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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 759/2021;
TRA
, avente codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Ferrini (Pec: ); Email_1
[...
[...]
avente codice fiscale;
Controparte_1 P.IVA_2
avente codice fiscale Controparte_1 C.F._1
-entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Marzocchi (Pec:
[...]
); Email_2
Con ricorso presentato al Tribunale di Forlì, il do- Parte_1
mandava ingiungersi il pagamento di € 16.640 a (d'ora Controparte_1
innanzi solo ed al socio accomandatario in relazione a due fatture CP_1 Controparte_1 emesse per l'esecuzione di lavori di fognatura esterna in favore di tale società.
*
Emesso in data 26.9.2017 il richiesto decreto ingiuntivo e regolarmente notificato, gli ingiunti proponevano opposizione, sostenendo, per quanto ancora rileva, da un lato, che tali lavori fossero stati male eseguiti e, dall'altro, che la avesse abbandonato il cantiere senza portarli a Parte_1
compimento. Deducevano poi che aveva fornito i materiali acquistati avverso il corri- CP_1 spettivo di € 8.941,99, sicchè in subordine, a tutto voler concedere, affermavano che il corrispetti- vo dovuto al fosse pari a € 7.698,01. Parte_1
*
Nel giudizio di opposizione così instaurato si costituiva il Fallimento della in liquida- Parte_1
zione, domandando la conferma del decreto ingiuntivo.
*
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 300/2021 revocava il decreto ingiuntivo;
dichiarava il parzia- le inadempimento di e poneva in compensazione le spese di lite. Parte_1
Riteneva che vi fosse la prova che le parti si fossero accordate nel senso che i materiali per l'esecuzione dei lavori sarebbero stati forniti da prova deducibile dai documenti atte- CP_1
stanti la consegna dei materiali a e dalla fattura dei materiali intestata a Controparte_1 CP_1
[...]
Quanto, poi, all'importo dovuto per l'esecuzione dei lavori, lo stesso non doveva superare quello indicato dal preventivo della (euro 16.937 oltre IVA). Pertanto, il credito azionato Parte_2 era superiore al credito effettivo pari a € 9.607,50 al netto dell'IVA, con la conseguenza che il de- creto ingiuntivo doveva essere revocato.
Quanto all'eccezione di parziale inadempimento elevata dagli opponenti, il Tribunale riteneva che il non avesse provato il proprio corretto adempimento. Parte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti e avente ad oggetto il risarcimen- to di quanto pagato per completare i lavori e per emendare i vizi, il Tribunale evidenziava come le fatture prodotte dagli opponenti non indicassero gli importi delle singole lavorazioni, rendendo, dunque, impossibile comprendere quanto fosse stato pagato per il completamento dei lavori e quanto per sanare i vizi, non potendosi prescindere da questa distinzione dato che nulla era dovuto per gli asseriti vizi in virtù della mancata prova della loro denuncia tempestiva.
Infine, il Tribunale affermava di non poter condannare gli opponenti a corrispondere al Parte_1
il minor credito residuo, stante la mancanza di una domanda in tal senso avanzata dal . Parte_1
*
Avverso la decisione resa dal Tribunale di Forlì interponeva appello il Parte_1
. Formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bo-
[...]
logna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'interposto appello: - di- chiarare erronea, nulla e/o illegittima e comunque inefficace e quindi revocare, in relazione ai punti oggetto della presente impugnazione dettagliatamente indicati e sviluppati in premessa, la sentenza n. 300/2021 emessa a verbale di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data 12/03/2021 dal
Giudice Unico del Tribunale civile ordinario di Forlì - Giudice Onorario Dr. Enzo Chiarini, pub- blicata tramite deposito in Cancelleria il successivo 15/03/2021, comunicata tramite PEC dalla
Cancelleria in pari data, notificata da controparte con p.e.c. del 18/03/2021, all'esito della causa civile n. 4180/2017 R.G. Tribunale Forlì; di conseguenza, nel merito: IN VIA PREGIUDIZIALE
ED ASSORBENTE: - accertare e dichiarare, infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni pa- cificamente emerse all'esito del giudizio di primo grado, l'opposizione a decreto ingiuntivo pro- posta dal Sig. in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di Controparte_1 [...]
al pari di tutte le istanze ed eccezioni ivi contenute e, per Controparte_2
l'effetto, rigettarla integralmente, di conseguenza confermare in ogni sua parte il decreto ingiunti- vo opposto n. 1433/2017 (n. RG. 2935/2017), emesso dal Tribunale di Forlì in data 10/08/2017 e pubblicato il successivo 26/09/2017; - pertanto, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condan- nare l'opponente Sig. in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di Controparte_1
a corrispondere al in liquidazio- Controparte_1 Parte_1
ne, la somma indicata in decreto ingiuntivo n. 1433/2017 pari ad € 16.640,00=, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso annuo di cui all'art. 5 D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 dall'esigibilità delle singole fatture fino al saldo nonché spese e compenso professionale del procedimento moni- torio nella misura liquidata in decreto ingiuntivo ed oltre spese successive occorrende;
IN VIA
SUBORDINATA, NEL MERITO: - accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, inam- missibile in quanto tardiva l'eccezione di inadempimento con richiesta di compensazione in luogo di domanda riconvenzionale ex adverso proposta e, per l'effetto, rigettare integralmente ogni do- manda proposta da parte attrice nei confronti dello stesso;
- accertare e dichiarare, Parte_1
per i motivi esposti in premessa, che il contratto intervenuto tra le odierne parti era relativo sola- mente alla esecuzione e realizzazione delle opere di fognatura bianca e nera presso il cantiere di Via Riocozzo a Forlì (FC) e che le stesse opere sono state integralmente eseguite e realizzate a regola d'arte dalla , - conseguentemente, condannare gli attori in I grado ed odierni appel- CP_3
lati al pagamento, in favore della , della somma portata dalle fatture azionate in sede moni- CP_3 toria pari ad € 16.640, oltre interessi moratori ex lege maturati e maturandi, o quella minore somma ritenuta provata;
- il tutto, con vittoria di spese e compenso professionale di lite relativa- mente ad entrambi i gradi di giudizio e, altresì, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
*
Resistevano gli appellati, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia, L'ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, confermare integralmente la Sentenza impugnata respingendo
l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, disponendo la restituzione alla
[...]
, dell'importo di € 25.221,21 versato al in data Controparte_4 Parte_1
30.01.2019 con maggiorazione di interessi moratori. Vinte le spese.”
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Precisate le conclusioni come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 25.6.2024, la causa ve- niva posta in decisione assegnando i termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, sgombrato il campo dall'ultima censura, articolata da parte appellante, logicamen- te preliminare, secondo cui la riforma dell'impugnata sentenza si imporrebbe già per la sua poca chiarezza e per le sue contraddizioni logiche, evidenziando che tale affermazione è infondata, ben potendo ed anzi dovendo il giudice d'appello integrare e modificare la motivazione del primo giu- dice, ove necessario, rilevando solo la totale carenza di motivazione, che sarebbe causa, piuttosto, di nullità della stessa.
Nella fattispecie in esame deve comunque escludersi che ricorra una carenza di motivazione, risul- tando chiaro il percorso argomentativo del primo giudice, come reso evidente già dalla formula- zione dei motivi di appello, che di seguito verranno esaminati.
2) Con il primo motivo, parte appellante, diffusamente e specificatamente argomentando, contesta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che le fatture, poste a fondamento del decreto ingiuntivo, fossero relative, oltre che all'esecuzione dei lavori, anche alla fornitura dei necessari materiali. 3)Il motivo va rigettato, osservando, ad integrazione della motivazione del primo giudice, quanto segue.
Anzitutto, deve evidenziarsi come non sia stato contestato da parte opposta, nella sua comparsa di costituzione in primo grado, come le parti avessero stabilito che l'importo del preventivo non po- tesse superare l'importo del preventivo, prodotto in atti, proposto da pari ad € Parte_2
16.937 oltre IVA.
Esaminando tale preventivo prodotto in atti emerge come il suindicato importo fosse stato cumula- tivamente previsto dalla in relazione tanto all'esecuzione dei lavori, ivi specificati, Parte_2
quanto alla fornitura dei relativi materiali.
Non deve stupire, dunque, che il preventivo della prodotto in primo grado, datato Parte_1
16.1.2024, fosse pure relativo tanto all'esecuzione dei lavori, quanto alla fornitura dei relativi materiali.
Ne consegue l'incontestabile infondatezza del motivo in esame.
4)Con il secondo motivo, formulato in via subordinata rispetto al primo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice, pur ritenendo sussistente un suo credito, pari ad € 9.607,50, avesse ritenuto che gli fosse preclusa la condanna al pagamento di tale importo, per carenza di specifica domanda.
5)Il motivo in esame è all'evidenza fondato, atteso che già la richiesta di conferma del decreto in- giuntivo comporta, logicamente, la richiesta di condanna al minor importo che risultasse dovuto.
Può richiamarsi, al riguardo, per mera esigenza di completezza, la sentenza della Corte di cassa- zione n.9021/2005, espressione di pacifica giurisprudenza, secondo cui del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al paga- mento del credito o di una parte di esso, che può pertanto essere pronunziata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio d ultrapetizione>.
6)Nonostante la fondatezza di tale motivo, deve sin d'ora rilevarsi come la conferma dell'impugnata sentenza potrebbe motivarsi anche in forza del riconoscimento, pure operato dal primo giudice, con specifica statuizione, senza trarne tuttavia le conseguenze, dell'inadempimento della pure contestata con i due ulteriori motivi di gravame, di seguito esaminati. Parte_1 7)Con il primo di essi si contesta come il primo il primo giudice non potesse neppure dichiarare ta- le inadempimento, per carenza di specifica e tempestiva eccezione di inadempimento.
8)Il motivo in esame, che pare far leva sulla mera circostanza che nell'opposizione non si legga la parola
[... contestavano la sussistenza dell'ingiunto credito, in parte per aver acquistato direttamente i ma- teriali e per il resto deducendo come la avesse abbandonato il cantiere senza completare Parte_1
i lavori, solo parzialmente e mal eseguiti in modo errato e non conforme alle buone regole dell'arte> chiedendo, in conseguenza accertarsi l'inadempimento (testualmente: cantiere; mancato completamento opere;
difformità opere eseguite>) e revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo.
9)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice avesse rico- nosciuto il suo inadempimento, procedendo ad un'erronea valutazione del quadro probatorio.
Deduce come il teste sentito all'udienza del 20/11/2020, avesse Testimone_1
l'abbandono del cantiere e l'incompletezza delle opere per cui è causa>.
Rileva peraltro di aver prodotto una ricognizione di debito.
10)Il motivo in esame è palesemente infondato.
Va, anzitutto, escluso che il documento suindicato sia ricognizione di debito, trattandosi di una comunicazione ad un sindacato.
Ed invero Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. costi- tuiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbliga- zione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Per- tanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza interme- diazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conse- guendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mit- tente di obbligarsi nei suoi confronti….> (cfr. ex plurimis Cass. n. 2104/2012).
Quanto poi alla valutazione del quadro probatorio, deve osservarsi che parte appellante non tiene neppure in considerazione la puntuale motivazione del primo giudice, secondo cui<…..l'onere di provare dell'adempimento grava su parte opposta, che tuttavia non lo ha soddisfatto, poiché la te- stimonianza resa dal teste collide con quella dell'arch. né vi è in atti documentazione Tes_1 Per_1
utile in tal senso>. Tale motivazione è, peraltro, pienamente condivisibile, posto che il contrasto fra le dichiarazioni dei due testi, in mancanza di elementi che consentano di riscontarle, impone di ritenere non rag- giunta la prova, il cui onere, nella fattispecie in esame, gravava sull'opposta, a fronte dell'eccezione di inadempimento.
11)Una volta rigettati i due motivi, afferenti il riconoscimento dell'inadempimento dell'opposta, deve, in conclusione, ritenersi infondata l'implicita domanda di condanna al pagamento del minor importo indicato dal primo giudice, per quanto già sopra evidenziato.
12)L'ultimo motivo del gravame, afferente la regolamentazione delle spese di lite, è da rigettare, in quanto presuppone l'accoglimento degli ulteriori motivi.
13)Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore ad €5.200, seguono la soccombenza.
14) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
15)Deve, in ultimo, esaminarsi la domanda di parte appellata di condanna di parte appellante alla restituzione di quanto percepito in esecuzione del suindicato decreto ingiuntivo, dichiarato provvi- soriamente esecutivo, pari ad € 25.221,21 , oltre interessi.
16)Premesso che il pagamento del suindicato importo non è stato contestato da parte appellante, resta solo da evidenziare l'ammissibilità della domanda, nonostante il pagamento sia intervenuto nel corso del procedimento di primo grado, non alterando la stessa i termini della controversia e ri- correndo evidenti esigenze di economia processuale.
Si richiama al riguardo la sentenza della Corte di cassazione n. 6614/2023 secondo cui manda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del de- creto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il prin- cipio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello…..>. Appare utile citare anche la sentenza della Corte di cassazione, afferente una questione assimilabi- le a quella in esame, la n. 20145/2021, secondo cui virtù della provvisoria esecuzione di un'ordinanza immediatamente esecutiva, concessa dal giudi- ce di prime cure a titolo di provvisionale ex art. 24 della l. n. 990 del 1969 - ed implicitamente re- vocata dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria - ben può essere chie- sta per la prima volta in appello o con la comparsa di risposta contenente impugnazione inciden- tale avverso detta sentenza, atteso che tale istanza, oltre ad essere conforme al principio di eco- nomia dei giudizi, non altera i termini della controversia e non costituisce, perciò, domanda nuo- va>.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 759/2021 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 4.300 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Condanna parte appellante alla restituzione, in favore di parte appellata, dell'importo di €
25.221,21 oltre interessi dalla domanda.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'appello in data 21.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina