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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n.11609/2020 ed al n. 5742/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza n. 11099/2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Gaetana Paesano e dall'avv. Giuseppe Della Monica
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1
Cutolo, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale NONCHE' AVV. COLOMBA ECCELLENTE
CURATRICE SPECIALE DEI MINORI
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza del 7.1.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri atti. Il Gi ha riservato la causa in decisione con i termini di legge;
il Pubblico Ministero ha chiesto la conferma della disciplina in atto, con affido esclusivo dei minori alla madre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2020 il IGn. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sign. il 29.7.2006 dal quale sono nati (9.5.2008), Controparte_1 Per_1
(20.4.2011) e (18.11.2015) – deduceva: PE Per_3
(…) - 3) che il rapporto coniugale, una volta di reciproca soddisfazione e gradimento, si è mantenuto tale fino a qualche anno fa, quando tra i coniugi è iniziato l'affievolimento dell' affectio maritalis. - 4) che la rottura dell'amore che teneva unita la famiglia Parte_2 non si è verificata bruscamente, in virtù un singolo evento, ma si è spento nel corso di più anni. -
5) che nel corso degli anni di matrimonio, si sono manifestati dei cambiamenti nella personalità dei coniugi che li hanno portati a maturare interessi diversi e si è sempre più accentuato il divario culturale e socio economico tra gli stessi. 6) che la IG.ra si è sempre rifiutata di _1 cercare lavoro, pur essendo qualificata “ laureata in Scienza dell'educazione”. 7) che la stessa, non solo non ha mai contribuito economicamente nell'ambito familiare, ma ha sempre ostacolato la crescita professionale del ricorrente, limitando i suoi rapporti con colleghi e clienti. 8) che la mancanza delle pubbliche relazioni, ed il carattere poco diplomatico della resistente nei confronti dei colleghi del , hanno inciso notevolmente sulla crescita professionale del ricorrente. _1
9) che il Dott. , stante il carattere poco reattivo alla vita sociale della moglie, ha dovuto _1 sottrarre tempo alla professione e dedicare sempre più tempo ai figli, tant'è che lo stesso, si è sempre curato di accompagnare i figli a scuola e quando possibile, anche a riprenderli e portarli a casa. 10) che il ricorrente, ha sempre accompagnato il figlio a fare sport il martedì, PE giovedì e venerdì pomeriggio, in quanto la resistente mostrava disinteresse nei confronti degli
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impegni sportivi, ludici e scolastici dei figli. 11) che tutti i tentativi fatti per salvaguardare l'unione della famiglia sono risultati vani;
12) che da svariati mesi, i litigi tra i coniugi ed in particolare le sfuriate della IG.ra con toni poco consoni alla presenza dei minori si _1 sono intensificati;
13) che il ricorrente, resosi conto che la sua presenza in casa altro non era che un motivo di litigi continui che si ripercuotevano soprattutto sulla prole, poco prima delle feste
Natalizie del 2019 ha confidato alla moglie, che era giunto alla decisione di allontanarsi dalla casa coniugale, per non creare ulteriori motivi di tensione con la famiglia. 14) che il ricorrente invitava, a mezzo procuratore, la IG.ra a definire i termini per una separazione _1 consensuale;
15) che da quel momento in poi, il rapporto tra i coniugi si è inasprito totalmente, ed essendo i litigi ancora più frequenti, il sig. usciva al mattina presto, accompagnava i
_1 figli a scuola e rientrava la sera;
16) che in data 21.01.2020 il sig. , mentre era intendo a
_1 raccogliere i propri effetti personali dalla casa coniugale in presenza della moglie, veniva istigato alla lite dallo zio, dalla zia della moglie e dal suocero, che erano sopraggiunti nel frattempo;
17) che in tale circostanza, il dott. , sopraffatto dall'ira arrecò alcuni danni ai mobili e
_1 suppellettili di casa. 18) che per tale ragione il dott. , è stato indagato del reato di
_1 maltrattamenti in famiglia, rg. N. 1858/2020, con divieto di avvicinarsi alla moglie. 19) che il
Tribunale di Napoli, revocava parzialmente la misura inflitta al del divieto di dimorare _1 in Napoli, lasciando solo il divieto di avvicinarsi alla moglie nella qualità p.o. 20) che la sig.
[...] si è fatto scudo di questa ordinanza, e dal 21.01.2020, in tal modo per vendicarsi del _1 marito, punisce i figli. 21) che allo stato i figli minori ed non vedono il Per_3 PE Per_1 padre, né lo stesso li può sentire al telefono, in quanto la sig.ra non lo permette. 22) _1 che allo stato non vi è impedimento alcuno che il Dott. possa vedere e tenere con sè i _1 figli. 23) che la resistente non comunica al i giorni e le modalità per vedere i figli. _1
Ha chiesto: - pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito causale a carico della sig.ra ; disporre che i figli e siano affidati in modo Controparte_1 Per_1 Per_3 PE congiunto ai genitori con residenza privilegiata presso la madre, con il diritto del padre di vederli, due giorni a settimana il martedì ed il venerdì dalle 15,00 alle 20,00, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli. - Disporre che il sig. possa sentire a mezzo telefono e/o _1 videochiamata con il cellulare o via Skyp web per un ora al giorno in modo ininterrotto i tre figli, ordinando alla sig. di non interferire nel rapporto padre/figli - disporre che il giorno _1 della festa del PA i figli trascorrano la giornata con il padre, ed il giorno della festa della Mamma con la madre;
- disporre che i giorni del compleanno e dell'onomastico del ricorrente, i figli compatibilmente con gli impegni scolastici, stiano con il padre;
- disporre che per il compleanno e l'onomastico della resistente, i figli, previ impegni scolastici, trascorrano i predetti giorni con lo madre;
- disporre che l'onomastico ed il compleanno dei figli e gli stessi Per_1 Per_3 PE trascorrano le dette ricorrenze con la madre o con il padre ad anni alterni;
- disporre che i minori, trascorrano ad anni alterni, i primi 15 giorni di vacanze del mese di agosto con la madre ed i successivi 15 giorni con il padre, da concordare entro e non oltre il 30 maggio;
- per le ferie Natalizie e di Capodanno saranno gli stessi genitori a trovare l'accordo per tenere i minori dividendosi le festività ricorrenti ed alternando il periodo per gli anni successivi. Per le festività
Pasquali i genitori, ad anni alterni, terranno i minori la domenica di Pasqua ed il lunedì in Albis, dalle ore 10,00 alle 20,00 . - disporre che alternativamente i figli restino con il padre a week end alterni, dalle ore 10 del sabato (e/o uscita di scuola) fino alle 20,00 della domenica, al fine di aver una continuità nel rapporto padre figli. - Ordinare al ricorrente, in considerazione delle condizioni economiche e reddituali delle parti e dell'addebitabilità della separazione, di versare in favore dei figli minori la somma che l'On. Giudicate riterrà equa, in considerazione che la casa coniugale è di proprietà della moglie. - Ordinare alla resistente, la restituzione dei mobili e suppellettili di proprietà del ricorrente. - Adottare ogni altro ed opportuno provvedimento richiesto.
Con ricorso depositato dalla IGn. in data 26.6.2020, la stessa ha chiesto pronunciarsi la _1 separazione con addebito al marito nonché l'affido esclusivo dei figli.
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Il Presidente del Tribunale al quale è stato assegnato il secondo giudizio, previa riunione, ha rimesso gli atti al Giudice adito successivamente. Riuniti i due procedimenti - (il n. 11609/2020 è stato riunito al n. 5742/2020), la sign.ra _1 si è costituita nel procedimento instaurato dal marito e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: (…) L'immagine fornita da controparte nel ricorso introduttivo (…) non risponde assolutamente alla realtà, così come non risponde assolutamente alla realtà la avversa ricostruzione di quanto accaduto la sera del 21 gennaio 2020. Il fallimento dell'unione coniugale è imputabile esclusivamente ai gravissimi ed illegittimi comportamenti posti in essere dal sin dai _1 primi tempi del matrimonio. - dopo il matrimonio il , uomo dal carattere egoista ed _1 autoritario, “impose" da subito una rigida separazione dei ruoli, relegando la moglie ad un ruolo subalterno e servile: lui era l'unico che doveva prendere tutte le decisioni sia in relazione alla vita familiare, sia in relazione alle scelte lavorative ed economiche, la moglie doveva solo “obbedire in silenzio”, non poteva chiedere "spiegazioni" (…) - con il tempo il "impose" in casa un _1 vero e proprio "regime dittatoriale": si faceva solo ciò che voleva lui, si usciva molto raramente e solo quando e con chi diceva lui, decideva lui quando e dove andare in vacanza e, finanche, quale programma guardare in televisione e, come se ciò non bastasse, al fine di avere la "totale gestione" della moglie, la ha “allontanata” per lungo tempo da familiari ed amici. (…), in alcune occasioni, ci sono state violenze fisiche (oltre all'ultimo episodio del 21 gennaio 2020, in seguito al quale il è stato tratto in arresto); molteplici sono stati gli episodi di violenza in danno _1 alla moglie (…) - nel mese di novembre 2019 il ha comunicato alla moglie la sua _1 decisione di volersi separare. La come detto, completamente “soggiogata” dal marito, _1 in un primo momento ha addirittura cercato di indurlo a “cambiare idea”, poi, benchè fortemente provata dai gravissimi ed illegittimi comportamenti da lui posti in essere, nell'esclusivo interesse dei figli, ha finanche tentato di addivenire ad una separazione consensuale (separazione che avrebbe comportato la sua rinunzia a sentir accertare la esclusiva responsabilità del marito nel fallimento del matrimonio). (…) la sera del 21 gennaio 2020, a seguito di una discussione originata da futili motivi, il , alla presenza dei figli, ha nuovamente aggredito la _1 _1
(e finanche il di lei padre, giunto in soccorso della figlia a seguito di una telefonata nella quale chiedeva aiuto), costringendola a chiedere l'intervento dei Carabinieri ed a ricorrere alle cure del
Pronto Soccorso;
a seguito di detto episodio si è instaurato in danno al un procedimento _1 penale (Proc. Pen. N. 1858/2020 R.G.N.R. 1710/20 R.G. GIP) nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla (cfr. doc. n. 5), _1 procedimento conclusosi con la condanna del alla pena di 10 mesi di reclusione (cfr. _1 doc. n. 7); - come se ciò non bastasse, il giorno 12 settembre 2020 la è venuta a _1 conoscenza dalla figlia della relazione extraconiugale che il intratteneva da Per_1 _1 tempo una con un'altra donna (la signora madre di una ex compagna di classe del figlio CP_2
. (…) - il , poi, si è sottratto e continua a sottrarsi alle proprie obbligazioni Per_3 _1 economiche nei confronti della moglie e dei tre figli (a far data da 21 gennaio 2020, nonostante le reiterate richieste formulate anche a mezzo dello scrivente difensore, si è limitato a corrispondere la somma irrisoria di € 400,00/500,00 mensili (…) Stante la assoluta esiguità delle somme corrisposte dal marito, la la quale, come detto non dispone di alcuna entrata, si è vista _1 costretta per far fronte al quotidiano proprio e dei figli a contrarre dei prestiti (cfr. doc. 14) ed ha richiesto al Fondo comunale di Solidarietà del Comune di Napoli la assegnazione del contributo al sostegno alimentare – un contributo di € 300,00 da utilizzare presso i supermercati convenzionati in tre tranches di € 100,00 ciascuna a partire dal 15 aprile 2020 (…) Alla luce dei gravissimi comportamenti posti in essere dal , contrari ai doveri che si originano dal _1 matrimonio e della di lui condotta persecutoria, vessatoria e violenta, fondata e meritevole di accoglimento è, invece, la domanda che la comparente spiega in via riconvenzionale con il presente atto di pronunzia della separazione con addebito di responsabilità al ai sensi e _1 per gli effetti dell'art. 151, 2° comma c.c. (…) Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta
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evidenza che la è l'unico genitore in grado di ridurre al massimo i danni derivanti dalla _1 disgregazione del nucleo familiare e di garantire il sano sviluppo psico-fisico di , Per_1
e e, conseguentemente, è a lei che i figli devono essere affidati in via esclusiva. PE Per_3 (…) Come già rilevato, la nel periodo successivo all'allontanamento del aveva _1 _1 manifestato l'opportunità di prevedere che la ripresa dei suoi incontri con i bambini, i primi dopo i gravissimi comportamenti del giorno 21 gennaio 2020, avvenisse con delle modalità ed in un contesto adeguatamente tutelante per i minori anche sotto il profilo psicologico ed emotivo. Purtroppo, le richieste della sono state disattese in quanto il , incurante della _1 _1 situazione emotiva in cui si trovavano i figli, ha rifiutato di incontrarli alla presenza del vicino di casa, signor , persona ben conosciuta dai figli ed amica del e della CP_3 _1 [...]
Poi vi è stato il lockdown (per il Covid 19) durante il quale la ha più volte _1 _1 manifestato al marito sia l'opportunità per i figli di evitare spostamenti, sia la necessità di adottare opportune cautele per la ripresa della frequentazione con i figli, (…) Il dott. , in _1 costanza di convivenza coniugale, oltre a provvedere al pagamento delle utenze, degli oneri condominiali, etc., corrispondeva del danaro contante alla moglie per il quotidiano, versava periodicamente su un conto corrente di cui la moglie era intestataria con la di lei madre delle somme e provvedeva al pagamento di tutte le spese per le vacanze, per i weekend, per le uscite, etc. (…) I figli (12 anni), (9 anni) e (5 anni) frequentano la scuola Per_1 PE Per_3 pubblica ( frequenta la seconda media presso l'istituto , la quarta Per_1 Per_4 PE elementare e il terzo anno di asilo, entrambi presso l'istituto , plesso Alfano), Per_3 Per_4 hanno sempre praticato attività sportiva, utilizzano il tablet, frequentano amichetti e presentano tutte le esigenze dei bambini della loro età. Stante la disparità tra le condizioni patrimoniali dei genitori ed il totale onere pratico ed educativo dei figli gravante sulla fondata e _1 meritevole di accoglimento è la richiesta di porre a carico del l'integrale pagamento _1 delle spese straordinarie per i figli. (…) la è sempre stata ostacolata dal marito nel _1 reperire una attività lavorativa e per "obbedire" alle di lui regole di vita ha rinunziato alle proprie aspirazioni ed a qualsivoglia realizzazione nel campo lavorativo e si è fatta carico da sola della gestione della casa, dello accudimento del marito (cui non ha mai negato amore, disponibilità ed una dedizione incondizionata), della crescita e della educazione dei tre figli (che ha seguito e segue negli studi, negli sport, nelle amicizie, etc.), consentendo così al marito stesso di dedicarsi alla propria attività professionale. Alcun reddito deriva alla dalle _1 proprietà immobiliari enfatizzate da controparte. La infatti, oltre alla già casa _1 coniugale, il cui valore, purtroppo, non è certamente quello indicato nella nota informativa ex adverso depositata (trattasi, infatti, di un cespite di 3 vani sito al piano ammezzato di un modesto fabbricato alla Via Arno, zona Soccavo), è nuda proprietaria dell'appartamento alla Via Epomeo ove vivono gli anziani genitori (nuda proprietà donatale nel 2017 dai genitori i quali si sono riservati il diritto di usufrutto con reciproco accrescimento) e proprietaria di una Mobil-Home in Castel di Sangro, cespite che, lungi dal produrre una congrua entrata, è per la solo _1 fonte di spese. Con riferimento a detto ultimo cespite (cespite acquistato nel 2016, contraendo un mutuo di € 55.000,00, con scadenza al 27.1.2041), si rileva che la non essendo in _1 grado di continuare a far fronte al pagamento delle rate del mutuo (circa € 270,00 mensili) e degli oneri condominiali, si è vista costretta ad alienare detto immobile per € 42.000,00, importo, purtroppo, neanche sufficiente a coprire il mutuo residuo ad oggi pari ad € 47.173,00. Oggi la quarantaduenne, non svolge attività lavorativa, nè ha alcuna prospettiva in tal senso, _1 non fruisce di alcuna entrata, non dispone di risparmi, è gravata da debiti e dedica tutto il suo tempo alla cura dei tre figli tutti ancora in età scolare, di 12 anni, di 9 anni e Per_1 PE di 5 anni. (…) Per_3
Ha chiesto: 1) rigettare la avversa richiesta di addebito della separazione alla e _1 pronunziare la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità al Parte_3 per aver causato con i propri illegittimi comportamenti contrari ai doveri che si originano _1 dal matrimonio il fallimento dell'unione coniugale;
2) assegnare la già casa coniugale, cespite sito
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in Napoli alla Via Arno n. 26, in uno a tutto quanto nella stessa contenuto, ad essa in _1 quanto genitore presso il quale avranno il loro domicilio privilegiato i figli minori Per_1 e c) disporre l'affidamento esclusivo alla dei figli minori PE Per_3 _1 Per_1
e 3) disporre in ordine alle modalità di incontro padre-figli solo a seguito di PE Per_3 attenta ed approfondita indagine (sia a mezzo dei Servizi Sociali, sia a mezzo, se necessario, di C.T.U.); 4) determinare con decorrenza dalla domanda in misura non inferiore ad € 2.000,00 (duemila/00) mensili, l'assegno a carico del dott. per il concorso al mantenimento dei _1 figli;
5) determinare con decorrenza dalla domanda in misura non inferiore ad € 800,00 (ottocento/00) mensili l'assegno a carico del medesimo dott. per il mantenimento della _1 moglie;
6) prevedere che gli anzidetti assegni dovranno essere rivalutati annualmente ed automaticamente, quanto meno sulla base degli indici Istat;
7) porre a carico del dott. _1
sempre quale concorso al mantenimento dei figli, l'onere di provvedere, sempre con
[...] decorrenza dalla domanda, al pagamento integrale delle spese;
8) imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale e personale, affinchè lo stesso non possa sottrarsi all'adempimento di quanto previsto dagli artt. 337 ter e 156 c.c.; 9) rigettare la avversa richiesta di restituzione dei mobili e suppellettili del ricorrente.
Il Presidente del Tribunale – sentite le parti all'udienza del 3.12.2020 – ha statuito come segue:
Rilevato: - che chiede l'affido esclusivo dei figli minori, adducendo che il Controparte_1 coniuge ha tenuto, in presenza dei figli, comportamenti violenti e aggressivi nei suoi confronti e adotta tutt'ora comportamenti lesivi della serenità dei figli;
- che, dal canto suo, il _1 lamenta che la moglie, dalla quale è separato di fatto dal momento in cui si è allontanato dalla casa coniugale, non gli consente di mantenere con i figli un rapporto continuativo frapponendo ostacoli al suo diritto di vedere i minori, ciò che la giustifica con difficoltà logistiche e _1 di tutela della salute legate all'emergenza sanitaria in atti, con particolare riferimento ai mesi tra marzo e maggio 2020; - che i comportamenti denunciati dalla trovano in parte _1 riscontro nella documentazione da questa allegata e nella sentenza del GUP di Napoli che ha condannato il per le lesioni cagionate alla moglie nel corso dell'episodio di violenza _1 avvenuto il 21 gennaio 2020; - che, tuttavia, non essendovi precisi riscontri in merito alla condotta tenuta dal nei confronti dei figli, non vi sono i presupposti per formulare un _1 giudizio negativo sulla sua capacità genitoriale, dovendo differirsi all'esito delle ulteriori acquisizioni istruttorie un provvedimento che eventualmente deroghi al regime legale dell'affido condiviso;
- che in tale contesto, sulla base della documentazione in atti e ferme le ulteriori valutazioni che potranno essere compiute all'esito dell'istruttoria o, comunque, nel corso del giudizio, deve disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso la madre;
- che, al fine di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui fino ad ora si è articolata la vita familiare dei minori, la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente;
- che, considerato il grave episodio avvenuto nel gennaio 2020 alla presenza dei figli, la persistenza dei tentativi del di avvicinare la _1 moglie (denunciata e documentata da questa attraverso il deposito dei messaggi inviatile via e- mail dal marito che contraddicono quanto da questi dichiarato in udienza in merito alla sua volontà di separarsi e di rispettare il divieto di avvicinamento alla moglie), nell'esclusivo interesse dei minori e al fine di consentire loro di recuperare un rapporto di fiducia nei confronti del padre sottraendoli alle pressioni da questi esercitate sui figli per colpire indirettamente la
[...]
appare opportuno, in via provvisoria e fino all'acquisizione di ulteriori elementi, stabilire _1 che gli incontri dei minori con il padre avvengano con l'intervento dei servizi sociali;
- che, quanto agli aspetti economici, va rilevato che è pacifico fra le parti che la abbia svolto _1 sempre l'attività di casalinga e che attualmente sia lei ad occuparsi della crescita dei tre figli ancora in tenera età, per cui va posto un assegno di mantenimento della a carico del _1
: - che dalla dichiarazione dei redditi del 2019 si evince che, nel periodo di imposta _1 dell'anno 2018 il ha avuto un reddito imponibile di euro 26.933,0 ma non è stata _1 depositata la dichiarazione dei redditi dichiarati per l'anno 2019; - che, in ogni caso, nel
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determinare l'assegno a carico del genitore non collocatario per il mantenimento dei figli e della moglie deve tenersi conto della sua specifica professionalità e della conseguente capacità reddituale;
oltre che del tenore di vita in precedenza assicurato alla famiglia e delle esigenze dei minori;
- che in tale contesto, appare congruo porre a carico del resistente, in via provvisoria, un assegno complessivo di € 1.300 ( € 330,0 per ciascun figlio e le restanti per la moglie) da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, oltre il 70% delle spese mediche, sportive e scolastiche dei minori facendo rinvio, quanto alla distinzione di spese che ordinarie e straordinarie e alla modalità di loro determinazione, al protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Napoli;
P.Q.M.
letti gli artt. 706 e segg. c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, attribuendo al padre il diritto di incontrarli con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti almeno una volta alla settimana, in giorni ed orari da concordarsi;
3) assegna la casa familiare a 4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 Parte_1 alla entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 1300,0 ( di cui euro 330,0 per _1 ciascun figlio ed i restanti per la moglie) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese mediche, sportive e scolastiche, con rinvio, quanto alla distinzione di spese che ordinarie e straordinarie e alla modalità di loro determinazione, al protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Napoli;
5) nomina giudice istruttore la dott.ssa Immacolata Cozzolino e rimette le parti innanzi alla stessa per l'udienza del 9 marzo 2021 (…) Con decreto del 6.4.2021, la Corte d'Appello ha deciso in ordine al reclamo proposto in via principale dal ricorrente ed al reclamo incidentale della resistente, ed ha confermato la suddetta ordinanza sia in ordine alle modalità di affido e di visita dei minori che agli aspetti economici.
Espletata, quindi, una lunghissima e complessa istruttoria - (Servizi Sociali, CTU, prove testimoniali, nomina di curatore speciale dei minori, ascolto dei minori e Per_1 PE diversi liberi interrogatori delle parti), - la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge. Già pronunciata la sentenza sullo status, in ordine alla domanda di addebito formulata dalla resistente in riconvenzionale nei confronti del marito, il Collegio osserva quanto di seguito.
Come è noto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa
(v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
La fonda la domanda di addebito adducendo comportamenti violenti del marito. _1
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Il Collegio - nella consapevolezza di come anche un solo episodio di percosse sia sempre gravissimo in quanto esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, - non può che addivenire, a fortiori, nel caso di specie ad una pronuncia di addebito in ragione del carattere della continuatività delle condotte tenute che con ogni evidenza hanno generato una profonda irreversibile crisi, rappresentando tali condotte violente la causa, se non esclusiva, principale della crisi coniugale. Le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997); Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017,
n.7388, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351). Fatte tali premesse, è emerso dall'istruttoria che le cause che hanno portato alla fine dell'affectio coniugalis siano da addebitarsi esclusivamente al Le mortificazioni, le offese, gli insulti _1
e ritorsioni di carattere economico, anche in presenza dei figli - (come emerso anche dal loro ascolto che di seguito si riporterà) - sono culminate nell'episodio del 21 gennaio 2020; il _1
– come dallo stesso evidenziato già nel ricorso, è stato condannato per reato di lesioni commesso in danno del coniuge ed in presenza dei minori;
nella sentenza n. 852/2020 del GIP si legge: “In particolare, il , dopo un litigio tra i due già intervenuto la mattina del 21, la sera per un _1 banale motivo, fu particolarmente violento, cominciando ad inveire contro la (“stai _1 zitta, vattene via spostati”) per poi colpirla con schiaffi e graffi al volto, facendola sbattere contro il muro e tirandole i capelli, il tutto alla presenza della figlia , chiamata dalla madre per Per_1 chiedere aiuto. La donna cercava poi di allontanarsi, portandosi in camera da letto per contattare il padre, ma qui era nuovamente aggredita, spintonata sul letto dal che le strinse il collo _1 con un braccio sino a quasi non farla respirare;
anche in tal caso interveniva che Per_1 probabilmente riusciva ad allontanare l'uomo dalla madre.” Il è stato condannato per il _1 reato di cui all'art. 572 cpc, alla pena di 10 mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni in sede civile. Pendono, inoltre, nei confronti del ricorrente : 1)Proc. Pen. n. 22755/21 R.G.N.R. imputato dei reati di cui agli art. 612 bis co.1( stolking) e 387 bis c.p.(violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla imposto con la misura cautelare), rinviato al 17 marzo 2025 _1 innanzi la 9 ^ sezione penale -G.M. Dott. Caputo;
2) Proc.pen. n. 22147/20 R.G.N.R. imputato del reato di cui all'art. 387 bis (violazione dell'obbligo di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie), rinviato al 30 giugno 25 innanzi la7^ sez.pen. G.M. Dott.ssa Laviano. Il Il procedimento penale n. 1858/20 R.G.N.R. è stato definito dalla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna del per il reato di cui agli art.582,585, 61 n.11 quinquies c.p. (lesioni aggravate _1 in danno di ). Controparte_1
Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, il procuratore della ha aggiunto che, _1 riguardo al procedimento penale n. 22755/2021 R.G.N.R. per il quale il sig. era imputato _1 dei reati di cui agli art. 612 bis co. 1 (stalking) e 387 bis c.p. (violazione del divieto di avvicinamento), è stato depositato il dispositivo di sentenza emesso in data 17/03/2025, con cui il sig. è stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione oltre la condanna al _1 pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile signora _1
Ancora: i testimoni indotti nel presente giudizio - hanno dato conferma del clima di violenza che vi è sempre stato nell'ambito della famiglia. All'udienza del 14.3.2023 sono stati escussi i testi indotti da parte resistente.
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Il sig. , zio della resistente: è vera la circostanza, ma ho saputo di queste condotte Parte_4 di solo dopo la separazione da mia nipote. (…) non ho assistito al litigio dei capelli;
me lo ha _1 raccontato dopo la separazione, cioè dopo diversi anni dall'accaduto; i fatti del 2008-2009 e _1 del 2013, li ho appresi ds diversi anni dopo, cioè dopo la separazione;
ricordo i fatti del giugno _1 2014 perché mi chiamò mio RA il padre di , e mi disse che l'aveva chiamato la figlia Per_3 _1 terrorizzata. Era chiusa in bagno con e ed e chiamò il padre per essere aiutata PE Per_1 perché disse a mio RA che la stava minacciando. Noi corremmo a casa, lui ci aprì la porta, ma quando cercammo di calmarlo, lui disse che in casa comandava lui e prese un coltello da cucina e lo brandiva davanti a noi. A quel punto, io mi allontanai, ma non ricordo se mio RA andò via. _1 era in casa ma non ricordo cosa accadde dopo. Non chiamammo i Carabinieri o la Polizia perché era la prima volta che apprendevamo di queste e violenze, che poi ho saputo erano state già attuate da nei confronti di . Forse se avessi saputo che già subiva da tempo la violenza del _1 _1 _1 marito, avrei reagito in modo diverso. Pensai che fosse un litigio e che sarebbe rientrato. Poi, quando parlai con circa 10 gg dopo che mi chiamò per chiedermi scusa, gli dissi che per me aveva _1 chiuso e che non avevo intenzione di instaurare alcuna conversazione. Confermo di aver appreso tutte queste circostanze relative alla condotta di da solo dopo la fine del matrimonio. (…) _1 _1
La sign. , sorella della resistente: mia sorella spesso mi diceva che la Parte_5 _1 tormentava per il lavoro che lei aveva iniziato e quando tornava a casa si arrabbiava se trovava qualcosa fuori posto. Non ho mai parlato con perché non era facile parlare con lui. (…) non _1 ero è presente, me lo raccontò il giorno dopo;
l'episodio del coltello m i è stato raccontato da _1
, da mio padre e da mio zio che intervennero. Ma io non ero presente. quella sera andò a _1 _1 casa di nostra madre ma poi non ricordo se rimase a dormire da lei. (…) è vero;
eravamo tutti a Castel Di Sangro ed io ero andata a fare la spesa;
quando tornai vidi il vetro rotto di una porta e mi disse che era stato . Quando entrai in casa, se non sbaglio era andato a _1 _1 _1 farsi medicare. Io dicevo a mia sorella di denunciarlo e di non subire più, ma lei voleva tenere unita la famiglia. (…) Adr: non ho mai visto alzare le mani su mia sorella o sui bambini, né ho mai _1 assistito a litigi tra i coniugi. Mia sorella mi diceva che i bambini avevano paura perché _1 alzava la voce anche in presenza loro. Ricordo che dopo l'episodio del vetro di Castel Di Sangro fu che mi raccontò del fatto, ma soprattutto che era piccolo era molto spaventato. Per_1 PE
Dopo che rientrò, era come se non facesse niente e non si parlò più dell'argomento. Qualche _1 volta mio padre ha provato a parlare con che lo ascoltava ma non cambiava il suo modo di _1 fare. Il sign. , zio della resistente, RA della madre di : non ero presente. Fu Controparte_4 _1
che me lo raccontò circa 15 giorni dopo;
l'episdio del coltello me lo hanno raccontato mio _1 cognato e ma io non ero presente;
è vero mi è stato raccontato da;
anche di _1 _1 quest'episodio mi è stato raccontato da e da mia sorella, che è la madre di . Della _1 Per_5 _1 mia percezione diretta posso riferire un episodio del gennaio 2020 quando di sera fui chiamato da mia sorella che mi disse di correre a casa di;
arrivai con mia moglie e con mio figlio. Per_5 _1
Bussammo alla porta e lui voleva cacciarci fuori ma io avevo paura per IA e gli dissi non me se sarei andato;
poi arrivarono il padre di con il cognato. Poi arrivarono i Carabinieri e lo _1 portavano via. Lui saltava addosso a noi presenti che non riuscivamo a calmarlo. Aveva distrutto tutti i mobili di casa. Ricordo che aveva chiamato un vicino di casa che cercava di calmarlo. Erano _1 presenti anche i bambini ed erano terrorizzati. Aveva degli eccessi di ira e rompeva tutto e lo vidi io rompere le cose;
buttò a terra il televisore, usò un martello per rompere un tavolo di vetro e buttò tutto per aria. Sono stato sentito anche dai Carabinieri e mi ritirai a casa alle 5 di mattina quando il fatto era successo alle 11.00 di sera. Quella sera la ricordo molto bene perché anche se non ricordo il giorno esatto, ricordo che c'era la partita del Napoli della Coppa Italia con la Lazio. La sign.ra , madre della resistente: non ero presente;
me lo ha raccontato;
a Controparte_5 _1 questo episodio dell'agosto 216 io ero a Castel di Sangro a casa di mia figlia e c'erano i bambini;
ci stavamo preparando per andare al parco acquatico quando ad un certo punto, per un motivo che neppure ricordo, lui si arrabbiò come un pazzo e diede un pugno in un vetro e lo ruppe. I bambini
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erano terrorizzati ma lui non se ne curò. Poi uscì perché si era ferito, e tornò dopo qualche ora.
Quando tornò era come se niente fosse successo e non disse niente e non chiese scusa. Non ha mai chiesto scusa di niente a nessuno di noi. Quando nel gennaio 2020 lui distrusse tutta la casa, io non ero presente, ma andai il giorno dopo con per aiutarla a mettere un po' apposto e dovemmo
_1 ricomprare alcuni mobili e la televisione. Era un disastro ed la casa non era abitabile. I bambini la sera stessa vennero a dormire da me insieme a I bambini erano terrorizzati. Aggiungo che io
_1 andavo poco a casa di perché non avevo piacere di stare con;
peraltro veniva a
_1 _1 _1 casa mia quando lui le dava il permesso. Ho capito solo dopo- quando era forse troppo tardi – che mia figlia ha vissuto in un clima di terrore per anni. Non ha mai denunziato il marito perché voleva salvare la famiglia. Se avessi capito prima l'inferno che stava vivendo avrei fatto qualcosa di diverso;
evidentemente non mi raccontava tutto per non farmi soffrire. Qualche volta ho visto che
_1 mortificava e lo rimproverava in modo umiliante;
so che qualche volta gli dava anche calci. PE A me i bambini non dicevano queste cose perché erano impauriti ed erano molto piccoli. E' sempre stato così con i figli, aggressivo ed autoritario, come con la moglie. (…) La domanda di addebito formulata dalla in riconvenzionale nei confronti del ricorrente
_1 va, pertanto, accolta. E', invece, è rimasta prova di riscontro probatorio la domanda di addebito della separazione formulata dal nei confronti della moglie, e va, pertanto, rigettata. _1
Sulla domanda di affido esclusivo dei minori formulata dalla resistente – alla quale si è opposto il – appare opportuno ricostruire l'iter processuale. _1
Successivamente alle determinazioni provvisorie del Presidente del Tribunale del 10.12.2020 in ordine alle modalità di visita padre-figli minori con modalità protetta dei minori presso i SS competenti per territorio della V Municipalità, sono pervenute le prime relazioni (2.3.2021) con le quali gli operatori, dopo aver svolto una prima visita domiciliare, aver ascoltato i bambini ed aver svolto i primi tre incontri, d'accordo con il Polo delle Famiglie, hanno sospeso gli incontri con Con richiesta al i avviare i minori ad un supporto – urgente – di carattere psicologico per i minori in quanto si rendeva necessario sia un sostegno della coppia nella gestione del conflitto, sia – cosa fondamentale – aiutare i minori ad elaborare il loro vissuto non facile.
I coniugi, in ogni caso, si sono dichiarati disponibili a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. All'udienza del 7.9.2021, dopo l'avvio di tali sostegni psicologici – su istanza dei procuratori, il GI, preso atto della sospensione degli incontri- ha ritenuto opportuno l'ascolto di - la Per_1 quale ha dichiarato: (…) da quando i miei genitori si sono separati la situazione è leggermente migliorata in quanto noi figli e nostra madre non viviamo più nell'incubo dei litigi quotidiani. Mio padre è sempre stato violento, sia nei nostri confronti che nei confronti di nostra non solo verbalmente (con Pt_6 offese, insulti, mortificazioni) ma anche fisicamente in quanto alzava le mani sia su nostra made che su di noi. A giugno c'è stata la Prima Comunione di ed io mi sono rifiutata di PE andare perché sapevo che ci sarebbe stato anche nostro padre. Mia madre però mi ha detto che lui, il RA e la sorella si sono comportati abbastanza bene. Circa gli incontri con mio padre, durante il primo lock-down dell'anno scorso, nonostante non si potesse uscire, lui pretendeva che noi scendessimo sotto casa per vederlo ed ha mandato i Carabinieri perché diceva che nostra madre non voleva farci uscire. Lo stesso è avvenuto nel corso del secondo lock-down a fine ottobre. Abbiamo sempre avuto un telefono al quale rispondevamo quando la sera ci chiamava ma ogni volta che io rispondevo mi insultava e mi diceva cattive parole. Per quanto riguarda gli incontri una volta alla settimana che abbiamo svolto, mia madre ci accompagnava agli appuntamenti e passavamo qualche ora con lui allo zoo, al cinema o al pub ma mai a casa sua.
Ha sempre negato tutto quello che ha fatto ed ogni volta che io gli rispondevo a tono dicendo cose che lui non voleva sentire, si creava di nuovo quel clima di terrore e disagio insopportabile. E' sempre stato un padre autoritario ed impositivo ed io andavo agli incontri per proteggere i miei
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fratellini. Non ce la faccio più a vivere in questo stato perché sono 13 anni che vivo così. Ho dovuto bloccare le telefonate in entrata ed anche watsapp. L'ultimo incontro tra noi e nostro padre è stato a giugno dopo la Comunione di e decidemmo che non lo volevamo più PE vedere e non vogliamo più andare al Polo Infatti, nonostante gli incontri ci fossero in presenza delle operatrici, lui ha continuato ad essere aggressivo ed a negare tutto il male fatto in passato alla mia famiglia. Mi sono stancata e non lo voglio vedere per il momento. Ho sempre protetto i miei fratellini facendo loro da scudo: vedo che stanno male e non riescono ad esprimerlo. Lui ha tentato più volte di mettermi in cattiva luce con i miei fratelli dicendogli che ero io la causa dei contrasti ma quando sono sola con loro e parliamo, anche loro mi dicono che stanno meglio se non lo vedono. Mi sento molto responsabile per loro quando mia madre non c'è e non mi sento di lasciarli soli con lui perché non mi fido di lui. Ho paura anche se i miei fratelli vedono mio padre senza di me ai Servizi Sociali;
non credo alle sue parole perché dopo tanti anni di sofferenza mia e dei miei fratelli credo che il suo interesse nei nostri confronti sia falso e lui facci finta di volerci bene. Non può tornare dopo tanti anni di sofferenza e fare finta di volerci bene. Per me ormai è troppo tardi;
sono consapevole delle mie parole ma ho perso la stima e la fiducia ed ho paura di lui. Chiedo che gli incontri siano sospesi per me.
Il Gi, pertanto, preso atto dei tali dichiarazioni nonché della relazione dei SS del 15.7.2021 dalla quale emergeva la paura e l'ansia dei minori nel corso degli incontri – ha nominato curatore speciale dei minori l'avv. Colomba Eccellente ed ha disposto l'espletamento di una ctu affidata alla dott.ssa . Ha, inoltre, sospeso gli incontri padre-figli autorizzando il padre a Persona_6 sentirli telefonicamente.
Il curatore si è costituita in giudizio ed ha dedotto: (…) l'accesa conflittualità e le forti criticità che caratterizzano il rapporto tra gli ex coniugi, rappresentano la causa di una grandissima sofferenza manifestata dai tre minori e minano così il loro benessere psicofisico. Di tale disagio entrambi i genitori, come sottolineano le Assistenti Sociali, dott.ssa e Persona_7 dott.ssa (X Municipalità – C.S.S. di Fuorigrotta), continuano ad attribuirsi Persona_8 vicendevolmente responsabilità: in particolare il IG. accusa la madre ed i nonni materni _1 dei minori di esercitare un forte condizionamento sui ragazzi, inducendoli a sviluppare atteggiamenti ostativi e sempre più rifiutanti nei suoi confronti. La IG.ra d'altro canto, _1 riferisce che i minori sono sempre più spaventati dal padre e messi sotto pressione: a suo dire, dopo gli incontri con il padre, i bambini restano scossi per giorni e non vogliono sentirlo;
lei stessa ammette di aver paura dell'ex marito e di sue possibili ritorsioni sul piano personale e familiare: la IG.ra più volte ha denunciato l'ex marito presso la pubblica autorità a causa di ripetuti episodi di violenza ed aggressività. Appare evidente che per i minori , e Per_1 PE
i vissuti che riportano come violenza assistita e/o subita sono ancora vivi ed attuali, Per_3 pertanto necessitano di spazi di cura ed elaborazione individuali, sia per loro che per gli adulti coinvolti. Tanto premesso, sulla base delle informazioni sin qui acquisite, trattandosi di una situazione, allo stato, che necessita di ulteriori approfondimenti e relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché della relazione dell'Istituto Toniolo circa l'attivazione dei percorsi richiesti a supporto degli incontri padre-figli e degli interventi a favore del nucleo, la scrivente si riserva ogni richiesta, nell'interesse dei minori, all'esito delle risultanze dei percorsi a farsi.
Successivamente al deposito della CTU della dott.ssa del 30.3.2022 – che riteneva possibile Per_6 disporre l'affido condiviso dei minori con visite protette presso i SS – stante le ripetute richieste del che lamentava di non vedere i figli da troppo tempo e che in tal modo gli veniva _1 impedito di esercitare i suoi diritti e di adempiere ai suoi doveri di padre – il GI, con ordinanza del
30.6.2022, ha nuovamente autorizzato la ripresa delle visite protette per altri sei mesi con supporto psicologico dei tre minori.
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Alla successiva udienza del 14.3.2023 la sign.ra ha dichiarato: andiamo tutti Controparte_1 lunedì al Centro Eos-ex Toniolo per seguire il percorso di sostegno psicologico. Ci troviamo bene, ed anche i bambini. è, però, particolarmente provato perché la terapia è molto Per_3 traumatica. Le dottoresse mi hanno dato consigli preziosi per gestirlo. e non Per_1 PE vogliono neppure parlare col padre al telefono, mentre gli parla tutte le sere. Il bambino, Per_3 però, non vuole fare le videochiamate ed il padre lo ha accontentato. L'ultima volta che i bambini Per_ hanno visto il padre è stato a Natale in occasione del saggio di dei maschietti;
mentre ed non hanno voluto parlare col padre e non l'hanno neppure salutato, Per_1 PE Per_3 invece gli ha parlato. Per fortuna, mio marito non ha più dato segni di invadenza nelle nostre vite e non è più venuto sotto casa a molestarci. I docenti della scuola di ed mi PE _1 hanno detto che il padre si è informato del loro rendimento ed ha fatto un colloquio on line;
non anche per . In ogni caso, sul registro elettronico lui è stato registrato e sicuramente vede Per_1 tutto quello che vedo io. Quando vado a parlare a scuola, i docenti mi hanno rassicurato sul loro andamento e mi hanno chiesto perché il lunedì li faccio uscire alle 10.00; ho detto loro degli incontri al Centro.
Alla successiva udienza del 16.5.2023 il procuratore del ha dichiarato la disponibilità del _1 suo assistito a sottoporsi a visita psicodiagnostica, come richiesta dal curatore del PM.
All'udienza del 26.10.2023, essendo emersi nuovi elementi in relazione alle condotte del _1 che non aveva dato il consenso ad di partecipare ad una gita scolastica ed in relazione Per_1 all'omissione dei versamenti per le spese straordinarie, su istanza del curatore e del PM, sono stati ascoltati (per la seconda volta) e in presenza del curatore del PM. Per_1 PE
ha dichiarato: Sono tranquillo e nessuno mi ha condizionato stamattina. Io ho 12 anni e PE frequento la seconda media, vado bene a scuola. All'inizio è stato molto duro accettare che i miei genitori si stavano separando, da circa un anno ho iniziato ad accettare la situazione. Ricordo che in passato PA ci chiudeva in bagno a chiave al buio per qualsiasi cosa facessimo, anche piccole cose. Ci picchiava con le mani, colpendoci anche in faccia. Noi gli dicevamo di smetterla ma lui non ci ascoltava e non ascoltava nemmeno mia madre che gli diceva di fermarsi Una notte, quando avevo 9 anni, ricordo che PA distrusse tutto a casa. Adesso non stiamo vedendo PA, mio RA lo sente telefonicamente. Io faccio judo e lui a volte viene alle gare. Io sto sempre con l'ansia che possa venire e che possa succedere qualcosa, tipo che inizi ad insultare mia madre. A me mi imbarazza questa cosa e la vivo con ansia. Mi sembra che dopo l'estate ci ha mandato i carabinieri a casa. Io non voglio né vedere né sentire mio padre, non ne voglio sapere. Lui in passato ha insistito per avere il mio numero ma io mi sono sempre opposto a che lo avesse. So che mio padre ha il numero del cellulare di mio RA e con lui si sente. Mio padre dice solo bugie, a parole fa il padre buono ma nei fatti fa solo cose sbagliate. Per tutti questi motivi io non voglio vederlo. Non voglio assolutamente che mi venga a prendere a scuola e per fortuna non è mai venuto. Io penso che mio padre non cambierà mai e non ci spero più. Non è mai cambiato e mai cambierà, ne sono sicuro. Da quando lui ha lasciato casa io mi sento più tranquillo. Io frequento la famiglia di mamma mentre non ho contatti con la famiglia di mio padre che non ci ha più contattato da quando lui è andato via. Io ho parlato con le assistenti sociali e dopo aver parlato con loro sono molto sereno, attualmente non sento più il bisogno di avere colloqui con loro. Posso dire che mio RA ultimamente fa un pò il prepotente, so che lui sente PA sul cellulare;
Per_3 io non so cosa si dicono e anzi ho il disgusto a sentire cosa dice perché so che lui dice solo bugie.
Ho sentito alcune conversazioni che lui ha avuto con mio RA. Io e i miei fratelli non parliamo di PA ma so che nessuno di noi lo vuole vedere, anzi vorrebbe vederlo ma lui è piccolo e, Per_3 secondo me quando diventerà più grande capirà la situazione”.
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: ho 15 anni. Sono serena e nessuno mi ha condizionato stamattina in quello che devo Per_1 dire. Io non me la sento di vedere mio padre. Io fino a qualche tempo fa l'ho incrociato fuori scuola e al saggio di ma non lo vedo cioè non sto con lui da circa 2 anni. Secondo me PE lui ci vuole punire perchè non vogliamo vederlo e ci fa dei dispetti non firmando le autorizzazioni per le gite scolastiche. Lui poi disse di non aver ricevuto nulla per la gita di maggio scorso ma so che non è vero. Ho saputo da mamma che lui le mandò una mail in cui disse che io avrei dovuto telefonargli e pregarlo per avere l'autorizzazione per la gita. Frequento il liceo classico. Ricordo che già il 7 settembre del 2021 sono venuta in Tribunale convocata dal giudice e ho reso le mie dichiarazioni. Rispetto al 2021 oggi sono più serena. Ricordo che quando nel 2020 facevamo gli incontri in spazio neutro lui negava tutto quello che era successo, poi se io e mio RA raccontavamo gli episodi di violenza accaduti in passato lui si arrabbiava e in varie occasioni ci sono state discussioni presso i servizi. A seguito di queste discussioni furono i servizi ad interrompere gli incontri. Quando vedo PA per strada lui fa finta di non vederci, lui ci ignora perché noi non vogliamo vederlo e ci punisce non firmandoci le autorizzazioni. Confermo quello che dissi nel 2021 cioè di sospensione degli incontri. Io, mamma e i miei fratelli abbiamo fatto un percorso di sostegno, ma ad oggi anche se sento a volte il bisogno di fare percorsi - quando accadono episodi con mio padre che mi fanno rivivere la situazione passata, - so che sarebbero inutili perché mio padre non cambierà mai;
per fortuna ho amiche con cui confidarmi. Posso dire che a volte ha attacchi di rabbia e ciò accade dopo che ha sentito mio padre;
PA lo Per_3 carica, lo mette contro di noi dicendogli che noi siamo cattivi e che non ci deve ascoltare. Subito dopo le telefonate alle quali a volte ho assistito mostra rabbia contro mamma,
contro
Per_3
e contro di me, ci dice parolacce tipo AM è una A”, AM è una PE stronza”, “se mamma muore sono contento”, “PA ha fatto bene quella sera a picchiarti”; poi è aggressivo verso mamma e la picchia. ricorda poco degli episodi di violenza del
Per_3 Per_3 passato ma ricorda che quando faceva i capricci PA chiudeva anche lui nel bagno e ricorda che lui piangeva. PÀ sente ma non lo vede, so che vorrebbe uscire con lui.
Per_3 Per_3 L'atteggiamento di mio padre sta creando un conflitto tra noi fratelli, ad esempio mi
Per_3 rinfaccia che a lui le autorizzazioni vengono date e a me no perché io sono cattiva. All'ultima domanda che il giudice mi fa cioè se voglio rivedere mio padre dico assolutamente no, non voglio costruire un rapporto che non c'è mai stato. La figura maschile di riferimento per me è mio nonno materno”. Il gi – preso atto delle disponibilità dei procuratori – ha invitato gli stessi ad individuare un neuropsichiatra per il piccolo fornendo almeno tre nomi ciascuno.
Per_3
Dopo la pronuncia sullo status ed all'esito del deposito di ulteriori istanze dei procuratori e del curatore, il GI – con ordinanza del 23.1.2024 – ha sospeso nuovamente le visite del padre con e Per_1 PE
Con successiva ordinanza del 9.7.2024, sono state, poi, autorizzate nuovamente le visite protette tra ed il padre, pur non avendo ancora i coniugi trovato un accordo sulla scelta del terapista Per_3 cui affidare il bambino.
