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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1473 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Bertazzo
e
FI LE, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Kaoutar Badrane
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: 1) dichiararsi la separazione personale tra i coniugi SE LE e Parte_1
alle condizioni che seguono ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le
[...]
dovute trascrizioni;
2) disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi genitori, con Per_1
residenza presso la madre.
3) Il padre potrà tenere con se la figlia nei fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio/sera al lunedì mattina, accompagnandola a scuola, nonché il giovedì
pomeriggio , ed inoltre per 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive,
periodo da concordare con la sig.ra il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni Pt_1
durante le vacanze natalizie curando di alternare di anno in anno, il Natale e il
Capodanno e quindi dal 23/12 al 30/12 ore 20.00; dal 30/12 ore 20.00 alle ore 20.00
del 06/01; la festività del Natale verrà così disciplinato: la mattina di Natale fino al dopo pranzo con un genitore, e dal pomeriggio di Natale fino alla cena serale con l'altro, ad anni alterni.
Per due giorni continuativi durante le festività pasquali curando di alternare Pasqua e
Pasquetta di anno in anno;
Pasqua 2025 la minore la trascorrerà con la madre.
I ponti e le ulteriori vacanze scolastiche equamente suddivisi.
4) La casa coniugale sita in BA del GR via San Marco 4, di proprietà
esclusiva del padre, viene assegnata unitamente agli arredi alla moglie che la abiterà
con i due figli;
il sig. SE lascerà detta abitazione entro 60 giorni dal deposito del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali e quanto altro concordato con la sig.ra ; Pt_1
5) Il padre corrisponderà alla moglie quale contributo al mantenimento dei due figli un
2 assegno di euro 400,00 mensile ( euro 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
6) Le parti percepiranno l'assegno unico al 50% per ciascuno.
7) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche per la figlia minore, oltre che ai documenti di riconoscimento.
8) Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in BA EL GR (Vi) in data 09.09.2006,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01.07.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
3 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di SE LE l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, la somma mensile di euro 200,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
BA EL GR (VI), via San Marco 4, in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli;
[...]
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto, anche per la figlia minore, oltre ai documenti di riconoscimento;
-le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
FI LE, uniti in matrimonio in BA EL GR (VI) in data 09.09.2006
con atto trascritto al n. 38, parte I, anno 2006 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA
EL GR (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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