Versione
22 marzo 1913
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1 giugno 2007
1 giugno 2007
Art. 149. (( 1. Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio.
2. Non sono eleggibili alla Commissione:
a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni;
b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando e' applicata in sostituzione della sospensione;
c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell' articolo 444, codice di procedura penale , per reati non colposi;
d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni.
3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione ))
2. Non sono eleggibili alla Commissione:
a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni;
b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando e' applicata in sostituzione della sospensione;
c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell' articolo 444, codice di procedura penale , per reati non colposi;
d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni.
3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione ))
Commentario • 1
- 1. Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notaiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 settembre 2006 · 2.4476867
Giurisprudenza • 13
- 1. Corte Cost., ordinanza 19/10/2001, n. 338Provvedimento: […] il procedimento di applicazione delle "pene disciplinari" notarili è diversificato in ragione delle sanzioni, in quanto l'applicazione di quelle minori (l'avvertimento e la censura) è devoluta al Consiglio notarile e la relativa decisione, appellabile dinanzi al tribunale del luogo, è poi ricorribile in Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione (artt. 148 e 149 della legge n. 89 del 1913), mentre l'applicazione di quelle più gravi (l'ammenda, la sospensione e la destituzione) spetta al tribunale civile, la cui pronuncia è soggetta a impugnazione davanti alla Corte d'appello e poi a ricorso in Cassazione, […]Leggi di più...
- lamentata violazione del canone della ragionevolezza e del diritto di difesa·
- appello promosso innanzi al tribunale·
- difetto di interpretazione sistematica della norma censurata·
- manifesta inammissibilità della questione.·
- notaio·
- mancato riconoscimento al consiglio notarile della qualità di parte del rapporto processuale·
- applicazione delle pene "minori" (avvertimento e censura)·
- sanzioni disciplinari