Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5708/2020 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. quali eredi con beneficio di inventario
[...] C.F._2
di (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. DE PE C.F._3
NAVASQUEZ STEFANO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Via Vecchia Ferriera nr. 57
ATTORI
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
ROSSI FRANCESCO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Schio (VI), Piazza A. Da Schio nr. 22
e
(c.f. ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._5 Per_1
, rappresentata e difesa dall'avv. PIETRIBIASI SILVIA del Foro di Vicenza e
[...]
con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Torrebelvicino (VI),
pagina 1 di 15
CONVENUTI
avente ad oggetto: Donazione
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adìto – preso atto della riassunzione del giudizio da parte degli eredi del defunto attore, con contestuale ratifica di ogni attività
anche processuale, precedentemente svolta nell'interesse del de cuius –
disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione o difesa, così decidere:
a) Accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma delle donazioni compiute dal sig. in data 30/09/2010 e 04/11/2010 a mezzo di due PE
bonifici bancari in favore del sig. per l'importo complessivo Controparte_1
di Euro 50.000,00;
b) Per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione, in favore Controparte_1
degli eredi del defunto , dell'importo indebito di Euro 50.000,00, PE
aumentato degli interessi legali maturati ed a maturare sulla suddetta somma dal trasferimento sino all'effettivo rimborso.
In ogni caso con vittoria delle spese e compensi, incluse spese generali, IVA e
CPA come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA SORGATO DAMIANO:
L'avv. Francesco Rossi, richiamandosi ai propri atti e rifiutando il contraddittorio su domande nuove, precisa le proprie conclusioni così come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni diversa istanza disattesa,
pagina 2 di 15 1. In via preliminare, rilevato che il difetto di rappresentanza del sig. Per_1
, già eccepito nella comparsa di costituzione e risposta del 22/11/2020,
[...]
persiste e non può più essere sanato ex art. 182 c.p.c a causa della cessazione dell'incarico dell'amministratore avvenuta nel momento del decesso del sig.
(20/11/2020), dichiarare la domanda PE
inammissibile/estinta/improcedibile/annullabile/nulla.
2. In via principale, nel merito, rigettare ogni richiesta di parte attrice perché
infondata in fatto e in diritto per i motivi in narrativa.
3. In ogni caso, condannare la sig.ra e il sig. Controparte_3 [...]
, in solido, a rifondere le spese di lite, con 15% spese forfettarie, Parte_2
IVA e CPA specificando la condanna in proprio della sig.ra CP_3
essendo stata ella stessa ad aver instaurato l'odierna causa in carenza di potere di rappresentanza dell'originario attore, oggi deceduto, sig. . “ PE
PER LA PARTE CONVENUTA : Controparte_2
L'avv. Silvia Pietribiasi, per la sig.ra , chiede l'accoglimento Controparte_2
delle conclusioni così come formulate nel proprio atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, nella Controparte_3
sua qualità di procuratrice speciale del sig. , conveniva in giudizio PE
, figlio del predetto, esponendo quanto segue: Controparte_1
- il sig. , nell'anno 2010, mediante due bonifici bancari in PE
data 30.09.2010 e 04.11.2010, rispettivamente di € 15.000 e di € 35.000, donava pagina 3 di 15 al proprio figlio la somma di € 50.000, trasferendola dal Controparte_1
proprio conto corrente a quello del figlio;
- l'accettazione di tale donazione era pacifica, incontestabile e per fatti concludenti, non avendo mai il sig. provveduto a restituire Controparte_1
tale somma al padre;
- tale donazione era nulla per difetto di forma mancando dell'atto pubblico previsto, a pena di nullità, dall'art. 782 c.c. trattandosi di donazione diretta non di modico valore;
- con missiva del 27.08.2020, era stata richiesta la restituzione dell'importo al donatario ma lo stesso non era stato effettuato.
L'attrice concludeva, quindi, previa declaratoria della nullità delle donazioni ricevute dal sig. per difetto di forma, per la Controparte_1
condanna di quest'ultimo a restituire l'importo di € 50.000, aumentato degli interessi legali maturati e maturandi sulla suddetta somma.
II. Si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1
preliminarmente, il difetto di rappresentanza dell'attore ex art. 182 c.p.c. in quanto la procura rilasciata dal sig. a era da CP_4 Controparte_3
ritenersi inefficace, a seguito dell'apertura dell'amministrazione di sostegno a favore del sig. , avvenuta con provvedimento del Giudice Tutelare, Per_1
depositato in data 16.04.2019. In ogni caso, anche ove la procura fosse ritenuta valida, sussisterebbe comunque l'invocato difetto di rappresentanza in quanto mancava l'autorizzazione del GT alla promozione del presente giudizio in nome e per conto del beneficiario.
pagina 4 di 15 Quanto al merito rilevava che non sussisteva alcun elemento a sostegno della tesi secondo la quale i bonifici di cui trattasi sarebbero stati eseguiti con spirito liberale. Concludeva, pertanto, in via principale per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
III. All'udienza del 12.03.21 il giudice veniva interrotto a seguito del comunicato decesso di . Lo stesso veniva riassunto dagli eredi, PE
odierni attori, e All'udienza del Controparte_3 Parte_2
20.10.21 erano concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c. e alla successiva udienza del 23.03.22 erano ammesse le istanze istruttorie delle parti come da verbale.
Con successivo decreto del 11.07.22 il precedente g.i. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede sig.ra Controparte_2
litisconsorte necessario.
IV. Si costituiva in giudizio formulando le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“in via principale, rigettare le domande di parte attrice, riassunte dai coeredi sig.ra e , perchè Controparte_3 Parte_2
infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi sia pronunciata una qualsiasi condanna nei confronti della sig.ra contenere la Controparte_2
responsabilità di quest'ultima nella sua quota ereditaria ed esclusivamente con i beni ereditari e limitatamente al valore di questi essendo la stessa costituita in qualità di erede con beneficio d'inventario del sig;
cosi come da PE
documentazione allegata agli atti;
pagina 5 di 15 in ogni caso, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite e, in particolare, dispondendo che la sig.ra versi tale rimborso “in CP_3
proprio” avendo ella conferito, in nome e per conto del sig , ma PE
senza averne i poteri, la procura per instaurare la presente causa.”
V. All'udienza del 09.02.23 erano concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c. a seguito della costituzione della convenuta sig.ra Effettuati Controparte_2
alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentativo di conciliazione, con esito negativo, erano sentiti i testi ammessi e la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.03.25. Subentrato il sottoscritto g.i. dal
03.10.24, era anticipata l'udienza di p.c. al 14.11.24 in modalità cartolare. Le
parti, quindi, precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza del 14.11.24.
VI. La domanda attorea è fondata.
VI.
1. L'eccezione di difetto di rappresentanza formulata dal convenuto non è meritevole di accoglimento. Controparte_1
Deve osservarsi in proposito che la Suprema Corte (cfr. Cass. 16052/2024)
ha statuito che: “il decreto di apertura della amministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontaria se e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali il Giudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dalle norme che regolano l'interdizione e la inabilitazione. Qualora la persona, anteriormente all'apertura di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente,
come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità di pagina 6 di 15 liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di ffidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al mandatario. Se successivamente è
nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazioni dell'interdetto o dell'inabilitato, venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne.
A mente dell'art 1722 c.c., infatti, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante comporta l'estinzione del mandato;
nulla dice la norma, per il caso in cui il mandante divenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno, ma è evidente che lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del mandante (Cass. n. 3600 del 08/02/2024, in motivazione). L'art 1722 c.c. è stato scritto in un momento storico in cui le uniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizione e la inabilitazione, e – verosimilmente per un difetto di coordinamento- non è stato aggiornato dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce nel codice la nuova misura di protezione per la persona priva di autonomia. Tuttavia, l'art. 411 c.c., introdotto dalla predetta legge 6/2004,
consente di estendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decadenze previste per l'interdetto o l'inabilitato, sebbene con la specifica indicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità di agire va limitata nella minore misura possibile;
ne discende -a cascata- che si estendono al beneficiario gli effetti pagina 7 di 15 delle limitazioni imposte che siano previsti ex lege (e quindi anche gli effetti previsti dall'art 1722 c.c.) sia pure con riferimento ai soli atti espressamente indicati dal Giudice tutelare. Ciò vale non solo nel caso in cui sia nominato amministratore di sostegno persona diversa dal precedente rappresentante volontario, ma anche nel caso in cui sia nominata la stessa persona che, in questo caso, trarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura, ma dal decreto di apertura della amministrazione di sostegno, entro il perimetro tracciato e con i limiti in esso imposti, ad esempio l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.”
Nella presente circostanza il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno a beneficio di (doc. 2 prod. Sorgato PE CP_1
prevedeva, tra l'altro, quanto segue:
Deve ritenersi pertanto che la procura generale rilasciata in data
24.05.2014 a fosse decaduta. Controparte_3
Pur tuttavia tale circostanza non comporta le conseguenze che vorrebbe trarne l'originario convenuto, in quanto “il difetto di legittimazione (in relazione alla capacità processuale e quindi al rilascio di valida procura ad causam) dà luogo ad un vizio sanabile sia indirettamente, in conseguenza di un giudicato interno (cfr. ad es. Cass. 1984/ 3554) sia direttamente, mediante la costituzione del rappresentante legale, nei vari gradi del giudizio, sia attraverso atti di ratifica o di accettazione anche implicita (per facta concludentia) del contraddittorio” (Cfr. Cass. 1070/2000; Cass. 1987 n. 1186; 1970 n. 1911; 1980
pagina 8 di 15 n. 1592; 1996 n. 4065 tra le tante) e, nella fattispecie, a seguito del decesso del sig. si sono costituiti la sig.ra e il sig. PE Controparte_3 [...]
eredi con beneficio di inventario del predetto Parte_2 Per_1
e quindi sicuramente legittimati a stare in giudizio, con la conseguenza
[...]
che l'eccezione formulata dal convenuto si appalesa priva di pregio.
VI.
2. Quanto al merito della domanda attorea si evidenzia come appaia incontestabile, sebbene inizialmente genericamente contestata dal convenuto sig. , la dazione dell'importo di € 50.000 da parte del padre al Controparte_1
figlio, mediante due bonifici bancari rispettivamente di € 15.000 e di € 35.000
effettuati nel 2010. Il convenuto originario, nella propria comparsa di costituzione, contestava in maniera generica la sussistenza del pagamento e che sussista, comunque, alcuno spirito di liberalità. In prima memoria ex art. 183/6 c.p.c. sosteneva che si trattasse di un prestito da parte del padre per l'acquisto della propria abitazione, avvenuto nell'anno 2011.
I testi escussi sul punto in istruttoria fornivano versioni contrastanti rispetto alla causa della dazione. Il teste (ud. del 18.06.24), ex Tes_1
convivente di , confermava che si trattava di un prestito, in Controparte_2
quanto glielo aveva riferito ad una grigliata durante le feste PE
natalizie 2010-2011 senza, però, precisare se e quando fosse effettivamente avvenuta la dazione di denaro, quindi se fosse già avvenuta o dovesse ancora avvenire;
il teste (ud. del 18.06.24), fratello di Testimone_2 Per_1
, confermava anch'egli la dazione a titolo di prestito per acquistare la
[...]
casa, senza poter precisare l'ammontare della somma e specificando che il fratello aveva dato quei soldi al figlio per comprare la casa e lo stesso aveva pagina 9 di 15 fatto per la figlia, ma non sapeva l'importo e a che titolo li avesse dati. Invece,
le testi amica di famiglia, dichiarava che aveva Testimone_3 PE
dato dei soldi al figlio per una casa e così la teste sempre Testimone_4
amica di famiglia, precisando che era orgoglioso di aver aiutato PE
economicamente i figli più grandi. Orbene, nella valutazione complessiva delle testimonianze sopra indicate, si deve evidenziare come, quantomeno per il teste , sussistesse motivo di contrasto con la sig.ra in Testimone_2 CP_3
quanto la stessa si era opposta alla nomina di amministratore di sostegno per il sig. e dall'altro come le testimonianze del e del PE Per_1 Tes_1
si contraddicano in quanto il primo sosteneva che il fratello avesse dato soldi anche alla figlia , mentre il secondo che non gli avesse dati. Quanto CP_2
alle altre due testimoni, indifferenti in causa, si deve ritenere che il contenuto delle dichiarazioni del sig. , da loro riportato, facesse riferimento PE
non ad un prestito, ma ad una donazione (in quanto il fatto di aver detto “dare”
e che intendeva aiutare i figli non potesse riferirsi ad un prestito, che di per sé
non è un aiuto, a meno che non sia infruttifero e ciò in causa non è stato dedotto;
d'altra parte anche il fatto che il sig. fosse orgoglioso di aver Per_1
aiutato i figli appare più verosimile rispetto ad una donazione che ad un semplice prestito, con obbligo di restituzione della somma).
Inoltre, vi è da rilevare come la deduzione del convenuto CP_1
circa il prestito sia stata effettuata solo in prima memoria istruttoria,
[...]
senza specificare se il prestito fosse fruttifero o infruttifero, e quali fossero i termini della restituzione, addirittura sostenendo in atto di costituzione di non ricordare nemmeno i bonifici ricevuti. Peraltro rispetto a tale asserito prestito pagina 10 di 15 non risulta, fino al decesso del sig. , nessuna restituzione, PE
nemmeno parziale, a distanza di quasi un decennio dalla dazione.
Ciò detto, si deve rilevare che, nel nostro ordinamento, l'atto di liberalità
per eccellenza è il contratto di donazione, disciplinato dall'art. 769 c.c., a mente del quale “la donazione è il contratto col quale, per spirito d liberalità,
una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa un'obbligazione”. In primo luogo, dunque, sussiste un nesso necessario tra l'arricchimento del donatario e l'impoverimento del donante ed in secondo luogo, l'attribuzione del vantaggio patrimoniale deve avvenire per spirito di liberalità. Nel contratto di donazione elemento fondamentale risulta quello della forma sicché, ai sensi dell'art. 782 c.c., è
richiesta ad substantiam quella dell'atto pubblico, ad esclusione delle ipotesi regolate dall'art. 783 c.c. che disciplinano le donazioni cd. di modico valore.
Ipotesi diversa dal contratto di donazione è quella della donazione indiretta,
utilizzata dalle parti per conseguire il risultato tipico della donazione contrattuale facendo ricorso, tuttavia, a strumenti giuridici diversi dal contratto di donazione, i quali consentono di produrre, in via mediata, effetti economici di liberalità. La differenza tra le due fattispecie, come indicato altresì dalla giurisprudenza, consiste nel mezzo mediante il quale è attuato il fine di liberalità, che, per le prime, è il contratto ex art. 769 c.c. e, per le seconde, è un atto o un negozio giuridico che, pur non essendo rivolto, nella sua funzione immediata ad attuare il suddetto fine, lo realizza indirettamente,
come uno scopo ulteriore rispetto alla sua causa tipica. Infatti, per la validità
delle donazioni indirette, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo pagina 11 di 15 sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico indirettamente utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
Nel presente caso, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto sig.
, la donazione effettuata mediante bonifico bancario dal Controparte_1
donante al donatario è una donazione diretta, non indiretta (cfr. Cass. S.U.
18725/2017: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette,
ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo,
considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.”. Il
principio risulta applicabile, per evidente analogia, anche al trasferimento di denaro dal donante al donatario mediante bonifico, come avvenuto nel caso di specie cfr. doc. 2 attori).
pagina 12 di 15 Sui criteri di valutazione della modicità del valore della donazione, la
Suprema Corte ha precisato che: “Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (Cass. civ. n. 3858/2020).
L'importo della dazione è, oggettivamente, non modico valore in assoluto e anche relativamente alle condizioni economiche del donante che, dato non contestato e documentato anche dalla dichiarazione reddituale sub. doc. 11
attori, godeva esclusivamente della pensione d'invalidità civile, pari a circa
Euro 296,00, e della pensione accompagnatoria di circa Euro 504,00, quali unici redditi dell'intero nucleo familiare che comprendeva anche la moglie e il figlio diciottenne.
Pertanto, mancando pacificamente la forma dell'atto pubblico e non essendo la donazione di modico valore la stessa è nulla per difetto della forma prevista dalla norma ad substantiam.
In conclusione il sig. va condannato a restituire alla Controparte_1
massa ereditaria del sig. , l'importo di € 50.000, oltre interessi al PE
pagina 13 di 15 tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 02.09.2020 (data di costituzione in mora al fine della restituzione delle somme percepite) fino alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo.
VII. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dei convenuti (in quanto aveva formulato conclusioni analoghe a Controparte_2
quelle del fratello) e sono liquidate negli importi di cui in dispositivo, per ciascun convenuto, ex D.M. 55/2014 con riferimento al valore di causa,
parametro compreso tra minimo e medio, per tutte le fasi previste dal citato
D.M..
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la nullità per difetto di forma della donazione di somme di denaro effettuata dal sig. al sig. mediante i bonifici del PE Controparte_1
30.09.2010 e del 04.11.2010, rispettivamente di € 15.000 e di € 35.000 e per l'effetto condanna a restituire alla massa ereditaria di Controparte_1 Per_1
l'importo di € 50.000, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma
[...]
1, c.c. dal 02.09.2020 fino alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) condanna i convenuti a rimborsare agli attori le spese di lite del presente giudizio che liquida, a carico di ciascun convenuto, in € 5.000 per compensi,
oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 20/02/2025
pagina 14 di 15 Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 15 di 15