di condizioni. Il 30 Parte_2 Per_9 gennaio 2024 il tribunale speciale ha condannato a dieci anni di reclusione per il caso dei Per_9
cablogrammi diplomatici;
gli avvocati di hanno presentato appello. Nella terza condanna, Per_9
il 31 gennaio il tribunale ha condannato a quattordici anni di reclusione per aver venduto Per_9 illegalmente regali di Stato. Gli elettori si sono recati alle urne l'8 febbraio, mentre il governo ha imposto il blackout delle comunicazioni in tutta la nazione, citando minacce alla sicurezza, che hanno sollevato preoccupazioni diffuse sul fatto che il voto non sia stato né trasparente né equo.
La Commissione elettorale, ha annunciato che nessun partito ha ottenuto la maggioranza semplice (169 seggi), i candidati sostenuti dall'ex premier e leader incarcerato si sono Per_9 assicurati il blocco più grande con 93 seggi, mentre la (PML-N) Controparte_8
si è piazzata al secondo posto con 75 seggi e il (PPP) ne ha ottenuti 54. Il Controparte_9
PTI ha contestato i risultati, sostenendo di aver conquistato 190 seggi ma di essere stato privato della vittoria nei parlamenti federale e del Punjab a causa di brogli elettorali, e ha chiesto il riconteggio dei voti mentre il partito ha presentato ricorso presso i tribunali e la commissione Part elettorale. Le forze di sicurezza hanno arrestato il 3 marzo decine di sostenitori del che protestavano in tutto il Paese;
lo stesso giorno della Pakistan Muslim League- Parte_3
AW (PML-N) ha vinto le elezioni del premier all'assemblea nazionale. La Commissione elettorale, il 4 marzo, ha stabilito che il partito di recente formazione Controparte_10
e a cui hanno aderito a metà febbraio parlamentari indipendenti sostenuti dal PTI, non era eleggibile per decine di seggi riservati;
dopo la ridistribuzione dei seggi, il PML-N è salito a 123 seggi in parlamento, superando il PTI come maggior partito (International Crisis Group, Crisis
Watch, maggio 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=40&created=). Nel corso del
2023 ACLED ha registrato 188 eventi con 109 vittime in Punjab (ACLED, Dashboard, 01.01.23 –
- 9 - 31.12.23, https://dashboard.api.acleddata.com/#/dashboard/FB19B6ED789523EA805AA8FD852241DA
).
Nel 2024 da gennaio al 21 giugno ACLED ha registrato 73 eventi con 34 vittime in Punjab, con una forte decrescita rispetto all'anno precedente (ACLED, Dashboard, 01.01.24 – 21.06.24, https://dashboard.api.acleddata.com/#/dashboard/F97F65EFEE682522C66BB40A115DD24B).
Si deve quindi considerare che nonostante il Pakistan in generale stia attraversando in alcune aree un incremento dei conflitti tra formazioni terroristiche e esercito, come per esempio nella regione del in particolare le zone c.d. ex FATA (Federally Administered Controparte_4
Tribal Areas), il Punjab sebbene attraversato da tensioni non risulta al momento caratterizzato da un alto tasso di violenza.
Ciò considerato, non può, nel caso di specie, attualmente predicarsi la sussistenza in Pakistan di un'ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato tali da porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale del ricorrente medesimo, sia pur a prescindere dalla prova dell'esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest'ultimo.
Va, dunque, respinta la domanda diretta a conseguire lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria con riferimento allo Stato di provenienza e di possibile rimpatrio del ri- corrente (Pakistan), non ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.
5. SUL PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE.
Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 MARZO 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n.
50, dato che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 07/12/2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
- 10 - • qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica
(nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Controparte_1
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo
32, comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di
“ ”, con sede legale a Castellammare del Golfo, via don L. Zangara Controparte_11
n. 59, con la mansione di lavapiatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
15/02/2023 al 31/05/2023, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023 depositate in atti (cfr. all. al ricorso); alle dipendenze di
“Jamo S.r.l.s.”, con sede legale a Castellammare del Golfo, via don L. Zangara, con la qualifica di lavapiatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 13/04/2023 al 31/08/2023, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2023 depositate in atti (cfr. all. al ricorso); alle dipendenze di
“ , con sede legale a Castellammare del Golfo, Piazza Vincenzo Santangelo 7, con Controparte_12 la mansione di lavapiatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 15/12/2023
- 11 - al 31/08/2024, prorogato al 31/10/2024 come risulta dalle comunicazioni Unilav e dalle buste paga relative al mese di dicembre 2023 e del periodo da gennaio ad agosto 2024 depositate in atti
(cfr. all. alle note del 06/02/2024; all. alle note del 25/09/2024); alle dipendenze di “ CP_13
”, con sede a Lissone, via Angelo Agostoni 22, con la qualifica di colf, in forza di un contratto
[...] di lavoro a tempo indeterminato dall' 01/03/2025, come risulta dalla “denuncia rapporto di lavoro domestico” depositata in atti (cfr. all. alle note del 14/03/2025).
Il richiedente ha depositato, inoltre, un contratto di locazione ad uso abitativo a suo nome decorrente dal 10/02/2023 con scadenza il 09/02/2024, regolarmente registrato (cfr. all. al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente, manca dal proprio Paese di origine da diversi anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Pertanto, avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, può predicarsi la sussistenza dei presupposti per il conseguimento da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa,
in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente , Parte_1
sopra meglio generalizzato, di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (nella versione anteriore al decreto– legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e
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Così deciso, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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