TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2329/2023 promossa da:
- IN BREVE (C.F.: ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLI SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in
VIA P. AMEDEO, 22 – MANTOVA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla citazione;
ATTORE contro
(C.F.: ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2
dell'avv. BATTISTINI ELIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI
DELLE LIBERTA' n. 7/B – CASALGRANDE presso lo studio del predetto difensore
(indirizzo telematico: , come da mandato Email_1
redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
pagina 1 di 5 Oggetto: 143999 – altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per CP_2
A) dirsi tenuta, e per l'effetto condannarsi, la ditta Controparte_3
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Presidente del
[...] P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione Sig.ra con sede in Casalgrande Parte_1
(RE), Via Statale 467 n. 5/19, per le causali di cui in citazione, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 62.009,19 oltre agli interessi Controparte_1
moratori ex d.lgs. 231/2002 sugli importi di fattura dalle scadenze al saldo.
B) Con vittoria di spese e competenze professionali, precisandosi che si sono sostenuti esborsi per € 786,00.
Per la convenuta: in via principale rigettare la domanda dell'attrice poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata rigettare la richiesta di pagamento delle fatture emesse dall'attrice a far data dal 31.05.2023 e successive, stante la violazione della clausola d'esclusiva da parte della commissionaria;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2-10-2023 la società istante esponeva 1) che, in forza di contratto di servizio per l'attività operativa di onoranze funebri stipulato il 30-8-
2019 tra la (commissionaria) e la CP_4 Controparte_3
(committente), ques'ultima aveva conferito alla prima l'incarico di provvedere alla effettuazione di tali servizi;
2) che l'art. 12 del predetto contratto prevede che “il presente contratto vincola la committente ad un'esclusiva nei confronti di
[...]
per le prestazioni di cui all'art.
2.2. L'impresa committente, pertanto, si Controparte_1
impegna, per tutta la durata del contratto, a non provvedere autonomamente, nemmeno pagina 2 di 5 parzialmente (con mezzi propri) e a non concedere l'esecuzione direttamente o indirettamente, a soggetti terzi diversi da che siano persone Controparte_1
fisiche o giuridiche, le prestazioni di cui sopra (art.
2.2 del presente contratto), fatta esclusione caso di nulla osta del Commissionario per CP_1 Controparte_1
esigenze concordata”; 3) che, invece, in violazione di quanto concordato la società aveva effettuato servizi funebri autonomamente e/o con Controparte_3
imprese terze;
4) che tale illecito comportamento aveva cagionato alla società istante ingenti perdite da mancati introiti che giustificavano l'applicazione delle penali contrattualmente previste dall'art. 16 del predetto contratto;
5) che a nulla era valsa la diffida al pagamento della somma di € 6.400,00 per le penali (pari a € 200,00 per ciascuna) e che, inoltre, l'impresa in questione aveva omesso il pagamento di altre 17 fatture per complessivi ulteriori € 55.807,19: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento del complessivo importo di
€ 62.209,19 oltre a interessi moratori ai sensi del d. lgs. 231/2002.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
assumendo che controparte non aveva fornito adeguata prova né dei servizi svolti né del loro costo e, inoltre, che era stata a rendersi inadempiente avendo la stessa CP_2
deliberatamente omesso di svolgere i servizi (e ciò con particolare riferimento al servizio funebre di ) sicché ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c.. Persona_1
Disposto il mutamento del rito ex artt. 171 bis e 281 decies c.p.c. e rigettate le istanze di prova orale, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, va rigettata la domanda volta a ottenere il pagamento di € 55.807,19 per pretesi servizi resi: al riguardo va osservato che la società attrice si è limitata a produrre delle fatture che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non costituiscono prova del credito trattandosi di atti contabili di predisposizione unilaterale (cfr. Cass. 12-
7-2023 n. 19944; Cass. 11-3-2011 n. 5915) tanto più ove si consideri che la società convenuta ha contestato la debenza degli importi richiesti né sono stati allegati ulteriori pagina 3 di 5 elementi indiziari.
Va aggiunto che il capitolo di prova orale articolato sul punto e del seguente tenore
“vero che non seguiva alcun utile riscontro da parte della committente, che oltre a quanto fatturatole per le dette penali, ossia € 6.400,00 (v. doc. 3) ometteva il pagamento di altre 17 fatture, per complessivi ulteriori € 55.807,19 (v. doc. n. 2) e così si rendeva morosa, nei confronti di per un totale di € 62.209,19 (v. doc. 6)” è CP_2
inammissibile in quanto anche se confermato non sarebbe comunque idoneo a fornire la prova né della effettuazione della prestazione né della congruità del preteso credito.
Risulta invece provata dalla documentazione allegata sub 4) la violazione da parte della società convenuta di quanto concordato tra le parti con l'art. 12 del contratto stipulato il
30-8-2019 né d'altro canto la ha negato di avere Controparte_3
effettuato in autonomia i servizi funebri di cui ai documenti 3 e 4 prodotti da parte attrice essendosi limitata ad eccepire l'inadempimento contrattuale di controparte in relazione al servizio funebre concernente . Persona_1
A tale proposito va osservato, per un verso, che il servizio concernente il defunto sopra menzionato è intervenuto in un momento in cui si era Controparte_3
già resa inadempiente in relazione a ben 32 servizi pregressi sicchè la mancata assunzione del servizio da parte di risulta giustificato stante il grave e reiterato CP_2
inadempimento di controparte, conseguendone che non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1460 c.c. invocato dalla società convenuta.
Ne deriva che la società convenuta va condannata a pagare l'importo di € 6.402,00 oltre agli interessi legali calcolati ex art. 1284 co. 1 c.c. dal 7-7-2023 sino al saldo definitivo non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito di previsione di cui al d. lgs. 231/2002 trattandosi di somme dovute a titolo di penale contrattuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, avendo tuttavia riguardo al valore dell'importo in concreto riconosciuto e con riduzione sia del compenso previsto per la fase istruttoria non essendo state assunte prove orali sia del pagina 4 di 5 rimborso riguardante il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare in favore di Controparte_3 Controparte_1
la somma di € 6.402,00 oltre agli interessi legali calcolati ex art. 1284 co. 1 c.c. dal
[...]
7-7-2023 sino al saldo definitivo;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per spese, € 4.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Mantova, 14 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
pagina 5 di 5