Art. 17. ((Al personale, compreso quello degli uffici locali e dalle esigenze, che presta servizio, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennita' oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore zero alle ore sei.
Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario compete, inoltre, l'indennita' di lire 190 per ogni notte.
Detta indennita' compete pure ai direttori, di treni postali nonche' ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno))
Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario compete, inoltre, l'indennita' di lire 190 per ogni notte.
Detta indennita' compete pure ai direttori, di treni postali nonche' ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno))