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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
BEedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 13/05/2024,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. GIPPONI CECILIA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] [...] rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PAGLIARDI PAOLO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25/05/2024
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
ISTANZA CONGIUNTA IN ATTI :
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Cremona dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra con il sig. in data 22.8.2003 a IH BE Pt_1 CP_1
LA (Marocco), entrambi residenti in Italia nel Comune di Soncino (CR), alle seguenti
CONDIZIONI PE
• affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre anche ai fini anagrafici;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la minore ogni qualvolta quest'ultima lo richieda e, comunque, con i seguenti tempi e modalità: un pomeriggio a settimana, da individuarsi su libero accordo padre/figlia, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore;
un giorno nel weekend
(indicativamente il sabato) con pernottamento;
nelle vacanze estive almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanza scolastica e nelle festività, metà del periodo con alternanza annuale;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della minore;
• il padre avrà l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento alla madre di € 200 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile
2025 (data della cessazione della convivenza), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona del novembre 2024;
• la madre percepirà sempre l'importo integrale dell'assegno unico per la figlia minore;
• le spese tutte del presente procedimento sono compensate tra le parti”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 13/05/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in IH BE LA (Marocco) in data 22/08/2003 (atto non trascritto in Italia), CP_1
PE unione dalla quale è nata la figlia (nata il [...]), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, in applicazione della legge dello stato di cittadinanza, alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 4/11/2024, si costituiva in giudizio , chiedendo la pronuncia CP_1
di separazione della moglie e, comunque, non opponendosi al divorzio, nonchè domandando l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
All'udienza del 5/12/2024 le parti dichiaravano di concordare nell'applicazione della legge marocchina in ordine allo status. Alla medesima udienza, sentite le parti, il Giudice, dato atto dello stato di persistente convivenza dei coniugi, disponeva l'ascolto della minore.
Espletato l'adempimento, con ordinanza del 09/04/2025 il Giudice assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni, si pronunciava sulle richieste istruttorie delle parti e fissava il calendario del processo. Nelle more, con istanza congiunta, i difensori dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e, pertanto, chiedevano al Tribunale di darne atto come meglio specificato nell'istanza.
Il Giudice, vista la rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., revocava le udienze fissate e assegnava alle parti un termine per il deposito di note scritte contenente le conclusioni congiunte.
Le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
*
Giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito quanto allo status ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, pur avendo i coniugi nazionalità marocchina, è in Italia l'attuale residenza abituale degli stessi.
Quanto alla legge applicabile, alla prima udienza di comparizione le parti hanno concordato di dare applicazione, nel procedimento de quo, alla legislazione marocchina. Il Codice della Famiglia – di cui si chiede l'applicazione – prevede l'istituto del «divorzio per mutuo consenso» che concede ai partners la possibilità di ottenere la pronuncia divorzile in modo diretto, con fissazione di condizioni relative alla prole che non devono essere contrarie all'interesse dei figli (art. 114). In questo quadro di riferimento, giudica il Tribunale che l'accordo spieghi effetti nell'odierno procedimento e debba, dunque, trovare applicazione. Infatti, il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 ha vocazione universale e, dunque, la legge designata dal regolamento «si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante». In caso di accordo (art. 5), i partners possono scegliere, quale testo normativo applicabile, quello risultante, alternativamente, da uno qualsiasi dei criteri di collegamento. Nel caso di specie, il criterio indicato è quello della cittadinanza
(art. 5 lettera c: la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo): entrambi i coniugi hanno cittadinanza marocchina.
Resta da precisare che ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, «i coniugi possono (…) designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale» ove previsto dalla legge del foro. Stando a quanto specificato nel considerando n. 20 del Reg., dunque, la regola ricavabile dal regolamento è che l'accordo deve essere anteriore alla instaurazione della lite;
l'eccezione pure ricavabile è, però, che la legge del foro può anche consentire un accordo successivo, perfezionatosi in itinere. Nel nostro ordinamento, l'accordo delle parti stipulato al fine di scegliere la legge applicabile al giudizio costituisce un negozio processuale e, pertanto, deve ritenersi che possa essere formato anche in corso di procedimento, successivamente alla instaurazione della lite, non verificandosi alcuna lesione dei diritti processuali e sostanziali delle parti. Deve dunque ritenersi ammissibile una electio iuris intervenuta in corso di processo, in particolare nel contesto della prima udienza di comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria, ove le parti stesse definiscono e precisano le proprie domande, come avvenuto nel caso di specie. I requisiti di sostanza e di forma devono considerarsi soddisfatti, trattandosi di accordo raggiunto in udienza e trascritto a verbale.
Tanto premesso, sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. anche in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di divorzio
Preso atto della scelta delle parti di dare applicazione alla legge marocchina, richiamato quanto sopra, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che hanno contratto matrimonio in IH BE LA Parte_1 CP_1
PE (Marocco) in data 22/08/2003 (atto non trascritto in Italia). Dalla loro unione è nata la figlia
(nata il [...]).
Evidenzia il Collegio che le parti hanno dato atto di voler sciogliere il vincolo coniugale, essendo venuta meno la convivenza e la comunione di vita. Ricorrono pertanto gli estremi per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
*
La responsabilità genitoriale PE Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso di (nata il
08/07/2010) e pervenendo a un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che il materiale probatorio agli atti è pienamente sufficiente ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita della
PE minore , ascoltata dal Giudice all'udienza del 08/04/2025.
Tanto premesso, osserva il Collegio che le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della odierna controversia. Del resto, anche la minore ha sottolineato di conservare un saldo legame affettivo con ciascun genitore, non incontrando particolari difficoltà nella gestione della nuova sistemazione abitativa, all'indomani della disgregazione del nucleo.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse della prole. PE
rimarrà collocata presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere sin dalla separazione di fatto dei coniugi.
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa ed equilibrata frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità della minore, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
* Le statuizioni economiche
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere PE imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
In specie, la ricorrente ha dichiarato di essere impiegata come addetta alle pulizie con stipendio mensile di circa 700 euro, oltre agli straordinari.
Il resistente, invece, ha dichiarato di essere disoccupato, anche in ragione delle difficoltà fisiche determinate dall'infortunio subito nel 2019; egli, nel 2022, ha comunque percepito redditi da lavoro dipendente per € 7894 (v. Mod. 730/2023). In seguito, il resistente ha percepito indennità NASPI sino a dicembre 2024. è rimasto ad abitare nella ex casa familiare, in locazione, con canone CP_1 particolarmente agevolato pari a circa € 75 mensili
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 200,00 mensili appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali della minore e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole. Preme rammentare in proposito che la circolare dell'INPS n. 23/2022 specifica che in ipotesi di affidamento condiviso, il Giudice può optare per l'attribuzione al 100% dell'assegno unico e/o universale al genitore collocatario (interpretazione avallata dalla Suprema
Corte con ord. n. 4672 del 22/02/2025).
Dunque, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, reputa congruo il Tribunale disporre che il contributo sia percepito integralmente dal genitore collocatario della prole.
Resta da precisare che le parti hanno spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da in Parte_1 CP_1
IH BE LA (Marocco) in data 22/08/2003; PE 2. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, anche ai fini anagrafici,
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e modalità: un pomeriggio a settimana, da individuarsi su libero accordo padre/figlia, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore;
un giorno nel weekend (indicativamente il sabato) con pernottamento;
nelle vacanze estive almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanza scolastica e nelle festività, metà del periodo con alternanza annuale;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della minore;
4. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese - a decorrere dal mese di aprile 2025 - la somma di € 200,00 al mese, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DISPONE che la madre percepisca integralmente l'importo dell'assegno unico;
6. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa BEedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
BEedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 13/05/2024,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. GIPPONI CECILIA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] [...] rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PAGLIARDI PAOLO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25/05/2024
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
ISTANZA CONGIUNTA IN ATTI :
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Cremona dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra con il sig. in data 22.8.2003 a IH BE Pt_1 CP_1
LA (Marocco), entrambi residenti in Italia nel Comune di Soncino (CR), alle seguenti
CONDIZIONI PE
• affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre anche ai fini anagrafici;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la minore ogni qualvolta quest'ultima lo richieda e, comunque, con i seguenti tempi e modalità: un pomeriggio a settimana, da individuarsi su libero accordo padre/figlia, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore;
un giorno nel weekend
(indicativamente il sabato) con pernottamento;
nelle vacanze estive almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanza scolastica e nelle festività, metà del periodo con alternanza annuale;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della minore;
• il padre avrà l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento alla madre di € 200 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile
2025 (data della cessazione della convivenza), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona del novembre 2024;
• la madre percepirà sempre l'importo integrale dell'assegno unico per la figlia minore;
• le spese tutte del presente procedimento sono compensate tra le parti”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 13/05/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in IH BE LA (Marocco) in data 22/08/2003 (atto non trascritto in Italia), CP_1
PE unione dalla quale è nata la figlia (nata il [...]), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, in applicazione della legge dello stato di cittadinanza, alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 4/11/2024, si costituiva in giudizio , chiedendo la pronuncia CP_1
di separazione della moglie e, comunque, non opponendosi al divorzio, nonchè domandando l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
All'udienza del 5/12/2024 le parti dichiaravano di concordare nell'applicazione della legge marocchina in ordine allo status. Alla medesima udienza, sentite le parti, il Giudice, dato atto dello stato di persistente convivenza dei coniugi, disponeva l'ascolto della minore.
Espletato l'adempimento, con ordinanza del 09/04/2025 il Giudice assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni, si pronunciava sulle richieste istruttorie delle parti e fissava il calendario del processo. Nelle more, con istanza congiunta, i difensori dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e, pertanto, chiedevano al Tribunale di darne atto come meglio specificato nell'istanza.
Il Giudice, vista la rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., revocava le udienze fissate e assegnava alle parti un termine per il deposito di note scritte contenente le conclusioni congiunte.
Le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
*
Giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito quanto allo status ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, pur avendo i coniugi nazionalità marocchina, è in Italia l'attuale residenza abituale degli stessi.
Quanto alla legge applicabile, alla prima udienza di comparizione le parti hanno concordato di dare applicazione, nel procedimento de quo, alla legislazione marocchina. Il Codice della Famiglia – di cui si chiede l'applicazione – prevede l'istituto del «divorzio per mutuo consenso» che concede ai partners la possibilità di ottenere la pronuncia divorzile in modo diretto, con fissazione di condizioni relative alla prole che non devono essere contrarie all'interesse dei figli (art. 114). In questo quadro di riferimento, giudica il Tribunale che l'accordo spieghi effetti nell'odierno procedimento e debba, dunque, trovare applicazione. Infatti, il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 ha vocazione universale e, dunque, la legge designata dal regolamento «si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante». In caso di accordo (art. 5), i partners possono scegliere, quale testo normativo applicabile, quello risultante, alternativamente, da uno qualsiasi dei criteri di collegamento. Nel caso di specie, il criterio indicato è quello della cittadinanza
(art. 5 lettera c: la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo): entrambi i coniugi hanno cittadinanza marocchina.
Resta da precisare che ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, «i coniugi possono (…) designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale» ove previsto dalla legge del foro. Stando a quanto specificato nel considerando n. 20 del Reg., dunque, la regola ricavabile dal regolamento è che l'accordo deve essere anteriore alla instaurazione della lite;
l'eccezione pure ricavabile è, però, che la legge del foro può anche consentire un accordo successivo, perfezionatosi in itinere. Nel nostro ordinamento, l'accordo delle parti stipulato al fine di scegliere la legge applicabile al giudizio costituisce un negozio processuale e, pertanto, deve ritenersi che possa essere formato anche in corso di procedimento, successivamente alla instaurazione della lite, non verificandosi alcuna lesione dei diritti processuali e sostanziali delle parti. Deve dunque ritenersi ammissibile una electio iuris intervenuta in corso di processo, in particolare nel contesto della prima udienza di comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria, ove le parti stesse definiscono e precisano le proprie domande, come avvenuto nel caso di specie. I requisiti di sostanza e di forma devono considerarsi soddisfatti, trattandosi di accordo raggiunto in udienza e trascritto a verbale.
Tanto premesso, sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. anche in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di divorzio
Preso atto della scelta delle parti di dare applicazione alla legge marocchina, richiamato quanto sopra, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che hanno contratto matrimonio in IH BE LA Parte_1 CP_1
PE (Marocco) in data 22/08/2003 (atto non trascritto in Italia). Dalla loro unione è nata la figlia
(nata il [...]).
Evidenzia il Collegio che le parti hanno dato atto di voler sciogliere il vincolo coniugale, essendo venuta meno la convivenza e la comunione di vita. Ricorrono pertanto gli estremi per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
*
La responsabilità genitoriale PE Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso di (nata il
08/07/2010) e pervenendo a un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che il materiale probatorio agli atti è pienamente sufficiente ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita della
PE minore , ascoltata dal Giudice all'udienza del 08/04/2025.
Tanto premesso, osserva il Collegio che le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della odierna controversia. Del resto, anche la minore ha sottolineato di conservare un saldo legame affettivo con ciascun genitore, non incontrando particolari difficoltà nella gestione della nuova sistemazione abitativa, all'indomani della disgregazione del nucleo.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse della prole. PE
rimarrà collocata presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere sin dalla separazione di fatto dei coniugi.
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa ed equilibrata frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità della minore, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
* Le statuizioni economiche
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere PE imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
In specie, la ricorrente ha dichiarato di essere impiegata come addetta alle pulizie con stipendio mensile di circa 700 euro, oltre agli straordinari.
Il resistente, invece, ha dichiarato di essere disoccupato, anche in ragione delle difficoltà fisiche determinate dall'infortunio subito nel 2019; egli, nel 2022, ha comunque percepito redditi da lavoro dipendente per € 7894 (v. Mod. 730/2023). In seguito, il resistente ha percepito indennità NASPI sino a dicembre 2024. è rimasto ad abitare nella ex casa familiare, in locazione, con canone CP_1 particolarmente agevolato pari a circa € 75 mensili
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 200,00 mensili appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali della minore e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole. Preme rammentare in proposito che la circolare dell'INPS n. 23/2022 specifica che in ipotesi di affidamento condiviso, il Giudice può optare per l'attribuzione al 100% dell'assegno unico e/o universale al genitore collocatario (interpretazione avallata dalla Suprema
Corte con ord. n. 4672 del 22/02/2025).
Dunque, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, reputa congruo il Tribunale disporre che il contributo sia percepito integralmente dal genitore collocatario della prole.
Resta da precisare che le parti hanno spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da in Parte_1 CP_1
IH BE LA (Marocco) in data 22/08/2003; PE 2. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, anche ai fini anagrafici,
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e modalità: un pomeriggio a settimana, da individuarsi su libero accordo padre/figlia, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore;
un giorno nel weekend (indicativamente il sabato) con pernottamento;
nelle vacanze estive almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanza scolastica e nelle festività, metà del periodo con alternanza annuale;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della minore;
4. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese - a decorrere dal mese di aprile 2025 - la somma di € 200,00 al mese, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DISPONE che la madre percepisca integralmente l'importo dell'assegno unico;
6. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa BEedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato