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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 700448/2012 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Proprietà”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Floriana Bersani Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in C.F._2
Caserta al c.so Trieste n. 170 (pec: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Ricciardelli CP_1 C.F._3
(C.F. ) e Antonio Ricciardelli (C.F. ), elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Caserta al c.so Trieste n. 146 (pec:
) Email_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, parte ricorrente invocava l'accertamento della sussistenza di violazioni normative e codicistiche perpetrate dalla parte resistente in materia di distanze tra edifici, luci, vedute e stillicidio a danno della proprietà ricorrente confinante;
la conseguente condanna alla eliminazione e rimozione delle opere illegalmente poste in essere nonché all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle violazioni;
la condanna al risarcimento dei danni patiti dall'istante per le opere illegittime sopra dette. Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando in toto la CP_1 domanda attorea e prospettando una versione dei fatti ben diversa. Innanzitutto, parte resistente sosteneva di aver realizzato, con progetto assentito nel 2005, una copertura in laterocemento al posto della precedente copertura in legno che non aveva comportato alcuna sostanziale modifica dello stato dei luoghi;
di aver installato una scaletta esterna in ferro atta a consentire, tramite un'apertura preesistente, l'accesso al lastrico superiore. Contestava le violazioni lamentate da parte attrice sostenendo che la scala in questione era addossata alla proprietà nello stesso punto in CP_1 cui in passato vi era uno sporto e che, intorno a detta scala, era stata realizzata una gabbia in ferro e vetro finalizzata a schermare ogni veduta e che la stessa era stata coperta con una tettoia in proiezione dello spazio prima occupato esclusivamente dalla preesistente tettoia, senza alcun aggravio di stillicidio a danno della proprietà ricorrente.
Il giudizio veniva così istruito mediante allegazioni documentali e fotografiche, espletamento di c.t.u., affidata all'ing. poi oggetto di integrazione mediante formulazione di Persona_1 ulteriori quesiti all'Ausiliare dal Tribunale in ragione di interventi di modifica effettuati, nelle more del procedimento, dalla resistente allo stato dei luoghi, nonché di prova testimoniale.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario a partire dal
20.3.2025, all'udienza dell'08.04.2025 la causa veniva trattata in presenza e rinviata al 20.05.2025 ex art. 281 sexies cpc;
in tale udienza, dopo ampia discussione orale, il giudizio veniva rinviato per la decisione in modalità cartolare all'udienza del 09.09.2025 e, in tale sede, deciso all'esito della camera di consiglio.
Per quanto utile alla decisione, deve dirsi che la ricorrente acquistava, in data 30.10.2007, un fabbricato per civile abitazione sito in Puccianiello di Caserta alla via Giardini n. 3 (identificato nel
NCU al foglio 18, p.lla 173 sub 2 p. T, 1, 2). Annesso al piano terra del fabbricato esisteva ed esiste un cortile retrostante, parzialmente ricoperto da una tettoia confinante con una porzione di fabbricato di proprietà di parte resistente. Adduce parte attrice che i resistenti eseguivano opere di modifica e di ristrutturazione della proprietà confinante non rispettose delle regole di vicinato. Le opere poste in essere dai sigg. consistevano, in particolare, in una scala esterna con struttura CP_1 metallica, sopraelevata rispetto alla proprietà , volta a collegare il sottotetto a un terrazzo di Pt_1 proprietà resistente (il cui calpestio è ad una quota superiore rispetto a quello del predetto sottotetto). Detta scala aveva veduta diretta sulla proprietà dell'attrice, come aveva veduta diretta anche l'apertura realizzata per consentire il passaggio dall'interno dell'immobile di parte resistente alla scala. Inoltre, la tettoia realizzata (con pendenza a carico del fondo ricorrente e sporgenza in quest'ultimo) provocava caduta di acque meteoriche sulla proprietà ricorrente.
Pertanto, secondo la tesi attorea i convenuti hanno costruito nuove opere in dispregio delle distanze, creato nuove vedute a distanza non regolamentare, realizzato una falda del tetto sporgente oltre i confini, aggravato la caduta di acque meteoriche sul fondo di proprietà ricorrente.
L'istanza attorea, innanzitutto, ha ad oggetto un'azione volta al rispetto delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c., secondo cui: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”. La nozione di «costruzione», secondo un consolidato orientamento di legittimità, comprende “qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità, e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato
o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, nonché dalla tecnica costruttiva adoperata” (Cass. Civ., 06.07.2022, n. 21441). Nell'ambito di tale ultima definizione, e con precipuo riguardo alla realizzazione di una scala esterna, integra la nozione di
“volume tecnico”, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi, quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore, di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce (come il vano scale) parte integrante del fabbricato.
Al contrario, la Cassazione ha ribadito che il concetto di volume tecnico non si estende alle strutture del fabbricato, principali o accessorie, ma riguarda soltanto i manufatti destinati ad accogliere parti degli impianti a servizio dello stesso: la scala, pertanto, anche se esterna e di sicurezza, in quanto funzionale all'uso dell'edificio, ne costituisce parte integrante e dunque non rientra nel suindicato concetto di volume tecnico (così Cass. Civ. n. 39034/2021; cfr., anche, Cons. St. n. 6613/2021).
Ancora, le doglianze attoree attengono al mancato rispetto delle distanze legali in tema di vedute, di cui agli articoli 900 e ss. c.c., per le vedute dirette, laterali e oblique, e mirano ad ottenere – in caso di accertata violazione – la demolizione delle costruzioni e/o degli interventi illegittimi.
A tal proposito, deve rammentarsi che requisito tipico della veduta è la possibilità di “affacciarsi” e di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente, con la conseguenza che non può dirsi sufficiente, ai fini della configurazione della stessa, il semplice guardare frontalmente (trattandosi quest'ultima di una funzione connaturata alle finestre).
Di conseguenza, ulteriore caratteristica della veduta, che la contraddistingue dalla luce, è quella di assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale dello stesso.
