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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/12/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa introdotta con ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 713/2025 promosso da: (c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Ocna (Romania), e (c.f. Parte_2
), nata il [...] a [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. ORLANDO ALESSANDRO;
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI:
“pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e alle CONDIZIONI di seguito indicate e integralmente Parte_2 accettate dai medesimi con l'atto introduttivo del presente giudizio: - i comuni figli sono affidati ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di essi, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori resteranno iscritti presso il domicilio della madre nell'abitazione sita in Vasto (CH) al
Corso Mazzini n. 320; - Il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento dei figli, un assegno di € 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché provvederà al versamento del
50% delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli in conformità con il protocollo adottato dal Tribunale di Vasto. L'assegno unico familiare verrà percepito dalla moglie;
-
Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di questi ed in accordo con la madre;
in mancanza di accordo, potrà comunque vedere i figli almeno due giorni a settimana;
- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. - disporre in ordine alle spese legali come per legge”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a Vasto (CH) il 23.08.2019, hanno chiesto Parte_2 lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza di prima comparizione delle parti è stata sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71
e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del
1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 05.12.2024 il
Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in Vasto il 23/08/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Vasto al n. 36, parte I, serie A, dell'anno 2019.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli e Persona_1
. Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere Persona_2
d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori. Il
Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Vasto (CH) il 23/8/2019, trascritto nel Controparte_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) al n. 36, parte I dell'anno
2019; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa introdotta con ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 713/2025 promosso da: (c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Ocna (Romania), e (c.f. Parte_2
), nata il [...] a [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. ORLANDO ALESSANDRO;
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI:
“pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e alle CONDIZIONI di seguito indicate e integralmente Parte_2 accettate dai medesimi con l'atto introduttivo del presente giudizio: - i comuni figli sono affidati ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di essi, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori resteranno iscritti presso il domicilio della madre nell'abitazione sita in Vasto (CH) al
Corso Mazzini n. 320; - Il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento dei figli, un assegno di € 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché provvederà al versamento del
50% delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli in conformità con il protocollo adottato dal Tribunale di Vasto. L'assegno unico familiare verrà percepito dalla moglie;
-
Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di questi ed in accordo con la madre;
in mancanza di accordo, potrà comunque vedere i figli almeno due giorni a settimana;
- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. - disporre in ordine alle spese legali come per legge”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a Vasto (CH) il 23.08.2019, hanno chiesto Parte_2 lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza di prima comparizione delle parti è stata sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71
e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del
1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 05.12.2024 il
Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in Vasto il 23/08/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Vasto al n. 36, parte I, serie A, dell'anno 2019.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli e Persona_1
. Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere Persona_2
d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori. Il
Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Vasto (CH) il 23/8/2019, trascritto nel Controparte_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) al n. 36, parte I dell'anno
2019; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Anna Rosa Capuozzo