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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Caterina Chiulli - Presidente Rel.
dott. Andrea Francesco Pirola - Consigliere
dott.ssa Nicoletta Sommazzi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo n. 1992/2024 r.g., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato alla parte appellata il 2 luglio 2024
da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura, dall'Avv. Claudio Spagnoletti e domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Viale Monte
Nero n. 70;
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
pagina 1 di 12 (C.F. ), difesa in proprio ai sensi Controparte_1 C.F._2 dell'art. 86 c.p.c., domiciliata presso il proprio studio sito in Binasco (MI), via Matteotti n. 1;
APPELLATA/APPELLANTE INDICENTALE
Avente a oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Per la riforma
della sentenza n. 979/2024 R.G., Rep. n. 1243/2024, resa dal Tribunale di Pavia, sez. III, in persona del giudice dott. Luciano Arcudi, pubblicata il 12 giugno 2024 e non notificata;
sulle conclusioni dei procuratori delle parti come da atti;
ritenuto di decidere ai sensi e nelle forme dell'art. 350-bis c.p.c.;
ascoltati i procuratori delle parti all'udienza del 28 gennaio 2025, che hanno confermato le rispettive conclusioni come da atti introduttivi, osserva quanto segue.
Rilevato che
- Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 744/2023 emesso dal Tribunale di Pavia, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.670,64, oltre interessi e spese, in favore di a titolo di onorario per le prestazioni professionali da Controparte_1
avvocato. La stessa, a fondamento della domanda monitoria, deduceva di aver svolto, a favore dell'ingiunto, attività di rappresentanza e difesa in campo civile e penale, depositando note pro-forma e parere favorevole del C.d.O. di Milano, sostenendo di aver ricevuto, a titolo di acconto, la somma di € 3.793,71.
- A fondamento della propria opposizione, rilevava di non aver mai Parte_1
ricevuto alcun preventivo, né alcun tipo di comunicazione relativa all'eventuale strategia da adottare e attività da svolgere, lamentando l'inadempimento contrattuale dell'opposta in merito a tutte le pratiche alla stessa affidate e precisamente:
pagina 2 di 12 a. con riferimento alla pratica “Gabardi” – procedimento penale aperto nei suoi confronti e nei confronti del padre a seguito di denuncia per percosse e lesioni –, sosteneva che la parte lesa avesse provveduto a ritirare immediatamente la denuncia, sicché nessuna attività veniva effettivamente svolta dall'opposta. Inoltre, avendo proceduto il padre dell'opponente ( ) al pagamento di € 1.000,00 a titolo di acconto, non si Persona_1
spiegava perché l'opposta avesse invece domandato il saldo a lui.
b. Con riferimento alla pratica “Paratore” e alla pratica “Poker Traslochi”, non solo lamentava che, nonostante fossero trascorsi 15 anni, non si era pervenuti ad alcun risultato, ma anche di aver sostenuto personalmente alcune spese relative alle stesse.
c. Quanto alla pratica “ ”, riteneva che obbligato al pagamento fosse il Parte_2
padre nei cui confronti, infatti, l'opposta aveva emesso una nota “pro Persona_1 forma” ad aveva richiesto i primi acconti.
- A seguito delle difese sin qui sintetizzate, l'opponente sosteneva che vi fosse inadempimento contrattuale dell'avv. rispetto ai mandati conferiti, Controparte_1
tanto da giustificare il mancato pagamento del compenso ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale, quantificando il risarcimento per i danni asseritamente subiti provvisoriamente in euro 10.000,00 o in quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
- Si costituiva in giudizio la parte opposta, formulando puntualmente le proprie difese relativamente a ciascuna pratica contestata:
a. In merito alla pratica “Gabardi”, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la parte lesa non avrebbe rimesso la querela subito dopo averla sporta, ma solo a seguito della conclusione delle indagini e della citazione in giudizio degli stessi. Pertanto,
l'opposta sosteneva e comprovava documentalmente di aver svolto attività difensiva.
Quanto, poi, alla richiesta di pagamento del saldo della nota pro forma al signor nonostante fosse stato l'altro imputato ( ad aver Parte_1 Persona_1
corrisposto l'acconto, l'avv. sosteneva fosse giustificata in virtù della CP_1 solidarietà passiva caratterizzante l'obbligazione di pagamento della prestazione d'opera resa da un avvocato incaricato da più soggetti.
pagina 3 di 12 b. Anche in merito alle pratiche “Paratore” e “Poker Traslochi” contestava quanto asserito da parte opponente, sostenendo che l'attività svolta fosse provata documentalmente e non essendo conseguentemente ravvisabile alcun inadempimento.
c. Riguardo la pratica “Lilloni-Ugo Gorla” – in merito alla questione del soggetto obbligato al pagamento – confermava di avere inviato la nota “pro forma” al padre dell'opponente ( proprio su richiesta dello stesso, ma che ciò Persona_1
comunque non avrebbe comportato liberazione da parte di del debito Parte_1
nascente dal mandato professionale.