Pertanto, per la sussistenza della veduta è necessaria la presenza cumulativa di due requisiti, quali la inspectio, intesa come possibilità di vedere o di guardare frontalmente il fondo del vicino, e la prospectio, intesa come affaccio mediante la sporgenza del capo dall'apertura che consente di guardare anche obliquamente e lateralmente il fondo del vicino (cfr. Cass. Civ. n. 17343/03).
Ai fini della legittimità della veduta, invece, il legislatore, allo scopo di tutelare la libertà e la riservatezza del vicino, ha previsto la distanza minima di un metro e mezzo (art. 905 c.c.), che per le vedute laterali o oblique, in ragione della minore invadenza che provocano sul fondo del vicino, diventa di settantacinque centimetri (art. 906 c.c.).
Ciò posto, nella fattispecie de qua, data la connotazione tecnica degli elementi necessari ai fini della decisione, la relazione di ctu espletata è stata dirimente per l'accertamento sia dell'esistenza delle lamentate vedute sia del rispetto delle distanze legali.
Ebbene, la tesi attorea appare parzialmente condivisibile, tenuto conto sia di quanto statuito dalla giurisprudenza richiamata, sia delle risultanze della CTU, da cui non vi è ragione di discostarsi, in quanto improntate a corretti canoni tecnici.
Come anticipato, ai fini della decisione le risultanze di cui all'intera attività peritale svolta dall'ing.
e il corredo fotografico allegato, unitamente alla descrizione fornita dall'Ausiliare, Per_1 consentono una visione chiara dello stato dei luoghi, dei confini tra le diverse parti delle proprietà interessate, delle opere oggetto di contestazione e delle modalità di realizzazione delle stesse.
Riferisce, infatti, il CTU nel suo primo elaborato che “2A – parte convenuta effettivamente ha realizzato una scala esterna avente struttura portante metallica e posizionata “a sbalzo” rispetto al corpo di fabbrica principale, ad una quota superiore rispetto alla tettoia di proprietà ,
Pt_1 tuttavia, detta realizzazione risale almeno al 2007, come pacificamente assunto dalla stessa parte attrice;
è altresì importante precisare che detta scala, pur risultando sopraelevata rispetto alla tettoia sulla proprietà , ricade interamente nella proprietà . Da detta scala e dalla
Pt_1 CP_1 struttura che la sorregge non vi è diretto scolo d'acqua sulla tettoia , bensì, il flusso viene
Pt_1 raccolto da una grondaia, convogliato attraverso una tubazione e scaricato su una lamiera di proprietà , anch'essa posta ad una quota superiore rispetto alla proprietà . 2B – Da CP_1 Pt_1 detta copertura in lamiera, avente inclinazione verso il fondo , avviene poi lo scolo d'acqua
Pt_1 sulla tettoia in tegole di proprietà . 2C – All'origine (anno 2007) detta scala esercitava una
Pt_1 veduta diretta sul fondo , tuttavia, con la realizzazione della chiusura (gabbia in vetro
Pt_1 opaco e metallo) da tale scala non si esercita più alcuna veduta. 2D – La scala e la struttura che la sorregge (avendo caratteristiche di stabilità ed inamovibilità) concretizzano di fatto una cd. “nuova costruzione”. Esse, seppur edificate ad una quota diversa rispetto alla tettoia , insistono ad
Pt_1 una distanza di circa 50 cm. dal confine di proprietà e ad oltre 10 metri dal fabbricato
Pt_1 sempre di proprietà che si erige oltre il cortile, pertanto, se ci si riferisce alla “distanza tra
Pt_1 costruzioni” come la distanza tra la scala (e la sua chiusura) realizzata da parte convenuta ed il fabbricato , detta distanza non risulta violata ma se ci si riferisce alla distanza tra la scala
Pt_1 ed il confine di proprietà , laddove esiste la predetta tettoia, la distanza viene violata! 2F -
Pt_1
In merito all'apertura che consente il passaggio dall'interno della proprietà alla scala, vi è CP_1 da dire che essa pare essere preesistente alla costruzione della scala stessa”.
Quanto alla copertura realizzata a chiusura superiore della scala in ferro, il CTU afferma che “2G –
(…) Se ci si riferisce alla T1” (ossia quella realizzata al di sotto della scala esterna soprastante)
“essa provoca la caduta delle acque sulla proprietà ed in parte invade la proiezione verso Pt_1
l'alto del confine tra le due proprietà (come anche rafforzato dal grafico rappresentato dallo stesso tecnico di parte convenuta!). Non è dato, tuttavia, sapere al sottoscritto da quanto tempo si perpetua detta servitù di stillicidio e/o se parte convenuta ha, o meno, acquisito una servitù di sporto (servitus protegendi ovvero il diritto di far sporgere il tetto oltre il confine di proprietà!). Se ci si riferisce, invece, al T2, quest'altra tettoia creata a chiusura superiore della gabbia della scala insiste sul sedime della proprietà convenuta e non sporge, tuttavia, aggrava lo stillicidio sulla proprietà attrice poiché, per la sua conformazione, una parte va a raccogliere e direzionare sul lato anche parte delle acque meteoriche che naturalmente si riverserebbe dalla parte Pt_1 opposta. L'aggravamento dello stillicidio viene a concretizzarsi anche per un altro fattore non
“quantitativo” ma “qualitativo”, ovvero, la costruzione della gabbia a chiusura della scala è stata accompagnata dalla creazione di una canalizzazione che forza l'uscita del flusso d'acqua concentrandolo sulla parete a confine appena sopra la tettoia . Prima della costruzione Pt_1 della chiusura della scala, l'acqua piovana si distribuiva uniformemente sulla tettoia in lamiera ma, ora, viene sovraccaricata solo una precisa zona! Pertanto, se la massa d'acqua è solamente di poco aumentata in volume (litri) per l'ulteriore ricezione data dalla superficie di copertura
(cerchiata in blu nell'immagine di sopra e pari circa a 0,5 mq), essa è stata interamente convogliata in maniera non naturale su una precisa zona sulla quale ha creato danni visibili”.
Prosegue, poi, il CTU che “il terrazzo sede di arrivo della scala coperta è protetto con una muratura alta solamente 1,56 cm. dalla quale si esplica agevolmente una veduta diretta sul fondo
, tuttavia, la costruzione dista 2,90 m. dal confine;
gli abbaini oggi riscontrati (e non Pt_1 dichiarati nel progetto dell'opera presentato nel 2005 al Comune da parte dei convenuti!) sono situati a distanza di poco più di 1,50 metri dal confine di proprietà”.
L'Ausiliare ha verificato, altresì, l'eventuale costituzione, in violazione delle distanze legali, di nuova veduta dal terrazzo di parte convenuta cui si accede tramite la scala in ferro concludendo che
“la scala in questione porta ad un terrazzino (prima inesistente) dal quale si verifica un affaccio sulla proprietà attorea, tuttavia, detto terrazzino si trova ad almeno 2,90 m. dal confine e ad oltre
10 m. dall'edificio Caruso per cui le distanze legali non vengono violate”.
Ancora, e con riguardo all'apertura che dall'interno della proprietà resistente conduce, mediante la realizzata scala esterna, al terrazzo, secondo l'ing. “dal progetto presentato nel 2005 dal Per_1 tecnico di parte convenuta, pare che un'apertura sul muro di parte resistente era preesistente all'intervento di installazione della scala, tuttavia, dall'esame dei grafici non ci è dato sapere se
l'apertura è da sempre stata così ampia o è stata allargata trasformandosi da lume ingrediente a porta-finestra (ovvero se esisteva originariamente un lucernaio piuttosto che una finestra con parapetto o, già da prima, vi era una apertura partente dal calpestio e di altezza di poco superiore ai due metri!). Inoltre, come già detto, tale apertura non sembra esserci se ci si riferisce alla planimetria catastale, sebbene essa risalga al 1939 e lo stato della proprietà convenuta è notevolmente variato rispetto a detta planimetria”. Procedendo, poi, nell'indagine circa la creazione di nuove vedute da parte della convenuta, il CTU così conclude: “Le opere realizzate dai convenuti con l'intervento del 2005 hanno creato nuove vedute sia per la creazione degli abbaini provvisti di finestre che per la trasformazione della tettoia retrostante in terrazzo con parapetto di altezza minore dei due metri prescritti dall'art. 900 cc. Tuttavia, è anche vero che dette nuove vedute non violano il dettato dell'art. 905 ovvero dette vedute sono poste sempre ad una distanza dal confine superiore ai 1,50 m”.
Con riguardo all'eventuale occupazione dello spazio di pertinenza della sig.ra – continua il Pt_1
CTU – “se ci si riferisce alla scala ed alla sua “chiusura”, effettivamente lo spazio di proprietà
non è stato occupato ma se ci si riferisce allo stato dei luoghi, è indubbio che parte della Pt_1 tettoia in lamiera (situata inferiormente alla scala coperta) invade la proprietà ”. Pt_1
Circa il lamentato aggravio di stillicidio a danno della proprietà ricorrente, secondo il CTU, al netto dello sversamento di acque meteoriche provenienti dalla tettoia in lamiera (di parte convenuta) verso il fondo attoreo, “con la costruzione della gabbia della scala vi è stato un aggravamento dello stillicidio poiché la copertura ha una superficie maggiore dell'area di sedime sulla quale insiste la scala coprendo anche una parte del terrazzo e, di conseguenza, direzionando quella parte di acqua meteorica non più nella proprietà convenuta ma appesantendo il flusso che si riversa dal lato . (…) il flusso è stato altresì “appesantito” con la creazione della pluviale che Pt_1 raccoglie le acque della detta copertura e le convoglia in un unico punto”.
A conclusione della prima indagine peritale è emerso, quindi, che “l'intervento edilizio effettuato dai convenuti con la richiesta al Comune fatta nel 2005 è stato realizzato in difformità di quanto dichiarato;
infatti, dall'esame delle carte presenti agli atti dei convenuti, si vede come essi dichiarano “di voler sostituire l'esistente copertura del vano posto sul lato nord-est con solaio in laterocemento e sovrapposto manto di tegole” nonché “ alla rimozione del manto di tegole e della relativa orditura in legno al fine di predisporre un'idonea impermeabilizzazione della sottostante copertura”, ebbene, viene omessa la realizzazione degli abbaini (…) e non viene rifatta la copertura del vano a sud che da tettoia viene trasformato in terrazzo (…); ancora, (…) viene definita come “smontabile”, “la scaletta in ferro per ispezione e manutenzione del tetto” mentre essa è in realtà ben fissa e difficilmente “smontabile”! Ancora, la creazione degli abbaini configura di fatto un cambiamento di destinazione d'uso del locale che non sembra mai essere stato autorizzato. Altresì vi è da notare che, rispetto a quanto presente nelle planimetrie catastali, lo stato dei luoghi di parte attrice riscontrato è fedele (planimetria depositata nel 2008) mentre per parte convenuta, si vede con evidenza che la situazione è diversa;
in particolare, tralasciando la già menzionata incongruenza tra i lavori dichiarati nel 2005 e quelli effettivamente svolti di cui è stato già detto prima, anche tra quanto in catasto e la situazione grafica dichiarata del 2005, troviamo differenze. (…). Per quanto, poi, attiene alle ipotesi risolutive del problema, il regolamento edilizio vigente a Caserta consentirebbe la costruzione sul confine di proprietà, per cui si potrebbe pensare di spostare la sede su cui insiste la scala, tuttavia, nella fattispecie detta possibilità è irrealizzabile poiché, come già rilevato nei grafici redatti dal CTP di parte convenuta
e già agli atti, un'eventuale spostamento della scala verso nord per farla coincidere con il confine di proprietà, ridurrebbe poi la distanza utile dalla scala al fronte del fabbricato che Pt_1 diventerebbe minore dei 10 – dieci – metri prescritti”.
Come è noto, in costanza di giudizio veniva portata all'attenzione dell'allora Tribunale che la parte resistente aveva apportato modifiche allo stato dei luoghi e dei manufatti oggetto di doglianza;
in ragione di ciò veniva disposto un supplemento di attività peritale, pure affidata all'ing. Per_1 allo scopo di verificare il tenore delle modifiche unilateralmente attuate dalla sig.ra e la CP_1 concreta incidenza delle stesse su quanto appurato in sede di prima ctu. Orbene, all'esito del nuovo sopralluogo e dei nuovi rilievi effettuati, l'Ausiliare depositava in atti apposita relazione integrativa: nella stessa si legge che “rispetto a quanto notato nell'accesso del 2015, parte convenuta ha semplicemente provveduto a smontare la copertura e parte dei pannelli laterali della scala in ferro in contestazione lasciando scoperta la struttura della predetta scala. (…). Detta operazione, tuttavia, non ha apportato alcuna sostanziale differenza alla situazione già cristallizzata al 2015 (e lamentata da parte attrice, ndr) se non per il ripristino dello stillicidio nella quantità preesistente alla creazione della scala ovvero l'aver rimosso copertura e gran parte della protezione laterale ha riportato lo stillicidio in situazione di “normalità” ma, per il resto, null'altro è cambiato”.
Conclude, pertanto, il CTU che “le violazioni a suo tempo accertate non possono ritenersi sanate da tale blando intervento anzi, paradossalmente, l'aver tolto gran parte della schermatura laterale della gabbia della scala sottopone il fondo di parte attrice ad una più ampia ed agevole visibilità da parte di coloro che percorrono la predetta scala”.
In conclusione, risultando accertata, anche sulla scorta degli esiti peritali d'ufficio, la violazione delle relative distanze legali, deve accogliersi la domanda attorea circa la condanna della parte resistente alla rimozione della scala esterna realizzata per accedere al terrazzo ora calpestabile.
Ancora, con riguardo all'apertura a valle della scala esterna in ferro, dall'esame dei rilievi fotografici e planimetrici offerti dalle parti e dalla lettura delle risposte del CTU alle osservazioni delle parti alla bozza di relazione può dirsi accertato che un'apertura sul muro di parte resistente esistesse già prima della realizzazione della scala esterna ma che la stessa consistesse in un mero lume ingrediente, poi allargato e trasformato in una porta-finestra (atta a consentire l'accesso a valle della realizzanda scala - cfr. pagg. 3 e 7 risposta alle osservazioni di parte resistente) costituente un aggravio di veduta a carico della proprietà ricorrente: è evidente, infatti, che l'apertura, come documentata nel suo stato attuale, non avrebbe ragione di esistere senza la scala esterna e che, pertanto, il suo stato attuale sia dovuto proprio alla modifica dimensionale e funzionale apportata da parte resistente onde guadagnare, mediante la realizzazione della scala, l'accesso al terrazzo, anch'esso oggetto di trasformazione.
Con riguardo alla doglianza relativa all'aggravio di stillicidio delle acque provenienti dalla proprietà resistente e, in particolare, dalla lamiera grecata avente pendenza verso la proprietà , all'esito Pt_1 delle indagini peritali non può dirsi provato che la pendenza di tale elemento sia stata modificata a danno della proprietà ricorrente rispetto allo stato precedente determinando così il denunciato aggravio di stillicidio a carico della sottostante proprietà : in particolare (cfr. pagg. 2 e 3 Pt_1 risposta alle osservazioni di parte ricorrente), dall'esame della documentazione cartografica attorea non è possibile accertare la pendenza originaria di tale lamiera grecata e l'eventuale modifica (verso la proprietà ) rispetto allo stato originario. Stessa incertezza affligge l'invasione del confine Pt_1
da parte della copertura : “dall'esame della aerofotogrammetria e della planimetria Pt_1 CP_1 catastale non sembrava esservi un'invasione (…), tuttavia, non è dato sapere da quanti anni insiste la situazione esistente con la lamiera grecata rossa che invade dall'alto la proiezione del confine poiché l'unico riferimento è l'aerofotogrammetria del 1996 dalla quale tale invasione non pare risultare” (pag. 3 risposta alle osservazioni alla bozza di parte ricorrente).
Né, le testimonianze raccolte non hanno fornito elementi utili alla cristallizzazione temporale e fattuale dei comportamenti convenuti, non aggiungendo riscontri ulteriori rispetto a quanto emerso dalle allegazioni documentali delle parti e dalle indagini peritali complessivamente svolte.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di risarcimento del danno, essa non può trovare accoglimento, in quanto, in caso di violazione dell'art. 873 c.c., il presunto danno non può qualificarsi “in re ipsa”, dovendo essere validamente allegato e provato, anche mediante presunzioni. Il risarcimento del danno, infatti, presuppone una lesione di un interesse tutelato, che richiede la dimostrazione di un effettivo pregiudizio alla propria sfera giuridica (così Cass. Civ.,
19.03.2025, ord. n. 7290). Con tale recente arresto, infatti, la Suprema Corte afferma che "in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore (…) non è sottratto ad un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per
l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, (…) possa desumersi l'esistenza e
l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio”.
La Cassazione ha escluso la possibilità di riconoscere automaticamente il danno per il solo fatto della violazione, richiamando il superamento del concetto di danno in re ipsa operato dalle Sezioni
Unite. Il danno, dunque, deve essere allegato e provato, anche solo tramite presunzioni. Difatti, in precedenza, le Sezioni Unite, con sent. n. 33645/2022, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno e quella della teoria causale, emerse nella giurisprudenza delle singole sezioni, precisando che, "in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria." In più, hanno definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: "esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire." Pertanto, la domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attrice non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante secondo i principi giurisprudenziali appena richiamati e alcun risarcimento può esserle riconosciuto.
Infine, in virtù del principio di soccombenza, le spese della espletata c.t.u., come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
Anche le competenze processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore dichiarato (indeterminato – complessità bassa), tenuto conto delle doglianze effettivamente accolte, delle fasi espletate, dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
- per tutte le ragioni esposte, in parziale accoglimento della domanda attorea accerta le violazioni lamentate e condanna parte resistente alla rimozione della scala esterna meglio descritta negli atti di causa e, in particolare, nella relazione di c.t.u., nonché al ripristino dell'originaria luce con eliminazione della veduta costituita mediante la trasformazione del lume ingrediente in porta- finestra di accesso alla scala esterna;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 468,68 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu già liquidate.
, 09.09.2025. CP_2
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 700448/2012 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Proprietà”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Floriana Bersani Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in C.F._2
Caserta al c.so Trieste n. 170 (pec: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Ricciardelli CP_1 C.F._3
(C.F. ) e Antonio Ricciardelli (C.F. ), elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Caserta al c.so Trieste n. 146 (pec:
) Email_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, parte ricorrente invocava l'accertamento della sussistenza di violazioni normative e codicistiche perpetrate dalla parte resistente in materia di distanze tra edifici, luci, vedute e stillicidio a danno della proprietà ricorrente confinante;
la conseguente condanna alla eliminazione e rimozione delle opere illegalmente poste in essere nonché all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle violazioni;
la condanna al risarcimento dei danni patiti dall'istante per le opere illegittime sopra dette. Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando in toto la CP_1 domanda attorea e prospettando una versione dei fatti ben diversa. Innanzitutto, parte resistente sosteneva di aver realizzato, con progetto assentito nel 2005, una copertura in laterocemento al posto della precedente copertura in legno che non aveva comportato alcuna sostanziale modifica dello stato dei luoghi;
di aver installato una scaletta esterna in ferro atta a consentire, tramite un'apertura preesistente, l'accesso al lastrico superiore. Contestava le violazioni lamentate da parte attrice sostenendo che la scala in questione era addossata alla proprietà nello stesso punto in CP_1 cui in passato vi era uno sporto e che, intorno a detta scala, era stata realizzata una gabbia in ferro e vetro finalizzata a schermare ogni veduta e che la stessa era stata coperta con una tettoia in proiezione dello spazio prima occupato esclusivamente dalla preesistente tettoia, senza alcun aggravio di stillicidio a danno della proprietà ricorrente.
Il giudizio veniva così istruito mediante allegazioni documentali e fotografiche, espletamento di c.t.u., affidata all'ing. poi oggetto di integrazione mediante formulazione di Persona_1 ulteriori quesiti all'Ausiliare dal Tribunale in ragione di interventi di modifica effettuati, nelle more del procedimento, dalla resistente allo stato dei luoghi, nonché di prova testimoniale.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario a partire dal
20.3.2025, all'udienza dell'08.04.2025 la causa veniva trattata in presenza e rinviata al 20.05.2025 ex art. 281 sexies cpc;
in tale udienza, dopo ampia discussione orale, il giudizio veniva rinviato per la decisione in modalità cartolare all'udienza del 09.09.2025 e, in tale sede, deciso all'esito della camera di consiglio.
Per quanto utile alla decisione, deve dirsi che la ricorrente acquistava, in data 30.10.2007, un fabbricato per civile abitazione sito in Puccianiello di Caserta alla via Giardini n. 3 (identificato nel
NCU al foglio 18, p.lla 173 sub 2 p. T, 1, 2). Annesso al piano terra del fabbricato esisteva ed esiste un cortile retrostante, parzialmente ricoperto da una tettoia confinante con una porzione di fabbricato di proprietà di parte resistente. Adduce parte attrice che i resistenti eseguivano opere di modifica e di ristrutturazione della proprietà confinante non rispettose delle regole di vicinato. Le opere poste in essere dai sigg. consistevano, in particolare, in una scala esterna con struttura CP_1 metallica, sopraelevata rispetto alla proprietà , volta a collegare il sottotetto a un terrazzo di Pt_1 proprietà resistente (il cui calpestio è ad una quota superiore rispetto a quello del predetto sottotetto). Detta scala aveva veduta diretta sulla proprietà dell'attrice, come aveva veduta diretta anche l'apertura realizzata per consentire il passaggio dall'interno dell'immobile di parte resistente alla scala. Inoltre, la tettoia realizzata (con pendenza a carico del fondo ricorrente e sporgenza in quest'ultimo) provocava caduta di acque meteoriche sulla proprietà ricorrente.
Pertanto, secondo la tesi attorea i convenuti hanno costruito nuove opere in dispregio delle distanze, creato nuove vedute a distanza non regolamentare, realizzato una falda del tetto sporgente oltre i confini, aggravato la caduta di acque meteoriche sul fondo di proprietà ricorrente.
L'istanza attorea, innanzitutto, ha ad oggetto un'azione volta al rispetto delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c., secondo cui: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”. La nozione di «costruzione», secondo un consolidato orientamento di legittimità, comprende “qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità, e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato
o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, nonché dalla tecnica costruttiva adoperata” (Cass. Civ., 06.07.2022, n. 21441). Nell'ambito di tale ultima definizione, e con precipuo riguardo alla realizzazione di una scala esterna, integra la nozione di
“volume tecnico”, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi, quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore, di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce (come il vano scale) parte integrante del fabbricato.
Al contrario, la Cassazione ha ribadito che il concetto di volume tecnico non si estende alle strutture del fabbricato, principali o accessorie, ma riguarda soltanto i manufatti destinati ad accogliere parti degli impianti a servizio dello stesso: la scala, pertanto, anche se esterna e di sicurezza, in quanto funzionale all'uso dell'edificio, ne costituisce parte integrante e dunque non rientra nel suindicato concetto di volume tecnico (così Cass. Civ. n. 39034/2021; cfr., anche, Cons. St. n. 6613/2021).
Ancora, le doglianze attoree attengono al mancato rispetto delle distanze legali in tema di vedute, di cui agli articoli 900 e ss. c.c., per le vedute dirette, laterali e oblique, e mirano ad ottenere – in caso di accertata violazione – la demolizione delle costruzioni e/o degli interventi illegittimi.
A tal proposito, deve rammentarsi che requisito tipico della veduta è la possibilità di “affacciarsi” e di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente, con la conseguenza che non può dirsi sufficiente, ai fini della configurazione della stessa, il semplice guardare frontalmente (trattandosi quest'ultima di una funzione connaturata alle finestre).
Di conseguenza, ulteriore caratteristica della veduta, che la contraddistingue dalla luce, è quella di assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale dello stesso.
Pertanto, per la sussistenza della veduta è necessaria la presenza cumulativa di due requisiti, quali la inspectio, intesa come possibilità di vedere o di guardare frontalmente il fondo del vicino, e la prospectio, intesa come affaccio mediante la sporgenza del capo dall'apertura che consente di guardare anche obliquamente e lateralmente il fondo del vicino (cfr. Cass. Civ. n. 17343/03).
Ai fini della legittimità della veduta, invece, il legislatore, allo scopo di tutelare la libertà e la riservatezza del vicino, ha previsto la distanza minima di un metro e mezzo (art. 905 c.c.), che per le vedute laterali o oblique, in ragione della minore invadenza che provocano sul fondo del vicino, diventa di settantacinque centimetri (art. 906 c.c.).
Ciò posto, nella fattispecie de qua, data la connotazione tecnica degli elementi necessari ai fini della decisione, la relazione di ctu espletata è stata dirimente per l'accertamento sia dell'esistenza delle lamentate vedute sia del rispetto delle distanze legali.
Ebbene, la tesi attorea appare parzialmente condivisibile, tenuto conto sia di quanto statuito dalla giurisprudenza richiamata, sia delle risultanze della CTU, da cui non vi è ragione di discostarsi, in quanto improntate a corretti canoni tecnici.
Come anticipato, ai fini della decisione le risultanze di cui all'intera attività peritale svolta dall'ing.
e il corredo fotografico allegato, unitamente alla descrizione fornita dall'Ausiliare, Per_1 consentono una visione chiara dello stato dei luoghi, dei confini tra le diverse parti delle proprietà interessate, delle opere oggetto di contestazione e delle modalità di realizzazione delle stesse.
Riferisce, infatti, il CTU nel suo primo elaborato che “2A – parte convenuta effettivamente ha realizzato una scala esterna avente struttura portante metallica e posizionata “a sbalzo” rispetto al corpo di fabbrica principale, ad una quota superiore rispetto alla tettoia di proprietà ,
Pt_1 tuttavia, detta realizzazione risale almeno al 2007, come pacificamente assunto dalla stessa parte attrice;
è altresì importante precisare che detta scala, pur risultando sopraelevata rispetto alla tettoia sulla proprietà , ricade interamente nella proprietà . Da detta scala e dalla
Pt_1 CP_1 struttura che la sorregge non vi è diretto scolo d'acqua sulla tettoia , bensì, il flusso viene
Pt_1 raccolto da una grondaia, convogliato attraverso una tubazione e scaricato su una lamiera di proprietà , anch'essa posta ad una quota superiore rispetto alla proprietà . 2B – Da CP_1 Pt_1 detta copertura in lamiera, avente inclinazione verso il fondo , avviene poi lo scolo d'acqua
Pt_1 sulla tettoia in tegole di proprietà . 2C – All'origine (anno 2007) detta scala esercitava una
Pt_1 veduta diretta sul fondo , tuttavia, con la realizzazione della chiusura (gabbia in vetro
Pt_1 opaco e metallo) da tale scala non si esercita più alcuna veduta. 2D – La scala e la struttura che la sorregge (avendo caratteristiche di stabilità ed inamovibilità) concretizzano di fatto una cd. “nuova costruzione”. Esse, seppur edificate ad una quota diversa rispetto alla tettoia , insistono ad
Pt_1 una distanza di circa 50 cm. dal confine di proprietà e ad oltre 10 metri dal fabbricato
Pt_1 sempre di proprietà che si erige oltre il cortile, pertanto, se ci si riferisce alla “distanza tra
Pt_1 costruzioni” come la distanza tra la scala (e la sua chiusura) realizzata da parte convenuta ed il fabbricato , detta distanza non risulta violata ma se ci si riferisce alla distanza tra la scala
Pt_1 ed il confine di proprietà , laddove esiste la predetta tettoia, la distanza viene violata! 2F -
Pt_1
In merito all'apertura che consente il passaggio dall'interno della proprietà alla scala, vi è CP_1 da dire che essa pare essere preesistente alla costruzione della scala stessa”.
Quanto alla copertura realizzata a chiusura superiore della scala in ferro, il CTU afferma che “2G –
(…) Se ci si riferisce alla T1” (ossia quella realizzata al di sotto della scala esterna soprastante)
“essa provoca la caduta delle acque sulla proprietà ed in parte invade la proiezione verso Pt_1
l'alto del confine tra le due proprietà (come anche rafforzato dal grafico rappresentato dallo stesso tecnico di parte convenuta!). Non è dato, tuttavia, sapere al sottoscritto da quanto tempo si perpetua detta servitù di stillicidio e/o se parte convenuta ha, o meno, acquisito una servitù di sporto (servitus protegendi ovvero il diritto di far sporgere il tetto oltre il confine di proprietà!). Se ci si riferisce, invece, al T2, quest'altra tettoia creata a chiusura superiore della gabbia della scala insiste sul sedime della proprietà convenuta e non sporge, tuttavia, aggrava lo stillicidio sulla proprietà attrice poiché, per la sua conformazione, una parte va a raccogliere e direzionare sul lato anche parte delle acque meteoriche che naturalmente si riverserebbe dalla parte Pt_1 opposta. L'aggravamento dello stillicidio viene a concretizzarsi anche per un altro fattore non
“quantitativo” ma “qualitativo”, ovvero, la costruzione della gabbia a chiusura della scala è stata accompagnata dalla creazione di una canalizzazione che forza l'uscita del flusso d'acqua concentrandolo sulla parete a confine appena sopra la tettoia . Prima della costruzione Pt_1 della chiusura della scala, l'acqua piovana si distribuiva uniformemente sulla tettoia in lamiera ma, ora, viene sovraccaricata solo una precisa zona! Pertanto, se la massa d'acqua è solamente di poco aumentata in volume (litri) per l'ulteriore ricezione data dalla superficie di copertura
(cerchiata in blu nell'immagine di sopra e pari circa a 0,5 mq), essa è stata interamente convogliata in maniera non naturale su una precisa zona sulla quale ha creato danni visibili”.
