Decreto cautelare 27 ottobre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 05/12/2025, n. 21991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21991 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21991/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12809/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12809 del 2025, proposto da
MA AM IG, rappresentato e difeso dall'avvocato CO Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell'illegittimità e conseguente annullamento
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dal Sig. IG MA AM presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan –
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. CO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio.
2. Costituitasi in giudizio l’Amministrazione resistente, all’udienza camerale del 2 dicembre 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
3. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza di accoglimento del ricorso in forma semplificata, per le ragioni di seguito esposte.
4. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
5. Con riferimento al caso di specie, costituisce oggetto della pretesa di parte ricorrente l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato. Tale procedimento richiede anzitutto lo svolgimento di una fase preliminare, consistente nella fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata, in occasione del quale la richiesta di visto viene effettivamente formalizzata.
Deve ritenersi che tale fase preliminare rientri pienamente nell’ambito del procedimento amministrativo in questione (e sia dunque suscettibile di sindacato giurisdizionale), in primo luogo, perché essa è pubblicizzata sul sito internet dell’Autorità procedente e, in secondo luogo, perché altrimenti si verrebbe a creare una sorta di diaframma tra amministrazione e amministrati, sottratto a qualsiasi forma di pretesa giustiziabile (così si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. n. 2819 del 2 aprile 2025). Verrebbe, in altri termini, vanificata la disciplina concernente i termini procedimentali, a fronte di un comportamento costituente sostanzialmente una forma di arresto procedimentale.
6. Ad ulteriore conferma di quanto ora evidenziato, va richiamato anche l’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (c.d. Codice Visti), il quale prevede che, nei casi in cui i richiedenti sono “tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda”, “l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento”.
Pur trattandosi di una disposizione priva di carattere immediatamente precettivo (utilizzando essa la dizione “di norma”) – specialmente nel caso di specie, in cui si tratta di un visto “nazionale”, sottratto alla disciplina del Codice Visti – non può non riconoscersi una rilevanza sistematica a tale disposizione, nella misura in cui essa conferma la piena rilevanza giuridica della scansione temporale dell’intero procedimento, comprendente anche la fase preordinata alla fissazione dell’appuntamento.
7. Se per il termine finale occorre far riferimento ai novanta giorni dalla presentazione formale della domanda di visto, di cui all’art. 5, comma 8, del DPR 394/1999, è evidente che per la fissazione dell’appuntamento volto alla formalizzazione dell’istanza il termine - che decorre dalla diffida presentata dall’interessato - non può che essere molto più breve, soprattutto nella materia dei visti per studio, che attiene in primo luogo all’anno accademico in corso. A questo scopo soccorre il riferimento analogico ai quindici giorni di cui alla menzionata previsione del codice dei visti.
8. Per le ragioni esposte, la richiesta di fissazione di un appuntamento integra gli estremi minimi per configurare un’istanza rivolta all’Amministrazione a norma della disciplina generale sul procedimento amministrativo e, quindi, appare idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione. Quest’ultima, tuttavia, nel caso di specie è rimasta inerte e ciò giustifica l’accoglimento del ricorso, con conseguente condanna dell’Ambasciata d’Italia di Islamabad a procedere alla convocazione della ricorrente, con la massima sollecitudine, e comunque non oltre nel termine di ulteriori 15 (quindici) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
9. Alla eventuale nomina di un commissario ad acta si provvederà con separato provvedimento, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
10. Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, in considerazione del lasso temporale non particolarmente esteso intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e l’introduzione del presente giudizio, nonché del comportamento processuale tenuto dalla pubblica amministrazione, oltre che della situazione di obiettiva difficoltà organizzativa improvvisamente insorta. Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è in ogni caso dovuta dall’Amministrazione soccombente la restituzione alla parte ricorrente delle somme corrisposte a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO LO, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO LO |
IL SEGRETARIO