Decreto cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza breve 19 dicembre 2025
Decreto cautelare 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/12/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2025 REG.RIC.
N. 01629/2025 REG.RIC.
N. 01642/2025 REG.RIC.
N. 01643/2025 REG.RIC.
N. 01645/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PA LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ennio De Vita sito in Salerno alla Via Piave, n. 1;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Camera di Commercio di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
MO NT, rappresentato e difeso dall’avvocato Emiddio Siani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2025, proposto da
PA LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ennio De Vita sito in Salerno alla Via Piave, n. 1;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
MO NT, rappresentato e difeso dall’avvocato Emiddio Siani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2025, proposto da
PA LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ennio De Vita sito in Salerno alla Via Piave, n. 1;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
MO NT, rappresentato e difeso dall’avvocato Emiddio Siani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2025, proposto da
PA LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ennio De Vita sito in Salerno alla Via Piave, n. 1;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
MO NT, rappresentato e difeso dall’avvocato Emiddio Siani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2025, proposto da
PA LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ennio De Vita sito in Salerno alla Via Piave, n. 1;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
MO NT, rappresentato e difeso dall’avvocato Emiddio Siani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n.r.g. 1588/2025:
a) del provvedimento del Settore VII (Servizi Amministrativi) Prot. G. 0028796/2025 – U – 09/10/2025, ordinanza n. 1/2025, del Comune di Castel San Giorgio, con cui si è disposto la immediata chiusura dell’attività stabilendo “ ORDINA 1. Al sig. PA LI, nato a [...] il [...], titolare della omonima ditta (autocarrozzeria e vendita di auto nuove e usate), la chiusura dell’attività esercitata dall’Impresa Individuale LI PA, P.IVA 023096680656 n. REA: SA 215424, presso i lovali e le pertinenze dell’immobile meglio descritte in premessa sotto la lettera “g”, ubicato in Castel San Giorgio, alla via Luigi Guerrasio n. 143/149. Le attività devono quindi essere ritenute interdette limitatamente alle porzioni di immobile, innanzi descritte che presentano abusi ed irregolarità tecnico-urbanistiche; 2. Per effetto delle determinazioni di cui al punto 1) debbono intendersi revocate e/o annullate le autorizzazioni connesse alla espletata attività di carrozzeria (attività prevalente) e vendita di auto nuove ed usate (attività secondaria), esercitata nelle porzioni di immobile e nei locali, nonché, nelle aree pertinenziali oggetto dei riscontrati abusi edilizi analiticamente dettagliati e descritti in premessa ”;
b) ove occorra, del diniego definitivo dell’istanza di condono, prot. n. 22697 del 7 agosto 2025, per quanto di ragione impugnato anche con autonomo ricorso;
c) del provvedimento conclusivo di inefficacia e/o annullamento assunto in data 8 ottobre 2025, con nota prot. n. 28659/2025, con cui si è disposto l’inefficacia e/o annullamento delle Istanze, Denunce di Inizio Attività, Pratiche edilizie e Segnalazione Certificata di Agibilità e di Inizio attività, di istanze e richieste tutte presentate al Comune di Castel San Giorgio dal sig. PA LI e relative alle porzioni immobiliari nelle quali è esercitata l’attività artigianale di carrozzeria e di vendita auto, in particolare, come riportato nel provvedimento sub a) “ per quello che qui interessa sono risultati inefficaci e/o nulli i titoli di cui alla DIA n. 107/2004; DIA n. 04/2006; SCIA (art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii) pratica edilizia n. 29/2019 nonché della collegata Segnalazione Certificata per l’Agibilità parziale pratiche edilizia n. 419, riferiti agli interventi in sanatoria sui sub. 02 - 05 - 06 dell’immobile in questione nella già menzionata SCIA n. 29/2019 ”, atto impugnato anche con autonomo ricorso;
d) ove occorra, della comunicazione prot. 19622/2025 del 8 luglio 2025, avente ad oggetto “ avvio del procedimento per il divieto di prosecuzione delle attività esercitata dalla società LI PA — p. iva 02309680656 — sede legale in Castel San Giorgio (SA) alla via Luigi Guerrasio n. 149 — CAP 84083 — art. 7 Legge n. 241/90 ”;
e) ove occorra, dei provvedimenti di acquisizione al patrimonio comunale, non precisamente indicati nel provvedimento sub a), perché genericamente richiamati per relationem , afferenti alla omessa ottemperanza alle ordinanze di ripristino 115/2018 e 6/2007, atti impugnati anche con autonomi ricorsi;
f) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso.
quanto al ricorso n.r.g. 1629/2025:
a) del provvedimento del Comune di Castel San Giorgio Prt. G. 0028659/2025 - U - 08/10/2025 del Settore 3, Edilizia Provata – Pianificazione, con cui si è disposto “ COMUNICA l’inefficacia e/o annullamento della DIA 107/2004; DIA 04/2006; Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 22 D.P.R. 380/01 e s.m.i.), Pratica Edilizia n. 29/2019 - R.G., prot. gen. n. 6262 del 01.03.2019, nonché della collegata Segnalazione Certificata per l’Agibilità parziale – Pratica Edilizia n. 45/2019 - R.G. prot. n. 17226 del 20.06.2019, prodotta dal sig. MI PA per gli interventi in sanatoria sui sub.02-05- 06 della già menzionata SCIA n. 29/2019. ”;
b) ove occorra, e per quanto di ragione, del preavviso di attivazione del procedimento di secondo grado assunto dal Settore Edilizio prot. g. 020952/2025 U – 21 luglio 2025, di dichiarazione di inefficacia/annullamento dei remoti titoli edilizi;
c) ove occorra, e per quanto di ragione, del Decreto Sindacale del 13.12.2024, prot. generale 33475/2024, Responsabile del Settore 3 Edilizia Privata, Pianificazione, ex art. 110 comma 1 TUEL, con si conferisce al sottoscrittore del provvedimento impugnato sub a) l’incarico di funzionario di “elevata qualificazione”, attribuendogli posizione organizzativa, solo di recente conosciuto, richiamato nel provvedimento sub a);
d) ove occorra, e per quanto di ragione, della nota esplicativa in merito alla regolarità del Decreto Sindacale del 13dicembre 2024 assunta dal Segretario Comunale in data 8 ottobre 2025, successivamente conosciuta;
e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso.
quanto al ricorso n.r.g. 1642/2025:
a) della determinazione RCG 947/2025 dell’1 settembre 2025, n. DET.SET. 17/2025 del 29 agosto 2025, notificata in data 5 settembre 2025, di acquisizione opere edilizie abusive a seguito di accertamento inottemperanza ordinanza di demolizione n. 115 del 13 dicembre 2018, ex art. 31 dpr 380/2001;
b) ove occorra, del verbale di inadempienza del Comando di Polizia Locale 75 del 2 luglio 2019, parzialmente annullato dal verbale 117 del 17 ottobre 2019, avendo sanato le opere contestate con l’ordinanza demolitoria 115/2018, descritte alla lettera B, annullamento stranamente non valutato nell’assunzione del provvedimento di acquisizione sub a);
c) della nota prot. 8631 del 25 marzo 2025, che l’amministrazione dichiara aver notificato in data 25 luglio 2025, di accertamento dell’inottemperanza della ordinanza 115/2018 con contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art 31, comma 4- bis del d.p.r. 380/2001;
d) del decreto Sindacale di conferimento incarico per funzionario di elevata qualificazione e nomina responsabile settore 3 ( ex art. 110 comma 1, TUEL, prot. 33475 del 13 dicembre 2024), espressamente richiamato nel provvedimento sub a), successivamente conosciuto;
e) ove occorra, e per quanto di ragione, della nota esplicativa in merito alla regolarità del Decreto Sindacale del 13 dicembre 2024 assunta dal Segretario Comunale in data 8 ottobre 2025, successivamente conosciuta;
f) di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso.
