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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Maria Luisa Arienzo -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 1497/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 325/2020 pubblicata il 10.2.20220 e notificata il 12.2.2020, vertente
TRA
(c.f. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Delegato , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaello Daniele Parte_2
(c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via C.F._1
Tito NG n. 18,
Pec e fax: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Nappo Raimondo (c.f. C.F._3
), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Torre del Greco, C.F._4
alla Via V. Veneto n. 11; Pec e fax: 0813580069 Email_2
APPELLATI
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: coma da atti di causa e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 325/2020, pubblicata il 10/2/2020, notificata in data 12/2/2020, il
Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda proposta da e Controparte_1 [...]
e condannava la società al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1
, della somma di euro 4.215,96, oltre interessi, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno biologico e di rimborso di spese mediche e, in favore di entrambi gli attori, dell'importo di € 7.000,00 per danni all'autovettura, oltre interessi, nonché alle spese di lite che liquidava in euro 274,28 per esborsi ed euro 4835,00 per compensi, oltre i contributo cassa, se dovuti, e oltre il rimborso generale delle spese al 15%.
2. A fondamento della domanda risarcitoria gli attori avevano dedotto che: il giorno
19.12.2013, alle ore 01:30 circa, il , alla guida dell'autovettura Ford Fiesta di sua CP_1
proprietà, percorreva l'Autostrada A3 Napoli-Salerno, direzione sud nella corsia centrale, quando, giunto al km 6,000, dopo aver superato il casello di Barra sud, in prossimità di un cantiere autostradale, improvvisamente un cane di grossa taglia attraversava la carreggiata da sinistra verso destra proprio davanti alla Ford Fiesta;
per evitare l'impatto con l'animale esso sterzava prontamente verso sinistra ma non riusciva nell'intento, per cui CP_1 dapprima investiva l'animale e poi perdeva il controllo dell'auto che ruotava di trecentosessanta gradi e finiva con la parte anteriore contro il guard-rail centrale;
a seguito dell'impatto l'auto riportava ingenti danni, quantificati in € 20.234,00 come da relazione tecnica del P.A. allegata in atti;
esso riportava lesioni personali Persona_1 CP_1
per cui veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale “A Maresca” di Torre del Greco, dove gli veniva diagnosticato “ contusione piede sx, colpo di frusta, cefalea”, con postumi invalidanti quantificati nel 5-6% oltre ad invalidità temporanea come da relazione del dott. allegata in atti;
sul luogo del sinistro intervenivano gli Ausiliari dell'ANAS e Persona_2 gli Agenti della Polizia Stradale di Angri che riscontravano la presenza di tracce ematiche e peluria sul paraurti dell'auto Ford Fiesta.
3. Nel costituirsi in giudizio, la società aveva chiesto il Parte_1
rigetto della domanda negando la propria responsabilità in relazione al sinistro dedotto dagli attori, a suo dire addebitabile al caso fortuito o al fatto dello stesso danneggiato, in via esclusiva o quanto meno concorrente ex art. 1127 c.c.
4. Con la gravata sentenza il primo giudice riteneva provata la dinamica dell'incidente sulla scorta della relazione di servizio sottoscritta da preposti di Parte_1
, intervenuti a rilevare il sinistro, e delle dichiarazioni del teste escusso
[...] Tes_1
In particolare, osservava che dalla relazione di servizio risultava che il personale
[...]
di , dopo essersi recato nel punto della carreggiata autostradale indicato, avevano Parte_1 riscontrato la presenza dell'auto di proprietà degli attori, condotta nell'occasione da
, la quale presentava la totale rottura della parte anteriore, nonché delle Controparte_1 tracce ematiche e peluria sulla parte del paraurti anteriore lato dx (cfr. doc. 17 nella produzione di parte attrice). Il teste aveva, poi, confermato che, in data Testimone_1
19.12.2013, verso l'1.30, nel mentre percorreva l'autostrada A-3 Napoli- Controparte_1
Salerno, con direzione Salerno, a bordo dell'autovettura Ford Fiesta, giunto all'altezza del casello di Barra, andava ad impattare contro un animale che attraversava il tratto autostradale da sinistra verso destra. Il teste escusso aveva, altresì, riferito che il , CP_1
a seguito dell'urto, prima sbandava e poi finiva la sua corsa contro il guard rail (cfr. verbale del 9.5.2017).
5. Il primo giudice aggiungeva che la documentazione medica prodotta da parte attrice, segnatamente il verbale del Pronto Soccorso n. 2013/73808, comprovava le lesioni riportate dal in conseguenza del sinistro di causa (cfr. doc. 4 nella produzione di parte CP_1
attrice).
6. Indi, in applicazione dell'art. 2051 c.c. affermava la responsabilità risarcitoria della società convenuta quale custode dell'autostrada con le relative pertinenze, tra cui rientrava la recinzione che ne rappresentava obbligatoria dotazione ex art. 2 comma 3 lettera A) del
D. Lgs. n. 285/1992 avente precipua funzione di impedire l'accesso sulla carreggiata di animali, data la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione che "essi vengono a determinare in ragione della particolare destinazione della rete autostradale di consentire il traffico veicolare a velocità sostenuta".
7. Sosteneva, infatti, che una volta provata la presenza di un animale sulla sede autostradale ed i danni arrecati da tale presenza, sarebbe stato onere della convenuta, quale custode, provare la riferibilità della presenza dell'animale sulla carreggiata a caso fortuito quale poteva essere, ad esempio, l'improvviso abbandono da parte di terzi, prova che, tuttavia, non era stata fornita dalla prevenuta.
8. Sulla scorta delle risultanze consulenziali, per le lesioni accertate dal medico-legale, liquidava in favore del , in applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di CP_1
Milano, riferite al 2018, l'importo di € 3983,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, senza riconoscere la personalizzazione e il danno morale, in quanto non provati. A titolo di danno emergente accordava, poi, al la somma di € 232,96 quale rimborso di CP_1
spese mediche documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal CT (cfr. documenti nella produzione di parte attrice).
9. Quanto, infine, ai danni al veicolo, li riteneva provati sulla base della relazione di servizio sottoscritta da preposti di , intervenuti a rilevare il Parte_1 sinistro, dei rilievi fotografici prodotti dalla parte istante, che offrivano piena contezza dei danni e dello stato d'uso del veicolo, e della relazione tecnica a firma del p.a. (cfr. Per_1 produzione di parte attrice). Tuttavia, reputava eccessivo l'importo di € 20.234,00 richiesto dagli attori per la riparazione del veicolo, considerando che dalla stessa relazione tecnica prodotta dagli istanti risultava che la Ford Fiesta, all'epoca del sinistro, aveva un valore di mercato di € 7.500,00. Pertanto, stante la notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo danneggiato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, riteneva equo condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente, che liquidava in €
7.000,00, tenuto conto dell'anno di immatricolazione dell'autovettura (2009), del suo stato d'uso e della circostanza che la stessa era stata rottamata in data 2.1.2014.
10. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società Parte_1 affidato a due motivi, chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale rigetto della
[...]
domanda avversa e, in subordine, la riduzione delle somme liquidate, vinte le spese del giudizio. 11. Si sono costituiti in giudizio e instando per la Controparte_1 CP_2
declaratoria di inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c., nel merito, per il suo rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del grado.
12. Nel presente grado è stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, cartaceo e telematico, e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 7.5.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
13. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza n. 325/2020 è stata pubblicata il
10/2/2020, notificata in data 12/2/2020, l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il
14/05/2020.
Ne deriva che il termine di gg. 30 previsto dall'art. 325 cpc risulta rispettato, andando a scadere il 18 maggio 2020, tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per l'emergenza sanitaria ex art. 83 Dl 18/2020 e art. 36 comma
1 DL 23/2020.
14. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità avanzata dagli appellati.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
15. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 16. I motivi di gravame, per evidenti ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente in quanto miranti alla rivalutazione del materiale istruttorio raccolto in primo grado.
16.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze probatorie sostenendo che contrariamente a quanto opinato dal tribunale, non era rimasta provata la dinamica prospettata dagli attori di primo grado, nè la responsabilità di
Parte_1
Rileva, in particolare, che il teste era poco credibile per una serie di circostanze: la Tes_1
sua presenza sul luogo del sinistro non era stata segnalata dagli ausiliari di
[...] nel rapporto di incidente, né era stata riferita dallo stesso;
era Parte_1 CP_1
poco credibile che il predetto teste, in piena notte, in condizioni di relativa luminosità, nella corsia di sorpasso del tratto autostradale, quindi a velocità sostenuta, a 30 metri dal veicolo, avesse potuto vedere l'impatto dell'animale sulla Ford;
la circostanza riferita dal prefato, secondo cui “dopo l'impatto l'autovettura si è girata verso Napoli ed è rimasta ferma nei pressi del guard rail a sinistra”, non aveva trovato riscontro nel rapporto redatto dagli ausiliari di , ove era riportato che l'auto del era andata ad urtare Parte_1 CP_1 contro la “securvì centrale” della sede autostradale;
era “anomala” la condotta tenuta dal dopo l'incidente secondo cui non si sarebbe neppure avvicinato alla Ford Fiesta per Tes_1 sincerarsi delle condizioni del conducente, ma avrebbe atteso che fosse proprio il a raggiungerlo per ottenere i suoi dati di riconoscimento. CP_1
16.2. Con il secondo mezzo, l'appellante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 2051 c.c. e valutato in modo ingiustificato ed eccessivo i danni liquidati.
Sotto il primo profilo, osserva che né dalla relazione di intervento né dalla dichiarazione testimoniale del era emerso che non vi fosse rete di recensione o che la stessa fosse Tes_1
danneggiata o carente nel tratto ove si era verificato il sinistro. Dunque, non vi sarebbe prova che non avesse predisposto tutte le cautele necessarie Parte_1
per consentire agli utenti dell'autostrada di percorrerla in sicurezza, così come previsto dal
D.lgs 285/1992. Lamenta, altresì, che il tribunale erroneamente non avrebbe considerato la ricorrenza del caso fortuito, costituito dall'attraversamento di un cane, presumibilmente abbandonato, integrante un'ipotesi imprevedibile e inevitabile, non potendosi pretendere un controllo continuo dell'intera vasta rete di strade in concessione. Assume, dunque, che alcuna responsabilità sarebbe addebitabile ad essa appellante dovendosi ritenere che la stessa non avesse avuto alcuna possibilità di rimuovere o impedire la presenza dell'ostacolo, essendo un fatto imprevisto ed imprevedibile, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata.
Protesta, inoltre, la mancata applicazione da parte del tribunale dell'art. 1227 c.c. opinando che la condotta incauta del avrebbe concorso alla causazione dei danni, atteso CP_1
che se lo stesso avesse tenuto un contegno di guida prudente, avrebbe potuto evitare l'ostacolo frappostogli o in ogni caso il veicolo Ford Fiesta non avrebbe effettuato quella carambola che l'avrebbe portata a subire danni a varie parti della carrozzeria.
Contesta, infine, l'importo liquidato in € 7.000,00 per i danni al veicolo, considerandolo eccessivo, e invoca una più ridotta quantificazione, liquidando esclusivamente la differenza tra il patrimonio del danneggiato prima e dopo l'eventus damni, pari, per l'appunto all'effettivo danno subito, con condanna degli appellati alla restituzione delle somme eccedenti, avendo già corrisposto ad essi gli importi liquidati in sentenza anche per spese legali.
17. Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, questa Corte distrettuale ritiene pienamente condivisibile l'iter logico - giuridico seguito dal Tribunale nel pervenire all'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c.
17.1. Invero, sulla scorta della documentazione versata in atti nonché della prova orale espletata in corso di causa, rivalutata in questo grado, appare corretta la valutazione che ne operato il giudice di prime cure nel ritenere raggiunta la prova sia della effettiva sussistenza del fatto storico sia delle modalità di verificazione dello stesso, escludendo il concorso causale del danneggiato, pure invocato dalla società appellante. 17.2. Con riferimento alla prova della sussistenza del fatto storico e delle modalità di verificazione dello stesso, sono da considerarsi dirimenti, come osservato dal primo giudice, le dichiarazioni rese dal teste , che risulta essere persona del tutto Testimone_1
indifferente rispetto all'esito del giudizio, non essendo uno stretto congiunto e/o familiare, nè legato da rapporti di lavoro e/o di amicizia con gli appellati;
lo stesso, inoltre, ha riferito di essere stato presente al momento del sinistro, fornendo dichiarazioni puntuali e coerenti, che confermato la ricostruzione dell'accaduto come riportata nell'atto di citazione, e che non sono affatto screditate dalle anomalie evidenziate dall'appellante.
In particolare, la mancata segnalazione della presenza del sui luoghi di causa nella Tes_1 relazione di intervento degli addetti di è spiegabile in ragione dell'orario Parte_1
dell'arrivo degli stessi sul luogo dell'incidente (alle ore 2,15), successivo di quasi un'ora rispetto a quello del sinistro (avvenuto all'incirca all'1:30 di notte) rendendo probabile che egli, nel frattempo, si fosse allontanato.
Non sussiste, poi, alcuna discrasia tra quanto riferito dal teste circa il fatto che “dopo l'impatto l'autovettura Ford si è girata verso Napoli ed è rimasta ferma nei pressi del guard rail a sinistra” e quanto riportato nella citata relazione di intervento ove è descritto che l'auto Ford era andata ad urtare contro la “securvì centrale” della sede autostradale, atteso che la “securvia centrale” è espressione poco usata per indicare proprio il guard-rail centrale, vale a dire lo spartitraffico dell'autostrada che divide le opposte corsie di marcia dei veicoli, quindi esattamente il presidio contro cui il teste ha riferito che la Ford Tes_1
Fiesta aveva terminato la propria corsa.
Ancora, è del tutto credibile che il che marciava sulla corsia di sorpasso del tratto Tes_1
autostradale di cui è causa, abbia potuto vedere l'attraversamento del cane da sinistra a destra davanti all'autovettura Ford che viaggiava nella corsia centrale, anteriormente alla sua auto alla distanza di circa 30 metri: infatti, proprio perché il teste si trovava sulla corsia di sinistra e la Ford innanzi, alla sua destra ( nella corsia centrale), lo stesso aveva libera la visuale nella direzione di percorrenza dell' animale (da sinistra a destra). Inoltre, neanche è anomalo che dopo l'impatto della contro il guard-rail, il invece che CP_3 Tes_1 avvicinarsi all'autovettura del , che nel frattempo era uscito dall'abitacolo, si sia CP_1
sincerato delle sue condizioni di salute e abbia fornito i propri dati, trattandosi di condotta improntata a spirito di solidarietà, di regola richiesto in casi simili per dare soccorso al malcapitato.
