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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 16/07/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 588/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a Sulmona (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
25/08/1955, rappresentato e difeso dall'Avv. Piercarlo Cirilli del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 50 è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Sulmona (AQ) in [...] Controparte_1 C.F._2
06/06/1977, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Colantoni e Luca Tirabassi del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Galileo Galilei n. 2 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note conclusive depositate in data 5.5.2025, come modificate con memorie del 29.01.2025:“Voglia l'adito Tribunale, preliminarmente esteso il contraddittorio nei confronti dei figlioli e A) dichiarare la cessazione degli effetti Pt_2 Controparte_2 civili del matrimonio concordatario contratto in data 13.10.2001 in Sulmona (AQ) da
[...]
e con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Parte_1 Controparte_1
Comune nell'anno 2001, n. 89, parte II, serie A Ufficio n. 16, alle seguenti condizioni:1) Il sig.
cederà alla sig.ra , a titolo di compensazione una tantum ex Parte_1 Controparte_1 art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, entro e non oltre il termine di tre mesi a far data dalla pubblicazione della pronuncianda sentenza, spese a carico del ricorrente, una quota pari ad un terzo della metà in proprietà al ricorrente stesso della casa coniugale ubicata in Sulmona a Viale 1 Costanza n. 25, il cui controvalore economico è pari, per quanto detto in sopra estesa narrativa, ad
€ 14.712,50 (€ 88.275,00 : 2 = € 44.135,00 : 3 = € 14.712,50), potendosi conferire alla predetta compensazione una tantum una funzione equitativamente riequilibratrice e di tacitazione di ogni e qualunque avversaria pretesa, anche risarcitoria cosi come previsto per l'appunto dal predetto art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970. Dichiarare, quindi, che nulla il IG. dovrà dare Parte_1 alla resistente a titolo di mantenimento periodico divorzile, o per meglio dire a titolo di assegno divorzile mensile. 2) Inoltre, il sig. cederà ai figlioli e se Parte_1 Pt_2 CP_2 questi, ad esito di estensione del contraddittorio e di istruzione probatoria, accetteranno, entro e non oltre il termine di tre mesi a far data dalla pubblicazione della pronuncianda sentenza, a titolo gratuito e spese a carico del ricorrente:- ad ognuno una quota pari ad un terzo della metà in proprietà al ricorrente stesso della casa coniugale ubicata in Sulmona a Viale Costanza n. 25, aventi le predette quote, ognuna, un controvalore economico pari, per quanto detto in sopra estesa narrativa, ad € 14.712,50 (€ 88.275,00 : 2 = € 44.135,00 : 3 = € 14.712,50); - ad ognuno una quota pari alla metà della nuda proprietà dell'abitazione ubicata in Sulmona (AQ) a Via Ten. G. Testini n. 6, con l'usufrutto vita natural durante al ricorrente e con oneri tributari e manutentivi a totale carico del ricorrente stesso.3) Disporre a carico del , se ciò risulterà necessario Parte_1 ad esito di estensione del contraddittorio e di istruzione probatoria, un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figliola , da versarsi direttamente in Pt_2 favore dell'avente diritto, ovvero alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese e Controparte_1 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figliola, da determinarsi conformemente al protocollo adottato dal Tribunale di Sulmona.4) Disporre a carico del un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figliolo da versare alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese e CP_2 Controparte_1 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figliolo, da determinarsi conformemente al protocollo adottato dal Tribunale di Sulmona. B) Ordinare al Comune di Sulmona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Spese di lite compensate in caso di adesione, vinte in caso di resistenza”.
Parte resistente ha concluso come da note conclusive depositate in data 5.05.2025: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sulmona in data 13.10.2001 dai IGg.ri e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Sulmona gli adempimenti di competenza;
B) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Sulmona al Viale Costanza, 25, con quanto in essa contenuto, alla IG.ra
[...]
che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e C) disporre che il IG. CP_1 Pt_2 CP_2
versi alla IG.ra per il mantenimento della figlia un importo Parte_1 CP_1 Pt_2 non inferiore ad € 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente già noto al ricorrente, oltre le spese straordinarie in misura pari al 50%; D) disporre che il IG. versi alla IG.ra per il mantenimento del figlio un Parte_1 CP_1 CP_2 importo non inferiore ad € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente già noto al ricorrente, oltre le spese straordinarie in misura pari al 50%; E) disporre, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, che il IG. Parte_1 versi alla IG.ra un assegno divorzile per un importo pari, quantomeno, ad € Controparte_1
200,00, con bonifico bancario sul conto corrente già noto al ricorrente;
F) condannare il ricorrente
2 alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Sulmona in data 13.10.2001, alle seguenti condizioni: 1) cessione a Controparte_1 [...]
, a titolo di compensazione una tantum ex art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 e a spese del CP_1 ricorrente, di una quota pari ad un terzo della metà della casa coniugale ubicata in Sulmona a Viale Costanza n. 25; 2) cessione, in favore dei figli e a titolo gratuito e a spese a carico Pt_2 CP_2 del ricorrente, di una quota pari ad un terzo ciascuno della metà della casa coniugale ubicata in Sulmona a Viale Costanza n. 25, nonché cessione, ad ognuno dei figli, di una quota pari alla metà della nuda proprietà dell'abitazione ubicata in Sulmona (AQ) a Via Ten. G. Testini n. 6, con riserva di usufrutto al ricorrente e con oneri tributari e manutentivi a carico del medesimo;
3) dichiarare che nulla dovrà corrispondere in favore di a titolo di mantenimento;
4) Parte_1 Pt_2 disporre a carico del ricorrente un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo. CP_2
Il ricorrente ha allegato:
-di aver contratto in data 13.10.2001 contratto matrimonio concordatario in Sulmona con
[...]
, in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto CP_1
Comune nell'anno 2001, n. 89, parte II, serie A;
-che dall'unione sono nati i figli (n. a Sulmona il 25.10.2002) e (n. a Sulmona il Pt_2 CP_2
13.09.2005);
-che dopo i primi anni di matrimonio, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile per divergenze caratteriali inconciliabili;
-che con sentenza n. 226/2021 dell'11.11.2021 il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione, in favore di della Controparte_1 casa coniugale sita in Sulmona (AQ) al Viale Costanza n. 25 C, affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
obbligo, a carico di , di contribuire Parte_1 al mantenimento dei figli mediante il versamento mensile di euro 500,00 complessivi (€ 250,00 per ciascuno), nonché di partecipare in misura pari al 100% alle spese straordinarie;
obbligo, a carico di
, di versare un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad € 250,00 Parte_1 mensili, nonché obbligo di pagamento degli oneri condominiali relativi alla casa familiare;
-che le parti non si sono riconciliate e sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che il figlio maggiorenne, frequenta un corso per conseguire un diploma linguistico CP_2 presso una scuola privata a Pescara, con oneri a carico di entrambi i genitori ed è in cura da molto tempo presso il dipartimento di Salute mentale ASL1 di Sulmona-Avezzano-L'Aquila;
-che la figlia è divenuta economicamente autosufficiente e, dopo aver conseguito il diploma Pt_2 di scuola secondaria di secondo grado, ha iniziato a lavorare e attualmente percepisce redditi da lavoro dipendente;
-che la coniuge successivamente alla sentenza di separazione, ha iniziato a Controparte_1 lavorare e attualmente è assunta alle dipendenze di una ditta di pulizie ed è economicamente autosufficiente, oltre che giovane ed in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
3 -che la moglie è comproprietaria per la metà col ricorrente dell'abitazione familiare, ubicata in Sulmona al Viale Costanza n. 25;
-di vivere da solo nell'abitazione pervenutagli in successione dal padre, sita in Sulmona alla Via Testini n. 6;
-di patire i postumi invalidanti di una grave emorragia subaracnoidea e di essere quasi settantenne;
-di essere pensionato e percepire una pensione di € 1.324,91 per 13 mensilità dalla quale, una volta scomputata la somma di € 750,00 per il mantenimento complessivo di coniuge e dei figli, gli residua un importo minimo destinato alle proprie necessità che non gli consente di vivere dignitosamente;
-di non poter più attingere ad accantonamenti riserve e/o strumenti per investimenti finanziari.
Assumendo la sussistenza dei presupposti per una modifica delle condizioni economiche stabilite in sede separativa, ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
3.Con comparsa del 20.1.2025 si è costituita la quale, pur aderendo alla richiesta Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposta alle ulteriori domande del ricorrente, chiedendo disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Sulmona al Viale Costanza 25; l'obbligo, a carico di di versare in favore della figlia un importo non inferiore ad Parte_1 Pt_2
€ 250,00 mensili, oltre alle spese straordinarie in misura pari al 50%, nonché un contributo per il mantenimento del figlio non inferiore ad € 300,00 mensili, oltre le spese straordinarie in CP_2 misura pari al 50%. In via riconvenzionale ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore di € 200,00. Il tutto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e compensi di giudizio.
Parte resistente, a sostegno delle proprie ragioni, confermata la crisi irreversibile della coppia, ha esposto:
-che il figlio appena diciannovenne, ha ripreso gli studi presso una scuola privata presso CP_2
l'istituto Grandi Scuole di Pescara, ove si reca quotidianamente in treno per assistere alle lezioni, con una retta, per l'anno 2024-2025, di € 5.150,00 e che tali spese, oltre quelle di trasporto, vengono da lei sostenute integralmente, sebbene rientrino nel novero delle spese straordinarie che il Tribunale di Sulmona ha posto ad esclusivo carico di Parte_1
-che la figlia – anch'ella seguita da una psicologa le cui spese vengono sostenute dalla Pt_2 madre, stante il rifiuto di di provvedervi - non è ancora economicamente autosufficiente, Parte_1 atteso che la stessa non ha un'occupazione stabile e il contratto di lavoro come cameriera è scaduto in data 30.9.2024, mentre attualmente la ragazza sta lavorando, sempre come cameriera, presso il Max Pub di Sulmona con contratto a tempo determinato sino al 31.1.2025;
-di non aver svolto, in costanza di matrimonio, attività lavorativa per scelta condivisa con il coniuge, occupandosi per vent'anni in via esclusiva della famiglia e provvedendo alla cura e all'assistenza del marito nell'anno 2014, quando quest'ultimo, a seguito di un'emorragia cerebrale, è stato ricoverato per un mese presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San Salvatore di L'Aquila;
-di lavorare dal mese di giugno 2022 come addetta alle pulizie nel supermercato COOP di Sulmona con contratto a chiamata, a tempo parziale e determinato, con un impiego di circa 10 ore settimanali con paga oraria di € 7,00 circa, effettuando sostituzioni quando c'è carenza di organico del personale regolarmente assunto;
-che non corrisponde al vero l'asserita indigenza del atteso che in alcuni mesi la pensione Parte_1
4 dello stesso raggiunge importi elevati come ad es. € 2.194,17 (novembre 2021) € 3.145,30 (dicembre 2021), € 4.636,07 (agosto 2022), € 3.141,99 (agosto 2023), € 3.063,92 (agosto 2024);
-che in costanza di matrimonio il ricorrente ha incassato la somma di € 35.000,00 a titolo di TFR, spostandola su un conto intestato esclusivamente al medesimo e sottraendo la somma dal conto corrente cointestato tra i coniugi e ha percepito una pensione integrativa una tantum, della quale si è rifiutato di palesare l'importo;
-che è comproprietario al 50% della casa coniugale – all'acquisto della quale ella ha Parte_1 contribuito grazie all'aiuto della propria famiglia di origine - nonché proprietario di un ulteriore immobile, di terreni e titolare di depositi e prodotti postali non quantificabili;
-che dall'esame degli estratti conto del ricorrente si evincono movimentazioni di somme anche rilevanti, incompatibili con l'asserito stato indigenza;
-che i figli e vivono esclusivamente con lei e non trascorrono mai del tempo con Pt_2 CP_2 il padre;
-che non si è reso disponibile a pagare le sedute psicoterapeutiche della figlia e Parte_1 Pt_2 ha preteso che le spese scolastiche del figlio fossero pagate interamente dalla moglie. CP_2
Ha quindi concluso come in atti.
