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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2198/2023
Il giorno 6/11/2025, nella causa iscritta al n RG 2198 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2198/2023 promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv.
IA DO ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura a C.F._1 margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in Vasto, via Giambattista Vico n. 5, con l'avv. DI RISIO CARMINE
) dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di C.F._2 costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto appello alla sentenza n. 1996/2020 (n. Parte_1
Cron. 992/2023) del Giudice di Pace di Civitavecchia, depositata il 24.1.2023, con cui è stata
2 di 5 dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla avverso la diffida inviatale dalla CP_1 odierna appellante alla rimozione di un totem pubblicitario recante la scritta “Bricofer” per violazione dell'art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada.
Parte appellante ha censurato la motivazione adottata dal Giudice di Pace, laddove, pur ritenendo l'opposizione inammissibile in mancanza di una sanzione o di un'ordinanza ingiunzione impugnabile, ha rilevato che comunque il totem in questione doveva considerarsi come una “legittima insegna di attività commerciale” e ha compensato le spese di lite;
secondo parte appellante, invece, la diffida inviata alla aveva portata sanzionatoria e ingiuntiva ed era pertanto impugnabile CP_1 mediante il giudizio di opposizione;
nel merito, il Giudice non ha fornito alcuna adeguata motivazione in riferimento all'affermata natura di insegna del totem in questione, omettendo erroneamente di accertare la violazione dell'art. 23 comma 13 bis Codice della Strada e, di conseguenza, la legittimità della diffida.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_1 nonché la mancanza di interesse ad impugnare in capo alla nel Parte_1 merito, ha insistito per l'accertamento della natura di insegna del totem, come tale consentita dall'art. 23 comma 7 del Codice della Strada, e della sussistenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di
Tarquinia, concludendo per il rigetto dell'appello.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'appello è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare in capo alla parte appellante.
L'art. 100 cod. proc. civ. prevede che per proporre una domanda o per contraddire ad essa occorre che vi sia l'interesse ad agire, che costituisce condizione dell'azione. La tutela giurisdizionale
è tutela di diritti, sì che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri (v., Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2006, n. 27187). L'interesse ad agire, infatti, richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche
(v. Cass., sez. II, 8 maggio 2024, n. 12352; sez. I, 9 marzo 2022, n. 7735; sez. I, 9 agosto 2017, n.
3 di 5 19759; sez. III, 7 ottobre 2015, n. 20128; sez. III, 28 giugno 2010, n. 15355; sez. Lav., 23 dicembre
2009, n. 27151; sez. III, 28 novembre 2008, n. 28405).
Anche l'interesse all'impugnazione, inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (v. Cass., Sez. Un., 19 maggio 2008, n. 12637; sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26157; sez.
6-V, 18 febbraio 2020, n. 3991).
Nel caso di specie, parte appellante si duole dell'asserita erroneità di quanto statuito dal
Giudice di Pace in motivazione, laddove, pur avendo dichiarato l'inammissibilità della domanda per assenza di una ordinanza ingiunzione impugnabile, ha ritenuto di dover accertare, nel merito, la legittimità o meno del totem, rilevando che “pur con qualche perplessità il 'Totem' sembra debba considerarsi solo come insegna di attività commerciale”.
Tale statuizione deve qualificarsi alla stregua di un obiter dictum, trattandosi di una considerazione nel merito della vicenda che tuttavia esula dalla ratio decidendi adottata (in punto di inammissibilità dell'opposizione) ed è, pertanto, insuscettibile di passare in giudicato e vincolare eventuali futuri giudizi.
Pertanto, posto che l'esito del primo grado è del tutto favorevole alla parte appellante, non sussiste alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnare la sentenza, sol per veder adottata una diversa motivazione ritenuta, in astratto, più corretta e in mancanza di una concreta utilità conseguibile mediante l'appello.
3. Le spese di lite relativamente al grado di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1996/2020 (n. Cron.
992/2023) del Giudice di Pace di Civitavecchia, depositata il 24.1.2023, così decide:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite, che liquida in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
4 di 5 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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