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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1856/2020 R.A.C.L., promossa da
e , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di Parte_1 Parte_2 posta elettronica certificata dell'avv. Fabio D'Amato, che le rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrenti contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8 luglio 2020, e - premesso di Parte_1 Parte_2
CP_ essere divenute dipendenti dell' a seguito di mobilità da altra amministrazione pubblica e di aver conservato, al tempo del passaggio, il miglior trattamento economico loro riservato presso l'originaria datrice di lavoro, sotto forma di assegno ad personam - hanno contestato la condotta dell' convenuto, che, nel febbraio 2019, ha comunicato loro e quindi ha CP_1
successivamente attuato la volontà di trattenere dallo stipendio le somme erogatele a titolo di assegno ad personam fino a febbraio 2009, asseritamente non spettanti per effetto di riassorbimento.
Ad avviso delle ricorrenti il credito restitutorio sarebbe prescritto, in quanto non tempestivamente esercitato.
CP_ L' ha resistito in giudizio, sostenendo la legittimità della trattenuta sullo stipendio, per il valore corrispondente al proprio credito restitutorio, e negando che sia maturata alcuna prescrizione.
pagina 1 di 7 A proposito della natura dell'indebito e della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione volta a farlo valere, il convenuto ha dedotto: CP_
- le ricorrenti sono transitate nei ruoli dell' a seguito di mobilità intercompartimentale,
dal 1° marzo 2003 “con qualifica attribuita C3” e dal 1° Parte_1 Parte_2 aprile 2005 “con qualifica attribuita B2/B3”;
- la nuova datrice di lavoro “nel definirne l'inquadramento giuridico ed economico teneva conto dell'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione di provenienza, nonché del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento che, essendo più favorevole, è stato mantenuto attraverso l'attribuzione di un assegno ad personam (cod. voce
056), pari alla differenza retributiva rispetto al precedente trattamento economico, non cristallizzato ma riassorbibile nell'ambito degli incrementi retributivi stabiliti dai successivi contratti collettivi”;
- con la retribuzione del mese di ottobre 2007, l'Amministrazione aveva erogato “i conguagli retributivi derivanti dal rinnovo contrattuale del CCNL 2006/2009, biennio economico 2006/2007, relativi al periodo gennaio 2006-ottobre 2007 [...] e, contestualmente, effettuava il riassorbimento dell'assegno nella misura pari agli incrementi contrattuali per il personale proveniente dalla mobilità inter enti, ivi comprese le attuali ricorrenti ancora beneficiarie sulla retribuzione di settembre 2007 dell'assegno di garanzia assorbibile (voce
0056)”;
- l'Amministrazione aveva poi concordato con i sindacati di sospendere la procedura di riassorbimento, in attesa di una definitiva regolamentazione della problematica relativa al trattamento economico del personale in mobilità, come prospettato dagli artt. 38 e 39 del
C.C.N.L. del 1° ottobre 2007 per il quadriennio normativo 2006/2009, con i quali le parti sociali avevano demandato ad un successivo accordo nazionale la disciplina della mobilità inter enti, ivi compresa la regolamentazione degli aspetti relativi al trattamento economico, da attuare dopo l'approvazione della Legge Finanziaria 2008;
- la sospensione era stata in particolare regolata dal verbale di intesa datato 11 ottobre
2007, siglato tra l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali “con cui si prevedeva che, per un anno dalla data di sottoscrizione (data successivamente prorogata fino al febbraio
2009, come da successivo verbale di intesa che si allega come sub 4), previa istanza presentata dal lavoratore, l' sospendesse la procedura di riassorbimento dell'assegno CP_1
ad personam relativamente agli incrementi retributivi sanciti dal C.C.N.L. 2006/2009, biennio economico 2006/2007”;
pagina 2 di 7 - l'intesa “prevedeva, inoltre, che in caso di mancato esito delle trattative nazionali, in sede di CCNL, sulla disciplina della mobilità inter enti, dovesse procedersi al recupero delle somme restituite e non riassorbite”; CP_
- le ricorrenti avevano trasmesso all' le proprie istanze di sospensione del riassorbimento dell'assegno ad personam goduto fino a quella data, autorizzando sin da subito l'Amministrazione a recuperare le somme versate in sospeso, in caso di mancato esito delle trattative nazionali;
- in applicazione dello stesso accordo e in accoglimento delle istanze delle lavoratrici, “a decorrere dal novembre 2007 e fino al mese di febbraio 2009, sono state restituite le quote di retribuzione oggetto di riassorbimento, in attesa che venisse definita una specifica disciplina relativa al personale in mobilità inter enti”;
- poiché la questione relativa al riassorbimento dell'assegno ad personam non era stata risolta con il successivo C.C.N.L., sottoscritto il 18 febbraio 2018, l' ha considerato CP_1
come indebite le erogazioni effettuate fino a febbraio 2009 e conseguentemente nel mese di febbraio 2019 ha avviato il loro recupero. CP_
2. La domanda di accertamento negativo del credito vantato dall' è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
Sulle questioni oggetto di controversia si contano numerosi precedenti di merito, CP_ documentati sia dalle ricorrenti che dall' con l'individuazione di soluzioni differenti. CP_
2.1. e sono pacificamente transitate nei ruoli dell' tra Parte_1 Pt_2 Parte_2
il 2003 e il 2005 in forza di mobilità intercompartimentale.
