Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.1149 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1149 2023 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso come da mandato Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. TESCAROLI STEFANIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Adria (RO), via Mercato Vecchio, n.2
APPELLANTE
CONTRO
REPUBBLICA DEL VENEZUELA – REPUBLICA Controparte_1
, rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv. GALLASSO
[...]
DAVIDE MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
MERATE Via Mameli, n. 6
APPELLATA
1
398/2023, dell'8.5.2023
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: A - IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'eccezione di inammissibilità sollevata da controparte in quanto infondata in fatto e diritto;
IN RIFORMA DELLA SENTENZA N. 398/2023 Tribunale Ordinario di Rovigo pubbl. il
08/05/2023 RG n. 304/2021 Repert. n. 692/2023 del 08/05/2023, notificata in data 19.05.2023
ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia;
B - NEL MERITO – accertare e dichiarare l'esistenza del credito di originari USD
5.000.000,00 (cinquemilioni di dollari statunitensi) incorporato nel Promissory Note I.C.C. - 322
Note N° 8/6 Ref. N°733 Code CARONI con scadenza al 8.12.1991, nei confronti della Repubblica del Venezuela in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_2
– quale garante del Banco de Desarollo AR S.A. _ BANDAGRO, e
[...]
conseguentemente condannare la Repubblica ( CP_1 CP_2 Controparte_2
al pagamento in favore del Sig. , portatore del titolo, della
[...] Parte_1
somma di USD 5.000.000,00 (diconsi 5 milioni di dollari statunitensi), maggiorata degli interessi moratori per il mancato pagamento dalla data di scadenza del pagamento, calcolati al tasso previsto delle normative applicabili in forza del contratto stipulato inter partes, e comunque ai sensi delle normative internazionali vigenti, ovvero quantomeno al tasso previsto dall'art.1284 c.c., con capitalizzazione annuale degli interessi;
- rigettare la richiesta di estinzione del credito vantato dal
Sig. nei confronti della per decorso del Parte_1 Controparte_2
termine di prescrizione del credito decennale, per le motivazioni già in atti;
- Rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c, in quanto infondata e fatto e diritto”.
Conclusioni parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza. NEL MERITO: Parte_1 rigettare l'impugnazione proposta e le domande tutte svolte dall'appellante signor , Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA SUBORDINATA: IN VIA SUBORDINATA DI
MERITO: IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: Solo per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, a favore di quello venezuelano, si precisano altresì le seguenti ulteriori e subordinate conclusioni: Accertare la falsità della «Promissory Note I.C.C. - 322 - n. 8/6 Ref. n. 733 - Codice CARONI» azionata in giudizio dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare le domande di accertamento e di condanna svolte dal sig. Parte_1
siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi diffusamente esposti in narrativa. Dichiarare
[...]
2 comunque estinto, per inutile decorso del termine di prescrizione decennale applicabile, ogni presunto diritto di credito vantato dal sig. nei confronti della Repubblica Bolivariana del Parte_1
Venezuela. Disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la falsità del titolo di credito azionato dal ricorrente con il presente giudizio. Ordinare al ricorrente l'esibizione in giudizio del o dei contratto/i in forza dei quali è venuto in possesso della Promissory Note BANDAGRO I.C.C. 322
Codice Caroni n. 8/6 del 7.12.1981. Ammettere prova per interrogatorio formale del ricorrente, nonché del presente atto difensivo, con riserva di indicare i testi.
Con ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare capitoli di prova, indicare testimoni e richiedere ogni altro mezzo e accertamento istruttorio, anche a seguito di ordinanza di mutamento del rito. IN VIA SUBORDINATA EX ART. 96 C.P.C.:
Accertato che il ricorrente ha agito in giudizio con dolo e colpa grave, condannare il sig. Parte_1
oltre che alla rifusione delle spese e competenze di lite, anche al risarcimento dei danni ex
[...]
art. 96 comma I c.p.c., nella misura che sarà provata in corso di causa o in mancanza liquidata d'ufficio anche in via equitativa, nonché al pagamento a favore della resistente di un'ulteriore somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.. IN OGNI CASO: Condannare il signor a rifondere alla le spese e competenze Parte_1 Controparte_3
professionali del presente giudizio e comunque del doppio grado, da quantificarsi ai sensi del D.M.
55/2014, oltre a contributo spese generali 15% ed oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Rovigo dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice Italiano in relazione alla domanda spiegata dall'attore di ottenere il pagamento della somma di 5.000.000,00 di dollari statunitensi, in ragione della Promissory Note emessa in data 7.12.1981 dal
Banco de Desarollo AR S.A. (BANDAGRO), garantita dal Governo della Repubblica
Bolivariana del Venezuela per il tramite del Ministero delle Finanze (Ministerio de Hacienda).
L'attore ha allegato che la scadenza originaria del titolo (8.12.1991) è stata differita all'8.12.1999 con comunicazione del Ministero delle Finanze del Venezuela (Ministerio de Hacienda de la Repubblica
Bolivariana del Venezuela) in data 13.5.1996 e che, nonostante lo spirare del termine e le richieste di pagamento, nulla è stato corrisposto.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione spiegata da parte convenuta.
2. Il giudizio di secondo grado
3 2.1.Quale primo motivo di censura l'appellante deduce in via preliminare l'errata pronuncia circa il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
2.2.Ribadisce che sussiste la giurisdizione del giudice adito nella presente causa avente ad oggetto il riconoscimento del credito incorporato e la richiesta di pagamento della Promissory Note I.C.C. –
322 n. 8/6 (Ref. n. 733 Codice Caroni).
2.3.La qualificazione della fattispecie, secondo l'appellante, deve essere effettuata secondo la lex fori italiana, in termini di garanzia a corredo di una promessa di pagamento riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1988 c.c., nonché l'applicazione dei criteri speciali di cui all'art. 5, n. 1, prima parte,
Conv. Bruxelles del 27.9.1968 (richiamata dall'art. 3, co. 2, L. n. 218/1995), e tramite l'applicazione della lex causae svizzera (e, in particolare, dell'art. 74, co. 2, del Codice delle Obbligazioni svizzero
3 ), la quale identifica il Tribunale di Rovigo munito di giurisdizione, ma altresì territorialmente competente quale Giudice del luogo del domicilio del creditore in cui deve avvenire l'adempimento dell'obbligazione assunta da parte del Garante venezuelano (locus solutionis).
2.4.Espone che l'assunzione da parte della Repubblica Bolivariana de Venezuela di una garanzia a corredo di una promessa di pagamento emessa da un Istituto di credito venezuelano, in relazione ad un'operazione di natura eminentemente creditizia, sia un atto avente natura eminentemente privatistica per l'esecuzione del quale lo Stato debitore non può in alcun modo invocare la propria immunità dalla giurisdizione estera ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, essendo quest'ultima limitata agli atti iure imperii.
2.5.Contesta che il provvedimento di moratoria adottato dal Ministero in data 13.5.1996 non abbia natura di atto iure imperii poichè non può modificare, per di più retroattivamente - trattandosi di atti successivi - la natura dell'operazione di emissione e collocazione dei titoli obbligazionari sul mercato internazionale.
2.6. Nel merito ribadisce che La Promissory Note del cui pagamento la Repubblica Bolivariana de
Venezuela si è fatta garante – nel prevedere che «a fronte dell'importo ricevuto la sottoscritta Banca di Sviluppo Agricolo S.A. (Bandagro) Repubblica del Venezuela […] con la presente promette in forma irrevocabile ed incondizionata, senza protesto né avviso, di pagare a fronte del presente pagherò cambiario internazionale all'ordine del “PORTATORE” o al “PROPRIETARIO” alla scadenza oltre un giorno dalla data di emissione, e cioè 8.12.1991, la somma di cinque milioni di dollari in moneta corrente degli Stati Uniti d'America (USD 5.000.000.00)» (cfr. doc. 1, 2, c primo grado ) – contiene inequivocabilmente al suo interno una promessa di pagamento, riconducibile allo schema di cui all'art. 1988 c.c.., con conseguente ammissibilità dell'azione volta ad ottenere la condanna al pagamento, da parte della Garante Repubblica Bolivariana de Venezuela, della
Promissory Note I.C.C. – 322 n. 8/6 (Ref. n. 733 Codice Caroni) in favore del Sig. , Parte_1
4 suo proprietario e legittimo possessore, visti i plurimi atti di riconocimento del debito e di interruzione della prescrizione.
2.7. Quanto alla dedotta falsità della Promissary note evidenzia che il Sig. veniva già Pt_1
sottoposto a procedimento penale, del quale veniva a conoscenza, a seguito di perquisizione avvenuta nella sua abitazione da parte della Questura di Firenze, per il solo fatto di essere possessore del
Promissory Note in oggetto, sulla base delle comunicazioni effettuate alle autorità inquirenti di una serie di Stati (tra cui l'Italia) da parte della Polizia del Venezuela.
2.9.In particolare deduce che il Governo del Venezuela contestava la falsità di tutte le Promissory
Note emessi dal Banco de Desarollo AR S.A. (BANDAGRO), che il procedimento penale presso la procura di Firenze (r.g. 4357/96 r.g.) veniva archiviato con ordinanza del 30 marzo 1999 del G.I.P. di Firenze (doc. 10 primo grado) e quello presso la Procura di Roma (7315/99 RGNR
5558/00 GIP) era dichiarato improcedibile.
2.10. Inoltre documenta che il MINISTERIO DE HACIENDA venezuelano rilasciava in data 13 settembre 1996 un atto intitolato“Reconoscimiento de deuda externa”, riconoscendo validità a tutte le Promissory Note emesse da Bandagro, ivi compresa quella in possesso del Sig. (si veda il Pt_1
doc. 12 e traduzione doc. c.primo grado ).
3. Si costituiva parte appellata, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi.
3.1. Quanto al primo motivo di censura, deduce che correttamente osservato dal giudice di prime cure, il principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati sovrani – sempre riconosciuto dal nostro ordinamento, sia in forza del richiamo alle norme consuetudinarie del diritto internazionale di cui all'art. 10 Cost., sia a seguito dell'adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione delle Nazioni
Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni di New York del 2 dicembre 2004 – è indiscusso e pacifico e trovava applicazione nel caso di specie.
3.2. Ribadisce che il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela non ha mai prestato la garanzia per la quale lo Stato sudamericano è oggi convenuto in giudizio e che i plurimi accertamenti giurisdizionali passati in giudicato in Tribunali sia italiani che esteri, hanno accertato che le
Promissory Notes assertivamente emesse dal Banco de ES AR (BANDAGRO) altro non sono che documenti falsi e che i funzionari governativi venezuelani non avevano mai sottoscritto le presunte garanzie relative al pagamento di tali titoli di credito, garanzie anch'esse false e create dalla medesima organizzazione criminale che artefece e distribuì le Promissory Notes (cfr. documenti da n. 2 a n. 12 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).
3.3.In ogni caso rileva che se il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, nell'esercizio della propria autorità statuale, avesse concesso moratorie e prestato garanzie per evitare il dissesto di
5 un istituto di credito (il BANDAGRO) a partecipazione pubblica e ritenuto di importanza strategica per l'economia nazionale, come nella prospettazione di parte ricorrente, tali atti non potrebbero certamente essere considerati di natura privatistica ma, al contrario, assumerebbero grande rilevanza pubblicistica, con la conseguente applicazione, ad ogni controversia derivante da tali atti, dell'immunità giurisdizionale prevista dalla Convenzione di New York.
3.4.Contesta anche il presupposto in forza del quale l'attore pretenderebbe di affermare la giurisdizione italiana, quale giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio in quanto sia in forza del diritto svizzero (richiamato nel titolo come legge applicabile: cfr. docc.
1-2 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente e doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte resistente), sia in forza della legge cambiaria italiana, il luogo del pagamento coincide con quello di emissione del titolo, in mancanza di diversa indicazione speciale.
3.5.Deduce l'inesistenza dell'obbligazione poiché l'appellante non avrebbe mai precisato la provenienza del titolo (se lo abbia cioè ricevuto da soggetto coinvolto nei procedimenti di Parte_2
truffa internazionale, o una delle società ad egli riconducibili, ovvero da altra fonte) e che il titolo di credito azionato dal sig. nel presente giudizio civile sia contraffatto e faccia parte Parte_1
dei titoli BANDAGRO forgiati da e dai suoi complici e universalmente Persona_1
riconosciuti come falsi e fraudolenti.
3.6.Rileva come depongano inconfutabilmente a favore di questa tesi e della contraffazione del titolo gli elementi grafici e testuali della Promissory Note azionata: il titolo sarebbe stato emesso il 7 dicembre 1981, in valuta statunitense e con termine di pagamento a 10 anni, caratteristiche comuni a tutti gli altri titoli contraffatti;
gli elementi grafici della Promissory Note sono assolutamente identici a quelli degli altri titoli dichiarati falsi con accertamenti passati in giudicato;
le sottoscrizioni sono riconducibili ai medesimi funzionari che avrebbero firmato i titoli dichiarati falsi, i quali hanno negato di aver mai sottoscritto alcun titolo simile (incluso quindi quello portato dal ricorrente), con la
Promissory Note fa riferimento agli inesistenti «I.C.C. 322» e «Code CARONI»; la specifica
Promissory Note identificata con il n. «8/6 - I.C.C. 322 Code CARONI» è accertata e dichiarata falsa sia dal Tribunale di Caracas che dal Procuratore Pubblico di Lugano, con provvedimenti passati in giudicato (cfr. ancora doc. 5, doc. 6 e doc. 11 fascicolo di primo grado di parte convenuta); risulta esistente almeno un'altra Promissory Note avente il medesimo numero e i medesimi riferimenti, ma emessa per un valore facciale di 25 milioni di dollari USA, confiscata nel Canton Ticino e oggetto di provvedimento di distruzione (cfr. ancora doc. 12 fascicolo di primo grado di parte convenuta).
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 21.10.2024 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
6 1.In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, avendo parte appellante individuato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, con confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. Cass. nn. 13784/2024;9378/2024).
1.1. Nel merito l'appello è infondato per i motivi che seguono
1.1bis.Ritiene la Corte che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano relativamente alla domanda proposta, per effetto del riconoscimento dell'immunità relativa in favore della Repubblica convenuta.
1.2.E' stato correttamente evidenziato in dottrina che le regole internazionali in tema di immunità rivelano la struttura paritetica dell'ordinamento internazionale, di cui è espressione il principio "par in parem non habet iurisdictionem", chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, e che impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne (e ciò al fine anche di assicurare che una controversia avente ad oggetto un ipotetico illecito internazionale venga risolta con i mezzi e le forme previste da tale ordinamento).
1.3. L'art. 10 della Costituzione Italiana prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
1.3. bis La norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli
Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (Cfr. Cass.
SU n. 5044/2004), dovendosi ritenere non più assoluta - come in precedenza - la portata del principio dell'immunità degli Stati nazionali dalla giurisdizione civile straniera per gli atti compiuti iure imperii, in ragione del principio fondamentale del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.
1.4.Rileva la Corte come La Promissory Note del cui pagamento la Repubblica Bolivariana de
Venezuela si è fatta garante – nel prevedere che «a fronte dell'importo ricevuto la sottoscritta Banca di Sviluppo Agricolo S.A. (Bandagro) Repubblica del Venezuela […] con la presente promette in
7 forma irrevocabile ed incondizionata, senza protesto né avviso, di pagare a fronte del presente pagherò cambiario internazionale all'ordine del “PORTATORE” o al “PROPRIETARIO” alla scadenza oltre un giorno dalla data di emissione, e cioè 8.12.1991, la somma di cinque milioni di dollari in moneta corrente degli Stati Uniti d'America (USD 5.000.000.00)» (cfr. doc. 1, 2, c primo grado ) – contenga inequivocabilmente al suo interno una promessa di pagamento, riconducibile allo schema di cui all'art. 1988 c.c. e quindi un atto di gestione dei rapporti patrimoniali iure privatorum.
1.5. Invero La prassi delle corti interne ha progressivamente ristretto la portata della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, originariamente intesa come assoluta, agli atti statali che rientrano nell'ambito della funzione di governo (iure imperii), escludendo gli atti posti in essere dallo Stato come soggetto di diritto privato (iure gestionis).
1.6.Ancorché tale distinzione non sia stata formalmente ripresa dagli strumenti di codificazione delle immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, sia la Convenzione europea sull'immunità degli
Stati del 16 maggio 1972 (e il relativo Protocollo aggiuntivo), sia la Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni prevedono che l'immunità non si applichi ad una serie di attività, tra le quali figurano quelle di tipo commerciale (Cass. SU 11.6.2024
n. 16136; SU n. 18801/2022; SU n.28180/2020; SU n. 23893/2015).
1.7.Fatte queste dovute premesse, concorda la Corte con la valutazione espressa da parte del Tribunale di primo grado circa la natura dell'atto di moratoria del 13.5.1996, emesso dal “Ministero de
Hacienda”, con il quale, oltre a darsi atto dell'esistenza di un debito, viene disposto quanto segue: “A tali fini, il Ministero delle Finanze, ha deciso di estendere il termine della scadenza di ulteriori otto
(8) anni a decorrere dalla data di scadenza ivi indicata. Ciò al fine di permettere di programmare il rifinanziamento, da parte della Repubblica del Venezuela, per il riacquisto di tali pagherò cambiari internazionali. […] Attualmente è registrato a debito l'importo che verrà pagato a partire della nuova data di scadenza, ovvero 8 DICEMBRE 1999” [Cfr. doc. n. 3 e c) di parte ricorrente], quale atto connotato da caratteri pubblicistici e quindi soggetto al regime dell'immunità relativa.
1.8.Tale atto di moratoria (differimento della scadenza del termine dell'obbligazione di pagamento) deve considerarsi estrinsecazione di un atto autoritativo statale iure imperi (Cass. SU n. 11225/2005 emessa nel caso dei bond argentini) in quanto adottato dal governo di quello Stato in attuazione di poteri sovrani incidenti tanto sulla legge di bilancio statuale quanto su finalità pubblicistiche ad essi sottesi.
1.9.Nel caso di specie, deve operarsi una netta distinzione tra atti di emissione e al collocamento sul mercato internazionale dei titoli obbligazionari, da qualificarsi quali atti compiuti iure privatorum
e atti d'imperio, quale, nella specie, il provvedimento di moratoria adottato dal Governo venezuelano
8 del 13.5.1996, il quale ha natura unilaterale ed è connesso alla necessità pubblicistica di differire il pagamento stante la necessità di “programar el refinaciamiento”, tipica espressione del potere autoritario dello Stato.
1.10.Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, tale inquadramento è confermato dall'intervento del Ministero delle Finanze a sostegno del Banco de ES AR, tanto al momento dell'emissione della Promissory Note quanto allorquando è stato unilateralmente disposto il differimento del termine per il pagamento, sintomatici di un interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere da parte dello Stato [Cfr. doc. n. 3, 4, 5, c) di parte ricorrente].
1.11. Su questa linea, anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 329 del 1992,) ha già, del resto, mostrato a sua volta di ritenere che rientrino nella sfera dei poteri sovrani e di governo dello Stato i provvedimenti di moratoria del debito estero ed il piano, successivamente predisposto, di ripianamento delle obbligazioni contratte, così, per tal profilo, il principio, già enunciato con la dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 331/1999) per cui “l'immunità ricorre anche nel caso di pretese
a contenuto patrimoniale, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato o ente straniero”.
1.12. La preminenza assoluta degli interessi della collettività organizzata a Stato, che con i provvedimenti indicati si è esteso tutelare, esclude, pertanto, la valutabilità degli stessi sotto il profilo della eventuale violazione del regime giuridico di atti negoziali posti in essere "iure privatorum".
1.13.Il che, appunto, comporta il riconoscimento della immunità dalla giurisdizione della Repubblica del Venezuela in relazione alle pretese nei suoi confronti azionate dall'appellante.
1.14. Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
1.15. La particolarità della questione trattata consente di ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni tali da comportare la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c.
(C. Cost. n.77/2018)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Rovigo n.
398/2023 dell'8.5.2023;
2. compensa le spese di lite;
3. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità
9 delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24.10.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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