Articolo 3 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 2Articolo 4
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14 maggio 2005
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19 gennaio 2013
Art. 3. (Applicazione della riserva parlamentare). 1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
(( 3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e' vincolante per il Governo ))
Entrata in vigore il 19 gennaio 2013
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