Sentenza 28 aprile 1976
Massime • 1
La legge 17 luglio 1975, n 400, la quale, all'art 3, dispone espressamente che sui beni compresi nella liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi non puo essere iniziata o proseguita alcuna Azione esecutiva individuale, anche se prevista e ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell'art 51 del RD 16 marzo 1942, n 267, avendo natura processuale, e di immediata applicazione nelle controversie in corso. (nella specie, si discuteva,nel giudizio in corso, della possibilita di estendere alla procedura coatta amministrativa di una societa cooperativa, l'art 42 del RD 16 luglio 1905 n 646, secondo cui le Disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1976, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1976 |
Testo completo
La legge 17 luglio 1975, n 400, la quale, all'art 3, dispone espressamente che sui beni compresi nella liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi non puo essere iniziata o proseguita alcuna Azione esecutiva individuale, anche se prevista e ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell'art 51 del RD 16 marzo 1942, n 267, avendo natura processuale, e di immediata applicazione nelle controversie in corso. (nella specie, si discuteva,nel giudizio in corso, della possibilita di estendere alla procedura coatta amministrativa di una societa cooperativa, l'art 42 del RD 16 luglio 1905 n 646, secondo cui le Disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore).*