Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 28.05.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7894 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen. n. 10949 dell'anno 2023
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Danilo Manzi presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe, in virtù di procura generale alle liti, presso il quale è elettivamente domiciliato resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.06.2023 la ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento, avendo presentato domanda amministrativa in data 07.12.2022 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che le prestazioni assistenziali oggetto di domanda richiedono.
prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito, ha CP_1
contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
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Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione.
Le doglianze della ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui la stessa risulta affetta, formulando una diagnosi in contrasto con la documentazione medica in atti.
Ha inoltre rappresentato una omessa valutazione da parte del CTU di talune patologie sofferte, quali l'ipertensione polmonare, il diabete mellito tipo II in terapia insulinica nonché
i problemi articolari.
All'esito della nuova consulenza medico legale, disposta alla luce delle argomentazioni difensive della parte, è emerso il riconoscimento del solo requisito sanitario volto all'ottenimento della pensione di inabilità.
Il secondo ausiliare ha infatti osservato, sulla base dell'esame obiettivo espletato, nonché alla luce della documentazione medica in atti, che la ricorrente risulta affetta da “ 1. Esiti non esimenti di ictus cerebrale (non invalidante)
2. (codice 6441 21%) Controparte_2
3. Esiti di intervento di dissecazione aortica acuta tipo A con sostituzione aortica con protesi meccanica (codice 6409 25%)
4. Aneurisma dissecante dell'aorta toraco-addominale e della carotide di sinistra (codice 6415 50%)
5. Broncopatia asmatica (codice 6407 45%)
6. Sindrome di MA (analogia con il codice 9306 35%)
7. Sindrome depressiva endoreattiva di grado grado (codice 2204 10 %)
8. Tireopatia (non invalidante)
9. Esiti di intervento di piede torto bilaterale (non invalidante)” Quanto alla valutazione della complessiva percentuale invalidante, il CTU ha preliminarmente rilevato che la patologia di cui al punto 7 e 1 dell'elenco su descritto non possono essere considerate invalidanti, in quanto, rispettivamente, la prima ha un potere invalidante inferiore all'11%, la seconda perché non residuano allo stato esiti neurologici, per come dallo stesso verificato. Il CTU ha dunque concluso ritenendo che
“Globalmente il potere invalidante del complesso patologico esaminato risulta essere di
94%, calcolato secondo le tabelle di Legge del DM febbraio 1992, aumentato a 100%, in quanto un residuo del 6% non rappresenta un cascame valido allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.”
Quanto alla decorrenza, ha precisato che tale grado di invalidità può essere considerato nell'attualità e a far data dalla domanda del 07/12/2022.
Con riferimento invece all'analisi dei presupposti per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, il CTU ha verificato che la ricorrente è da considerarsi persona autonoma negli atti della vita quotidiana e, pertanto, non necessita di assistenza continuativa nello svolgimento di queste attività, in particolare, ha rappresentato che “La ricorrente, non presenta alcuna compromissione delle attività legate alla sfera motoria.
Riferisce facile stancabilità ma la deambulazione e i passaggi posturali avvengono autonomamente. Per quanto concerne la cura del Sé ella è autonoma nel vestirsi e lavarsi.
Vive con il padre e cerca di occuparsi delle faccende di casa e di cucinare. Assume autonomamente la terapia.
Per quanto concerne tutte le attività legate all'integrità dell'apparato psichico, è presente solo una lieve depressione che però non compromette in maniera significativa le performances cognitive della ricorrente. Ella è orientata nel tempo e nello spazio.”
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti, nonchè dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente.
Le conclusioni del ctu, pertanto, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante.
In conclusione, la domanda va parzialmente accolta con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per la pensione di inabilità a decorrere da dicembre 2022.
Le spese di giudizio vanno compensate metà tenuto conto del parziale accoglimento della domanda. Le spese di consulenza tecnica si liquidano come da separati decreti
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida in misura del 100% a decorrere dal 07/12/2022;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa le spese di giudizio per metà e condanna l al pagamento dell'altra metà CP_1 che si liquida in complessivi € 1.934,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario c) liquida le spese di CTU con separati decreti.
Napoli 28.05.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)