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Sentenza 27 agosto 2024
Sentenza 27 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/08/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT.N.
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e N. 1046/23 R.G. composto dai Sigg. Magistrati: N. CRON.
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
N. REP.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 5.12.2023 al n.
1046/23 R.G., promossa con ricorso ai sensi dell'art. 720 c.p.c.
da Oggetto: revoca
PUBBLICO MINISTERO, Procuratore della Repubblica presso il inabilitazione tribunale
- ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
- convenuta -
oggetto: revoca inabilitazione sulle seguenti CONCLUSIONI:
del Pubblico Ministero: chiede la revoca dell'inabilitazione e la nomina di un amministratore di sostegno a favore di Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso in data 5.12.2023, il Pubblico Ministero, nella persona del
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Belluno, chiedeva che fosse revocata l'inabilitazione di , e che fosse disposta Controparte_1
la nomina di un amministratore di sostegno in favore della stessa.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del giorno 14.2.2024,
svolta con modalità da remoto, compariva la sig.ra Parte_1
(curatore dell'inabilitata sig.ra , nominata Controparte_1
amministratore di sostegno in favore della stessa beneficiaria.
La sig.ra chiedeva la revoca dell'inabilitazione nei Parte_1
confronti della sig.ra . Controparte_1
Il giudice istruttore rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione,
sulle conclusioni del Pubblico Ministero precisate come in premessa,
senza assegnazione dei termini per il deposito di scritture conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revoca dell'inabilitazione deve essere accolta.
Invero, dalla documentazione acquisita risulta che le condizioni di
[...]
, dichiarata inabilitata, hanno reso opportuna ‒ tenuto conto CP_1
della situazione che ha giustificato la pronuncia dell'inabilitazione ‒ la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno a favore della beneficiaria.
Ritiene quindi il Collegio che, nel caso concreto ‒ considerate le attuali condizioni di salute dell'inabilitata ‒ sussistano i requisiti per la revoca dell'inabilitazione, non risultando più necessaria a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno a favore dell'interessata.
2 La legge n. 6 del 9.1.2004 ha modificato la previsione dell'art. 414 c.c.,
stabilendo che "Il maggiore d'età e l'emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione", ed ha disciplinato l'istituto dell'amministratore di sostegno, introdotto dall'art. 404 c.c. ("La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare").
L'istituto dell'amministrazione di sostegno appare, per la sua flessibilità,
più adatto alla fattispecie, data la possibilità di meglio adeguare la forma di protezione, peraltro tuttora imprescindibile, all'evoluzione della condizioni personali dell'interessata.
In conclusione, si deve ritenere che sia modificata la situazione che aveva
Con portato all'inabilitazione di , per cui deve trovare CP_1
accoglimento la domanda di revoca dell'inabilitazione, proposta ai sensi dell'art. 429 c.c..
Nulla sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando:
1) revoca l'inabilitazione di , nata a [...] Controparte_1
(BL) il giorno 19.1.1961, residente a Domegge di Cadore (BL), fraz.
Vallesella, via Milano n. 44;
3 2) ordina alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 423 e 430 c.c. e 42 disp. att. c.c..
Così deciso in Belluno, 23.5.2024
Il presidente estensore
U. Giacomelli
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