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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70 c.c.i.i.
Vista la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. c.c.i.i. presentata in data
20/10/2025 da ( ) e a Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con l'ausilio dell'avv. Marcella Pisani, dell'o.c.c. dott.ssa Giovanni Iurato e C.F._2 dell'advisor dott. , poi precisata in melius per i creditori, con atto del 9/12/2025, Controparte_1 nonché a verbale all'udienza del 16/12/2025; dichiarata aperta la procedura con decreto del 22/10/2025; accertata la comunicazione ai creditori del piano, nonché del decreto di apertura e fissazione della predetta udienza;
considerata l'assenza di osservazioni da parte dei creditori;
ritenuto che
la proposta, così come integrata, deve esser ritenuta ammissibile dal punto di vista giuridico, nonché fattibile, in quanto:
- il presente tribunale è competente in virtù della residenza dei debitori, in via Napoli 42, Scoglitti-
IT (RG);
- i debitori sono membri della stessa famiglia e sono conviventi;
- la proposta è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 c.c.i.i. ed è accompagnata dalla relazione dell'o.c.c., completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2, c.c.i.i.;
- gli istanti sono qualificabili come consumatori, trattandosi di persone fisiche che hanno contratto debiti per necessità sanitarie personali, derivanti da cause mediche che hanno coinvolto dapprima
[...]
e, infine, , la maggior parte del proprio debito per l'acquisto e la Parte_1 Parte_2 ristrutturazione della casa di abitazione (art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);
- i debitori versano in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., in virtù del rapporto tra debiti scaduti (euro 158.228,89) e patrimonio prontamente liquidabile (reddito da pensione netto di pagina 1 di 4 non superiore a 17.278,00, peraltro pignorabile, solo per la parte eccedente l'importo Parte_1 di cui all'art. 545, co. 7, c.c.i.i., nella sola misura del quinto);
- non sono emerse condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte;
aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi sostanziale del sovraindebitamento è da individuarsi, come rilevato dall'o.c.c. nella propria relazione, nella condizione di salute di il quale, a Parte_1 causa della terapia con LO iniziata nel 2007 dopo che gli fu diagnosticata la malattia di
Parkinson, ha sofferto degli effetti collaterali del farmaco, ossia l'insorgenza di impulsi al gioco d'azzardo con videopoker e gratta e vinci, spendendo le risorse familiari e accumulando debiti, il cui contegno ha infine determinato l'assunzione del mutuo ipotecario nel 2014, per euro 95.940,01. Su tale nesso di causalità, gli istanti hanno prontamente prodotto: il foglietto illustrativo del farmaco assunto, che contempla tra i possibili effetti collaterali la “dipendenza da gioco d'azzardo”; la relazione del medico prof. dott. , del A.O.U. Policlinico di Messina, il quale, nel 2014, ha osservato Persona_1 nell'anamnesi che l'interessato aveva presentato “disturbi del controllo degli impulsi con tendenza al gioco d'azzardo con videopoker e gratta e vinci”, ragion per cui, dopo un primo infruttuoso cambio di terapia, nel 2009, dopo esser stato “avviato in terapia con levodopa”, “[g]radualmente è scomparsa la tendenza al gioco d'azzardo”; la relazione del medico di reparto dott.ssa che, nel Persona_2
2015, riepiloga ulteriormente l'evoluzione di tale effetto collaterale. La crisi economica familiare
(ancorché fosse ormai determinata, ex art. 69 c.c.i.i., dal predetto evento), si è, inoltre, acuita nel 2016, a fronte della sopravvenuta malattia di , che ha comportato un'ulteriore spesa di euro Parte_2
20.552,00, per cure private, somma ottenuta tramite ulteriore prestito;
la situazione di sovraindebitamento, ormai già verificatasi, oltre che in ulteriori eventi sanitari di entrambi;
- la condizione patologica che ha coinvolto , riverberandosi sull'economia familiare, Parte_1 induce ad escludere la configurabilità di una colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, in quanto determinata da un fattore esogeno che, verosimilmente, ha pregiudicato la capacità di autodeterminarsi in modo consapevole (cfr., in tal senso, trib. Catania, sent., 29/10/2025, n. 166);
- il piano proposto, come modificato in melius per i creditori con atto del 9/12/2025, prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento al creditore ipotecario in percentuale del 48% ma in misura superiore al presumibile ricavato dalla procedura esecutiva immobiliare ormai instaurata sull'immobile gravato (42.267,00 euro), il pagamento al 100% del credito tutelato da pegno, nonché di quello dell'advisor, e il pagamento percentuale dei restanti creditori, al 42% quelli privilegiati e al 9,00% pagina 2 di 4 quelli chirografari, tra cui attualmente cessionaria del quinto della pensione, che CP_2 consequenzialmente deve venir meno, provvedendo direttamente l'o.c.c. ad effettuare i pagamenti prospettati con cadenza trimestrale (cfr., sulle modalità di esecuzione, verbale di udienza del
16/12/2025); il piano è stato integrato con atto del 9/12/2025, con la previsione del pagamento, nella categoria chirografaria (quindi, con la percentuale del 9%, ossia 812,00 euro, quale 9% di 9.011,95), anche delle spese liquidate in favore di (cessionaria del credito dell'ipotecaria Controparte_3
, già contemplata nel piano, in virtù di condanne ricevute in sede di opposizione Controparte_4 all'esecuzione immobiliare promossa nei loro confronti e reclamo avvenute tra la pubblicazione del piano e l'udienza di discussione;
- la durata del piano è stabilita in 96 rate mensili di 650,00 euro ciascuna (con decorrenza a partire da gennaio 2026) con la messa a disposizione di complessivi 62.381,21 euro (cfr., pagg, 23-25 relazione o.c.c.).
