Articolo 157 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 156Articolo 158
Versione
12 maggio 1963
Art. 157. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1943-44, sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1943-44 (articolo 153) ........... L. 585.815.268,21 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 155) ........... " 348.252.423,43
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1944 ... L. 934.067.691,64
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963