CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.272/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della ordinanza resa ex art.702 ter c.p.c. dal
Tribunale di Enna il 10.9.2021 nel giudizio iscritto al r.g. n.530/2019, avente ad oggetto nullità di atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.p.c.
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso – anche disgiuntamente - C.F._1
dall'avv. Gaetano Cantaro e dall'avv.Fabio Cantaro per procura in atti, con domicilio eletto presso il loro studio in Enna corso Sicilia 117
- appellante -
contro
, nato a [...] il [...] c.f. e CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_2
C.F._3
- appellati, contumaci -
1 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi parte appellante ha depositato note di trattazione, concludendo dagli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. al Tribunale di Enna del 2.4.2019,
[...]
esponeva: Parte_1
“L'istante è creditore del sig. condannato con ordinanza CP_1
depositata il 12/12/2017 nel procedimento n.40705/2016 r.g. dal Tribunale
Civile di Roma, a corrispondergli a titolo di risarcimento danni per diffamazione
la somma di euro 3.000,00, oltre spese legali e accessori di legge. Detta
ordinanza, munita di formula esecutiva è stata notificata il 19/3/2018 al
debitore con atto di precetto, col quale gli si è intimato di pagare la somma
complessiva di euro 6.721,95 oltre spese di notifica e successive occorrende.
Il debitore a tutt'oggi non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Il successivo pignoramento mobiliare anche presso terzi ha avuto esito
negativo.
Da ispezione ipotecaria è stato rilevato che il debitore è proprietario di metà
indivisa di unità immobiliari, consistenti nei seguenti fabbricati e terreni in
territorio di Piazza Armerina:
1) fabbricato sezione urbana del Comune di Piazza Armerina, foglio 138
particella 46, subalterno 6 A/3 consistenza vani 9, contrada Costantino
Cicciona senza numero civico;
2 2) terreno sezione terreni del Comune di Piazza Armerina, foglio 138 particella
41 are 34, contrada Costantino Cicciona;
3) terreno sezione terreni del Comune di Piazza Armerina, foglio 138 particella
42 are 17 centiare 20, contrada Costantino Cicciona;
4) terreno sezione terreni del Comune di Piazza Armerina, foglio 138 particella
49 ettaro 1 are 54, contrada Costantino Cicciona;
5) terreno sezione terreni del Comune di Piazza Armerina, foglio 138 particella
50 are 62 centiare 30, contrada Costantino Cicciona;
6) terreno sezione terreni del Comune di Piazza Armerina, foglio 138 particella
138 are 41 centiare 20, contrada Costantino Cicciona.
Su tali unità immobiliari con atto del 10 giugno 2010 notaio numero di Per_1
repertorio 3557/2665, il debitore ha costituito vincolo di destinazione in favore
della IG . Controparte_2
Su tali unità immobiliari l'istante intende esercitare azione esecutiva, resa
inefficace dall'esistenza del vincolo di destinazione, del quale intende ottenere
declaratoria di inesistenza, nullità anche per simulazione assoluta e/o
annullamento e inefficacia ...”
Quindi conveniva e la di lui IG , CP_1 Controparte_2
chiedendo “in via gradatamente subordinata:
1) In via incidentale accertare e dichiarare che alla data - 10 giugno 2010 - di
redazione dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione sulle unità
immobiliari in narrativa descritte da parte del convenuto nato il CP_1
17/5/1959 a Napoli, in favore della IG , nata il [...] Controparte_2
a Nicosia, il dott. era privo delle funzioni notarili e di pubblico Controparte_3
3 ufficiale abilitato alla redazione di atti pubblici, in virtù della sentenza n.6807
del 20 giugno 2006 del Consiglio di Stato, passata in giudicato per effetto
dell'ordinanza dell'8 giugno 2010 della Corte di Cassazione;
2) In via incidentale, disapplicare il decreto emesso il 29 novembre 2011,
pubblicato sulla G.U. n. 99 del 16.12.2011 dal Ministro della Giustizia,
nonostante l'esistenza di giudicato giurisdizionale preclusivo, con il quale è
stato convalidato il decreto di nomina a notaio del dott. in Controparte_3
data 29 maggio 2006, ai sensi dell'art 21 nonies della legge n.241/1990,
trattandosi di atto amministrativo illegittimo per le ragioni in narrativa spiegate;
3) Dichiarare la inesistenza, nullità assoluta, simulazione assoluta e/o,
comunque, inefficacia dell'atto del 10 giugno 2010, col quale il convenuto
nato il [...] a [...], ha costituito vincolo di destinazione CP_1
in favore della IG , nata il [...] a [...], sulle Controparte_2
unità immobiliari in narrativa descritte, per difetto dei requisiti fondamentali
dell'interesse meritevole, dello scopo e dei mezzi destinati allo scopo congrui
rispetto all'interesse perseguito, solo fittiziamente rappresentati ma in realtà
inesistenti, per le ragioni in narrativa spiegate.
Con vittoria di spese, compensi e accessori ex lege”.
Restavano contumaci i convenuti, nonostante regolarmente citati.
Istruita la causa con la documentazione allegata, motivando che “il Giudice
ordinario può disapplicare l'atto amministrativo solo quando la valutazione
della legittimità del medesimo
debba avvenire in via incidentale, ossia quando l'atto non assume rilievo come
causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente” e,
4 inoltre, “venendo all'esame dell'ulteriore domanda, proposta in via gradata e
tesa ad accertare la simulazione assoluta dell'atto, la stessa non può essere
accolta, non risultando sufficientemente provata alla stregua delle presunzioni
indicate dall'attore a sostegno dell'ipotizzata esistenza di un atto simulato …
Né le prove orali articolate in ricorso appaiono rilevanti per ritenere dimostrata
in via logica la simulazione assoluta ovvero al fine di escludere la reale
esistenza delle esigenze esplicitate nell'atto in questione, avendo i relativi
capitoli ad oggetto circostanze generiche e di contenuto negativo ovvero
quelle medesime circostanze indiziarie, che appaiono prive di univocità e
concludenza, in quanto compatibili anche con un atto realmente voluto”, con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del 10.9.2021 il Tribunale di Enna rigettava le domande, nulla disponendo per le spese per la contumacia dei convenuti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone Parte_1
gravame avanti la Corte d'appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione,
ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C. E 2697 C.C.
L'attore non ha mai chiesto la disapplicazione dell'illecito decreto ministeriale di convalida in via principale erga omnes, bensì in via incidentale, in quanto presupposto logico-tecnico-giuridico dell'atto di costituzione del vincolo, ostativo alla realizzazione del diritto soggettivo ad esigere in sede esecutiva quanto liquidatogli dall'Autorità Giudiziaria.
La declaratoria di inesistenza e/o nullità assoluta, previa disapplicazione dell'illecito decreto ministeriale, è
richiesta esclusivamente in relazione all'atto “de quo”, in quanto lesivo del diritto di credito dell'odierno appellante, inesigibile in virtù dell'atto ostativo all'avvio della procedura esecutiva giudiziaria.
5 NEGOZIO GIURIDICO SIMULATO O NULLO PER DIFETTO DI CAUSA
Anche con riferimento alla domanda formulata in via subordinata, l'Ordinanza del primo Giudice è affetta da errore e travisamento dei fatti.
Nell'atto si legge testualmente:
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art.2645 ter c.c., un vincolo di destinazione per far CP_1
fronte ai bisogni della propria figli , nata a [...] il [...] c.f , e dei CP_2 CodiceFiscale_4
suoi eventuali futuri discendenti come meglio specificato in appresso, destinando a tal fine la piena proprieta' in ragione di 1/2 (un mezzo) indiviso degli immobili di proprieta' del medesimo”, ma non ha specificato quali
CP_ fossero i “bisogni” della IG e dei suoi eventuali futuri discendenti.
Ha affermato che i beni oggetto del vincolo di destinazione potevano essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati da lui senza alcuna autorizzazione dei beneficiari, presenti e futuri, né giudiziale;
ha stabilito in anni 90 la durata del vincolo di destinazione ma ha affermato che egli poteva sciogliere il vincolo senza che fosse necessaria alcuna autorizzazione dei beneficiari, presenti e futuri, né giudiziale.
Tali dati, oggettivi e incontestabili, sono sufficienti per l'accoglimento della domanda.
Per mero tuziorismo difensivo, il ricorrente ha richiesto interrogatori formali e prova per testi su articolati specifici e rilevanti, ma tali prove orali non sono state ammesse dal Primo Giudice, che le ha ritenuto non pertinenti.
Tali prove orali erano dirette a provare che la , destinataria del vincolo, nell'arco di ben Controparte_2
otto anni:
- mai ha saputo dell'esistenza dell'atto (di cui ha avuto cognizione per la prima volta solo in sede di mediazione avviata dal ricorrente);
- mai ha saputo dell'esistenza e della localizzazione dei beni immobili, oggetto dell'asserito vincolo;
mai ha beneficiato di “frutti” derivati da tali beni;
- non ha più avuto, dopo la separazione e il susseguente divorzio tra i genitori, alcun rapporto neppure
6 occasionale col padre che si è allontanato da Nicosia e ha interrotto del tutto i rapporti con la CP_1
moglie e le due figlie, andando a vivere a Piazza Armerina;
- non esisteva alcun concreto “interesse meritevole di tutela”, sia perché il convenuto mai si CP_1
CP_ Per era curato sotto il profilo economico delle figlie e , sia perché le due figlie sono rimaste sempre con la madre (titolare di attività imprenditoriali di assoluto rilievo a livello regionale, nazionale e anche internazionale, nelle quali ha inserito anche le figlie), che ha provveduto sempre e da sola ad ogni loro esigenza di vita senza alcun contributo da parte del marito.
In sostanza, il convenuto lungi dal voler assicurare alla IG (che, peraltro non ne aveva avuto CP_1
e non ne aveva bisogno e della quale da anni si disinteressava anche sotto il profilo affettivo) mezzi idonei a far fronte ai suoi bisogni, si è servito fittiziamente dello schema di un lecito negozio per sottrarre le unità
immobiliari alle legittime pretese dei creditori, già allora esistenti e in itinere, come rilevabile dalle ipoteche già iscritte e dai procedimenti anche penali, all'epoca.
Nella fattispecie in esame, quindi, il difetto di “causa”, comporta la nullità assoluta del negozio giuridico in questione, essendo solo apparente e non effettiva, né riscontrata, quella astrattamente enunciata.
MEZZI DI PROVA
“Ove occorra, in via istruttoria, si insiste per l'ammissione degli interrogatori formali degli odierni appellati e della prova per testi col teste e sui capitolati formulati nel ricorso introduttivo del presente giudizio”.
Restano contumaci gli appellati e , CP_1 Controparte_2
nonostante la regolare notifica dell'atto di appello.
Con ordinanza del 18.3.2022, “rilevato che la causa appare matura per la
decisione senza necessità di ulteriore istruzione”, viene fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 26.9.2024 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'attore deduce di essere creditore di e di voler assoggettare CP_1
ad esecuzione forzata, in virtù del titolo esecutivo in suo possesso (ordinanza del 12.12.2017, del Tribunale di Roma, emessa nel giudizio civile r.g.
n.40705/2016), il compendio immobiliare di proprietà del convenuto sul quale era stato però costituito un vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c.,
allegando che il rogito del 10.6.2010 del notaio di Controparte_3
Grammichele rep. n.3557 racc. n.2685 fosse da ritenersi radicalmente nullo
(poiché il dr. era privo delle funzioni notarili) e, in subordine, Controparte_3
perché l'atto fosse privo di causa concreta e non realizzasse un interesse meritevole di tutela, essendo posto in essere al solo fine di sottrarre ai creditori la generica garanzia costituita dai propri beni.
In ordine alla domanda principale, chiede che il Giudice civile adito proceda alla disapplicazione del D.M. emesso il 29.11.2011 (pubblicato sulla G.U.R.I.
del 16.12.2011), con cui il Ministro della Giustizia aveva convalidato il precedente Decreto di nomina a notaio di , assumendo Controparte_3
l'illegittimità del provvedimento, perché emesso nonostante il giudicato della decisione del Consiglio di Stato che lo aveva escluso dalle prove del concorso notarile.
L'attore, quindi, invoca il potere di disapplicazione del Giudice ordinario (ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n.2248, All. E), che ove riscontri l'illegittimità dell'atto amministrativo presupposto, decida la questione sottoposta alla sua cognizione (la validità del rogito notarile del 10.6.2010
8 costitutivo del vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.p.c.), come se l'atto fosse tamquam non esset.
L'appellante, dunque, rappresenta che il suo diritto di credito, da soddisfare attraverso l'esecuzione forzata sui beni del debitore, è pregiudicato dall'atto di costituzione del vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c. rogato nel 2010, in realtà nullo perché il rogante non aveva la qualifica di Notaio e l'atto non poteva essere qualificato “atto pubblico” (necessaria per la validità ed efficacia del vincolo), perchè il decreto ministeriale in “sanatoria” sarebbe illegittimo e meritevole di disapplicazione, emesso in violazione del giudicato amministrativo, per quanto concerne la persona qui di interesse.
Quindi, la disapplicazione dell'atto amministrativo richiesta al Giudice ordinario,
è effettivamente funzionale alla dichiarazione di nullità dell'atto di costituzione del vincolo, finalizzata alla tutela del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore inadempiente. Non si può dunque dire, in contrario a quanto affermato dal primo giudice, che la questione della illegittimità del D.M. del 29 novembre 2011 sia stata posta dall'attore in via principale e perciò non esaminabile dal giudice ordinario.
E, in effetti, il D.M. del 29 novembre 2011 non può ritenersi legittimo e va disapplicato alla presente fattispecie, perché esso non può superare il passaggio in giudicato della sentenza con cui il Giudice amministrativo ha sancito l'esclusione del Dottore dal concorso notarile.
L'art.21-nonies della legge 7 agosto 1990 n.241 prevede che:
“(…) 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine
9 ragionevole”.
Il presupposto di applicabilità della norma è che il provvedimento (nella specie,
il decreto di nomina a notaio del Dottore) sia annullabile.
La norma è inapplicabile al caso di specie perché qui il provvedimento che aveva nominato Notaio il dott. non è (più) annullabile, ma è Controparte_3
già stato espunto dal mondo giuridico con la sentenza passata in giudicato che ha già annullato o dichiarato nullo quel provvedimento.
E, infatti, secondo Consiglio di Stato sez. V 24/04/2013 n.2278, ma anche
Consiglio di Stato sez. IV 29/12/2014 n.6384, “In via generale, deve ritenersi
sicuramente ammissibile la convalida di un atto nelle more del giudizio, in virtù
delle disposizioni contenute nell'art.21 nonies l. 7 agosto 1990 n.241. D'altro
canto, la disposizione contenuta nell'art.6 l. 18 marzo 1968 n.249 (tuttora
vigente e certamente compatibile con le disposizioni contenute nella l. 7
agosto 1990 n.241), consente la convalida o la ratifica degli atti viziati da
incompetenza anche in pendenza di gravame, in sede amministrativa o
giurisdizionale, anche di appello, con la sola esclusione dell'ipotesi che sia
intervenuta una sentenza passata in giudicato”.
Nel caso di specie si è in presenza della sentenza del Consiglio di Stato n.
6807 del 21 novembre 2006 (doc. 3 fascicolo ricorrente in primo grado),
passata in giudicato, non superabile dalla sanatoria disposta dal D.M. 29
novembre 2011.
La domanda dell'attore è perciò fondata, rimanendo perciò assorbiti gli altri motivi del gravame.
Consegue anche una nuova disciplina delle spese di entrambi i gradi di causa,
10 da liquidarsi secondo il D.M. n.55/2014 per quelle del procedimento avanti il
Tribunale e secondo il D.M. n.147/2022 per il procedimento avanti la Corte,
riferite allo scaglione inerente il valore da € 5.201/00 ad € 26.000/00, in cui ricade il credito del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.272/2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Enna il 10.9.2021 nel giudizio iscritto al r.g.
n.530/2019:
dichiara la nullità ed inefficacia nei confronti di dell'atto del Parte_1
10 giugno 2010, col quale il convenuto , nato a [...] il CP_1
17.5.1959, ha costituito il vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c. in favore di , nata a [...] il [...], sulle unità immobiliari in Controparte_2
detto atto descritte.
Condanna e al pagamento in solido delle CP_1 Controparte_2
spese di giudizio avanti il Tribunale in favore di , che liquida Parte_1
in € 2.000/00 per il primo grado, oltre 15% per rimborso forfetario spese, €
314/00 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Condanna e al pagamento in solido delle CP_1 Controparte_2
spese di giudizio per il grado di appello in favore di , che Parte_1
liquida in € 2.500/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 382/50 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
11 Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
12