quanto al ricorso n.r.g. 1643/2025:
a) della determinazione RCG 946/2025 dell’1 settembre 2025, n. DET.SET. 16/2025 del 29.08.2025, notificata in data 3.09.2025, di acquisizione opere edilizie abusive a seguito di accertamento inottemperanza ordinanza di demolizione n. 6 del 12 gennaio 2007, ex art. 31 dpr 380/2001;
b) del verbale di P.L. di inadempienza 80/2007 del 16 maggio 2007, mai notificato, richiamato nel provvedimento sub a);
c) del decreto Sindacale di nomina “conferimento incarico funzionario di elevata qualificazione e nomina responsabile settore 3 ( ex art. 110 comma 1, TUEL, prot. 33475 del 13.12.2024), espressamente richiamato nel provvedimento sub a);
d) ove occorra, e per quanto di ragione, della nota esplicativa in merito alla regolarità del Decreto Sindacale del 13 dicembre 2024 assunta dal Segretario Comunale in data 8 ottobre 2025, successivamente conosciuta;
e) di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso,
con richiesta di accertamento della formazione del silenzio significativo (assenso) per SCIA in sanatoria, non rimosso, connesso al mancato riscontro nel termine successivo alla presentazione di gg. 30, in forza della previsione di cui all’art. 36- bis del dpr 380/2001, in combinato disposto con la previsione ex art. 34 del c.p.a. secondo cui, al comma due, “ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”.
quanto al ricorso n.r.g. 1645/2025:
a) del diniego di condono edilizio (9 dicembre 2024, protocollo 16481) – pratica n. 82, assunto con provvedimento prot. 00226972025, notificato in data 7 agosto 2025 (prot. gen. n. 16481 del 9 dicembre 2024);
b) ove occorra, e per quanto di ragione, della nota prot. 19622 dell’8 luglio 2025 di avvio del procedimento di diniego di condono, richiamata nel provvedimento di diniego sub a);
c) dell’ordinanza n. 109 del 13 agosto 2025, successivamente notificata, con cui si è disposto il ripristino delle opere di cui alla domanda di condono denegata sub a), nonché ulteriori contestazioni, ovvero difformità in particolare: c.1 – si contesta ampliamento dei balconi/aggetti (lati Est, Sud ed Ovest) senza però indicare da quale dato grafico progettuale approvato (titolo del 1998) si riscontra il menzionato ampliamento; c.2 – si contesta una pensilina in pannelli, lato Est, senza però indicare la tipologia di struttura e dunque quale sia il titolo necessario per la menzionata pensilina amovibile; c.3 – si contesta al piano sottotetto un’altezza di copertura inclinata maggiore di 0.50, rispetto a quella assentita, senza però indicare come sia avvenuto l’accertamento stante la relazione di sopralluogo del 13 agosto 2025 che certifica che non è stato possibile effettuare detto accertamento; c.4 – si contesta che al piano sottotetto risultano essere realizzati due balconi (lato Est e Ovest) senza però indicare da quale dato grafico progettuale approvato (titolo) si riscontra l’assenza di legittimazione urbanistica;
d) della relazione di sopralluogo del 13 agosto 2025, prot. n. 0023161/2025 allegata al provvedimento sub c) di ripristino, in cui si attesta l’effettuazione di un mero rilievo fotografico, non essendo stato possibile effettuare alcuna attività accertativa;
e) del Decreto Sindacale di “conferimento incarico funzionario di elevata qualificazione e nomina di responsabile del Settore n. 3 – Edilizia”, prot. n. 33475 del 13 dicembre 2024, non conosciuto, richiamato nel provvedimento sub a) di diniego di condono, che dovrebbe legittimare la sottoscrizione degli atti gravati sub a) e sub c);
f) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione nei vari giudizi dell’Amministrazione intimata;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del controinteressato;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa AU PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con gli epigrafati ricorsi, la parte ricorrente censura, ai fini del loro annullamento, svariati provvedimenti sanzionatori e inibitori assunti dal Comune di Castel San Giorgio e aventi ad oggetto l’unità immobiliare di sua proprietà presso la quale, al primo piano, esercita da tempo l’attività di autocarrozzeria.
Più di precipuo, il ricorrente, proprietario dell’immobile sito nel Comune di Castel San Giorgio, alla via Luigi Gerrasio n. 143 e riportato in catasto urbano al foglio 9 mappale 1056, sub 2, 5 e 6, rappresenta in estrema sintesi che con l’ordinanza n. 1/2025 il Comune resistente ha disposto l’immediata cessazione dell’attività di autocarrozzeria in quanto esercitata in talune porzioni abusive dell’immobile di sua proprietà, assumendo a fondamento motivazionale di tale decisione alcuni presupposti provvedimenti edilizi pure emanati nei suoi confronti, quali il diniego dell’istanza di condono prot. n. 22697 del 7 agosto 2025 e la successiva ordinanza n. 109 del 13 agosto 2025 con cui si è disposto il ripristino delle opere di cui alla denegata domanda di condono e di ulteriori opere abusive, il provvedimento di inefficacia e/o annullamento della DIA 107/2004, della DIA 04/2006, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 22 D.P.R. 380/01 e s.m.i.), Pratica Edilizia n. 29/2019 - R.G., prot. gen. n. 6262 dell’1 marzo 2019, nonché della collegata Segnalazione Certificata per l’Agibilità parziale – Pratica Edilizia n. 45/2019 - R.G. prot. n. 17226 del 20 giugno 2019, prodotta dal ricorrente per gli interventi in sanatoria sui sub.02-05-06 della già menzionata SCIA n. 29/2019 e relative alle porzioni immobiliari nelle quali è esercitata l’attività artigianale di carrozzeria e di vendita di auto e, da ultimo, i provvedimenti di acquisizione afferenti alla omessa ottemperanza delle ordinanze di ripristino nn. 115 del 13 dicembre 2018 e 6 del 12 gennaio 2007.
Così, assumendo l’illegittimità della totalità dei provvedimenti appena richiamati, il ricorrente ha proposto gli svariati ricorsi epigrafati.