E' altrettanto pacifico che, successivamente al loro transito, inserito in un più ampio fenomeno che aveva coinvolto numerosi lavoratori sparsi in tutta Italia, si fosse posto il problema di come governare l'assegno ad personam riconosciuto per consentire loro di conservare il miglior trattamento economico goduto presso la precedente datrice di lavoro, di fronte agli incrementi retributivi previsti nella prima tornata contrattuale successiva al trasferimento (il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007).
Quello stesso contratto collettivo, all'art. 39, aveva rinviato alla sessione negoziale prevista dall'art. 38, da attuare non appena fosse stata approvata la legge finanziaria per il 2008, la trattazione della tematica relativa alla “definizione dei criteri e delle modalità che regolano i diversi istituti della mobilità del personale, per la parte demandata alla contrattazione collettiva al fine di definire una disciplina nazionale per il passaggio e l'inserimento negli
pagina 3 di 7 enti del personale trasferito, fatta eccezione per il problema della equiparazione tra i diversi sistemi di classificazione, da affrontare necessariamente in sede di accordo quadro nazionale”. CP_ Con il c.d. verbale di intesa dell'11 ottobre 2007, l' aveva concordato con le OO.SS. la
“sospensione delle procedure di riassorbimento degli emolumenti percepiti a titolo di assegno ad personam dal personale transitato nei ruoli dell'Istituto per effetto della mobilità interenti” conseguente agli “incrementi economici previsti dal nuovo contratto collettivo di categoria (CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 del 1/10/2007)”, in attesa che fosse raggiunto l'accordo menzionato all'art. 39 del C.C.N.L. 2006/2007, ritenendo
“necessario un approfondimento circa le componenti retributive dell'assegno personale riferito ai dipendenti provenienti da Amministrazioni nelle quali la struttura retributiva era basata sul meccanismo delle classi e scatti economici di anzianità, al fine di individuare appunto la voce economica riconducibile alla retribuzione individuale di anzianità”. CP_ Nel verbale di intesa era stato previsto che l' avrebbe sospeso “la procedura di riassorbimento” su domanda del lavoratore interessato (“formulata conformemente a quanto convenuto nel presente verbale con particolare riferimento alla durata annuale della sospensione e al recupero delle somme sospese in caso di mancato esito delle trattative nazionali”) e che la sospensione avrebbe avuto durata di un anno, con la precisazione che “se entro il predetto termine non sarà intervenuto accordo risolutivo di cui in premessa ex artt.
38 e 39 CCNL 2006-2009, l'Amministrazione provvederà all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione e a riattivare le procedure di riassorbimento”. CP_ Scaduto un anno dalla firma del verbale di intesa, l' non aveva ripreso la procedura per il recupero delle somme fino ad allora versate a titolo di assegno ad personam, che tuttavia era stato riassorbito dagli incrementi retributivi previsti dal C.C.N.L. 2006/2009, ma aveva continuato a versare l'assegno non più dovuto ancora fino al mese di febbraio 2009.
Secondo il convenuto ciò sarebbe avvenuto in forza di una nuova intesa con la quale sarebbe stata concordata con le una proroga del termine annuale previsto negli Pt_3 accordi dell'ottobre 2007, fino al febbraio 2009.
In altri termini, il convenuto ha sostenuto che fino al febbraio 2009 non avrebbe avuto la possibilità di procedere al recupero delle somme indebitamente versate alle proprie dipendenti a titolo di assegno riassorbibile.
CP_
2.2. La materia della mobilità del personale transitato nei ruoli dell' al tempo dell'intesa dell'ottobre 2007, era demandata alla contrattazione integrativa, a livello nazionale pagina 4 di 7 o di sede unica di ente, per effetto delle previsioni contenute all'art. 4 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici 1998-2001 del 16 febbraio 1999.
Ammesso che il verbale di intesa dell'11 ottobre 2007 sia inquadrabile nel novero degli accordi integrativi delegati dalla contrattazione collettiva nazionale a regolare la materia della
CP_ mobilità, resta la constatazione che esso avrebbe comunque consentito all' di sospendere il recupero dell'assegno ad personam già versato e di continuare ad erogarlo in misura piena soltanto fino all'ottobre 2008, mese di scadenza del termine apposto all'intesa stessa.
Dopo la scadenza del termine apposto nel verbale di intesa, l'Amministrazione avrebbe potuto esigerne la restituzione a titolo di indebito (art. 2033 c.c.), ove non fosse medio tempore intervenuto un accordo ex artt. 38 e 39 C.C.N.L. 2006-2009 che avesse regolato diversamente i rapporti di debito/credito tra le parti.
CP_ A detta dell' invero, quel termine sarebbe stato prorogato per effetto di una nuova intesa raggiunta in sede sindacale.
Tuttavia non v'è alcuna prova di una simile pattuizione ed il documento prodotto dall'istituto per attestarla (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione) altro non è che uno scritto privo di data e di firme, come tale privo di alcuna valenza negoziale.
Né si potrebbe ritenere che la circostanza del perfezionamento dell'accordo sia pacifica in causa (per mancanza di contestazione specifica delle ricorrenti) e che ciò vincoli il giudice ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
A parte che lo stesso convenuto è piuttosto impreciso nell'allegazione (in memoria di costituzione riferisce di un verbale di intesa ma non menziona la sua sottoscrizione), è appena il caso di aggiungere che, nel pubblico impiego, i contratti integrativi (come qualsiasi atto contrattuale in cui sia parte una pubblica amministrazione e tenuto conto anche della speciale disciplina contenuta all'art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire ripetutamente sia che, di fronte ad allegazioni generiche di fatti, non si richiede contestazione specifica della controparte, essendo sufficiente una contestazione altrettanto generica (Sez. 1, Ordinanza n.
10629 del 19/04/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016), sia che il principio per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via pagina 5 di 7 documentale (Cass civ., Sez. 1, ordinanza n. 25999 del 17 ottobre 2018; Sez. 3, sentenza n.
11765 del 6 agosto 2002; Sez. 1, sentenza n. 11054 del 10 agosto 2001).
2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che a partire dal 12 ottobre 2008 (scaduto il termine di efficacia degli accordi dell'11 ottobre 2007) il convenuto fosse nelle condizioni di esigere la restituzione delle somme indebitamente versate fino ad allora e di non corrisponderne sine titulo delle altre.
L'Amministrazione aveva invece continuato ad effettuare erogazioni indebite, mensilmente, fino al mese di febbraio 2009.
2.4. Vertendosi in tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il termine di prescrizione del diritto è decennale.
Per le erogazioni effettuate senza titolo dal momento della sottoscrizione del verbale di intesa dell'11 ottobre 2007 sino all'ottobre 2008, in cui era vigente la clausola di sospensione di cui al verbale stesso, il termine di prescrizione dell'azione recuperatoria deve intendersi decorrente dal 12 ottobre 2008.
Per le somme erogate dall'ottobre 2008 sino a febbraio 2009, la prescrizione dell'azione ripetizione decorre mese per mese, in concomitanza con l'erogazione dei singoli ratei stipendiali.
CP_
2.5. Il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 18 febbraio 2019, quando l' ha comunicato a ciascuna lavoratrice che a partire dal successivo mese di marzo avrebbe proceduto al recupero rateale degli importi dell'assegno “di garanzia” riassorbiti ma ugualmente erogati (cfr. docc. 2 e 3 del fascicolo delle ricorrenti).
CP_ Gli importi di cui l' pretende la restituzione (e che, come preannunciato nella comunicazione del 18 febbraio 2019, l'ente ha trattenuto dalle retribuzioni a partire dal mese di marzo 2019), erano stati erogati mensilmente con le retribuzioni sino a febbraio 2009.
Sono quindi da ritenersi prescritti i crediti per la ripetizione delle somme corrisposte sino al mese di gennaio 2009, risultando in piedi soltanto l'azione di ripetizione del rateo erogato a febbraio 2009, per il quale, alla data del 18 febbraio 2019, non era ancora maturato il termine decennale di prescrizione.
2.6. Per tutte le considerazioni che precedono, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del CP_ diritto dell' alla ripetizione delle somme erogate come assegno ad personam per il periodo antecedente al febbraio 2009, con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle somme trattenute a titolo restitutorio sulla retribuzione delle ricorrenti a pagina 6 di 7 partire dal mese di marzo 2019, ad eccezione di quanto trattenuto in relazione all'importo erogato nel mese di febbraio 2009.
Complessivamente, deve riconoscersi a credito di la somma di euro 2.677,22 Parte_1
(dall'importo oggetto di trattenuta complessiva, di euro 2.784,00, si detrae quello per il quale l'azione di ripetizione non è prescritta, di euro 106,78) e a credito di la Parte_2
somma di euro 1.953,89 (euro 2.058,00 – euro 104,11), oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o la rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat se di importo maggiore, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
3. La novità delle questioni e l'esistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali sui temi oggetto di controversia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
CP_
- dichiara la prescrizione del diritto dell' alla ripetizione delle somme erogate in forma di assegno ad personam per il periodo antecedente al febbraio 2009;
CP_
- condanna l' al pagamento delle seguenti somme indebitamente trattenute sulle retribuzioni delle ricorrenti, da maggiorarsi con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o con la rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat se di importo maggiore, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724: in favore di , euro Parte_1
2.677,22; in favore di , euro 1.953,89; Parte_2
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 14 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1856/2020 R.A.C.L., promossa da
e , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di Parte_1 Parte_2 posta elettronica certificata dell'avv. Fabio D'Amato, che le rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrenti contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8 luglio 2020, e - premesso di Parte_1 Parte_2
CP_ essere divenute dipendenti dell' a seguito di mobilità da altra amministrazione pubblica e di aver conservato, al tempo del passaggio, il miglior trattamento economico loro riservato presso l'originaria datrice di lavoro, sotto forma di assegno ad personam - hanno contestato la condotta dell' convenuto, che, nel febbraio 2019, ha comunicato loro e quindi ha CP_1
successivamente attuato la volontà di trattenere dallo stipendio le somme erogatele a titolo di assegno ad personam fino a febbraio 2009, asseritamente non spettanti per effetto di riassorbimento.
Ad avviso delle ricorrenti il credito restitutorio sarebbe prescritto, in quanto non tempestivamente esercitato.
CP_ L' ha resistito in giudizio, sostenendo la legittimità della trattenuta sullo stipendio, per il valore corrispondente al proprio credito restitutorio, e negando che sia maturata alcuna prescrizione.
pagina 1 di 7 A proposito della natura dell'indebito e della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione volta a farlo valere, il convenuto ha dedotto: CP_
- le ricorrenti sono transitate nei ruoli dell' a seguito di mobilità intercompartimentale,
dal 1° marzo 2003 “con qualifica attribuita C3” e dal 1° Parte_1 Parte_2 aprile 2005 “con qualifica attribuita B2/B3”;
- la nuova datrice di lavoro “nel definirne l'inquadramento giuridico ed economico teneva conto dell'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione di provenienza, nonché del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento che, essendo più favorevole, è stato mantenuto attraverso l'attribuzione di un assegno ad personam (cod. voce
056), pari alla differenza retributiva rispetto al precedente trattamento economico, non cristallizzato ma riassorbibile nell'ambito degli incrementi retributivi stabiliti dai successivi contratti collettivi”;
- con la retribuzione del mese di ottobre 2007, l'Amministrazione aveva erogato “i conguagli retributivi derivanti dal rinnovo contrattuale del CCNL 2006/2009, biennio economico 2006/2007, relativi al periodo gennaio 2006-ottobre 2007 [...] e, contestualmente, effettuava il riassorbimento dell'assegno nella misura pari agli incrementi contrattuali per il personale proveniente dalla mobilità inter enti, ivi comprese le attuali ricorrenti ancora beneficiarie sulla retribuzione di settembre 2007 dell'assegno di garanzia assorbibile (voce
0056)”;
- l'Amministrazione aveva poi concordato con i sindacati di sospendere la procedura di riassorbimento, in attesa di una definitiva regolamentazione della problematica relativa al trattamento economico del personale in mobilità, come prospettato dagli artt. 38 e 39 del
C.C.N.L. del 1° ottobre 2007 per il quadriennio normativo 2006/2009, con i quali le parti sociali avevano demandato ad un successivo accordo nazionale la disciplina della mobilità inter enti, ivi compresa la regolamentazione degli aspetti relativi al trattamento economico, da attuare dopo l'approvazione della Legge Finanziaria 2008;
- la sospensione era stata in particolare regolata dal verbale di intesa datato 11 ottobre
2007, siglato tra l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali “con cui si prevedeva che, per un anno dalla data di sottoscrizione (data successivamente prorogata fino al febbraio
2009, come da successivo verbale di intesa che si allega come sub 4), previa istanza presentata dal lavoratore, l' sospendesse la procedura di riassorbimento dell'assegno CP_1
ad personam relativamente agli incrementi retributivi sanciti dal C.C.N.L. 2006/2009, biennio economico 2006/2007”;
pagina 2 di 7 - l'intesa “prevedeva, inoltre, che in caso di mancato esito delle trattative nazionali, in sede di CCNL, sulla disciplina della mobilità inter enti, dovesse procedersi al recupero delle somme restituite e non riassorbite”; CP_
- le ricorrenti avevano trasmesso all' le proprie istanze di sospensione del riassorbimento dell'assegno ad personam goduto fino a quella data, autorizzando sin da subito l'Amministrazione a recuperare le somme versate in sospeso, in caso di mancato esito delle trattative nazionali;
- in applicazione dello stesso accordo e in accoglimento delle istanze delle lavoratrici, “a decorrere dal novembre 2007 e fino al mese di febbraio 2009, sono state restituite le quote di retribuzione oggetto di riassorbimento, in attesa che venisse definita una specifica disciplina relativa al personale in mobilità inter enti”;
- poiché la questione relativa al riassorbimento dell'assegno ad personam non era stata risolta con il successivo C.C.N.L., sottoscritto il 18 febbraio 2018, l' ha considerato CP_1
come indebite le erogazioni effettuate fino a febbraio 2009 e conseguentemente nel mese di febbraio 2019 ha avviato il loro recupero. CP_
2. La domanda di accertamento negativo del credito vantato dall' è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
Sulle questioni oggetto di controversia si contano numerosi precedenti di merito, CP_ documentati sia dalle ricorrenti che dall' con l'individuazione di soluzioni differenti. CP_
2.1. e sono pacificamente transitate nei ruoli dell' tra Parte_1 Pt_2 Parte_2
il 2003 e il 2005 in forza di mobilità intercompartimentale.
E' altrettanto pacifico che, successivamente al loro transito, inserito in un più ampio fenomeno che aveva coinvolto numerosi lavoratori sparsi in tutta Italia, si fosse posto il problema di come governare l'assegno ad personam riconosciuto per consentire loro di conservare il miglior trattamento economico goduto presso la precedente datrice di lavoro, di fronte agli incrementi retributivi previsti nella prima tornata contrattuale successiva al trasferimento (il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007).
Quello stesso contratto collettivo, all'art. 39, aveva rinviato alla sessione negoziale prevista dall'art. 38, da attuare non appena fosse stata approvata la legge finanziaria per il 2008, la trattazione della tematica relativa alla “definizione dei criteri e delle modalità che regolano i diversi istituti della mobilità del personale, per la parte demandata alla contrattazione collettiva al fine di definire una disciplina nazionale per il passaggio e l'inserimento negli
pagina 3 di 7 enti del personale trasferito, fatta eccezione per il problema della equiparazione tra i diversi sistemi di classificazione, da affrontare necessariamente in sede di accordo quadro nazionale”. CP_ Con il c.d. verbale di intesa dell'11 ottobre 2007, l' aveva concordato con le OO.SS. la
“sospensione delle procedure di riassorbimento degli emolumenti percepiti a titolo di assegno ad personam dal personale transitato nei ruoli dell'Istituto per effetto della mobilità interenti” conseguente agli “incrementi economici previsti dal nuovo contratto collettivo di categoria (CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 del 1/10/2007)”, in attesa che fosse raggiunto l'accordo menzionato all'art. 39 del C.C.N.L. 2006/2007, ritenendo
“necessario un approfondimento circa le componenti retributive dell'assegno personale riferito ai dipendenti provenienti da Amministrazioni nelle quali la struttura retributiva era basata sul meccanismo delle classi e scatti economici di anzianità, al fine di individuare appunto la voce economica riconducibile alla retribuzione individuale di anzianità”. CP_ Nel verbale di intesa era stato previsto che l' avrebbe sospeso “la procedura di riassorbimento” su domanda del lavoratore interessato (“formulata conformemente a quanto convenuto nel presente verbale con particolare riferimento alla durata annuale della sospensione e al recupero delle somme sospese in caso di mancato esito delle trattative nazionali”) e che la sospensione avrebbe avuto durata di un anno, con la precisazione che “se entro il predetto termine non sarà intervenuto accordo risolutivo di cui in premessa ex artt.
38 e 39 CCNL 2006-2009, l'Amministrazione provvederà all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione e a riattivare le procedure di riassorbimento”. CP_ Scaduto un anno dalla firma del verbale di intesa, l' non aveva ripreso la procedura per il recupero delle somme fino ad allora versate a titolo di assegno ad personam, che tuttavia era stato riassorbito dagli incrementi retributivi previsti dal C.C.N.L. 2006/2009, ma aveva continuato a versare l'assegno non più dovuto ancora fino al mese di febbraio 2009.
Secondo il convenuto ciò sarebbe avvenuto in forza di una nuova intesa con la quale sarebbe stata concordata con le una proroga del termine annuale previsto negli Pt_3 accordi dell'ottobre 2007, fino al febbraio 2009.
In altri termini, il convenuto ha sostenuto che fino al febbraio 2009 non avrebbe avuto la possibilità di procedere al recupero delle somme indebitamente versate alle proprie dipendenti a titolo di assegno riassorbibile.
CP_
2.2. La materia della mobilità del personale transitato nei ruoli dell' al tempo dell'intesa dell'ottobre 2007, era demandata alla contrattazione integrativa, a livello nazionale pagina 4 di 7 o di sede unica di ente, per effetto delle previsioni contenute all'art. 4 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici 1998-2001 del 16 febbraio 1999.
Ammesso che il verbale di intesa dell'11 ottobre 2007 sia inquadrabile nel novero degli accordi integrativi delegati dalla contrattazione collettiva nazionale a regolare la materia della
CP_ mobilità, resta la constatazione che esso avrebbe comunque consentito all' di sospendere il recupero dell'assegno ad personam già versato e di continuare ad erogarlo in misura piena soltanto fino all'ottobre 2008, mese di scadenza del termine apposto all'intesa stessa.
Dopo la scadenza del termine apposto nel verbale di intesa, l'Amministrazione avrebbe potuto esigerne la restituzione a titolo di indebito (art. 2033 c.c.), ove non fosse medio tempore intervenuto un accordo ex artt. 38 e 39 C.C.N.L. 2006-2009 che avesse regolato diversamente i rapporti di debito/credito tra le parti.
CP_ A detta dell' invero, quel termine sarebbe stato prorogato per effetto di una nuova intesa raggiunta in sede sindacale.
Tuttavia non v'è alcuna prova di una simile pattuizione ed il documento prodotto dall'istituto per attestarla (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione) altro non è che uno scritto privo di data e di firme, come tale privo di alcuna valenza negoziale.
Né si potrebbe ritenere che la circostanza del perfezionamento dell'accordo sia pacifica in causa (per mancanza di contestazione specifica delle ricorrenti) e che ciò vincoli il giudice ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
A parte che lo stesso convenuto è piuttosto impreciso nell'allegazione (in memoria di costituzione riferisce di un verbale di intesa ma non menziona la sua sottoscrizione), è appena il caso di aggiungere che, nel pubblico impiego, i contratti integrativi (come qualsiasi atto contrattuale in cui sia parte una pubblica amministrazione e tenuto conto anche della speciale disciplina contenuta all'art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire ripetutamente sia che, di fronte ad allegazioni generiche di fatti, non si richiede contestazione specifica della controparte, essendo sufficiente una contestazione altrettanto generica (Sez. 1, Ordinanza n.
10629 del 19/04/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016), sia che il principio per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via pagina 5 di 7 documentale (Cass civ., Sez. 1, ordinanza n. 25999 del 17 ottobre 2018; Sez. 3, sentenza n.
11765 del 6 agosto 2002; Sez. 1, sentenza n. 11054 del 10 agosto 2001).
2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che a partire dal 12 ottobre 2008 (scaduto il termine di efficacia degli accordi dell'11 ottobre 2007) il convenuto fosse nelle condizioni di esigere la restituzione delle somme indebitamente versate fino ad allora e di non corrisponderne sine titulo delle altre.
L'Amministrazione aveva invece continuato ad effettuare erogazioni indebite, mensilmente, fino al mese di febbraio 2009.
2.4. Vertendosi in tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il termine di prescrizione del diritto è decennale.
Per le erogazioni effettuate senza titolo dal momento della sottoscrizione del verbale di intesa dell'11 ottobre 2007 sino all'ottobre 2008, in cui era vigente la clausola di sospensione di cui al verbale stesso, il termine di prescrizione dell'azione recuperatoria deve intendersi decorrente dal 12 ottobre 2008.
Per le somme erogate dall'ottobre 2008 sino a febbraio 2009, la prescrizione dell'azione ripetizione decorre mese per mese, in concomitanza con l'erogazione dei singoli ratei stipendiali.
CP_
2.5. Il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 18 febbraio 2019, quando l' ha comunicato a ciascuna lavoratrice che a partire dal successivo mese di marzo avrebbe proceduto al recupero rateale degli importi dell'assegno “di garanzia” riassorbiti ma ugualmente erogati (cfr. docc. 2 e 3 del fascicolo delle ricorrenti).
CP_ Gli importi di cui l' pretende la restituzione (e che, come preannunciato nella comunicazione del 18 febbraio 2019, l'ente ha trattenuto dalle retribuzioni a partire dal mese di marzo 2019), erano stati erogati mensilmente con le retribuzioni sino a febbraio 2009.
Sono quindi da ritenersi prescritti i crediti per la ripetizione delle somme corrisposte sino al mese di gennaio 2009, risultando in piedi soltanto l'azione di ripetizione del rateo erogato a febbraio 2009, per il quale, alla data del 18 febbraio 2019, non era ancora maturato il termine decennale di prescrizione.
2.6. Per tutte le considerazioni che precedono, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del CP_ diritto dell' alla ripetizione delle somme erogate come assegno ad personam per il periodo antecedente al febbraio 2009, con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle somme trattenute a titolo restitutorio sulla retribuzione delle ricorrenti a pagina 6 di 7 partire dal mese di marzo 2019, ad eccezione di quanto trattenuto in relazione all'importo erogato nel mese di febbraio 2009.
Complessivamente, deve riconoscersi a credito di la somma di euro 2.677,22 Parte_1
(dall'importo oggetto di trattenuta complessiva, di euro 2.784,00, si detrae quello per il quale l'azione di ripetizione non è prescritta, di euro 106,78) e a credito di la Parte_2
somma di euro 1.953,89 (euro 2.058,00 – euro 104,11), oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o la rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat se di importo maggiore, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
3. La novità delle questioni e l'esistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali sui temi oggetto di controversia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
CP_
- dichiara la prescrizione del diritto dell' alla ripetizione delle somme erogate in forma di assegno ad personam per il periodo antecedente al febbraio 2009;
CP_
- condanna l' al pagamento delle seguenti somme indebitamente trattenute sulle retribuzioni delle ricorrenti, da maggiorarsi con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o con la rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat se di importo maggiore, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724: in favore di , euro Parte_1
2.677,22; in favore di , euro 1.953,89; Parte_2
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 14 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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