Articolo 6 della Legge 11 gennaio 1979, n. 13
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 febbraio 1979
Art. 6.
Le misure dell'indennita' di prima sistemazione, di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, sono fissate per i dirigenti postelegrafonici come segue:
L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e con qualifiche superiori;
L. 170.000 per il rimanente personale.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1979
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