Pertanto, diversamente da quanto opinato dall'appellante e conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, la testimonianza del appare sincera e credibile, tale da far Tes_1 ritenere assolto, insieme alle altre emergenze istruttorie (non contestate dall'appellante)
l'onere probatorio incombente sugli attori/attuali appellati circa la dinamica del sinistro e il nesso eziologico tra il bene in custodia della società appellante (tratto autostradale teatro dell'evento) e i danni dagli stessi subiti.
17.3. Correttamente, inoltre, il Tribunale valutando le prove, ha ritenuto di non dover applicare la disciplina prevista dall'art. 1227 comma I c.c.; scelta pienamente aderente alla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
17.4. Infatti, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha affermato, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; con la precitata ordinanza
10 febbraio 2018, nn. 2480 è stata, ad esempio, esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).
È pacifico, pertanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte occupatasi della materia (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che:
-la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
-tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto,
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
-nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.);
-al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze
10 ottobre 2008, n. 25029, e 4 dicembre 2012, n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre
2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode dovendo tale condotta essere riconducibile al caso fortuito – che è un evento che “praevideri non potest” (così, Cass. n. 25837/2017) – e pertanto non essere prevedibile (così, Cass. n.
25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, non integrare un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così Cass. 10 febbraio 2018, nn. 2480; discorre di condotta “abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018).
Se allora il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.\c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, solo nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte. 17.5. In relazione, poi, alla specifica ipotesi, come quella in esame, di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la
Suprema Corte ha affermato che la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (cfr. Cass. Ordinanza n. 9610 del 24/03/2022; nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del gestore sul presupposto che la situazione di pericolo - rappresentata dalla sussistenza di un varco nella recinzione - non gli fosse stata segnalata prima dell'incidente, e che il fatto fosse avvenuto in prossimità di uno svincolo autostradale, circostanza quest'ultima da considerarsi, viceversa, idonea ad escludere che l'ingresso di animali potesse considerarsi evento imprevedibile e inevitabile, come tale suscettibile di integrare il caso fortuito).
17.6. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare pienamente corretto il ragionamento seguito dal primo Giudice, nel ritenere che la responsabilità del sinistro di causa sia integralmente a carico della società , sulla quale incombeva la prova Parte_1 della ricorrenza del caso fortuito, che, nella specie, non è stata fornita.
Infatti, l'appellante fin dal primo grado ha solo dedotto ma non dimostrato che la presenza del cane sulla sede stradale fosse dovuto al repentino abbandono dello stesso da parte di terzi e, inoltre, ha erroneamente opinato che fosse onere dei danneggiati dimostrare l'assenza di recinzione nel tratto autostradale in questione, circostanza della cui prova positiva ( vale a dire la recinzione) era invece essa stessa gravata quale custode, per accreditare la ricorrenza di un caso fortuito ed andare esente da responsabilità.
Neanche sono emersi dall'istruttoria indici di una condotta di guida imprudente del
, tale da integrare il caso fortuito o un concorso causale, potendosi, anzi CP_1 escludere che egli avesse tenuto una velocità superiore al consentito, nel quale caso, verosimilmente, l'impatto con il guard-rail avrebbe causato danni fisici e materiali maggiori di quelli effettivamente subiti. Ne consegue che alcuna diminuzione della responsabilità del danneggiante può essere affermata nel caso di specie per l'incidenza della colpa del danneggiato, come richiesto dall'appellante.
18. In ordine alla liquidazione dei danni all'autovettura, le doglianze dell'appellante appaiono generiche e come tali inidonee a scalfire la decisione impugnata, posto che viene lamentata l'eccessività dell'importo riconosciuto senza svolgere specifiche contestazioni circa il criterio adottato dal primo giudice per addivenire alla determinazione della somma attribuita agli attori, di cui in sentenza viene ampiamente dato conto nei termini che sopra sono stati riepilogati. Ne consegue che il mezzo, prima ancora che infondato, si palesa inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc.
19. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va integralmente disatteso con conferma della sentenza gravata.
20. La soccombenza della parte appellante comporta l'aggravio a suo carico delle spese del grado che, in applicazione dei parametri medi di cui al DM n.55 del 2014, e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa ( scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta ( manca in appello la fase istruttoria), si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore degli appellati, avv. Raimondo Nappo, per dichiarato anticipo.
21. Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 325/2020, pubblicata il 10/2/2020, notificata in data 12/2/2020, così provvede: 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 3966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato Raimondo Nappo dichiaratosi antistatario;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, li 22 ottobre 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Maria Luisa Arienzo -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 1497/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 325/2020 pubblicata il 10.2.20220 e notificata il 12.2.2020, vertente
TRA
(c.f. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Delegato , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaello Daniele Parte_2
(c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via C.F._1
Tito NG n. 18,
Pec e fax: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Nappo Raimondo (c.f. C.F._3
), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Torre del Greco, C.F._4
alla Via V. Veneto n. 11; Pec e fax: 0813580069 Email_2
APPELLATI
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: coma da atti di causa e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 325/2020, pubblicata il 10/2/2020, notificata in data 12/2/2020, il
Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda proposta da e Controparte_1 [...]
e condannava la società al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1
, della somma di euro 4.215,96, oltre interessi, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno biologico e di rimborso di spese mediche e, in favore di entrambi gli attori, dell'importo di € 7.000,00 per danni all'autovettura, oltre interessi, nonché alle spese di lite che liquidava in euro 274,28 per esborsi ed euro 4835,00 per compensi, oltre i contributo cassa, se dovuti, e oltre il rimborso generale delle spese al 15%.
2. A fondamento della domanda risarcitoria gli attori avevano dedotto che: il giorno
19.12.2013, alle ore 01:30 circa, il , alla guida dell'autovettura Ford Fiesta di sua CP_1
proprietà, percorreva l'Autostrada A3 Napoli-Salerno, direzione sud nella corsia centrale, quando, giunto al km 6,000, dopo aver superato il casello di Barra sud, in prossimità di un cantiere autostradale, improvvisamente un cane di grossa taglia attraversava la carreggiata da sinistra verso destra proprio davanti alla Ford Fiesta;
per evitare l'impatto con l'animale esso sterzava prontamente verso sinistra ma non riusciva nell'intento, per cui CP_1 dapprima investiva l'animale e poi perdeva il controllo dell'auto che ruotava di trecentosessanta gradi e finiva con la parte anteriore contro il guard-rail centrale;
a seguito dell'impatto l'auto riportava ingenti danni, quantificati in € 20.234,00 come da relazione tecnica del P.A. allegata in atti;
esso riportava lesioni personali Persona_1 CP_1
per cui veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale “A Maresca” di Torre del Greco, dove gli veniva diagnosticato “ contusione piede sx, colpo di frusta, cefalea”, con postumi invalidanti quantificati nel 5-6% oltre ad invalidità temporanea come da relazione del dott. allegata in atti;
sul luogo del sinistro intervenivano gli Ausiliari dell'ANAS e Persona_2 gli Agenti della Polizia Stradale di Angri che riscontravano la presenza di tracce ematiche e peluria sul paraurti dell'auto Ford Fiesta.
3. Nel costituirsi in giudizio, la società aveva chiesto il Parte_1
rigetto della domanda negando la propria responsabilità in relazione al sinistro dedotto dagli attori, a suo dire addebitabile al caso fortuito o al fatto dello stesso danneggiato, in via esclusiva o quanto meno concorrente ex art. 1127 c.c.
4. Con la gravata sentenza il primo giudice riteneva provata la dinamica dell'incidente sulla scorta della relazione di servizio sottoscritta da preposti di Parte_1
, intervenuti a rilevare il sinistro, e delle dichiarazioni del teste escusso
[...] Tes_1
In particolare, osservava che dalla relazione di servizio risultava che il personale
[...]
di , dopo essersi recato nel punto della carreggiata autostradale indicato, avevano Parte_1 riscontrato la presenza dell'auto di proprietà degli attori, condotta nell'occasione da
, la quale presentava la totale rottura della parte anteriore, nonché delle Controparte_1 tracce ematiche e peluria sulla parte del paraurti anteriore lato dx (cfr. doc. 17 nella produzione di parte attrice). Il teste aveva, poi, confermato che, in data Testimone_1
19.12.2013, verso l'1.30, nel mentre percorreva l'autostrada A-3 Napoli- Controparte_1
Salerno, con direzione Salerno, a bordo dell'autovettura Ford Fiesta, giunto all'altezza del casello di Barra, andava ad impattare contro un animale che attraversava il tratto autostradale da sinistra verso destra. Il teste escusso aveva, altresì, riferito che il , CP_1
a seguito dell'urto, prima sbandava e poi finiva la sua corsa contro il guard rail (cfr. verbale del 9.5.2017).
5. Il primo giudice aggiungeva che la documentazione medica prodotta da parte attrice, segnatamente il verbale del Pronto Soccorso n. 2013/73808, comprovava le lesioni riportate dal in conseguenza del sinistro di causa (cfr. doc. 4 nella produzione di parte CP_1
attrice).
6. Indi, in applicazione dell'art. 2051 c.c. affermava la responsabilità risarcitoria della società convenuta quale custode dell'autostrada con le relative pertinenze, tra cui rientrava la recinzione che ne rappresentava obbligatoria dotazione ex art. 2 comma 3 lettera A) del
D. Lgs. n. 285/1992 avente precipua funzione di impedire l'accesso sulla carreggiata di animali, data la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione che "essi vengono a determinare in ragione della particolare destinazione della rete autostradale di consentire il traffico veicolare a velocità sostenuta".
7. Sosteneva, infatti, che una volta provata la presenza di un animale sulla sede autostradale ed i danni arrecati da tale presenza, sarebbe stato onere della convenuta, quale custode, provare la riferibilità della presenza dell'animale sulla carreggiata a caso fortuito quale poteva essere, ad esempio, l'improvviso abbandono da parte di terzi, prova che, tuttavia, non era stata fornita dalla prevenuta.
8. Sulla scorta delle risultanze consulenziali, per le lesioni accertate dal medico-legale, liquidava in favore del , in applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di CP_1
Milano, riferite al 2018, l'importo di € 3983,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, senza riconoscere la personalizzazione e il danno morale, in quanto non provati. A titolo di danno emergente accordava, poi, al la somma di € 232,96 quale rimborso di CP_1
spese mediche documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal CT (cfr. documenti nella produzione di parte attrice).
9. Quanto, infine, ai danni al veicolo, li riteneva provati sulla base della relazione di servizio sottoscritta da preposti di , intervenuti a rilevare il Parte_1 sinistro, dei rilievi fotografici prodotti dalla parte istante, che offrivano piena contezza dei danni e dello stato d'uso del veicolo, e della relazione tecnica a firma del p.a. (cfr. Per_1 produzione di parte attrice). Tuttavia, reputava eccessivo l'importo di € 20.234,00 richiesto dagli attori per la riparazione del veicolo, considerando che dalla stessa relazione tecnica prodotta dagli istanti risultava che la Ford Fiesta, all'epoca del sinistro, aveva un valore di mercato di € 7.500,00. Pertanto, stante la notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo danneggiato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, riteneva equo condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente, che liquidava in €
7.000,00, tenuto conto dell'anno di immatricolazione dell'autovettura (2009), del suo stato d'uso e della circostanza che la stessa era stata rottamata in data 2.1.2014.
10. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società Parte_1 affidato a due motivi, chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale rigetto della
[...]
domanda avversa e, in subordine, la riduzione delle somme liquidate, vinte le spese del giudizio. 11. Si sono costituiti in giudizio e instando per la Controparte_1 CP_2
declaratoria di inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c., nel merito, per il suo rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del grado.
12. Nel presente grado è stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, cartaceo e telematico, e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 7.5.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
13. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza n. 325/2020 è stata pubblicata il
10/2/2020, notificata in data 12/2/2020, l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il
14/05/2020.
Ne deriva che il termine di gg. 30 previsto dall'art. 325 cpc risulta rispettato, andando a scadere il 18 maggio 2020, tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per l'emergenza sanitaria ex art. 83 Dl 18/2020 e art. 36 comma
1 DL 23/2020.
14. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità avanzata dagli appellati.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
15. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 16. I motivi di gravame, per evidenti ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente in quanto miranti alla rivalutazione del materiale istruttorio raccolto in primo grado.
16.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze probatorie sostenendo che contrariamente a quanto opinato dal tribunale, non era rimasta provata la dinamica prospettata dagli attori di primo grado, nè la responsabilità di
Parte_1
Rileva, in particolare, che il teste era poco credibile per una serie di circostanze: la Tes_1
sua presenza sul luogo del sinistro non era stata segnalata dagli ausiliari di
[...] nel rapporto di incidente, né era stata riferita dallo stesso;
era Parte_1 CP_1
poco credibile che il predetto teste, in piena notte, in condizioni di relativa luminosità, nella corsia di sorpasso del tratto autostradale, quindi a velocità sostenuta, a 30 metri dal veicolo, avesse potuto vedere l'impatto dell'animale sulla Ford;
la circostanza riferita dal prefato, secondo cui “dopo l'impatto l'autovettura si è girata verso Napoli ed è rimasta ferma nei pressi del guard rail a sinistra”, non aveva trovato riscontro nel rapporto redatto dagli ausiliari di , ove era riportato che l'auto del era andata ad urtare Parte_1 CP_1 contro la “securvì centrale” della sede autostradale;
era “anomala” la condotta tenuta dal dopo l'incidente secondo cui non si sarebbe neppure avvicinato alla Ford Fiesta per Tes_1 sincerarsi delle condizioni del conducente, ma avrebbe atteso che fosse proprio il a raggiungerlo per ottenere i suoi dati di riconoscimento. CP_1
16.2. Con il secondo mezzo, l'appellante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 2051 c.c. e valutato in modo ingiustificato ed eccessivo i danni liquidati.
Sotto il primo profilo, osserva che né dalla relazione di intervento né dalla dichiarazione testimoniale del era emerso che non vi fosse rete di recensione o che la stessa fosse Tes_1
danneggiata o carente nel tratto ove si era verificato il sinistro. Dunque, non vi sarebbe prova che non avesse predisposto tutte le cautele necessarie Parte_1
per consentire agli utenti dell'autostrada di percorrerla in sicurezza, così come previsto dal
D.lgs 285/1992. Lamenta, altresì, che il tribunale erroneamente non avrebbe considerato la ricorrenza del caso fortuito, costituito dall'attraversamento di un cane, presumibilmente abbandonato, integrante un'ipotesi imprevedibile e inevitabile, non potendosi pretendere un controllo continuo dell'intera vasta rete di strade in concessione. Assume, dunque, che alcuna responsabilità sarebbe addebitabile ad essa appellante dovendosi ritenere che la stessa non avesse avuto alcuna possibilità di rimuovere o impedire la presenza dell'ostacolo, essendo un fatto imprevisto ed imprevedibile, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata.
Protesta, inoltre, la mancata applicazione da parte del tribunale dell'art. 1227 c.c. opinando che la condotta incauta del avrebbe concorso alla causazione dei danni, atteso CP_1
che se lo stesso avesse tenuto un contegno di guida prudente, avrebbe potuto evitare l'ostacolo frappostogli o in ogni caso il veicolo Ford Fiesta non avrebbe effettuato quella carambola che l'avrebbe portata a subire danni a varie parti della carrozzeria.
Contesta, infine, l'importo liquidato in € 7.000,00 per i danni al veicolo, considerandolo eccessivo, e invoca una più ridotta quantificazione, liquidando esclusivamente la differenza tra il patrimonio del danneggiato prima e dopo l'eventus damni, pari, per l'appunto all'effettivo danno subito, con condanna degli appellati alla restituzione delle somme eccedenti, avendo già corrisposto ad essi gli importi liquidati in sentenza anche per spese legali.
17. Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, questa Corte distrettuale ritiene pienamente condivisibile l'iter logico - giuridico seguito dal Tribunale nel pervenire all'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c.
17.1. Invero, sulla scorta della documentazione versata in atti nonché della prova orale espletata in corso di causa, rivalutata in questo grado, appare corretta la valutazione che ne operato il giudice di prime cure nel ritenere raggiunta la prova sia della effettiva sussistenza del fatto storico sia delle modalità di verificazione dello stesso, escludendo il concorso causale del danneggiato, pure invocato dalla società appellante. 17.2. Con riferimento alla prova della sussistenza del fatto storico e delle modalità di verificazione dello stesso, sono da considerarsi dirimenti, come osservato dal primo giudice, le dichiarazioni rese dal teste , che risulta essere persona del tutto Testimone_1
indifferente rispetto all'esito del giudizio, non essendo uno stretto congiunto e/o familiare, nè legato da rapporti di lavoro e/o di amicizia con gli appellati;
lo stesso, inoltre, ha riferito di essere stato presente al momento del sinistro, fornendo dichiarazioni puntuali e coerenti, che confermato la ricostruzione dell'accaduto come riportata nell'atto di citazione, e che non sono affatto screditate dalle anomalie evidenziate dall'appellante.
In particolare, la mancata segnalazione della presenza del sui luoghi di causa nella Tes_1 relazione di intervento degli addetti di è spiegabile in ragione dell'orario Parte_1
dell'arrivo degli stessi sul luogo dell'incidente (alle ore 2,15), successivo di quasi un'ora rispetto a quello del sinistro (avvenuto all'incirca all'1:30 di notte) rendendo probabile che egli, nel frattempo, si fosse allontanato.
Non sussiste, poi, alcuna discrasia tra quanto riferito dal teste circa il fatto che “dopo l'impatto l'autovettura Ford si è girata verso Napoli ed è rimasta ferma nei pressi del guard rail a sinistra” e quanto riportato nella citata relazione di intervento ove è descritto che l'auto Ford era andata ad urtare contro la “securvì centrale” della sede autostradale, atteso che la “securvia centrale” è espressione poco usata per indicare proprio il guard-rail centrale, vale a dire lo spartitraffico dell'autostrada che divide le opposte corsie di marcia dei veicoli, quindi esattamente il presidio contro cui il teste ha riferito che la Ford Tes_1
Fiesta aveva terminato la propria corsa.
Ancora, è del tutto credibile che il che marciava sulla corsia di sorpasso del tratto Tes_1
autostradale di cui è causa, abbia potuto vedere l'attraversamento del cane da sinistra a destra davanti all'autovettura Ford che viaggiava nella corsia centrale, anteriormente alla sua auto alla distanza di circa 30 metri: infatti, proprio perché il teste si trovava sulla corsia di sinistra e la Ford innanzi, alla sua destra ( nella corsia centrale), lo stesso aveva libera la visuale nella direzione di percorrenza dell' animale (da sinistra a destra). Inoltre, neanche è anomalo che dopo l'impatto della contro il guard-rail, il invece che CP_3 Tes_1 avvicinarsi all'autovettura del , che nel frattempo era uscito dall'abitacolo, si sia CP_1
sincerato delle sue condizioni di salute e abbia fornito i propri dati, trattandosi di condotta improntata a spirito di solidarietà, di regola richiesto in casi simili per dare soccorso al malcapitato.
