Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di conSIlio, composta dai SIg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso ConSIliere dott.ssa Maria Carla Arena ConSIliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 374/2023 R.G.L., vertente TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Calabria 82, presso l'ufficio legale distrettuale , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Pietro Capurso, CF , pec C.F._1
, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato Email_1 generale alle liti a rogito del dott. notaio in Roma Persona_1 appellante CONTRO
, CF nata a [...] il [...], nella Controparte_2 C.F._2 qualità di coerede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Itala Grazioso, Persona_2 CF presso il cui studio in Bivongi (RC) via XXIV Maggio 61, è C.F._3 elettivamente domiciliare, pec: Email_3 appellata – appellante incidentale
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso iscritto al ruolo in data 13.07.2022 la SI.ra adiva il Controparte_2 Tribunale di Locri, convenendo in giudizio l' , esponendo che in data 19/10/2021 le era CP_1 stata notificata lettera raccomandata R/R n.649826047722, dalla Direzione Provinciale di Reggio Calabria U.O. Verifica e Recupero Prestazioni Indebite, con la quale si comunicava che, nel periodo dal 01/01/2002 al 01/12/2004, sulla pensione CAT. IO n:60026843 della OR , CF , deceduta in data 26/04/2010, era Persona_2 C.F._4 stata corrisposta la somma di € 4.521,14 per maggiorazioni sociali non spettanti per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge. Sosteneva l che, nonostante la partita debitoria fosse stata notificata alla Pt_1 pensionata il 07/12/2004 e, successivamente, il 16/11/2011 al coniuge superstite, deceduto il 02/03/2015, non era pervenuto alcun riscontro economico dall' che doveva Pt_1 procedere al recupero nei confronti degli eredi e, in mancanza, del recupero coattivo, avvalendosi anche dell'Agente di riscossione competente.
Contro la richiesta dell' , in data 14/01/2022 aveva presentato ricorso CP_1 amministrativo n. protocollo 6792.14/01/2022.0000294, adducendo l'intervenuta CP_1 decadenza dal diritto alla ripetizione dell'indebito, ma l non aveva risposto, CP_1 maturandosi il c.d. silenzio rigetto, decorsi 90 giorni. Pertanto, la ricorrente proponeva ricorso, eccependo l'intervenuta decadenza, poiché per gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali, l'art 13, comma 2 L. 412/1991 imponeva all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Se la verifica riguardava “redditi non conosciuti” (cioè, debiti non presenti nelle banche dati a disposizione dell' ) che determinavano un indebito pensionistico, gli stessi dovevano essere Pt_1 recuperati entro l'anno successivo a quello nel corso del quale era stata resa, da parte del pensionato, la dichiarazione di dati completi. Se, invece, si trattava di “redditi conosciuti” (es. pensioni o assegni già in godimento dal pensionato o dai suoi familiari comunicate al Casellario Centrale), il recupero doveva essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante. L' , nella lettera del 12/10/2021, aveva dichiarato che la partita debitoria era stata CP_1 notificata alla pensionata il 07/12/2004, e successivamente al coniuge superstite. A seguito di richiesta di accesso agli atti, effettuato in data 19 maggio 2022, l CP_1 aveva rilasciato la relativa documentazione L' , con lettera del 05/11/2004, pervenuta il 07/12/2004, aveva comunicato alla CP_1 SI.ra : 1) di aver ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni Persona_2 2002 e 2003; 2) che i redditi dichiarati comportavano una riduzione dell'importo mensile della sua pensione da € 527,00 a € 418,00, 3) che dal 1° gennaio 2005 avrebbe ricevuto i nuovi importi;
4) che l'importo complessivo delle somme riscosse in eccedenza era di euro 4.521,14, affermando che, nel rispetto della normativa in vigore, “l si adopererà per CP_1 non procedere al recupero di queste somme; laddove fosse inevitabile, le sarebbero state proposte comunque le più agevoli condizioni di pagamento rateale;
e che sarebbe stato cura dell' , in ogni caso, informarla tempestivamente”. Pt_1 Tale atto non conteneva una richiesta di recupero, valida a fini decadenziali. Solo con lettera raccomandata A.R. del 03/11/2011, pervenuta il successivo 16/11/2011, l si era rivolto al coniuge superstite, , senza alcuna CP_1 Persona_3 menzione della sua qualità di erede, informandolo che doveva pagare la somma di € 4.521,14 corrisposta in più sulla pensione cat. IO n.60026843 intestata a Persona_2
, precisando che lo stesso valeva come atto interruttivo della prescrizione.
[...] Non esisteva una richiesta di recupero dell' alla OR , e
CP_1 Persona_2 la lettera inviata al vedovo, pur con l'esplicitazione di avere quale atto interruttivo della prescrizione, non valeva come atto interruttivo della decadenza ex art. 13, comma 2, L. 412/1991. Nulla, quindi, poteva chiedere l , alle eredi della OR , in
CP_1 Persona_2 quanto l'obbligazione' richiesta dall' dopo la sua morte, non faceva parte del patrimonio
CP_1 della defunta, essendo l già decaduto, posto che, allorquando aveva formulato la
CP_1 richiesta al vedovo nel 2011 era già incorso nella decadenza ex art. 13, comma 2 L. n.412 del 1991. Costituitosi, l' chiedeva il rigetto del ricorso.
CP_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 643/2023 pubblicata il 03.07.023, il Tribunale di Locri così provvedeva: “Accoglie il ricorso per le motivazioni addotte in parte motiva e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna l alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente già recuperato. 3) Condanna, l in persona del legale rappresentate pro CP_1 3
tempore al pagamento delle spese e competenze di lite, che liquida in euro 700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Affermava che l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso degli anni aveva progressivamente introdotto il principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel percipiente in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento doveva essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne era chiesta la restituzione, nonché l'assenza di dolo dell'interessato nella causazione dell'errore che ha determinato detta prestazione. Negli anni si erano susseguiti diversi contrasti in merito al riconoscimento del “dolo” del beneficiario oppure dall'errore imputabile esclusivamente all'ente, posto che l'irripetibilità trovava sempre il suo fondamento nella buona fede o nel legittimo affidamento del percipiente. La contestazione mossa dall' con l'avviso di addebito del mese ottobre 2021, Pt_1 oggetto di impugnazione, risaliva agli anni 2003/2004, ma dalle allegazioni in atti non vi era prova delle notifica nel tempo di validi atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, il credito era estinto per intervenuta prescrizione. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' . CP_1 Esponeva che l'indebito traeva origine dalla percezione di somme a titolo di maggiorazione sociale non spettanti per superamento del requisito reddituale. La titolare della prestazione previdenziale e dante causa dell'odierna appellata, SI.ra
, aveva comunicato tardivamente la propria situazione reddituale, Persona_2 causando in tal modo il pagamento delle somme non dovute. Con raccomandata del 05.11.2004 regolarmente ricevuta il 07.12.2004, l aveva comunicato la riduzione CP_1 dell'importo mensile della pensione e l'indebito maturato. Nel 2010 la SI.ra era deceduta, sicché gli eredi era subentrata nella posizione Per_2 debitoria nei confronti dell'Istituto. Con nota del 03.11.2011 l aveva chiesto la restituzione della somma nei confronti CP_1 del marito della SI.ra , SI. . La raccomandata era stata Per_2 Persona_3 regolarmente ricevuta in data 16.11.2021, ma senza riscontro. Deceduto il SI. il 02.03.2015, in data 12.10.2021 l'Istituto aveva richiesto la CP_2 restituzione delle somme nei confronti di e , nella Parte_2 Controparte_2 qualità di eredi. La sentenza era errata atteso che la prescrizione del credito non era stata neanche eccepita dalla ricorrente, non era rilevabile d'ufficio dal giudice e, avuto riguardo agli atti interruttivi del 2004 e 2011, non si era verificata. CP_ La ricorrente aveva dedotto la decadenza dell' dal diritto a richiedere la restituzione delle somme, nonché l'applicazione della cd. sanatoria degli indebiti pensionistici ai sensi dell'art. 52 L.n.88/89 e illogicamente il Tribunale aveva accolto la domanda facendo riferimento ad una normativa estranea alla fattispecie dedotta in giudizio, cui si applicava l'art. 13 L. 412/1991 La SI.ra era titolare di pensione categoria IO con maggiorazioni Persona_2 sociali per reddito. La prestazione previdenziale era, pertanto, soggetta alla verifica dei redditi. Solo nel 2004 aveva comunicato i redditi del 2002 e 2003; l' aveva provveduto CP_1 al controllo della situazione reddituale della pensionata e da questo controllo era emerso che il reddito della stessa superava il limite di legge, sicché la pensionata aveva percepito maggiorazioni sociali che non le spettavano. 4
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, CP_1 prevista dal citato art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorgeva unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorreva sino a quando il titolare non avesse comunicato il dato reddituale completo. CP_ Nel caso di specie l era venuto a conoscenza del reddito della dante causa SI.ra solo nel 2004, e tempestivamente – a fine 2004 – aveva comunicato la richiesta di Per_2 restituzione delle somme, sicché nessuna decadenza era maturata. Successivamente, dopo il decesso della SI.ra , aveva provveduto prima alla Per_2 richiesta di restituzione dell'indebito nei confronti del SI. , erede, e dopo Persona_3 il decesso di quest'ultimo, alla richiesta di restituzione delle somme, alle eredi Parte_2
e , sicché nessuna prescrizione – peraltro neanche eccepita –
[...] Controparte_2 era maturata. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitasi, affermava che, contrariamente a quanto sostenuto Controparte_2 dall'appellante, l aveva ricevuto con tempestività la comunicazione dei redditi per gli CP_1 anni 2002 e 2003, da parte della IG.ra , dante causa dell'odierna Persona_2 appellata, ma non aveva mai provveduto a richiede la restituzione delle somme maggiorate liquidate sulla pensione CAT. IO N.60026843. Ciò risultava dalla lettera datata 05/11/2004, pervenuta il 07/12/2004 alla SI.ra . Per_2
, che non aveva mai ricevuto richieste di pagamento dell'indebito da parte Persona_2 dell' solo dopo il suo decesso, avvenuto in data 26/04/2010, l'Istituto, in data CP_1
16/11/2011 si era rivolto al coniuge superstite SI. , senza peraltro alcuna Persona_3 menzione della sua qualità di coerede, informandolo che doveva pagare la somma di € 4,521,14 che era stata corrisposta in più sulla pensione cat. IO n.600268443 intestata a
, precisando, per la prima volta, che lo stesso valeva come atto Persona_2 interruttivo della prescrizione. Successivamente al decesso del , la medesima richiesta in data Persona_3 19/10/2021 era stata rivolta alle sue eredi, tra le quali la odierna appellata. Ribadiva quanto già esposto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e cioè che non essendo stata espressamente richiesta alla SI.ra la Persona_2 restituzione delle somme e non avendo mai proceduto al recupero nei termini di legge, entro il secondo anno successivo all'accertamento dell'indebito, l , era incorso nella CP_1 decadenza ai sensi dell'art. 13, comma 2, L. 412/1991. L' avrebbe dovuto provvedere al recupero di quanto eventualmente pagato in CP_1 eccedenza l'anno successivo alla verifica dell'indebito pagamento, iniziando il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato anche senza provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso. Trattandosi di prestazione (pensione di invalidità al lavoro) soggetta alla disciplina dell'indebito previdenziale, nel caso di specie non si applicava l'art. 2033 c.c., bensì l'art. 13, comma 2 L. 412/1991 e l era abilitato al recupero di quanto indebitamente Pt_1 corrisposto, purché nel rispetto del termine decadenziale entro il quale era legittimato a procedere. Non avendo esercitato il proprio diritto entro il tempo richiesto dalla legge ed essendo perciò incorso nella decadenza, a nulla valeva che l , con le sue richieste, CP_1 rispettivamente del 16/11/2011 e del 19/10/2021, avesse dichiarato di interrompere i termini di prescrizione. Proponeva appello incidentale chiedendo - in considerazione dell'errata motivazione CP_ della sentenza, nel capo in cui aveva ritenuto non dovuta all' la somma richiesta per intervenuta prescrizione del diritto e non per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 13, 5
comma 2, della legge n.412 del 1991 - rigettare l'appello per intervenuta decadenza del diritto a richiedere la ripetizione dell'indebito. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È fondato il motivo di appello con cui l ha lamentato l'erroneità della sentenza, CP_1 che aveva dichiarato prescritto il credito, senza che la relativa questione fosse stata introdotta al giudizio dalle parti ed avesse costituito materia del contendere. Una tale affermazione è conforme alle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed effettivamente, la sentenza dichiarando la prescrizione del diritto di credito vantato dall' ha emesso una pronuncia su una CP_1 fattispecie non costituente materia controversa fra le parti e dalle stesse non introdotta al giudizio. Sull'erroneità della sentenza in punto di declaratoria di prescrizione del diritto ha concordato anche l'appellata che, proprio “in considerazione dell'errata motivazione della CP_ sentenza, nel capo in cui aveva ritenuto non dovuta all' la somma richiesta per intervenuta prescrizione del diritto e non per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n.412 del 1991”, ha proposto appello incidentale, chiedendo dichiararsi la decadenza ex art. 13, comma 2, L. 412/1991. La sentenza deve, dunque, essere riformata.
5. Deve ora procedersi alla disamina dell'eccezione, proposta alla ricorrente sin dal giudizio di primo grado, di decadenza dell dal diritto di procedere al recupero CP_1 dell'indebito ex art. 13, comma 2, L. 412/1991. Nella specie il thema decidendum non riguarda l'intrinseca ripetibilità delle somme erogate indebitamente dall'istituto, bensì unicamente l'accertamento della tempestività dell'azione di recupero, rispetto al superamento del reddito non regolarmente comunicato dal pensionato per gli anni accertati. Rispetto alla ripetibilità di tali somme (sulla cui natura indebita non vi è contestazione), trova applicazione il principio, espresso dalla giurisprudenza, secondo cui “… la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla CP_1 sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). (ex multis Cass. 13918/2021). La stessa sentenza ha affermato che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l provvede al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": Pt_1 6
iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato
- e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso”.
6. L' ha dedotto che l'indebito traeva origine dalla percezione di somme a titolo di CP_1 maggiorazione sociale non spettanti per superamento del requisito reddituale. La titolare della prestazione previdenziale, dante causa dell'odierna appellata, SI.ra
, aveva comunicato tardivamente la propria situazione reddituale, Persona_2 causando in tal modo il pagamento delle somme non dovute. Con raccomandata del 05.11.2004 regolarmente ricevuta il 07.12.2004, l aveva comunicato la riduzione CP_1 dell'importo mensile della pensione e l'indebito maturato. CP_ L' era venuto a conoscenza del reddito della dante causa SI.ra solo nel Per_2 2004, e tempestivamente – a fine 2004 – aveva comunicato alla stessa la richiesta di restituzione delle somme, sicché nessuna decadenza era maturata. L'efficacia recuperatoria della comunicazione del 05.11.2004 è negata dall'appellata/appellante incidentale, mentre è riconosciuta solo per le richieste del 16/11/2011 indirizzata al coniuge superstite e del 19/10/2021 indirizzata alle eredi della
, fra cui l'odierna appellata. Per_2 Si impone, dunque, la disamina della comunicazione del 05.11.20024. Con essa l aveva comunicato: “… Abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei CP_1 redditi per gli anni 2002 e 2003 … i redditi dichiarati, in base a precise disposizioni che l è tenuto ad applicare, comportano una riduzione dell'importo mensile della sua CP_1 pensione: l'importo lordo mensile è passato da euro 527,00 a euro 418.00. … . I redditi che ci ha comunicato comportano anche una variazione degli importi già riscossi. L'importo complessivo delle somme riscosse in più è di euro 4.521,14. Nel rispetto della normativa in vigore (articolo 13 della legge 412/1991) l si CP_1 adopererà per non procedere al recupero di questa somme;