4.In sede di memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c., il ricorrente ha modificato parzialmente le conclusioni chiedendo, altresì, disporsi a suo carico un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla Pt_2 figlia da determinarsi conformemente al protocollo adottato dal Tribunale di Sulmona.
5.All'udienza di comparizione del 19.2.2025 il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, e interrogato liberamente le parti: queste hanno sostanzialmente manifestato una concorde volontà circa le questioni economiche riguardanti i figli, rilevando come l'unico punto controverso attenga alla domanda riconvenzionale spiegata da ai fini della Controparte_1 corresponsione di un assegno divorzile. ha rinunciato alla domanda di estensione del Parte_1 contraddittorio ai figli. All'esito le parti hanno chiesto congiuntamente fissarsi udienza di discussione che si è svolta in modalità cartolare in data 5.5.2025.
6.La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Pronuncia sullo status.
Nel merito, il contenuto degli scritti introduttivi e la concorde volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per farsi luogo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In accoglimento della proposta domanda – apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi – deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi i conseguenti adempimenti di legge.
Statuizioni economiche.
Assegno di mantenimento per i figli.
Sul punto le parti hanno concluso in senso pressoché conforme, prevedendo un contributo al
5 mantenimento del figlio a carico di , di € 300,00, e per la figlia CP_2 Parte_1 Pt_2 non ancora definitivamente autosufficiente, di un importo non inferiore ad € 250,00 (come proposto dalla resistente) e/o € 300,00 (come proposto dal ricorrente), nonché l'obbligo di partecipare nella misura pari al 50% alle spese straordinarie per entrambi i figli.
Il Collegio, rilevato che le condizioni di mantenimento sono conformi all'interesse della prole, ritiene di disporre che contribuisca al mantenimento dei figli, maggiorenni ma Parte_1 non ancora economicamente autosufficienti, mediante il versamento della somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno) e che il mantenimento per la figlia sia versato direttamente Pt_2 in favore di quest'ultima.
Si dispone altresì che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Assegno divorzile.
La resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, la corresponsione di un assegno divorzile di € 300,00, in ragione della rilevante disparità economica sussistente fra i coniugi, come evincibile dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, nonché del contributo fornito da nel corso Controparte_1 della vicenda matrimoniale.
Negli atti difensivi, ha rappresentato che il coniuge può contare sulla disponibilità di una CP_1 pensione di vecchiaia, oltre che di ulteriori disponibilità economiche, atteso che nel corso del matrimonio ha incassato la somma di € 35.000,00 a titolo di TFR, spostandola su un suo conto personale e sottraendo la somma dal conto corrente cointestato;
ha dedotto altresì che il coniuge ha percepito una pensione integrativa una tantum, della quale si è rifiutato di palesare l'importo ed è proprietario di due immobili - precisamente è comproprietario al 50% dell'immobile coniugale (assegnato a e in via esclusiva di un ulteriore immobile - nonché di terreni, di depositi e CP_1 prodotti postali non quantificabili. Infine, la resistente ha rilevato che dall'esame degli estratti conto di si evince che vi sono state delle movimentazioni di somme, anche rilevanti, incompatibili Parte_1 con l'asserito stato di indigenza.
ha aggiunto che in costanza di matrimonio non ha svolto attività lavorativa per Controparte_1 scelta condivisa col marito, poiché l'organizzazione familiare è stata improntata ad una rigida ripartizione di ruoli in virtù della quale lavorava, mentre la resistente si occupava Parte_1 esclusivamente della famiglia, e che a far data dal mese di giugno 2022 è stata assunta quale addetta alle pulizie nel supermercato COOP di Sulmona con contratto a chiamata, a tempo parziale e determinato, con un impiego di circa 10 ore settimanali con paga oraria di € 7,00 circa, effettuando sostituzioni quando c'è carenza di organico del personale regolarmente assunto e ritraendo importi mensili minimi variabili da un minimo di € 30 fino a 600,00 €.
In sede di interrogatorio libero ha confermato la propria attività lavorativa, Controparte_1 ribadendo di percepire importi mensili variabili (“che possono essere 500-600 oppure anche solo 30 €”), di essere titolare di buoni postali dematerializzati sottoscritti a seguito di donazioni in denaro ricevuto negli anni Novanta dalla propria famiglia d'origine e titolare di due polizze assicurative contratte in costanza di matrimonio delle quali risultano beneficiari, in caso di morte, i due figli, e che anche per tali piani di accumulo i denari ivi versati provengono dalla propria famiglia di origine.
ha dichiarato di vivere nell'immobile di esclusiva proprietà, sito in Sulmona alla Parte_1
6 Via Testini n. 6, a lui pervenuto a titolo di successione, di essere comproprietario al 50% dell'immobile coniugale di Viale Costanza, di percepire l'importo di € 1.315,00 a titolo di pensione, di essere onerato del pagamento della somma di € 400,00 annui a titolo di condominio, di provvedere al mantenimento dei figli e del coniuge con un importo mensile pari ad € 750,00, di non essere titolare di risparmi, investimenti e/o polizze. Parte ricorrente ha precisato, negli scritti difensivi, che le somme confluite nel proprio conto corrente non sono state investite, ma anzi utilizzate negli anni successivi alla separazione per far fronte agli obblighi di mantenimento separativi e altri oneri economici quotidiani, in mancanza di ulteriori entrate oltre alla pensione.
Nel corso del giudizio, infine, ha dedotto di aver provveduto, durante la convivenza CP_1 matrimoniale, anche alla cura e all'assistenza del marito, specialmente nell'anno 2014, quando quest'ultimo è stato ricoverato per un mese a seguito di un'emorragia cerebrale per 30 giorni presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San Salvatore di L'Aquila e di aver contribuito alla formazione del patrimonio comune, avendo partecipato, grazie all'aiuto economico della propria famiglia di origine, all'acquisto della casa coniugale.
La domanda accessoria formulata dalla resistente deve essere rigettata.
Invero, è pacifico che assegno di separazione e assegno di divorzio hanno natura, funzioni e presupposti diversi: “mentre il primo è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza morale e materiale, e quindi tende alla conservazione del tenore di vita coniugale, il secondo è fondato sulla solidarietà post-coniugale ed è oggi definitivamente svincolato dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023, n. 8254; 26/06/2019 n. 17098; Cass. civ. sez. I 28/02/2020 n. 5605; Cass. n. 22738 del 11/08/2021) …" (cfr. Tribunale di Benevento, Sentenza n. 2343/2023 del 29-11-2023).
La Suprema Corte, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ha segnatamente confermato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una finalità composita, assistenziale, compensativa e perequativa in virtù del principio costituzionale di solidarietà e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La decisione delle Sezioni Unite ha negato rilievo al tradizionale parametro del mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ponendo a carico del richiedente l'assegno divorzile l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione (laddove, in precedenza, si configurava a carico del coniuge potenzialmente obbligato il dovere di provare l'insussistenza delle relative condizioni).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile, pertanto, richiede preliminarmente la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, secondo i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/70, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
7 ciascuno degli ex coniugi, alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nel caso di specie, il Collegio reputa che non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore di . Controparte_1
A riguardo, dagli atti di causa è emerso che, successivamente alla sentenza di separazione,
[...]
ha iniziato a lavorare, seppure con contratto a chiamata, ricavando un reddito mensile CP_1 dichiarato pari ad € 500,00/600,00 mensili.
Dall'analisi degli estratti conto prodotti dalla resistente, tuttavia, si osserva che la stessa ha sottoscritto buoni dematerializzati in data 2.9.2022 per € 7.000,00 ed € 3.000,00 in data 14.12.2022, mentre in data 9.10.2024, a seguito del rimborso di buoni cartacei, ha sottoscritto in pari data ulteriori buoni per l'importo di € 23.000,00. I suddetti investimenti - che, a dire della resistente, attengono a somme di denaro ricevute in donazione dalla propria famiglia d'origine - e la sottoscrizione di ulteriori buoni in concomitanza col rimborso di precedenti buoni cartacei evidenziano una autonomia economico-finanziaria incompatibile con uno stato di bisogno attuale della signora.
Ancora, dalla documentazione contabile depositata dalla resistente, si evince che la stessa ha sottoscritto due polizze vita stipulate in data 27.5.2015, ossia in costanza di matrimonio, d'intesa con il coniuge, delle quali risultano beneficiari i figli della coppia.
Dal punto di visto patrimoniale, inoltre, si osserva che la resistente è comproprietaria della metà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Sulmona al Viale Costanza n. 25, assegnatole in sede separativa per abitarvi – come tuttora avviene - unitamente ai figli.
Se da un lato, quindi, deve essere valorizzata la circostanza che effettivamente ha CP_1 contribuito all'acquisto della casa coniugale, grazie al sostegno economico della propria famiglia di origine (come dichiarato dalla stessa e non contestato da controparte), dall'altro va rilevato che per effetto della comunione dei beni e della contitolarità al 50% del predetto immobile il coniuge ha già ottenuto una adeguata compensazione del contributo patrimoniale fornito nel corso del matrimonio.
Da ultimo, priva di pregio è la circostanza, dedotta dalla resistente, in ordine alla percezione da parte di nel corso del matrimonio, del TFR. Invero, il diritto del coniuge a percepire una Parte_1 percentuale dell'indennità di fine rapporto incassata dall'altro coniuge spetta esclusivamente qualora l'ex coniuge richiedente la quota sia titolare di un assegno divorzile, in forza di sentenza passata in giudicato e l'indennità venga a maturare al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio. Nel caso che ci occupa la somma de qua poteva rilevare solo ai fini di un'eventuale richiesta di rimborso e/o restituzione, da parte della resistente, di somme confluite nella comunione legale dei coniugi, limitatamente alle somme maturate nel corso del matrimonio, domanda comunque incompatibile con la peculiarità del presente rito.
Inoltre, gli elementi dedotti da non hanno consentito di rilevare un forte Controparte_1 squilibrio reddituale fra i coniugi;
né di accertare l'inadeguatezza dei propri mezzi e l'impossibilità della stessa di procurarseli per ragioni oggettive.
Né ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio in ordine all'eventuale contributo CP_1 fornito alla conduzione della vita familiare, in relazione alla durata del matrimonio, né, infine, in ordine alle eventuali aspettative professionali sacrificate con l'accordo dell'ex coniuge.
8 Dunque, se il preteso diritto all'assegno divorzile della resistente non sussiste nell'ottica di una funzione prettamente assistenziale di solidarietà post-matrimoniale, tale diritto non si ravvisa neppure nell'ottica di una funzione compensativa e perequativa, atteso che la stessa non ha provato che lo scioglimento del vincolo matrimoniale ha determinato uno squilibrio economico- patrimoniale dovuto al sacrificio di aspettative professionali e reddituali che la stessa abbia sopportato in ragione dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
Sulle richieste di attribuzioni patrimoniali in favore di moglie e figli in mancanza di accordo espresso fra le parti, devono ritenersi inammissibili le ulteriori domande, formulate dal ricorrente, di cessione di quote di immobili in favore del coniuge e dei figli CP_3
e .
[...] Controparte_2
Spese di lite.
La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Sulmona in data 13.10.2001, trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di detto Comune nell'anno 2001, n. 89, parte II, serie A;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sulmona al Viale Costanza n. 25, in favore di che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 pone, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 [...] nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da CP_2 versarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore di Controparte_1 pone, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 [...] nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da CP_3 versarsi entro il giorno 10 di ogni mese direttamente in favore della stessa;
dichiara inammissibili le ulteriori domande di Parte_1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 588/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a Sulmona (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
25/08/1955, rappresentato e difeso dall'Avv. Piercarlo Cirilli del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 50 è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Sulmona (AQ) in [...] Controparte_1 C.F._2
06/06/1977, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Colantoni e Luca Tirabassi del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Galileo Galilei n. 2 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note conclusive depositate in data 5.5.2025, come modificate con memorie del 29.01.2025:“Voglia l'adito Tribunale, preliminarmente esteso il contraddittorio nei confronti dei figlioli e A) dichiarare la cessazione degli effetti Pt_2 Controparte_2 civili del matrimonio concordatario contratto in data 13.10.2001 in Sulmona (AQ) da
[...]
e con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Parte_1 Controparte_1
Comune nell'anno 2001, n. 89, parte II, serie A Ufficio n. 16, alle seguenti condizioni:1) Il sig.
cederà alla sig.ra , a titolo di compensazione una tantum ex Parte_1 Controparte_1 art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, entro e non oltre il termine di tre mesi a far data dalla pubblicazione della pronuncianda sentenza, spese a carico del ricorrente, una quota pari ad un terzo della metà in proprietà al ricorrente stesso della casa coniugale ubicata in Sulmona a Viale 1 Costanza n. 25, il cui controvalore economico è pari, per quanto detto in sopra estesa narrativa, ad
€ 14.712,50 (€ 88.275,00 : 2 = € 44.135,00 : 3 = € 14.712,50), potendosi conferire alla predetta compensazione una tantum una funzione equitativamente riequilibratrice e di tacitazione di ogni e qualunque avversaria pretesa, anche risarcitoria cosi come previsto per l'appunto dal predetto art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970. Dichiarare, quindi, che nulla il IG. dovrà dare Parte_1 alla resistente a titolo di mantenimento periodico divorzile, o per meglio dire a titolo di assegno divorzile mensile. 2) Inoltre, il sig. cederà ai figlioli e se Parte_1 Pt_2 CP_2 questi, ad esito di estensione del contraddittorio e di istruzione probatoria, accetteranno, entro e non oltre il termine di tre mesi a far data dalla pubblicazione della pronuncianda sentenza, a titolo gratuito e spese a carico del ricorrente:- ad ognuno una quota pari ad un terzo della metà in proprietà al ricorrente stesso della casa coniugale ubicata in Sulmona a Viale Costanza n. 25, aventi le predette quote, ognuna, un controvalore economico pari, per quanto detto in sopra estesa narrativa, ad € 14.712,50 (€ 88.275,00 : 2 = € 44.135,00 : 3 = € 14.712,50); - ad ognuno una quota pari alla metà della nuda proprietà dell'abitazione ubicata in Sulmona (AQ) a Via Ten. G. Testini n. 6, con l'usufrutto vita natural durante al ricorrente e con oneri tributari e manutentivi a totale carico del ricorrente stesso.3) Disporre a carico del , se ciò risulterà necessario Parte_1 ad esito di estensione del contraddittorio e di istruzione probatoria, un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figliola , da versarsi direttamente in Pt_2 favore dell'avente diritto, ovvero alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese e Controparte_1 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figliola, da determinarsi conformemente al protocollo adottato dal Tribunale di Sulmona.4) Disporre a carico del un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figliolo da versare alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese e CP_2 Controparte_1 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figliolo, da determinarsi conformemente al protocollo adottato dal Tribunale di Sulmona. B) Ordinare al Comune di Sulmona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Spese di lite compensate in caso di adesione, vinte in caso di resistenza”.
Parte resistente ha concluso come da note conclusive depositate in data 5.05.2025: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sulmona in data 13.10.2001 dai IGg.ri e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Sulmona gli adempimenti di competenza;
B) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Sulmona al Viale Costanza, 25, con quanto in essa contenuto, alla IG.ra
[...]
che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e C) disporre che il IG. CP_1 Pt_2 CP_2
versi alla IG.ra per il mantenimento della figlia un importo Parte_1 CP_1 Pt_2 non inferiore ad € 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente già noto al ricorrente, oltre le spese straordinarie in misura pari al 50%; D) disporre che il IG. versi alla IG.ra per il mantenimento del figlio un Parte_1 CP_1 CP_2 importo non inferiore ad € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente già noto al ricorrente, oltre le spese straordinarie in misura pari al 50%; E) disporre, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, che il IG. Parte_1 versi alla IG.ra un assegno divorzile per un importo pari, quantomeno, ad € Controparte_1
200,00, con bonifico bancario sul conto corrente già noto al ricorrente;
F) condannare il ricorrente
2 alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Sulmona in data 13.10.2001, alle seguenti condizioni: 1) cessione a Controparte_1 [...]
, a titolo di compensazione una tantum ex art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 e a spese del CP_1 ricorrente, di una quota pari ad un terzo della metà della casa coniugale ubicata in Sulmona a Viale Costanza n. 25; 2) cessione, in favore dei figli e a titolo gratuito e a spese a carico Pt_2 CP_2 del ricorrente, di una quota pari ad un terzo ciascuno della metà della casa coniugale ubicata in Sulmona a Viale Costanza n. 25, nonché cessione, ad ognuno dei figli, di una quota pari alla metà della nuda proprietà dell'abitazione ubicata in Sulmona (AQ) a Via Ten. G. Testini n. 6, con riserva di usufrutto al ricorrente e con oneri tributari e manutentivi a carico del medesimo;
3) dichiarare che nulla dovrà corrispondere in favore di a titolo di mantenimento;
4) Parte_1 Pt_2 disporre a carico del ricorrente un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo. CP_2
Il ricorrente ha allegato:
-di aver contratto in data 13.10.2001 contratto matrimonio concordatario in Sulmona con
[...]
, in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto CP_1
Comune nell'anno 2001, n. 89, parte II, serie A;
-che dall'unione sono nati i figli (n. a Sulmona il 25.10.2002) e (n. a Sulmona il Pt_2 CP_2
13.09.2005);
-che dopo i primi anni di matrimonio, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile per divergenze caratteriali inconciliabili;
-che con sentenza n. 226/2021 dell'11.11.2021 il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione, in favore di della Controparte_1 casa coniugale sita in Sulmona (AQ) al Viale Costanza n. 25 C, affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
obbligo, a carico di , di contribuire Parte_1 al mantenimento dei figli mediante il versamento mensile di euro 500,00 complessivi (€ 250,00 per ciascuno), nonché di partecipare in misura pari al 100% alle spese straordinarie;
obbligo, a carico di
, di versare un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad € 250,00 Parte_1 mensili, nonché obbligo di pagamento degli oneri condominiali relativi alla casa familiare;
-che le parti non si sono riconciliate e sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che il figlio maggiorenne, frequenta un corso per conseguire un diploma linguistico CP_2 presso una scuola privata a Pescara, con oneri a carico di entrambi i genitori ed è in cura da molto tempo presso il dipartimento di Salute mentale ASL1 di Sulmona-Avezzano-L'Aquila;
-che la figlia è divenuta economicamente autosufficiente e, dopo aver conseguito il diploma Pt_2 di scuola secondaria di secondo grado, ha iniziato a lavorare e attualmente percepisce redditi da lavoro dipendente;
-che la coniuge successivamente alla sentenza di separazione, ha iniziato a Controparte_1 lavorare e attualmente è assunta alle dipendenze di una ditta di pulizie ed è economicamente autosufficiente, oltre che giovane ed in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
3 -che la moglie è comproprietaria per la metà col ricorrente dell'abitazione familiare, ubicata in Sulmona al Viale Costanza n. 25;
-di vivere da solo nell'abitazione pervenutagli in successione dal padre, sita in Sulmona alla Via Testini n. 6;
-di patire i postumi invalidanti di una grave emorragia subaracnoidea e di essere quasi settantenne;
-di essere pensionato e percepire una pensione di € 1.324,91 per 13 mensilità dalla quale, una volta scomputata la somma di € 750,00 per il mantenimento complessivo di coniuge e dei figli, gli residua un importo minimo destinato alle proprie necessità che non gli consente di vivere dignitosamente;
-di non poter più attingere ad accantonamenti riserve e/o strumenti per investimenti finanziari.
Assumendo la sussistenza dei presupposti per una modifica delle condizioni economiche stabilite in sede separativa, ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
3.Con comparsa del 20.1.2025 si è costituita la quale, pur aderendo alla richiesta Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposta alle ulteriori domande del ricorrente, chiedendo disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Sulmona al Viale Costanza 25; l'obbligo, a carico di di versare in favore della figlia un importo non inferiore ad Parte_1 Pt_2
€ 250,00 mensili, oltre alle spese straordinarie in misura pari al 50%, nonché un contributo per il mantenimento del figlio non inferiore ad € 300,00 mensili, oltre le spese straordinarie in CP_2 misura pari al 50%. In via riconvenzionale ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore di € 200,00. Il tutto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e compensi di giudizio.
Parte resistente, a sostegno delle proprie ragioni, confermata la crisi irreversibile della coppia, ha esposto:
-che il figlio appena diciannovenne, ha ripreso gli studi presso una scuola privata presso CP_2
l'istituto Grandi Scuole di Pescara, ove si reca quotidianamente in treno per assistere alle lezioni, con una retta, per l'anno 2024-2025, di € 5.150,00 e che tali spese, oltre quelle di trasporto, vengono da lei sostenute integralmente, sebbene rientrino nel novero delle spese straordinarie che il Tribunale di Sulmona ha posto ad esclusivo carico di Parte_1
-che la figlia – anch'ella seguita da una psicologa le cui spese vengono sostenute dalla Pt_2 madre, stante il rifiuto di di provvedervi - non è ancora economicamente autosufficiente, Parte_1 atteso che la stessa non ha un'occupazione stabile e il contratto di lavoro come cameriera è scaduto in data 30.9.2024, mentre attualmente la ragazza sta lavorando, sempre come cameriera, presso il Max Pub di Sulmona con contratto a tempo determinato sino al 31.1.2025;
-di non aver svolto, in costanza di matrimonio, attività lavorativa per scelta condivisa con il coniuge, occupandosi per vent'anni in via esclusiva della famiglia e provvedendo alla cura e all'assistenza del marito nell'anno 2014, quando quest'ultimo, a seguito di un'emorragia cerebrale, è stato ricoverato per un mese presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San Salvatore di L'Aquila;
-di lavorare dal mese di giugno 2022 come addetta alle pulizie nel supermercato COOP di Sulmona con contratto a chiamata, a tempo parziale e determinato, con un impiego di circa 10 ore settimanali con paga oraria di € 7,00 circa, effettuando sostituzioni quando c'è carenza di organico del personale regolarmente assunto;
-che non corrisponde al vero l'asserita indigenza del atteso che in alcuni mesi la pensione Parte_1
4 dello stesso raggiunge importi elevati come ad es. € 2.194,17 (novembre 2021) € 3.145,30 (dicembre 2021), € 4.636,07 (agosto 2022), € 3.141,99 (agosto 2023), € 3.063,92 (agosto 2024);
-che in costanza di matrimonio il ricorrente ha incassato la somma di € 35.000,00 a titolo di TFR, spostandola su un conto intestato esclusivamente al medesimo e sottraendo la somma dal conto corrente cointestato tra i coniugi e ha percepito una pensione integrativa una tantum, della quale si è rifiutato di palesare l'importo;
-che è comproprietario al 50% della casa coniugale – all'acquisto della quale ella ha Parte_1 contribuito grazie all'aiuto della propria famiglia di origine - nonché proprietario di un ulteriore immobile, di terreni e titolare di depositi e prodotti postali non quantificabili;
-che dall'esame degli estratti conto del ricorrente si evincono movimentazioni di somme anche rilevanti, incompatibili con l'asserito stato indigenza;
-che i figli e vivono esclusivamente con lei e non trascorrono mai del tempo con Pt_2 CP_2 il padre;
-che non si è reso disponibile a pagare le sedute psicoterapeutiche della figlia e Parte_1 Pt_2 ha preteso che le spese scolastiche del figlio fossero pagate interamente dalla moglie. CP_2
Ha quindi concluso come in atti.
4.In sede di memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c., il ricorrente ha modificato parzialmente le conclusioni chiedendo, altresì, disporsi a suo carico un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla Pt_2 figlia da determinarsi conformemente al protocollo adottato dal Tribunale di Sulmona.
5.All'udienza di comparizione del 19.2.2025 il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, e interrogato liberamente le parti: queste hanno sostanzialmente manifestato una concorde volontà circa le questioni economiche riguardanti i figli, rilevando come l'unico punto controverso attenga alla domanda riconvenzionale spiegata da ai fini della Controparte_1 corresponsione di un assegno divorzile. ha rinunciato alla domanda di estensione del Parte_1 contraddittorio ai figli. All'esito le parti hanno chiesto congiuntamente fissarsi udienza di discussione che si è svolta in modalità cartolare in data 5.5.2025.
6.La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Pronuncia sullo status.
Nel merito, il contenuto degli scritti introduttivi e la concorde volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per farsi luogo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In accoglimento della proposta domanda – apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi – deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi i conseguenti adempimenti di legge.
Statuizioni economiche.
Assegno di mantenimento per i figli.
Sul punto le parti hanno concluso in senso pressoché conforme, prevedendo un contributo al
5 mantenimento del figlio a carico di , di € 300,00, e per la figlia CP_2 Parte_1 Pt_2 non ancora definitivamente autosufficiente, di un importo non inferiore ad € 250,00 (come proposto dalla resistente) e/o € 300,00 (come proposto dal ricorrente), nonché l'obbligo di partecipare nella misura pari al 50% alle spese straordinarie per entrambi i figli.
Il Collegio, rilevato che le condizioni di mantenimento sono conformi all'interesse della prole, ritiene di disporre che contribuisca al mantenimento dei figli, maggiorenni ma Parte_1 non ancora economicamente autosufficienti, mediante il versamento della somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno) e che il mantenimento per la figlia sia versato direttamente Pt_2 in favore di quest'ultima.
Si dispone altresì che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Assegno divorzile.
La resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, la corresponsione di un assegno divorzile di € 300,00, in ragione della rilevante disparità economica sussistente fra i coniugi, come evincibile dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, nonché del contributo fornito da nel corso Controparte_1 della vicenda matrimoniale.
Negli atti difensivi, ha rappresentato che il coniuge può contare sulla disponibilità di una CP_1 pensione di vecchiaia, oltre che di ulteriori disponibilità economiche, atteso che nel corso del matrimonio ha incassato la somma di € 35.000,00 a titolo di TFR, spostandola su un suo conto personale e sottraendo la somma dal conto corrente cointestato;
ha dedotto altresì che il coniuge ha percepito una pensione integrativa una tantum, della quale si è rifiutato di palesare l'importo ed è proprietario di due immobili - precisamente è comproprietario al 50% dell'immobile coniugale (assegnato a e in via esclusiva di un ulteriore immobile - nonché di terreni, di depositi e CP_1 prodotti postali non quantificabili. Infine, la resistente ha rilevato che dall'esame degli estratti conto di si evince che vi sono state delle movimentazioni di somme, anche rilevanti, incompatibili Parte_1 con l'asserito stato di indigenza.
ha aggiunto che in costanza di matrimonio non ha svolto attività lavorativa per Controparte_1 scelta condivisa col marito, poiché l'organizzazione familiare è stata improntata ad una rigida ripartizione di ruoli in virtù della quale lavorava, mentre la resistente si occupava Parte_1 esclusivamente della famiglia, e che a far data dal mese di giugno 2022 è stata assunta quale addetta alle pulizie nel supermercato COOP di Sulmona con contratto a chiamata, a tempo parziale e determinato, con un impiego di circa 10 ore settimanali con paga oraria di € 7,00 circa, effettuando sostituzioni quando c'è carenza di organico del personale regolarmente assunto e ritraendo importi mensili minimi variabili da un minimo di € 30 fino a 600,00 €.
In sede di interrogatorio libero ha confermato la propria attività lavorativa, Controparte_1 ribadendo di percepire importi mensili variabili (“che possono essere 500-600 oppure anche solo 30 €”), di essere titolare di buoni postali dematerializzati sottoscritti a seguito di donazioni in denaro ricevuto negli anni Novanta dalla propria famiglia d'origine e titolare di due polizze assicurative contratte in costanza di matrimonio delle quali risultano beneficiari, in caso di morte, i due figli, e che anche per tali piani di accumulo i denari ivi versati provengono dalla propria famiglia di origine.
ha dichiarato di vivere nell'immobile di esclusiva proprietà, sito in Sulmona alla Parte_1
6 Via Testini n. 6, a lui pervenuto a titolo di successione, di essere comproprietario al 50% dell'immobile coniugale di Viale Costanza, di percepire l'importo di € 1.315,00 a titolo di pensione, di essere onerato del pagamento della somma di € 400,00 annui a titolo di condominio, di provvedere al mantenimento dei figli e del coniuge con un importo mensile pari ad € 750,00, di non essere titolare di risparmi, investimenti e/o polizze. Parte ricorrente ha precisato, negli scritti difensivi, che le somme confluite nel proprio conto corrente non sono state investite, ma anzi utilizzate negli anni successivi alla separazione per far fronte agli obblighi di mantenimento separativi e altri oneri economici quotidiani, in mancanza di ulteriori entrate oltre alla pensione.
Nel corso del giudizio, infine, ha dedotto di aver provveduto, durante la convivenza CP_1 matrimoniale, anche alla cura e all'assistenza del marito, specialmente nell'anno 2014, quando quest'ultimo è stato ricoverato per un mese a seguito di un'emorragia cerebrale per 30 giorni presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San Salvatore di L'Aquila e di aver contribuito alla formazione del patrimonio comune, avendo partecipato, grazie all'aiuto economico della propria famiglia di origine, all'acquisto della casa coniugale.
La domanda accessoria formulata dalla resistente deve essere rigettata.
Invero, è pacifico che assegno di separazione e assegno di divorzio hanno natura, funzioni e presupposti diversi: “mentre il primo è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza morale e materiale, e quindi tende alla conservazione del tenore di vita coniugale, il secondo è fondato sulla solidarietà post-coniugale ed è oggi definitivamente svincolato dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023, n. 8254; 26/06/2019 n. 17098; Cass. civ. sez. I 28/02/2020 n. 5605; Cass. n. 22738 del 11/08/2021) …" (cfr. Tribunale di Benevento, Sentenza n. 2343/2023 del 29-11-2023).
La Suprema Corte, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ha segnatamente confermato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una finalità composita, assistenziale, compensativa e perequativa in virtù del principio costituzionale di solidarietà e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La decisione delle Sezioni Unite ha negato rilievo al tradizionale parametro del mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ponendo a carico del richiedente l'assegno divorzile l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione (laddove, in precedenza, si configurava a carico del coniuge potenzialmente obbligato il dovere di provare l'insussistenza delle relative condizioni).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile, pertanto, richiede preliminarmente la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, secondo i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/70, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
7 ciascuno degli ex coniugi, alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nel caso di specie, il Collegio reputa che non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore di . Controparte_1
A riguardo, dagli atti di causa è emerso che, successivamente alla sentenza di separazione,
[...]
ha iniziato a lavorare, seppure con contratto a chiamata, ricavando un reddito mensile CP_1 dichiarato pari ad € 500,00/600,00 mensili.
Dall'analisi degli estratti conto prodotti dalla resistente, tuttavia, si osserva che la stessa ha sottoscritto buoni dematerializzati in data 2.9.2022 per € 7.000,00 ed € 3.000,00 in data 14.12.2022, mentre in data 9.10.2024, a seguito del rimborso di buoni cartacei, ha sottoscritto in pari data ulteriori buoni per l'importo di € 23.000,00. I suddetti investimenti - che, a dire della resistente, attengono a somme di denaro ricevute in donazione dalla propria famiglia d'origine - e la sottoscrizione di ulteriori buoni in concomitanza col rimborso di precedenti buoni cartacei evidenziano una autonomia economico-finanziaria incompatibile con uno stato di bisogno attuale della signora.
Ancora, dalla documentazione contabile depositata dalla resistente, si evince che la stessa ha sottoscritto due polizze vita stipulate in data 27.5.2015, ossia in costanza di matrimonio, d'intesa con il coniuge, delle quali risultano beneficiari i figli della coppia.
Dal punto di visto patrimoniale, inoltre, si osserva che la resistente è comproprietaria della metà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Sulmona al Viale Costanza n. 25, assegnatole in sede separativa per abitarvi – come tuttora avviene - unitamente ai figli.
Se da un lato, quindi, deve essere valorizzata la circostanza che effettivamente ha CP_1 contribuito all'acquisto della casa coniugale, grazie al sostegno economico della propria famiglia di origine (come dichiarato dalla stessa e non contestato da controparte), dall'altro va rilevato che per effetto della comunione dei beni e della contitolarità al 50% del predetto immobile il coniuge ha già ottenuto una adeguata compensazione del contributo patrimoniale fornito nel corso del matrimonio.
Da ultimo, priva di pregio è la circostanza, dedotta dalla resistente, in ordine alla percezione da parte di nel corso del matrimonio, del TFR. Invero, il diritto del coniuge a percepire una Parte_1 percentuale dell'indennità di fine rapporto incassata dall'altro coniuge spetta esclusivamente qualora l'ex coniuge richiedente la quota sia titolare di un assegno divorzile, in forza di sentenza passata in giudicato e l'indennità venga a maturare al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio. Nel caso che ci occupa la somma de qua poteva rilevare solo ai fini di un'eventuale richiesta di rimborso e/o restituzione, da parte della resistente, di somme confluite nella comunione legale dei coniugi, limitatamente alle somme maturate nel corso del matrimonio, domanda comunque incompatibile con la peculiarità del presente rito.
Inoltre, gli elementi dedotti da non hanno consentito di rilevare un forte Controparte_1 squilibrio reddituale fra i coniugi;
né di accertare l'inadeguatezza dei propri mezzi e l'impossibilità della stessa di procurarseli per ragioni oggettive.
Né ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio in ordine all'eventuale contributo CP_1 fornito alla conduzione della vita familiare, in relazione alla durata del matrimonio, né, infine, in ordine alle eventuali aspettative professionali sacrificate con l'accordo dell'ex coniuge.
8 Dunque, se il preteso diritto all'assegno divorzile della resistente non sussiste nell'ottica di una funzione prettamente assistenziale di solidarietà post-matrimoniale, tale diritto non si ravvisa neppure nell'ottica di una funzione compensativa e perequativa, atteso che la stessa non ha provato che lo scioglimento del vincolo matrimoniale ha determinato uno squilibrio economico- patrimoniale dovuto al sacrificio di aspettative professionali e reddituali che la stessa abbia sopportato in ragione dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
Sulle richieste di attribuzioni patrimoniali in favore di moglie e figli in mancanza di accordo espresso fra le parti, devono ritenersi inammissibili le ulteriori domande, formulate dal ricorrente, di cessione di quote di immobili in favore del coniuge e dei figli CP_3
e .
[...] Controparte_2
Spese di lite.
La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Sulmona in data 13.10.2001, trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di detto Comune nell'anno 2001, n. 89, parte II, serie A;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sulmona al Viale Costanza n. 25, in favore di che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 pone, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 [...] nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da CP_2 versarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore di Controparte_1 pone, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 [...] nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da CP_3 versarsi entro il giorno 10 di ogni mese direttamente in favore della stessa;
dichiara inammissibili le ulteriori domande di Parte_1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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