Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00573/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2026, proposto da
Ambu s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B85F10C919, rappresentata e difesa dagli avvocati Wladimir Francesco Troise Mangoni Di S. Stefano, Alberto Buonfino, Guido Mario Mella e Jacopo Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta, Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, non costituite in giudizio;
Ids s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dorotea Altobello e Marianna Coco Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Cecutta, Giulia Valzania e Katia Monti, con domicilio eletto presso lo studio Arianna Cecutta in Bologna, via Castiglione n. 29;
nei confronti
Spencer Italia – s.r.l., Tecnolife s.r.l., Vincal – s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 358 del 9 febbraio 2026, del Direttore del Servizio Acquisti di Area Vasta, recante il provvedimento di “ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI – PROCEDURA APERTA PI 426135-25 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI TERRITORIALI DEL 118 DI AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI IMOLA E AZIENDA USL DI FERRARA, APPARTENENTI ALL’AREA VASTA EMILIA CENTRO”, comunicata in data 11 febbraio 2026, in relazione al lotto 18;
- della nota del 2 marzo 2026, avente a oggetto “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PI 426135-25 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI TERRITORIALI DEL 118 DI AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI IMOLA E AZIENDA USL DI FERRARA, APPARTENENTI ALL’AREA VASTA EMILIA CENTRO - RISCONTRO A RICHIESTA DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, ancorché non conosciuti e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente a riammettere AM S.r.l. alla predetta gara e, conseguentemente, a valutare l’offerta economica presentata da AM S.r.l..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ids s.r.l. e di Azienda Usl di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa MA GN e lette le note d’udienza con cui la ricorrente e l’Azienda USL resistente hanno chiesto la decisione sulla scorta degli scritti;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, come da avviso iscritto a verbale;
Premesso che la stazione appaltante ha ritenuto che l’offerta della ricorrente dovesse essere esclusa dalla gara per l’affidamento del lotto 18, come meglio in epigrafe specificato, in quanto il prodotto offerto è stato ritenuto “non regolabile come richiesto – NON CONFORME”. Ciò nonostante i prodotti attualmente in uso presso la stazione appaltante, sulla base dei quali sono stati dichiaratamente individuate i requisiti richiesti, siano proprio quelli offerti dalla ricorrente (in ragione dell’aggiudicazione di una gara che prevedeva requisiti più stringenti di quelli richiesti nel bando relativo alla gara in questione);
Precisato che, nonostante l’invio di una richiesta di riesame evidenziante quanto sopra, la stazione appaltante ha confermato l’esclusione che, dunque, è stata impugnata dalla AM, deducendo plurimi vizi;
Dato atto che, in data 18 marzo 2026, la ricorrente ha depositato un atto in cui comunica che, “a seguito della notifica e del deposito del ricorso n.r.g. 423/2026, l’AUSL di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta riesaminava la posizione di AM e, con Determinazione n. 705 del 17 marzo 2026 (doc. 19), annullava la determinazione n. 358 del 9 febbraio 2026 (doc. 1), con la quale AM era stata esclusa dalla procedura di gara”, chiedendo, conseguentemente, la declaratoria della cessazione della materia del contendere;
Atteso che la stazione appaltante ha, quindi, confermato di aver annullato la determina impugnata n. 358 del 9 febbraio 2026 nella parte in cui ha disposto l’esclusione di Ambu s.r.l., riammettendo quest’ultima alle fasi successive della gara: ciò che avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e giustificherebbe la compensazione delle spese del giudizio;
Ritenuto che, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa di parte ricorrente ad ottenere la riammissione alla gara, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e che, conseguentemente, considerato anche che l’Azienda USL ha omesso il pronto intervento in autotutela richiesto in via amministrativa prima della notifica del ricorso, le spese del giudizio debbano seguire, con riferimento alla stazione appaltante, l’ordinaria regola della soccombenza, mentre possono trovare compensazione nei confronti della controinteressata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Azienda USL resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore della parte ricorrente, in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RP, Presidente
MA GN, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GN | PA RP |
IL SEGRETARIO