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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/11/2025, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18600/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARENA RAFFAELA, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte del 13/10/2025.
“Voglia il Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra i sigg.ri Parte_2
e in Torino (TO) il 04/06/2018, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato
[...] CP_1
Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 CP_1
04/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.167 Uff.2 parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dall'unione sono nati i figli: di anni 22, di anni 20, di Persona_1 Parte_2 Persona_2 anni 18, di anni 16 e di anni 13. Persona_3 Persona_4
Solo la prima figlia veniva riconosciuta dal sig. gli altri quattro invece, pur se nati dall'unione CP_1 con lo stesso, non venivano riconosciuti dall'uomo.
Con ricorso depositato il 24/10/2023 la signora ha chiesto a questo Tribunale Parte_2 di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Il Sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
Con sentenza n.693 del 24/01/2025, pubblicata in data 11/02/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La parte ricorrente nel termine perentorio assegnato, faceva pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
In data 16/10/2025 il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalla parte ricorrente, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.11.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18600/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CARENA RAFFAELA, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte del 13/10/2025.
“Voglia il Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra i sigg.ri Parte_2
e in Torino (TO) il 04/06/2018, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato
[...] CP_1
Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 CP_1
04/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.167 Uff.2 parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dall'unione sono nati i figli: di anni 22, di anni 20, di Persona_1 Parte_2 Persona_2 anni 18, di anni 16 e di anni 13. Persona_3 Persona_4
Solo la prima figlia veniva riconosciuta dal sig. gli altri quattro invece, pur se nati dall'unione CP_1 con lo stesso, non venivano riconosciuti dall'uomo.
Con ricorso depositato il 24/10/2023 la signora ha chiesto a questo Tribunale Parte_2 di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Il Sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
Con sentenza n.693 del 24/01/2025, pubblicata in data 11/02/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La parte ricorrente nel termine perentorio assegnato, faceva pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
In data 16/10/2025 il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalla parte ricorrente, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.11.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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