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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1632/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
LA OM, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1169/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3317/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 17 e pubblicata il 24/03/2017
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 239462 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2322/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore della società Ricorrente_1 srl insiste nella richiesta di conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti e chiede la conferma del provvedimento di diniego e la condanna di controparte alle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. indicava nel modello Unico SC 2008 per l'anno 2007 un credito di imposta IVA maturato di € 197.099,00 (rigo VR3) ed un credito di imposta richiesto a rimborso di € 180.000,00 (rigo
VR4) ex art. 30, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Con provvedimento prot. n. 239462/2010 del 23.12.2010 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Catania, denegava il rimborso richiesto. Avverso il provvedimento di diniego la società Ricorrente_1 proponeva ricorso alla C.T.P. di Catania, deducendo: 1) in via preliminare la sua nullità per non essere state esplicitate le ragioni del diniego, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000; 2) in via principale la sua illegittimità e/o infondatezza per violazione dell'art 30, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, stante la sussistenza dei requisiti per godere del credito d'imposta IVA alla luce dei documenti prodotti in data 09.02.2009 e sulla scorta dei quali l'Agenzia, in data
04.03.2009, attestava “... la regolarità della documentazione contabile ispezionata ai fini della concessione del rimborso nonché l'effettiva esistenza della società”.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che il rimborso non atteneva a beni ammortizzabili e che la società avrebbe posto in essere una condotta elusiva ex art. 37 D.P.R. n. 600/1973.
Con sentenza n. 3317/17/2017, depositata il 24.03.2017, la C.T.P. accoglieva il ricorso, affermando: “ …. il provvedimento manca di sufficiente motivazione come prevista dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Peraltro la società ricorrente ha dimostrato di aver diritto al rimborso alla luce dell'oggetto della sua attività. Su richiesta del Collegio ha infatti prodotto la visura camerale dalla quale si evince che l'oggetto della sua attività è vastissimo e comprende anche l'acquisto, la ristrutturazione e la locazione di immobili di qualsiasi natura”.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva rigettato dalla C.T.R. della Sicilia con la sentenza n. 364/13/2018, depositata il 24.01.2018.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui la sentenza riteneva insufficientemente motivato il provvedimento di diniego, ravvisando che quest'ultimo, a differenza degli altri atti impositivi tipici, può sempre essere oggetto di motivazioni integrative in sede contenziosa;
2) motivazione apparente della sentenza, nella parte in cui, confermando la decisione di primo grado, affermava che: “... l'Ufficio ... ipotizza un comportamento elusivo che ha determinato il diniego. Le supposizioni configurate avrebbero meritato una maggiore alligazione e, pertanto, anche nel merito, non può censurarsi la pronunzia appellata”.
Costituitasi in giudizio, la società sollevava eccezioni di inammissibilità e di infondatezza nei confronti di entrambi i motivi del ricorso.
Con Ordinanza n. 24887/2023, pronunciata in data 10.05.2023 e depositata il 21.08.2023, la Suprema
Corte rigettava le eccezioni di inammissibilità del ricorso e dei singoli motivi sollevati nel proprio controricorso dalla Ricorrente_1 s.r.l., e riteneva fondati entrambi i motivi di ricorso: quanto al primo, stabilendo che l'atto di diniego del rimborso non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento, “... sicchè l'atto non deve avere una motivazione simile a quella prevista da specifiche disposizioni di legge per gli atti costituenti esercizio della potestà impositiva”; quanto al secondo, per avere la C.T.R., nei confronti del punto, sollevato dall'Agenzia nel proprio ricorso, della natura elusiva delle operazioni da cui derivava il credito IVA chiesto a rimborso e relativo agli acquisti effettuati, omesso ogni motivazione, “... limitandosi ad osservare che “le supposizioni configurate avrebbero meritato maggiori allegazioni” e utilizzando, quindi, una formula di mera apparenza motivazionale”.
Ricorrente_1 S.r.l. ha riassunto il giudizio, chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di: - dichiarare infondato e, comunque, rigettare il ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della C.T.P. di Catania n. 3317/17/2017;
- dichiarare il diritto della deducente al rimborso del credito IVA di € 180.000,00 oltre interessi dall'istanza di rimborso all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate alle spese ed ai compensi della presente fase rescissoria del giudizio e della previa fase rescindente costituita dal giudizio di legittimità, come statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 24887/2023.
La società afferma che non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui i beni strumentali acquistati nel 2007 dalla società non rientrerebbero nel concetto di beni ammortizzabili ex art. 30 comma 3 lett. c) D.P.R. n. 633/1972. Ritiene inconducente la considerazione dell'Ufficio secondo cui la Ricorrente_1 S.r.l. “... soltanto con decorrenza dal 01.04.2008 ... ha variato oggetto sociale esercitando prevalentemente l'attività di locazione immobiliare di beni propri codice 682001 e non più quella di costruzioni di edifici”.
Rileva che la società a partire dalla sua costituzione, avvenuta nel 1994, ha avuto ad oggetto l'attività di costruzione e gestione di immobili, anche mediante la concessione in locazione a terzi, come risulta dallo statuto sociale. Contesta l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il contratto stipulato tra il dott. Nominativo_1 e la società Ricorrente_1, avente ad oggetto la concessione in locazione a quest'ultima di un fabbricato di proprietà del primo, per un periodo di 20 anni e per un canone di € 4.000,00 annui avrebbe una finalità elusiva;
al riguardo sostiene che la durata contrattuale e la misura del canone trovavano il loro contraltare nell'impegno della società conduttrice a provvedere a proprie cure e spese alle necessarie opere di ristrutturazione del fabbricato. Sottolinea che nessun rilievo è mai stato mosso dall'Ufficio in ordine all'esistenza ed alla regolarità, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, delle operazioni commerciali (acquisto di beni strumentali) da cui è scaturito il credito IVA. Deduce l'illegittimità della condotta dell'Agenzia allorchè, nel concreto esercizio del potere di accertamento, non si è attenuta alla specifica procedura prevista dal Legislatore, dapprima nell'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973 e poi nell'art. 10 bis della L. n. 212/2000, per contestare l'elusione/abuso. Richiama il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, secondo cui "Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi". (Cass., Sezioni Unite, 11.05.2018 n. 11533). Ribadisce che nessun dubbio può sussistere sulla natura strumentale dei beni ammortizzabili che hanno dato luogo al credito IVA richiesto a rimborso, alla luce sia dell'oggetto sociale sia di quella parte del contratto di locazione del
3.04.2007 nella quale le parti definiscono i rispettivi ambiti di interesse alla stipula.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'accoglimento dell'appello originariamente proposto e il rigetto della domanda di rimborso formulata dalla contribuente;
con condanna di controparte alle spese processuali anche con riferimento al giudizio in Cassazione. Premette che oggetto del giudizio di rinvio è l'esame della seguente fattispecie, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte: “in sintesi, il credito derivava dai lavori effettuati dalla società su uno stabile di proprietà del socio, preso in locazione dalla stessa società, per il canone annuo di Euro 4.000,00 e con impegno per la conduttrice di integrale ristrutturazione dell'immobile, poi sublocato a terzi per l'importo mensile di soli Euro 1.000,00; "i costi sostenuti dalla società per la totale ristrutturazione e arredamento del suddetto fabbricato" erano stati tali da non "trovare una logica imprenditoriale per l'attività della società, in considerazione dei ricavi realizzati", pari soltanto ad Euro 1.000,00 mensili, da cui andava decurtato l'importo annuale di Euro
4.000,00 corrisposto dalla società al socio proprietario”. L'Ufficio afferma che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base del rigetto della domanda di rimborso sono dati forniti dal contribuente stesso;
infatti, si rileva:
- presupposti di fatto: i beni che hanno generato il credito non sono beni ammortizzabili per le ragioni analiticamente indicate nei precedenti gradi di giudizio;
- ragioni giuridiche: l'art. 30, comma 3, lettera c) del Dpr 633/72 prevede l'erogazione del rimborso per l'acquisto di beni ammortizzabili ma non si verte in questa ipotesi.
Inoltre, l'art. 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, individua tassativamente le ipotesi in cui è possibile chiedere il rimborso dell'IVA a credito che emerge dalla dichiarazione annuale. In particolare, fra tali varie ipotesi, vi è quella prevista dal comma 3, lett. c), che prevede la rimborsabilità dell'eccedenza detraibile “limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche”.
