Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/04/2026, n. 7563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7563 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13176 del 2025, proposto da AV GL, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Raimondo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico, 78;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Roma - sezione lavoro n. 2305/2024 pubbl. Il 26/02/2024 - RG n. 37781/2023 - GdL Dott. Conte, con la quale l'Amministrazione veniva condannata al pagamento nei confronti del Sig. GL come da seguente dispositivo: “ definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione della cd. “Carta docenti” di cui all'art.1, co.121, della legge n.107/2015, nella consistenza prevista dal DPCM vigente protempore per gli anni scolastici 2022/23, e 2023/24, per il corrispondente importo nominale complessivo di €. 1.000,00, da maggiorarsi con la maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze all'attribuzione; b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi. ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. RO IE PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, con cui è stato accertato il “ il diritto del ricorrente all’assegnazione della cd. “Carta docenti” nella consistenza prevista dal DPCM vigente protempore per gli aa.ss.2022/23 e 2023/24 per il corrispondente importo nominale complessivo di €. 1.000,00, oltre alla maggior somma sull’importo da accreditare tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione ” (doc. 1).
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva (cfr. docc. 2-3, anche in relazione al prodotto certificato di passaggio in giudicato).
3. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 22.4.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ET, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RO IE PI, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RO IE PI | LE ET |
IL SEGRETARIO