Più di precipuo, con il ricorso n.r.g. 1588/2025 viene gravata dal ricorrente l’ordinanza n. 1/2025 con la quale il Comune di Castel San Giorgio ha disposto la chiusura dell’attività di autocarrozzeria per i seguenti vizi propri di illegittimità: violazione delle regole di proporzionalità, atteso che le opere ostative alla prosecuzione dell’attività (forno e tettoia) sarebbero già state oggetto di ripristino; difetto di istruttoria e eccesso di potere, giacché gli atti presupposti all’ingiunzione in commento non si sarebbero ancora consolidati per lo spirare del termine di legge per la relativa impugnativa; violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, tenuto conto che non può disporsi la chiusura dell’attività relativamente all’intera struttura, stante l’abusività soltanto parziale dell’immobile, rilevato altresì che gli abusi non riguarderebbero neppure il piano terra ove questa viene legittimamente esercitata.
Con il medesimo ricorso è stato inoltre impugnato il diniego definitivo sull’istanza di condono prot. n. 2267 del 7 agosto 2025, assunto a presupposto del provvedimento interdittivo de quo e comunque gravato in via autonoma con il ricorso n.r.g. 1645/2025 con il quale è stata pure contestata la legittimità della successiva disposizione di ripristino.
In estrema sintesi, il diniego in commento sarebbe, secondo l’assunto attoreo, di per sé illegittimo, e renderebbe dunque illegittimo il successivo provvedimento di chiusura dell’attività, giacché: richiama, in via del tutto inconferente, il provvedimento commissariale prot. n. 5918 del 25 marzo 2025 con cui viene attestata l’improcedibilità della domanda di condono avente ad oggetto la costruzione di una scala esterna e la realizzazione di nuovi volumi, annullato da questo Tribunale con sentenza n. 877/2025; non corrisponde al vero la dedotta esistenza di un vincolo di carattere pregiudizievole in ordine al profilo paesaggistico-ambientale ai fini della procedibilità della domanda di sanatoria, così come statuito da questo T.A.R. con sentenza n. 3142/2023, non potendosi neppure richiamare l’art. 32, co. 27, lett. d) della L. n. 326/2003 trattandosi di interventi su immobili preesistenti per i quali la disciplina urbanistica comunale espressamente consente il relativo assenso nella fascia di rispetto cimiteriale; la circostanza per cui le menzionate opere sarebbero comunque assoggettabili al rilascio del permesso di costruire non rileva ai fini della valutazione della domanda di condono oggetto di diniego; gli interventi che si assumono rilevanti ai fini dell’incidenza della domanda di condono non sarebbero stati specificamente indicati e temporalmente circoscritti e, peraltro, l’amministrazione non avrebbe neppure vagliato la loro compatibilità con il vincolo di carattere cimiteriale, tenuto conto che gli interventi su edifici preesistenti possono includere ampliamenti fino al 10%, cambi di destinazione d’uso e ristrutturazioni edilizie; la P.A. non avrebbe debitamente verificato la compatibilità urbanistica delle opere realizzate e, volendo ammettere l’assoggettabilità dell’area al vincolo paesaggistico, quella di natura paesaggistico-edilizia.
Il ricorrente assume che, stante l’illegittimità del provvedimento in commento, sarebbe di conseguenza illegittima l’ordinanza n. 109 del 13 agosto 2025 con cui è stato disposto il ripristino delle opere di cui alla domanda di condono denegata nonché di ulteriori difformità edilizie pure riscontrate con apposito sopralluogo. E ciò in quanto: dalla relazione di sopralluogo dell’11 dicembre 2018 emergerebbe che le opere poste a base dell’ingiunzione ripristinatoria in commento sono state considerate alla stregua di difformità non sanzionabili, non risultando neppure contestate con l’ordinanza di demolizione n. 115 del 13 dicembre 2018, perché rientranti nei plurimi titoli edilizi già rilasciati (fatta eccezione della scala aperta di cui al condono definito con il diniego); l’ordinanza demolitoria de qua non sarebbe stata validamente motivata, non essendo stato nemmeno accertato lo stato attuale dell’immobile.
Con il ricorso n.r.g. 1588/2025 si impugna inoltre, quale atto presupposto all’ingiunzione di chiusura dell’attività, il provvedimento prot. n. 0028659/2025 con il quale è stata dichiarata l’inefficacia e/o l’annullamento della DIA n. 107/2004, della DIA n. 04/2006, della SCIA pratica edilizia n. 29/2019 – R.G., prot. gen. n. 6262 dell’1 marzo 2019 e della SCA parziale pratica edilizia n. 45/2019 – R.G. prot. n. 17226 del 20 giugno 2019, autonomamente gravato con il ricorso n.r.g. 1629/2025.
A detta della parte ricorrente, l’amministrazione comunale avrebbe illegittimamente annullato i titoli edilizi de quibus (esenti da qualsivoglia falsa dichiarazione e/o rappresentazione) allorquando questi si erano già definitivamente consolidati, non avendo neppure motivato in ordine alle esigenze di pubblico interesse sottese alla determinazione, valutate in combinazione con gli interessi privatistici coinvolti. Aggiunge che il provvedimento di avvio del procedimento riporta una descrizione non attuale dell’immobile, richiamando il contenuto di atti, anche repressivi, ottemperati e comunque superati; peraltro, i vizi posti a fondamento, nella stessa prospettazione dell’amministrazione, erano già conosciuti, non essendosi consolidati in ragione della dissimulazione dei fatti.
In definitiva, secondo l’assunto attoreo, il provvedimento in commento sarebbe contrario ai canoni di ragionevolezza temporale, mancando peraltro un interesse pubblico e attuale all’annullamento dei titoli edilizi in commento.
Ancora, con il ricorso n.r.g. 1588/2025 viene contestata la legittimità delle determinazioni RGC 946/2025 e 947/2025 di acquisizione delle opere edilizie abusive a seguito di accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. 6/2007 e 115/2018, impugnate peraltro in via autonoma rispettivamente con i ricorsi nn.r.g. 1643/2025 (con il quale si chiede pure l’accertamento dell’intervenuto silenzio-assenso sulla presentata SCIA in sanatoria) e 1642/2025.
In particolare, nel provvedimento gravato con il primo dei ricorsi indicati viene rilevata la maggiore superficie e la maggiore altezza del piazzale adibito a parcheggio, oggetto di SCIA in sanatoria ex art. 36- bis del d.p.r. n. 380/01 sulla quale si sarebbe formato silenzio-assenso per mancato riscontro nel termine di 30 giorni previsto ex lege .
A fondamento delle censure di illegittimità del gravato provvedimento acquisitivo, il ricorrente assume la mancanza agli atti della procedura del provvedimento di accertamento della inadempienza, sussistendo unicamente un richiamo al verbale di inadempienza n. 80 del 16 maggio 2007, mai notificato né fatto proprio da parte degli uffici comunali con apposito atto provvedimentale.
Peraltro, la gravata acquisizione, a detta del ricorrente, non ha riguardato solo l’opera abusiva oggetto della pregressa ordinanza di demolizione, richiedendo dunque un’adeguata e specifica motivazione in ordine alla necessità di acquisire un’area ulteriore rispetto a quella di sedime del manufatto edificato in parziale difformità del titolo esistente.
Con il ricorso n.r.g. 1642/2025 il ricorrente impugna la determinazione RCG 947 dell’1 settembre 2025 di acquisizione delle opere edilizie abusive a seguito di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 115 del 13 dicembre 2018, ex art. 31 dpr 380/2001, assumendo che: le opere contestate dall’ordinanza di demolizione n. 115/2018, rimasta asseritamente inottemperata, sono state in parte sanate e in parte demolite; la gravata acquisizione non ha riguardato unicamente l’opera abusiva oggetto della pregressa ordinanza demolitoria e quindi avrebbe necessitato di pedissequa motivazione in ordine alla necessità di acquisire un’area ulteriore peraltro superiore rispetto all’area di sedime occupata; il provvedimento di acquisizione non richiama alcun provvedimento di accertamento di inottemperanza e non appare debitamente motivato in ordine alla classificazione urbanistica e al relativo regime per l’area oggetto dell’abuso edilizio; con riguardo alla sanzione pecuniaria ingiunta, asseritamente sproporzionata, sarebbe mancato qualsivoglia segmento partecipativo del privato.
Con tutti i ricorsi epigrafati, escluso il 1588/2025, si impugna poi il decreto sindacale di conferimento dell’incarico per funzionario di elevata qualificazione e nomina dell’Ing. TE LD quale Responsabile del Settore 3 del Comune di Castel San Giorgio, mancando elementi curriculari idonei a legittimare tale nomina.
È intervenuto ad opponendum in tutti i giudizi di cui trattasi il controinteressato MO NT il quale, deducendo di essere proprietario dell’immobile confinante con la consistenza immobiliare di parte ricorrente e adducendo a sostegno delle sue conclusioni un pregiudizio derivante dall’esercizio dell’attività inibita dalla P.A., ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi nn.r.g 1629/2025, 1642/2025, 1643/2025, avendo il ricorrente già proposto altra impugnativa (ricorso n.r.g. 1588/2025) avverso i provvedimenti impugnati con i detti gravami; ha eccepito l’inammissibilità del ricorso n.r.g. 1642/2025 anche per mancata notifica all’opponente, già parte processuale della sentenza in esecuzione della quale è stato adottato l’atto con esso impugnato; ha infine eccepito l’inammissibilità di tutti gli svariati ricorsi in quanto, pur trattandosi di provvedimenti plurimotivati, il ricorrente si sarebbe limitato a contestare solo talune delle opposte motivazioni. Quanto poi all’impugnazione avverso il provvedimento di inefficacia delle DD.II.AA., della SCIA e della SCA parziale depositate nel corso del tempo dal ricorrente con riferimento all’immobile ove svolge la propria attività commerciale, l’interventore ne ha dedotto l’infondatezza, avendo la P.A. correttamente addotto la falsa rappresentazione dei fatti ai fini dell’annullamento - oltretempo - dei provvedimenti indicati. Infondati sarebbero pure i motivi di gravame del provvedimento di chiusura immediata dell’attività, avendo il Comune legittimamente inibito l’esercizio dell’attività di impresa nei locali sprovvisti della dovuta conformità edilizio-urbanistica. Da ultimo, in ordine alla contestata illegittimità dei provvedimenti con i quali la P.A. ha disposto l’acquisizione dei manufatti abusivi del ricorrente al suo patrimonio per mancata ottemperanza agli ordini demolitori previamente emessi, l’interventore osserva che: con riferimento all’ordinanza n. 115/2018 è già stata riconosciuta da questo T.A.R. l’assoluta irrilevanza della presentata SCIA in sanatoria; con riguardo all’ordinanza n. 6/2006, la domandata sanatoria, peraltro ammissibile nelle sole ipotesi di parziali difformità o variazioni essenziali rispetto ad una precedente SCIA laddove sussista una conformità urbanistico-edilizia, è stata presentata quando l’effetto acquisitivo si era già verificato per decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Si è costituito per resistere in tutti gli epigrafati ricorsi il Comune di Castel San Giorgio.
In estrema sintesi, l’ente comunale ha rilevato che: i provvedimenti impugnati si fondano tutti su molteplici e autonome motivazioni, sicché basta la legittimità di una sola delle opposte ragioni per sorreggere l’intero atto; l’immobile si trova all’interno della cd. fascia di rispetto cimiteriale sulla quale vige un vincolo di inedificabilità assoluta di zona ed è sorto quale fabbricato per civile abitazione diversamente da quanto assunto dalla parte ricorrente; dall’istruttoria di cui alla nota prot. 28659/2025 è emersa la circostanza che in molteplici pratiche edilizie la rappresentazione grafica fornita fosse inveritiera e contraddittoria, legittimando così l’Amministrazione ad annullare i titoli emessi anche oltre il termine previsto ex lege ; le ordinanze di demolizione delle opere abusive, la cui ottemperanza è stata vagliata in via incidentale da questo T.A.R., hanno prodotto l’acquisizione di diritto delle aree da parte dell’ente comunale, non potendo neppure la tardiva demolizione delle opere impedire tale effetto automatico; è principio consolidato quello per cui l’insediamento e lo svolgimento di attività d’impresa produttive e/o commerciali non possono prescindere dalla compatibilità urbanistica-edilizia delle medesime sul territorio.
Ha poi eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione avverso il decreto sindacale di nomina del responsabile di settore firmatario dei gravati provvedimenti (ricorsi nn.r.g. 1629/2025, 1642/2025, 1643/2025, 1645/2025), stante l’insindacabilità della scelta fiduciaria formalizzata all’esito della valutazione dei curricula legittimamente condotta dalla commissione all’uopo nominata.
Con ricorso per motivi aggiunti sul ricorso n.r.g. 1588/2025, il ricorrente ha ribadito quanto previamente dedotto avverso i provvedimenti già gravati a mezzo del ricorso principale.
Con successivo deposito il ricorrente ha comprovato l’intervenuta presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36- bis del D.P.R. n. 380/2001 avente ad oggetto le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 109/2025; ha poi prodotto agli atti del giudizio n. 1588/2025 la sentenza di improcedibilità emessa dal Consiglio di Stato in data 25 novembre 2025 recante il n. 9292 e nei ricorsi nn.rg. 1642/2025 e 1643/2025 la richiesta di accesso per effettuare i dovuti rilievi sull’immobile di sua proprietà notificatagli dall’amministrazione comunale in data 17 novembre 2025.
Ha quindi ribadito nelle successive memorie le conclusioni già previamente rassegnate, evidenziando nuovamente l’omesso previo accertamento dello stato dei luoghi da parte dell’amministrazione rispetto alle ordinanze di acquisizione gravate.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025; all’esito della discussione, in occasione della quale il Collegio ha dato avviso alle parti di possibili profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione con riguardo all’impugnazione del decreto sindacale prot. gen. 33475/2024, nonché di possibili profili di parziale improcedibilità per avvenuta presentazione di istanza di sanatoria, le cause sono state tutte trattenute in decisione con preavviso di sentenza breve ex art. 60 c.p.a.
DIRITTO
Stante la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione degli epigrafati ricorsi, previa opportuna riunione, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
In limine , come pocanzi anticipato, occorre disporre la riunione dei ricorsi in trattazione, evidentemente connessi sia sul versante soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
Oltre alla ravvisata opportunità ( recte : convenienza) della loro trattazione congiunta per ragioni di economia processuale, la riunione appare vieppiù doverosa avendo il ricorrente impugnato separatamente con i ricorsi nn.r.g. 1629/2025, 1642/2025, 1643/2025 e 1645/2025 i provvedimenti già cumulativamente gravati con il ricorso n.r.g. 1588/2025.
Sul punto, invero, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che, laddove i giudizi parzialmente identici pendano davanti allo stesso giudice, non è necessario che questo dichiari inammissibili i giudizi successivi al primo per violazione del ne bis in idem , essendo sufficiente a prevenire il rischio di giudicati contrastanti la loro riunione, venendo comunque i gravami a essere definiti con un’unica sentenza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 maggio 2021, n. 5916).
Sempre in via preliminare, al fine di respingere le avverse censure di parte ricorrente, è d’uopo rilevare la regolarità, in termini di ammissibilità, dell’intervento ad opponendum del controinteressato sig. MO NT.
In merito basti richiamare la giurisprudenza amministrativa, ormai granitica, per cui il requisito della vicinitas , idoneo a legittimare l’intervento in giudizio da parte del controinteressato, sussiste non solo in capo al diretto confinante, ma anche in capo al frontista e a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui è situato l’edificio oggetto dell’attività amministrativa (quindi ai terzi proprietari o detentori qualificati di aree o immobili limitrofi o anche ivi residenti o aventi altro titolo di frequentazione) i quali sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi e rivestono, di conseguenza, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività in ordine all’osservanza di tali limiti ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27 settembre 2024, n. 5134).
Ne consegue che, nel caso di specie, pur avendo il controinteressato perso la proprietà dell’area immediatamente confinante con quella di parte ricorrente, lo stesso appare comunque titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad intervenire ad opponendum nei giudizi in trattazione, avendo conservato la residua proprietà dell’immobile prospiciente a quello del ricorrente, oggetto delle contestate ordinanze ripristinatorie, acquisitive e inibitorie emesse dall’amministrazione comunale.
Va poi disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso n.r.g. 1642/2025 sollevata dalla difesa della controinteressata sul presupposto dell’omessa notifica dello stesso a sé medesima; ciò malgrado che la stessa sia intervenuta, ad opponendum , nel giudizio e abbia preso posizione sul merito delle questioni dallo stesso implicate.
Vale, in proposito, richiamare l’orientamento fatto proprio da questa Sezione per cui l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato, ancorché intervenuto ad opponendum nel giudizio, è insanabile solo nel caso in cui l’interveniente dichiaratamente si costituisca al solo fine di sollevare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica; negli altri casi, allorquando cioè la parte intervenuta - ma non evocata - abbia esplicato anche difese nel merito, la sua spontanea comparizione vale a sanare l’omessa notifica, potendo comunque reputarsi correttamente instaurato il contraddittorio processuale e garantito il diritto di difesa (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 3 dicembre 2018, n.1755).
A questo punto, prima di procedere al vaglio dei riuniti ricorsi nel merito, appare doveroso circoscrivere il relativo thema decidendum .
A tal fine occorre anzitutto dichiarare l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’impugnazione avente ad oggetto il decreto sindacale del 13 dicembre 2024, prot. gen. 33475/2024 con cui è stato conferito l’incarico di funzionario di elevata qualificazione all’Ing. TE LD, siccome rilevata ex officio ai sensi dell’art. 9 c.p.a. in occasione dell’udienza camerale del 4 dicembre 2025 e sulla cui questione è stato opportunamente sollevato il contraddittorio delle parti ex art. 73 c.p.a. (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 608).
E ciò in quanto nel caso di specie viene in rilievo, a rigore, una procedura di conferimento di incarico dirigenziale ex art. 110 del T.U.E.L. il cui atto conclusivo, ossia l’atto di conferimento dell’incarico, non assurge a provvedimento strictu sensu amministrativo, assumendo di contro il vestimentum di atto privato, frutto dell’esercizio dei poteri di gestione attribuiti al datore di lavoro, la cui impugnazione esula, pertanto, dal sindacato proprio dell’adito giudice amministrativo ( ex multis T.A.R. Campania, Salerno, 28 giugno 2024, n. 1405; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 3 maggio 2019, n. 2867).
Più di precipuo, l’articolo 110 T.U.E.L. dispone che gli enti territoriali possano prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, avvenga mediante contratto a tempo determinato da attribuirsi all’interno della dotazione organica dell’ente medesimo. L’attribuzione dell’incarico avviene previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di una comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
La procedura de qua , per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, non assume tuttavia le caratteristiche proprie di un concorso pubblico, connotandosi per il carattere fiduciario della scelta, seppur motivata, da parte del Sindaco, tra una serie di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità indicati nell’avviso. In altri termini, non si tratta di una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o delle prove finalizzate a saggiare il grado di preparazione e capacità dei candidati, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, tramite una valutazione poi espressa con graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dell’incarico dirigenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2867).
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico costituisce dunque l’esito di una valutazione di carattere discrezionale che rimette all’amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (Cassazione Civile, Sezioni Unite, giugno 2016, n. 11711).
E proprio il carattere fiduciario dell’attribuzione dell’incarico in commento, che attiene al potere privatistico dell’amministrazione pubblica in materia di personale dipendente, non consente di riservare la cognizione delle relative controversie, ex art. 63 d.lgs. 165 del 2001, al giudice amministrativo.
In altre parole, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo l’art. 63 cit. espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione, come già pocanzi rilevato, atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ( Consiglio di Stato, Sez. V, 24 maggio 2021, n. 3993; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 ottobre 2017, n. 24877).
Sicché, in definitiva, in applicazione della granitica giurisprudenza, sia civile che amministrativa, per cui ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente l’instaurazione di un giudizio dinanzi al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto amministrativo e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 d.lgs. 165 del 2001, non vertendosi in un’ipotesi di diretta impugnazione di un atto di macro-organizzazione mediante il quale sono state eventualmente definite le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 febbraio 2017, n. 4881), questo giudice non può che declinare la propria giurisdizione, ex art. 11 c.p.a., in favore del giudice ordinario relativamente all’impugnazione del Decreto Sindacale di “conferimento incarico funzionario di elevata qualificazione e nomina di responsabile del Settore n. 3 – Edilizia”, prot. n. 33475 del 13 dicembre 2024.
Ne consegue che, al netto della dichiarata inammissibilità dei più ricorsi riuniti nei sensi e nei limiti pocanzi indicati, il Collegio è chiamato in questa sede a decidere nel merito dei gravami proposti avverso l’ordinanza n. 1/2025 di chiusura dell’attività di autocarrozzeria esercitata dal ricorrente, oltre che avverso il diniego sull’istanza di condono prot. n. 22697 del 7 agosto 2025 e la successiva ordinanza n. 109 del 13 agosto 2025, il provvedimento di inefficacia e/o annullamento della DIA 107/2004, della DIA 04/2006, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 22 D.P.R. 380/01 e s.m.i.), Pratica Edilizia n. 29/2019 - R.G., prot. gen. n. 6262 dell’1 marzo 2019, nonché della collegata Segnalazione Certificata per l’Agibilità parziale – Pratica Edilizia n. 45/2019 - R.G. prot. n. 17226 del 20 giugno 2019 e, da ultimo, i provvedimenti di acquisizione afferenti alla omessa ottemperanza alle ordinanze di ripristino nn. 115 del 13 dicembre 2018 e 6 del 12 gennaio 2007.
Per ragioni di convenienza e opportunità, l’odierno giudicante ritiene di dover principiare dallo scrutinio dei motivi di censura proposti avverso tali ultimi provvedimenti, anche al fine di poter desumere, dalla loro eventuale fondatezza, l’invalidità derivata, nella specie della cd. invalidità caducante, del provvedimento che ha ingiunto la chiusura dell’attività commerciale esercitata all’interno dei locali abusivi contestati.
Orbene, privi di qualsivoglia fondamento si appalesano primariamente i motivi di gravame opposti dalla parte ricorrente avverso il diniego di condono avente ad oggetto la realizzazione di una scala esterna in conglomerato cementizio ad unica rampa di larghezza 1,30 metri e lunghezza pari a metri 13,55.
Anzitutto, irrilevante, rectius inconferente, ai fini della domandata declaratoria di illegittimità dell’indicato diniego si appalesa l’asserita erroneità del richiamo svolto dall’amministrazione comunale al provvedimento del Commissario ad acta n. 8618/2025 già annullato da questo Tribunale con sentenza n. 877/2025. All’evidenza, l’atto de quo viene richiamato dall’ente non tanto a fondamento motivazionale dell’opposto di diniego, quanto allo scopo di ricostruire, sotto il versante cronologico, la complessa vicenda fattuale e provvedimentale, essendo ben noto all’ente comunale che il provvedimento commissariale che ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di condono sia stato annullato in giudizio da questo Tribunale (come si evince dalla lettura del provvedimento di diniego gravato alla sua pag. 2).
Si aggiunga che pure le ulteriori censure di illegittimità denunciate dal sig. LI avverso il provvedimento esaminando appaiono destituite di qualsivoglia fondamento.
Quanto al vincolo ambientale-fluviale ricadente sull’area urbanistica di riferimento, opposto - fra le altre cose - dall’amministrazione a fondamento del diniego sull’istanza di condono, è d’uopo precisare che, diversamente da quanto assunto dalla parte ricorrente, questo T.A.R. non ha mai statuito in ordine alla sua insussistenza e/o inesistenza, essendosi limitato a rilevare che lo stesso è stato apposto sulla zona ove è ubicato l’immobile di proprietà attorea solo in data 6 settembre 1985. Dunque, tenuto conto che, al fine di poter beneficiare del richiesto condono, incombe sul privato istante l’onere probatorio circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie in contestazione (Consiglio di Stato sez. II, 9 maggio 2020, n. 3670), non può censurarsi in parte qua il provvedimento gravato, non essendo stata fornita dall’interessato alcuna prova circa la definitiva realizzazione dell’opera oggetto della domandata sanatoria postuma in data anteriore al 6 settembre 1985.
Senza considerare che, a tutto concedere, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. “terzo condono”), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano classificabili alla stregua di opere cd. “minori” (Consiglio di Stato sez. VII, 6 maggio 2025, n. 3861). Tuttavia, nel caso di specie, la scala oggetto della denegata sanatoria, tenuto conto delle sue caratteristiche strutturali e morfologiche (ovverosia del materiale utilizzato per la realizzazione e delle sue dimensioni complessive), non può validamente rientrare nell’alveo delle cd. opere minori, risultando così esclusa dal beneficio della sanatoria postuma disciplinata dalla sopra richiamata disciplina condoniale.
E tanto basta per confermare la legittimità del provvedimento di diniego epigrafato, atteso che, pur volendo ammettere la compatibilità dell’opera in questione con l’esistente vincolo cimiteriale di zona, richiamando all’uopo l’orientamento fatto proprio da questa Sezione con la sentenza n. 261/2025, vale il principio per cui in presenza di provvedimenti con motivazione plurima solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può determinarne l’illegittimità, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo di disporne l’annullamento (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 3 settembre 2025, n.7188).
Precipitato logico della dichiarata legittimità del provvedimento de quo è la conseguente obbligatorietà dell’ordine ripristinatorio quantomeno con riguardo all’opera di cui al denegato condono.
Tuttavia, con riguardo all’impugnazione dell’ordinanza n. 109 del 13 agosto 2025 questo Collegio non può esimersi dal dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, stante la dedotta e comprovata presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36- bis del T.U. Edilizia avente ad oggetto la totalità delle opere in essa contestate.
E ciò in applicazione del noto orientamento giurisprudenziale, fatto proprio da questo Tribunale, per cui l’istanza di accertamento di conformità, pur non incidendo sulla legittimità della previa ordinanza di demolizione, ne sospende interinalmente gli effetti, determinando dunque il venir meno dell’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso proposto avverso la stessa, potendo, se del caso, l’interessato avversare ex novo la statuizione demolitoria in uno al diniego, espresso e tacito, che costituisce atto lesivo sopravvenuto, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere ( ex multis T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 19 dicembre 2024, n. 2468; T.A.R. Campania, Salerno Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
Meritevoli di favorevole apprezzamento si appalesano, invece, i motivi di gravame avverso il provvedimento di inefficacia/annullamento della D.I.A. n. 107/2004, della D.I.A. n. 04/2006, della S.C.I.A. n. 6262/2019 e della conseguente S.C.A. parziale n. 17226/2019.
Nel provvedimento esaminando, il Comune di Castel San Giorgio, al fine di poter validamente giustificare il tardivo esercizio del potere di annullamento in autotutela dei risalenti titoli edilizi ivi richiamati, adduce una falsa rappresentazione dei fatti in ordine alla destinazione d’uso dell’immobile.
Al riguardo è noto che, allorquando il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, venendo in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà, il termine ragionevole di 12 mesi fissato dall’art. 21- nonies della L. n. 241/1990 per il legittimo esercizio del potere di annullamento in autotutela può essere legittimamente superato; e ciò a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, bastando di contro che tale falsità sia stata inequivocabilmente accertata dall’Amministrazione con i propri mezzi.
La ratio dell’illustrato comma 2- bis di cui all’art. 21- nonies della legge sul procedimento amministrativo risiede nell’esigenza che il dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio dell’autotutela debba essere individuato nel “ momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro ” (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8 del 17 ottobre 2017).
La “scoperta” sopravvenuta all’adozione del provvedimento di primo grado deve tradursi, tuttavia, in una impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo edilizio, non potendo la negligenza dell’Amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa, che potrebbe continuamente differire il termine di decorrenza dell’esercizio del potere; in altri termini, il differimento del termine iniziale per l’esercizio dell’autotutela deve essere determinato dall’impossibilità per l’Amministrazione, a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado (Consiglio di Stato sez. VI, 27 febbraio 2024, n.1926).
Ciò posto, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può che concludersi nel senso dell’illegittimità del provvedimento in questione.
Ed invero, la tardiva scoperta della dedotta falsità rappresentativa non può che essere addebitabile all’ente comunale il quale, nell’ambito delle plurime attività ispettive, di vigilanza e sanzionatorie poste in essere nei riguardi della proprietà di parte ricorrente (come testimoniato dagli svariati ricorsi proposti dinanzi a questo T.A.R. e aventi ad oggetto i plurimi provvedimenti di repressione degli abusi emessi dall’amministrazione), qualora avesse diligentemente condotto la relativa fase istruttoria, avrebbe potuto tempestivamente conoscere della rilevata falsità senza dover attendere la presentazione dell’istanza di condono (avente peraltro ad oggetto la sola scala esterna), la quale non può dunque, a ragione, assurgere a dies a quo per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela dei datati titoli edilizi.
A riprova della negligenza imputabile alla P.A. nello svolgimento dei dovuti accertamenti circa la spettanza del bene della vita in capo all’istante, va peraltro menzionato il provvedimento del 5 dicembre 2006 con il quale, a fronte di un’apposita istanza di parte, il Comune, limitandosi a richiamare le dichiarazioni contenute nella D.I.A. n. 04/2006 senza svolgere alcuna verifica in ordine alla veridicità delle stesse, ha certificato l’uso commerciale dei locali situati al piano terra della consistenza immobiliare di proprietà attorea.
Peraltro, dal canto suo, l’amministrazione non ha dedotto né ha dimostrato la sua impossibilità, ovvero la riscontrata difficoltà, di avvedersi tempestivamente dell’asserita falsità di parte per causa a lei non imputabile; sicché, per i motivi suesposti, il provvedimento di annullamento/inefficacia dei prefati titoli edilizi non può che considerarsi illegittimo perché emesso oltre il termine previsto ex lege dall’art. 21- nonies della L. n. 241/1990.
Occorre a questo punto incedere nel vaglio dei lamentati vizi di illegittimità delle determinazioni RGC nn. 946/2025 e 947/2025 di acquisizione delle opere edilizie abusive a seguito di intervenuto accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. 6/2007 e 115/2018.
Entrambe, per le ragioni che di seguito si esporranno, si appalesano in parte illegittime.
Principiando dallo scrutinio della prima fra esse (RGC n. 946/2025), occorre anzitutto rilevare come, diversamente da quanto assunto dalla parte ricorrente, la mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza (n. 80/2007) non è idonea, per sé sola, ad inficiare la validità, rectius la legittimità, del successivo provvedimento di acquisizione atteso che questo assume una mera valenza ricognitiva dell’effetto acquisitivo già verificatosi alla scadenza dei 90 giorni ex lege previsti per ottemperare all’ordine ripristinatorio (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 marzo 2025, n.595).
Sul punto, prive di qualsivoglia fondamento di appalesano le deduzioni attoree in ordine all’impossibilità di un’applicazione retroattiva del dictum giurisdizionale di cui alla sentenza n. 16/2023 dell’Adunanza Plenaria nella parte in cui ha statuito che “ l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione ”.
Com’è noto nel processo amministrativo è ammessa la praticabilità del « prospective overruling », in forza della quale il principio di diritto, affermato in contrasto con l’orientamento prevalente in passato, non verrà applicato alle situazioni anteriori alla data della decisione al verificarsi delle seguenti condizioni: a) l’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare; b) l’esistenza di un orientamento prevalente contrario all’interpretazione adottata; c) la necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o comunque di evitare gravi ripercussioni socio-economiche; in tali ipotesi la deroga alla retroattività trova fondamento, più che nel principio di effettività della tutela giurisdizionale, nel principio di certezza del diritto: si limita la possibilità per gli interessati di far valere la norma giuridica come interpretata, se vi è il rischio di ripercussioni economiche o sociali gravi, dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base di una diversa interpretazione normativa, sempre che risulti che i destinatari del precetto erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni (Consiglio di Stato sez. II, 27 dicembre 2022, n.11340; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenze 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5).
Dunque, il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’istituto in commento è costituito dalla esistenza di un orientamento consolidato, costituente diritto vivente, che viene imprevedibilmente modificato dalla nuova esegesi, presupposto del tutto insussistente nel caso in esame non potendosi ravvisare alcun improvviso mutamento di un granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa tale da potersi considerare diritto vivente, tenuto conto che la sentenza del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa si è limitata a comporre un equo contrasto giurisprudenziale su una questione ai tempi ampiamente dibattuta; si aggiunga che neppure può dirsi ricorrere il presupposto della necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o di evitare gravi ripercussioni socio-economiche, sicché la richiesta di applicazione del “ prospective ovverruling ” è inconferente nella fattispecie de qua .
Dunque, facendo leva sulla rappresentata natura dichiarativa del provvedimento di acquisizione, non può neppure, a ragione, sostenersi l’illegittimità dell’atto de quo per intervenuta formazione di un provvedimento tacito di assenso sull’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36- bis del D.p.r. n. 380/2001 dalla parte ricorrente.
Sul punto basti rilevare che, al momento della presentazione della dedotta S.C.I.A. in sanatoria, non solo erano già stati contestati da parte della competente P.A. i riscontrati abusi edilizi al loro diretto responsabile, ma anche il termine di 90 giorni fissato per provvedere alla corretta ottemperanza all’ordine ripristinatorio n. 6/2007 era già abbondantemente spirato; sicché, in applicazione della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui gli effetti dell’ordinanza demolitoria si producono definitivamente fin dallo spirare dei 90 giorni dalla sua notifica (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 22 maggio 2025, n. 4437, inter partes ), il privato non era più legittimato a presentare la richiamata istanza di sanatoria, avendo già perso, ipso iure , la proprietà delle opere abusive contestate.
Ne consegue che il provvedimento gravato risulta indubbiamente legittimo nella parte in cui ha dichiarato l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale delle opere contestate con il provvedimento demolitorio n. 6/2007, rimasto inottemperato, in uno alla relativa area di sedime.
Diversamente occorre riferire con riguardo all’ulteriore area di mq. 189,00 pure oggetto dell’atto di acquisizione gratuita emesso dall’amministrazione.
Sul punto, premesso che, secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria più sopra richiamata, qualora con l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale l’Amministrazione per la prima volta identifichi l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva), basti rilevare che, per giurisprudenza granitica, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all’estensione) deve essere giustificata dall’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi, che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che l’autorità comunale intende apprendere. L’amministrazione comunale ha l’obbligo di esplicitare le modalità di calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con le quali si perviene all’individuazione di tale area ulteriore, sicché l’amministrazione procedente è tenuta ad indicare la classificazione urbanistica e il relativo regime per l’area oggetto dell’abuso edilizio e, quindi, a sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili) il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, disponendone comunque l’acquisizione - laddove dovesse risultare una superficie superiore - nel limite massimo del decuplo dell’area di sedime) (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 gennaio 2025, n. 40).
Di conseguenza, mancando qualsivoglia espressa e specifica motivazione sul punto, la determinazione RGC n. 946/2024 va certamente annullata in parte qua .
Lo stesso dicasi con riferimento alla determinazione RGC n. 947/2024, la quale, pure immotivatamente, ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’ulteriore area di mq. 160,00; sicché, sotto questo profilo, il provvedimento gravato si rivela indubbiamente illegittimo.
Per il resto, la determina in commento resiste alle ulteriori censure di illegittimità avanzate dalla parte ricorrente.
Quanto al quesito annullamento del provvedimento de quo nella parte in cui ha disposto l’acquisizione gratuita del forno e della tettoia contestati sub lett. g) e h) dall’ordinanza di demolizione n. 115/2018, se è pur vero che la parte ricorrente ha dato dimostrazione dell’intervenuta demolizione delle opere de quibus (come si evince dalla CILA versata in atti e dall’allegato repertorio fotografico), è altresì vero che la stessa, al momento dell’attività ripristinatoria, aveva già perso la proprietà dei manufatti in parola, essendosi già abbondantemente prodotto l’effetto acquisitivo dei beni de quibus in favore dell’amministrazione per lo spirare del termine di 90 giorni fissato ex lege ai fini della corretta ( recte : valida) esecuzione dell’ingiunta demolizione.
A quella data, invero, era già stata debitamente accertata, con provvedimento del Commissario ad acta all’uopo nominato da questo T.A.R. nel giudizio esitato con la sentenza n. 877/2025, l’inottemperanza – in tutti i suoi punti – dell’ordinanza n. 115/2018; sicché, tenuto conto che per espressa previsione di legge (art. 31, co. 3 e 4 del T.U. Edilizia), la mancata esecuzione dell’ordine di ripristino impartito dall’ente comunale entro il termine prefissato comporta ipso iure l’acquisizione gratuita del bene abusivo e dell’area di sedime al patrimonio dell’amministrazione, determinando la novazione, rectius la sostituzione ex lege, dell’obbligo di demolire il manufatto abusivo con l’obbligo di rimborsare all’amministrazione di tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo acquisito al suo patrimonio, il ricorrente, ormai superato il termine previsto dalla legge, non era certamente più legittimato a provvedere in proprio alla demolizione delle opere abusive contestategli, avendo ormai l’ordinanza demolitoria, a seguito dell’accertamento della sua inottemperanza, consolidato i propri effetti traslativi automatici (Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n. 5471).
Ne consegue che, la determinazione gravata, assumendo un valore meramente ricognitivo dell’intervenuta acquisizione ex lege e automatica del diritto dominicale sui beni abusivi non demoliti dall’interessato entro i termini legalmente fissati, non poteva che comprendere tutti gli interventi contestati dall’ordinanza ripristinatoria, rivelandosi perciò del tutto legittima con riguardo a tutte le opere indicate sub lett. b), g) e h).
Peraltro, si aggiunga, neppure può assumere una qualche rilevanza, in senso ostativo alla dedotta acquisizione automatica, l’assenza di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico perseguite mediante l’acquisizione, sussistendo in re ipsa l’interesse all’adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento, risultando necessario solo che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 11 ottobre 2023, n.5554).
Quanto, poi, alla comminata sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000,00, pure contestata dalla parte ricorrente, è d’uopo precisare che, in presenza di abusi edilizi su aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, l’inottemperanza all’ordine di demolizione comporta una sanzione massima in misura fissa di euro 20.000,00, non sussistendo in capo all’Amministrazione procedente, in questa ipotesi, alcun margine di discrezionalità in merito alla determinazione del quantum (T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 24 marzo 2025, n. 5970).
Ne consegue che la sanzione pecuniaria applicata dall’amministrazione comunale, comminata nel rispetto della scansione procedimentale imposta dalla legge, si rivela immune da qualsivoglia censura.
A questo punto, stante la dichiarata legittimità di taluni degli esaminati provvedimenti posti a fondamento e a presupposto dell’ordinanza di chiusura dell’attività di autocarrozzeria n. 1/2025, non può desumersi alcuna invalidità derivata del provvedimento inibitorio appena indicato.
Peraltro, pure a fronte dei rilevati vizi specifici ( recte : propri) di illegittimità del provvedimento in commento, questo va comunque confermato, resistendo in toto alle paventate censure.
Ed invero, pur essendo stati demoliti dal ricorrente la tettoia ed il forno contestati dall’ordinanza demolitoria n. 115/2018, non appare revocabile in dubbio che l’attività venga da questo regolarmente esercitata in taluni locali siti al piano terra che pure sono stati oggetto di plurimi interventi sanzionatori comunali in ragione dei riscontrati abusi edilizi.
E sul punto questo Tribunale è granitico nell’affermare che il legittimo esercizio di un’attività commerciale postula l’iniziale e perdurante regolarità, sotto il profilo urbanistico-edilizio, di locali in cui l’attività è espletata, con la conseguenza che all’amministrazione è attribuito un correlato potere-dovere di inibire la stessa laddove esercitata all’interno di manufatti abusivi (Consiglio di Stato sez. VI, 25 giugno 2024, n. 5616).
Di conseguenza, l’ordinanza in commento, debitamente motivata sotto plurimi profili, si rivela del tutto legittima.
In definitiva, per i motivi suesposti, i ricorsi nn.r.g. 1629/2025, 1642/2025, 1643/2025 e 1645/2025 sono in parte inammissibili per difetto di giurisdizione con riferimento all’impugnazione del Decreto Sindacale di “ conferimento incarico funzionario di elevata qualificazione e nomina di responsabile del Settore n. 3 – Edilizia ”, prot. n. 33475 del 13 dicembre 2024; il ricorso n.r.g. 1629/2025 è per il resto accolto e per l’effetto è annullato il provvedimento del Comune di Castel San Giorgio prot. gen. 0028659/2025 – U- 08/10/2025; il ricorso n.r.g. 1642/2025 è in parte accolto e per l’effetto è annullata la determinazione RGC 947/2025 dell’1 settembre 2025 nella parte in cui ha dichiarato l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’ulteriore area di mq. 160; il ricorso n.r.g. 1643/2025 è in parte accolto e per l’effetto è annullata la determinazione RGC 946/2025 dell’1 settembre 2025 nella parte in cui ha dichiarato l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’ulteriore area di mq. 186; il ricorso n.r.g. 1645/2025 è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 109/2025 e per il resto respinto; il ricorso n.r.g. 1588/2025 è in parte accolto e per il resto è respinto.
Stante la peculiarità della vicenda complessivamente trattata, in uno alla reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previamente riuniti, così provvede:
- dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’impugnazione del Decreto Sindacale di “conferimento incarico funzionario di elevata qualificazione e nomina di responsabile del Settore n. 3 – Edilizia”, prot. n. 33475 del 13 dicembre 2024;
- dichiara l’improcedibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 109/2025;
- accoglie in parte il ricorso n.r.g. 1588/2025 e il ricorso n.r.g. 1629/2025 e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Castel San Giorgio prot. gen. 0028659/2025 – U- 08/10/2025;
- accoglie in parte il ricorso n.r.g. 1588/2025 e il ricorso n.r.g. 1642/2025 e per l’effetto annulla la determinazione RGC 947/2025 dell’1 settembre 2025 nella parte in cui ha dichiarato l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’ulteriore area di mq. 160;
- accoglie in parte il ricorso n.r.g. 1588/2025 e il ricorso n.r.g. 1643/2025 e per l’effetto annulla la determinazione RGC 946/2025 dell’1 settembre 2025 nella parte in cui ha dichiarato l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’ulteriore area di mq. 186;
- respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
AU PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO