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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico VI ST, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10411/2023 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Flora Esposito, presso il cui Parte_1
studio elett.mente domicilia in Casavatore, alla via G. Fortunato n. 18
APPELLANTE
E
, sito in Arzano, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Caserta, presso il cui studio elett.mente domicilia in
Frattamaggiore, al corso Durante n. 222
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, sito in Arzano, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto all'attore di pagare la somma pari ad euro 1.499,38, oltre interessi, a titolo di oneri condominiali;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Parte convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale, contestava in fatto e in diritto l'avverso atto di citazione, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con sentenza n. 1102/2023, depositata in data 23.5.2023, il Giudice di Pace di OR rigettava l'opposizione, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello con il quale chiedeva accogliersi Parte_1 il gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Parte appellata si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avverso atto di appello, e ne chiedeva il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione.
All'udienza del 29.10.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Con unico motivo di impugnazione l'odierno appellante contesta la decisione del giudice di primo grado evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere proprietario dell'immobile per il quale gli veniva intimato il pagamento delle quote condominiali, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo con l'interno numero 4.
Il motivo è infondato e pertanto va rigettato.
Ed invero, risulta ritualmente documentato in atti che l'odierno appellante è titolare di un immobile facente parte del condominio sito in Arzano, alla , così come riportato anche nella Controparte_1 relativa tabella millesimale, non contestata dalla parte, con l'indicazione del “numero 4”.
In questi termini risulta prodotta in atti dalla parte appellata una precedente sentenza del Giudice di
Pace di OR (emessa all'esito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione per cui è causa e dove il già formulava identica contestazione di non essere titolare dell'immobile Pt_1 indicato con l'interno “numero 4” e per il quale veniva ingiunto il pagamento dei relativi oneri condominiali) nella quale viceversa è già stata accertata la qualità del di condomino del Pt_1
fabbricato in questione, legittimato passivo pertanto al pagamento dei relativi oneri.
D'altronde agli atti vi è un invito formulato dal , nei confronti dell'odierno condominio, alla Pt_1
stipula di una convenzione di negoziazione assistita, in relazione ad una causa di risarcimento del danno, dove è lo stesso appellante a riconoscere da un punto di vista sostanziale la sua pacifica qualità di condomino del fabbricato sito in Arzano, alla . Controparte_1
Alla luce dei predetti elementi documentali deve allora concludersi nel senso che, al di là di meri profili formali, rispetto ai quali sono state avanzate dall'appellante in ogni caso contestazioni generiche, il ricorso per decreto ingiuntivo, così come correttamente evidenziato dal Giudice di
Pace, deve certamente intendersi riferito all'immobile di titolarità del . Pt_1
In definitiva il giudice di primo grado, sulla base della documentazione versata in atti, ha correttamente ritenuto che l'odierno appellante è tenuto al pagamento delle relative quote condominiali.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte appellante. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, ed applicabile ratione temporis al caso di specie,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto integrale dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore del ”, Parte_1 Controparte_1
sito in Arzano, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Caserta, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa, 12.11.2025.
Il giudice
VI ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico VI ST, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10411/2023 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Flora Esposito, presso il cui Parte_1
studio elett.mente domicilia in Casavatore, alla via G. Fortunato n. 18
APPELLANTE
E
, sito in Arzano, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Caserta, presso il cui studio elett.mente domicilia in
Frattamaggiore, al corso Durante n. 222
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, sito in Arzano, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto all'attore di pagare la somma pari ad euro 1.499,38, oltre interessi, a titolo di oneri condominiali;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Parte convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale, contestava in fatto e in diritto l'avverso atto di citazione, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con sentenza n. 1102/2023, depositata in data 23.5.2023, il Giudice di Pace di OR rigettava l'opposizione, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello con il quale chiedeva accogliersi Parte_1 il gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Parte appellata si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avverso atto di appello, e ne chiedeva il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione.
All'udienza del 29.10.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Con unico motivo di impugnazione l'odierno appellante contesta la decisione del giudice di primo grado evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere proprietario dell'immobile per il quale gli veniva intimato il pagamento delle quote condominiali, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo con l'interno numero 4.
Il motivo è infondato e pertanto va rigettato.
Ed invero, risulta ritualmente documentato in atti che l'odierno appellante è titolare di un immobile facente parte del condominio sito in Arzano, alla , così come riportato anche nella Controparte_1 relativa tabella millesimale, non contestata dalla parte, con l'indicazione del “numero 4”.
In questi termini risulta prodotta in atti dalla parte appellata una precedente sentenza del Giudice di
Pace di OR (emessa all'esito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione per cui è causa e dove il già formulava identica contestazione di non essere titolare dell'immobile Pt_1 indicato con l'interno “numero 4” e per il quale veniva ingiunto il pagamento dei relativi oneri condominiali) nella quale viceversa è già stata accertata la qualità del di condomino del Pt_1
fabbricato in questione, legittimato passivo pertanto al pagamento dei relativi oneri.
D'altronde agli atti vi è un invito formulato dal , nei confronti dell'odierno condominio, alla Pt_1
stipula di una convenzione di negoziazione assistita, in relazione ad una causa di risarcimento del danno, dove è lo stesso appellante a riconoscere da un punto di vista sostanziale la sua pacifica qualità di condomino del fabbricato sito in Arzano, alla . Controparte_1
Alla luce dei predetti elementi documentali deve allora concludersi nel senso che, al di là di meri profili formali, rispetto ai quali sono state avanzate dall'appellante in ogni caso contestazioni generiche, il ricorso per decreto ingiuntivo, così come correttamente evidenziato dal Giudice di
Pace, deve certamente intendersi riferito all'immobile di titolarità del . Pt_1
In definitiva il giudice di primo grado, sulla base della documentazione versata in atti, ha correttamente ritenuto che l'odierno appellante è tenuto al pagamento delle relative quote condominiali.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte appellante. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, ed applicabile ratione temporis al caso di specie,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto integrale dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore del ”, Parte_1 Controparte_1
sito in Arzano, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Caserta, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa, 12.11.2025.
Il giudice
VI ST