Alla successiva udienza dell'8.10.2024 sono state sentite le parti: Il ha dichiarato: quando sono andato a casa dei miei figli ai primi di settembre dopo _1 aver comprato i libri, sono stato aggredito da mia moglie e non li ho consegnati. Mi sono sentito umiliato davanti ai miei figli. Non li ho consegnato i libri al curatore perché non sono munito di autovettura. Vado a lavorare a piedi. Non li ho portati con me oggi in tribunale. ADR: non vado alle visite disposte dal Giudice presso i SS perché non sono stato convocato da nessuno. Il giudice mi dà lettura dell'ultima relazione dei SS dell'11.9.2024 nella quale si dà atto che io non mi sono reso disponibile agli incontri. Contesto quanto scritto ma non voglio vedere mio figlio presso i SS ma in modalità libere. Potrei farmi accompagnare agli incontri con anche due pomeriggi a Per_3 settimana, da mia sorella, uno dei miei fratelli o da un cugina mia mia coetanea. In tal modo potrei vedere mio figlio in modo più libero al di fuori di un contesto assistenziale. Era già stato
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fatto un'esperienza simile in passato, circa 4 anni fa, quando i bambini venivano accompagnati da un parente della madre. La ha dichiarato: non è vero che l'ho insultato davanti ai miei figli. C'era solo _1 PE con me e non voleva vedere il padre. non c'era. Ho avuto paura in quanto ha ancora le Per_1 chiavi del cancello. non ha voluto prendere i libri dalle mani del padre e quando io ho PE detto a mio marito di lasciarli a me, lui è andato via. Ho comprato io i libri ai miei figli per evitare che i bambini perdessero giorni di scuola. Circa l'accompagnamento delle sorelle o del RA di mio marito agli incontri con il padre, non sono d'accordo perché non vede questi Per_3 parenti da anni, e non li può ricordare perché aveva tre anni quando ci separammo. Le videochiamate con il padre avvengono tutte le sere e durano pochi minuti perché poi il padre comincia a parlare male di me ed il bambino si stanca. Se invece durano poco, le telefonate, il bambino resiste al telefono. assume degli integratori dati dal dott. ed ora, finito il Per_3 CP_7 ciclo di tre mesi, il bambino sta meglio.
Le parti, poi, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla scelta dello specialista che avrebbe seguito nella persona del prof. e della sua equipe. Per_3 Per_10
Infine, con l'ultima ordinanza del 17.10.2024, il Gi, preso atto dell'ultima relazione dei SS, ha statuito come di seguito: letta l'ultima relazione dei SS dell'11.9.2024 dalla quale emerge il rifiuto del di vedere il _1 figlio minore presso la struttura (come da ordinanza della sottoscritta del 9.7.2024) in Per_3 quanto – a suo dire – lo stesso non condivide i protocolli istituzionali, - preso atto delle dichiarazioni dello stesso alla scorsa udienza il quale ha ribadito al Gi il suo rifiuto non _1 condividendo quanto statuito, - valutata le ultime condotte del padre che, alla ripresa della scuola, non ha consegnato i libri (da lui acquistati) ai figli costringendo il curatore a fare istanza Con al , in data 10.10.2024, non ha voluto rilasciare l'autorizzazione alla figlia per la gita Per_1 scolastica, costringendo l'avv. Cutolo (per la a presentare l'ennesima istanza in data _1
15.10.2024 sulla quale questo giudice ha provveduto autorizzando la minore a prendere parte alla gita, - ritenuto che queste condotte (nonché la generale condotta processuale tenuta dal nel corso del giudizio) siano chiaro sintomo di disinteresse del nei confronti dei _1 _1 figli (per due dei quali, sentiti dal Giudice, sono state anche sospese le visite con il padre), - preso atto dell'ultimo tentativo esperito alla scorsa udienza dal curatore Avv. Colomba Eccellente la quale ha cercato invano di convincere il ad adottare un comportamento rispettoso _1 dell'autorità anche al fine di dare prova di una sua resipiscenza, - rilevato, infine, che nessuno degli strumenti predisposti a tutela dei minori (CTu- SS, curatore speciale) sono stati idonei a raggiungere un sia pur minimo miglioramento dei rapporti padre-figli minori ma che, anzi, hanno inasprito ancor di più il ricorrente, dispone la trasmissione degli atti al PM per le valutazioni di
Sua competenza.
Il PM, con parere del 21.10.2024, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Orbene, così ricostruito l'iter processuale, emerge con chiarezza la condotta del che, più _1 Con volte richiamato dal rispettare e dare esecuzione ai provvedimenti onde dare prova della sua manifestata – ma mai concretizzata – volontà di voler fare il padre, – ha sostanzialmente manifestato, con le sue condotte processuali ed extra-processuali- la sua totale assenza di capacità di contenere la sua autoritarietà e la sua aggressiva impulsività , causa principale del rifiuto dei figli più grandi. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, il – opponendosi _1 all'affido esclusivo – ha chiesto l'affidamento dei figli ai SS, dimostrando ancora una volta che non ha a cuore il benessere dei figli. Va, inoltre, evidenziato che, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025, sono state depositate diverse istanze del curatore speciale al GI aventi ad oggetto la mancata consegna di libri di testo o la mancata autorizzazione a gite scolastiche dei figli.
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Sebbene in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa , la stessa Persona_6 avesse concluso per l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori – sia pure con incontri padre-figli in spazio protetto e percorsi di sostegno alla genitorialità dei coniugi per contenere e gestire i loro conflitti – tale relazione, depositata il 30 3.2022, è stata in sostanza superata da quanto emerso successivamente nel corso dell'istruttoria (come descritta): le condotte del _1 non sono mutate nel corso del processo in quanto il ricorrente ha perseverato nel suo dispregio e nella totale indifferenza nei confronti del processo stesso e delle regole ad esso sottese, fino alla conclusione che lo ha visto rifiutare gli incontri con ripristinati presso i SS in quanto – come Per_3 dallo stesso dichiarato agli operatori, non crede alla utilità di tali incontri e vorrebbe vedere Per_3 in modo libero. Il non ha mai compreso le necessità e le paure di e di _1 Per_1 PE
(sentiti dal Gi), né ha mai manifestato sensibilità riguardo al piccolo sarebbe stata Per_3 sufficiente da parte sua una collaborazione con tutti gli operatori del processo che si sono prodigati per cercare di ricostruire il rapporto con i due figli grandi (ormai definitivamente compromesso) e con il piccolo Per_3
Infine, il Tribunale non può ignorare le dichiarazioni dei “grandi minori”, e Per_1 PE che sono stati ascoltati in presenza del PM e del curatore speciale ed hanno confermato il loro totale rifiuto della figura paterna.
Come espresso dalla Corte di Cassazione, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). Anche la
Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere, e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione. A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori. La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, § 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio
2013, Lombardo c. Italia).
Questa essendo, dunque, la qui condivisa cornice giurisprudenziale nazionale e sovranazionale di riferimento, osserva il Collegio che nel caso concreto, il diritto alla bigenitorialità da parte delle minori è, sin da subito, risultato compromesso dalla condotta del come sora descritto. _1
Questo Tribunale non ignora che le dichiarazioni rese da un minore, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali.
Va, pertanto, confermato disposto l'affido superesclusivo di e alla madre. Per_1 PE Per_3
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Per le visite padre-figli, resta confermata – anche alla luce dell'età degli stessi (quasi 18 anni di e 15 anni di – la sospensione degli incontri. Saranno i ragazzi, quando si Per_1 PE sentiranno pronti, a contattare il padre.
Per la resistente ha chiesto: (…) Questa difesa ritiene che, nella denegata e non creduta Per_3 ipotesi che il Tribunale voglia consentire gli incontri padre-figlio, sia adeguato disporre che questi avvengano con l'intervento dei SS ed alla presenza di un esperto dell'età evolutiva, così come già disposto.
Il curatore speciale dei minori, avv. Eccellente, ha chiesto: in condivisione del parere reso dal PM si richiede l'affido super esclusivo dei tre figli minori alla madre;
vista l'età di e Per_1 ed il loro pervicace rifiuto di incontrare il padre, lasciare la frequentazione padre-figli PE alla libera scelta dei minori;
per quanto concerne le visite del padre a non può che Per_3 registrarsi il rifiuto del dott. di incontrarlo in struttura neutra presso i Servizi sociali _1 come prescritto nel provvedimento del 9.7.24, pertanto si ritiene utile investire la psicologa che sta effettuando il sostegno psicologico a di raccogliere la volontà del minore ed in caso Per_3 positivo di individuare la migliore forma di frequentazione, nell'interesse di Stabilirsi un Per_3 attento monitoraggio del SS. di Napoli-Soccavo.
Vanno, pertanto, escluse le visite padre-figlio minore ( in quanto lo stesso ricorrente ha Per_3 dichiarato espressamente di volersi uniformare alle statuizioni del Tribunale che aveva disposto le visite protette con Per_3
La casa coniugale va assegnata alla sign. (che ne è proprietaria) che vi risiede con i _1 figli.
Per quanto riguarda, il contributo per il mantenimento dei tre figli, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali del 10.12.2020 – confermati in Corte d'Appello – è stato posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli _1 nella misura di € 330,00 ciascuno. Le dichiarazioni reddituali del 2019 per la sua attività di commercialista, indicavano un reddito annuo di circa 27.000,00; successivamente, le dichiarazioni per gli anni successivi non hanno indicato notevoli variazioni, potendosi ritenere, quindi, oscillante il reddito mensile del intorno ai 2000.00 euro. Lo stesso, inoltre, è proprietario _1 di un immobile in Napoli e non sostiene canone di locazione. Ebbene è noto che nei giudizi di separazione e di divorzio le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie
(Cass. sentenza Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006). Nel caso de quo, non è mai stato contestato che il nucleo fosse monoreddito, in Parte_3 quanto la moglie non ha mai lavorato ed era il solo ricorrente a sostenere il menage familiare. Non
è emerso- dall'istruttoria anche svolta a mezzo di prove testimoniali che di seguito si riportano - un tenore di vita elevato ma quello di un famiglia media, nella quale l'apporto della moglie è stato
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quello della casa coniugale di sua proprietà. I bambini hanno sempre frequentato scuole pubbliche ed i viaggi estivi o invernali della famiglia erano semplici. Tuttavia, trascorso ormai un notevole lasso di tempo dall'ordinanza presidenziale (2020) e non essendo mai stato modificato nel corso dell'istruttoria l'importo per i figli le cui esigenze aumentano con il trascorrere degli anni senza che sia necessario, sul punto, dedurre alcunchè, e tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dai minori con la madre, il Collegio pone a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 ciascuno, pari ad € 1.200,00, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat da maggio 2026.
Restano confermate le spese straordinarie al 70% a carico del padre, - come già stabilite dal Presidente e confermate in Corte d'Appello - tenuto conto della circostanza che la resistente non lavora e non ha fonti di reddito.
Gli assegni unici per i minori, inoltre, come di fatto già avviene, sono percepiti per intero dalla
[...]
_1
Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente. E' noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n.
23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Orbene, nel caso concreto la ha sempre sostenuto di non aver mai potuto lavorare a _1 causa del divieto categorico del marito che ha sempre voluto che lei si occupasse della casa e dei figli;
l'unica proprietà (oltre alla casa coniugale e nuda proprietaria della casa abitata dai suoi genitori) aveva la disponibilità di una casa a Castel di Sangro che ha poi venduto per la cifra di € 43.000,00 che le sono occorsi per ripianare dei debiti.
I testimoni escussi hanno dichiarato:
, zio della resistente: (…) per quanto ne sappia, la famiglia andava spesso in Parte_4 Puglia d'estate , una volta in crociera e una volta in Spagna. mi ha sempre detto di voler _1 lavorare perché aveva fatto tanti sacrifici per conseguire la laurea, ma purtroppo il marito non voleva. Questo me lo raccontò, se non sbaglio, anche quando erano sposati. Mi diceva che lui era un uomo tradizionale perché voleva che la moglie stesse a casa badare alla famiglia ed ai figli. Personalmente non ho mai parlato con di questo argomento. _1
, sorella della resistente: facevano spesso vacanze estive in Puglia o a Parte_5
Castel Di Sangro sempre d'estate; ricordo anche una crociera o quando i bambini erano piccoli, andavano in Calabria o a Vieste. Sempre in Italia.
zio della resistente: (…) Quando io parlai con di questa sua Controparte_4 _1 autoritarietà nei confronti di , lui negava di aver impedito alla moglie di lavorare. Ma in _1 verità era un tipo molto forte caratterialmente diceva sempre che si doveva fare come diceva lui.
Finì il contratto di lavoro, ma poi lui non le ha consentito di riprendere il lavoro. Non so riferire nulla sui viaggi.
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madre della resistente: non ha mai voluto che lavorasse;
non ci Controparte_5 _1 _1 sono mai state possibilità di farlo ragionare su questo. Noi genitori eravamo prima dispiaciuti e poi preoccupati perché prima di tutto aveva conseguito la laurea con i nostri sacrifici e poi _1 perché lui era molto aggressivo quando si toccava l'argomento all'inizio del matrimonio. Mio marito, che è stato per anni direttore in banca, avrebbe anche potuta inserirla, ma non ci fu verso.
Lasciò il lavoro e poi nacquero i figli;
io mi proposi anche per aiutarla se avesse voluto lavorare ma glielo ha sempre impedito. Anche se io avessi voluto parlare con mio genero, lui non _1 accettava il dialogo ed era molto aggressivo. (…) d'estate andavano in un villaggio, una volta in crociera ed una volta a Barcellona. Orbene, il Collegio, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e dell'istruttoria svolta, ritiene fondata la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente la quale, sebbene sia donna di ancor giovane età (47 anni) e dotata di un titolo di studio prestigioso quale la laurea, non è ipotizzabile che – dopo tanti anni di vita coniugale dedicata ai figli ed alla famiglia – possa oggi ricollocarsi nel mondo del lavoro. E' vero che la resistente è proprietaria della casa familiare (mentre ha venduto il cespite in Castel Di Sangro anni orsono), ma è anche vero che la stessa non ha alcuna fonte di reddito e che la sproporzione rispetto al marito (del quale sopra sono stati indicati i redditi da libera professione) è di tutta evidenza. Va posto, pertanto, a carico del l'obbligo di corrispondere _1 alla moglie la somma di € 250,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat da maggio 2026.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano, per le 4 fasi, secondo i parametri del
DM 147/2022 a carico del ricorrente, come in dispositivo.
Pone a carico di definitivamente le spese di ctu come già liquidate con decreto Parte_1 del 7.4.2022 ed il compenso per il curatore speciale che si liquida in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara che la separazione già pronunciata con sentenza sia addebitata a , Parte_1 ai sensi dell'art. 151/2° co c.c.;
2. rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 _1
;
[...]