Pertanto, diversamente da quanto opinato dall'appellante e conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, la testimonianza del appare sincera e credibile, tale da far Tes_1 ritenere assolto, insieme alle altre emergenze istruttorie (non contestate dall'appellante)
l'onere probatorio incombente sugli attori/attuali appellati circa la dinamica del sinistro e il nesso eziologico tra il bene in custodia della società appellante (tratto autostradale teatro dell'evento) e i danni dagli stessi subiti.
17.3. Correttamente, inoltre, il Tribunale valutando le prove, ha ritenuto di non dover applicare la disciplina prevista dall'art. 1227 comma I c.c.; scelta pienamente aderente alla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
17.4. Infatti, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha affermato, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; con la precitata ordinanza
10 febbraio 2018, nn. 2480 è stata, ad esempio, esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).
È pacifico, pertanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte occupatasi della materia (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che:
-la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
-tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto,
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
-nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.);
-al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze
10 ottobre 2008, n. 25029, e 4 dicembre 2012, n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre
2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode dovendo tale condotta essere riconducibile al caso fortuito – che è un evento che “praevideri non potest” (così, Cass. n. 25837/2017) – e pertanto non essere prevedibile (così, Cass. n.
25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, non integrare un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così Cass. 10 febbraio 2018, nn. 2480; discorre di condotta “abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018).
Se allora il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.\c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, solo nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte. 17.5. In relazione, poi, alla specifica ipotesi, come quella in esame, di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la
Suprema Corte ha affermato che la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (cfr. Cass. Ordinanza n. 9610 del 24/03/2022; nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del gestore sul presupposto che la situazione di pericolo - rappresentata dalla sussistenza di un varco nella recinzione - non gli fosse stata segnalata prima dell'incidente, e che il fatto fosse avvenuto in prossimità di uno svincolo autostradale, circostanza quest'ultima da considerarsi, viceversa, idonea ad escludere che l'ingresso di animali potesse considerarsi evento imprevedibile e inevitabile, come tale suscettibile di integrare il caso fortuito).
17.6. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare pienamente corretto il ragionamento seguito dal primo Giudice, nel ritenere che la responsabilità del sinistro di causa sia integralmente a carico della società , sulla quale incombeva la prova Parte_1 della ricorrenza del caso fortuito, che, nella specie, non è stata fornita.
Infatti, l'appellante fin dal primo grado ha solo dedotto ma non dimostrato che la presenza del cane sulla sede stradale fosse dovuto al repentino abbandono dello stesso da parte di terzi e, inoltre, ha erroneamente opinato che fosse onere dei danneggiati dimostrare l'assenza di recinzione nel tratto autostradale in questione, circostanza della cui prova positiva ( vale a dire la recinzione) era invece essa stessa gravata quale custode, per accreditare la ricorrenza di un caso fortuito ed andare esente da responsabilità.
Neanche sono emersi dall'istruttoria indici di una condotta di guida imprudente del
, tale da integrare il caso fortuito o un concorso causale, potendosi, anzi CP_1 escludere che egli avesse tenuto una velocità superiore al consentito, nel quale caso, verosimilmente, l'impatto con il guard-rail avrebbe causato danni fisici e materiali maggiori di quelli effettivamente subiti. Ne consegue che alcuna diminuzione della responsabilità del danneggiante può essere affermata nel caso di specie per l'incidenza della colpa del danneggiato, come richiesto dall'appellante.
18. In ordine alla liquidazione dei danni all'autovettura, le doglianze dell'appellante appaiono generiche e come tali inidonee a scalfire la decisione impugnata, posto che viene lamentata l'eccessività dell'importo riconosciuto senza svolgere specifiche contestazioni circa il criterio adottato dal primo giudice per addivenire alla determinazione della somma attribuita agli attori, di cui in sentenza viene ampiamente dato conto nei termini che sopra sono stati riepilogati. Ne consegue che il mezzo, prima ancora che infondato, si palesa inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc.
19. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va integralmente disatteso con conferma della sentenza gravata.
20. La soccombenza della parte appellante comporta l'aggravio a suo carico delle spese del grado che, in applicazione dei parametri medi di cui al DM n.55 del 2014, e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa ( scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta ( manca in appello la fase istruttoria), si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore degli appellati, avv. Raimondo Nappo, per dichiarato anticipo.
21. Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 325/2020, pubblicata il 10/2/2020, notificata in data 12/2/2020, così provvede: 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 3966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato Raimondo Nappo dichiaratosi antistatario;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, li 22 ottobre 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello