Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 11/06/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13817 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
N.Q. di coniuge superstite di Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Francesco Gentile presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Rossella Del Sarto, presso la quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto che il proprio congiunto, dal 5 giugno 1980 al 1° febbraio 2016, ha lavorato alle dipendenze del
Comune di UO;
che precisamente è stato assunto con il profilo di operaio comune in servizio presso il settore segnaletica;
che dal 6.11.2006 è stato inquadrato nel profilo di
Istruttore tecnico;
che è stato collocato in pensione l'1.2.2016; che di fatto dal 1980 al 2006,
è stato addetto al servizio segnaletica;
che nel corso del dedotto rapporto lavorativo, il a provveduto al rifornimento di conglomerato bituminoso a caldo, recandosi più Per_1
volte a settimana con un automezzo comunale -sovente dallo stesso condotto-, su
che detto conglomerato era utilizzato nei quotidiani interventi di manutenzione per coprire una buca o per rendere più omogeneo e sicuro il manto stradale, secondo le modalità dettagliatamente indicate in ricorso;
che le lavorazioni sono quasi sempre avvenute contemporaneamente al traffico della normale viabilità, senza opportuni mezzi di separazione e/o protezione dalla circolazione delle auto;
che le operazioni di stesa e di compattazione dell'asfalto sul manto stradale sono state dal effettuate in Per_1
posizione flessa, per cui lo stesso è stato sposto, in assenza di limitazione della circolazione veicolare, all'inalazione dei fumi di scarico autoveicolare, in particolare dei motori diesel e degli autoveicoli con motori a benzina;
che dette operazioni lavorative, che lo hanno occupato per diverse ore giornaliere, sono state effettuate senza alcun dispositivo di protezione delle vie aeree, avendo a disposizione delle mascherine del tipo usa e getta;
che il è stato altresì addetto alla segnaletica stradale e al rifacimento della Per_1
segnaletica stradale orizzontale provvedendo alla preparazione delle vernici necessarie e delle altre attività specificate in ricorso;
che anche queste operazioni sono state svolte in posizione china per come precedentemente descritto;
che il a lavorato in turni Per_1
alternati dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 13 alle 19 eseguendo tutti i giorni le attività lavorative sopra descritte sulle strade cittadine, per almeno 4 o 5 ore al giorno;
che il a Per_1
provveduto a stendere la vernice sul manto stradale a mezzo di rulli o a mezzo compressori a spruzzo senza avere in dotazione maschere a pieno facciale in gomma complete di filtri;
che difatti, la vernice rifrangente conteneva cromato di piombo, resine e solventi composti da idrocarburi aromatici esteri o chetoni e nelle operazioni di posa in opera produceva getti e/o schizzi che potevano attingerlo;
che l'attività lavorativa del espletata Per_1
quotidianamente per almeno quattro ore al giorno in presenza di traffico veicolare, ha comportato l'esposizione ai fumi e gas di scarico delle auto anche con motori diesel della circolazione stradale;
che solitamente le postazioni lavorative erano a non più di un paio di metri dalle auto circolanti e l'assunzione di una postura china hanno portato il d Per_1 operare all'altezza dei tubi di scarico delle auto;
che in virtù di dette mansioni e dell'ambiente in cui ha prestato attività lavorativa dal 1980 al 2006, il stato complessivamente Per_1
esposto nel corso della sua attività lavorativa a diverse sorgenti di rischio chimico gas vapori e microclima, idrocarburi policicli aromatici, toluene, acetato di butile, acetone, oli minerali e derivati, pigmenti derivanti da cromo, piombo e arsenico, fumi e gas di motori diesel e benzina;
che non v'è alcun dubbio che le mansioni svolte, per la loro natura e tipologia, hanno costretto lo stesso a operare in presenza di sostanze dannose con inevitabile inquinamento dell'intero organismo;
che a seguito di una severa insufficienza respiratoria, al stata riscontrata, a seguito di esami eseguiti in data 20.6.2019, una lesione Per_1 polmonare;
che il predetto è stato ricoverato dal 27.6.2019 al 20.7.2019 presso l'Ospedale
Cardarelli ove dall'esame istologico è emersa la diagnosi di frammenti di mucosa bronchiale diffusamente infiltrati da una neoplasia maligna a crescita solida a piccole cellule con elevati artefatti di crush- reperto compatibile con carcinoma neuroendocrino a piccole cellule;
che a causa del riscontro di metastasi epatiche e dello scadimento delle condizioni cliniche si è escluso qualsiasi intervento chemioterapico e si è proceduto con terapia di supporto;
che in data 24.7.2019 è intervenuto il decesso del che quest' ultimo è stato modico Per_1 fumatore fino ad oltre vent'anni prima del decesso;
di aver presentato in data 10.10.2023 all' domanda per il riconoscimento della rendita ai superstiti, atteso che l'exitus è stato CP_1 determinato da malattia contratta a causa del lavoro prestato;
che con provvedimento del
14.11.2023 l ha comunicato la reiezione della domanda per inesistenza del nesso CP_1
causale; di aver proposto ricorso in opposizione avverso detto provvedimento in data
17.1.2024, senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso, evidenziando che il danno derivato, è stato cagionato con altissimo grado di probabilità dalle condizioni di lavoro in cui il proprio coniuge ha operato per molti anni esposto alla inalazione diretta di sostanza nocive;
evidenziando che al Controparte_2
è dunque addebitabile la patologia derivatane per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme per l'igiene del lavoro, ha concluso chiedendo di “accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il decesso del Sig. avvenuto in data 24.7.2019 a causa diretta o concausa Persona_1
delle lavorazioni effettuate presso il di UO;
2 - per l'effetto condannare l' CP_2 CP_1
alla corresponsione a favore dell'istante della rendita ai superstiti, ai sensi degli artt.85,105,
106, 231 e 233 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché dell'assegno funerario” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l' ne ha rilevato l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in CP_1
fatto ed in diritto concludendo per il rigetto.
Ha rilevato, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 112 T.U, atteso il decorso del termine di tre anni e centocinquanta giorni dal decesso ivi previsto, e considerato che la domanda di riconoscimento della malattia professionale e di rendita ai superstiti, è stata avanzata in data 10/10/2023 mentre il decesso si è verificato in data 21/07/2019; ha poi rappresentato, nel merito, la mancanza dei requisiti oggettivi per il riconoscimento della rendita ai superstiti, evidenziando il difetto di prova in ordine alla rappresentata esposizione a fattori di rischio;
ha poi negato la sussistenza del nesso causale tra le attività lavorative espletate dal la malattia contratta, non essendo Per_1 stato dimostrato se la stessa possa essere stata causata dall'esposizione al rischio lavorativo dedotto;
ha inoltre contestato l'esposizione al rischio;
ha infine rappresentato il possibile concorso di cause extralavorative nella determinazione della patologia contratta, anche considerato che trattasi, nel caso di specie, di malattia multifattoriale.
*****
L'art.85 del TU 1124/65 prevede la possibilità che ai superstiti e nella misura per essi indicata sia corrisposta una rendita rapportata fino al 100% della retribuzione annua del lavoratore deceduto nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale abbiano per diretta conseguenza la morte dell'assicurato.
Trattandosi di questione preliminare dirimente , va rilevato che risulta fondata l'eccezione di prescrizione triennale dell'azione, il cui termine, nella fattispecie in esame, va fatto decorrere dalla data del decesso del cuius verificatasi successivamente al ricovero ospedaliero la cui diagnosi di ingresso è stata “polmonite in soggetto oncologico'.
In materia di prescrizione l'elaborazione giurisprudenziale è giunta a collocare il dies a quo nel “momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Non va dato rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, alla mera conoscibilità soggettiva del danneggiato.
La decorrenza del termine viene quindi ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto e precisamente : 1) da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, quindi alla diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, in base alle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi;
2) dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca.
Quanto a quest'ultimo profilo, in tema di malattie professionali deve verificarsi se la riconducibilità di una determinata patologia a specifiche condizioni nocive dell'ambiente di lavoro fosse nota alla comunità scientifica.
I principi giurisprudenziali richiamati sono stati ribaditi anche per la posizione dei superstiti.
Si è affermato che “in tema di malattie professionali, anche per i superstiti dell'assicurato, perché possa esercitarsi l'azione per il conseguimento della prestazione loro CP_1 spettante "iure proprio", nella qualità, e quindi, perché possa iniziare il decorso della prescrizione, è indispensabile - non essendo ravvisabili a questo proposito situazioni differenti rispetto a quella dell'assicurato che rivendichi la rendita per inabilità - il realizzarsi di entrambi i requisiti previsti dalla relativa disciplina, e cioè la morte dell'assicurato e la conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell'eziologia professionale del decesso, la quale può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa.
Con riferimento ai superstiti del danneggiato, si è ulteriormente precisato come la conoscenza o conoscibilità dell'eziologia professionale di una malattia debba necessariamente comprendere “la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo ed inoltre dell'esposizione ad esso del lavoratore interessato con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia” (così Cass. n. 17656 del 2020).
Secondo l'indirizzo univoco, formatosi in tema di assicurazione ma esteso all'ambito CP_1 del risarcimento del danno differenziale, la conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia sono desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (v. per tutte Cass. n. 27323 del 2005) ( cfr in motivazione SU sentenza n. 576 del 2008 e Cass 13806/2023
Applicando i principi in sintesi riportati, nel caso di specie assume rilievo la circostanza per cui il de cuius della ricorrente, ha svolto le medesime mansioni per un ampissimo Per_1
arco temporale ( dal 1980 al 2016) in condizioni lavorative pressoché immutate nel tempo, per le quali – per come dedotto in ricorso – è venuto a contatto con varie sostanze nocive ( rischio chimico) . In altri termini le descritte modalità attuative della prestazione di lavoro, che hanno connotato l'attività lavorativa dell'assicurato per tutta la sua durata, sostanziandosi nelle normali condizioni di lavoro, potevano determinare, secondo ordinari livelli di diligenza, la conoscibilità – seppur astratta – dell'eziopatogenesi della malattia diagnosticata con il ricovero ospedaliero, posto che – quanto al secondo criterio da utilizzare
- all'epoca (anno 2019) era senz'altro noto alla comunità scientifica che la patologia in questione – multifattoriale - potesse essere riconducibile alle condizioni nocive dell'ambiente di lavoro che vengono qui denunciate.
A tal fine assume rilievo che la asserita nocività è stata ricollegata a fatti oggettivi e agevolmente verificabili dal lavoratore interessato, quali l'aver operato per strada in presenza di gas e fumi di scarico di motori a benzina e motori diesel, l'aver utilizzato vernici e bitume (così in ricorso ).
Inoltre è stato dedotto che il ..è stato modico fumatore fino ad oltre vent'anni prima Per_1 del decesso…” circostanza che ha posto in condizione il lavoratore, e quindi l'erede, di escludere la riconducibilità del tumore al polmone al tabagismo, che ne costituisce notoriamente una delle principali cause.
Non da ultimo va considerato che la prolungata attività lavorativa in presenza delle pressoché immutate condizioni di lavoro, nonché il verificarsi del decesso a distanza di circa un mese (21/07/2019 ) dal ricovero ospedaliero ( 27/06/2019) consentono sicuramente di ritenere estensibile al coniuge convivente, con cui è stato condiviso anche il decorso della malattia fino all'exitus, la conoscenza o conoscibilità dell'eziologia professionale della malattia, ossia la presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e l'esposizione ad esso con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia.
Va infine considerato che non assume alcuna rilevanza, all'esito del percorso argomentativo fin qui tracciato, la circostanza per cui la ricorrente abbia chiesto solo di recente la copia della cartella clinica del ricovero de congiunto, dal momento che già la diagnosi di ingresso risulta fare riferimento alla patologia neoplastica e che l'iniziativa della parte – che ha lasciato decorrere circa quattro anni dalle dimissioni ospedaliere – non può influenzare o ritardare il decorso della prescrizione del diritto, che ha inizio nel momento in cui si è verificato l'evento ( decesso).
Pertanto poiché la domanda che ne occupa è stata presentata all' solo il 10/10/2023, CP_1
il termine triennale risulta interamente decorso dalla data del decesso del dante causa
(21/07/2019)
La ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giustizia , vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc in atti
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) dichiara la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di giustizia
Napoli, 11.06.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)