3. dispone l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, come indicato in parte motiva;
4. sospende le visite del padre con e Per_1 PE
5. Nulla prevede per le visite del padre con Per_3
6. pone a carico di l'assegno mensile di euro 1.200,00 quale contributo al Parte_1
7. mantenimento dei figli minori e con decorrenza dalla pronuncia e Per_1 PE Per_3
8. rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI a far data da maggio 2026;
9. pone a carico di l'obbligo di corrispondere al mantenimento della moglie Parte_1 nella misura di € 250,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat da maggio 2026;
10. Pone a carico di il pagamento del 70% delle spese straordinarie, come Parte_1 indicato in parte motiva;
11. autorizza a percepire per intero l'assegno unico per i figli;
Controparte_1
12. assegna la casa coniugale alla resistente;
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13. pone a carico di le spese di giudizio sostenute dalla resistente che, in Parte_1 ragione delle 4 fasi, si liquidano nella misura di € 7.616,00, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso di spese generali se dovute;
14. pone definitivamente a carico di le spese di ctu come già liquidate;
Parte_1
15. pone definitivamente a carico di le spese di ctu come già liquidate;
Parte_1
16. condanna a corrispondere le spese del curatore, avv. Colomba Eccellente Parte_1 che liquida in € 2.265,00, e per essa, all'Erario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il G.Rel. Il Presidente
Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n.11609/2020 ed al n. 5742/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza n. 11099/2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Gaetana Paesano e dall'avv. Giuseppe Della Monica
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1
Cutolo, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale NONCHE' AVV. COLOMBA ECCELLENTE
CURATRICE SPECIALE DEI MINORI
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza del 7.1.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri atti. Il Gi ha riservato la causa in decisione con i termini di legge;
il Pubblico Ministero ha chiesto la conferma della disciplina in atto, con affido esclusivo dei minori alla madre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2020 il IGn. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sign. il 29.7.2006 dal quale sono nati (9.5.2008), Controparte_1 Per_1
(20.4.2011) e (18.11.2015) – deduceva: PE Per_3
(…) - 3) che il rapporto coniugale, una volta di reciproca soddisfazione e gradimento, si è mantenuto tale fino a qualche anno fa, quando tra i coniugi è iniziato l'affievolimento dell' affectio maritalis. - 4) che la rottura dell'amore che teneva unita la famiglia Parte_2 non si è verificata bruscamente, in virtù un singolo evento, ma si è spento nel corso di più anni. -
5) che nel corso degli anni di matrimonio, si sono manifestati dei cambiamenti nella personalità dei coniugi che li hanno portati a maturare interessi diversi e si è sempre più accentuato il divario culturale e socio economico tra gli stessi. 6) che la IG.ra si è sempre rifiutata di _1 cercare lavoro, pur essendo qualificata “ laureata in Scienza dell'educazione”. 7) che la stessa, non solo non ha mai contribuito economicamente nell'ambito familiare, ma ha sempre ostacolato la crescita professionale del ricorrente, limitando i suoi rapporti con colleghi e clienti. 8) che la mancanza delle pubbliche relazioni, ed il carattere poco diplomatico della resistente nei confronti dei colleghi del , hanno inciso notevolmente sulla crescita professionale del ricorrente. _1
9) che il Dott. , stante il carattere poco reattivo alla vita sociale della moglie, ha dovuto _1 sottrarre tempo alla professione e dedicare sempre più tempo ai figli, tant'è che lo stesso, si è sempre curato di accompagnare i figli a scuola e quando possibile, anche a riprenderli e portarli a casa. 10) che il ricorrente, ha sempre accompagnato il figlio a fare sport il martedì, PE giovedì e venerdì pomeriggio, in quanto la resistente mostrava disinteresse nei confronti degli
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impegni sportivi, ludici e scolastici dei figli. 11) che tutti i tentativi fatti per salvaguardare l'unione della famiglia sono risultati vani;
12) che da svariati mesi, i litigi tra i coniugi ed in particolare le sfuriate della IG.ra con toni poco consoni alla presenza dei minori si _1 sono intensificati;
13) che il ricorrente, resosi conto che la sua presenza in casa altro non era che un motivo di litigi continui che si ripercuotevano soprattutto sulla prole, poco prima delle feste
Natalizie del 2019 ha confidato alla moglie, che era giunto alla decisione di allontanarsi dalla casa coniugale, per non creare ulteriori motivi di tensione con la famiglia. 14) che il ricorrente invitava, a mezzo procuratore, la IG.ra a definire i termini per una separazione _1 consensuale;
15) che da quel momento in poi, il rapporto tra i coniugi si è inasprito totalmente, ed essendo i litigi ancora più frequenti, il sig. usciva al mattina presto, accompagnava i
_1 figli a scuola e rientrava la sera;
16) che in data 21.01.2020 il sig. , mentre era intendo a
_1 raccogliere i propri effetti personali dalla casa coniugale in presenza della moglie, veniva istigato alla lite dallo zio, dalla zia della moglie e dal suocero, che erano sopraggiunti nel frattempo;
17) che in tale circostanza, il dott. , sopraffatto dall'ira arrecò alcuni danni ai mobili e
_1 suppellettili di casa. 18) che per tale ragione il dott. , è stato indagato del reato di
_1 maltrattamenti in famiglia, rg. N. 1858/2020, con divieto di avvicinarsi alla moglie. 19) che il
Tribunale di Napoli, revocava parzialmente la misura inflitta al del divieto di dimorare _1 in Napoli, lasciando solo il divieto di avvicinarsi alla moglie nella qualità p.o. 20) che la sig.
[...] si è fatto scudo di questa ordinanza, e dal 21.01.2020, in tal modo per vendicarsi del _1 marito, punisce i figli. 21) che allo stato i figli minori ed non vedono il Per_3 PE Per_1 padre, né lo stesso li può sentire al telefono, in quanto la sig.ra non lo permette. 22) _1 che allo stato non vi è impedimento alcuno che il Dott. possa vedere e tenere con sè i _1 figli. 23) che la resistente non comunica al i giorni e le modalità per vedere i figli. _1
Ha chiesto: - pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito causale a carico della sig.ra ; disporre che i figli e siano affidati in modo Controparte_1 Per_1 Per_3 PE congiunto ai genitori con residenza privilegiata presso la madre, con il diritto del padre di vederli, due giorni a settimana il martedì ed il venerdì dalle 15,00 alle 20,00, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli. - Disporre che il sig. possa sentire a mezzo telefono e/o _1 videochiamata con il cellulare o via Skyp web per un ora al giorno in modo ininterrotto i tre figli, ordinando alla sig. di non interferire nel rapporto padre/figli - disporre che il giorno _1 della festa del PA i figli trascorrano la giornata con il padre, ed il giorno della festa della Mamma con la madre;
- disporre che i giorni del compleanno e dell'onomastico del ricorrente, i figli compatibilmente con gli impegni scolastici, stiano con il padre;
- disporre che per il compleanno e l'onomastico della resistente, i figli, previ impegni scolastici, trascorrano i predetti giorni con lo madre;
- disporre che l'onomastico ed il compleanno dei figli e gli stessi Per_1 Per_3 PE trascorrano le dette ricorrenze con la madre o con il padre ad anni alterni;
- disporre che i minori, trascorrano ad anni alterni, i primi 15 giorni di vacanze del mese di agosto con la madre ed i successivi 15 giorni con il padre, da concordare entro e non oltre il 30 maggio;
- per le ferie Natalizie e di Capodanno saranno gli stessi genitori a trovare l'accordo per tenere i minori dividendosi le festività ricorrenti ed alternando il periodo per gli anni successivi. Per le festività
Pasquali i genitori, ad anni alterni, terranno i minori la domenica di Pasqua ed il lunedì in Albis, dalle ore 10,00 alle 20,00 . - disporre che alternativamente i figli restino con il padre a week end alterni, dalle ore 10 del sabato (e/o uscita di scuola) fino alle 20,00 della domenica, al fine di aver una continuità nel rapporto padre figli. - Ordinare al ricorrente, in considerazione delle condizioni economiche e reddituali delle parti e dell'addebitabilità della separazione, di versare in favore dei figli minori la somma che l'On. Giudicate riterrà equa, in considerazione che la casa coniugale è di proprietà della moglie. - Ordinare alla resistente, la restituzione dei mobili e suppellettili di proprietà del ricorrente. - Adottare ogni altro ed opportuno provvedimento richiesto.
Con ricorso depositato dalla IGn. in data 26.6.2020, la stessa ha chiesto pronunciarsi la _1 separazione con addebito al marito nonché l'affido esclusivo dei figli.
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Il Presidente del Tribunale al quale è stato assegnato il secondo giudizio, previa riunione, ha rimesso gli atti al Giudice adito successivamente. Riuniti i due procedimenti - (il n. 11609/2020 è stato riunito al n. 5742/2020), la sign.ra _1 si è costituita nel procedimento instaurato dal marito e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: (…) L'immagine fornita da controparte nel ricorso introduttivo (…) non risponde assolutamente alla realtà, così come non risponde assolutamente alla realtà la avversa ricostruzione di quanto accaduto la sera del 21 gennaio 2020. Il fallimento dell'unione coniugale è imputabile esclusivamente ai gravissimi ed illegittimi comportamenti posti in essere dal sin dai _1 primi tempi del matrimonio. - dopo il matrimonio il , uomo dal carattere egoista ed _1 autoritario, “impose" da subito una rigida separazione dei ruoli, relegando la moglie ad un ruolo subalterno e servile: lui era l'unico che doveva prendere tutte le decisioni sia in relazione alla vita familiare, sia in relazione alle scelte lavorative ed economiche, la moglie doveva solo “obbedire in silenzio”, non poteva chiedere "spiegazioni" (…) - con il tempo il "impose" in casa un _1 vero e proprio "regime dittatoriale": si faceva solo ciò che voleva lui, si usciva molto raramente e solo quando e con chi diceva lui, decideva lui quando e dove andare in vacanza e, finanche, quale programma guardare in televisione e, come se ciò non bastasse, al fine di avere la "totale gestione" della moglie, la ha “allontanata” per lungo tempo da familiari ed amici. (…), in alcune occasioni, ci sono state violenze fisiche (oltre all'ultimo episodio del 21 gennaio 2020, in seguito al quale il è stato tratto in arresto); molteplici sono stati gli episodi di violenza in danno _1 alla moglie (…) - nel mese di novembre 2019 il ha comunicato alla moglie la sua _1 decisione di volersi separare. La come detto, completamente “soggiogata” dal marito, _1 in un primo momento ha addirittura cercato di indurlo a “cambiare idea”, poi, benchè fortemente provata dai gravissimi ed illegittimi comportamenti da lui posti in essere, nell'esclusivo interesse dei figli, ha finanche tentato di addivenire ad una separazione consensuale (separazione che avrebbe comportato la sua rinunzia a sentir accertare la esclusiva responsabilità del marito nel fallimento del matrimonio). (…) la sera del 21 gennaio 2020, a seguito di una discussione originata da futili motivi, il , alla presenza dei figli, ha nuovamente aggredito la _1 _1
(e finanche il di lei padre, giunto in soccorso della figlia a seguito di una telefonata nella quale chiedeva aiuto), costringendola a chiedere l'intervento dei Carabinieri ed a ricorrere alle cure del
Pronto Soccorso;
a seguito di detto episodio si è instaurato in danno al un procedimento _1 penale (Proc. Pen. N. 1858/2020 R.G.N.R. 1710/20 R.G. GIP) nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla (cfr. doc. n. 5), _1 procedimento conclusosi con la condanna del alla pena di 10 mesi di reclusione (cfr. _1 doc. n. 7); - come se ciò non bastasse, il giorno 12 settembre 2020 la è venuta a _1 conoscenza dalla figlia della relazione extraconiugale che il intratteneva da Per_1 _1 tempo una con un'altra donna (la signora madre di una ex compagna di classe del figlio CP_2
. (…) - il , poi, si è sottratto e continua a sottrarsi alle proprie obbligazioni Per_3 _1 economiche nei confronti della moglie e dei tre figli (a far data da 21 gennaio 2020, nonostante le reiterate richieste formulate anche a mezzo dello scrivente difensore, si è limitato a corrispondere la somma irrisoria di € 400,00/500,00 mensili (…) Stante la assoluta esiguità delle somme corrisposte dal marito, la la quale, come detto non dispone di alcuna entrata, si è vista _1 costretta per far fronte al quotidiano proprio e dei figli a contrarre dei prestiti (cfr. doc. 14) ed ha richiesto al Fondo comunale di Solidarietà del Comune di Napoli la assegnazione del contributo al sostegno alimentare – un contributo di € 300,00 da utilizzare presso i supermercati convenzionati in tre tranches di € 100,00 ciascuna a partire dal 15 aprile 2020 (…) Alla luce dei gravissimi comportamenti posti in essere dal , contrari ai doveri che si originano dal _1 matrimonio e della di lui condotta persecutoria, vessatoria e violenta, fondata e meritevole di accoglimento è, invece, la domanda che la comparente spiega in via riconvenzionale con il presente atto di pronunzia della separazione con addebito di responsabilità al ai sensi e _1 per gli effetti dell'art. 151, 2° comma c.c. (…) Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta
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evidenza che la è l'unico genitore in grado di ridurre al massimo i danni derivanti dalla _1 disgregazione del nucleo familiare e di garantire il sano sviluppo psico-fisico di , Per_1
e e, conseguentemente, è a lei che i figli devono essere affidati in via esclusiva. PE Per_3 (…) Come già rilevato, la nel periodo successivo all'allontanamento del aveva _1 _1 manifestato l'opportunità di prevedere che la ripresa dei suoi incontri con i bambini, i primi dopo i gravissimi comportamenti del giorno 21 gennaio 2020, avvenisse con delle modalità ed in un contesto adeguatamente tutelante per i minori anche sotto il profilo psicologico ed emotivo. Purtroppo, le richieste della sono state disattese in quanto il , incurante della _1 _1 situazione emotiva in cui si trovavano i figli, ha rifiutato di incontrarli alla presenza del vicino di casa, signor , persona ben conosciuta dai figli ed amica del e della CP_3 _1 [...]
Poi vi è stato il lockdown (per il Covid 19) durante il quale la ha più volte _1 _1 manifestato al marito sia l'opportunità per i figli di evitare spostamenti, sia la necessità di adottare opportune cautele per la ripresa della frequentazione con i figli, (…) Il dott. , in _1 costanza di convivenza coniugale, oltre a provvedere al pagamento delle utenze, degli oneri condominiali, etc., corrispondeva del danaro contante alla moglie per il quotidiano, versava periodicamente su un conto corrente di cui la moglie era intestataria con la di lei madre delle somme e provvedeva al pagamento di tutte le spese per le vacanze, per i weekend, per le uscite, etc. (…) I figli (12 anni), (9 anni) e (5 anni) frequentano la scuola Per_1 PE Per_3 pubblica ( frequenta la seconda media presso l'istituto , la quarta Per_1 Per_4 PE elementare e il terzo anno di asilo, entrambi presso l'istituto , plesso Alfano), Per_3 Per_4 hanno sempre praticato attività sportiva, utilizzano il tablet, frequentano amichetti e presentano tutte le esigenze dei bambini della loro età. Stante la disparità tra le condizioni patrimoniali dei genitori ed il totale onere pratico ed educativo dei figli gravante sulla fondata e _1 meritevole di accoglimento è la richiesta di porre a carico del l'integrale pagamento _1 delle spese straordinarie per i figli. (…) la è sempre stata ostacolata dal marito nel _1 reperire una attività lavorativa e per "obbedire" alle di lui regole di vita ha rinunziato alle proprie aspirazioni ed a qualsivoglia realizzazione nel campo lavorativo e si è fatta carico da sola della gestione della casa, dello accudimento del marito (cui non ha mai negato amore, disponibilità ed una dedizione incondizionata), della crescita e della educazione dei tre figli (che ha seguito e segue negli studi, negli sport, nelle amicizie, etc.), consentendo così al marito stesso di dedicarsi alla propria attività professionale. Alcun reddito deriva alla dalle _1 proprietà immobiliari enfatizzate da controparte. La infatti, oltre alla già casa _1 coniugale, il cui valore, purtroppo, non è certamente quello indicato nella nota informativa ex adverso depositata (trattasi, infatti, di un cespite di 3 vani sito al piano ammezzato di un modesto fabbricato alla Via Arno, zona Soccavo), è nuda proprietaria dell'appartamento alla Via Epomeo ove vivono gli anziani genitori (nuda proprietà donatale nel 2017 dai genitori i quali si sono riservati il diritto di usufrutto con reciproco accrescimento) e proprietaria di una Mobil-Home in Castel di Sangro, cespite che, lungi dal produrre una congrua entrata, è per la solo _1 fonte di spese. Con riferimento a detto ultimo cespite (cespite acquistato nel 2016, contraendo un mutuo di € 55.000,00, con scadenza al 27.1.2041), si rileva che la non essendo in _1 grado di continuare a far fronte al pagamento delle rate del mutuo (circa € 270,00 mensili) e degli oneri condominiali, si è vista costretta ad alienare detto immobile per € 42.000,00, importo, purtroppo, neanche sufficiente a coprire il mutuo residuo ad oggi pari ad € 47.173,00. Oggi la quarantaduenne, non svolge attività lavorativa, nè ha alcuna prospettiva in tal senso, _1 non fruisce di alcuna entrata, non dispone di risparmi, è gravata da debiti e dedica tutto il suo tempo alla cura dei tre figli tutti ancora in età scolare, di 12 anni, di 9 anni e Per_1 PE di 5 anni. (…) Per_3
Ha chiesto: 1) rigettare la avversa richiesta di addebito della separazione alla e _1 pronunziare la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità al Parte_3 per aver causato con i propri illegittimi comportamenti contrari ai doveri che si originano _1 dal matrimonio il fallimento dell'unione coniugale;
2) assegnare la già casa coniugale, cespite sito
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in Napoli alla Via Arno n. 26, in uno a tutto quanto nella stessa contenuto, ad essa in _1 quanto genitore presso il quale avranno il loro domicilio privilegiato i figli minori Per_1 e c) disporre l'affidamento esclusivo alla dei figli minori PE Per_3 _1 Per_1
e 3) disporre in ordine alle modalità di incontro padre-figli solo a seguito di PE Per_3 attenta ed approfondita indagine (sia a mezzo dei Servizi Sociali, sia a mezzo, se necessario, di C.T.U.); 4) determinare con decorrenza dalla domanda in misura non inferiore ad € 2.000,00 (duemila/00) mensili, l'assegno a carico del dott. per il concorso al mantenimento dei _1 figli;
5) determinare con decorrenza dalla domanda in misura non inferiore ad € 800,00 (ottocento/00) mensili l'assegno a carico del medesimo dott. per il mantenimento della _1 moglie;
6) prevedere che gli anzidetti assegni dovranno essere rivalutati annualmente ed automaticamente, quanto meno sulla base degli indici Istat;
7) porre a carico del dott. _1
sempre quale concorso al mantenimento dei figli, l'onere di provvedere, sempre con
[...] decorrenza dalla domanda, al pagamento integrale delle spese;
8) imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale e personale, affinchè lo stesso non possa sottrarsi all'adempimento di quanto previsto dagli artt. 337 ter e 156 c.c.; 9) rigettare la avversa richiesta di restituzione dei mobili e suppellettili del ricorrente.
