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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice IN RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8991/2022 R.G. vertente tra
(avv. Gaspare Inzerillo); Parte_1
Attrice
e
(difeso da sé stesso); Controparte_1
Convenuto nonché in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Santo Controparte_2
Spagnolo);
Terza chiamata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha convenuto in giudizio l'avvocato Controparte_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
[...]
dell'inadempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale ex artt. 1176 e
2232 c.c..
A supporto della domanda, l'attrice ha allegato che nell'anno 2007 conferiva mandato all'avv.
per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro Controparte_1
stradale verificatosi in data 21/01/2007 in Pantelleria nella via Napoli. In tale data la , Pt_1
mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura Fiat Panda di proprietà di riportando gravi lesioni personali. Parte_2
Introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala (RG 101/2010), dopo l'assunzione delle prove, a causa di assenza di attività processuale, la causa veniva cancellata dal ruolo e non veniva
1 riassunta nei termini di legge, con la conseguenza che la , trascorso il termine prescrizionale, Pt_1
perdeva il diritto ad ottenere il risarcimento.
Costituitosi in giudizio, ha variamente contestato la pretesa di Controparte_1
controparte ed ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa;
nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree;
in Controparte_2
subordine ha chiesto ridurre il risarcimento nei limiti del danno rigorosamente provato ed accertato e limitare l'eventuale obbligo di manleva di nei limiti della quota di danno Controparte_2
attribuibile al proprio assicurato nonché di quanto previsto dal contratto.
*****
L'attrice domanda che sia accertata la responsabilità professionale dell'avvocato , il quale CP_1
avrebbe causato l'estinzione del processo e la prescrizione del diritto.
Va rilevato, preliminarmente, che di regola le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Per principio giurisprudenziale pacifico, l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. 16846/2005; 11612/1990).
La responsabilità del legale non può farsi discendere, sic et simpliciter, dal solo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessario, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 2638/2013).
È consolidato, invero, nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale,
l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
2 In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, in materia di contratto d'opera intellettuale, che ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n. 22026/04, Cass. n.
10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010).
La responsabilità dell'esercente la professione forense non può, pertanto, affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone.
Particolare rilevanza assume il nesso di causalità tra la negligenza ed il danno.
Nell'accertamento del nesso causale, come è noto, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (Sez. U, Sentenza n. 576/2008; Cass. n. 22225/2014; Cass. n.
23933/2013).
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva
(qual è quello in esame): il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Nel caso di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le più recenti, Cass. 25112/2017; Cass.1169/2020).
In conclusione, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 2638/2013).
Con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
3 Sul cliente grava l'onere di allegazione e prova che l'attività diligente del professionista – che si assume omessa – avrebbe comunque condotto ad un risultato diverso, comunque vantaggioso per il cliente: in mancanza, invece, mancherebbe la prova del nesso di causalità tra l'attività, ancorché negligente, del professionista ed il danno poi sofferto dal cliente.
Tale conclusione va ribadita anche con riferimento alla perdita di chance: quest'ultima intesa come mera eventualità astratta, non è di per sé risarcibile, acquistando invece valenza risarcitoria solo se sia verificabile in termini di ragionevole probabilità nel caso concreto e sempre che tale perdita sia eziologicamente riconducibile al comportamento del terzo.
Il principio generale, quindi, è che la lesione di un diritto deve tradursi in un concreto pregiudizio, senza il quale la pretesa risarcitoria mancherebbe di oggetto. Con la conseguenza che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass.n.15385/2011; Cass. n. 22376/2012).
Alla luce di tali principi, ai quali questo Tribunale aderisce, deve essere esclusa la fondatezza dell'azione risarcitoria avanzata da parte attrice.
È pacifico tra le parti che il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Marsala (RG 101/2010), è stato dichiarato estinto per inattività delle parti.
Il convenuto ha eccepito che l'estinzione del processo non era a lui addebitabile, in quanto la cancelleria aveva omesso di comunicargli i provvedimenti resi fuori udienza e quello attestante la mancata comparizione delle parti ed il rinvio ex art. 309 c.p.c..
Le circostanze suddette sono state confermate dal teste , domiciliatario dell'avvocato Tes_1
. CP_1
Tuttavia, deve osservarsi che è posto a carico della parte interessata, costituita in giudizio, nell'ambito del più generale dovere di diligenza e di attivazione nello svolgimento delle attività processuali, l'onere di vigilare e di attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano e che, nel caso di specie, concernono l'emanazione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, bastando “a tale proposito osservare, a titolo di esempio, che, la data del rinvio di una udienza a cui una parte non ha partecipato non viene comunicata a quest'ultima se la controparte era presente, per cui è comunque onere di chi ha disertato l'udienza di acquisire notizie sulla prosecuzione del processo” (Cass. n. 10796/2003).
In seguito alla mancata comparizione per l'adesione allo sciopero sarebbe stato onere del procuratore attivarsi per acquisire notizia del rinvio. Ne consegue che la condotta del convenuto, che non si è attivato per conoscere la data del rinvio, deve ritenersi negligente.
4 Occorre, dunque, verificare, ai fine dell'affermazione di responsabilità, se la pretesa azionata a suo tempo dalla , senza la negligenza del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta Pt_1
fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole al patrocinato.
Ebbene, ritiene questo giudice che nel presente giudizio l'attrice non abbia provato la fondatezza della domanda proposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala (RG 101/2010).
Va, anzitutto, evidenziato che nessuna delle parti ha prodotto il fascicolo del suddetto procedimento, risultando questo smarrito (v. attestazione del responsabile della cancelleria del
Tribunale di Marsala depositata in data 04/03/2024).
Ciò premesso, va rilevato che l'attrice ha affidato la prova della dinamica del sinistro alla deposizione del teste la quale ha dichiarato “Era notte fonda, tra le 3 e mezza e le 5, io con Testimone_2
degli amici mi stavo spostando da un circolo all'altro. È passato tanto tempo, circa 20 anni fa. Non ricordo in che periodo dell'anno sia avvenuto il sinistro, neppure se fosse inverno o estate. La signora stava attraversando la strada quando una macchina, che proveniva dalla destra rispetto alla posizione in cui si trovava la signora, l'ha investita. La signora è stata sbalzata indietro dalla macchina. Non ricordo di che macchina si trattasse. Non ricordo chi ci fosse con la signora, c'era molta gente in giro, c'erano altre persone che attraversavano la strada vicino a lei, ma non so se fossero insieme a lei. Ricordo di avere visto la persona che l'ha investita l'ha soccorsa. Io non ho soccorso la signora, sono rimasta lì per un po' e poi sono andata via. In quel momento non ho visto che tipo di danno avesse riportato;
rivedendola successivamente a Pantelleria, ho visto che camminava con l'ausilio di una stampella. Non ricordo di preciso come sono stata contattata;
ho delle amiche in comune con la signora, le sorelle e , le quali però non erano presenti in quell'occasione; è probabile che siano state Persona_2 loro a contattarmi” (v. verbale d'udienza del 05/06/2024).
Tuttavia, l'attendibilità del teste appare dubbia, stante che la suddetta deposizione si pone in contrasto con quanto dichiarato ai carabinieri dall'accompagnatore della nell'immediatezza Pt_1 dei fatti.
Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che i carabinieri, intervenuti dopo l'incidente, hanno accertato che la signora , al momento del sinistro, era in compagnia di tale Pt_1 Per_3
il quale, unico testimone presente, aveva riferito ai militari “Non sono in grado di dire se la Fiat
[...]
Panda l'abbia effettivamente investita, poiché ero girato di spalle e mi sono voltato solo dopo aver sentito il rumore verosimilmente dell'impatto tra la e la vettura;
mentre accompagnavo la in ospedale la Pt_1 Pt_1 stessa mi riferiva di essere inciampata prima di salire sul marciapiede e di aver perso l'equilibrio; la fatalità ha voluto che in quel momento passasse la vettura sulla quale ha urtato”.
In merito alla testimonianza de relato ex parte, appare opportuno ricordare che essa, ove si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente), presenta natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, e quindi, in quanto
5 tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c. (Cass.
1320/2017).
Secondo tale ricostruzione, coerente con la versione offerta da presunto Parte_2
investitore, la non era stata investita ma, cadendo, aveva urtato contro la fiancata Pt_1
dell'autovettura in transito.
Inoltre, la deposizione della teste su quanto accaduto appare non credibile considerato Tes_2
che la stessa, se da un lato ha reso dichiarazioni molto vaghe, asserendo di non ricordare i fatti perché era trascorso molto tempo, dall'altro lato ha riferito con precisione le modalità del sinistro.
Poco chiare appaiono anche le modalità con cui la teste sarebbe stata contatta “Non ricordo di preciso come sono stata contattata;
ho delle amiche in comune con la signora, le sorelle e , Persona_2 le quali però non erano presenti in quell'occasione; è probabile che siano state loro a contattarmi. Non sono in grado di dire com'è che siano risalite a me, ma c'erano diverse persone presenti al momento del sinistro, e a
Pantelleria ci si conosce tutti”.
Pertanto, a fronte della dubbia attendibilità della teste e in assenza di ulteriori elementi, non potendo ritenersi raggiunta idonea prova circa la derivazione causale del sinistro dalla condotta di guida del veicolo, deve concludersi che la domanda spiegata dall'attrice, secondo il più probabile che non, sarebbe stata respinta.
Ne consegue che dalla condotta dell'avv. non è derivato alcun danno in capo alla CP_1
. Pt_1
Per tali ragioni la domanda avanzata da parte attrice deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda principale provoca l'assorbimento della domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti della Compagnia Assicurativa.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese del giudizio.
Palermo, 27/10/2025.
Il Giudice
IN RE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice IN RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8991/2022 R.G. vertente tra
(avv. Gaspare Inzerillo); Parte_1
Attrice
e
(difeso da sé stesso); Controparte_1
Convenuto nonché in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Santo Controparte_2
Spagnolo);
Terza chiamata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha convenuto in giudizio l'avvocato Controparte_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
[...]
dell'inadempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale ex artt. 1176 e
2232 c.c..
A supporto della domanda, l'attrice ha allegato che nell'anno 2007 conferiva mandato all'avv.
per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro Controparte_1
stradale verificatosi in data 21/01/2007 in Pantelleria nella via Napoli. In tale data la , Pt_1
mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura Fiat Panda di proprietà di riportando gravi lesioni personali. Parte_2
Introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala (RG 101/2010), dopo l'assunzione delle prove, a causa di assenza di attività processuale, la causa veniva cancellata dal ruolo e non veniva
1 riassunta nei termini di legge, con la conseguenza che la , trascorso il termine prescrizionale, Pt_1
perdeva il diritto ad ottenere il risarcimento.
Costituitosi in giudizio, ha variamente contestato la pretesa di Controparte_1
controparte ed ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa;
nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree;
in Controparte_2
subordine ha chiesto ridurre il risarcimento nei limiti del danno rigorosamente provato ed accertato e limitare l'eventuale obbligo di manleva di nei limiti della quota di danno Controparte_2
attribuibile al proprio assicurato nonché di quanto previsto dal contratto.
*****
L'attrice domanda che sia accertata la responsabilità professionale dell'avvocato , il quale CP_1
avrebbe causato l'estinzione del processo e la prescrizione del diritto.
Va rilevato, preliminarmente, che di regola le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Per principio giurisprudenziale pacifico, l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. 16846/2005; 11612/1990).
La responsabilità del legale non può farsi discendere, sic et simpliciter, dal solo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessario, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 2638/2013).
È consolidato, invero, nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale,
l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
2 In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, in materia di contratto d'opera intellettuale, che ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n. 22026/04, Cass. n.
10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010).
La responsabilità dell'esercente la professione forense non può, pertanto, affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone.
Particolare rilevanza assume il nesso di causalità tra la negligenza ed il danno.
Nell'accertamento del nesso causale, come è noto, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (Sez. U, Sentenza n. 576/2008; Cass. n. 22225/2014; Cass. n.
23933/2013).
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva
(qual è quello in esame): il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Nel caso di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le più recenti, Cass. 25112/2017; Cass.1169/2020).
In conclusione, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 2638/2013).
Con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
3 Sul cliente grava l'onere di allegazione e prova che l'attività diligente del professionista – che si assume omessa – avrebbe comunque condotto ad un risultato diverso, comunque vantaggioso per il cliente: in mancanza, invece, mancherebbe la prova del nesso di causalità tra l'attività, ancorché negligente, del professionista ed il danno poi sofferto dal cliente.
Tale conclusione va ribadita anche con riferimento alla perdita di chance: quest'ultima intesa come mera eventualità astratta, non è di per sé risarcibile, acquistando invece valenza risarcitoria solo se sia verificabile in termini di ragionevole probabilità nel caso concreto e sempre che tale perdita sia eziologicamente riconducibile al comportamento del terzo.
Il principio generale, quindi, è che la lesione di un diritto deve tradursi in un concreto pregiudizio, senza il quale la pretesa risarcitoria mancherebbe di oggetto. Con la conseguenza che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass.n.15385/2011; Cass. n. 22376/2012).
Alla luce di tali principi, ai quali questo Tribunale aderisce, deve essere esclusa la fondatezza dell'azione risarcitoria avanzata da parte attrice.
È pacifico tra le parti che il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Marsala (RG 101/2010), è stato dichiarato estinto per inattività delle parti.
Il convenuto ha eccepito che l'estinzione del processo non era a lui addebitabile, in quanto la cancelleria aveva omesso di comunicargli i provvedimenti resi fuori udienza e quello attestante la mancata comparizione delle parti ed il rinvio ex art. 309 c.p.c..
Le circostanze suddette sono state confermate dal teste , domiciliatario dell'avvocato Tes_1
. CP_1
Tuttavia, deve osservarsi che è posto a carico della parte interessata, costituita in giudizio, nell'ambito del più generale dovere di diligenza e di attivazione nello svolgimento delle attività processuali, l'onere di vigilare e di attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano e che, nel caso di specie, concernono l'emanazione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, bastando “a tale proposito osservare, a titolo di esempio, che, la data del rinvio di una udienza a cui una parte non ha partecipato non viene comunicata a quest'ultima se la controparte era presente, per cui è comunque onere di chi ha disertato l'udienza di acquisire notizie sulla prosecuzione del processo” (Cass. n. 10796/2003).
In seguito alla mancata comparizione per l'adesione allo sciopero sarebbe stato onere del procuratore attivarsi per acquisire notizia del rinvio. Ne consegue che la condotta del convenuto, che non si è attivato per conoscere la data del rinvio, deve ritenersi negligente.
4 Occorre, dunque, verificare, ai fine dell'affermazione di responsabilità, se la pretesa azionata a suo tempo dalla , senza la negligenza del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta Pt_1
fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole al patrocinato.
Ebbene, ritiene questo giudice che nel presente giudizio l'attrice non abbia provato la fondatezza della domanda proposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala (RG 101/2010).
Va, anzitutto, evidenziato che nessuna delle parti ha prodotto il fascicolo del suddetto procedimento, risultando questo smarrito (v. attestazione del responsabile della cancelleria del
Tribunale di Marsala depositata in data 04/03/2024).
Ciò premesso, va rilevato che l'attrice ha affidato la prova della dinamica del sinistro alla deposizione del teste la quale ha dichiarato “Era notte fonda, tra le 3 e mezza e le 5, io con Testimone_2
degli amici mi stavo spostando da un circolo all'altro. È passato tanto tempo, circa 20 anni fa. Non ricordo in che periodo dell'anno sia avvenuto il sinistro, neppure se fosse inverno o estate. La signora stava attraversando la strada quando una macchina, che proveniva dalla destra rispetto alla posizione in cui si trovava la signora, l'ha investita. La signora è stata sbalzata indietro dalla macchina. Non ricordo di che macchina si trattasse. Non ricordo chi ci fosse con la signora, c'era molta gente in giro, c'erano altre persone che attraversavano la strada vicino a lei, ma non so se fossero insieme a lei. Ricordo di avere visto la persona che l'ha investita l'ha soccorsa. Io non ho soccorso la signora, sono rimasta lì per un po' e poi sono andata via. In quel momento non ho visto che tipo di danno avesse riportato;
rivedendola successivamente a Pantelleria, ho visto che camminava con l'ausilio di una stampella. Non ricordo di preciso come sono stata contattata;
ho delle amiche in comune con la signora, le sorelle e , le quali però non erano presenti in quell'occasione; è probabile che siano state Persona_2 loro a contattarmi” (v. verbale d'udienza del 05/06/2024).
Tuttavia, l'attendibilità del teste appare dubbia, stante che la suddetta deposizione si pone in contrasto con quanto dichiarato ai carabinieri dall'accompagnatore della nell'immediatezza Pt_1 dei fatti.
Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che i carabinieri, intervenuti dopo l'incidente, hanno accertato che la signora , al momento del sinistro, era in compagnia di tale Pt_1 Per_3
il quale, unico testimone presente, aveva riferito ai militari “Non sono in grado di dire se la Fiat
[...]
Panda l'abbia effettivamente investita, poiché ero girato di spalle e mi sono voltato solo dopo aver sentito il rumore verosimilmente dell'impatto tra la e la vettura;
mentre accompagnavo la in ospedale la Pt_1 Pt_1 stessa mi riferiva di essere inciampata prima di salire sul marciapiede e di aver perso l'equilibrio; la fatalità ha voluto che in quel momento passasse la vettura sulla quale ha urtato”.
In merito alla testimonianza de relato ex parte, appare opportuno ricordare che essa, ove si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente), presenta natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, e quindi, in quanto
5 tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c. (Cass.
1320/2017).
Secondo tale ricostruzione, coerente con la versione offerta da presunto Parte_2
investitore, la non era stata investita ma, cadendo, aveva urtato contro la fiancata Pt_1
dell'autovettura in transito.
Inoltre, la deposizione della teste su quanto accaduto appare non credibile considerato Tes_2
che la stessa, se da un lato ha reso dichiarazioni molto vaghe, asserendo di non ricordare i fatti perché era trascorso molto tempo, dall'altro lato ha riferito con precisione le modalità del sinistro.
Poco chiare appaiono anche le modalità con cui la teste sarebbe stata contatta “Non ricordo di preciso come sono stata contattata;
ho delle amiche in comune con la signora, le sorelle e , Persona_2 le quali però non erano presenti in quell'occasione; è probabile che siano state loro a contattarmi. Non sono in grado di dire com'è che siano risalite a me, ma c'erano diverse persone presenti al momento del sinistro, e a
Pantelleria ci si conosce tutti”.
Pertanto, a fronte della dubbia attendibilità della teste e in assenza di ulteriori elementi, non potendo ritenersi raggiunta idonea prova circa la derivazione causale del sinistro dalla condotta di guida del veicolo, deve concludersi che la domanda spiegata dall'attrice, secondo il più probabile che non, sarebbe stata respinta.
Ne consegue che dalla condotta dell'avv. non è derivato alcun danno in capo alla CP_1
. Pt_1
Per tali ragioni la domanda avanzata da parte attrice deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda principale provoca l'assorbimento della domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti della Compagnia Assicurativa.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese del giudizio.
Palermo, 27/10/2025.
Il Giudice
IN RE
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