Prosegue, poi, il CTU che “il terrazzo sede di arrivo della scala coperta è protetto con una muratura alta solamente 1,56 cm. dalla quale si esplica agevolmente una veduta diretta sul fondo
, tuttavia, la costruzione dista 2,90 m. dal confine;
gli abbaini oggi riscontrati (e non Pt_1 dichiarati nel progetto dell'opera presentato nel 2005 al Comune da parte dei convenuti!) sono situati a distanza di poco più di 1,50 metri dal confine di proprietà”.
L'Ausiliare ha verificato, altresì, l'eventuale costituzione, in violazione delle distanze legali, di nuova veduta dal terrazzo di parte convenuta cui si accede tramite la scala in ferro concludendo che
“la scala in questione porta ad un terrazzino (prima inesistente) dal quale si verifica un affaccio sulla proprietà attorea, tuttavia, detto terrazzino si trova ad almeno 2,90 m. dal confine e ad oltre
10 m. dall'edificio Caruso per cui le distanze legali non vengono violate”.
Ancora, e con riguardo all'apertura che dall'interno della proprietà resistente conduce, mediante la realizzata scala esterna, al terrazzo, secondo l'ing. “dal progetto presentato nel 2005 dal Per_1 tecnico di parte convenuta, pare che un'apertura sul muro di parte resistente era preesistente all'intervento di installazione della scala, tuttavia, dall'esame dei grafici non ci è dato sapere se
l'apertura è da sempre stata così ampia o è stata allargata trasformandosi da lume ingrediente a porta-finestra (ovvero se esisteva originariamente un lucernaio piuttosto che una finestra con parapetto o, già da prima, vi era una apertura partente dal calpestio e di altezza di poco superiore ai due metri!). Inoltre, come già detto, tale apertura non sembra esserci se ci si riferisce alla planimetria catastale, sebbene essa risalga al 1939 e lo stato della proprietà convenuta è notevolmente variato rispetto a detta planimetria”. Procedendo, poi, nell'indagine circa la creazione di nuove vedute da parte della convenuta, il CTU così conclude: “Le opere realizzate dai convenuti con l'intervento del 2005 hanno creato nuove vedute sia per la creazione degli abbaini provvisti di finestre che per la trasformazione della tettoia retrostante in terrazzo con parapetto di altezza minore dei due metri prescritti dall'art. 900 cc. Tuttavia, è anche vero che dette nuove vedute non violano il dettato dell'art. 905 ovvero dette vedute sono poste sempre ad una distanza dal confine superiore ai 1,50 m”.
Con riguardo all'eventuale occupazione dello spazio di pertinenza della sig.ra – continua il Pt_1
CTU – “se ci si riferisce alla scala ed alla sua “chiusura”, effettivamente lo spazio di proprietà
non è stato occupato ma se ci si riferisce allo stato dei luoghi, è indubbio che parte della Pt_1 tettoia in lamiera (situata inferiormente alla scala coperta) invade la proprietà ”. Pt_1
Circa il lamentato aggravio di stillicidio a danno della proprietà ricorrente, secondo il CTU, al netto dello sversamento di acque meteoriche provenienti dalla tettoia in lamiera (di parte convenuta) verso il fondo attoreo, “con la costruzione della gabbia della scala vi è stato un aggravamento dello stillicidio poiché la copertura ha una superficie maggiore dell'area di sedime sulla quale insiste la scala coprendo anche una parte del terrazzo e, di conseguenza, direzionando quella parte di acqua meteorica non più nella proprietà convenuta ma appesantendo il flusso che si riversa dal lato . (…) il flusso è stato altresì “appesantito” con la creazione della pluviale che Pt_1 raccoglie le acque della detta copertura e le convoglia in un unico punto”.
A conclusione della prima indagine peritale è emerso, quindi, che “l'intervento edilizio effettuato dai convenuti con la richiesta al Comune fatta nel 2005 è stato realizzato in difformità di quanto dichiarato;
infatti, dall'esame delle carte presenti agli atti dei convenuti, si vede come essi dichiarano “di voler sostituire l'esistente copertura del vano posto sul lato nord-est con solaio in laterocemento e sovrapposto manto di tegole” nonché “ alla rimozione del manto di tegole e della relativa orditura in legno al fine di predisporre un'idonea impermeabilizzazione della sottostante copertura”, ebbene, viene omessa la realizzazione degli abbaini (…) e non viene rifatta la copertura del vano a sud che da tettoia viene trasformato in terrazzo (…); ancora, (…) viene definita come “smontabile”, “la scaletta in ferro per ispezione e manutenzione del tetto” mentre essa è in realtà ben fissa e difficilmente “smontabile”! Ancora, la creazione degli abbaini configura di fatto un cambiamento di destinazione d'uso del locale che non sembra mai essere stato autorizzato. Altresì vi è da notare che, rispetto a quanto presente nelle planimetrie catastali, lo stato dei luoghi di parte attrice riscontrato è fedele (planimetria depositata nel 2008) mentre per parte convenuta, si vede con evidenza che la situazione è diversa;
in particolare, tralasciando la già menzionata incongruenza tra i lavori dichiarati nel 2005 e quelli effettivamente svolti di cui è stato già detto prima, anche tra quanto in catasto e la situazione grafica dichiarata del 2005, troviamo differenze. (…). Per quanto, poi, attiene alle ipotesi risolutive del problema, il regolamento edilizio vigente a Caserta consentirebbe la costruzione sul confine di proprietà, per cui si potrebbe pensare di spostare la sede su cui insiste la scala, tuttavia, nella fattispecie detta possibilità è irrealizzabile poiché, come già rilevato nei grafici redatti dal CTP di parte convenuta
e già agli atti, un'eventuale spostamento della scala verso nord per farla coincidere con il confine di proprietà, ridurrebbe poi la distanza utile dalla scala al fronte del fabbricato che Pt_1 diventerebbe minore dei 10 – dieci – metri prescritti”.
Come è noto, in costanza di giudizio veniva portata all'attenzione dell'allora Tribunale che la parte resistente aveva apportato modifiche allo stato dei luoghi e dei manufatti oggetto di doglianza;
in ragione di ciò veniva disposto un supplemento di attività peritale, pure affidata all'ing. Per_1 allo scopo di verificare il tenore delle modifiche unilateralmente attuate dalla sig.ra e la CP_1 concreta incidenza delle stesse su quanto appurato in sede di prima ctu. Orbene, all'esito del nuovo sopralluogo e dei nuovi rilievi effettuati, l'Ausiliare depositava in atti apposita relazione integrativa: nella stessa si legge che “rispetto a quanto notato nell'accesso del 2015, parte convenuta ha semplicemente provveduto a smontare la copertura e parte dei pannelli laterali della scala in ferro in contestazione lasciando scoperta la struttura della predetta scala. (…). Detta operazione, tuttavia, non ha apportato alcuna sostanziale differenza alla situazione già cristallizzata al 2015 (e lamentata da parte attrice, ndr) se non per il ripristino dello stillicidio nella quantità preesistente alla creazione della scala ovvero l'aver rimosso copertura e gran parte della protezione laterale ha riportato lo stillicidio in situazione di “normalità” ma, per il resto, null'altro è cambiato”.
Conclude, pertanto, il CTU che “le violazioni a suo tempo accertate non possono ritenersi sanate da tale blando intervento anzi, paradossalmente, l'aver tolto gran parte della schermatura laterale della gabbia della scala sottopone il fondo di parte attrice ad una più ampia ed agevole visibilità da parte di coloro che percorrono la predetta scala”.
In conclusione, risultando accertata, anche sulla scorta degli esiti peritali d'ufficio, la violazione delle relative distanze legali, deve accogliersi la domanda attorea circa la condanna della parte resistente alla rimozione della scala esterna realizzata per accedere al terrazzo ora calpestabile.
Ancora, con riguardo all'apertura a valle della scala esterna in ferro, dall'esame dei rilievi fotografici e planimetrici offerti dalle parti e dalla lettura delle risposte del CTU alle osservazioni delle parti alla bozza di relazione può dirsi accertato che un'apertura sul muro di parte resistente esistesse già prima della realizzazione della scala esterna ma che la stessa consistesse in un mero lume ingrediente, poi allargato e trasformato in una porta-finestra (atta a consentire l'accesso a valle della realizzanda scala - cfr. pagg. 3 e 7 risposta alle osservazioni di parte resistente) costituente un aggravio di veduta a carico della proprietà ricorrente: è evidente, infatti, che l'apertura, come documentata nel suo stato attuale, non avrebbe ragione di esistere senza la scala esterna e che, pertanto, il suo stato attuale sia dovuto proprio alla modifica dimensionale e funzionale apportata da parte resistente onde guadagnare, mediante la realizzazione della scala, l'accesso al terrazzo, anch'esso oggetto di trasformazione.
Con riguardo alla doglianza relativa all'aggravio di stillicidio delle acque provenienti dalla proprietà resistente e, in particolare, dalla lamiera grecata avente pendenza verso la proprietà , all'esito Pt_1 delle indagini peritali non può dirsi provato che la pendenza di tale elemento sia stata modificata a danno della proprietà ricorrente rispetto allo stato precedente determinando così il denunciato aggravio di stillicidio a carico della sottostante proprietà : in particolare (cfr. pagg. 2 e 3 Pt_1 risposta alle osservazioni di parte ricorrente), dall'esame della documentazione cartografica attorea non è possibile accertare la pendenza originaria di tale lamiera grecata e l'eventuale modifica (verso la proprietà ) rispetto allo stato originario. Stessa incertezza affligge l'invasione del confine Pt_1
da parte della copertura : “dall'esame della aerofotogrammetria e della planimetria Pt_1 CP_1 catastale non sembrava esservi un'invasione (…), tuttavia, non è dato sapere da quanti anni insiste la situazione esistente con la lamiera grecata rossa che invade dall'alto la proiezione del confine poiché l'unico riferimento è l'aerofotogrammetria del 1996 dalla quale tale invasione non pare risultare” (pag. 3 risposta alle osservazioni alla bozza di parte ricorrente).
Né, le testimonianze raccolte non hanno fornito elementi utili alla cristallizzazione temporale e fattuale dei comportamenti convenuti, non aggiungendo riscontri ulteriori rispetto a quanto emerso dalle allegazioni documentali delle parti e dalle indagini peritali complessivamente svolte.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di risarcimento del danno, essa non può trovare accoglimento, in quanto, in caso di violazione dell'art. 873 c.c., il presunto danno non può qualificarsi “in re ipsa”, dovendo essere validamente allegato e provato, anche mediante presunzioni. Il risarcimento del danno, infatti, presuppone una lesione di un interesse tutelato, che richiede la dimostrazione di un effettivo pregiudizio alla propria sfera giuridica (così Cass. Civ.,
19.03.2025, ord. n. 7290). Con tale recente arresto, infatti, la Suprema Corte afferma che "in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore (…) non è sottratto ad un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per
l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, (…) possa desumersi l'esistenza e
l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio”.
La Cassazione ha escluso la possibilità di riconoscere automaticamente il danno per il solo fatto della violazione, richiamando il superamento del concetto di danno in re ipsa operato dalle Sezioni
Unite. Il danno, dunque, deve essere allegato e provato, anche solo tramite presunzioni. Difatti, in precedenza, le Sezioni Unite, con sent. n. 33645/2022, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno e quella della teoria causale, emerse nella giurisprudenza delle singole sezioni, precisando che, "in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria." In più, hanno definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: "esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire." Pertanto, la domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attrice non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante secondo i principi giurisprudenziali appena richiamati e alcun risarcimento può esserle riconosciuto.
Infine, in virtù del principio di soccombenza, le spese della espletata c.t.u., come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
Anche le competenze processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore dichiarato (indeterminato – complessità bassa), tenuto conto delle doglianze effettivamente accolte, delle fasi espletate, dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
- per tutte le ragioni esposte, in parziale accoglimento della domanda attorea accerta le violazioni lamentate e condanna parte resistente alla rimozione della scala esterna meglio descritta negli atti di causa e, in particolare, nella relazione di c.t.u., nonché al ripristino dell'originaria luce con eliminazione della veduta costituita mediante la trasformazione del lume ingrediente in porta- finestra di accesso alla scala esterna;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 468,68 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu già liquidate.
, 09.09.2025. CP_2
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli