Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323 dell'anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 323/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. AB (PA) il 06/08/1971 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNA PERNICIARO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , n. CA (PA) il 18/02/1969 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BERTOLI TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (visto 26.2.2025).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il giorno 28.8.1999 a CA (reg. atti 1999, parte II, serie A, nr. 37);
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25, nata a [...] il [...] di anni 23 e nato Persona_2 Persona_3
a Palermo il 27.05.2005 di anni di anni 20;
− i coniugi si sono separati con sentenza n. 787/2022 di questo Tribunale (l'ordinanza presidenziale risale al 21.5.2020).
2. La domanda relativa alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n.
898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati già dal 2020; da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. La causa dev'essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, perché si provveda sulle ulteriori domande.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il giorno 28.8.1999 a CA (reg. atti 1999, parte II, serie A, nr. 37) da e;
Parte_1 CP_1
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. RIMETTE, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 26/05/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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