Il Presidente del Tribunale – sentite le parti all'udienza del 3.12.2020 – ha statuito come segue:
Rilevato: - che chiede l'affido esclusivo dei figli minori, adducendo che il Controparte_1 coniuge ha tenuto, in presenza dei figli, comportamenti violenti e aggressivi nei suoi confronti e adotta tutt'ora comportamenti lesivi della serenità dei figli;
- che, dal canto suo, il _1 lamenta che la moglie, dalla quale è separato di fatto dal momento in cui si è allontanato dalla casa coniugale, non gli consente di mantenere con i figli un rapporto continuativo frapponendo ostacoli al suo diritto di vedere i minori, ciò che la giustifica con difficoltà logistiche e _1 di tutela della salute legate all'emergenza sanitaria in atti, con particolare riferimento ai mesi tra marzo e maggio 2020; - che i comportamenti denunciati dalla trovano in parte _1 riscontro nella documentazione da questa allegata e nella sentenza del GUP di Napoli che ha condannato il per le lesioni cagionate alla moglie nel corso dell'episodio di violenza _1 avvenuto il 21 gennaio 2020; - che, tuttavia, non essendovi precisi riscontri in merito alla condotta tenuta dal nei confronti dei figli, non vi sono i presupposti per formulare un _1 giudizio negativo sulla sua capacità genitoriale, dovendo differirsi all'esito delle ulteriori acquisizioni istruttorie un provvedimento che eventualmente deroghi al regime legale dell'affido condiviso;
- che in tale contesto, sulla base della documentazione in atti e ferme le ulteriori valutazioni che potranno essere compiute all'esito dell'istruttoria o, comunque, nel corso del giudizio, deve disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso la madre;
- che, al fine di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui fino ad ora si è articolata la vita familiare dei minori, la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente;
- che, considerato il grave episodio avvenuto nel gennaio 2020 alla presenza dei figli, la persistenza dei tentativi del di avvicinare la _1 moglie (denunciata e documentata da questa attraverso il deposito dei messaggi inviatile via e- mail dal marito che contraddicono quanto da questi dichiarato in udienza in merito alla sua volontà di separarsi e di rispettare il divieto di avvicinamento alla moglie), nell'esclusivo interesse dei minori e al fine di consentire loro di recuperare un rapporto di fiducia nei confronti del padre sottraendoli alle pressioni da questi esercitate sui figli per colpire indirettamente la
[...]
appare opportuno, in via provvisoria e fino all'acquisizione di ulteriori elementi, stabilire _1 che gli incontri dei minori con il padre avvengano con l'intervento dei servizi sociali;
- che, quanto agli aspetti economici, va rilevato che è pacifico fra le parti che la abbia svolto _1 sempre l'attività di casalinga e che attualmente sia lei ad occuparsi della crescita dei tre figli ancora in tenera età, per cui va posto un assegno di mantenimento della a carico del _1
: - che dalla dichiarazione dei redditi del 2019 si evince che, nel periodo di imposta _1 dell'anno 2018 il ha avuto un reddito imponibile di euro 26.933,0 ma non è stata _1 depositata la dichiarazione dei redditi dichiarati per l'anno 2019; - che, in ogni caso, nel
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determinare l'assegno a carico del genitore non collocatario per il mantenimento dei figli e della moglie deve tenersi conto della sua specifica professionalità e della conseguente capacità reddituale;
oltre che del tenore di vita in precedenza assicurato alla famiglia e delle esigenze dei minori;
- che in tale contesto, appare congruo porre a carico del resistente, in via provvisoria, un assegno complessivo di € 1.300 ( € 330,0 per ciascun figlio e le restanti per la moglie) da adeguarsi annualmente secondo indici Istat, oltre il 70% delle spese mediche, sportive e scolastiche dei minori facendo rinvio, quanto alla distinzione di spese che ordinarie e straordinarie e alla modalità di loro determinazione, al protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Napoli;
P.Q.M.
letti gli artt. 706 e segg. c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, attribuendo al padre il diritto di incontrarli con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti almeno una volta alla settimana, in giorni ed orari da concordarsi;
3) assegna la casa familiare a 4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 Parte_1 alla entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 1300,0 ( di cui euro 330,0 per _1 ciascun figlio ed i restanti per la moglie) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese mediche, sportive e scolastiche, con rinvio, quanto alla distinzione di spese che ordinarie e straordinarie e alla modalità di loro determinazione, al protocollo d'intesa adottato presso il Tribunale di Napoli;
5) nomina giudice istruttore la dott.ssa Immacolata Cozzolino e rimette le parti innanzi alla stessa per l'udienza del 9 marzo 2021 (…) Con decreto del 6.4.2021, la Corte d'Appello ha deciso in ordine al reclamo proposto in via principale dal ricorrente ed al reclamo incidentale della resistente, ed ha confermato la suddetta ordinanza sia in ordine alle modalità di affido e di visita dei minori che agli aspetti economici.
Espletata, quindi, una lunghissima e complessa istruttoria - (Servizi Sociali, CTU, prove testimoniali, nomina di curatore speciale dei minori, ascolto dei minori e Per_1 PE diversi liberi interrogatori delle parti), - la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge. Già pronunciata la sentenza sullo status, in ordine alla domanda di addebito formulata dalla resistente in riconvenzionale nei confronti del marito, il Collegio osserva quanto di seguito.
Come è noto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa
(v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
La fonda la domanda di addebito adducendo comportamenti violenti del marito. _1
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Il Collegio - nella consapevolezza di come anche un solo episodio di percosse sia sempre gravissimo in quanto esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, - non può che addivenire, a fortiori, nel caso di specie ad una pronuncia di addebito in ragione del carattere della continuatività delle condotte tenute che con ogni evidenza hanno generato una profonda irreversibile crisi, rappresentando tali condotte violente la causa, se non esclusiva, principale della crisi coniugale. Le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997); Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017,
n.7388, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351). Fatte tali premesse, è emerso dall'istruttoria che le cause che hanno portato alla fine dell'affectio coniugalis siano da addebitarsi esclusivamente al Le mortificazioni, le offese, gli insulti _1
e ritorsioni di carattere economico, anche in presenza dei figli - (come emerso anche dal loro ascolto che di seguito si riporterà) - sono culminate nell'episodio del 21 gennaio 2020; il _1
– come dallo stesso evidenziato già nel ricorso, è stato condannato per reato di lesioni commesso in danno del coniuge ed in presenza dei minori;
nella sentenza n. 852/2020 del GIP si legge: “In particolare, il , dopo un litigio tra i due già intervenuto la mattina del 21, la sera per un _1 banale motivo, fu particolarmente violento, cominciando ad inveire contro la (“stai _1 zitta, vattene via spostati”) per poi colpirla con schiaffi e graffi al volto, facendola sbattere contro il muro e tirandole i capelli, il tutto alla presenza della figlia , chiamata dalla madre per Per_1 chiedere aiuto. La donna cercava poi di allontanarsi, portandosi in camera da letto per contattare il padre, ma qui era nuovamente aggredita, spintonata sul letto dal che le strinse il collo _1 con un braccio sino a quasi non farla respirare;
anche in tal caso interveniva che Per_1 probabilmente riusciva ad allontanare l'uomo dalla madre.” Il è stato condannato per il _1 reato di cui all'art. 572 cpc, alla pena di 10 mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni in sede civile. Pendono, inoltre, nei confronti del ricorrente : 1)Proc. Pen. n. 22755/21 R.G.N.R. imputato dei reati di cui agli art. 612 bis co.1( stolking) e 387 bis c.p.(violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla imposto con la misura cautelare), rinviato al 17 marzo 2025 _1 innanzi la 9 ^ sezione penale -G.M. Dott. Caputo;
2) Proc.pen. n. 22147/20 R.G.N.R. imputato del reato di cui all'art. 387 bis (violazione dell'obbligo di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie), rinviato al 30 giugno 25 innanzi la7^ sez.pen. G.M. Dott.ssa Laviano. Il Il procedimento penale n. 1858/20 R.G.N.R. è stato definito dalla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna del per il reato di cui agli art.582,585, 61 n.11 quinquies c.p. (lesioni aggravate _1 in danno di ). Controparte_1
Infine, in sede di precisazione delle conclusioni, il procuratore della ha aggiunto che, _1 riguardo al procedimento penale n. 22755/2021 R.G.N.R. per il quale il sig. era imputato _1 dei reati di cui agli art. 612 bis co. 1 (stalking) e 387 bis c.p. (violazione del divieto di avvicinamento), è stato depositato il dispositivo di sentenza emesso in data 17/03/2025, con cui il sig. è stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione oltre la condanna al _1 pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile signora _1
Ancora: i testimoni indotti nel presente giudizio - hanno dato conferma del clima di violenza che vi è sempre stato nell'ambito della famiglia. All'udienza del 14.3.2023 sono stati escussi i testi indotti da parte resistente.
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Il sig. , zio della resistente: è vera la circostanza, ma ho saputo di queste condotte Parte_4 di solo dopo la separazione da mia nipote. (…) non ho assistito al litigio dei capelli;
me lo ha _1 raccontato dopo la separazione, cioè dopo diversi anni dall'accaduto; i fatti del 2008-2009 e _1 del 2013, li ho appresi ds diversi anni dopo, cioè dopo la separazione;
ricordo i fatti del giugno _1 2014 perché mi chiamò mio RA il padre di , e mi disse che l'aveva chiamato la figlia Per_3 _1 terrorizzata. Era chiusa in bagno con e ed e chiamò il padre per essere aiutata PE Per_1 perché disse a mio RA che la stava minacciando. Noi corremmo a casa, lui ci aprì la porta, ma quando cercammo di calmarlo, lui disse che in casa comandava lui e prese un coltello da cucina e lo brandiva davanti a noi. A quel punto, io mi allontanai, ma non ricordo se mio RA andò via. _1 era in casa ma non ricordo cosa accadde dopo. Non chiamammo i Carabinieri o la Polizia perché era la prima volta che apprendevamo di queste e violenze, che poi ho saputo erano state già attuate da nei confronti di . Forse se avessi saputo che già subiva da tempo la violenza del _1 _1 _1 marito, avrei reagito in modo diverso. Pensai che fosse un litigio e che sarebbe rientrato. Poi, quando parlai con circa 10 gg dopo che mi chiamò per chiedermi scusa, gli dissi che per me aveva _1 chiuso e che non avevo intenzione di instaurare alcuna conversazione. Confermo di aver appreso tutte queste circostanze relative alla condotta di da solo dopo la fine del matrimonio. (…) _1 _1
La sign. , sorella della resistente: mia sorella spesso mi diceva che la Parte_5 _1 tormentava per il lavoro che lei aveva iniziato e quando tornava a casa si arrabbiava se trovava qualcosa fuori posto. Non ho mai parlato con perché non era facile parlare con lui. (…) non _1 ero è presente, me lo raccontò il giorno dopo;
l'episodio del coltello m i è stato raccontato da _1
, da mio padre e da mio zio che intervennero. Ma io non ero presente. quella sera andò a _1 _1 casa di nostra madre ma poi non ricordo se rimase a dormire da lei. (…) è vero;
eravamo tutti a Castel Di Sangro ed io ero andata a fare la spesa;
quando tornai vidi il vetro rotto di una porta e mi disse che era stato . Quando entrai in casa, se non sbaglio era andato a _1 _1 _1 farsi medicare. Io dicevo a mia sorella di denunciarlo e di non subire più, ma lei voleva tenere unita la famiglia. (…) Adr: non ho mai visto alzare le mani su mia sorella o sui bambini, né ho mai _1 assistito a litigi tra i coniugi. Mia sorella mi diceva che i bambini avevano paura perché _1 alzava la voce anche in presenza loro. Ricordo che dopo l'episodio del vetro di Castel Di Sangro fu che mi raccontò del fatto, ma soprattutto che era piccolo era molto spaventato. Per_1 PE
Dopo che rientrò, era come se non facesse niente e non si parlò più dell'argomento. Qualche _1 volta mio padre ha provato a parlare con che lo ascoltava ma non cambiava il suo modo di _1 fare. Il sign. , zio della resistente, RA della madre di : non ero presente. Fu Controparte_4 _1
che me lo raccontò circa 15 giorni dopo;
l'episdio del coltello me lo hanno raccontato mio _1 cognato e ma io non ero presente;
è vero mi è stato raccontato da;
anche di _1 _1 quest'episodio mi è stato raccontato da e da mia sorella, che è la madre di . Della _1 Per_5 _1 mia percezione diretta posso riferire un episodio del gennaio 2020 quando di sera fui chiamato da mia sorella che mi disse di correre a casa di;
arrivai con mia moglie e con mio figlio. Per_5 _1
Bussammo alla porta e lui voleva cacciarci fuori ma io avevo paura per IA e gli dissi non me se sarei andato;
poi arrivarono il padre di con il cognato. Poi arrivarono i Carabinieri e lo _1 portavano via. Lui saltava addosso a noi presenti che non riuscivamo a calmarlo. Aveva distrutto tutti i mobili di casa. Ricordo che aveva chiamato un vicino di casa che cercava di calmarlo. Erano _1 presenti anche i bambini ed erano terrorizzati. Aveva degli eccessi di ira e rompeva tutto e lo vidi io rompere le cose;
buttò a terra il televisore, usò un martello per rompere un tavolo di vetro e buttò tutto per aria. Sono stato sentito anche dai Carabinieri e mi ritirai a casa alle 5 di mattina quando il fatto era successo alle 11.00 di sera. Quella sera la ricordo molto bene perché anche se non ricordo il giorno esatto, ricordo che c'era la partita del Napoli della Coppa Italia con la Lazio. La sign.ra , madre della resistente: non ero presente;
me lo ha raccontato;
a Controparte_5 _1 questo episodio dell'agosto 216 io ero a Castel di Sangro a casa di mia figlia e c'erano i bambini;
ci stavamo preparando per andare al parco acquatico quando ad un certo punto, per un motivo che neppure ricordo, lui si arrabbiò come un pazzo e diede un pugno in un vetro e lo ruppe. I bambini
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erano terrorizzati ma lui non se ne curò. Poi uscì perché si era ferito, e tornò dopo qualche ora.
Quando tornò era come se niente fosse successo e non disse niente e non chiese scusa. Non ha mai chiesto scusa di niente a nessuno di noi. Quando nel gennaio 2020 lui distrusse tutta la casa, io non ero presente, ma andai il giorno dopo con per aiutarla a mettere un po' apposto e dovemmo
_1 ricomprare alcuni mobili e la televisione. Era un disastro ed la casa non era abitabile. I bambini la sera stessa vennero a dormire da me insieme a I bambini erano terrorizzati. Aggiungo che io
_1 andavo poco a casa di perché non avevo piacere di stare con;
peraltro veniva a
_1 _1 _1 casa mia quando lui le dava il permesso. Ho capito solo dopo- quando era forse troppo tardi – che mia figlia ha vissuto in un clima di terrore per anni. Non ha mai denunziato il marito perché voleva salvare la famiglia. Se avessi capito prima l'inferno che stava vivendo avrei fatto qualcosa di diverso;
evidentemente non mi raccontava tutto per non farmi soffrire. Qualche volta ho visto che
_1 mortificava e lo rimproverava in modo umiliante;
so che qualche volta gli dava anche calci. PE A me i bambini non dicevano queste cose perché erano impauriti ed erano molto piccoli. E' sempre stato così con i figli, aggressivo ed autoritario, come con la moglie. (…) La domanda di addebito formulata dalla in riconvenzionale nei confronti del ricorrente
_1 va, pertanto, accolta. E', invece, è rimasta prova di riscontro probatorio la domanda di addebito della separazione formulata dal nei confronti della moglie, e va, pertanto, rigettata. _1
Sulla domanda di affido esclusivo dei minori formulata dalla resistente – alla quale si è opposto il – appare opportuno ricostruire l'iter processuale. _1
Successivamente alle determinazioni provvisorie del Presidente del Tribunale del 10.12.2020 in ordine alle modalità di visita padre-figli minori con modalità protetta dei minori presso i SS competenti per territorio della V Municipalità, sono pervenute le prime relazioni (2.3.2021) con le quali gli operatori, dopo aver svolto una prima visita domiciliare, aver ascoltato i bambini ed aver svolto i primi tre incontri, d'accordo con il Polo delle Famiglie, hanno sospeso gli incontri con Con richiesta al i avviare i minori ad un supporto – urgente – di carattere psicologico per i minori in quanto si rendeva necessario sia un sostegno della coppia nella gestione del conflitto, sia – cosa fondamentale – aiutare i minori ad elaborare il loro vissuto non facile.
I coniugi, in ogni caso, si sono dichiarati disponibili a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. All'udienza del 7.9.2021, dopo l'avvio di tali sostegni psicologici – su istanza dei procuratori, il GI, preso atto della sospensione degli incontri- ha ritenuto opportuno l'ascolto di - la Per_1 quale ha dichiarato: (…) da quando i miei genitori si sono separati la situazione è leggermente migliorata in quanto noi figli e nostra madre non viviamo più nell'incubo dei litigi quotidiani. Mio padre è sempre stato violento, sia nei nostri confronti che nei confronti di nostra non solo verbalmente (con Pt_6 offese, insulti, mortificazioni) ma anche fisicamente in quanto alzava le mani sia su nostra made che su di noi. A giugno c'è stata la Prima Comunione di ed io mi sono rifiutata di PE andare perché sapevo che ci sarebbe stato anche nostro padre. Mia madre però mi ha detto che lui, il RA e la sorella si sono comportati abbastanza bene. Circa gli incontri con mio padre, durante il primo lock-down dell'anno scorso, nonostante non si potesse uscire, lui pretendeva che noi scendessimo sotto casa per vederlo ed ha mandato i Carabinieri perché diceva che nostra madre non voleva farci uscire. Lo stesso è avvenuto nel corso del secondo lock-down a fine ottobre. Abbiamo sempre avuto un telefono al quale rispondevamo quando la sera ci chiamava ma ogni volta che io rispondevo mi insultava e mi diceva cattive parole. Per quanto riguarda gli incontri una volta alla settimana che abbiamo svolto, mia madre ci accompagnava agli appuntamenti e passavamo qualche ora con lui allo zoo, al cinema o al pub ma mai a casa sua.
Ha sempre negato tutto quello che ha fatto ed ogni volta che io gli rispondevo a tono dicendo cose che lui non voleva sentire, si creava di nuovo quel clima di terrore e disagio insopportabile. E' sempre stato un padre autoritario ed impositivo ed io andavo agli incontri per proteggere i miei
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fratellini. Non ce la faccio più a vivere in questo stato perché sono 13 anni che vivo così. Ho dovuto bloccare le telefonate in entrata ed anche watsapp. L'ultimo incontro tra noi e nostro padre è stato a giugno dopo la Comunione di e decidemmo che non lo volevamo più PE vedere e non vogliamo più andare al Polo Infatti, nonostante gli incontri ci fossero in presenza delle operatrici, lui ha continuato ad essere aggressivo ed a negare tutto il male fatto in passato alla mia famiglia. Mi sono stancata e non lo voglio vedere per il momento. Ho sempre protetto i miei fratellini facendo loro da scudo: vedo che stanno male e non riescono ad esprimerlo. Lui ha tentato più volte di mettermi in cattiva luce con i miei fratelli dicendogli che ero io la causa dei contrasti ma quando sono sola con loro e parliamo, anche loro mi dicono che stanno meglio se non lo vedono. Mi sento molto responsabile per loro quando mia madre non c'è e non mi sento di lasciarli soli con lui perché non mi fido di lui. Ho paura anche se i miei fratelli vedono mio padre senza di me ai Servizi Sociali;
non credo alle sue parole perché dopo tanti anni di sofferenza mia e dei miei fratelli credo che il suo interesse nei nostri confronti sia falso e lui facci finta di volerci bene. Non può tornare dopo tanti anni di sofferenza e fare finta di volerci bene. Per me ormai è troppo tardi;
sono consapevole delle mie parole ma ho perso la stima e la fiducia ed ho paura di lui. Chiedo che gli incontri siano sospesi per me.
Il Gi, pertanto, preso atto dei tali dichiarazioni nonché della relazione dei SS del 15.7.2021 dalla quale emergeva la paura e l'ansia dei minori nel corso degli incontri – ha nominato curatore speciale dei minori l'avv. Colomba Eccellente ed ha disposto l'espletamento di una ctu affidata alla dott.ssa . Ha, inoltre, sospeso gli incontri padre-figli autorizzando il padre a Persona_6 sentirli telefonicamente.
Il curatore si è costituita in giudizio ed ha dedotto: (…) l'accesa conflittualità e le forti criticità che caratterizzano il rapporto tra gli ex coniugi, rappresentano la causa di una grandissima sofferenza manifestata dai tre minori e minano così il loro benessere psicofisico. Di tale disagio entrambi i genitori, come sottolineano le Assistenti Sociali, dott.ssa e Persona_7 dott.ssa (X Municipalità – C.S.S. di Fuorigrotta), continuano ad attribuirsi Persona_8 vicendevolmente responsabilità: in particolare il IG. accusa la madre ed i nonni materni _1 dei minori di esercitare un forte condizionamento sui ragazzi, inducendoli a sviluppare atteggiamenti ostativi e sempre più rifiutanti nei suoi confronti. La IG.ra d'altro canto, _1 riferisce che i minori sono sempre più spaventati dal padre e messi sotto pressione: a suo dire, dopo gli incontri con il padre, i bambini restano scossi per giorni e non vogliono sentirlo;
lei stessa ammette di aver paura dell'ex marito e di sue possibili ritorsioni sul piano personale e familiare: la IG.ra più volte ha denunciato l'ex marito presso la pubblica autorità a causa di ripetuti episodi di violenza ed aggressività. Appare evidente che per i minori , e Per_1 PE
i vissuti che riportano come violenza assistita e/o subita sono ancora vivi ed attuali, Per_3 pertanto necessitano di spazi di cura ed elaborazione individuali, sia per loro che per gli adulti coinvolti. Tanto premesso, sulla base delle informazioni sin qui acquisite, trattandosi di una situazione, allo stato, che necessita di ulteriori approfondimenti e relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché della relazione dell'Istituto Toniolo circa l'attivazione dei percorsi richiesti a supporto degli incontri padre-figli e degli interventi a favore del nucleo, la scrivente si riserva ogni richiesta, nell'interesse dei minori, all'esito delle risultanze dei percorsi a farsi.
Successivamente al deposito della CTU della dott.ssa del 30.3.2022 – che riteneva possibile Per_6 disporre l'affido condiviso dei minori con visite protette presso i SS – stante le ripetute richieste del che lamentava di non vedere i figli da troppo tempo e che in tal modo gli veniva _1 impedito di esercitare i suoi diritti e di adempiere ai suoi doveri di padre – il GI, con ordinanza del
30.6.2022, ha nuovamente autorizzato la ripresa delle visite protette per altri sei mesi con supporto psicologico dei tre minori.
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Alla successiva udienza del 14.3.2023 la sign.ra ha dichiarato: andiamo tutti Controparte_1 lunedì al Centro Eos-ex Toniolo per seguire il percorso di sostegno psicologico. Ci troviamo bene, ed anche i bambini. è, però, particolarmente provato perché la terapia è molto Per_3 traumatica. Le dottoresse mi hanno dato consigli preziosi per gestirlo. e non Per_1 PE vogliono neppure parlare col padre al telefono, mentre gli parla tutte le sere. Il bambino, Per_3 però, non vuole fare le videochiamate ed il padre lo ha accontentato. L'ultima volta che i bambini Per_ hanno visto il padre è stato a Natale in occasione del saggio di dei maschietti;
mentre ed non hanno voluto parlare col padre e non l'hanno neppure salutato, Per_1 PE Per_3 invece gli ha parlato. Per fortuna, mio marito non ha più dato segni di invadenza nelle nostre vite e non è più venuto sotto casa a molestarci. I docenti della scuola di ed mi PE _1 hanno detto che il padre si è informato del loro rendimento ed ha fatto un colloquio on line;
non anche per . In ogni caso, sul registro elettronico lui è stato registrato e sicuramente vede Per_1 tutto quello che vedo io. Quando vado a parlare a scuola, i docenti mi hanno rassicurato sul loro andamento e mi hanno chiesto perché il lunedì li faccio uscire alle 10.00; ho detto loro degli incontri al Centro.
Alla successiva udienza del 16.5.2023 il procuratore del ha dichiarato la disponibilità del _1 suo assistito a sottoporsi a visita psicodiagnostica, come richiesta dal curatore del PM.
All'udienza del 26.10.2023, essendo emersi nuovi elementi in relazione alle condotte del _1 che non aveva dato il consenso ad di partecipare ad una gita scolastica ed in relazione Per_1 all'omissione dei versamenti per le spese straordinarie, su istanza del curatore e del PM, sono stati ascoltati (per la seconda volta) e in presenza del curatore del PM. Per_1 PE
ha dichiarato: Sono tranquillo e nessuno mi ha condizionato stamattina. Io ho 12 anni e PE frequento la seconda media, vado bene a scuola. All'inizio è stato molto duro accettare che i miei genitori si stavano separando, da circa un anno ho iniziato ad accettare la situazione. Ricordo che in passato PA ci chiudeva in bagno a chiave al buio per qualsiasi cosa facessimo, anche piccole cose. Ci picchiava con le mani, colpendoci anche in faccia. Noi gli dicevamo di smetterla ma lui non ci ascoltava e non ascoltava nemmeno mia madre che gli diceva di fermarsi Una notte, quando avevo 9 anni, ricordo che PA distrusse tutto a casa. Adesso non stiamo vedendo PA, mio RA lo sente telefonicamente. Io faccio judo e lui a volte viene alle gare. Io sto sempre con l'ansia che possa venire e che possa succedere qualcosa, tipo che inizi ad insultare mia madre. A me mi imbarazza questa cosa e la vivo con ansia. Mi sembra che dopo l'estate ci ha mandato i carabinieri a casa. Io non voglio né vedere né sentire mio padre, non ne voglio sapere. Lui in passato ha insistito per avere il mio numero ma io mi sono sempre opposto a che lo avesse. So che mio padre ha il numero del cellulare di mio RA e con lui si sente. Mio padre dice solo bugie, a parole fa il padre buono ma nei fatti fa solo cose sbagliate. Per tutti questi motivi io non voglio vederlo. Non voglio assolutamente che mi venga a prendere a scuola e per fortuna non è mai venuto. Io penso che mio padre non cambierà mai e non ci spero più. Non è mai cambiato e mai cambierà, ne sono sicuro. Da quando lui ha lasciato casa io mi sento più tranquillo. Io frequento la famiglia di mamma mentre non ho contatti con la famiglia di mio padre che non ci ha più contattato da quando lui è andato via. Io ho parlato con le assistenti sociali e dopo aver parlato con loro sono molto sereno, attualmente non sento più il bisogno di avere colloqui con loro. Posso dire che mio RA ultimamente fa un pò il prepotente, so che lui sente PA sul cellulare;
Per_3 io non so cosa si dicono e anzi ho il disgusto a sentire cosa dice perché so che lui dice solo bugie.
Ho sentito alcune conversazioni che lui ha avuto con mio RA. Io e i miei fratelli non parliamo di PA ma so che nessuno di noi lo vuole vedere, anzi vorrebbe vederlo ma lui è piccolo e, Per_3 secondo me quando diventerà più grande capirà la situazione”.
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: ho 15 anni. Sono serena e nessuno mi ha condizionato stamattina in quello che devo Per_1 dire. Io non me la sento di vedere mio padre. Io fino a qualche tempo fa l'ho incrociato fuori scuola e al saggio di ma non lo vedo cioè non sto con lui da circa 2 anni. Secondo me PE lui ci vuole punire perchè non vogliamo vederlo e ci fa dei dispetti non firmando le autorizzazioni per le gite scolastiche. Lui poi disse di non aver ricevuto nulla per la gita di maggio scorso ma so che non è vero. Ho saputo da mamma che lui le mandò una mail in cui disse che io avrei dovuto telefonargli e pregarlo per avere l'autorizzazione per la gita. Frequento il liceo classico. Ricordo che già il 7 settembre del 2021 sono venuta in Tribunale convocata dal giudice e ho reso le mie dichiarazioni. Rispetto al 2021 oggi sono più serena. Ricordo che quando nel 2020 facevamo gli incontri in spazio neutro lui negava tutto quello che era successo, poi se io e mio RA raccontavamo gli episodi di violenza accaduti in passato lui si arrabbiava e in varie occasioni ci sono state discussioni presso i servizi. A seguito di queste discussioni furono i servizi ad interrompere gli incontri. Quando vedo PA per strada lui fa finta di non vederci, lui ci ignora perché noi non vogliamo vederlo e ci punisce non firmandoci le autorizzazioni. Confermo quello che dissi nel 2021 cioè di sospensione degli incontri. Io, mamma e i miei fratelli abbiamo fatto un percorso di sostegno, ma ad oggi anche se sento a volte il bisogno di fare percorsi - quando accadono episodi con mio padre che mi fanno rivivere la situazione passata, - so che sarebbero inutili perché mio padre non cambierà mai;
per fortuna ho amiche con cui confidarmi. Posso dire che a volte ha attacchi di rabbia e ciò accade dopo che ha sentito mio padre;
PA lo Per_3 carica, lo mette contro di noi dicendogli che noi siamo cattivi e che non ci deve ascoltare. Subito dopo le telefonate alle quali a volte ho assistito mostra rabbia contro mamma,
contro
Per_3
e contro di me, ci dice parolacce tipo AM è una A”, AM è una PE stronza”, “se mamma muore sono contento”, “PA ha fatto bene quella sera a picchiarti”; poi è aggressivo verso mamma e la picchia. ricorda poco degli episodi di violenza del
Per_3 Per_3 passato ma ricorda che quando faceva i capricci PA chiudeva anche lui nel bagno e ricorda che lui piangeva. PÀ sente ma non lo vede, so che vorrebbe uscire con lui.
Per_3 Per_3 L'atteggiamento di mio padre sta creando un conflitto tra noi fratelli, ad esempio mi
Per_3 rinfaccia che a lui le autorizzazioni vengono date e a me no perché io sono cattiva. All'ultima domanda che il giudice mi fa cioè se voglio rivedere mio padre dico assolutamente no, non voglio costruire un rapporto che non c'è mai stato. La figura maschile di riferimento per me è mio nonno materno”. Il gi – preso atto delle disponibilità dei procuratori – ha invitato gli stessi ad individuare un neuropsichiatra per il piccolo fornendo almeno tre nomi ciascuno.
Per_3
Dopo la pronuncia sullo status ed all'esito del deposito di ulteriori istanze dei procuratori e del curatore, il GI – con ordinanza del 23.1.2024 – ha sospeso nuovamente le visite del padre con e Per_1 PE
Con successiva ordinanza del 9.7.2024, sono state, poi, autorizzate nuovamente le visite protette tra ed il padre, pur non avendo ancora i coniugi trovato un accordo sulla scelta del terapista Per_3 cui affidare il bambino.
Alla successiva udienza dell'8.10.2024 sono state sentite le parti: Il ha dichiarato: quando sono andato a casa dei miei figli ai primi di settembre dopo _1 aver comprato i libri, sono stato aggredito da mia moglie e non li ho consegnati. Mi sono sentito umiliato davanti ai miei figli. Non li ho consegnato i libri al curatore perché non sono munito di autovettura. Vado a lavorare a piedi. Non li ho portati con me oggi in tribunale. ADR: non vado alle visite disposte dal Giudice presso i SS perché non sono stato convocato da nessuno. Il giudice mi dà lettura dell'ultima relazione dei SS dell'11.9.2024 nella quale si dà atto che io non mi sono reso disponibile agli incontri. Contesto quanto scritto ma non voglio vedere mio figlio presso i SS ma in modalità libere. Potrei farmi accompagnare agli incontri con anche due pomeriggi a Per_3 settimana, da mia sorella, uno dei miei fratelli o da un cugina mia mia coetanea. In tal modo potrei vedere mio figlio in modo più libero al di fuori di un contesto assistenziale. Era già stato
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fatto un'esperienza simile in passato, circa 4 anni fa, quando i bambini venivano accompagnati da un parente della madre. La ha dichiarato: non è vero che l'ho insultato davanti ai miei figli. C'era solo _1 PE con me e non voleva vedere il padre. non c'era. Ho avuto paura in quanto ha ancora le Per_1 chiavi del cancello. non ha voluto prendere i libri dalle mani del padre e quando io ho PE detto a mio marito di lasciarli a me, lui è andato via. Ho comprato io i libri ai miei figli per evitare che i bambini perdessero giorni di scuola. Circa l'accompagnamento delle sorelle o del RA di mio marito agli incontri con il padre, non sono d'accordo perché non vede questi Per_3 parenti da anni, e non li può ricordare perché aveva tre anni quando ci separammo. Le videochiamate con il padre avvengono tutte le sere e durano pochi minuti perché poi il padre comincia a parlare male di me ed il bambino si stanca. Se invece durano poco, le telefonate, il bambino resiste al telefono. assume degli integratori dati dal dott. ed ora, finito il Per_3 CP_7 ciclo di tre mesi, il bambino sta meglio.
Le parti, poi, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla scelta dello specialista che avrebbe seguito nella persona del prof. e della sua equipe. Per_3 Per_10
Infine, con l'ultima ordinanza del 17.10.2024, il Gi, preso atto dell'ultima relazione dei SS, ha statuito come di seguito: letta l'ultima relazione dei SS dell'11.9.2024 dalla quale emerge il rifiuto del di vedere il _1 figlio minore presso la struttura (come da ordinanza della sottoscritta del 9.7.2024) in Per_3 quanto – a suo dire – lo stesso non condivide i protocolli istituzionali, - preso atto delle dichiarazioni dello stesso alla scorsa udienza il quale ha ribadito al Gi il suo rifiuto non _1 condividendo quanto statuito, - valutata le ultime condotte del padre che, alla ripresa della scuola, non ha consegnato i libri (da lui acquistati) ai figli costringendo il curatore a fare istanza Con al , in data 10.10.2024, non ha voluto rilasciare l'autorizzazione alla figlia per la gita Per_1 scolastica, costringendo l'avv. Cutolo (per la a presentare l'ennesima istanza in data _1
15.10.2024 sulla quale questo giudice ha provveduto autorizzando la minore a prendere parte alla gita, - ritenuto che queste condotte (nonché la generale condotta processuale tenuta dal nel corso del giudizio) siano chiaro sintomo di disinteresse del nei confronti dei _1 _1 figli (per due dei quali, sentiti dal Giudice, sono state anche sospese le visite con il padre), - preso atto dell'ultimo tentativo esperito alla scorsa udienza dal curatore Avv. Colomba Eccellente la quale ha cercato invano di convincere il ad adottare un comportamento rispettoso _1 dell'autorità anche al fine di dare prova di una sua resipiscenza, - rilevato, infine, che nessuno degli strumenti predisposti a tutela dei minori (CTu- SS, curatore speciale) sono stati idonei a raggiungere un sia pur minimo miglioramento dei rapporti padre-figli minori ma che, anzi, hanno inasprito ancor di più il ricorrente, dispone la trasmissione degli atti al PM per le valutazioni di
Sua competenza.
Il PM, con parere del 21.10.2024, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Orbene, così ricostruito l'iter processuale, emerge con chiarezza la condotta del che, più _1 Con volte richiamato dal rispettare e dare esecuzione ai provvedimenti onde dare prova della sua manifestata – ma mai concretizzata – volontà di voler fare il padre, – ha sostanzialmente manifestato, con le sue condotte processuali ed extra-processuali- la sua totale assenza di capacità di contenere la sua autoritarietà e la sua aggressiva impulsività , causa principale del rifiuto dei figli più grandi. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, il – opponendosi _1 all'affido esclusivo – ha chiesto l'affidamento dei figli ai SS, dimostrando ancora una volta che non ha a cuore il benessere dei figli. Va, inoltre, evidenziato che, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025, sono state depositate diverse istanze del curatore speciale al GI aventi ad oggetto la mancata consegna di libri di testo o la mancata autorizzazione a gite scolastiche dei figli.
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Sebbene in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa , la stessa Persona_6 avesse concluso per l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori – sia pure con incontri padre-figli in spazio protetto e percorsi di sostegno alla genitorialità dei coniugi per contenere e gestire i loro conflitti – tale relazione, depositata il 30 3.2022, è stata in sostanza superata da quanto emerso successivamente nel corso dell'istruttoria (come descritta): le condotte del _1 non sono mutate nel corso del processo in quanto il ricorrente ha perseverato nel suo dispregio e nella totale indifferenza nei confronti del processo stesso e delle regole ad esso sottese, fino alla conclusione che lo ha visto rifiutare gli incontri con ripristinati presso i SS in quanto – come Per_3 dallo stesso dichiarato agli operatori, non crede alla utilità di tali incontri e vorrebbe vedere Per_3 in modo libero. Il non ha mai compreso le necessità e le paure di e di _1 Per_1 PE
(sentiti dal Gi), né ha mai manifestato sensibilità riguardo al piccolo sarebbe stata Per_3 sufficiente da parte sua una collaborazione con tutti gli operatori del processo che si sono prodigati per cercare di ricostruire il rapporto con i due figli grandi (ormai definitivamente compromesso) e con il piccolo Per_3
Infine, il Tribunale non può ignorare le dichiarazioni dei “grandi minori”, e Per_1 PE che sono stati ascoltati in presenza del PM e del curatore speciale ed hanno confermato il loro totale rifiuto della figura paterna.
Come espresso dalla Corte di Cassazione, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). Anche la
Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere, e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione. A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori. La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, § 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio
2013, Lombardo c. Italia).
Questa essendo, dunque, la qui condivisa cornice giurisprudenziale nazionale e sovranazionale di riferimento, osserva il Collegio che nel caso concreto, il diritto alla bigenitorialità da parte delle minori è, sin da subito, risultato compromesso dalla condotta del come sora descritto. _1
Questo Tribunale non ignora che le dichiarazioni rese da un minore, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali.
Va, pertanto, confermato disposto l'affido superesclusivo di e alla madre. Per_1 PE Per_3
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Per le visite padre-figli, resta confermata – anche alla luce dell'età degli stessi (quasi 18 anni di e 15 anni di – la sospensione degli incontri. Saranno i ragazzi, quando si Per_1 PE sentiranno pronti, a contattare il padre.
Per la resistente ha chiesto: (…) Questa difesa ritiene che, nella denegata e non creduta Per_3 ipotesi che il Tribunale voglia consentire gli incontri padre-figlio, sia adeguato disporre che questi avvengano con l'intervento dei SS ed alla presenza di un esperto dell'età evolutiva, così come già disposto.
Il curatore speciale dei minori, avv. Eccellente, ha chiesto: in condivisione del parere reso dal PM si richiede l'affido super esclusivo dei tre figli minori alla madre;
vista l'età di e Per_1 ed il loro pervicace rifiuto di incontrare il padre, lasciare la frequentazione padre-figli PE alla libera scelta dei minori;
per quanto concerne le visite del padre a non può che Per_3 registrarsi il rifiuto del dott. di incontrarlo in struttura neutra presso i Servizi sociali _1 come prescritto nel provvedimento del 9.7.24, pertanto si ritiene utile investire la psicologa che sta effettuando il sostegno psicologico a di raccogliere la volontà del minore ed in caso Per_3 positivo di individuare la migliore forma di frequentazione, nell'interesse di Stabilirsi un Per_3 attento monitoraggio del SS. di Napoli-Soccavo.
Vanno, pertanto, escluse le visite padre-figlio minore ( in quanto lo stesso ricorrente ha Per_3 dichiarato espressamente di volersi uniformare alle statuizioni del Tribunale che aveva disposto le visite protette con Per_3
La casa coniugale va assegnata alla sign. (che ne è proprietaria) che vi risiede con i _1 figli.
Per quanto riguarda, il contributo per il mantenimento dei tre figli, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali del 10.12.2020 – confermati in Corte d'Appello – è stato posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli _1 nella misura di € 330,00 ciascuno. Le dichiarazioni reddituali del 2019 per la sua attività di commercialista, indicavano un reddito annuo di circa 27.000,00; successivamente, le dichiarazioni per gli anni successivi non hanno indicato notevoli variazioni, potendosi ritenere, quindi, oscillante il reddito mensile del intorno ai 2000.00 euro. Lo stesso, inoltre, è proprietario _1 di un immobile in Napoli e non sostiene canone di locazione. Ebbene è noto che nei giudizi di separazione e di divorzio le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie
(Cass. sentenza Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006). Nel caso de quo, non è mai stato contestato che il nucleo fosse monoreddito, in Parte_3 quanto la moglie non ha mai lavorato ed era il solo ricorrente a sostenere il menage familiare. Non
è emerso- dall'istruttoria anche svolta a mezzo di prove testimoniali che di seguito si riportano - un tenore di vita elevato ma quello di un famiglia media, nella quale l'apporto della moglie è stato
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quello della casa coniugale di sua proprietà. I bambini hanno sempre frequentato scuole pubbliche ed i viaggi estivi o invernali della famiglia erano semplici. Tuttavia, trascorso ormai un notevole lasso di tempo dall'ordinanza presidenziale (2020) e non essendo mai stato modificato nel corso dell'istruttoria l'importo per i figli le cui esigenze aumentano con il trascorrere degli anni senza che sia necessario, sul punto, dedurre alcunchè, e tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dai minori con la madre, il Collegio pone a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 ciascuno, pari ad € 1.200,00, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat da maggio 2026.
Restano confermate le spese straordinarie al 70% a carico del padre, - come già stabilite dal Presidente e confermate in Corte d'Appello - tenuto conto della circostanza che la resistente non lavora e non ha fonti di reddito.
Gli assegni unici per i minori, inoltre, come di fatto già avviene, sono percepiti per intero dalla
[...]
_1
Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente. E' noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n.
23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Orbene, nel caso concreto la ha sempre sostenuto di non aver mai potuto lavorare a _1 causa del divieto categorico del marito che ha sempre voluto che lei si occupasse della casa e dei figli;
l'unica proprietà (oltre alla casa coniugale e nuda proprietaria della casa abitata dai suoi genitori) aveva la disponibilità di una casa a Castel di Sangro che ha poi venduto per la cifra di € 43.000,00 che le sono occorsi per ripianare dei debiti.
I testimoni escussi hanno dichiarato:
, zio della resistente: (…) per quanto ne sappia, la famiglia andava spesso in Parte_4 Puglia d'estate , una volta in crociera e una volta in Spagna. mi ha sempre detto di voler _1 lavorare perché aveva fatto tanti sacrifici per conseguire la laurea, ma purtroppo il marito non voleva. Questo me lo raccontò, se non sbaglio, anche quando erano sposati. Mi diceva che lui era un uomo tradizionale perché voleva che la moglie stesse a casa badare alla famiglia ed ai figli. Personalmente non ho mai parlato con di questo argomento. _1
, sorella della resistente: facevano spesso vacanze estive in Puglia o a Parte_5
Castel Di Sangro sempre d'estate; ricordo anche una crociera o quando i bambini erano piccoli, andavano in Calabria o a Vieste. Sempre in Italia.
zio della resistente: (…) Quando io parlai con di questa sua Controparte_4 _1 autoritarietà nei confronti di , lui negava di aver impedito alla moglie di lavorare. Ma in _1 verità era un tipo molto forte caratterialmente diceva sempre che si doveva fare come diceva lui.
Finì il contratto di lavoro, ma poi lui non le ha consentito di riprendere il lavoro. Non so riferire nulla sui viaggi.
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madre della resistente: non ha mai voluto che lavorasse;
non ci Controparte_5 _1 _1 sono mai state possibilità di farlo ragionare su questo. Noi genitori eravamo prima dispiaciuti e poi preoccupati perché prima di tutto aveva conseguito la laurea con i nostri sacrifici e poi _1 perché lui era molto aggressivo quando si toccava l'argomento all'inizio del matrimonio. Mio marito, che è stato per anni direttore in banca, avrebbe anche potuta inserirla, ma non ci fu verso.
Lasciò il lavoro e poi nacquero i figli;
io mi proposi anche per aiutarla se avesse voluto lavorare ma glielo ha sempre impedito. Anche se io avessi voluto parlare con mio genero, lui non _1 accettava il dialogo ed era molto aggressivo. (…) d'estate andavano in un villaggio, una volta in crociera ed una volta a Barcellona. Orbene, il Collegio, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e dell'istruttoria svolta, ritiene fondata la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente la quale, sebbene sia donna di ancor giovane età (47 anni) e dotata di un titolo di studio prestigioso quale la laurea, non è ipotizzabile che – dopo tanti anni di vita coniugale dedicata ai figli ed alla famiglia – possa oggi ricollocarsi nel mondo del lavoro. E' vero che la resistente è proprietaria della casa familiare (mentre ha venduto il cespite in Castel Di Sangro anni orsono), ma è anche vero che la stessa non ha alcuna fonte di reddito e che la sproporzione rispetto al marito (del quale sopra sono stati indicati i redditi da libera professione) è di tutta evidenza. Va posto, pertanto, a carico del l'obbligo di corrispondere _1 alla moglie la somma di € 250,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat da maggio 2026.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano, per le 4 fasi, secondo i parametri del
DM 147/2022 a carico del ricorrente, come in dispositivo.
Pone a carico di definitivamente le spese di ctu come già liquidate con decreto Parte_1 del 7.4.2022 ed il compenso per il curatore speciale che si liquida in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara che la separazione già pronunciata con sentenza sia addebitata a , Parte_1 ai sensi dell'art. 151/2° co c.c.;
2. rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 _1
;
[...]
3. dispone l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, come indicato in parte motiva;
4. sospende le visite del padre con e Per_1 PE
5. Nulla prevede per le visite del padre con Per_3
6. pone a carico di l'assegno mensile di euro 1.200,00 quale contributo al Parte_1
7. mantenimento dei figli minori e con decorrenza dalla pronuncia e Per_1 PE Per_3
8. rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI a far data da maggio 2026;
9. pone a carico di l'obbligo di corrispondere al mantenimento della moglie Parte_1 nella misura di € 250,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat da maggio 2026;
10. Pone a carico di il pagamento del 70% delle spese straordinarie, come Parte_1 indicato in parte motiva;
11. autorizza a percepire per intero l'assegno unico per i figli;
Controparte_1
12. assegna la casa coniugale alla resistente;
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13. pone a carico di le spese di giudizio sostenute dalla resistente che, in Parte_1 ragione delle 4 fasi, si liquidano nella misura di € 7.616,00, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso di spese generali se dovute;
14. pone definitivamente a carico di le spese di ctu come già liquidate;
Parte_1
15. pone definitivamente a carico di le spese di ctu come già liquidate;
Parte_1
16. condanna a corrispondere le spese del curatore, avv. Colomba Eccellente Parte_1 che liquida in € 2.265,00, e per essa, all'Erario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il G.Rel. Il Presidente
Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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