Articolo 149 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 142 bisArticolo 133
Versione
22 marzo 1913
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Versione
1 giugno 2007
Art. 149. (( 1. Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio.

2. Non sono eleggibili alla Commissione:

a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni;

b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando e' applicata in sostituzione della sospensione;

c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell' articolo 444, codice di procedura penale , per reati non colposi;

d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni.

3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione ))
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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