laddove fosse inevitabile, le proporrà comunque le più agevoli condizioni di pagamento rateale. Sarà nostra cura in ogni caso informarla tempestivamente”. Orbene, a fronte del tenore letterale di siffatta comunicazione, è fondato l'appello incidentale secondo cui ad essa non può essere annesso valore di formalizzazione della richiesta di restituzione dell'importo indebito e/o di comunicazione al pensionato dell'avvio del procedimento amministrativo di recupero. Se, infatti, l ha comunicato alla pensionata che i redditi comunicati per gli anni CP_1 2002 e 2003 comportavano una riduzione dell'importo mensile della pensione e degli importi già corrisposti, con un pagamento eseguito in eccedenza di € 4.521,14, con quella comunicazione l non ha formalizzato alcuna richiesta di restituzione, avendo in CP_1 contrario affermato: “Nel rispetto della normativa in vigore (articolo 13 della legge 412/1991) l si adopererà per non procedere al recupero di questa somme” e laddove ciò non CP_1 fosse stato possibile avrebbe proposto modalità agevoli di pagamento rateale, che l si CP_1 impegnava a comunicare. L'intendimento di non procedere al recupero della somma di € 4.521,14 è testualmente esplicitato, sì che è infondato l'assunto dell'appellante, a tenore del quale con la comunicazione del 05.11.2004 sarebbe stata richiesta la restituzione delle somme, impedendo il verificarsi della decadenza. La comunicazione, in via di principalità, afferma il contrario: l'intendimento di non procedere al recupero, aggiungendo che, ove ciò non fosse stato possibile, sarebbero state proposte modalità rateali di pagamento, che l' si impegnava a comunicare. CP_1
Non risulta che nel termine di cui all'art. 13, comma 2, L. 412/1991, l abbia CP_1 richiesto la restituzione dell'indebito nell'intero o con pagamento rateizzato, con la conseguenza che la richiesta del 16/11/2011, questa sì con finalità recuperatoria, inoltrata 7
al coniuge superstite, è intervenuta ben oltre il termine decadenziale, Persona_3 così come, ovviamente, la richiesta del 12.10.2021 indirizzata alla ricorrente/appellante incidentale. Per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello incidentale, l deve dichiararsi CP_1 decaduto dal diritto di richiedere la ripetizione della somma di € 4.521,14 indebitamente erogata in favore di . Persona_2 L'esito vittorioso della lite conseguito da , n.q., impone la condanna Controparte_2 dell' al pagamento, in favore del difensore distrattario della ricorrente/appellante, delle CP_1 spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1.312,00, oltre accessori come per legge, e del giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , n.q. nella qualità Controparte_2 di coerede di , nonché sull'appello incidentale da questa proposto, Persona_2 avverso la sentenza n. 634/2023 emessa dal Tribunale di Locri pubblicata il 03.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dall' e in riforma dell'impugnata CP_1 sentenza, dichiara che la prescrizione del diritto dell' alla ripetizione del CP_1 pagamento indebito non ha costituito materia del contendere fra le parti.
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da n.q., dichiara Controparte_2 l decaduto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L. 412/1991, dal diritto di procedere CP_1 al recupero della somma di € 4.521,14, indebitamente erogata in favore di
[...]
. Persona_2 3. Condanna l al pagamento, in favore del difensore distrattario della CP_1 ricorrente/appellante incidentale, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1.312,00, oltre accessori come per legge, e del giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di conSIlio del 11 giugno 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti