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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Feerica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5826/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Favaro Lucia Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Scarso Luca Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra in Padova in data Parte_1 Controparte_1
12.01.1991, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza
a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per parte resistente:
“chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale, respinta ogni altra contraria istanza, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il signor nel Controparte_1 Parte_1
Comune di Padova in data 12 gennaio 1991 ordinando al competente Ufficiale dello stato civile del predetto
pagina 1 di 3 Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Ci si oppone alla domanda avversaria di rimborso delle spese e compensi di lite in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
in data 12.1.1991 in Padova con trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio, Controparte_1
che in data 11.7.1991 era nato un figlio, , maggiorenne e economicamente autosufficiente da tempo e Per_1
che, con decreto in data 4.11.2008, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio
Si costituiva chiedendo a sua volta la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Controparte_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato, sentite le parti e fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*******
La domanda di divorzio, proposta da entrambe le parti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Parte ricorrente ha chiesto che venga condannata alle spese poiché non ha acconsentito a Controparte_1 procedere al divorzio congiuntamente, anche con la procedura avanti all'Ufficiale dello Stato civile, costringendo il ricorrente a promuovere il presente giudizio;
parte resistente ha chiesto il rigetto di tale domanda.
Ritiene il Tribunale che le spese di lite debbano essere compensate, sia tenendo conto che l'unica questione oggetto di causa è relativa allo status di divorzio, che assume valenza del tutto neutra rispetto alla statuizione delle spese, sia perché la resistente ha dedotto la pendenza di questioni tra le parti, connesse allo scioglimento del vincolo ma non suscettibili di trattazione in questo giudizio (in particolare, arretrati per il mantenimento del figlio oggi autosufficiente), che l'hanno indotta a non prestare il consenso per una procedura su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Padova il 12.1.1991 tra e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n.10, parte Controparte_1
I, anno 1991;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
I Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Feerica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5826/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Favaro Lucia Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Scarso Luca Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra in Padova in data Parte_1 Controparte_1
12.01.1991, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza
a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per parte resistente:
“chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale, respinta ogni altra contraria istanza, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il signor nel Controparte_1 Parte_1
Comune di Padova in data 12 gennaio 1991 ordinando al competente Ufficiale dello stato civile del predetto
pagina 1 di 3 Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Ci si oppone alla domanda avversaria di rimborso delle spese e compensi di lite in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
in data 12.1.1991 in Padova con trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio, Controparte_1
che in data 11.7.1991 era nato un figlio, , maggiorenne e economicamente autosufficiente da tempo e Per_1
che, con decreto in data 4.11.2008, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio
Si costituiva chiedendo a sua volta la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Controparte_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato, sentite le parti e fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*******
La domanda di divorzio, proposta da entrambe le parti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Parte ricorrente ha chiesto che venga condannata alle spese poiché non ha acconsentito a Controparte_1 procedere al divorzio congiuntamente, anche con la procedura avanti all'Ufficiale dello Stato civile, costringendo il ricorrente a promuovere il presente giudizio;
parte resistente ha chiesto il rigetto di tale domanda.
Ritiene il Tribunale che le spese di lite debbano essere compensate, sia tenendo conto che l'unica questione oggetto di causa è relativa allo status di divorzio, che assume valenza del tutto neutra rispetto alla statuizione delle spese, sia perché la resistente ha dedotto la pendenza di questioni tra le parti, connesse allo scioglimento del vincolo ma non suscettibili di trattazione in questo giudizio (in particolare, arretrati per il mantenimento del figlio oggi autosufficiente), che l'hanno indotta a non prestare il consenso per una procedura su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Padova il 12.1.1991 tra e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n.10, parte Controparte_1
I, anno 1991;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
I Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 3 di 3