Ritenuto, dunque, che:
- il piano di ristrutturazione dei debiti originariamente proposto, così come integrato, deve essere omologato;
- deve esser disposto che l' quale erogatore del trattamento previdenziale da cui deriveranno le CP_5 somme utilizzate per il piano, cessi la trattenuta del quinto in favore di e accrediti, sul Parte_3
c/c dedicato che sarà aperto dall'o.c.c. dott. Iurato Giovanni, sia le somme già accantonate a titolo di quinto ceduto del trattamento previdenziale, sia l'importo mensile di euro 650,00, a partire da gennaio
2026, affinché il dott. Iurato provveda ai pagamenti nella misura prevista;
- terminata l'esecuzione del piano, l'o.c.c., sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in sessanta giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., in cui dovrà dare atto;
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso del 20/10/2025, e poi integrato con atto del 9/12/2025, proposto da ( ) e Parte_1 C.F._1
). Parte_2 C.F._2
Dispone che sospenda il futuro accantonamento del quinto ceduto da in CP_5 Parte_1 favore di accrediti sul c/c dedicato che sarà aperto dall'o.c.c. dott. Iurato Giovanni, sia Parte_3 le somme già accantonate a titolo di quinto ceduto del trattamento previdenziale, sia l'importo mensile di euro 650,00, a partire da gennaio 2026, sottraendolo dal trattamento previdenziale dovuto in favore di affinché il dott. Iurato provveda ai pagamenti nella misura prevista;
Parte_1
Dispone che il debitore, tramite l'o.c.c., notifichi ad il presente provvedimento. CP_5
pagina 3 di 4 Dichiara chiusa la procedura.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'o.c.c. ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di Ragusa, sempre a cura dell'o.c.c., con i dati in chiaro.
Dispone che l'o.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71, c.c.i.i., e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4,
c.c.i.i., con le informazioni aggiuntive precisate.
Avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza.
Così deciso in Ragusa, 28/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70 c.c.i.i.
Vista la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. c.c.i.i. presentata in data
20/10/2025 da ( ) e a Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con l'ausilio dell'avv. Marcella Pisani, dell'o.c.c. dott.ssa Giovanni Iurato e C.F._2 dell'advisor dott. , poi precisata in melius per i creditori, con atto del 9/12/2025, Controparte_1 nonché a verbale all'udienza del 16/12/2025; dichiarata aperta la procedura con decreto del 22/10/2025; accertata la comunicazione ai creditori del piano, nonché del decreto di apertura e fissazione della predetta udienza;
considerata l'assenza di osservazioni da parte dei creditori;
ritenuto che
la proposta, così come integrata, deve esser ritenuta ammissibile dal punto di vista giuridico, nonché fattibile, in quanto:
- il presente tribunale è competente in virtù della residenza dei debitori, in via Napoli 42, Scoglitti-
IT (RG);
- i debitori sono membri della stessa famiglia e sono conviventi;
- la proposta è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 c.c.i.i. ed è accompagnata dalla relazione dell'o.c.c., completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2, c.c.i.i.;
- gli istanti sono qualificabili come consumatori, trattandosi di persone fisiche che hanno contratto debiti per necessità sanitarie personali, derivanti da cause mediche che hanno coinvolto dapprima
[...]
e, infine, , la maggior parte del proprio debito per l'acquisto e la Parte_1 Parte_2 ristrutturazione della casa di abitazione (art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);
- i debitori versano in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., in virtù del rapporto tra debiti scaduti (euro 158.228,89) e patrimonio prontamente liquidabile (reddito da pensione netto di pagina 1 di 4 non superiore a 17.278,00, peraltro pignorabile, solo per la parte eccedente l'importo Parte_1 di cui all'art. 545, co. 7, c.c.i.i., nella sola misura del quinto);
- non sono emerse condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte;
aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi sostanziale del sovraindebitamento è da individuarsi, come rilevato dall'o.c.c. nella propria relazione, nella condizione di salute di il quale, a Parte_1 causa della terapia con LO iniziata nel 2007 dopo che gli fu diagnosticata la malattia di
Parkinson, ha sofferto degli effetti collaterali del farmaco, ossia l'insorgenza di impulsi al gioco d'azzardo con videopoker e gratta e vinci, spendendo le risorse familiari e accumulando debiti, il cui contegno ha infine determinato l'assunzione del mutuo ipotecario nel 2014, per euro 95.940,01. Su tale nesso di causalità, gli istanti hanno prontamente prodotto: il foglietto illustrativo del farmaco assunto, che contempla tra i possibili effetti collaterali la “dipendenza da gioco d'azzardo”; la relazione del medico prof. dott. , del A.O.U. Policlinico di Messina, il quale, nel 2014, ha osservato Persona_1 nell'anamnesi che l'interessato aveva presentato “disturbi del controllo degli impulsi con tendenza al gioco d'azzardo con videopoker e gratta e vinci”, ragion per cui, dopo un primo infruttuoso cambio di terapia, nel 2009, dopo esser stato “avviato in terapia con levodopa”, “[g]radualmente è scomparsa la tendenza al gioco d'azzardo”; la relazione del medico di reparto dott.ssa che, nel Persona_2
2015, riepiloga ulteriormente l'evoluzione di tale effetto collaterale. La crisi economica familiare
(ancorché fosse ormai determinata, ex art. 69 c.c.i.i., dal predetto evento), si è, inoltre, acuita nel 2016, a fronte della sopravvenuta malattia di , che ha comportato un'ulteriore spesa di euro Parte_2
20.552,00, per cure private, somma ottenuta tramite ulteriore prestito;
la situazione di sovraindebitamento, ormai già verificatasi, oltre che in ulteriori eventi sanitari di entrambi;
- la condizione patologica che ha coinvolto , riverberandosi sull'economia familiare, Parte_1 induce ad escludere la configurabilità di una colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, in quanto determinata da un fattore esogeno che, verosimilmente, ha pregiudicato la capacità di autodeterminarsi in modo consapevole (cfr., in tal senso, trib. Catania, sent., 29/10/2025, n. 166);
- il piano proposto, come modificato in melius per i creditori con atto del 9/12/2025, prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento al creditore ipotecario in percentuale del 48% ma in misura superiore al presumibile ricavato dalla procedura esecutiva immobiliare ormai instaurata sull'immobile gravato (42.267,00 euro), il pagamento al 100% del credito tutelato da pegno, nonché di quello dell'advisor, e il pagamento percentuale dei restanti creditori, al 42% quelli privilegiati e al 9,00% pagina 2 di 4 quelli chirografari, tra cui attualmente cessionaria del quinto della pensione, che CP_2 consequenzialmente deve venir meno, provvedendo direttamente l'o.c.c. ad effettuare i pagamenti prospettati con cadenza trimestrale (cfr., sulle modalità di esecuzione, verbale di udienza del
16/12/2025); il piano è stato integrato con atto del 9/12/2025, con la previsione del pagamento, nella categoria chirografaria (quindi, con la percentuale del 9%, ossia 812,00 euro, quale 9% di 9.011,95), anche delle spese liquidate in favore di (cessionaria del credito dell'ipotecaria Controparte_3
, già contemplata nel piano, in virtù di condanne ricevute in sede di opposizione Controparte_4 all'esecuzione immobiliare promossa nei loro confronti e reclamo avvenute tra la pubblicazione del piano e l'udienza di discussione;
- la durata del piano è stabilita in 96 rate mensili di 650,00 euro ciascuna (con decorrenza a partire da gennaio 2026) con la messa a disposizione di complessivi 62.381,21 euro (cfr., pagg, 23-25 relazione o.c.c.).
Ritenuto, dunque, che:
- il piano di ristrutturazione dei debiti originariamente proposto, così come integrato, deve essere omologato;
- deve esser disposto che l' quale erogatore del trattamento previdenziale da cui deriveranno le CP_5 somme utilizzate per il piano, cessi la trattenuta del quinto in favore di e accrediti, sul Parte_3
c/c dedicato che sarà aperto dall'o.c.c. dott. Iurato Giovanni, sia le somme già accantonate a titolo di quinto ceduto del trattamento previdenziale, sia l'importo mensile di euro 650,00, a partire da gennaio
2026, affinché il dott. Iurato provveda ai pagamenti nella misura prevista;
- terminata l'esecuzione del piano, l'o.c.c., sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in sessanta giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i., in cui dovrà dare atto;
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso del 20/10/2025, e poi integrato con atto del 9/12/2025, proposto da ( ) e Parte_1 C.F._1
). Parte_2 C.F._2
Dispone che sospenda il futuro accantonamento del quinto ceduto da in CP_5 Parte_1 favore di accrediti sul c/c dedicato che sarà aperto dall'o.c.c. dott. Iurato Giovanni, sia Parte_3 le somme già accantonate a titolo di quinto ceduto del trattamento previdenziale, sia l'importo mensile di euro 650,00, a partire da gennaio 2026, sottraendolo dal trattamento previdenziale dovuto in favore di affinché il dott. Iurato provveda ai pagamenti nella misura prevista;
Parte_1
Dispone che il debitore, tramite l'o.c.c., notifichi ad il presente provvedimento. CP_5
pagina 3 di 4 Dichiara chiusa la procedura.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'o.c.c. ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di Ragusa, sempre a cura dell'o.c.c., con i dati in chiaro.
Dispone che l'o.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71, c.c.i.i., e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4,
c.c.i.i., con le informazioni aggiuntive precisate.
Avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza.
Così deciso in Ragusa, 28/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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