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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv.to DI GENIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
- ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to MONTELLA ANTONIETTA, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
pagina 1 di 2 All'odierna udienza la parte resistente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere per avvenuta liquidazione della prestazione, nei termini stabiliti, sul decreto di omologa.
A sostegno della propria istanza parte ricorrente ha depositato la documentazione attestante l'avvenuta liquidazione della prestazione.
Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale.
Le spese di lite vengono compensate atteso che il provvedimento di liquidazione è stato emesso nei termini di 120 giorni ed il ritardo è attribuibile all'ente tesoriere.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 28.01.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv.to DI GENIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
- ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to MONTELLA ANTONIETTA, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
pagina 1 di 2 All'odierna udienza la parte resistente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere per avvenuta liquidazione della prestazione, nei termini stabiliti, sul decreto di omologa.
A sostegno della propria istanza parte ricorrente ha depositato la documentazione attestante l'avvenuta liquidazione della prestazione.
Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale.
Le spese di lite vengono compensate atteso che il provvedimento di liquidazione è stato emesso nei termini di 120 giorni ed il ritardo è attribuibile all'ente tesoriere.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 28.01.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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