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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza N. 213/2025
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1261/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliere Elisabetta Palumbo Consigliere rel.
all'udienza del 17 gennaio 2025 nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1261 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, con l'avv. Chiodetti Guido;
Parte_1
APPELLANTE E
, con l'avv. Rosario Salonia;
NTroparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma sez. lav. n. 1362/2023 del 9 febbraio 2023.
CONCLUSIONI. Per l'appellante: “dichiarare la nullità della sentenza n. 1362/2023 resa inter partes …ovvero riformarla integralmente, in quanto nulla, viziata e erronea, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
conseguentemente, accogliere tutte le domande proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. di primo grado, da considerarsi qui ripetute e trascritte, in quanto risultate fondate in fatto e in diritto;
condannare in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in NTroparte_1 favore dell'appellante dell'importo di Euro 8.050,00 corrisposto a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio (richieste con lettera del 3.4.2023), oltre interessi dal dì del dovuto (19.5.2023) all'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”. Per l'appellata: “rigettare i motivi di gravame proposti poiché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado occorrendo anche mediante diversa motivazione. Con vittoria delle spese di lite”.
Corte di Appello di Roma
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 29.1.2021 ha Parte_2 convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale del Lavoro di Roma, la CP_1 al fine di sentir accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa e comunque
[...]
l'ingiustificatezza del licenziamento ricevuto con lettera dell'11.9.2020, di cui eccepiva preliminarmente la tardività, e per l'effetto la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari a dodici mesi, per la somma di
€ 174.744,72) e l'indennità supplementare contrattuale pari a 24 mensilità (per la somma lorda di € 349.489,55), ovvero pari alla misura compresa tra le 18 e le 24 mensilità, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.
1.1 Precisava di essere stato assunto dal Ferrovie dello Stato s.p.a. con effetto dal 22.4.2022; che con lettera del 1.7.2019 il contratto di lavoro veniva ceduto senza soluzione di continuità, con effetto dal 1.8.2019 a che aveva NTroparte_1 ricoperto, fino all'agosto 2020, l'incarico di responsabile Service Line FS e di responsabile infrastrutture ad interim;
che con lettera del 19.8.2020 gli venivano comunicati alcuni addebiti disciplinari;
che aveva puntualmente contestato gli stessi;
che veniva licenziato con lettera del 11.9.2020 a decorrere dal 24.8.2020, data della contestazione disciplinare, senza indennità sostitutiva del preavviso.
1.2 In particolare, adduceva che gli addebiti disciplinari gli erano stati contestati (ex art. 7 della Legge n. 300/1970, art. 66 del NTratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2016) nella qualità di dirigente in servizio presso con l'incarico di Responsabile IT FS NTroparte_1 in relazione alle attività di sourcing dei servizi CT di gestione sistemistica e delle infrastrutture hardware, hosting, housing, IaaS, fornitura di servizi e di apparati di rete TLC e alle relative attività di gara nell'ambito delle quali aveva svolto il ruolo di Redattore Tecnico del Capitolato;
che dagli accertamenti effettuati era emerso che il testo del bando di Gara (n. 5) la predisposizione del cui schema e dei relativi documenti tecnici era stata a lui affidata dal dott. (titolare della direzione Persona_1 centrale innovazione sistemi informativi), presentava distonie che si prestavano ad equivoci interpretativi e incoerenze tali da aver generato numerosi quesiti da parte degli Operatori Economici e portato alla pubblicazione di un'errata corrige con Bando di gara del 2 ottobre 2019.
2. Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso per NTroparte_1 infondatezza dello stesso. Evidenziava preliminarmente, che il licenziamento era stato intimato al ricorrente a fronte di gravi inadempimenti contrattuali posti in essere nell'assolvimento dell'incarico di Redattore Tecnico per il Catalogo dei Servizi e relative Appendici della “Gara 5 servizi ICT di gestione sistemistica e delle infrastrutture hardware, hosting, housing, IaaS, fornitura di servizi e di apparati di rete TLC”, del valore di euro 558 milioni.
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2.2 Rilevava che le criticità riscontrate sulla Gara avevano determinato una serie di conseguenze quali la revoca della Gara 5 e la necessità della proroga tecnica del contratto di appalto in essere e l'indizione di una nuova gara.
2.3 NTestava la doglianza relativa alla mancanza di tempestività della comunicazione di addebito, stante la necessità dello svolgimento di una complessa istruttoria. Sosteneva la sussistenza della giusta causa e comunque la giustificatezza del licenziamento intimato.
3. Veniva espletata attività istruttoria documentale e mediante l'audizione di testi.
4. All'esito, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava al Parte_2 pagamento delle spese di lite.
4.1 Ha motivato il giudicante che “il complesso degli atti non consente di escludere la rilevanza della posizione del ricorrente nel processo dal quale è scaturita la contestazione disciplinare e, pertanto, non può affermarsi che il licenziamento sia maturato a seguito di tensioni nel Gruppo. E', invece, evidente che il licenziamento è maturato nell'ambito di una complessa e rilevante attività volta alla stesura di un bando di gara per più di 500 milioni di euro. L'importanza sia economica che, presumibilmente, strategica della gara da espletarsi richiedeva, evidentemente la massima accortezza ed attenzione su ogni aspetto della gara stessa, a partire dal bando. Al contrario, si è rilevato che il bando si discostava dai requisiti richiesti con riferimento al requisito della “proprietà”, alla omissione del termine “primario” riferito al data center ed al differimento a 60 giorni dall'aggiudicazione del requisito della disponibilità del data center”. 4.2 Ravvisava il Tribunale che le problematiche insorte avevano “creato un consistente allarme, anche in termini di possibile turbativa d'asta, circostanza ancora più rilevante in considerazione dell'importo della gara e che “dalle deposizioni rese nel corso dell'istruttoria emerge che il ricorrente fu avvisato delle difformità tra il bando autorizzato e quello pubblicato ( cfr. Deposizione del teste ) e che non aveva Per_1 tempestivamente preso delle iniziative: al riguardo il teste ha riferito che il Tes_1 ricorrente non aveva ritenuto importante la mancanza del termine “primario”, sottovalutando un'importante caratteristica tecnica”.
4.3 Ha ritenuto il Giudicante che “l'importanza del termine “primario” è stata evidenziata anche dal teste e che “il licenziamento deve ritenersi giustificato in Tes_2 considerazione soprattutto del comportamento che poteva richiedersi al ricorrente nell'attività di supervisione, verifica e controllo della documentazione relativa alla Gara
5 ed alla sua pubblicazione”.
5. Avverso la suddetta sentenza ha avanzato appello affidando il Parte_2 gravame a quattro profili di censura.
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5.1 Con primo motivo il ha dedotto la “nullità della sentenza per motivazione Pt_2 apparente, perplessa, incomprensibile e irriducibilmente contraddittoria, ex art. 132 c.p.c., art. 118 disposizioni d'attuazione, art. 111 Cost”. in via gradata, l'erroneità della sentenza per manifesta genericità, insufficienza, illogicità, travisamento dei fatti”. A detta dell'appellante, la nullità della sentenza discende dall'assenza di un dovuto confronto tra le effettive ragioni del decidere e quelle espresse in motivazione considerato che il giudicante, in modo apolitico e contraddittorio, ha ritenuto sussistenti i fatti addebitati senza averli correttamente identificati e attribuiti agli effettivi responsabili pretermettendo il fatto, di portata dirimente, che egli non era il supervisore della gara, nè responsabile della verifica e del controllo della documentazione della gara, men che meno del bando.
5.2 Con secondo motivo di appello, il ha lamentato che il Giudice di primo grado Pt_2 ha errato nella parte in cui non ha ritenuto tardiva la contestazione disciplinare tenuto NT conto del fatto che era a conoscenza delle ragioni e dei fatti posti a fondamento del recesso datoriale sin dal mese di settembre 2019 per una serie concorrente di ragioni, comprovate dai documenti e dai testi, mentre la contestazione disciplinare era stata intimata un anno dopo, e cioè ad agosto 2020. La procedura disciplinare in questione era pertanto violativa della normativa di legge e dell'art.66 CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, a mente del quale:
“La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza del fatto contestato e tenuto conto della natura dell'addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie”.
5.3 Con terzo motivo, ha dedotto l'erroneità della sentenza per genericità ed insufficienza della motivazione in relazione alla ritenuta “non genericità della contestazione disciplinare”. Secondo l'appellante la contestazione disciplinare avrebbe dovuto apparire al Giudice di primo grado abbondantemente generica, oltre che fuori focus rispetto alle specifiche responsabilità del dal momento che era evidente che si presentava strutturata in Pt_2 un modo tale da far scattare molti sospetti in merito alle evidenti finalità espulsive datoriali considerato che anche la lettera di licenziamento che ne seguiva, si presentava del tutto immotivata ed insensibile rispetto alle specifiche, analitiche e comprovate controdeduzioni offerte dall'incolpato.
5.4 Con quarto motivo di appello, il ha eccepito la “manifesta erroneità della Pt_2 sentenza, anche per insufficienza motivazionale, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti, per pretermissione e/o erronea valutazione della prova documentale offerta e delle testimonianze acquisite, in punto di giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 64, lett. e) (licenziamento senza preavviso) del CCNL della Mobilità/Area
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del 16.12.2016, richiamato nella lettera di Parte_3 contestazione disciplinare, degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c.”. Dopo aver premesso di avere relazionato sulle richieste di chiarimenti e che le anomalie del bando erano imputabili esclusivamente alla stazione appaltante ( e dato CP_3 atto di aver continuato a ricevere la fiducia dalla datrice di lavoro, deduceva che il suo contributo era limitato alla redazione condivisa del documento nella versione 13 unitamente al team di appartenenza supervisionato dall' advisor Ernest and OU (E&Y) il quale aveva caricato sullo SharePoint tale documento nella versione corretta. Adduceva che sul bando pubblicato non avrebbe comunque potuto esercitare alcuna forma di controllo considerato che solo la stazione appaltante aveva le credenziali (sistema Simap) per accedere all'applicazione che consentiva la visibilità, l'eventuale modifica e la successiva pubblicazione del testo.
5.5 Ciò premesso, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
6. Resisteva in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del ricorso in appello per assenza dei requisiti di specificità, sinteticità e chiarezza;
nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
6.1 Ribadiva la correttezza del proprio operato e la legittimità della sanzione irrogata per non avere il a fronte delle “distonie” evidenziate, assunto alcun tipo di iniziativa. Pt_2
Sottolineava la sussistenza della giusta causa di licenziamento sulla base della relazione della Commissione di inchiesta che aveva evidenziato le gravi lacune tecniche e i molteplici rischi di sicurezza e competitività della gara che veniva sospesa il 23 luglio 2020 e successivamente revocata.
7. All'udienza del 17 gennaio 2025, la Corte decideva la causa come da dispositivo riportato in calce.
8. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello avanzato dalla resistente (par. 6). La Corte rileva che conformemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui si fa richiamo, “la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte, nonché dei criteri e dei limiti di redazione degli stessi, non comporta la loro invalidità, fermo restando che siffatta violazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese di lite” (Cass., Sez. II, Ord., 16 marzo 2023, n. 7600), stante l'assenza nel processo civile, di una specifica sanzione per la mancata sinteticità degli atti di parte.
Nel caso di specie, l'estensione del ricorso non pregiudica l'intellegibilità delle questioni sottoposte alla Corte rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, posto che il ricorrente ha compiutamente selezionato i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze sollevate avendo offerto una rappresentazione compiuta e diffusa dell'intera vicenda giudiziaria e
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delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito dei motivi di appello prospettati.
9. Il primo motivo di appello (paragrafo 5.1) è infondato e va respinto.
9.1 La Suprema Corte di Cassazione sulla questione ha avuto modo di evidenziare che:
“L'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). (Cass. sez. civile 8 agosto 2023 n. 24199).
9.2 Tale circostanza non è riscontrabile allorquando, come nel caso di specie, la motivazione ancorchè succinta consiste di argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, consentendo di fatto un controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr. Cassazione, sezioni unite, pronunce nn. 22232/2016; n. 8053/2014 e n. 5888/1992).
9.3 La motivazione della pronuncia oggetto di gravame è sintetica e non già inesistente. Rispetta pertanto il dettato legislativo che richiede che la sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (articolo 132 n 4 cpc).
10. Passando all'esame del secondo motivo di appello (sub 5.2), quello afferente cioè la NT tardività della contestazione disciplinare intimata con lettera del 19 agosto 2020, ha eccepito: 1) la necessità di un congruo lasso di tempo per le verifiche dei fatti e l'individuazione delle responsabilità; 2) la circostanza -assorbente- che, nella fattispecie in esame, i tempi di avvio della procedura disciplinare non hanno arrecato alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, come è comprovato dalle articolate giustificazioni rese dallo stesso ricorrente che, peraltro, risulta essere stato ascoltato dalla Commissione d'Inchiesta in data 16.12.2019 e 6.2.2020.
10.1 I rilievi della datrice di lavoro sono smentiti da evidenze di segno opposto essendo i fatti contestati noti già da tempo alla FST per una serie concorrente di ragioni comprovate dai documenti e dalla prova per testi considerato che:
- il protagonista di tutta la vicenda in quanto responsabile del procedimento, Per_1 che sulle contestate distonie aveva dato l “allarme” all'intero Gruppo FS ipotizzando una turbativa d'asta - dapprima, superiore del in FS in quanto Direttore Centrale dei Pt_2 NT Sistemi Informativi, e poi Amministratore Delegato di , era a conoscenza,
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sicuramente dal settembre 2019 di tutti i fatti potenzialmente idonei a muovere una contestazione disciplinare;
NT
-su richiesta dell'Amministratore Delegato di ( , il presentava Per_1 Pt_2 prontamente la sua Relazione sulle citate “distonie” del bando di gara in data 18 settembre 2019 e cioè quando già tutti i vertici di FS e FST erano stati sollecitati a verificare chi avesse compiuto l'errore nel bando pubblicato il 30.7.2019 e la supposta turbativa d'asta;
- il bando di “Gara 5” in esame (pubblicato il 30 luglio 2019), a seguito delle “distonie” scoperte nel successivo mese di agosto riceveva l'immediata errata corrige pubblicata il 27 settembre 2019 con le risposte ai chiarimenti e relativa proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione: circostanze queste emergenti dai documentati scambi di corrispondenza intervenuti con i vertici aziendali nel mese nel periodo in questione.
- la relazione “Audit” commissionata alla società esterna PricewaterhouseCoopers al fine di analizzare tali anomalie e “ogni aspetto della vicenda” terminava con la Relazione resa nel mese di gennaio 2020 e cioè nove mesi prima del recesso datoriale.
- le successive Relazioni, quella commissionata all' e quella della NTroparte_4
Commissione di inchiesta di FS incaricati di delineare tutti i processi interni al Gruppo Ferrovie dello Stato (FS), di definire le attribuzioni e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gara terminavano rispettivamente a marzo e ad aprile 2020.
In linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità cui si fa richiamo (Cass. 21.4.2023 n. 10802) il motivo deve ritenersi fondato atteso che la contestazione disciplinare così come il provvedimento conseguente devono essere connotati dal
“carattere di tempestività” che “può poi tradursi in una specifica garanzia procedimentale prevista dalla contrattazione collettiva, abilitata anche ad introdurre un termine perentorio per l'esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 9767 del 2011), ossia uno spatium deliberandi massimo fissato in una misura ben precisa”, dal momento che una tardiva contestazione disciplinare è “in grado di ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, in ragione dell'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e della contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede”. Anche a volere ritenere sussistente la necessità di procastinare le contestazioni fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza (Cass. 14 maggio 2015 n. 9903, Cass. 12 maggio 2005 n. 9955; Cass. 20 giugno 2006 n. 14115; cfr. Cass. 15930/2020), deve ritenersi che alla data della relazione della Commissione interna trasmessa con lettera del 10 aprile 2020 (all.8 della memoria di costituzione di primo grado della società) erano assolutamente chiari i fatti ed il ruolo avuto dal cosicché la lettera di Pt_2 licenziamento dell'11 settembre 2020 risulta assolutamente tardiva. A prescindere pertanto dalla sussistenza della condotta contestata, la tardività della contestazione comporta l'illegittimità del licenziamento.
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11. Per completezza appare opportuno esaminare anche il terzo e quarto motivo di appello (sub 5.3 e 5.4), da trattare congiuntamente stante la stretta correlazione fra loro, inerendo -il primo- alla genericità dei fatti oggetto di addebito (A, B, e C) e l'altro alla dedotta erroneità della valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ancorché fosse stata acquisita prova (documentale e testimoniale) della imputabilità delle distonie del bando alla stazione appaltante che lo aveva pubblicato.
12. Ciò premesso, il sindacato sulla legittimità del licenziamento non può che muovere dalle ragioni invocate dall'imprenditore a giustificazione del recesso e cristallizzate nella lettera di licenziamento, dovendosi ritenere assolutamente preclusa la possibilità di una successiva modifica o integrazione delle stesse.
NT 12.1 Si richiama quanto indicato nella missiva del 19 agosto 2020 laddove dà atto che il era “dirigente in servizio in servizio presso con Pt_1 NTroparte_1
l'incarico di Responsabile IT FS” nell'ambito della cui attività ha svolto il ruolo di Redattore Tecnico del Capitolato della gara n. 5 del valore di euro 558.000.000,00 e per la cui predisposizione dei documenti era affiancato da consulenti tecnici (ST & OU (EY). 13. Nella contestazione disciplinare (all. 12 della memoria di costituzione di primo grado), si premette che in data 17 giugno 2019 veniva depositata dai consulenti della EY sulla piattaforma informatica SharePoint la versione 13 (V.13) dell'elaborato tecnico, concordato con il e che costituiva il documento finale valevole ai fini della Pt_2 predisposizione del bando di cui il dirigente, in data 24 giugno 2019, confermava essere la versione definitiva.
Si legge altresì nella missiva che: “In data 2 luglio 2019 la stazione appaltante inoltrava il bando inserito nella piattaforma SIMAP, quale allegato a una mail indirizzata ad alcune strutture legali delle Società maggiormente interessate, includendo anche Lei per conoscenza, per la sola verifica della motivazione giuridica della mancata suddivisione in lotti. In data 30 luglio 2019 il bando di gara veniva pubblicato sulla GU/S S145. In data 2 agosto 2019 veniva pubblicata in GUUE una prima rettifica al bando al fine di allineare il criterio di aggiudicazione alle variazioni normative precedentemente intervenute. Nei primi giorni di settembre i consulenti di EY Le segnalavano alcune distonie tra il documento V.13 e il bando pubblicato in data 30 luglio 2019. In particolare, nel documento V.13: 1. non è mai citato il requisito di proprietà; 2. è presente il termine primario riferito al data Center;
3. è presente il requisito di "disponibilità alla data di pubblicazione del bando e non è riportato in suo luogo il differimento a 60 giorni dalla aggiudicazione della disponibilità del Data Center concordato nella riunione del 12 giugno 2019”.
Con riferimento a quanto sopra riportato il bando pubblicato il 30 luglio 2019 - GU/S 5145 - 30/07/2019 - 358459-2019-IT si discosta dai requisiti tecnici sopra indicati nel documento V.13 in quanto: 1.è previsto il requisito della proprietà del Data Center nella
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sezione afferente ai requisiti per RTI;
2. è omesso il termine primario riferito al Data Center;
3. è riportato il differimento a 60 giorni dalla aggiudicazione della disponibilità del Data Center.” Tali distonie, di notevole rilevanza per gli effetti che avrebbero avuto nei confronti degli OE, erano già presenti nel Bando di gara del 02 luglio 2019 - trasmesso con e-mail di avente oggetto "R: Nota infrastruttura" del martedì CP_3
02/07/2019 che Lei ha ammesso di non aver neanche aperto. A fronte della segnalazione dei consulenti di EY Lei non intraprendeva alcuna iniziativa. Il 13 settembre 2019, i consulenti, non avendo da Lei ricevuto notizie in ordine alla loro segnalazione, informavano il responsabile delle strategie di FST, il quale Persona_2 ne dava immediata comunicazione all'AD di . CP_5
La , sulla base della rilevanza di quanto segnalato dai consulenti e ritenendo di non Per_1 poter escludere una possibile turbativa d'asta sottesa alle modifiche apportate rispetto al testo concordato, si attivava subito per informare il Responsabile di Protezione Aziendale di FSI, il Responsabile Audit di FSI, il General Counsel di FSI, l'AD di il CP_3
Presidente di FST e l'AD di Gruppo FS, Parte_4
Allo stesso tempo chiedeva al Responsabile del Personale di FST, Per_1 Per_3
di inoltrare una richiesta a Lei affinché predisponesse una relazione
[...] sull'accaduto. Lei, in data 18 settembre 2019, relazionava in merito all'accaduto rifacendosi alla documentazione presente su SharePoint, con specifico riferimento all'elaborato V.13, quale ultimo documento tecnico messo a disposizione della stazione appaltante ai fini del bando, senza nulla riferire in ordine alle possibili ragioni delle distonie riscontrate. Il testo del bando nei punti in cui compaiono dette distonie si è prestato ad equivoci interpretativi e incoerenze tali da aver generato numerosi quesiti da parte degli Operatori Economici (il 27/09/2019 veniva pubblicata la risposta a 62 quesiti) e alla pubblicazione di un'errata corrige con Bando di gara del 2 ottobre 2019 - (errata corrige) - GU/S 5190 – 02/10/2019- 463211-2019-IT inclusivo di Rettifica GU/5 5148 - 02/08/2019 - 365931- 2019-IT. NT In relazione alla rilevanza dei sospetti manifestati dall'AD di la problematica è stata portata all'attenzione del CdA di FSI S.p.A. e successivamente l'AD di FSI ha nominato in data 5 dicembre 2019 una Commissione d'inchiesta le cui risultanze sono state poste all'attenzione e alle valutazioni del C.d.A. di FSI, il quale, in data 13 luglio 2020, ha NT deliberato in merito alla problematica in oggetto, dandone poi comunicazione a . In data 15 luglio 2020 l'AD di FST ha rassegnato le dimissioni. Persona_1 data 23/7 la gara 5 e altre gare a questa collegate - 1,2,3,4 - sono state sospese da NT
- stazione appaltante - su richiesta di . CP_3
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e in considerazione delle risultanze contenute nella Relazione della Commissione d'inchiesta, sono emerse gravi inadempienze a Lei attribuibili che di seguito Le vengono contestate, anche singolarmente considerate:
“A. nell'attività di predisposizione della documentazione di gara Documento V13, Bando di gara del 30 luglio 2019 - GU/S S145 -30/07/2019 - 358459-2019-IT e Bando di gara del 2 ottobre 2019 - (errata corrige) - GU/S S190 - 02/10/2019 -463211-2019-IT inclusivo di Rettifica GU/S S148 - 02/08/2019 - 365931-2019-IT, di aver omesso di svolgere la necessaria e attenta analisi tecnica di tutti quegli elementi ritenuti necessari in
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considerazione del Suo ruolo di Redattore Tecnico del Capitolato, determinando in tal modo gravi lacune nella documentazione sopra citata ed in particolare:
1. Veniva richiesta una certificazione di livello tier IV del Data Center invece che un livello rating 4, pur continuando ad associarlo con ANSI/TIA-942, dando l'impressione di volersi riferire a una certificazione ante 2014 (in cui effettivamente il livello ANSI/TIA-942 veniva chiamato tier) con ciò generando confusione negli OE.
2. Venivano fornite specifiche in modo frammentato su alcuni aspetti e in alcuni casi incompleto (richiedeva in modo dettagliato 5000 core ma non dava indicazione su quanta memoria volatile RAM per core;
non forniva dettagli sulla qualità dell'infrastruttura che doveva connettere primario e secondario).
3. Venivano richiesti in maniera generica servizi di disaster recovery e-business continuity che possono essere definiti attraverso i parametri RPO e RTO, senza tuttavia indicare i parametri di dislocazione dei data center in nodi geograficamente distribuiti a una certa distanza gli uni dagli altri, requisito essenziale per l'efficacia dei servizi in parola.
4. Non venivano presi in considerazione aspetti di cyber security. In particolare, non venivano prese in considerazione misure di sicurezza che impattano su hardware e software, impedendo così di assecondare il principio ingegneristico della security-by- design.
5. Non veniva offerto un censimento delle applicazioni che riguardano il data center. La mancanza di informazioni certe sulle applicazioni rende estremamente difficoltoso il dimensionamento ottimale di apparati e reti, costringendo gli OE a fare riferimento a ipotesi generiche con realizzazioni operative sub-ottimali.
6. Veniva prevista una griglia di valutazione per “premiare” le proposte che apparissero più virtuose sotto il profilo della sostenibilità, efficacia, sicurezza ed efficienza, in assenza di una definizione dei requisiti fondamentali. Tale soluzione valutativa appare del tutto insoddisfacente a causa della complessità dello scenario, dell'interferenza di scelte progettuali solo all'apparenza disgiunte e della presumibile presenza di una funzione multi-obiettivo. B. A fronte della segnalazione effettuata nei primissimi giorni di settembre (4 o 5 settembre) da parte dei consulenti EY riguardo alle modifiche del bando di gara pubblicato del 30 luglio 2019 - GU/S S145 -30/07/2019 - 358459-2019-IT rispetto al documento da loro depositato su SharePoint il 17 giugno (V.13) Lei non intraprendeva alcuna iniziativa. C. in considerazione del Suo ruolo di Redattore Tecnico del Capitolato, di aver omesso di svolgere un presidio efficace di controllo volto a garantire la correttezza della procedura e dei contenuti della documentazione dei bandi di gara, con ciò determinando contraddizioni, imprecisioni, omissioni nella documentazione, omettendo altresì il necessario coordinamento tra stazione appaltante e committente nelle varie fasi di confronto che non ha consentito, nella redazione della procedura, di pervenire a una sintesi completa e condivisa di tutti i requisiti tecnici voluti, con la conseguenza di privare il mercato di una corretta e trasparente informazione, limitando la partecipazione alla gara da parte degli OE e non consentendo di acquisire le migliori offerte sotto il profilo economico e tecnico e porre le premesse per eventuali futuri contenziosi” .
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13.1 Al è stato contestato in primo luogo un comportamento inadempiente Pt_2 consistente (in sintesi) nell' avere omesso il controllo sulle difformità del bando di gara pubblicato rispetto alla versione 13 dallo stesso predisposta, versione quest'ultima che registrava le seguenti distonie:”
1. non è mai citato il requisito di proprietà; 2. è presente il termine primario riferito al data Center;
3. è presente il requisito di "disponibilità alla data di pubblicazione del bando e non è riportato in suo luogo il differimento a 60 giorni dalla aggiudicazione della disponibilità del Data Center concordato nella riunione del 12 giugno 2019”; nonché che il bando pubblicato il 30 luglio 2019 si discostava dai requisiti tecnici sopra indicati nel documento V.13 in quanto:” 1. è previsto il requisito della proprietà del Data Center nella sezione afferente ai requisiti per RTI;
2. è omesso il termine primario riferito al Data Center;
3. è riportato il differimento a 60 giorni dalla aggiudicazione della disponibilità del Data Center.”
14. Occorre quindi esaminare le risultanze processuali e cioè la documentazione prodotta in giudizio e le deposizioni dei testi escussi in primo grado.
14.1 Come si legge nella relazione Audit del gennaio 2020 (all. 26 del ricorso di primo grado): “Sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dalle strutture interessate e in considerazione dell'analisi e della ricostruzione dei fatti esposta nei paragrafi precedenti, non è stato identificato chiaramente ed incontrovertibilmente un evento chiave e/o una specifica responsabilità che abbia determinato le “distonie” presenti sul bando pubblicato, né, in base alla nostra comprensione, si può affermare che la causa di tali “distonie” sia ascrivibile ad un singolo fatto o evento. Sulla base della comprensione del team di audit maturata dall'analisi delle informazioni fornite dal management e della documentazione messa a disposizione, le “distonie” presenti sul bando pubblicato potrebbero essere riconducibili a dei meri “errori materiali”, conseguenza di una pluralità di cause concatenate pur in presenza di strumenti normativi che disciplinano le attività negoziali, si rileva la mancanza di uno strumento normativo specifico (come ad esempio una Disposizione di Gruppo, con connesse Comunicazioni Organizzative che ne declinino i principi) che definisca puntualmente ruoli, responsabilità, modalità operative e controlli chiave con riferimento al processo di gestione delle gare che vedono coinvolte sia come stazione appaltante sia una o CP_3 più società del Gruppo richiedenti, eventualmente con iter di gestione, supervisione e controllo rafforzati per le procedure di gara di ingente importo e/o che presentino complessità particolarmente elevate, anche da un punto di vista amministrativo e tecnico (come, ad esempio, l'istituzione di un Comitato di gara, le cui decisioni siano formalizzate in appositi verbali)”.
Più in generale l'Audit ha rilevato carenza sulla gestione/organizzazione delle procedure di gara ed ha fornito specifiche raccomandazioni.
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14.2 Anche la Commissione interna di inchiesta di FS incaricata di effettuare attività ispettiva ha svolto analoghe considerazioni rilevando che: “E' emersa, in primo luogo, una gestione complessiva della gara approssimativa, e carente dei necessari controlli. Ciò assume particolare rilievo in considerazione della importanza della gara e del suo valore. Per quanto riguarda FST, a fronte di una dichiarata strategia, concordata peraltro con i consulenti, si sono registrate carenze in termini di analisi del mercato di riferimento nonché di presidio del processo di formulazione del bando di gara e controllo della procedura. A ciò si aggiunge l'assenza di un corretto scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti ed un adeguato coordinamento di tutte le attività propedeutiche. Per quanto riguarda quale stazione appaltante, oltre a rilevare in generale un non CP_3 adeguato presidio e controllo del processo di svolgimento dell'attività negoziale, vengono in evidenza nello specifico comportamenti e decisioni che non sempre risultano in linea con la volontà dichiarata dal committente, con valutazioni non adeguatamente confortate da un'attenta analisi di mercato”.
In detta relazione si dà atto dell'esistenza di“carenze nella organizzazione delle attività necessarie alla redazione dei documenti di gara in termini di ruoli e responsabilità nell'ambito della stazione appaltante;
allo stesso tempo pongono in luce l'assenza di un attento presidio di controllo volto a garantire la correttezza della procedura e dei contenuti del bando stesso”. Si legge nel documento altresì come “la mancanza di una piena sintonia tra stazione appaltante e committente nelle varie fasi di confronto (che) non ha consentito, nella redazione della procedura, di pervenire ad una sintesi completa e condivisa di tutti i requisiti tecnici voluti, con la conseguenza di privare il mercato di una corretta e trasparente informazione. Ciò potrebbe limitare la partecipazione alla gara da parte degli OE, non consentendo di acquisire le migliori offerte sotto il profilo economico e tecnico e porre le premesse per eventuali futuri contenziosi”. Sui comportamenti e responsabilità è emerso che “Dall'analisi effettuata della documentazione e dalle audizioni acquisite, anche alla luce del parere reso dall' , emergono comportamenti censurabili dei soggetti coinvolti in NTroparte_4 tutto il processo. Va sottolineato che nella gara in oggetto, di particolare valore e sensibilità nel mercato, sono stati violati i principi di diligenza nella gestione delle attività, secondo il ruolo e la responsabilità di ciascuno degli attori coinvolti. A questo riguardo va sottolineato che pur ravvisando alcune lacune di processo, che tuttavia appaiono secondarie, la Commissione dissente da talune conclusioni a cui è pervenuta l'Audit esterno commissionato dalle Società interessate, in quanto, come già evidenziato al punto 7 della presente relazione, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti sono ben definiti dal complesso di disposizioni e regole interne sopra richiamate. E' ravvisabile, pertanto, complessivamente una non adeguata gestione delle attività relative alla definizione della migliore architettura dell'infrastruttura, nella individuazione delle specifiche tecniche più evolute, nello svolgimento dei singoli atti in relazione alla specifica competenza, nell'assenza di un adeguato controllo sull'operato svolto. In particolare, per quanto attiene alla struttura committente risulta esservi stato in primis un approccio tecnicamente carente, seguito da una modalità lavorativa non efficace nella fase di confronto e condivisione con la stazione appaltante, essendo mancato un presidio
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tempestivo e adeguato volto ad assicurare una perfetta corrispondenza tra gli obiettivi di FST e le procedure di gara”. Con riguardo precisamente al “ruolo del Redattore Tecnico della gara 314, Responsabile della funzione IT FST, nella persona di ”, l'attività ispettiva ha Parte_2 evidenziato “la mancanza di un attento presidio delle relazioni con la Stazione appaltante, con i consulenti incaricati ed in particolare sui contenuti di competenza tecnica del bando”.
Per quanto concerneva poi la stazione appaltante, ha evidenziato che “è mancato un attento presidio delle varie fasi che hanno portato alla redazione e pubblicazione del bando. A questo riguardo le lacune sono ravvisabili in tutti e tre i livelli di responsabilità interessati:
- Responsabile Area Acquisti di Gruppo nella persona di Persona_4
- Responsabile Acquisti Trasversali per il Gruppo nella persona di Persona_5
- Responsabile Assistenza gare e appalti in ambito Acquisti Trasversali per il Gruppo nella persona di Persona_6
14.3 La Commissione di inchiesta ha poi concluso affermando che;
“Al di là delle responsabilità operative sopra individuate, va evidenziato che la mancanza di chiare indicazioni strategiche da parte dei livelli superiori gerarchici delle due Società nella definizione della architettura infrastrutturale più evoluta e maggiormente rispondente alle esigenze aziendali, si è tradotta, tra l'altro, nell'intempestiva definizione del capitolato”. 14.4 Anche le risultanze testimoniali si pongono in linea con quanto emerso in sede ispettiva.
Con riferimento specifico all'operato del il teste Pt_2 Persona_1 responsabile del procedimento e diretto superiore del ha confermato di avere Pt_2 chiesto e ricevuto spiegazioni dal predetto allorquando venivano alla luce i suddetti errori del bando affermando appunto che: “Io ho chiamato chiesi una relazione, che Parte_5 lui mi diede uno/due giorni dopo. Confermo il cap. 27 della memoria di costituzione e preciso che la relazione l'ho chiesta al dopo aver sentito Preciso che ho Pt_2 Per_2 avuto notizia dei fatti quasi contemporaneamente da (Responsabile della funzione Per_2
ICT Strategy & Governance) e (referente di ST OU) e quest'ultima mi Tes_3 aveva riferito che aveva avvisato e che quest'ultimo non aveva risposto. A quel Pt_2 punto ho sentito e gli ho chiesto la relazione di cui ho detto sopra”. Pt_2
Lo stesso ha aggiunto che “All'esito della relazione del era evidente che il file era Pt_2 stato inviato con i contenuti da noi richiesti e che le modifiche non erano imputabili a
[...]
è l'unica società incaricata dell'intero processo di gara ed è la CP_6 CP_3 stazione appaltante”:
Con riguardo alla attribuibilità degli errori commessi, il teste ha specificato che: Per_1
“Il bando era stato pubblicato su share point e all'esito degli accertamenti interni dell'Audit non è emerso il dolo delle modifiche e si è ritenuto che fossero frutto di un errore umano. All'Audit (di PWC, ndr) era stato demandato di accertare qualsiasi aspetto della vicenda. L'errore umano è stato commesso da una giovane dipendente di
e che “ST OU aveva l'incarico di supervisionare tutte le gare e la CP_3 coerenza tra le stesse. Nel giugno 2019 sono state consegnate a (che aveva il CP_3
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mandato a eseguire la gara) il Capitolato, il Catalogo dei Servizi e il bando relativi alla Gara 5 (Gara Infrastrutture). ST OU ha supervisionato tutta la documentazione che era stata inserita sulla piattaforma dello share point (che garantisce la sicurezza e traccia ogni azione). ha quindi iniziato a compiere le attività a suo carico al CP_3 fine di rendere la gara accessibile alla platea più ampia possibile. Le modifiche che apporta riguardano in genere il bando. In genere Ferservizi avvisa delle CP_3 modifiche al bando”: Anche il teste Presidente di Ferrovie dello Stato (FS) quando veniva Testimone_4 NT commissionato il bando (2018) e fino al maggio 2021, nonché Presidente di , interrogato in ordine ai profili di responsabilità sulla Gara 5, ha testualmente riferito “…il ricorrente ha stipulato un documento detto “V13” servendosi della consulenza di ST OU, che ha dato un contributo metodologico per la formazione del bando. La responsabilità di emissione del bando era della stazione appaltante, L'attività CP_3 prodotta da era la componente tecnica del bando, sempre relativa alla prima fase Pt_2 di individuazione dei partecipanti alla gara 5. Ciò è avvenuto a luglio 2019. Il doc. “V13” è stato trasmesso a da ST OU caricandolo in un sistema informatico CP_3 dedicato. ha poi completato la stesura del bando e l'ha pubblicato CP_3
Successivamente, EY rileggendo il bando completo rilevava due variazioni nella parte tecnica, rispetto a quanto contenuto nel documento “V13”. La commissione di inchiesta ha poi ritenuto che l'azione non fosse dolosa ma solo frutto di un errore materiale… Questi errori individuati da EY venivano comunicati a il quale comunicava il Per_1 fatto anche al Consiglio di amministrazione di FS, configurando il rischio di una turbativa d'asta”: Il teste ha precisato, altresì, che: “Il chiedeva a una relazione, che sono Per_1 Pt_2 stato io a scrivere (forse è stato verbalizzato “scrivere” in luogo di “chiedere”, ndr) come Presidente di È stata poi chiesta un Audit indipendente (a PWC, ndr) che CP_6 si è conclusa nel senso di un errore materiale a carico di e non di un fatto CP_3 doloso. Immediatamente ha riemesso il bando di gara con le correzioni, ciò CP_3 nell'ottobre 2019 o settembre. I destinatari del bando non hanno reagito ed hanno recepito le modifiche”. NTr Con riferimento specifico alle distonie del bando, il teste dipendente di e Tes_1 membro della Commissione di inchiesta di FS, ha dichiarato che: “nel doc. “V13” era presente il termine primario”, mancante nel “bando pubblicato da . CP_3 NT Il teste , che ricopriva il ruolo di “institore della per il settore Legale Lavoro del Tes_5
Gruppo Ferrovie fino al 30.4.2021” nonché, come di componente della Tes_1
Commissione di inchiesta interna a FS, ha dichiarato che il bando pubblicato a luglio 2019 recava delle “difformità rispetto al documento tecnico “V13” come disposto e condiviso tra la struttura nella persona di e la stazione Appaltante che CP_8 Pt_2 CP_3 aveva curato la predisposizione del bando. Il V13 risultava su una piattaforma informatica ad hoc. I consulenti che assistevano il individuavano ai primi di Pt_2 settembre (in realtà era agosto, ndr) le difformità, erano di EY”, aggiungendo che fu EY a informare delle difformità del bando “l'Ing. (responsabile Strategie di FST). Il Per_2 informò l'AD il quale informò il Dott. AD del Gruppo, la Per_2 Per_1 Pt_4
Direzione Audit (Dott. e altri”. Per_7
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15. L'istruttoria documentale e testimoniale espletata ha consentito di appurare che tra le diverse strutture competenti per la gara in questione non vi era una chiara suddivisione di compiti e ripartizione di responsabilità ed ha altresì messo in luce che non era compito del sovraintendere alla correttezza del bando pubblicato, di esclusiva competenza della Pt_2 stazione appaltante. 15.1 Quanto all'addebito contestato al punto A) della lettera di contestazione, riguardante cioè i rilievi a quelle che erano le “specifiche tecniche” che doveva contenere il bando e quindi alla qualità dell'infrastruttura dei data center, dei parametri delle stesse e dell'insieme delle informazioni che doveva contenere al riguardo il Catalogo dei servizi, gli stessi sono generici posto che la datrice di lavoro non deduce, né specifica quali sarebbero stati i parametri giusti e corretti da rispettare. 15.2 Con riguardo alla condotta addebitata alla lettera B) e cioè che a fronte della segnalazione dei consulenti EY dei primi di settembre 2019, riguardo alle modifiche del bando pubblicato in data 30 luglio 19 rispetto al documento V.13 caricato sullo SharePoint il 17 giugno 2019 per il quale il ricorrente non avrebbe assunto alcuna iniziativa, l'addebito in questione, se da un lato stigmatizza una mancata solerzia da parte del dirigente, che comunque ha subito redatto una relazione non appena richiestogli, dall'altro si appalesa generico nelle misura in cui non precisa quale condotta in concreto era da attendersi e che il ricorrente non avrebbe tenuto, considerato il fatto che la stazione appaltante aveva già provveduto alla pubblicazione del bando sul quale alcun poter di intervento era rimesso al
Pt_2
15.3 Con riguardo poi a quanto contestato nella parte iniziale della missiva secondo cui cioè
“In data 2 luglio 2019 la stazione appaltante inoltrava il bando inserito nella piattaforma SIMAP, quale allegato a una mail indirizzata ad alcune strutture legali delle Società maggiormente interessate, includendo anche Lei per conoscenza, per la sola verifica della motivazione giuridica della mancata suddivisione in lotti”, il comportamento addebitato all'appellante non si configura di portata rilevante posto che l'email era stata inviata alle strutture legali per acquisire elementi di tipo giuridico mentre al ricorrente il messaggio era stato indirizzato solo per conoscenza.
15.4 Relativamente, poi, alla contestazione di cui al punto C) e cioè che l'appellante, in considerazione del suo ruolo di redattore tecnico del capitolato aveva omesso di svolgere un presidio efficace di controllo volto a garantire la correttezza della procedura e dei contenuti della documentazione del bando di gara, con ciò determinando contraddizioni ed imprecisioni ed omettendo il necessario coordinamento tra la stazione appaltante e la committente nelle varie fasi di confronto, valgono le considerazioni già espresse con riferimento all'addebito compendiato nel capo A) considerato che concernono aspetti della procedura per le quali non si comprende il ruolo dell'appellante, nè il compito che in concreto lo stesso avrebbe dovuto svolgere.
16. La parte datoriale non è riuscita a dimostrare, per come era suo onere, la giustificatezza del licenziamento irrogato.
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In virtù dei principi generali in materia, l'onere di dimostrare la giustificatezza del licenziamento incombe sulla sola parte datoriale posto che: "il criterio su cui parametrare la legittimità del licenziamento del dirigente è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto del licenziamento discriminatorio o per motivo illecito, con l'utilizzabilità – nei casi in cui ci si trovi di fronte a condotte di inesatto o parziale adempimento anche dei generali criteri codicistici (art 1453cc) di valutazione della gravità dell'inadempimento secondo un criterio di proporzionalità e tenendo conto del venir meno della fiducia della parte non inadempiente alla ulteriore corretta esecuzione del contratto di lavoro. In ogni caso, in base ai principi generali l'onere probatorio in relazione alla veridicità, fondatezza e idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso incombe sempre sul datore di lavoro…" (Cass. sez lav. 12 febbraio 2000 n. 1591).
18. Alla luce delle risultanze processuali, i fatti contestati sono generici e non addebitabili .al ricorrente.
18.1 Quanto invece alle condotte riportate ai punti 15.2 e 15.3, le stesse alla stregua di quanto detto, ancorchè espressione di una mancata solerzia del dirigente, non appaiono manchevolezze di consistenza tale da giustificare la sanzione irrogata venendo in rilievo, al contrario, e per le ragioni evidenziate, come inadempimenti scarsamente apprezzabili sia in termini di giustificatezza del licenziamento che, a maggior ragione, di “giusta causa” dello stesso.
19. Acclarata l'illegittimità del licenziamento intimato, spetta a il Parte_2 diritto all'indennità di mancato preavviso ed all'indennità supplementare previste dagli artt. 19-23 del CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi,come quantificati NT nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non contestati dalla . Quanto all'ammontare della retribuzione annua su cui parametrare il calcolo delle indennità spettanti, la stessa, come comprovato dalla documentazione in atti, è risultata essere pari ad euro 174.744,77.
19.1 Posto che a mente dell'art. 23 del CCNl di appartenenza al dirigente spettano
“mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale”, al ricorrente va riconosciuta, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, una somma pari all'ammontare della retribuzione annua su indicata nella misura corrispondente, stante l'assenza di giusta causa solutoria del rapporto. 19.2 Quanto all'indennità supplementare prevista dal CCNL, la stessa va corrisposta in ragione della ingiustificatezza del licenziamento comminato.
Ritiene la Corte congruo riconoscere al tale indennità nella misura pari a 18 Pt_2 mensilità ammontante ad euro 262.117,16 (174.744,77: 12 x 18) avuto riguardo ai comportamenti tenuti dal come riepilogati nel paragrafo 18.1. Pt_2
19.3 Sulla giustificatezza del licenziamento, il Supremo Collegio ha chiarito che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare, spettante in base alla contrattazione collettiva al dirigente, non coincide con quelle di "giusta causa"
o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato, ma è molto più ampia e si estende sino a comprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda
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l'arbitrarietà, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e del divieto del licenziamento discriminatorio (Cass. civ sez. lav. 17 gennaio 2005 n. 775) considerando che la comune intenzione delle parti è quella di porre una norma di tutela che ha un senso quando, anche in una più accentuata relazione fiduciaria, la giustificatezza del licenziamento siaqualificata dalla ragionevolezza e serietà del motivo, da accertarsi secondo un equo contemperamento dei contrapposti interessi, così come sancito dall'art. 1371 cc (ibidem). 20. Deve essere accolta altresì la richiesta di restituzione della somma di euro 8.050,00 a titolo di spese di lite del primo grado che con lettera del 3.4.2023, FS, per conto di NT
, ha richiesto al e che risulta essere stata corrisposta in ottemperanza del Pt_2 disposto giudiziale come da bonifico bancario effettuato in data 19/5/2023 ed allegato in atti.
21. L'appello va, pertanto, accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata - dichiarato ingiustificato il licenziamento comminato a con lettera Parte_2 dell'11 settembre 2020- la va condannata al pagamento in favore CP_1 dell'appellante della somma di euro 174.744,77 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, della somma di euro 262.117,16 a titolo di indennità supplementare, oltre, per entrambe, degli accessori di legge dal dovuto al soddisfo, nonché alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 8.050,00 comprensiva di accessori di legge.
22. La condanna alle spese di lite, liquidate per entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara ingiustificato il licenziamento comminato a con lettera Parte_2 dell'11 settembre 2020; condanna la al pagamento in favore dell'appellante della somma CP_1 di euro 174.744,77 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nonchè della somma di euro 262.117,16 a titolo di indennità supplementare, oltre accessori di legge;
Condanna altresì parte appellata alla restituzione della somma di euro 8.050,00, oltre accessori di legge;
Condanna altresì la alla rifusione delle spese di lite del doppio CP_1 grado di giudizio liquidate in euro 7.000,00 per il primo grado ed in euro 5.500,00 per il secondo oltre, per entrambi i gradi, il rimborso del 15% spese forfettarie, iva e cpa. Roma, 17 gennaio 2025.
La Consigliera rel La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
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Reg. gen. Sez. Lav. N. 1261/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliere Elisabetta Palumbo Consigliere rel.
all'udienza del 17 gennaio 2025 nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1261 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, con l'avv. Chiodetti Guido;
Parte_1
APPELLANTE E
, con l'avv. Rosario Salonia;
NTroparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma sez. lav. n. 1362/2023 del 9 febbraio 2023.
CONCLUSIONI. Per l'appellante: “dichiarare la nullità della sentenza n. 1362/2023 resa inter partes …ovvero riformarla integralmente, in quanto nulla, viziata e erronea, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
conseguentemente, accogliere tutte le domande proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. di primo grado, da considerarsi qui ripetute e trascritte, in quanto risultate fondate in fatto e in diritto;
condannare in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in NTroparte_1 favore dell'appellante dell'importo di Euro 8.050,00 corrisposto a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio (richieste con lettera del 3.4.2023), oltre interessi dal dì del dovuto (19.5.2023) all'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”. Per l'appellata: “rigettare i motivi di gravame proposti poiché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado occorrendo anche mediante diversa motivazione. Con vittoria delle spese di lite”.
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FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 29.1.2021 ha Parte_2 convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale del Lavoro di Roma, la CP_1 al fine di sentir accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa e comunque
[...]
l'ingiustificatezza del licenziamento ricevuto con lettera dell'11.9.2020, di cui eccepiva preliminarmente la tardività, e per l'effetto la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari a dodici mesi, per la somma di
€ 174.744,72) e l'indennità supplementare contrattuale pari a 24 mensilità (per la somma lorda di € 349.489,55), ovvero pari alla misura compresa tra le 18 e le 24 mensilità, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.
1.1 Precisava di essere stato assunto dal Ferrovie dello Stato s.p.a. con effetto dal 22.4.2022; che con lettera del 1.7.2019 il contratto di lavoro veniva ceduto senza soluzione di continuità, con effetto dal 1.8.2019 a che aveva NTroparte_1 ricoperto, fino all'agosto 2020, l'incarico di responsabile Service Line FS e di responsabile infrastrutture ad interim;
che con lettera del 19.8.2020 gli venivano comunicati alcuni addebiti disciplinari;
che aveva puntualmente contestato gli stessi;
che veniva licenziato con lettera del 11.9.2020 a decorrere dal 24.8.2020, data della contestazione disciplinare, senza indennità sostitutiva del preavviso.
1.2 In particolare, adduceva che gli addebiti disciplinari gli erano stati contestati (ex art. 7 della Legge n. 300/1970, art. 66 del NTratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2016) nella qualità di dirigente in servizio presso con l'incarico di Responsabile IT FS NTroparte_1 in relazione alle attività di sourcing dei servizi CT di gestione sistemistica e delle infrastrutture hardware, hosting, housing, IaaS, fornitura di servizi e di apparati di rete TLC e alle relative attività di gara nell'ambito delle quali aveva svolto il ruolo di Redattore Tecnico del Capitolato;
che dagli accertamenti effettuati era emerso che il testo del bando di Gara (n. 5) la predisposizione del cui schema e dei relativi documenti tecnici era stata a lui affidata dal dott. (titolare della direzione Persona_1 centrale innovazione sistemi informativi), presentava distonie che si prestavano ad equivoci interpretativi e incoerenze tali da aver generato numerosi quesiti da parte degli Operatori Economici e portato alla pubblicazione di un'errata corrige con Bando di gara del 2 ottobre 2019.
2. Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso per NTroparte_1 infondatezza dello stesso. Evidenziava preliminarmente, che il licenziamento era stato intimato al ricorrente a fronte di gravi inadempimenti contrattuali posti in essere nell'assolvimento dell'incarico di Redattore Tecnico per il Catalogo dei Servizi e relative Appendici della “Gara 5 servizi ICT di gestione sistemistica e delle infrastrutture hardware, hosting, housing, IaaS, fornitura di servizi e di apparati di rete TLC”, del valore di euro 558 milioni.
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2.2 Rilevava che le criticità riscontrate sulla Gara avevano determinato una serie di conseguenze quali la revoca della Gara 5 e la necessità della proroga tecnica del contratto di appalto in essere e l'indizione di una nuova gara.
2.3 NTestava la doglianza relativa alla mancanza di tempestività della comunicazione di addebito, stante la necessità dello svolgimento di una complessa istruttoria. Sosteneva la sussistenza della giusta causa e comunque la giustificatezza del licenziamento intimato.
3. Veniva espletata attività istruttoria documentale e mediante l'audizione di testi.
4. All'esito, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava al Parte_2 pagamento delle spese di lite.
4.1 Ha motivato il giudicante che “il complesso degli atti non consente di escludere la rilevanza della posizione del ricorrente nel processo dal quale è scaturita la contestazione disciplinare e, pertanto, non può affermarsi che il licenziamento sia maturato a seguito di tensioni nel Gruppo. E', invece, evidente che il licenziamento è maturato nell'ambito di una complessa e rilevante attività volta alla stesura di un bando di gara per più di 500 milioni di euro. L'importanza sia economica che, presumibilmente, strategica della gara da espletarsi richiedeva, evidentemente la massima accortezza ed attenzione su ogni aspetto della gara stessa, a partire dal bando. Al contrario, si è rilevato che il bando si discostava dai requisiti richiesti con riferimento al requisito della “proprietà”, alla omissione del termine “primario” riferito al data center ed al differimento a 60 giorni dall'aggiudicazione del requisito della disponibilità del data center”. 4.2 Ravvisava il Tribunale che le problematiche insorte avevano “creato un consistente allarme, anche in termini di possibile turbativa d'asta, circostanza ancora più rilevante in considerazione dell'importo della gara e che “dalle deposizioni rese nel corso dell'istruttoria emerge che il ricorrente fu avvisato delle difformità tra il bando autorizzato e quello pubblicato ( cfr. Deposizione del teste ) e che non aveva Per_1 tempestivamente preso delle iniziative: al riguardo il teste ha riferito che il Tes_1 ricorrente non aveva ritenuto importante la mancanza del termine “primario”, sottovalutando un'importante caratteristica tecnica”.
4.3 Ha ritenuto il Giudicante che “l'importanza del termine “primario” è stata evidenziata anche dal teste e che “il licenziamento deve ritenersi giustificato in Tes_2 considerazione soprattutto del comportamento che poteva richiedersi al ricorrente nell'attività di supervisione, verifica e controllo della documentazione relativa alla Gara
5 ed alla sua pubblicazione”.
5. Avverso la suddetta sentenza ha avanzato appello affidando il Parte_2 gravame a quattro profili di censura.
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5.1 Con primo motivo il ha dedotto la “nullità della sentenza per motivazione Pt_2 apparente, perplessa, incomprensibile e irriducibilmente contraddittoria, ex art. 132 c.p.c., art. 118 disposizioni d'attuazione, art. 111 Cost”. in via gradata, l'erroneità della sentenza per manifesta genericità, insufficienza, illogicità, travisamento dei fatti”. A detta dell'appellante, la nullità della sentenza discende dall'assenza di un dovuto confronto tra le effettive ragioni del decidere e quelle espresse in motivazione considerato che il giudicante, in modo apolitico e contraddittorio, ha ritenuto sussistenti i fatti addebitati senza averli correttamente identificati e attribuiti agli effettivi responsabili pretermettendo il fatto, di portata dirimente, che egli non era il supervisore della gara, nè responsabile della verifica e del controllo della documentazione della gara, men che meno del bando.
5.2 Con secondo motivo di appello, il ha lamentato che il Giudice di primo grado Pt_2 ha errato nella parte in cui non ha ritenuto tardiva la contestazione disciplinare tenuto NT conto del fatto che era a conoscenza delle ragioni e dei fatti posti a fondamento del recesso datoriale sin dal mese di settembre 2019 per una serie concorrente di ragioni, comprovate dai documenti e dai testi, mentre la contestazione disciplinare era stata intimata un anno dopo, e cioè ad agosto 2020. La procedura disciplinare in questione era pertanto violativa della normativa di legge e dell'art.66 CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, a mente del quale:
“La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza del fatto contestato e tenuto conto della natura dell'addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie”.
5.3 Con terzo motivo, ha dedotto l'erroneità della sentenza per genericità ed insufficienza della motivazione in relazione alla ritenuta “non genericità della contestazione disciplinare”. Secondo l'appellante la contestazione disciplinare avrebbe dovuto apparire al Giudice di primo grado abbondantemente generica, oltre che fuori focus rispetto alle specifiche responsabilità del dal momento che era evidente che si presentava strutturata in Pt_2 un modo tale da far scattare molti sospetti in merito alle evidenti finalità espulsive datoriali considerato che anche la lettera di licenziamento che ne seguiva, si presentava del tutto immotivata ed insensibile rispetto alle specifiche, analitiche e comprovate controdeduzioni offerte dall'incolpato.
5.4 Con quarto motivo di appello, il ha eccepito la “manifesta erroneità della Pt_2 sentenza, anche per insufficienza motivazionale, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti, per pretermissione e/o erronea valutazione della prova documentale offerta e delle testimonianze acquisite, in punto di giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 64, lett. e) (licenziamento senza preavviso) del CCNL della Mobilità/Area
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del 16.12.2016, richiamato nella lettera di Parte_3 contestazione disciplinare, degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c.”. Dopo aver premesso di avere relazionato sulle richieste di chiarimenti e che le anomalie del bando erano imputabili esclusivamente alla stazione appaltante ( e dato CP_3 atto di aver continuato a ricevere la fiducia dalla datrice di lavoro, deduceva che il suo contributo era limitato alla redazione condivisa del documento nella versione 13 unitamente al team di appartenenza supervisionato dall' advisor Ernest and OU (E&Y) il quale aveva caricato sullo SharePoint tale documento nella versione corretta. Adduceva che sul bando pubblicato non avrebbe comunque potuto esercitare alcuna forma di controllo considerato che solo la stazione appaltante aveva le credenziali (sistema Simap) per accedere all'applicazione che consentiva la visibilità, l'eventuale modifica e la successiva pubblicazione del testo.
5.5 Ciò premesso, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
6. Resisteva in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del ricorso in appello per assenza dei requisiti di specificità, sinteticità e chiarezza;
nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
6.1 Ribadiva la correttezza del proprio operato e la legittimità della sanzione irrogata per non avere il a fronte delle “distonie” evidenziate, assunto alcun tipo di iniziativa. Pt_2
Sottolineava la sussistenza della giusta causa di licenziamento sulla base della relazione della Commissione di inchiesta che aveva evidenziato le gravi lacune tecniche e i molteplici rischi di sicurezza e competitività della gara che veniva sospesa il 23 luglio 2020 e successivamente revocata.
7. All'udienza del 17 gennaio 2025, la Corte decideva la causa come da dispositivo riportato in calce.
8. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello avanzato dalla resistente (par. 6). La Corte rileva che conformemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui si fa richiamo, “la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte, nonché dei criteri e dei limiti di redazione degli stessi, non comporta la loro invalidità, fermo restando che siffatta violazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese di lite” (Cass., Sez. II, Ord., 16 marzo 2023, n. 7600), stante l'assenza nel processo civile, di una specifica sanzione per la mancata sinteticità degli atti di parte.
Nel caso di specie, l'estensione del ricorso non pregiudica l'intellegibilità delle questioni sottoposte alla Corte rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, posto che il ricorrente ha compiutamente selezionato i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze sollevate avendo offerto una rappresentazione compiuta e diffusa dell'intera vicenda giudiziaria e
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delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito dei motivi di appello prospettati.
9. Il primo motivo di appello (paragrafo 5.1) è infondato e va respinto.
9.1 La Suprema Corte di Cassazione sulla questione ha avuto modo di evidenziare che:
“L'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). (Cass. sez. civile 8 agosto 2023 n. 24199).
9.2 Tale circostanza non è riscontrabile allorquando, come nel caso di specie, la motivazione ancorchè succinta consiste di argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, consentendo di fatto un controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr. Cassazione, sezioni unite, pronunce nn. 22232/2016; n. 8053/2014 e n. 5888/1992).
9.3 La motivazione della pronuncia oggetto di gravame è sintetica e non già inesistente. Rispetta pertanto il dettato legislativo che richiede che la sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (articolo 132 n 4 cpc).
10. Passando all'esame del secondo motivo di appello (sub 5.2), quello afferente cioè la NT tardività della contestazione disciplinare intimata con lettera del 19 agosto 2020, ha eccepito: 1) la necessità di un congruo lasso di tempo per le verifiche dei fatti e l'individuazione delle responsabilità; 2) la circostanza -assorbente- che, nella fattispecie in esame, i tempi di avvio della procedura disciplinare non hanno arrecato alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, come è comprovato dalle articolate giustificazioni rese dallo stesso ricorrente che, peraltro, risulta essere stato ascoltato dalla Commissione d'Inchiesta in data 16.12.2019 e 6.2.2020.
10.1 I rilievi della datrice di lavoro sono smentiti da evidenze di segno opposto essendo i fatti contestati noti già da tempo alla FST per una serie concorrente di ragioni comprovate dai documenti e dalla prova per testi considerato che:
- il protagonista di tutta la vicenda in quanto responsabile del procedimento, Per_1 che sulle contestate distonie aveva dato l “allarme” all'intero Gruppo FS ipotizzando una turbativa d'asta - dapprima, superiore del in FS in quanto Direttore Centrale dei Pt_2 NT Sistemi Informativi, e poi Amministratore Delegato di , era a conoscenza,
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sicuramente dal settembre 2019 di tutti i fatti potenzialmente idonei a muovere una contestazione disciplinare;
NT
-su richiesta dell'Amministratore Delegato di ( , il presentava Per_1 Pt_2 prontamente la sua Relazione sulle citate “distonie” del bando di gara in data 18 settembre 2019 e cioè quando già tutti i vertici di FS e FST erano stati sollecitati a verificare chi avesse compiuto l'errore nel bando pubblicato il 30.7.2019 e la supposta turbativa d'asta;
- il bando di “Gara 5” in esame (pubblicato il 30 luglio 2019), a seguito delle “distonie” scoperte nel successivo mese di agosto riceveva l'immediata errata corrige pubblicata il 27 settembre 2019 con le risposte ai chiarimenti e relativa proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione: circostanze queste emergenti dai documentati scambi di corrispondenza intervenuti con i vertici aziendali nel mese nel periodo in questione.
- la relazione “Audit” commissionata alla società esterna PricewaterhouseCoopers al fine di analizzare tali anomalie e “ogni aspetto della vicenda” terminava con la Relazione resa nel mese di gennaio 2020 e cioè nove mesi prima del recesso datoriale.
- le successive Relazioni, quella commissionata all' e quella della NTroparte_4
Commissione di inchiesta di FS incaricati di delineare tutti i processi interni al Gruppo Ferrovie dello Stato (FS), di definire le attribuzioni e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gara terminavano rispettivamente a marzo e ad aprile 2020.
In linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità cui si fa richiamo (Cass. 21.4.2023 n. 10802) il motivo deve ritenersi fondato atteso che la contestazione disciplinare così come il provvedimento conseguente devono essere connotati dal
“carattere di tempestività” che “può poi tradursi in una specifica garanzia procedimentale prevista dalla contrattazione collettiva, abilitata anche ad introdurre un termine perentorio per l'esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 9767 del 2011), ossia uno spatium deliberandi massimo fissato in una misura ben precisa”, dal momento che una tardiva contestazione disciplinare è “in grado di ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, in ragione dell'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e della contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede”. Anche a volere ritenere sussistente la necessità di procastinare le contestazioni fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza (Cass. 14 maggio 2015 n. 9903, Cass. 12 maggio 2005 n. 9955; Cass. 20 giugno 2006 n. 14115; cfr. Cass. 15930/2020), deve ritenersi che alla data della relazione della Commissione interna trasmessa con lettera del 10 aprile 2020 (all.8 della memoria di costituzione di primo grado della società) erano assolutamente chiari i fatti ed il ruolo avuto dal cosicché la lettera di Pt_2 licenziamento dell'11 settembre 2020 risulta assolutamente tardiva. A prescindere pertanto dalla sussistenza della condotta contestata, la tardività della contestazione comporta l'illegittimità del licenziamento.
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11. Per completezza appare opportuno esaminare anche il terzo e quarto motivo di appello (sub 5.3 e 5.4), da trattare congiuntamente stante la stretta correlazione fra loro, inerendo -il primo- alla genericità dei fatti oggetto di addebito (A, B, e C) e l'altro alla dedotta erroneità della valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ancorché fosse stata acquisita prova (documentale e testimoniale) della imputabilità delle distonie del bando alla stazione appaltante che lo aveva pubblicato.
12. Ciò premesso, il sindacato sulla legittimità del licenziamento non può che muovere dalle ragioni invocate dall'imprenditore a giustificazione del recesso e cristallizzate nella lettera di licenziamento, dovendosi ritenere assolutamente preclusa la possibilità di una successiva modifica o integrazione delle stesse.
NT 12.1 Si richiama quanto indicato nella missiva del 19 agosto 2020 laddove dà atto che il era “dirigente in servizio in servizio presso con Pt_1 NTroparte_1
l'incarico di Responsabile IT FS” nell'ambito della cui attività ha svolto il ruolo di Redattore Tecnico del Capitolato della gara n. 5 del valore di euro 558.000.000,00 e per la cui predisposizione dei documenti era affiancato da consulenti tecnici (ST & OU (EY). 13. Nella contestazione disciplinare (all. 12 della memoria di costituzione di primo grado), si premette che in data 17 giugno 2019 veniva depositata dai consulenti della EY sulla piattaforma informatica SharePoint la versione 13 (V.13) dell'elaborato tecnico, concordato con il e che costituiva il documento finale valevole ai fini della Pt_2 predisposizione del bando di cui il dirigente, in data 24 giugno 2019, confermava essere la versione definitiva.
Si legge altresì nella missiva che: “In data 2 luglio 2019 la stazione appaltante inoltrava il bando inserito nella piattaforma SIMAP, quale allegato a una mail indirizzata ad alcune strutture legali delle Società maggiormente interessate, includendo anche Lei per conoscenza, per la sola verifica della motivazione giuridica della mancata suddivisione in lotti. In data 30 luglio 2019 il bando di gara veniva pubblicato sulla GU/S S145. In data 2 agosto 2019 veniva pubblicata in GUUE una prima rettifica al bando al fine di allineare il criterio di aggiudicazione alle variazioni normative precedentemente intervenute. Nei primi giorni di settembre i consulenti di EY Le segnalavano alcune distonie tra il documento V.13 e il bando pubblicato in data 30 luglio 2019. In particolare, nel documento V.13: 1. non è mai citato il requisito di proprietà; 2. è presente il termine primario riferito al data Center;
3. è presente il requisito di "disponibilità alla data di pubblicazione del bando e non è riportato in suo luogo il differimento a 60 giorni dalla aggiudicazione della disponibilità del Data Center concordato nella riunione del 12 giugno 2019”.
Con riferimento a quanto sopra riportato il bando pubblicato il 30 luglio 2019 - GU/S 5145 - 30/07/2019 - 358459-2019-IT si discosta dai requisiti tecnici sopra indicati nel documento V.13 in quanto: 1.è previsto il requisito della proprietà del Data Center nella
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sezione afferente ai requisiti per RTI;
2. è omesso il termine primario riferito al Data Center;
3. è riportato il differimento a 60 giorni dalla aggiudicazione della disponibilità del Data Center.” Tali distonie, di notevole rilevanza per gli effetti che avrebbero avuto nei confronti degli OE, erano già presenti nel Bando di gara del 02 luglio 2019 - trasmesso con e-mail di avente oggetto "R: Nota infrastruttura" del martedì CP_3
02/07/2019 che Lei ha ammesso di non aver neanche aperto. A fronte della segnalazione dei consulenti di EY Lei non intraprendeva alcuna iniziativa. Il 13 settembre 2019, i consulenti, non avendo da Lei ricevuto notizie in ordine alla loro segnalazione, informavano il responsabile delle strategie di FST, il quale Persona_2 ne dava immediata comunicazione all'AD di . CP_5
La , sulla base della rilevanza di quanto segnalato dai consulenti e ritenendo di non Per_1 poter escludere una possibile turbativa d'asta sottesa alle modifiche apportate rispetto al testo concordato, si attivava subito per informare il Responsabile di Protezione Aziendale di FSI, il Responsabile Audit di FSI, il General Counsel di FSI, l'AD di il CP_3
Presidente di FST e l'AD di Gruppo FS, Parte_4
Allo stesso tempo chiedeva al Responsabile del Personale di FST, Per_1 Per_3
di inoltrare una richiesta a Lei affinché predisponesse una relazione
[...] sull'accaduto. Lei, in data 18 settembre 2019, relazionava in merito all'accaduto rifacendosi alla documentazione presente su SharePoint, con specifico riferimento all'elaborato V.13, quale ultimo documento tecnico messo a disposizione della stazione appaltante ai fini del bando, senza nulla riferire in ordine alle possibili ragioni delle distonie riscontrate. Il testo del bando nei punti in cui compaiono dette distonie si è prestato ad equivoci interpretativi e incoerenze tali da aver generato numerosi quesiti da parte degli Operatori Economici (il 27/09/2019 veniva pubblicata la risposta a 62 quesiti) e alla pubblicazione di un'errata corrige con Bando di gara del 2 ottobre 2019 - (errata corrige) - GU/S 5190 – 02/10/2019- 463211-2019-IT inclusivo di Rettifica GU/5 5148 - 02/08/2019 - 365931- 2019-IT. NT In relazione alla rilevanza dei sospetti manifestati dall'AD di la problematica è stata portata all'attenzione del CdA di FSI S.p.A. e successivamente l'AD di FSI ha nominato in data 5 dicembre 2019 una Commissione d'inchiesta le cui risultanze sono state poste all'attenzione e alle valutazioni del C.d.A. di FSI, il quale, in data 13 luglio 2020, ha NT deliberato in merito alla problematica in oggetto, dandone poi comunicazione a . In data 15 luglio 2020 l'AD di FST ha rassegnato le dimissioni. Persona_1 data 23/7 la gara 5 e altre gare a questa collegate - 1,2,3,4 - sono state sospese da NT
- stazione appaltante - su richiesta di . CP_3
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e in considerazione delle risultanze contenute nella Relazione della Commissione d'inchiesta, sono emerse gravi inadempienze a Lei attribuibili che di seguito Le vengono contestate, anche singolarmente considerate:
“A. nell'attività di predisposizione della documentazione di gara Documento V13, Bando di gara del 30 luglio 2019 - GU/S S145 -30/07/2019 - 358459-2019-IT e Bando di gara del 2 ottobre 2019 - (errata corrige) - GU/S S190 - 02/10/2019 -463211-2019-IT inclusivo di Rettifica GU/S S148 - 02/08/2019 - 365931-2019-IT, di aver omesso di svolgere la necessaria e attenta analisi tecnica di tutti quegli elementi ritenuti necessari in
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considerazione del Suo ruolo di Redattore Tecnico del Capitolato, determinando in tal modo gravi lacune nella documentazione sopra citata ed in particolare:
1. Veniva richiesta una certificazione di livello tier IV del Data Center invece che un livello rating 4, pur continuando ad associarlo con ANSI/TIA-942, dando l'impressione di volersi riferire a una certificazione ante 2014 (in cui effettivamente il livello ANSI/TIA-942 veniva chiamato tier) con ciò generando confusione negli OE.
2. Venivano fornite specifiche in modo frammentato su alcuni aspetti e in alcuni casi incompleto (richiedeva in modo dettagliato 5000 core ma non dava indicazione su quanta memoria volatile RAM per core;
non forniva dettagli sulla qualità dell'infrastruttura che doveva connettere primario e secondario).
3. Venivano richiesti in maniera generica servizi di disaster recovery e-business continuity che possono essere definiti attraverso i parametri RPO e RTO, senza tuttavia indicare i parametri di dislocazione dei data center in nodi geograficamente distribuiti a una certa distanza gli uni dagli altri, requisito essenziale per l'efficacia dei servizi in parola.
4. Non venivano presi in considerazione aspetti di cyber security. In particolare, non venivano prese in considerazione misure di sicurezza che impattano su hardware e software, impedendo così di assecondare il principio ingegneristico della security-by- design.
5. Non veniva offerto un censimento delle applicazioni che riguardano il data center. La mancanza di informazioni certe sulle applicazioni rende estremamente difficoltoso il dimensionamento ottimale di apparati e reti, costringendo gli OE a fare riferimento a ipotesi generiche con realizzazioni operative sub-ottimali.
6. Veniva prevista una griglia di valutazione per “premiare” le proposte che apparissero più virtuose sotto il profilo della sostenibilità, efficacia, sicurezza ed efficienza, in assenza di una definizione dei requisiti fondamentali. Tale soluzione valutativa appare del tutto insoddisfacente a causa della complessità dello scenario, dell'interferenza di scelte progettuali solo all'apparenza disgiunte e della presumibile presenza di una funzione multi-obiettivo. B. A fronte della segnalazione effettuata nei primissimi giorni di settembre (4 o 5 settembre) da parte dei consulenti EY riguardo alle modifiche del bando di gara pubblicato del 30 luglio 2019 - GU/S S145 -30/07/2019 - 358459-2019-IT rispetto al documento da loro depositato su SharePoint il 17 giugno (V.13) Lei non intraprendeva alcuna iniziativa. C. in considerazione del Suo ruolo di Redattore Tecnico del Capitolato, di aver omesso di svolgere un presidio efficace di controllo volto a garantire la correttezza della procedura e dei contenuti della documentazione dei bandi di gara, con ciò determinando contraddizioni, imprecisioni, omissioni nella documentazione, omettendo altresì il necessario coordinamento tra stazione appaltante e committente nelle varie fasi di confronto che non ha consentito, nella redazione della procedura, di pervenire a una sintesi completa e condivisa di tutti i requisiti tecnici voluti, con la conseguenza di privare il mercato di una corretta e trasparente informazione, limitando la partecipazione alla gara da parte degli OE e non consentendo di acquisire le migliori offerte sotto il profilo economico e tecnico e porre le premesse per eventuali futuri contenziosi” .
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13.1 Al è stato contestato in primo luogo un comportamento inadempiente Pt_2 consistente (in sintesi) nell' avere omesso il controllo sulle difformità del bando di gara pubblicato rispetto alla versione 13 dallo stesso predisposta, versione quest'ultima che registrava le seguenti distonie:”
1. non è mai citato il requisito di proprietà; 2. è presente il termine primario riferito al data Center;
3. è presente il requisito di "disponibilità alla data di pubblicazione del bando e non è riportato in suo luogo il differimento a 60 giorni dalla aggiudicazione della disponibilità del Data Center concordato nella riunione del 12 giugno 2019”; nonché che il bando pubblicato il 30 luglio 2019 si discostava dai requisiti tecnici sopra indicati nel documento V.13 in quanto:” 1. è previsto il requisito della proprietà del Data Center nella sezione afferente ai requisiti per RTI;
2. è omesso il termine primario riferito al Data Center;
3. è riportato il differimento a 60 giorni dalla aggiudicazione della disponibilità del Data Center.”
14. Occorre quindi esaminare le risultanze processuali e cioè la documentazione prodotta in giudizio e le deposizioni dei testi escussi in primo grado.
14.1 Come si legge nella relazione Audit del gennaio 2020 (all. 26 del ricorso di primo grado): “Sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dalle strutture interessate e in considerazione dell'analisi e della ricostruzione dei fatti esposta nei paragrafi precedenti, non è stato identificato chiaramente ed incontrovertibilmente un evento chiave e/o una specifica responsabilità che abbia determinato le “distonie” presenti sul bando pubblicato, né, in base alla nostra comprensione, si può affermare che la causa di tali “distonie” sia ascrivibile ad un singolo fatto o evento. Sulla base della comprensione del team di audit maturata dall'analisi delle informazioni fornite dal management e della documentazione messa a disposizione, le “distonie” presenti sul bando pubblicato potrebbero essere riconducibili a dei meri “errori materiali”, conseguenza di una pluralità di cause concatenate pur in presenza di strumenti normativi che disciplinano le attività negoziali, si rileva la mancanza di uno strumento normativo specifico (come ad esempio una Disposizione di Gruppo, con connesse Comunicazioni Organizzative che ne declinino i principi) che definisca puntualmente ruoli, responsabilità, modalità operative e controlli chiave con riferimento al processo di gestione delle gare che vedono coinvolte sia come stazione appaltante sia una o CP_3 più società del Gruppo richiedenti, eventualmente con iter di gestione, supervisione e controllo rafforzati per le procedure di gara di ingente importo e/o che presentino complessità particolarmente elevate, anche da un punto di vista amministrativo e tecnico (come, ad esempio, l'istituzione di un Comitato di gara, le cui decisioni siano formalizzate in appositi verbali)”.
Più in generale l'Audit ha rilevato carenza sulla gestione/organizzazione delle procedure di gara ed ha fornito specifiche raccomandazioni.
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14.2 Anche la Commissione interna di inchiesta di FS incaricata di effettuare attività ispettiva ha svolto analoghe considerazioni rilevando che: “E' emersa, in primo luogo, una gestione complessiva della gara approssimativa, e carente dei necessari controlli. Ciò assume particolare rilievo in considerazione della importanza della gara e del suo valore. Per quanto riguarda FST, a fronte di una dichiarata strategia, concordata peraltro con i consulenti, si sono registrate carenze in termini di analisi del mercato di riferimento nonché di presidio del processo di formulazione del bando di gara e controllo della procedura. A ciò si aggiunge l'assenza di un corretto scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti ed un adeguato coordinamento di tutte le attività propedeutiche. Per quanto riguarda quale stazione appaltante, oltre a rilevare in generale un non CP_3 adeguato presidio e controllo del processo di svolgimento dell'attività negoziale, vengono in evidenza nello specifico comportamenti e decisioni che non sempre risultano in linea con la volontà dichiarata dal committente, con valutazioni non adeguatamente confortate da un'attenta analisi di mercato”.
In detta relazione si dà atto dell'esistenza di“carenze nella organizzazione delle attività necessarie alla redazione dei documenti di gara in termini di ruoli e responsabilità nell'ambito della stazione appaltante;
allo stesso tempo pongono in luce l'assenza di un attento presidio di controllo volto a garantire la correttezza della procedura e dei contenuti del bando stesso”. Si legge nel documento altresì come “la mancanza di una piena sintonia tra stazione appaltante e committente nelle varie fasi di confronto (che) non ha consentito, nella redazione della procedura, di pervenire ad una sintesi completa e condivisa di tutti i requisiti tecnici voluti, con la conseguenza di privare il mercato di una corretta e trasparente informazione. Ciò potrebbe limitare la partecipazione alla gara da parte degli OE, non consentendo di acquisire le migliori offerte sotto il profilo economico e tecnico e porre le premesse per eventuali futuri contenziosi”. Sui comportamenti e responsabilità è emerso che “Dall'analisi effettuata della documentazione e dalle audizioni acquisite, anche alla luce del parere reso dall' , emergono comportamenti censurabili dei soggetti coinvolti in NTroparte_4 tutto il processo. Va sottolineato che nella gara in oggetto, di particolare valore e sensibilità nel mercato, sono stati violati i principi di diligenza nella gestione delle attività, secondo il ruolo e la responsabilità di ciascuno degli attori coinvolti. A questo riguardo va sottolineato che pur ravvisando alcune lacune di processo, che tuttavia appaiono secondarie, la Commissione dissente da talune conclusioni a cui è pervenuta l'Audit esterno commissionato dalle Società interessate, in quanto, come già evidenziato al punto 7 della presente relazione, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti sono ben definiti dal complesso di disposizioni e regole interne sopra richiamate. E' ravvisabile, pertanto, complessivamente una non adeguata gestione delle attività relative alla definizione della migliore architettura dell'infrastruttura, nella individuazione delle specifiche tecniche più evolute, nello svolgimento dei singoli atti in relazione alla specifica competenza, nell'assenza di un adeguato controllo sull'operato svolto. In particolare, per quanto attiene alla struttura committente risulta esservi stato in primis un approccio tecnicamente carente, seguito da una modalità lavorativa non efficace nella fase di confronto e condivisione con la stazione appaltante, essendo mancato un presidio
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tempestivo e adeguato volto ad assicurare una perfetta corrispondenza tra gli obiettivi di FST e le procedure di gara”. Con riguardo precisamente al “ruolo del Redattore Tecnico della gara 314, Responsabile della funzione IT FST, nella persona di ”, l'attività ispettiva ha Parte_2 evidenziato “la mancanza di un attento presidio delle relazioni con la Stazione appaltante, con i consulenti incaricati ed in particolare sui contenuti di competenza tecnica del bando”.
Per quanto concerneva poi la stazione appaltante, ha evidenziato che “è mancato un attento presidio delle varie fasi che hanno portato alla redazione e pubblicazione del bando. A questo riguardo le lacune sono ravvisabili in tutti e tre i livelli di responsabilità interessati:
- Responsabile Area Acquisti di Gruppo nella persona di Persona_4
- Responsabile Acquisti Trasversali per il Gruppo nella persona di Persona_5
- Responsabile Assistenza gare e appalti in ambito Acquisti Trasversali per il Gruppo nella persona di Persona_6
14.3 La Commissione di inchiesta ha poi concluso affermando che;
“Al di là delle responsabilità operative sopra individuate, va evidenziato che la mancanza di chiare indicazioni strategiche da parte dei livelli superiori gerarchici delle due Società nella definizione della architettura infrastrutturale più evoluta e maggiormente rispondente alle esigenze aziendali, si è tradotta, tra l'altro, nell'intempestiva definizione del capitolato”. 14.4 Anche le risultanze testimoniali si pongono in linea con quanto emerso in sede ispettiva.
Con riferimento specifico all'operato del il teste Pt_2 Persona_1 responsabile del procedimento e diretto superiore del ha confermato di avere Pt_2 chiesto e ricevuto spiegazioni dal predetto allorquando venivano alla luce i suddetti errori del bando affermando appunto che: “Io ho chiamato chiesi una relazione, che Parte_5 lui mi diede uno/due giorni dopo. Confermo il cap. 27 della memoria di costituzione e preciso che la relazione l'ho chiesta al dopo aver sentito Preciso che ho Pt_2 Per_2 avuto notizia dei fatti quasi contemporaneamente da (Responsabile della funzione Per_2
ICT Strategy & Governance) e (referente di ST OU) e quest'ultima mi Tes_3 aveva riferito che aveva avvisato e che quest'ultimo non aveva risposto. A quel Pt_2 punto ho sentito e gli ho chiesto la relazione di cui ho detto sopra”. Pt_2
Lo stesso ha aggiunto che “All'esito della relazione del era evidente che il file era Pt_2 stato inviato con i contenuti da noi richiesti e che le modifiche non erano imputabili a
[...]
è l'unica società incaricata dell'intero processo di gara ed è la CP_6 CP_3 stazione appaltante”:
Con riguardo alla attribuibilità degli errori commessi, il teste ha specificato che: Per_1
“Il bando era stato pubblicato su share point e all'esito degli accertamenti interni dell'Audit non è emerso il dolo delle modifiche e si è ritenuto che fossero frutto di un errore umano. All'Audit (di PWC, ndr) era stato demandato di accertare qualsiasi aspetto della vicenda. L'errore umano è stato commesso da una giovane dipendente di
e che “ST OU aveva l'incarico di supervisionare tutte le gare e la CP_3 coerenza tra le stesse. Nel giugno 2019 sono state consegnate a (che aveva il CP_3
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mandato a eseguire la gara) il Capitolato, il Catalogo dei Servizi e il bando relativi alla Gara 5 (Gara Infrastrutture). ST OU ha supervisionato tutta la documentazione che era stata inserita sulla piattaforma dello share point (che garantisce la sicurezza e traccia ogni azione). ha quindi iniziato a compiere le attività a suo carico al CP_3 fine di rendere la gara accessibile alla platea più ampia possibile. Le modifiche che apporta riguardano in genere il bando. In genere Ferservizi avvisa delle CP_3 modifiche al bando”: Anche il teste Presidente di Ferrovie dello Stato (FS) quando veniva Testimone_4 NT commissionato il bando (2018) e fino al maggio 2021, nonché Presidente di , interrogato in ordine ai profili di responsabilità sulla Gara 5, ha testualmente riferito “…il ricorrente ha stipulato un documento detto “V13” servendosi della consulenza di ST OU, che ha dato un contributo metodologico per la formazione del bando. La responsabilità di emissione del bando era della stazione appaltante, L'attività CP_3 prodotta da era la componente tecnica del bando, sempre relativa alla prima fase Pt_2 di individuazione dei partecipanti alla gara 5. Ciò è avvenuto a luglio 2019. Il doc. “V13” è stato trasmesso a da ST OU caricandolo in un sistema informatico CP_3 dedicato. ha poi completato la stesura del bando e l'ha pubblicato CP_3
Successivamente, EY rileggendo il bando completo rilevava due variazioni nella parte tecnica, rispetto a quanto contenuto nel documento “V13”. La commissione di inchiesta ha poi ritenuto che l'azione non fosse dolosa ma solo frutto di un errore materiale… Questi errori individuati da EY venivano comunicati a il quale comunicava il Per_1 fatto anche al Consiglio di amministrazione di FS, configurando il rischio di una turbativa d'asta”: Il teste ha precisato, altresì, che: “Il chiedeva a una relazione, che sono Per_1 Pt_2 stato io a scrivere (forse è stato verbalizzato “scrivere” in luogo di “chiedere”, ndr) come Presidente di È stata poi chiesta un Audit indipendente (a PWC, ndr) che CP_6 si è conclusa nel senso di un errore materiale a carico di e non di un fatto CP_3 doloso. Immediatamente ha riemesso il bando di gara con le correzioni, ciò CP_3 nell'ottobre 2019 o settembre. I destinatari del bando non hanno reagito ed hanno recepito le modifiche”. NTr Con riferimento specifico alle distonie del bando, il teste dipendente di e Tes_1 membro della Commissione di inchiesta di FS, ha dichiarato che: “nel doc. “V13” era presente il termine primario”, mancante nel “bando pubblicato da . CP_3 NT Il teste , che ricopriva il ruolo di “institore della per il settore Legale Lavoro del Tes_5
Gruppo Ferrovie fino al 30.4.2021” nonché, come di componente della Tes_1
Commissione di inchiesta interna a FS, ha dichiarato che il bando pubblicato a luglio 2019 recava delle “difformità rispetto al documento tecnico “V13” come disposto e condiviso tra la struttura nella persona di e la stazione Appaltante che CP_8 Pt_2 CP_3 aveva curato la predisposizione del bando. Il V13 risultava su una piattaforma informatica ad hoc. I consulenti che assistevano il individuavano ai primi di Pt_2 settembre (in realtà era agosto, ndr) le difformità, erano di EY”, aggiungendo che fu EY a informare delle difformità del bando “l'Ing. (responsabile Strategie di FST). Il Per_2 informò l'AD il quale informò il Dott. AD del Gruppo, la Per_2 Per_1 Pt_4
Direzione Audit (Dott. e altri”. Per_7
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15. L'istruttoria documentale e testimoniale espletata ha consentito di appurare che tra le diverse strutture competenti per la gara in questione non vi era una chiara suddivisione di compiti e ripartizione di responsabilità ed ha altresì messo in luce che non era compito del sovraintendere alla correttezza del bando pubblicato, di esclusiva competenza della Pt_2 stazione appaltante. 15.1 Quanto all'addebito contestato al punto A) della lettera di contestazione, riguardante cioè i rilievi a quelle che erano le “specifiche tecniche” che doveva contenere il bando e quindi alla qualità dell'infrastruttura dei data center, dei parametri delle stesse e dell'insieme delle informazioni che doveva contenere al riguardo il Catalogo dei servizi, gli stessi sono generici posto che la datrice di lavoro non deduce, né specifica quali sarebbero stati i parametri giusti e corretti da rispettare. 15.2 Con riguardo alla condotta addebitata alla lettera B) e cioè che a fronte della segnalazione dei consulenti EY dei primi di settembre 2019, riguardo alle modifiche del bando pubblicato in data 30 luglio 19 rispetto al documento V.13 caricato sullo SharePoint il 17 giugno 2019 per il quale il ricorrente non avrebbe assunto alcuna iniziativa, l'addebito in questione, se da un lato stigmatizza una mancata solerzia da parte del dirigente, che comunque ha subito redatto una relazione non appena richiestogli, dall'altro si appalesa generico nelle misura in cui non precisa quale condotta in concreto era da attendersi e che il ricorrente non avrebbe tenuto, considerato il fatto che la stazione appaltante aveva già provveduto alla pubblicazione del bando sul quale alcun poter di intervento era rimesso al
Pt_2
15.3 Con riguardo poi a quanto contestato nella parte iniziale della missiva secondo cui cioè
“In data 2 luglio 2019 la stazione appaltante inoltrava il bando inserito nella piattaforma SIMAP, quale allegato a una mail indirizzata ad alcune strutture legali delle Società maggiormente interessate, includendo anche Lei per conoscenza, per la sola verifica della motivazione giuridica della mancata suddivisione in lotti”, il comportamento addebitato all'appellante non si configura di portata rilevante posto che l'email era stata inviata alle strutture legali per acquisire elementi di tipo giuridico mentre al ricorrente il messaggio era stato indirizzato solo per conoscenza.
15.4 Relativamente, poi, alla contestazione di cui al punto C) e cioè che l'appellante, in considerazione del suo ruolo di redattore tecnico del capitolato aveva omesso di svolgere un presidio efficace di controllo volto a garantire la correttezza della procedura e dei contenuti della documentazione del bando di gara, con ciò determinando contraddizioni ed imprecisioni ed omettendo il necessario coordinamento tra la stazione appaltante e la committente nelle varie fasi di confronto, valgono le considerazioni già espresse con riferimento all'addebito compendiato nel capo A) considerato che concernono aspetti della procedura per le quali non si comprende il ruolo dell'appellante, nè il compito che in concreto lo stesso avrebbe dovuto svolgere.
16. La parte datoriale non è riuscita a dimostrare, per come era suo onere, la giustificatezza del licenziamento irrogato.
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In virtù dei principi generali in materia, l'onere di dimostrare la giustificatezza del licenziamento incombe sulla sola parte datoriale posto che: "il criterio su cui parametrare la legittimità del licenziamento del dirigente è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto del licenziamento discriminatorio o per motivo illecito, con l'utilizzabilità – nei casi in cui ci si trovi di fronte a condotte di inesatto o parziale adempimento anche dei generali criteri codicistici (art 1453cc) di valutazione della gravità dell'inadempimento secondo un criterio di proporzionalità e tenendo conto del venir meno della fiducia della parte non inadempiente alla ulteriore corretta esecuzione del contratto di lavoro. In ogni caso, in base ai principi generali l'onere probatorio in relazione alla veridicità, fondatezza e idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso incombe sempre sul datore di lavoro…" (Cass. sez lav. 12 febbraio 2000 n. 1591).
18. Alla luce delle risultanze processuali, i fatti contestati sono generici e non addebitabili .al ricorrente.
18.1 Quanto invece alle condotte riportate ai punti 15.2 e 15.3, le stesse alla stregua di quanto detto, ancorchè espressione di una mancata solerzia del dirigente, non appaiono manchevolezze di consistenza tale da giustificare la sanzione irrogata venendo in rilievo, al contrario, e per le ragioni evidenziate, come inadempimenti scarsamente apprezzabili sia in termini di giustificatezza del licenziamento che, a maggior ragione, di “giusta causa” dello stesso.
19. Acclarata l'illegittimità del licenziamento intimato, spetta a il Parte_2 diritto all'indennità di mancato preavviso ed all'indennità supplementare previste dagli artt. 19-23 del CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi,come quantificati NT nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non contestati dalla . Quanto all'ammontare della retribuzione annua su cui parametrare il calcolo delle indennità spettanti, la stessa, come comprovato dalla documentazione in atti, è risultata essere pari ad euro 174.744,77.
19.1 Posto che a mente dell'art. 23 del CCNl di appartenenza al dirigente spettano
“mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale”, al ricorrente va riconosciuta, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, una somma pari all'ammontare della retribuzione annua su indicata nella misura corrispondente, stante l'assenza di giusta causa solutoria del rapporto. 19.2 Quanto all'indennità supplementare prevista dal CCNL, la stessa va corrisposta in ragione della ingiustificatezza del licenziamento comminato.
Ritiene la Corte congruo riconoscere al tale indennità nella misura pari a 18 Pt_2 mensilità ammontante ad euro 262.117,16 (174.744,77: 12 x 18) avuto riguardo ai comportamenti tenuti dal come riepilogati nel paragrafo 18.1. Pt_2
19.3 Sulla giustificatezza del licenziamento, il Supremo Collegio ha chiarito che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare, spettante in base alla contrattazione collettiva al dirigente, non coincide con quelle di "giusta causa"
o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato, ma è molto più ampia e si estende sino a comprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda
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l'arbitrarietà, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e del divieto del licenziamento discriminatorio (Cass. civ sez. lav. 17 gennaio 2005 n. 775) considerando che la comune intenzione delle parti è quella di porre una norma di tutela che ha un senso quando, anche in una più accentuata relazione fiduciaria, la giustificatezza del licenziamento siaqualificata dalla ragionevolezza e serietà del motivo, da accertarsi secondo un equo contemperamento dei contrapposti interessi, così come sancito dall'art. 1371 cc (ibidem). 20. Deve essere accolta altresì la richiesta di restituzione della somma di euro 8.050,00 a titolo di spese di lite del primo grado che con lettera del 3.4.2023, FS, per conto di NT
, ha richiesto al e che risulta essere stata corrisposta in ottemperanza del Pt_2 disposto giudiziale come da bonifico bancario effettuato in data 19/5/2023 ed allegato in atti.
21. L'appello va, pertanto, accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata - dichiarato ingiustificato il licenziamento comminato a con lettera Parte_2 dell'11 settembre 2020- la va condannata al pagamento in favore CP_1 dell'appellante della somma di euro 174.744,77 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, della somma di euro 262.117,16 a titolo di indennità supplementare, oltre, per entrambe, degli accessori di legge dal dovuto al soddisfo, nonché alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 8.050,00 comprensiva di accessori di legge.
22. La condanna alle spese di lite, liquidate per entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara ingiustificato il licenziamento comminato a con lettera Parte_2 dell'11 settembre 2020; condanna la al pagamento in favore dell'appellante della somma CP_1 di euro 174.744,77 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, nonchè della somma di euro 262.117,16 a titolo di indennità supplementare, oltre accessori di legge;
Condanna altresì parte appellata alla restituzione della somma di euro 8.050,00, oltre accessori di legge;
Condanna altresì la alla rifusione delle spese di lite del doppio CP_1 grado di giudizio liquidate in euro 7.000,00 per il primo grado ed in euro 5.500,00 per il secondo oltre, per entrambi i gradi, il rimborso del 15% spese forfettarie, iva e cpa. Roma, 17 gennaio 2025.
La Consigliera rel La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
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