Ribadisce, come già evidenziato in sede di appello, che la Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Indirizzo_1, costituita in data 21.12.1994, aveva fino al 2.04.2007 come attività prevalente quella di lavori generali di costruzioni di edifici (codice 45211) e soltanto con decorrenza dall'1.04.2008, come risulta dal registro imprese CCIAA di Catania, ha variato oggetto sociale esercitando prevalentemente l'attività consistente in locazione immobiliare di beni propri (codice 682001) e non più quella di costruzioni di edifici. Infatti, dopo la costruzione dell'unico immobile, edificio commerciale sito in Giarre, Indirizzo_2
i cui costi per l'ultimazione rappresentano l'importo assolutamente prevalente degli acquisti effettuati nel periodo 2007/2009, la Ricorrente_1 S.r.l. stipulava in data 03.04.2007 con il dott. Nominativo_1, contitolare della stessa società insieme alla moglie, contratto di locazione immobiliare per un fabbricato di antichissima costruzione, sito in Acireale Indirizzo_3 di proprietà di quest'ultimo, per un canone locativo annuo di euro 4.000,00, di fatto condizionato da una globale ristrutturazione a carico della società. Detto fabbricato, dopo le necessarie opere murarie, l'installazione di impianti specifici ed essere stato interamente arredato, è stato locato dalla società a soggetti diversi, in periodi diversi, per un canone mensile di euro 1.000,00 come è emerso dalla documentazione esibita dalla Ricorrente_1 S.r.l.. I costi sostenuti per la totale ristrutturazione e arredamento del fabbricato in questione sono risultati tali da non trovare una logica imprenditoriale per l'attività esercitata dalla società, in considerazione dei ricavi realizzati per la locazione dello stesso fabbricato, pari ad euro 1.000,00 mensili, ai quali peraltro andrebbe decurtato l'importo annuale di euro 4.000,00 corrisposto dalla società al proprietario dott.
Nominativo_1. Tutta queste serie di atti ed operazioni di locazione, seppure corretti nella forma, certamente non portano alcun giovamento all'attività immobiliare bensì un reale proficuo tornaconto al socio proprietario degli immobili, dott. Nominativo_1. Tali operazioni sono state in qualche modo utilizzate dalla Ricorrente_1 S.r.l. che ha provveduto a detrarre l'IVA sugli acquisti, richiedendone il rimborso, per cui ciò configura un comportamento elusivo previsto dall'art. 37 bis DPR n. 633/1972 in quanto senza valide ragioni economiche sono stati posti in essere molteplici atti (tra cui la costituzione di una società apparentemente finalizzata alla costruzione di edifici ma in realtà incapace di provvedervi) volti ad ottenere un rimborso altrimenti non ottenibile.
Pertanto, le fatture con data 2007 non possono essere considerate relative a beni strumentali, e quindi ammortizzabili, così come illegittimamente richiesto dalla società, ai sensi del comma 3, lettera c), dell'art. 30 DPR n. 633/1972.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti insistono nelle loro tesi e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'originario appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 3317/2017 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che l'atto di diniego del rimborso - come affermato dalla Cassazione - non ha natura di avviso di accertamento e il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato in quanto indica le ragioni del diniego, per cui il diritto di difesa della società non è stato violato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e ribadito dal giudice di appello. Nel merito il Collegio osserva che 1a Ricorrente_1 s.r.l. dopo la costruzione dell'unico immobile, sito in Giarre, frazione Indirizzo_2, i cui costi per la ultimazione rappresentano l'importo del tutto prevalente degli acquisti effettuati nel periodo 2007/2009, stipulava in data 3.04.2007 con il dott. Nominativo_1, contitolare della stessa società insieme alla moglie, un contratto di locazione immobiliare per un vecchio fabbricato sito in Acireale, Indirizzo_3, di proprietà di quest'ultimo, per un canone locativo annuo di euro 4.000,00 e con l'obbligo a carico della conduttrice di procedere ad una ristrutturazione globale.
I costi sostenuti dalla società per la totale ristrutturazione e per l'arredamento del suddetto fabbricato, considerati i ricavi realizzati con la sublocazione dell'immobile, pari ad euro 1.000,00 mensili, ed il canone annuale di locazione di euro 4.000,00, non rispondono ad alcuna logica imprenditoriale. L'operazione posta in essere, formalmente corretta, non portava alcuna utilità all'attività immobiliare della società (che avrebbe dovuto perseguire finalità di lucro) mentre era molto vantaggiosa per il proprietario del fabbricato. Tuttavia, grazie a questa operazione, la Ricorrente_1 S.r.l. provvedeva a detrarre l'IVA sugli acquisti, richiedendone il rimborso (negato dall'Ufficio).
La condotta della società – ad avviso del Collegio - configura un comportamento elusivo ai sensi dell'art. 37 bis DPR n. 633/1972, in quanto senza valide ragioni economiche ha posto in essere una serie di atti (si consideri, altresì, che la società è stata creata dal dott. Nominativo_1 e dalla moglie ed aveva come oggetto anche la costruzione di edifici ma in concreto non era idonea a realizzare tale finalità) volti ad ottenere un rimborso altrimenti non ottenibile. Ne consegue che le fatture con data 2007 non possono essere considerate relative a beni strumentali e, quindi, non sono ammortizzabili, come invece richiesto dalla società ai sensi del comma 3, lettera c), dell'art. 30 DPR n. 633/1972.
Il principio di diritto sancito dalla Corte di legittimità e richiamato dalla società, secondo cui "Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva”, non è applicabile allorchè si è in presenza di operazioni elusive.
La procedura prevista dal Legislatore, dapprima nell'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973 e poi nell'art. 10 bis della L. n. 212/2000, invocata dalla società, non è pertinente in quanto nella fattispecie l'Ufficio non ha emesso un avviso di accertamento ma ha rigettato un'istanza di rimborso.
Sulla base di quanto sopra esposto, in riforma della sentenza n. 3317/2017 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Catania, appellata dall'Agenzia delle Entrate, il ricorso originario proposto da Ricorrente_1 s.r.l. avverso il diniego del rimborso Iva anno 2007 deve essere rigettato. Applicando il principio della soccombenza, le spese processuali del giudizio di legittimità e del giudizio di riassunzione devono essere poste a carico della Ricorrente_1 s.r.l. e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, decidendo in sede di rinvio dalla
Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n. 3317/2017 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Catania, appellata dall'Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso originario proposto da Ricorrente_1 s.r.l. avente ad oggetto diniego rimborso Iva 2007. Condanna Ric._1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate, che liquida per il giudizio di legittimità in euro 3.645,00 e per il giudizio di riassunzione in euro 3.102,50 oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
LA OM, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1169/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3317/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 17 e pubblicata il 24/03/2017
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 239462 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2322/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore della società Ricorrente_1 srl insiste nella richiesta di conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti e chiede la conferma del provvedimento di diniego e la condanna di controparte alle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. indicava nel modello Unico SC 2008 per l'anno 2007 un credito di imposta IVA maturato di € 197.099,00 (rigo VR3) ed un credito di imposta richiesto a rimborso di € 180.000,00 (rigo
VR4) ex art. 30, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Con provvedimento prot. n. 239462/2010 del 23.12.2010 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Catania, denegava il rimborso richiesto. Avverso il provvedimento di diniego la società Ricorrente_1 proponeva ricorso alla C.T.P. di Catania, deducendo: 1) in via preliminare la sua nullità per non essere state esplicitate le ragioni del diniego, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000; 2) in via principale la sua illegittimità e/o infondatezza per violazione dell'art 30, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, stante la sussistenza dei requisiti per godere del credito d'imposta IVA alla luce dei documenti prodotti in data 09.02.2009 e sulla scorta dei quali l'Agenzia, in data
04.03.2009, attestava “... la regolarità della documentazione contabile ispezionata ai fini della concessione del rimborso nonché l'effettiva esistenza della società”.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che il rimborso non atteneva a beni ammortizzabili e che la società avrebbe posto in essere una condotta elusiva ex art. 37 D.P.R. n. 600/1973.
Con sentenza n. 3317/17/2017, depositata il 24.03.2017, la C.T.P. accoglieva il ricorso, affermando: “ …. il provvedimento manca di sufficiente motivazione come prevista dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Peraltro la società ricorrente ha dimostrato di aver diritto al rimborso alla luce dell'oggetto della sua attività. Su richiesta del Collegio ha infatti prodotto la visura camerale dalla quale si evince che l'oggetto della sua attività è vastissimo e comprende anche l'acquisto, la ristrutturazione e la locazione di immobili di qualsiasi natura”.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva rigettato dalla C.T.R. della Sicilia con la sentenza n. 364/13/2018, depositata il 24.01.2018.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui la sentenza riteneva insufficientemente motivato il provvedimento di diniego, ravvisando che quest'ultimo, a differenza degli altri atti impositivi tipici, può sempre essere oggetto di motivazioni integrative in sede contenziosa;
2) motivazione apparente della sentenza, nella parte in cui, confermando la decisione di primo grado, affermava che: “... l'Ufficio ... ipotizza un comportamento elusivo che ha determinato il diniego. Le supposizioni configurate avrebbero meritato una maggiore alligazione e, pertanto, anche nel merito, non può censurarsi la pronunzia appellata”.
Costituitasi in giudizio, la società sollevava eccezioni di inammissibilità e di infondatezza nei confronti di entrambi i motivi del ricorso.
Con Ordinanza n. 24887/2023, pronunciata in data 10.05.2023 e depositata il 21.08.2023, la Suprema
Corte rigettava le eccezioni di inammissibilità del ricorso e dei singoli motivi sollevati nel proprio controricorso dalla Ricorrente_1 s.r.l., e riteneva fondati entrambi i motivi di ricorso: quanto al primo, stabilendo che l'atto di diniego del rimborso non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento, “... sicchè l'atto non deve avere una motivazione simile a quella prevista da specifiche disposizioni di legge per gli atti costituenti esercizio della potestà impositiva”; quanto al secondo, per avere la C.T.R., nei confronti del punto, sollevato dall'Agenzia nel proprio ricorso, della natura elusiva delle operazioni da cui derivava il credito IVA chiesto a rimborso e relativo agli acquisti effettuati, omesso ogni motivazione, “... limitandosi ad osservare che “le supposizioni configurate avrebbero meritato maggiori allegazioni” e utilizzando, quindi, una formula di mera apparenza motivazionale”.
Ricorrente_1 S.r.l. ha riassunto il giudizio, chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di: - dichiarare infondato e, comunque, rigettare il ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della C.T.P. di Catania n. 3317/17/2017;
- dichiarare il diritto della deducente al rimborso del credito IVA di € 180.000,00 oltre interessi dall'istanza di rimborso all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate alle spese ed ai compensi della presente fase rescissoria del giudizio e della previa fase rescindente costituita dal giudizio di legittimità, come statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 24887/2023.
La società afferma che non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui i beni strumentali acquistati nel 2007 dalla società non rientrerebbero nel concetto di beni ammortizzabili ex art. 30 comma 3 lett. c) D.P.R. n. 633/1972. Ritiene inconducente la considerazione dell'Ufficio secondo cui la Ricorrente_1 S.r.l. “... soltanto con decorrenza dal 01.04.2008 ... ha variato oggetto sociale esercitando prevalentemente l'attività di locazione immobiliare di beni propri codice 682001 e non più quella di costruzioni di edifici”.
Rileva che la società a partire dalla sua costituzione, avvenuta nel 1994, ha avuto ad oggetto l'attività di costruzione e gestione di immobili, anche mediante la concessione in locazione a terzi, come risulta dallo statuto sociale. Contesta l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il contratto stipulato tra il dott. Nominativo_1 e la società Ricorrente_1, avente ad oggetto la concessione in locazione a quest'ultima di un fabbricato di proprietà del primo, per un periodo di 20 anni e per un canone di € 4.000,00 annui avrebbe una finalità elusiva;
al riguardo sostiene che la durata contrattuale e la misura del canone trovavano il loro contraltare nell'impegno della società conduttrice a provvedere a proprie cure e spese alle necessarie opere di ristrutturazione del fabbricato. Sottolinea che nessun rilievo è mai stato mosso dall'Ufficio in ordine all'esistenza ed alla regolarità, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, delle operazioni commerciali (acquisto di beni strumentali) da cui è scaturito il credito IVA. Deduce l'illegittimità della condotta dell'Agenzia allorchè, nel concreto esercizio del potere di accertamento, non si è attenuta alla specifica procedura prevista dal Legislatore, dapprima nell'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973 e poi nell'art. 10 bis della L. n. 212/2000, per contestare l'elusione/abuso. Richiama il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, secondo cui "Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi". (Cass., Sezioni Unite, 11.05.2018 n. 11533). Ribadisce che nessun dubbio può sussistere sulla natura strumentale dei beni ammortizzabili che hanno dato luogo al credito IVA richiesto a rimborso, alla luce sia dell'oggetto sociale sia di quella parte del contratto di locazione del
3.04.2007 nella quale le parti definiscono i rispettivi ambiti di interesse alla stipula.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'accoglimento dell'appello originariamente proposto e il rigetto della domanda di rimborso formulata dalla contribuente;