- Dopo la costituzione in giudizio, depositava la prima memoria ex art. Parte_1
171-ter c.p.c., intendendo con la stessa precisare le eccezioni già proposte.
- Istruita la causa documentalmente e ritenuta matura per la decisione, con sentenza n.
979/2024 resa nelle forme di cui all'art. 281-sexies, c.p.c., il Tribunale di Pavia così decideva:
“I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
II. dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta dell'importo di € 12.340,00 oltre 15% spese generali Controparte_1
C.P.A. ed I.V.A. per onorario professionale di avvocato e dell'importo di complessivi €
817,00 per anticipazioni, oltre interessi come da motivazione;
dispone, al contempo, che dal montante così determinato siano detratti gli acconti versati dallo stesso opponente
[...]
Parte_1
III. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite riguardanti sia la fase monitoria sia quella di opposizione, che liquida come da motivazione, oltre a c.u. e marca per entrambe le fasi, in complessivi € 3.390,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Il primo giudice, preliminarmente, ha dichiarato in larga parte inammissibili le difese contenute nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata dall'opponente, avendo lo stesso introdotto nuove eccezioni, allargando così il thema decidendum ad ulteriori motivi di doglianza. Ha invece ritenuto l'unica precisazione ammissibile quella riguardante la pratica “Poker Traslochi”. pagina 4 di 12 Passando al merito della controversia, esaminando gli eventuali profili di inadempimento relativi alle singole pratiche interessate, il giudicante ha ritenuto infondate le domande formulate dall'opponente, rilevando che alcun inadempimento contrattuale potesse imputarsi all'opposta.
Quanto alla pratica “Gabardi”, tuttavia, pronunciandosi d'ufficio, ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'assunto formulato dall'avv. secondo Controparte_2
cui, in caso di difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, si darebbe luogo ad una responsabilità solidale tra tutti i patrocinanti, giustificando in tal modo la richiesta di pagamento per la pratica “ effettuata a anziché a suo padre Pt_3 Parte_1
che aveva provveduto al pagamento degli acconti. Secondo il primo giudice la Per_1
difesa di due soggetti aventi medesima posizione processuale non può generare un'obbligazione solidale che ha, invece, differenti presupposti. Di conseguenza, quanto alla ripartizione del compenso unico tra le parti patrocinate, in difetto di elementi contrari, presumendo che il contributo del difensore alla difesa degli imputati sia stato paritario, il giudice ha suddiviso il compenso in parti eguali tra e . Pertanto, Pt_1 Persona_1
il maturato complessivo per onorario professionale è risultato inferiore a quanto indicato nelle notule, in dipendenza del fatto che per la pratica “Gabardi” veniva disposto di liquidarsi un importo dimezzato.
Quanto alla condanna alle spese di lite, il Tribunale di Pavia, pur evidenziando la soccombenza parziale dell'opposta, determinata dal rilievo d'ufficio dell'assenza di solidarietà passiva tra i patrocinati, ha ritenuto di non compensare le spese, ponendole quindi a carico della parte opponente.
- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma e lamentando:
1. la dichiarazione di inammissibilità delle eccezioni proposte con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.;
2. la condanna al pagamento delle spese di lite nonostante ricorresse soccombenza reciproca.
pagina 5 di 12 - Con il deposito della propria comparsa di risposta, si è costituita in giudizio CP_1
contestando i motivi d'appello formulati da controparte e formulando a sua volta
[...]
un motivo di appello incidentale, impugnando il capo della sentenza sotto il profilo della motivazione laddove il Tribunale aveva sollevato d'ufficio l'assenza di solidarietà passiva nel pagamento dei compensi legali tra e . Pt_1 Persona_1
- All'udienza del 28 gennaio 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni come da atti;
la Corte, visto l'art. 350-bis c.p.c., fissava l'udienza davanti al Collegio dell'8 aprile 2025, precisando che la stessa si sarebbe tenuta in forma cartolare, avendo le parti esonerato il giudice relatore dalla trattazione orale, con rinuncia al termine per il deposito delle memorie difensive.
- Tutto ciò premesso e rilevato, la Corte osserva che
- l'appello principale è infondato e deve essere respinto.
- Con il primo motivo si duole della pronuncia di inammissibilità delle Parte_1
eccezioni proposte con la memoria ex art. 171-ter c.p.c., ritenute nuove dal primo giudice e, quindi, suscettibili di allargare il thema decidendum, rilevando, invece, che l'ammissibilità delle stesse avrebbe determinato un diverso esito della lite.
L'art. 171-ter c.p.c. si occupa di disciplinare le memorie integrative che le parti possono depositare una volta che il giudice istruttore ha effettuato le verifiche preventive e sempre prima dell'udienza. Si tratta, di fatto, delle stesse tre memorie contemplate dal previgente comma 6 dell'art. 183 c.p.c., le quali, dopo la prima udienza, vengono anticipate a un termine anteriore, per consentire che all'udienza il tema di causa sia perfettamente delineato e possano essere assunte le determinazioni più opportune circa la direzione da imprimere al giudizio.
Relativamente alla pratica “Gabardi”, con la suddetta memoria l'opponente rilevava un fatto nuovo su cui fondare l'eccezione, consistente nel fatto che l'avv. CP_1
non gli avesse mai proposto di presentare una richiesta di riabilitazione per un
[...]
provvedimento penale presente nel casellario giudiziario e della cui esistenza lo stesso non sarebbe mai stato informato. pagina 6 di 12 Quanto alla pratica “Paratore”, l'opponente rilevava che la stessa fosse stata seguita dall'avv. Giuseppe Quaglia e non dall'avv. e che il pagamento fosse stato CP_1
effettuato a rate e in contanti allo stesso avv. Quaglia, così intendendo ridurre il credito per il quale si procedeva. Anche il tal caso, come correttamente evidenziato dal primo giudice, si tratta di un tema del tutto nuovo e mai rilevato nell'atto introduttivo, oltre a non aver l'opponente neppure mai indicato gli importi che lo stesso asserisce di aver pagato in contanti.
Quanto alla pratica “Poker Traslochi”, invece, come correttamente evidenziato dal primo giudice, pur trattandosi di una specificazione, ammissibile ai sensi dall'art. 171-ter c.p.c., la questione è stata ritenuta infondata nel merito, perché le deduzioni circa il mancato raggiungimento dei risultati sperati erano generiche e non delineavano alcun profilo di negligenza del professionista.
La prospettiva che orienta il divieto di introdurre nuove eccezioni è sempre quella della necessità che non si introducano fatti nuovi e, quindi, una "diversa vicenda sostanziale".
Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni proposte con la memoria ex art. 171-ter c.p.c. da parte di in quanto del tutto Parte_1
nuove rispetto a quanto dedotto dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio.
- Con il secondo motivo, l'appellante principale lamenta la statuizione relativa alle spese di lite, contestando la scelta operata dal primo giudice di condannare lo stesso al pagamento delle spese processuali nonostante avesse rilevato la soccombenza parziale dell'opposta
Controparte_1
- Il rigetto del suddetto motivo è logicamente connesso all'accoglimento dell'appello incidentale di cui si dirà in seguito. In ogni caso, pur volendo trattare nel merito la questione, il motivo di gravame appare infondato per le ragioni che seguono.
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una pagina 7 di 12 valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale.
Il ragionamento su cui il Tribunale ha fondato la decisione, tuttavia, non contrasta con l'indicato principio, ma fa espresso richiamo alla giurisprudenza di legittimità quanto alla natura “elastica” della clausola di reciproca soccombenza e valorizza la discrezionalità del giudice in merito alla facoltà di compensazione delle spese, qualora questa sia fondata su circostanze di fatto oggettive scaturenti dal concreto svolgersi del giudizio, che danno la misura di quanto ciascuna parte - in concreto - si rappresenti come vittoriosa o soccombente;
la pronuncia gravata rimanda a Corte Cost. n. 77 del 2018, che, nel decidere in merito alla costituzionalità dell'art. 92 c.p.c., conferma che l'ipotesi della soccombenza reciproca, come causale per l'eventuale compensazione delle spese di lite, lascia al giudice spazi di discrezionalità quanto all'apprezzamento della misura in cui ciascuno dei contendenti possa considerarsi al contempo vittorioso e soccombente (cfr. Cass. ord. n.
19598/2023).
Ebbene, nel caso oggetto della presente controversia, seppure il giudice abbia rilevato una formale ipotesi di soccombenza reciproca – determinata dal rilievo d'ufficio dell'assenza di solidarietà in merito al rapporto tra i patrocinati ed il difensore –, non ha ritenuto di dover procedere alla compensazione delle spese di lite, in quanto, a livello sostanziale, la parte vittoriosa nel giudizio di primo grado è risultata comunque essere l'opposta CP_1
[...]
- Con un unico motivo di appello incidentale, ha impugnato la Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha sollevato d'ufficio l'assenza di solidarietà tra e per il pagamento dei compensi legali, Pt_1 Pt_1 Persona_1
avendo conseguentemente dimezzato la somma per la pratica “ . Secondo Pt_3
l'appellante incidentale, invece, la solidarietà passiva caratterizzerebbe l'obbligazione di pagamento della prestazione d'opera resa da un avvocato incaricato da più soggetti quando via sia identità di rapporto contrattuale e comunanza di interessi.
- Il motivo è fondato e deve essere accolto.
pagina 8 di 12 - La decisione del primo giudice, infatti, si pone in contrasto con la presunzione di solidarietà passiva dettata dall'art. 1294 c.c. che, al fine di rendere più sicura e agevole la realizzazione del diritto del creditore, allorché vi sia tra le parti obbligate una comunione di interessi, ha previsto che “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
A tal riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità, sostiene che “Nell'ipotesi che più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica;
tale principio va affermato anche in relazione alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore delle Disposizioni generali contenute nella deliberazione del consiglio nazionale forense 5 febbraio 1965, approvata con DM 2 aprile 1965, sicché, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti più debitori, a norma dell'art. 1294 c.c., ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido” (cfr. Cass. ord. n. 20922/2024).
Il concetto di comunione di interesse costituisce il punto di partenza per individuare quelli che sono i presupposti di operatività della presunzione di solidarietà passiva, i quali, in assenza di diverse statuizioni pattizie o legali, sono, infatti, ravvisabili, come già affermato da Cass. S. U. n. 423/1988, nella pluralità di soggetti, nella eadem causa obbligandi e nell'identità della prestazione. Sussiste, in particolare, l'identità della fonte (ossia l'eadem causa obbligandi), che assume rilievo centrale nella configurazione del tipo, quando vi sia unitarietà del fatto giuridico costitutivo dell'obbligazione, che si riscontra non soltanto quando la fonte o il titolo sia unico, ma anche in presenza di fattispecie diverse collegate da nessi tali che valgano a farle considerare come un complesso unitario agli effetti del vincolo che ne deriva, funzionale ad uno scopo comune (si veda sul punto Cass. , Sez. U,
21/1/1988, n. 423; ma anche Cass. , Sez. 3, 28/1/1985, n. 488), mentre l'identità della prestazione si caratterizza per il fatto che questa ha il medesimo contenuto per tutti i pagina 9 di 12 debitori indipendentemente dalle relative modalità di attuazione che, ai sensi dell'art. 1293 cod. civ. , possono anche divergere.
Alla stregua di tali principi, deve allora ravvisarsi la presunzione di solidarietà passiva anche nell'ipotesi di obbligazione plurisoggettiva che lega due parti all'avvocato che ha prestato ad esse ausilio nelle fasi giudiziali o stragiudiziali, in quanto ne sussistono entrambi i presupposti dell'identità della fonte, siccome proveniente dalla medesima fattispecie negoziale, e dell'unicità della prestazione, stante l'identità della stessa per entrambe le parti, come del resto indirettamente confermato dall'art. 5, comma 4, D.M.
8/4/2004, n. 127, ratione temporis, allorché prevede un onorario unico, con possibilità di aumento per ogni parte, per l'avvocato che assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale.
Pertanto, nell'ipotesi in cui più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica, sicché, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti più debitori, a norma dell'art. 1294 cod. civ. , ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido e che, qualora un professionista effettui le proprie prestazioni nell'interesse di più persone, queste sono obbligate in solido a pagare il compenso (Cass. n.
1729/1976).
Per quanto detto, la censura è fondata. Infatti, il primo giudice aveva erroneamente considerato parziaria l'obbligazione, non soltanto in assenza di diversa pattuizione o disposizione di legge, ma anche attraverso l'attribuzione di quote in realtà neppure individuabili, a fronte della medesimezza e inscindibilità degli interessi in gioco.
Considerata la fondatezza di quest'ultima censura, la sentenza impugnata deve essere riformata, disponendo che la somma relativa alla pratica “ sia posta a carico di Pt_3
nella sua interezza, senza la riduzione del 50%, dovendosi presumere la Parte_1
solidarietà passiva tra i due patrocinati, non essendo provato che le stesse avessero invece pagina 10 di 12 disposto la parziarietà. Pertanto, la somma che è tenuto a corrispondere Parte_1 all'avv. è quella in origine indicata nel decreto ingiuntivo, pari ad € Controparte_1
16.670,64.
- L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento delle istanze istruttorie insistite dalle parti, non essendo né rilevanti né utili ai fini della decisione, atteso che nulla più di quanto già esaminato proverebbero circa il fatto contestato.
- Al rigetto dell'appello principale consegue la condanna di in quanto Parte_1
soccombente, al pagamento delle spese di entrambi i gradi giudizio.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. ord. n. 34781/2023; Cass. ord. n.
34780/2023; Cass. ord. n. 27056/2021).
Le spese relative al primo grado di giudizio si liquidano come in dispositivo, in base al
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del decisum, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, in complessivi € 5.644,00.
Quelle relative al presente grado di giudizio si liquidano come in dispositivo, in base al
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del decisum e dell'attività effettivamente svolta
(applicati quindi i medi tabellari per la fase introduttiva e di studio, esclusa la fase istruttoria assente in appello ed applicati i valori minimi per i compensi dovuti per la fase decisionale, consistita nel deposito di sole note conclusive), in complessivi € 3.011,00;
- sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022
n. 115, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n.
5955);
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti - ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa - così dispone:
a) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1
riforma della sentenza n. 979/2024 resa dal Tribunale di Pavia
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 16.670,64, oltre interessi legali dal dovuto al saldo (salvo quanto già eventualmente corrisposto);
d) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
riguardanti sia la fase monitoria che quella di primo grado, che liquida in CP_1 complessivi € 5.644,00 - di cui € 567,00 per la fase monitoria, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale – oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge (salvo quanto già eventualmente corrisposto);
e) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio nei confronti di che liquida in complessivi € 3.011,00 – Controparte_1
di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 956,00 per la fase decisionale – oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Caterina Chiulli - Presidente Rel.
dott. Andrea Francesco Pirola - Consigliere
dott.ssa Nicoletta Sommazzi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo n. 1992/2024 r.g., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato alla parte appellata il 2 luglio 2024
da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura, dall'Avv. Claudio Spagnoletti e domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Viale Monte
Nero n. 70;
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
pagina 1 di 12 (C.F. ), difesa in proprio ai sensi Controparte_1 C.F._2 dell'art. 86 c.p.c., domiciliata presso il proprio studio sito in Binasco (MI), via Matteotti n. 1;
APPELLATA/APPELLANTE INDICENTALE
Avente a oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Per la riforma
della sentenza n. 979/2024 R.G., Rep. n. 1243/2024, resa dal Tribunale di Pavia, sez. III, in persona del giudice dott. Luciano Arcudi, pubblicata il 12 giugno 2024 e non notificata;
sulle conclusioni dei procuratori delle parti come da atti;
ritenuto di decidere ai sensi e nelle forme dell'art. 350-bis c.p.c.;
ascoltati i procuratori delle parti all'udienza del 28 gennaio 2025, che hanno confermato le rispettive conclusioni come da atti introduttivi, osserva quanto segue.
Rilevato che
- Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 744/2023 emesso dal Tribunale di Pavia, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.670,64, oltre interessi e spese, in favore di a titolo di onorario per le prestazioni professionali da Controparte_1
avvocato. La stessa, a fondamento della domanda monitoria, deduceva di aver svolto, a favore dell'ingiunto, attività di rappresentanza e difesa in campo civile e penale, depositando note pro-forma e parere favorevole del C.d.O. di Milano, sostenendo di aver ricevuto, a titolo di acconto, la somma di € 3.793,71.
- A fondamento della propria opposizione, rilevava di non aver mai Parte_1
ricevuto alcun preventivo, né alcun tipo di comunicazione relativa all'eventuale strategia da adottare e attività da svolgere, lamentando l'inadempimento contrattuale dell'opposta in merito a tutte le pratiche alla stessa affidate e precisamente:
pagina 2 di 12 a. con riferimento alla pratica “Gabardi” – procedimento penale aperto nei suoi confronti e nei confronti del padre a seguito di denuncia per percosse e lesioni –, sosteneva che la parte lesa avesse provveduto a ritirare immediatamente la denuncia, sicché nessuna attività veniva effettivamente svolta dall'opposta. Inoltre, avendo proceduto il padre dell'opponente ( ) al pagamento di € 1.000,00 a titolo di acconto, non si Persona_1
spiegava perché l'opposta avesse invece domandato il saldo a lui.
b. Con riferimento alla pratica “Paratore” e alla pratica “Poker Traslochi”, non solo lamentava che, nonostante fossero trascorsi 15 anni, non si era pervenuti ad alcun risultato, ma anche di aver sostenuto personalmente alcune spese relative alle stesse.
c. Quanto alla pratica “ ”, riteneva che obbligato al pagamento fosse il Parte_2
padre nei cui confronti, infatti, l'opposta aveva emesso una nota “pro Persona_1 forma” ad aveva richiesto i primi acconti.
- A seguito delle difese sin qui sintetizzate, l'opponente sosteneva che vi fosse inadempimento contrattuale dell'avv. rispetto ai mandati conferiti, Controparte_1
tanto da giustificare il mancato pagamento del compenso ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale, quantificando il risarcimento per i danni asseritamente subiti provvisoriamente in euro 10.000,00 o in quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
- Si costituiva in giudizio la parte opposta, formulando puntualmente le proprie difese relativamente a ciascuna pratica contestata:
a. In merito alla pratica “Gabardi”, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la parte lesa non avrebbe rimesso la querela subito dopo averla sporta, ma solo a seguito della conclusione delle indagini e della citazione in giudizio degli stessi. Pertanto,
l'opposta sosteneva e comprovava documentalmente di aver svolto attività difensiva.
Quanto, poi, alla richiesta di pagamento del saldo della nota pro forma al signor nonostante fosse stato l'altro imputato ( ad aver Parte_1 Persona_1
corrisposto l'acconto, l'avv. sosteneva fosse giustificata in virtù della CP_1 solidarietà passiva caratterizzante l'obbligazione di pagamento della prestazione d'opera resa da un avvocato incaricato da più soggetti.
pagina 3 di 12 b. Anche in merito alle pratiche “Paratore” e “Poker Traslochi” contestava quanto asserito da parte opponente, sostenendo che l'attività svolta fosse provata documentalmente e non essendo conseguentemente ravvisabile alcun inadempimento.
c. Riguardo la pratica “Lilloni-Ugo Gorla” – in merito alla questione del soggetto obbligato al pagamento – confermava di avere inviato la nota “pro forma” al padre dell'opponente ( proprio su richiesta dello stesso, ma che ciò Persona_1
comunque non avrebbe comportato liberazione da parte di del debito Parte_1
nascente dal mandato professionale.
- Dopo la costituzione in giudizio, depositava la prima memoria ex art. Parte_1
171-ter c.p.c., intendendo con la stessa precisare le eccezioni già proposte.
- Istruita la causa documentalmente e ritenuta matura per la decisione, con sentenza n.
979/2024 resa nelle forme di cui all'art. 281-sexies, c.p.c., il Tribunale di Pavia così decideva:
“I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
II. dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta dell'importo di € 12.340,00 oltre 15% spese generali Controparte_1
C.P.A. ed I.V.A. per onorario professionale di avvocato e dell'importo di complessivi €
817,00 per anticipazioni, oltre interessi come da motivazione;
dispone, al contempo, che dal montante così determinato siano detratti gli acconti versati dallo stesso opponente
[...]
Parte_1
III. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite riguardanti sia la fase monitoria sia quella di opposizione, che liquida come da motivazione, oltre a c.u. e marca per entrambe le fasi, in complessivi € 3.390,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Il primo giudice, preliminarmente, ha dichiarato in larga parte inammissibili le difese contenute nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata dall'opponente, avendo lo stesso introdotto nuove eccezioni, allargando così il thema decidendum ad ulteriori motivi di doglianza. Ha invece ritenuto l'unica precisazione ammissibile quella riguardante la pratica “Poker Traslochi”. pagina 4 di 12 Passando al merito della controversia, esaminando gli eventuali profili di inadempimento relativi alle singole pratiche interessate, il giudicante ha ritenuto infondate le domande formulate dall'opponente, rilevando che alcun inadempimento contrattuale potesse imputarsi all'opposta.
Quanto alla pratica “Gabardi”, tuttavia, pronunciandosi d'ufficio, ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'assunto formulato dall'avv. secondo Controparte_2
cui, in caso di difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, si darebbe luogo ad una responsabilità solidale tra tutti i patrocinanti, giustificando in tal modo la richiesta di pagamento per la pratica “ effettuata a anziché a suo padre Pt_3 Parte_1
che aveva provveduto al pagamento degli acconti. Secondo il primo giudice la Per_1
difesa di due soggetti aventi medesima posizione processuale non può generare un'obbligazione solidale che ha, invece, differenti presupposti. Di conseguenza, quanto alla ripartizione del compenso unico tra le parti patrocinate, in difetto di elementi contrari, presumendo che il contributo del difensore alla difesa degli imputati sia stato paritario, il giudice ha suddiviso il compenso in parti eguali tra e . Pertanto, Pt_1 Persona_1
il maturato complessivo per onorario professionale è risultato inferiore a quanto indicato nelle notule, in dipendenza del fatto che per la pratica “Gabardi” veniva disposto di liquidarsi un importo dimezzato.
Quanto alla condanna alle spese di lite, il Tribunale di Pavia, pur evidenziando la soccombenza parziale dell'opposta, determinata dal rilievo d'ufficio dell'assenza di solidarietà passiva tra i patrocinati, ha ritenuto di non compensare le spese, ponendole quindi a carico della parte opponente.
- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma e lamentando:
1. la dichiarazione di inammissibilità delle eccezioni proposte con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.;
2. la condanna al pagamento delle spese di lite nonostante ricorresse soccombenza reciproca.
pagina 5 di 12 - Con il deposito della propria comparsa di risposta, si è costituita in giudizio CP_1
contestando i motivi d'appello formulati da controparte e formulando a sua volta
[...]
un motivo di appello incidentale, impugnando il capo della sentenza sotto il profilo della motivazione laddove il Tribunale aveva sollevato d'ufficio l'assenza di solidarietà passiva nel pagamento dei compensi legali tra e . Pt_1 Persona_1
- All'udienza del 28 gennaio 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni come da atti;
la Corte, visto l'art. 350-bis c.p.c., fissava l'udienza davanti al Collegio dell'8 aprile 2025, precisando che la stessa si sarebbe tenuta in forma cartolare, avendo le parti esonerato il giudice relatore dalla trattazione orale, con rinuncia al termine per il deposito delle memorie difensive.
- Tutto ciò premesso e rilevato, la Corte osserva che
- l'appello principale è infondato e deve essere respinto.
- Con il primo motivo si duole della pronuncia di inammissibilità delle Parte_1
eccezioni proposte con la memoria ex art. 171-ter c.p.c., ritenute nuove dal primo giudice e, quindi, suscettibili di allargare il thema decidendum, rilevando, invece, che l'ammissibilità delle stesse avrebbe determinato un diverso esito della lite.
L'art. 171-ter c.p.c. si occupa di disciplinare le memorie integrative che le parti possono depositare una volta che il giudice istruttore ha effettuato le verifiche preventive e sempre prima dell'udienza. Si tratta, di fatto, delle stesse tre memorie contemplate dal previgente comma 6 dell'art. 183 c.p.c., le quali, dopo la prima udienza, vengono anticipate a un termine anteriore, per consentire che all'udienza il tema di causa sia perfettamente delineato e possano essere assunte le determinazioni più opportune circa la direzione da imprimere al giudizio.
Relativamente alla pratica “Gabardi”, con la suddetta memoria l'opponente rilevava un fatto nuovo su cui fondare l'eccezione, consistente nel fatto che l'avv. CP_1
non gli avesse mai proposto di presentare una richiesta di riabilitazione per un
[...]
provvedimento penale presente nel casellario giudiziario e della cui esistenza lo stesso non sarebbe mai stato informato. pagina 6 di 12 Quanto alla pratica “Paratore”, l'opponente rilevava che la stessa fosse stata seguita dall'avv. Giuseppe Quaglia e non dall'avv. e che il pagamento fosse stato CP_1
effettuato a rate e in contanti allo stesso avv. Quaglia, così intendendo ridurre il credito per il quale si procedeva. Anche il tal caso, come correttamente evidenziato dal primo giudice, si tratta di un tema del tutto nuovo e mai rilevato nell'atto introduttivo, oltre a non aver l'opponente neppure mai indicato gli importi che lo stesso asserisce di aver pagato in contanti.
Quanto alla pratica “Poker Traslochi”, invece, come correttamente evidenziato dal primo giudice, pur trattandosi di una specificazione, ammissibile ai sensi dall'art. 171-ter c.p.c., la questione è stata ritenuta infondata nel merito, perché le deduzioni circa il mancato raggiungimento dei risultati sperati erano generiche e non delineavano alcun profilo di negligenza del professionista.
La prospettiva che orienta il divieto di introdurre nuove eccezioni è sempre quella della necessità che non si introducano fatti nuovi e, quindi, una "diversa vicenda sostanziale".
Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni proposte con la memoria ex art. 171-ter c.p.c. da parte di in quanto del tutto Parte_1
nuove rispetto a quanto dedotto dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio.
- Con il secondo motivo, l'appellante principale lamenta la statuizione relativa alle spese di lite, contestando la scelta operata dal primo giudice di condannare lo stesso al pagamento delle spese processuali nonostante avesse rilevato la soccombenza parziale dell'opposta
Controparte_1
- Il rigetto del suddetto motivo è logicamente connesso all'accoglimento dell'appello incidentale di cui si dirà in seguito. In ogni caso, pur volendo trattare nel merito la questione, il motivo di gravame appare infondato per le ragioni che seguono.
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una pagina 7 di 12 valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale.
Il ragionamento su cui il Tribunale ha fondato la decisione, tuttavia, non contrasta con l'indicato principio, ma fa espresso richiamo alla giurisprudenza di legittimità quanto alla natura “elastica” della clausola di reciproca soccombenza e valorizza la discrezionalità del giudice in merito alla facoltà di compensazione delle spese, qualora questa sia fondata su circostanze di fatto oggettive scaturenti dal concreto svolgersi del giudizio, che danno la misura di quanto ciascuna parte - in concreto - si rappresenti come vittoriosa o soccombente;
la pronuncia gravata rimanda a Corte Cost. n. 77 del 2018, che, nel decidere in merito alla costituzionalità dell'art. 92 c.p.c., conferma che l'ipotesi della soccombenza reciproca, come causale per l'eventuale compensazione delle spese di lite, lascia al giudice spazi di discrezionalità quanto all'apprezzamento della misura in cui ciascuno dei contendenti possa considerarsi al contempo vittorioso e soccombente (cfr. Cass. ord. n.
19598/2023).
Ebbene, nel caso oggetto della presente controversia, seppure il giudice abbia rilevato una formale ipotesi di soccombenza reciproca – determinata dal rilievo d'ufficio dell'assenza di solidarietà in merito al rapporto tra i patrocinati ed il difensore –, non ha ritenuto di dover procedere alla compensazione delle spese di lite, in quanto, a livello sostanziale, la parte vittoriosa nel giudizio di primo grado è risultata comunque essere l'opposta CP_1
[...]
- Con un unico motivo di appello incidentale, ha impugnato la Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha sollevato d'ufficio l'assenza di solidarietà tra e per il pagamento dei compensi legali, Pt_1 Pt_1 Persona_1
avendo conseguentemente dimezzato la somma per la pratica “ . Secondo Pt_3
l'appellante incidentale, invece, la solidarietà passiva caratterizzerebbe l'obbligazione di pagamento della prestazione d'opera resa da un avvocato incaricato da più soggetti quando via sia identità di rapporto contrattuale e comunanza di interessi.
- Il motivo è fondato e deve essere accolto.
pagina 8 di 12 - La decisione del primo giudice, infatti, si pone in contrasto con la presunzione di solidarietà passiva dettata dall'art. 1294 c.c. che, al fine di rendere più sicura e agevole la realizzazione del diritto del creditore, allorché vi sia tra le parti obbligate una comunione di interessi, ha previsto che “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
A tal riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità, sostiene che “Nell'ipotesi che più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica;
tale principio va affermato anche in relazione alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore delle Disposizioni generali contenute nella deliberazione del consiglio nazionale forense 5 febbraio 1965, approvata con DM 2 aprile 1965, sicché, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti più debitori, a norma dell'art. 1294 c.c., ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido” (cfr. Cass. ord. n. 20922/2024).
Il concetto di comunione di interesse costituisce il punto di partenza per individuare quelli che sono i presupposti di operatività della presunzione di solidarietà passiva, i quali, in assenza di diverse statuizioni pattizie o legali, sono, infatti, ravvisabili, come già affermato da Cass. S. U. n. 423/1988, nella pluralità di soggetti, nella eadem causa obbligandi e nell'identità della prestazione. Sussiste, in particolare, l'identità della fonte (ossia l'eadem causa obbligandi), che assume rilievo centrale nella configurazione del tipo, quando vi sia unitarietà del fatto giuridico costitutivo dell'obbligazione, che si riscontra non soltanto quando la fonte o il titolo sia unico, ma anche in presenza di fattispecie diverse collegate da nessi tali che valgano a farle considerare come un complesso unitario agli effetti del vincolo che ne deriva, funzionale ad uno scopo comune (si veda sul punto Cass. , Sez. U,
21/1/1988, n. 423; ma anche Cass. , Sez. 3, 28/1/1985, n. 488), mentre l'identità della prestazione si caratterizza per il fatto che questa ha il medesimo contenuto per tutti i pagina 9 di 12 debitori indipendentemente dalle relative modalità di attuazione che, ai sensi dell'art. 1293 cod. civ. , possono anche divergere.
Alla stregua di tali principi, deve allora ravvisarsi la presunzione di solidarietà passiva anche nell'ipotesi di obbligazione plurisoggettiva che lega due parti all'avvocato che ha prestato ad esse ausilio nelle fasi giudiziali o stragiudiziali, in quanto ne sussistono entrambi i presupposti dell'identità della fonte, siccome proveniente dalla medesima fattispecie negoziale, e dell'unicità della prestazione, stante l'identità della stessa per entrambe le parti, come del resto indirettamente confermato dall'art. 5, comma 4, D.M.
8/4/2004, n. 127, ratione temporis, allorché prevede un onorario unico, con possibilità di aumento per ogni parte, per l'avvocato che assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale.
Pertanto, nell'ipotesi in cui più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica, sicché, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti più debitori, a norma dell'art. 1294 cod. civ. , ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido e che, qualora un professionista effettui le proprie prestazioni nell'interesse di più persone, queste sono obbligate in solido a pagare il compenso (Cass. n.
1729/1976).
Per quanto detto, la censura è fondata. Infatti, il primo giudice aveva erroneamente considerato parziaria l'obbligazione, non soltanto in assenza di diversa pattuizione o disposizione di legge, ma anche attraverso l'attribuzione di quote in realtà neppure individuabili, a fronte della medesimezza e inscindibilità degli interessi in gioco.
Considerata la fondatezza di quest'ultima censura, la sentenza impugnata deve essere riformata, disponendo che la somma relativa alla pratica “ sia posta a carico di Pt_3
nella sua interezza, senza la riduzione del 50%, dovendosi presumere la Parte_1
solidarietà passiva tra i due patrocinati, non essendo provato che le stesse avessero invece pagina 10 di 12 disposto la parziarietà. Pertanto, la somma che è tenuto a corrispondere Parte_1 all'avv. è quella in origine indicata nel decreto ingiuntivo, pari ad € Controparte_1
16.670,64.
- L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento delle istanze istruttorie insistite dalle parti, non essendo né rilevanti né utili ai fini della decisione, atteso che nulla più di quanto già esaminato proverebbero circa il fatto contestato.
- Al rigetto dell'appello principale consegue la condanna di in quanto Parte_1
soccombente, al pagamento delle spese di entrambi i gradi giudizio.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. ord. n. 34781/2023; Cass. ord. n.
34780/2023; Cass. ord. n. 27056/2021).
Le spese relative al primo grado di giudizio si liquidano come in dispositivo, in base al
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del decisum, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, in complessivi € 5.644,00.
Quelle relative al presente grado di giudizio si liquidano come in dispositivo, in base al
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del decisum e dell'attività effettivamente svolta
(applicati quindi i medi tabellari per la fase introduttiva e di studio, esclusa la fase istruttoria assente in appello ed applicati i valori minimi per i compensi dovuti per la fase decisionale, consistita nel deposito di sole note conclusive), in complessivi € 3.011,00;
- sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022
n. 115, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n.
5955);
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti - ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa - così dispone:
a) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1
riforma della sentenza n. 979/2024 resa dal Tribunale di Pavia
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 16.670,64, oltre interessi legali dal dovuto al saldo (salvo quanto già eventualmente corrisposto);
d) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
riguardanti sia la fase monitoria che quella di primo grado, che liquida in CP_1 complessivi € 5.644,00 - di cui € 567,00 per la fase monitoria, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale – oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge (salvo quanto già eventualmente corrisposto);
e) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio nei confronti di che liquida in complessivi € 3.011,00 – Controparte_1
di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 956,00 per la fase decisionale – oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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