con condanna di controparte alle spese processuali anche con riferimento al giudizio in Cassazione. Premette che oggetto del giudizio di rinvio è l'esame della seguente fattispecie, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte: “in sintesi, il credito derivava dai lavori effettuati dalla società su uno stabile di proprietà del socio, preso in locazione dalla stessa società, per il canone annuo di Euro 4.000,00 e con impegno per la conduttrice di integrale ristrutturazione dell'immobile, poi sublocato a terzi per l'importo mensile di soli Euro 1.000,00; "i costi sostenuti dalla società per la totale ristrutturazione e arredamento del suddetto fabbricato" erano stati tali da non "trovare una logica imprenditoriale per l'attività della società, in considerazione dei ricavi realizzati", pari soltanto ad Euro 1.000,00 mensili, da cui andava decurtato l'importo annuale di Euro
4.000,00 corrisposto dalla società al socio proprietario”. L'Ufficio afferma che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base del rigetto della domanda di rimborso sono dati forniti dal contribuente stesso;
infatti, si rileva:
- presupposti di fatto: i beni che hanno generato il credito non sono beni ammortizzabili per le ragioni analiticamente indicate nei precedenti gradi di giudizio;
- ragioni giuridiche: l'art. 30, comma 3, lettera c) del Dpr 633/72 prevede l'erogazione del rimborso per l'acquisto di beni ammortizzabili ma non si verte in questa ipotesi.
Inoltre, l'art. 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, individua tassativamente le ipotesi in cui è possibile chiedere il rimborso dell'IVA a credito che emerge dalla dichiarazione annuale. In particolare, fra tali varie ipotesi, vi è quella prevista dal comma 3, lett. c), che prevede la rimborsabilità dell'eccedenza detraibile “limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche”.
Ribadisce, come già evidenziato in sede di appello, che la Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Indirizzo_1, costituita in data 21.12.1994, aveva fino al 2.04.2007 come attività prevalente quella di lavori generali di costruzioni di edifici (codice 45211) e soltanto con decorrenza dall'1.04.2008, come risulta dal registro imprese CCIAA di Catania, ha variato oggetto sociale esercitando prevalentemente l'attività consistente in locazione immobiliare di beni propri (codice 682001) e non più quella di costruzioni di edifici. Infatti, dopo la costruzione dell'unico immobile, edificio commerciale sito in Giarre, Indirizzo_2
i cui costi per l'ultimazione rappresentano l'importo assolutamente prevalente degli acquisti effettuati nel periodo 2007/2009, la Ricorrente_1 S.r.l. stipulava in data 03.04.2007 con il dott. Nominativo_1, contitolare della stessa società insieme alla moglie, contratto di locazione immobiliare per un fabbricato di antichissima costruzione, sito in Acireale Indirizzo_3 di proprietà di quest'ultimo, per un canone locativo annuo di euro 4.000,00, di fatto condizionato da una globale ristrutturazione a carico della società. Detto fabbricato, dopo le necessarie opere murarie, l'installazione di impianti specifici ed essere stato interamente arredato, è stato locato dalla società a soggetti diversi, in periodi diversi, per un canone mensile di euro 1.000,00 come è emerso dalla documentazione esibita dalla Ricorrente_1 S.r.l.. I costi sostenuti per la totale ristrutturazione e arredamento del fabbricato in questione sono risultati tali da non trovare una logica imprenditoriale per l'attività esercitata dalla società, in considerazione dei ricavi realizzati per la locazione dello stesso fabbricato, pari ad euro 1.000,00 mensili, ai quali peraltro andrebbe decurtato l'importo annuale di euro 4.000,00 corrisposto dalla società al proprietario dott.
Nominativo_1. Tutta queste serie di atti ed operazioni di locazione, seppure corretti nella forma, certamente non portano alcun giovamento all'attività immobiliare bensì un reale proficuo tornaconto al socio proprietario degli immobili, dott. Nominativo_1. Tali operazioni sono state in qualche modo utilizzate dalla Ricorrente_1 S.r.l. che ha provveduto a detrarre l'IVA sugli acquisti, richiedendone il rimborso, per cui ciò configura un comportamento elusivo previsto dall'art. 37 bis DPR n. 633/1972 in quanto senza valide ragioni economiche sono stati posti in essere molteplici atti (tra cui la costituzione di una società apparentemente finalizzata alla costruzione di edifici ma in realtà incapace di provvedervi) volti ad ottenere un rimborso altrimenti non ottenibile.
Pertanto, le fatture con data 2007 non possono essere considerate relative a beni strumentali, e quindi ammortizzabili, così come illegittimamente richiesto dalla società, ai sensi del comma 3, lettera c), dell'art. 30 DPR n. 633/1972.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti insistono nelle loro tesi e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'originario appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 3317/2017 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che l'atto di diniego del rimborso - come affermato dalla Cassazione - non ha natura di avviso di accertamento e il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato in quanto indica le ragioni del diniego, per cui il diritto di difesa della società non è stato violato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e ribadito dal giudice di appello. Nel merito il Collegio osserva che 1a Ricorrente_1 s.r.l. dopo la costruzione dell'unico immobile, sito in Giarre, frazione Indirizzo_2, i cui costi per la ultimazione rappresentano l'importo del tutto prevalente degli acquisti effettuati nel periodo 2007/2009, stipulava in data 3.04.2007 con il dott. Nominativo_1, contitolare della stessa società insieme alla moglie, un contratto di locazione immobiliare per un vecchio fabbricato sito in Acireale, Indirizzo_3, di proprietà di quest'ultimo, per un canone locativo annuo di euro 4.000,00 e con l'obbligo a carico della conduttrice di procedere ad una ristrutturazione globale.
I costi sostenuti dalla società per la totale ristrutturazione e per l'arredamento del suddetto fabbricato, considerati i ricavi realizzati con la sublocazione dell'immobile, pari ad euro 1.000,00 mensili, ed il canone annuale di locazione di euro 4.000,00, non rispondono ad alcuna logica imprenditoriale. L'operazione posta in essere, formalmente corretta, non portava alcuna utilità all'attività immobiliare della società (che avrebbe dovuto perseguire finalità di lucro) mentre era molto vantaggiosa per il proprietario del fabbricato. Tuttavia, grazie a questa operazione, la Ricorrente_1 S.r.l. provvedeva a detrarre l'IVA sugli acquisti, richiedendone il rimborso (negato dall'Ufficio).
La condotta della società – ad avviso del Collegio - configura un comportamento elusivo ai sensi dell'art. 37 bis DPR n. 633/1972, in quanto senza valide ragioni economiche ha posto in essere una serie di atti (si consideri, altresì, che la società è stata creata dal dott. Nominativo_1 e dalla moglie ed aveva come oggetto anche la costruzione di edifici ma in concreto non era idonea a realizzare tale finalità) volti ad ottenere un rimborso altrimenti non ottenibile. Ne consegue che le fatture con data 2007 non possono essere considerate relative a beni strumentali e, quindi, non sono ammortizzabili, come invece richiesto dalla società ai sensi del comma 3, lettera c), dell'art. 30 DPR n. 633/1972.
Il principio di diritto sancito dalla Corte di legittimità e richiamato dalla società, secondo cui "Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva”, non è applicabile allorchè si è in presenza di operazioni elusive.
La procedura prevista dal Legislatore, dapprima nell'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973 e poi nell'art. 10 bis della L. n. 212/2000, invocata dalla società, non è pertinente in quanto nella fattispecie l'Ufficio non ha emesso un avviso di accertamento ma ha rigettato un'istanza di rimborso.
Sulla base di quanto sopra esposto, in riforma della sentenza n. 3317/2017 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Catania, appellata dall'Agenzia delle Entrate, il ricorso originario proposto da Ricorrente_1 s.r.l. avverso il diniego del rimborso Iva anno 2007 deve essere rigettato. Applicando il principio della soccombenza, le spese processuali del giudizio di legittimità e del giudizio di riassunzione devono essere poste a carico della Ricorrente_1 s.r.l. e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, decidendo in sede di rinvio dalla
Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n. 3317/2017 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Catania, appellata dall'Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso originario proposto da Ricorrente_1 s.r.l. avente ad oggetto diniego rimborso Iva 2007. Condanna Ric._1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate, che liquida per il giudizio di legittimità in euro 3.645,00 e per il giudizio di riassunzione in euro 3.102,50 oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato